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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 10/12/2025, n. 1104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1104 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
LA, all'udienza del 9 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3130/2024 R.G. vertente
fra
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Santangelo Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Potenza via N. Sole 73, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Vito CP_1
Dinoia, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Roma, come in atti;
Per_1
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato in data 31.10.2024 e ritualmente notificato, il sig. Parte_1 adiva il giudice del lavoro ed esponeva che, ammesso con provvedimento del 21.8-2024 alla CP_1 pensione anticipata Lavoratori Precoci legge 232/2016 con decorrenza dal 1.6-2023, ritenendo illegittima la decorrenza, in data 29-5.2023 aveva presentato nuova domanda di pensione anticipata - lavoratori precoci in quanto, come da indicazioni fornite dall'Ente, non poteva avvalersi della originaria domanda di pensione avanzata in data 14.5.2021, per cui chiedeva al Tribunale il riconoscimento del diritto alla pensione anticipata di vecchiaia a fare data dal 1° giugno 2021, e per l'effetto il riconoscimento dei ratei maturati e non riscossi dal 1° giugno 2021 al 31 maggio 2023, essendo comunque andato in pensione dal 1° giugno 2023, con vittoria di spese e compensi da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante pro tempore, e domandava il rigetto del CP_1 ricorso, con vittoria di spese, deducendo che il diritto a essere considerato lavoratore precoce per la pensione anticipata, non si perfeziona sin dal momento della presentazione della prima domanda, ma
è soggetto a condizioni ben precise, da verificare durante l'iter amministrativo delineato dalle richiamate disposizioni normative.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della produzione documentale e, all'odierna udienza, questo giudice, sulle note sostitutive delle parti, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda non merita accoglimento.
Parte ricorrente, in possesso del requisito anagrafico e contributivo, e dello stato di disoccupazione, rivendica il diritto ad ottenere quale lavoratore precoce, la pensione anticipata, sin dal momento della presentazione della prima domanda, in data 14.5.2021, poiché alla data di presentazione della nuova domanda del 28.5.2023 la originaria domanda conservava la sua validità ed efficacia non essendo ancora decorsi i termini di prescrizione e decadenza di cui alla legge.
L'istituto previdenziale ha rigettato la domanda del ricorrente ritenendo che in base all'articolo 4 del
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2017, n. 87, l'interessato deve presentare una domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio, e solo in caso di esito positivo della prima domanda, può presentare la domanda di pensionamento di cui all'articolo 7 del medesimo Decreto Presidenziale.
La tesi dell' appare condivisibile in quanto in base alla disposizione normativa richiamata, e CP_2 dell'art. 1 commi 202 e 203 della legge 232/2016, il pensionamento in questione è soggetto ai limiti della copertura finanziaria ogni anno messa a disposizione con legge dello Stato, per cui “Le condizioni per l'accesso al beneficio di cui all'articolo 2 devono essersi realizzate già al momento della presentazione della domanda di cui al comma 1, ad eccezione dei requisiti dell'anzianità contributiva, del periodo almeno trimestrale di conclusione della prestazione per la disoccupazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e del periodo di svolgimento dell'attività lavorativa in via continuativa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), che devono, comunque, maturare entro la fine dell'anno in corso al momento di presentazione della domanda”, per cui presentata la domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio di cui all'articolo 4 del Decreto
Presidenziale, almeno entro la fine dell'anno in corso al momento della presentazione della domanda, deve essere maturato, tra gli altri, il requisito dell'anzianità contributiva;
nel caso che occupa, la prima domanda di cui all'articolo 4 risulta presentata dal ricorrente il 23 aprile 2021, per cui entro la fine del 2021 non aveva ancora maturato il requisito dell'anzianità contributiva, nè aveva ancora presentato la domanda di costituzione di rendita vitalizia, sopravvenuta poi nel 2022; inoltre, il preteso diritto alla pensione anticipata era comunque soggetto alla verifica della sussistenza della copertura finanziaria necessaria, sussistenza della quale non è stata fornita prova.
Per le ragioni esposte, il ricorso va rigettato per infondatezza.
3. stante la dichiarazione reddituale in atti le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data 31.10.2024, ogni altra Parte_1 domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Rigetta il ricorso;
Spese irripetibili;
Potenza, 9 dicembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Eugenio LA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
LA, all'udienza del 9 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3130/2024 R.G. vertente
fra
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Santangelo Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Potenza via N. Sole 73, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Vito CP_1
Dinoia, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Roma, come in atti;
Per_1
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato in data 31.10.2024 e ritualmente notificato, il sig. Parte_1 adiva il giudice del lavoro ed esponeva che, ammesso con provvedimento del 21.8-2024 alla CP_1 pensione anticipata Lavoratori Precoci legge 232/2016 con decorrenza dal 1.6-2023, ritenendo illegittima la decorrenza, in data 29-5.2023 aveva presentato nuova domanda di pensione anticipata - lavoratori precoci in quanto, come da indicazioni fornite dall'Ente, non poteva avvalersi della originaria domanda di pensione avanzata in data 14.5.2021, per cui chiedeva al Tribunale il riconoscimento del diritto alla pensione anticipata di vecchiaia a fare data dal 1° giugno 2021, e per l'effetto il riconoscimento dei ratei maturati e non riscossi dal 1° giugno 2021 al 31 maggio 2023, essendo comunque andato in pensione dal 1° giugno 2023, con vittoria di spese e compensi da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante pro tempore, e domandava il rigetto del CP_1 ricorso, con vittoria di spese, deducendo che il diritto a essere considerato lavoratore precoce per la pensione anticipata, non si perfeziona sin dal momento della presentazione della prima domanda, ma
è soggetto a condizioni ben precise, da verificare durante l'iter amministrativo delineato dalle richiamate disposizioni normative.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della produzione documentale e, all'odierna udienza, questo giudice, sulle note sostitutive delle parti, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda non merita accoglimento.
Parte ricorrente, in possesso del requisito anagrafico e contributivo, e dello stato di disoccupazione, rivendica il diritto ad ottenere quale lavoratore precoce, la pensione anticipata, sin dal momento della presentazione della prima domanda, in data 14.5.2021, poiché alla data di presentazione della nuova domanda del 28.5.2023 la originaria domanda conservava la sua validità ed efficacia non essendo ancora decorsi i termini di prescrizione e decadenza di cui alla legge.
L'istituto previdenziale ha rigettato la domanda del ricorrente ritenendo che in base all'articolo 4 del
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2017, n. 87, l'interessato deve presentare una domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio, e solo in caso di esito positivo della prima domanda, può presentare la domanda di pensionamento di cui all'articolo 7 del medesimo Decreto Presidenziale.
La tesi dell' appare condivisibile in quanto in base alla disposizione normativa richiamata, e CP_2 dell'art. 1 commi 202 e 203 della legge 232/2016, il pensionamento in questione è soggetto ai limiti della copertura finanziaria ogni anno messa a disposizione con legge dello Stato, per cui “Le condizioni per l'accesso al beneficio di cui all'articolo 2 devono essersi realizzate già al momento della presentazione della domanda di cui al comma 1, ad eccezione dei requisiti dell'anzianità contributiva, del periodo almeno trimestrale di conclusione della prestazione per la disoccupazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e del periodo di svolgimento dell'attività lavorativa in via continuativa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), che devono, comunque, maturare entro la fine dell'anno in corso al momento di presentazione della domanda”, per cui presentata la domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio di cui all'articolo 4 del Decreto
Presidenziale, almeno entro la fine dell'anno in corso al momento della presentazione della domanda, deve essere maturato, tra gli altri, il requisito dell'anzianità contributiva;
nel caso che occupa, la prima domanda di cui all'articolo 4 risulta presentata dal ricorrente il 23 aprile 2021, per cui entro la fine del 2021 non aveva ancora maturato il requisito dell'anzianità contributiva, nè aveva ancora presentato la domanda di costituzione di rendita vitalizia, sopravvenuta poi nel 2022; inoltre, il preteso diritto alla pensione anticipata era comunque soggetto alla verifica della sussistenza della copertura finanziaria necessaria, sussistenza della quale non è stata fornita prova.
Per le ragioni esposte, il ricorso va rigettato per infondatezza.
3. stante la dichiarazione reddituale in atti le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data 31.10.2024, ogni altra Parte_1 domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Rigetta il ricorso;
Spese irripetibili;
Potenza, 9 dicembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Eugenio LA