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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/07/2025, n. 2073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2073 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 713/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe Ondei Presidente dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere rel. dott.ssa Rossella Milone Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 713/2023 promossa in grado d'appello da in persona del legale rappresentante pro tempore con sede legale in Parte_1
Mariano Comense via S. Francesco n. 19 P.IVA Avv. Gianluca Carelli P.IVA_1
APPELLANTE contro
(CF. ) residente in [...], CP_1 C.F._1 rappresentato e difeso, come da procura unita al presente atto a mezzi di strumenti informatici l'avv. Stefania Panebianco C.F. , con studio in Mariano C.F._2
Comense via G. Amendola 29, ed ivi elettivamente domiciliato.
, già in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2 Controparte_3 corrente in via Alfieri n. 1 Conegliano C.F. P. IVA ed in sua vece la P.IVA_2 procuratrice C.F. P. IVA avv Raffaella Greco Controparte_4 P.IVA_3
pag. 1 .
APPELLATI
OGGETTO: contratto di finanziamento al consumo – rilievo nullità- appello avverso sentenza del Tribunale di Como n. 25 del 12 gennaio 2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per parte appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano adita, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione anche in via istruttoria ed incidentale, IN VIA PRELIMINARE - Dichiarare la nullità della sentenza n.° 25/2023 emessa dal Tribunale di Como in data 12/1/2023 per le ragioni in fatto e in diritto esposte nel primo motivo di impugnazione, che qui si danno integralmente richiamate e trascritte, ai sensi degli artt. 156 e ss. c.p.c., per la mancata trascrizione da parte del giudice di primo grado nell'intestazione della sentenza stessa delle conclusioni rassegnate dalla terza chiamata nel corso del primo grado di giudizio in violazione dell'art. 132 comma II n.° 3) c.p.c. - In riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare la nullità della notifica dell'atto di citazione per la chiamata in causa del terzo, effettuata da parte attrice opponente in data 4/9/2020, per le ragioni in fatto e in diritto esposte nel secondo motivo di impugnazione, che qui si danno integralmente richiamate e trascritte, in quanto non eseguita presso il domicilio eletto da tramite nomina del difensore già depositata agli atti del presente giudizio Parte_1 in data 9/12/2019, ai sensi del combinato disposto degli artt. 141, 171 e 160 c.p.c., con ogni conseguenza di legge;
- In riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare l'improcedibilità o l'irregolarità della chiamata in causa del terzo effettuata da parte attrice opponente in data
4/9/2020 per le ragioni in fatto e in diritto esposte nel terzo motivo di impugnazione, che qui si danno integralmente richiamate e trascritte, per non aver depositato nei dieci giorni successivi il relativo atto di citazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 269 comma
IV e 165 c.p.c., con ogni conseguenza di legge;
- In riforma dell'impugnata sentenza, revocare e dichiarare la nullità degli atti processuali compiuti successivamente alla mancata notifica al terzo chiamato, dichiarato contumace, ai sensi dell'art. 292 c.p.c., delle memorie di cui all'art. 183 comma VI n.° 1 c.p.c. depositate dalle altre parti processuali, in quanto contenenti modificazioni della domanda e domande nuove, per le ragioni in fatto e in diritto esposte nel quarto motivo di impugnazione, che qui si danno integralmente richiamate e trascritte;
pag. 2 NEL MERITO ED IN VIA GRADUATA - In riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare, per le ragioni in fatto e in diritto esposte nel quinto motivo di impugnazione, che qui si danno integralmente richiamate e trascritte, che in capo alla società terza chiamata difetta la qualifica di soggetto coobbligato o obbligato in solido del sig. CP_1 falsamente attribuita a da parte attrice opponente ed erroneamente Parte_1 riconosciuta dal Tribunale di Como, con ogni conseguenza di legge;
- In riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare, per le ragioni in fatto e in diritto esposte nel sesto motivo di impugnazione, che qui si danno integralmente richiamate e trascritte,
l'intervenuta prescrizione – puntualmente eccepita dalla terza chiamata e non contestata dalle controparti – di ogni diritto asseritamente vantato dalle altre parti processuali nei confronti di sia esso qualificabile come diritto al risarcimento e/o diritto alla Parte_1 restituzione e/o a qualsivoglia altro titolo, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 2947 c.c. e/o dell'art. 2033 c.c., con ogni conseguenza di legge;
- In riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare, per le ragioni in fatto e indiritto esposte nel settimo motivo di impugnazione, che qui si danno integralmente richiamate e trascritte, previo accertamento della violazione del disposto dell'art. 112 c.p.c. da parte del giudice di prime cure, che nessuna somma è dovuta da a titolo di restituzione e/o indebito Parte_1 oggettivo e/o risarcimento né a qualsivoglia altro titolo in favore di in Controparte_2 mancanza di esplicita istanza di parte in tal senso;
- In riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare, per le ragioni in fatto e in diritto esposte nell'ottavo motivo di impugnazione, che qui si danno integralmente richiamate e trascritte, che nessuna somma
è dovuta da in favore di a titolo di restituzione e/o indebito Parte_1 Controparte_2 oggettivo e/o risarcimento né a qualsivoglia altro titolo, difettando la prova che l'importo finanziato sia stato effettivamente erogato in favore della società terza chiamata da parte di con ogni conseguenza di legge. IN OGNI CASO - Con condanna ex art. Controparte_3
96 c.p.c. del sig. al risarcimento dei danni nella misura che sarà ritenuta di CP_1 giustizia per aver agito in mala fede o colpa grave nei confronti di - Con Parte_1 vittoria di spese e competenze legali dei due gradi di giudizio, oltre spese generali 15 % ed accessori di legge”.
Per : CP_1
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, 1. Dichiarare inammissibile e comunque rigettare, perché destituito di qualasiasi fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto da avverso la sentenza n. 25/2023, pubbl. il 12/01/2023, Rep. Parte_1
pag. 3 n.1139/2023 resa dal Tribunale di Como, nel giudizio iscritto al n. R.G. 2454/2019 e confermare tutte le statuizioni in essa contenute.
2. Rigettare altresi la richiesta di domanda di condanna ex art 96 cpc proposta da parte appellante nei confronti di CP_1 essendo destituita di qualsiasi fondamento giuridico.
3. Condannare parte appellante alla refusione delle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA nonché al pagamento in favore di CP_1 di una somma equitavamente determinata ex art 96 terzo comma cpc.”
Per Controparte_2
“In via principale: dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla avverso la Parte_1
Sentenza n. 25/2023, pubbl. il 12/01/2023, Rep. n.1139/2023 resa dal Tribunale di Como nel giudizio iscritto al n. R.G. 2454/2019. In via gradata: accertare e dichiarare che la
[...]
è debitrice nei confronti di della somma di € 16.623,50, somma Parte_1 Controparte_2 maggiorata degli interessi legali dal 27/09/2006 al saldo effettivo e comunque di quella maggiore o minor somma che risulterà nel corso del presente giudizio di appello e, conseguentemente, condannare l'opponente al pagamento della somma di € 16.623,50 o della maggiore o minor somma che risulterà dall'istruttoria, oltre interessi e spese del doppio grado di giudizio (liquidate nel primo grado di giudizio in € 4.835,00 oltre spese generali ed accessori di legge). In ogni caso: condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e
CPA.”
IN FATTO E IN DIRITTO
spiegava opposizione dinanzi al Tribunale di Como avverso decreto CP_1 ingiuntivo immediatamente esecutivo n.377/2019 - R.G. n. 169/2019, pubblicato il
11/02/2019 dal Tribunale di Como, per la somma di € 5.846,08 oltre interessi come da domanda e spese di procedura, per essere nullo il contratto di finanziamento al consumo stipulato in data 25 settembre 2006, per l'importo di € 16.623,49, con (ora Controparte_3
, dato che lo stesso era afferente ad un bene mobile registrato Controparte_2
(Autovettura Nissan Atleon 120-35 Tg. CR827PA) non più appartenente, alla data del finanziamento, alla venditrice per averlo la stessa già ceduto, con scrittura Parte_1
pag. 4 privata in data 14 aprile 2005, alla società FINEMIRO FINANCE S.P.A., che poi, a propria volta, la concedeva in leasing alla società Nazzari S.r.l., poi Fratelli Nazzari S.n.c.
Parte opponente instava altresì per la chiamata in causa di nei cui Parte_1 confronti intendeva svolgere le domande di cui all'atto introduttivo, tra le quali era compresa la condanna di a tenere manlevato ed indenne il dalla somma Parte_1 CP_1 portata dal decreto ingiuntivo, e dalla condanna alla restituzione del finanziamento erogato.
In particolare, con l'atto introduttivo l'attore domandava: “Dichiarare in via riconvenzionale tenuto e condannare la convenuta terza chiamata in persona Parte_1 dell'amministratore unico legale rappresentante pro tempore con sede legale in Mariano
Comense via S. Francesco n. 19 P.IVA (indirizzo pec P.IVA_1
alla restituzione in favore di anche per conto Email_1 CP_1 della della somma di € 11.745,82 e/della diversa somma che risulterà Controparte_5 accertata dal Giudice in corso di giudizio oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dal 28.10.2006 al saldo effettive che comunque si eccepisce in compensazione con qualsiasi somma di cui per assurdo l'opponente dovesse risultare debitore”.
Si costituiva in lite chiedendo il rigetto dell'opposizione ed in ogni caso la CP_2 condanna del pagare la somma portata dal decreto ingiuntivo;
in via ulteriormente CP_1 gradata, per il caso in cui il Tribunale non avesse ritenuto perfezionata la fattispecie negoziale, spiegava domanda ex art. 2041 c.c. nei confronti del er la somma di € CP_1
5.846,08, ed in via ulteriormente subordinata, chiedeva accertarsi il proprio credito nei confronti di per la somma indicata nel decreto ingiuntivo, oltre interessi Parte_1
e le spese ivi liquidate.
Disposta la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, il giudice di prime cure disponeva un rinvio affinché le parti esperissero la mediazione obbligatoria, ma poi, fallita quest'ultima, nella contumacia di non Parte_1 costituitasi, venivano ammesse le prove dedotte dalla difesa del Sig. ordinando CP_1 altresì a odierna appellata, l'esibizione in giudizio dell'estratto bancario a Controparte_2 partire dal 28/09/2006, relativamente al contratto di finanziamento oggetto di causa, nonché
l'originale del contratto di finanziamento n. 203705 entro la data del 10/05/2021, rinviando la causa all'udienza del 13/07/2021. produceva, in data 07/05/2021, l'originale del contratto di finanziamento Controparte_2
n. 203705 oggetto della monitoria richiesta, dal quale risultava che lo stesso prevedeva il pagamento di n. 60 ratei mensili con decorrenza 28 settembre 2006 e scadenza al 30 ottobre 2011. Veniva inoltre espletato interrogatorio formale del Sig. in Controparte_6
pag. 5 qualità di legale rappresentante della nel frattempo costituitasi con Parte_1 comparsa in data 12 luglio 2021, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Como adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione anche in via istruttoria ed incidentale,
IN VIA PRELIMINARE
- Dichiarare la nullità della notifica dell'atto di citazione per la chiamata in causa del terzo effettuata in data 4/9/2020 per i motivi esposti al punto (I) della narrativa in fatto ed in diritto, che qui si danno integralmente richiamati e trascritti, in quanto non eseguita presso il domicilio eletto da tramite nomina del difensore già depositata agli atti del Parte_1 presente giudizio in data 9/12/2019, ai sensi del combinato disposto degli artt. 141, 171 e
160 c.p.c., con ogni conseguenza di legge;
- Dichiarare la improcedibilità o la irregolarità della chiamata in causa del terzo effettuata in data 4/9/2020 per i motivi esposti al punto (II) della narrativa in fatto ed in diritto, che qui si danno integralmente richiamati e trascritti, per non aver depositato nei dieci giorni successivi il relativo atto di citazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 269 comma IV e 165
c.p.c., con ogni conseguenza di legge;
- Revocare e dichiarare la nullità degli atti processuali compiuti successivamente alla mancata notifica al terzo chiamato, dichiarato contumace, ai sensi dell'art. 292 c.p.c., delle memorie di cui all'art. 183 comma VI n.° 1 c.p.c. depositate dalle altre parti processuali, in quanto contenenti modificazioni della domanda e domande nuove, per i motivi esposti al punto (III) della narrativa in fatto ed in diritto, che qui si danno integralmente richiamati e trascritti;
NEL MERITO
- Rigettare per i motivi tutti di cui ai punti (IV), (V) e (VI) della narrativa in fatto ed in diritto, che qui si danno integralmente richiamati e trascritti, le domande proposte dal sig. CP_1
e da nei confronti di in quanto infondate e/o
[...] Controparte_2 Parte_1 prescritti i relativi diritti;
- Condannare ex art. 96 c.p.c. il sig. al risarcimento dei danni nella misura CP_1 che sarà ritenuta di giustizia per aver agito in mala fede o colpa grave.
- Con vittoria di spese e competenze legali, oltre spese generali 15 % ed accessori”.
Veniva quindi emessa la sentenza n. 25/2023 pubblicata il 12/01/2023, con cui il Tribunale di Como così decideva:
“1- in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 377/2019 emesso in data
7 febbraio 2019 dal Tribunale di Como, e pubblicato in data 11.02.2019, in favore di CP_2
pag. 6 nei confronti di dichiarando che nulla è dovuto da CP_2 CP_1 CP_1
a in virtù del contratto di finanziamento distinto al numero 2037056 per Controparte_2 cui è causa;
2- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_2 restituire a l'importo di €11.745,82 , oltre interessi legali dal pagamento dei CP_1 singoli ratei al saldo effettivo;
3- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_2 rifusione delle spese di lite sostenute da spese che si liquidano in € CP_1
4.835,00 per compensi professionale ed € 272,00 per spese, oltre le spese generali ed accessori di legge;
4- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire Pt_1 Parte_1
a in persona del legale rappresentante pro tempore, l'importo di € Controparte_2
16.623,50, somma maggiorata degli interessi legali dal 27.09.2006 al saldo effettivo;
5- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore di in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, che si liquidano in Euro 4.835,00 oltre le spese generali ed accessori di legge”.
Con atto di appello notificato in data 01/03/2023, la società ha proposto Parte_1 gravame avverso la predetta sentenza, dimettendo 8 motivi, così rubricati:
1. Nullità della sentenza n. 25/2023 in quanto il giudice di prime cure avrebbe omesso nell'intestazione della sentenza di trascrivere le conclusioni rassegnate dalla nel corso del primo grado di giudizio. Parte_1
2. Violazione di cui all'art. 47 c.c. ed agli artt. 141, 171 e 160 c.p.c. per la nullità della notificazione dell'atto di citazione per la chiamata in causa del terzo eseguita presso la parte personalmente anziché nel domicilio eletto presso il difensore.
3. Nullità per omesso deposito dell'atto di citazione del terzo in lite ai sensi dell'art. 269 n. 4 c.p.c.
4. Violazione dell'art. 292 c.p.c. e dunque la nullità degli atti compiuti dalle parti odierne appellate, successivamente alla mancata notifica al terzo chiamato, dichiarato contumace, delle memorie ex art. 183, co. VI n. 1)
c.p.c., contenenti modificazioni delle domande già rassegnate negli atti introduttivi.
pag. 7 5. Violazione degli artt. 1292 e ss c.p.c. e artt. 106, 167 e 269 c.p.c., in relazione alla chiamata in causa del terzo quale obbligato in solido con parte attrice opponente per le obbligazioni scaturenti dal contratto di finanziamento.
6. Violazione dell'art. 112 c.p.c. sostenendo la presunta violazione del principio tra chiesto e pronunciato in relazione alla mancata valutazione ed all'omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno ex art 2947 c.c. e del diritto alla ripetizione dell'indebito ex art 2033 c.c. vantati dalle controparti nei confronti della terza chiamata nonchè la violazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione alla mancata contestazione dell'eccepita prescrizione.
7. Violazione dell'art. 112 c.p.c., nella misura in cui la sentenza ha condannato alla restituzione dell'intera somma relativa al finanziamento in Pt_1 favore di CP_2
8. Violazione dell'art. 2967 c.c.: non sussisterebbe prova dell'erogazione del finanziamento a Parte_1
e si sono costituiti chiedendo il rigetto dell'appello; solo Controparte_2 CP_1 ha spiegato domanda riconvenzionale in via gradata, chiedendo, in Controparte_2 particolare, di accertare e dichiarare che è debitrice nei confronti di Parte_1 [...] della somma di € 16.623,50, somma maggiorata degli interessi legali dal CP_2
27.09.2006 al saldo effettivo e comunque di quella maggiore o minore somma risultante nel corso del giudizio d'appello, con conseguente condanna di al pagamento Parte_1 della somma di € 16.623,50 o della maggiore o minore somma, oltre al pagamento delle spese di giudizio sia di primo grado liquidate in € 4835,00 che di quello di appello.
La causa è stata rimessa in decisione previo scambio degli atti difensivi conclusivi.
****
L'appello svolto da è fondato, nei limiti che si vanno a precisare. Parte_1
Preliminarmente, vi è da rilevare che si è costituita in lite durante il giudizio Parte_1 di primo grado accettando lo stesso nello stato in cui si trovava, e svolgendo colà pienamente tutte le proprie difese. Non sussistono, pertanto, in quanto sanati per effetto del raggiungimento dello scopo, i profili di violazione dedotti con il secondo, terzo e quarto motivo di appello. A maggior ragione, valga osservare che, secondo consolidata giurisprudenza, “nel caso di chiamata di un terzo il termine di dieci giorni entro il quale, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., deve essere depositata la citazione integrativa, ha natura pag. 8 ordinatoria e non perentoria, con la conseguenza che il mancato rispetto del termine non comporta l'improcedibilità della domanda nei confronti del terzo chiamato” (cfr. Cass. Civ.
12/12/1983 n. 7341, Cass. Civ. Sez. III, Sentenza n. 3441 del 26/05/1980).
Neppure sussiste la violazione dedotta quale primo motivo di appello, in quanto il giudice di primo grado, pur non avendo trascritto le conclusioni nell'intestazione della sentenza, ha poi esposto, trattando lo svolgimento del giudizio, le contrapposte pretese delle parti, ed ha pronunciato su di esse, talché il preteso vizio si risolve, come da consolidata giurisprudenza di legittimità, in una semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della validità della sentenza (così, di recente, Corte di Cassazione, Civile, Sentenza del 13 febbraio 2023 n.
4332).
Per quanto riguarda il quinto motivo di appello, parte appellante si duole, in sintesi, di come la sentenza impugnata abbia ritenuto la chiamata in causa di Parte_1 ritenendola coobbligata o obbligata in solido in relazione al credito restitutorio nascente dal contratto di finanziamento intervenuto tra Consum It S.p.a. e ritenendo che CP_1 al contrario di quanto erroneamente affermato dalla sentenza impugnata, non potrebbe, alla stregua del tenore del contratto in atti, attribuirsi a tale qualità. Orbene, si Parte_1 ritiene che tal emotivo di gravame sia infondato, atteso che dalla piana lettura del testo contrattuale prodotto in atti, se è vero che la colonna a destra dei dati anagrafici di CP_1 riservata all'indicazione dei dati del “coobbligato”, risulta non compilata, è agevole
[...] rilevare come, nello SPzio dedicato alla firma del contratto, proprio nello SPzio riservato al coobbligato, sia stato stampigliato il timbro a secco di con indicazione dei Parte_1 dati identificativi della società e sottoscrizione a penna la cui provenienza da soggetto deputato a rappresentare legalmente la società non è stata contestata da parte di
[...]
la quale, peraltro, proprio in calce alla richiesta di finanziamento inoltrata a Parte_1
Consum It S.p.a. da parte del datata 27 settembre 2006 ed apparentemente CP_1 reinoltrata a Consum It in pari data, apponeva il proprio timbro a secco, con la medesima firma a penna e l'indicazione “prego liquidare”, al fine di evidenziare che il finanziamento avrebbe dovuto essere direttamente liquidato a favore di indicazione che, Parte_1 ragionevolmente, deve essere stata eseguita, posto che si limita a Parte_1 sollevare unicamente generiche e dubitative considerazioni al riguardo. Del resto, laddove non avesse ricevuto il corrispettivo della cessione, avrebbe dovuto Parte_1 domandare la risoluzione del contratto di vendita per inadempimento del ll'obbligo CP_1 di versamento del prezzo del bene, domanda che non è stata proposta né precedentemente, né nel presente giudizio.
pag. 9 Tanto premesso, appare difficilmente discutibile la sussistenza della dedotta legittimazione nella qualità di coobbligato, ritenuta in sentenza.
Quanto sopra osservato consente di ritenere assorbito l'ottavo motivo di appello, laddove ritiene che la sentenza appellata abbia fatto malgoverno dei principi Parte_1 affermati dall'art. 115 c.p.c. e 2697 c.c. pronunciando la condanna alla restituzione del finanziamento erogato al carico di sull'erroneo presupposto che CP_1 Parte_1 quest'ultima avesse percepito l'importo di esso.
Venendo al sesto motivo di appello, mediante il quale ribadisce Parte_1
l'eccezione di prescrizione dei diritti azionati nei propri confronti, sia nel caso di loro qualificazione in termini di ripetizione di indebito, sia nel caso di dedotta responsabilità extracontrattuale, dalle controparti, valga rilevare, in modo assorbente, che sebbene il giudice di prime cure non si sia, effettivamente, pronunciato su tale eccezione, la stessa, che può essere esaminata in questa sede in quanto l'omissione di pronuncia sul punto non potrebbe in ogni caso determinare la rimessione della causa al giudice di prime cure, convertendosi in motivo di appello1, deve ritenersi tardiva in quanto avanzata da
[...] ben oltre i termini previsti dall'art. 167, comma secondo, c.p.c. per sollevare le Parte_1 eccezioni in senso stretto, fondate, vale a dire, su fatti estintivi non rilevabili d'ufficio.
Il settimo motivo di appello è invece, ad avviso di questa Corte, fondato.
Il Giudice di primo grado, effettivamente, dopo aver rilevato la mancanza di causa del contratto di finanziamento2, ha così motivato in ordine alle conseguenze della ridetta nullità: 1 Ciò in ragione della riformulazione dell'art. 354 c.p.c., a séguito della novella di cui al D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149
(applicabile alla presente controversia ai sensi dell'art. 35, comma 1, secondo cui "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”), in base alla quale l'omissione di pronuncia non comporta la rimessione del giudizio al giudice di primo grado, ma si converte in motivo di gravame. 2 Si legge testualmente nella motivazione della sentenza impugnata: “Orbene occorre premettere che nella fattispecie la proposta di finanziamento identificata con il numero 2037056 priva di data, ma risultante risalente al 25.09.2006, siglata con il soggetto convenzionato ed accettata in data 27.09.2006 dalla finanziaria Parte_1 CP_3 (facente parte del gruppo bancario Monte dei Paschi di Siena) (cfr. docc n. 4 e 4a parte opposta) poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto richiesto dal soggetto cessionario del credito risulta negozialmente CP_2 collegata al contratto di compravendita, avente per oggetto l'autovettura Nissan TE tg 7P, posto in essere dal rivenditore laddove tale bene mobile registrato non era più di proprietà di quest'ultimo alla data del Parte_1 25/27.09.2006, per averlo già ceduto in data 14.04.2005 al prezzo di € 32.800,00 ad altro soggetto finanziatore EM AN s.p.a. (cfr. doc. 3 parte attrice opponente). Il predetto contratto di credito al consumo trova la propria disciplina negli artt. 121 e ss del d.lgs. 1° settembre 1993 n.
385 (T.U.B.), che ha poi subito importanti modifiche a seguito del recepimento della Direttiva 2008/48/Ce. Per contratto di credito al consumo si intende il contratto con cui un finanziatore autorizzato concede o si impegna a concedere ad un consumatore un credito, sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria. Nella prassi commerciale, il suddetto negozio di finanziamento viene concluso contestualmente alla vendita di un bene (nel caso di specie un'auto) la cui somma mutuata viene direttamente erogata al rivenditore sulla base di un rapporto di collaborazione, ancorché non esclusivo, tra finanziatore e rivenditore convenzionato (nella specie Parte_1 pag. 10 “dichiara la nullità dei contratti collegati di compravendita dell'autovettura marca Nissan modello Atelon 120-35 targato 7P perfezionato tra Controparte_7
e quello di finanziamento, distinto al numero 2037056 del 25 settembre 2006 ed accettato in data 27 settembre 2006 dall'ente finanziatore.
Per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo numero 377/2019 emesso in data 7 febbraio 2019 e depositato in data 11.02.2019 dal Tribunale di Como, dichiarando che nulla è dovuto dal signor a in virtù del contratto di finanziamento distinto CP_1 Controparte_2 al numero 2037056 per cui è causa.
Per l'effetto condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_8
a restituire a quale effetto della dichiarata nullità del decreto qui opposto, CP_1
l'importo di Euro 11.745,82 corrispondente ai ratei risultati pagati dall'opponente dal
28.10.2006 al 28.05.2009 come da estratto conto prodotto dall'opposta (cfr. doc. n. 5 parte opposta), oltre interessi legali dal pagamento dei singoli ratei al saldo effettivo.
Condanna altresì in persone del legale rappresentante pro tempore , a Controparte_9 restituire a quale effetto della dichiarata nullità, l'importo di Euro 16.623,50 Controparte_2
Detto collegamento negoziale intercorrente tra i due contratti (vendita e finanziamento) è di natura legale e si evince dal testo normativo, così come già affermato dalla stessa giurisprudenza di legittimità (cfr. Corte di Cassazione
10.07.2008 n. 18884; Corte Cass. sentenza 29 settembre 2014 n. 2047). Nel caso di specie, non sussistono dubbi – neppure è stato revocato in dubbio dalle parti in causa – che il finanziamento sia stato concesso all'esclusivo scopo di acquistare l'autovettura marca Nissan TE tg 7P, così realizzando la finalità tipica del mutuo di scopo che è caratterizzato dalla consegna al mutuatario di somme di denaro allo scopo esclusivo di raggiungere una determinata finalità espressamente inserita nel sinallagma contrattuale (cfr. Corte di Cass
11.02.2011 n. 3992), nel caso di specie su delega era stata versata direttamente al rivenditore dell'auto Parte_1 L'esistenza di detto collegamento negoziale rappresenta il fulcro della questione sottoposta all'esame di questo
Tribunale . I contratti collegati sono tali quando, per qualche ragione, uno di essi dipenda dall'altro e allorché sussista tra di loro un nesso di interdipendenza. Nella specie sussiste un chiaro nesso di collegamento funzionale tra il contratto di finanziamento identificato con il numero 2037056 e quello di compravendita dell'autovettura Nissan TE tg 7P , oggetto della medesima operazione negoziale
Orbene, l'impossibilità dell'oggetto, ovvero, meglio, la mancanza stessa della causa, intesa come funzione economica sociale e realizzazione del sinallagma contrattuale, emerge nel caso in esame dal dato documentale secondo cui il bene venduto (nella specie autovettura) da alla in persona del socio e legale rappresentante Parte_1 CP_5 era già stato alienato dallo stesso rivenditore in data 14 aprile 2005 ad altro soggetto CP_1 Parte_1 giuridico, nella specie EM AN SP (cfr. doc. 3 del fascicolo di parte opponente). Pertanto, in data antecedente rispetto al (successivo) contratto di finanziamento con del 27 settembre 2006, inerente lo stesso bene. CP_3 La circostanza risulta anche confermata da , legale rappresentante di assunto in Controparte_6 Parte_1 sede di interrogatorio formale all'udienza del 13 luglio 2021 a risposta del capitolo 1 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 di parte opponente. E ad essa, siccome proveniente dalla parte processuale, deve attribuirsi natura confessoria. La doppia cessione operata dal venditore rende il secondo contratto nullo per mancanza di causa e travolge, per l'effetto, il collegato contratto di finanziamento stipulato con al solo scopo di acquisto dell'autovettura. Controparte_3 E' evidente lo stretto legame funzionale esistente tra il contratto di compravendita del veicolo e quello di credito al consumo destinato a finanziare l'acquisto dei veicolo marca Nissan modello Atelon 120-35 targato 7P, la cui somma finanziata e mutuata da , risultante pari ad 16.623,49 (cfr. doc 4a e come ammesso nel ricorso CP_3 monitorio dall'opposta), è stata direttamente erogata al rivenditore convenzionato unico soggetto che Parte_1 ha beneficiato di detto finanziamento”. pag. 11 quale somma mutuata allo stesso dall'ente finanziatore, somma maggiorata degli interessi legali dal 27.09.2006 al saldo effettivo”.
La doglianza sollevata da avverso la pronuncia che direttamente la Parte_1 riguarda è allora fondata, posto che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, anche laddove vi sia pronuncia di nullità del contratto, la restituzione delle prestazioni erogate non può rappresentare un effetto automatico della pronuncia, ma deve sempre formare oggetto di precisa domanda di parte, oltretutto da avanzarsi nel limite del termine di prescrizione di legge (cfr. Cass. Civ. sez. II, 29 marzo 2022, n. 1019; Cass. Civ. II sez., n. 10917 del 26 aprile 2021 ma anche Cass. Civ. Sez. II, 15 marzo 2012, n. 4143).
Nel caso di specie, né costituendosi in primo grado, né successivamente, Controparte_2 con la prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., ha chiesto la condanna di Parte_1 alla restituzione dell'importo del finanziamento erogato nel caso di sua dichiarata
[...] nullità, limitandosi a domandare nei confronti della stessa, nel caso di revoca del decreto ingiuntivo, di essere tenuta manlevata ed indenne da parte di da ogni Parte_1 statuizione del giudice del merito3.
Nel presente grado di appello, oltretutto, dopo aver chiesto la declaratoria Controparte_2 di inammissibilità e comunque di rigetto dell'appello proposto da ha così Parte_1 3 Si riportano le conclusioni in prima memoria di : CP_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunaleadito, contrariis reiectis, così giudicare:
1. In via preliminare
Confermare la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c.
2. In via principale nel merito Rigettare la svolta opposizione poiché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto nei confronti del Sig. . CP_1
3. Nel merito in via gradata In ogni caso, anche nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo, accertare e dichiarare che creditrice nei confronti del Sig. , della somma di € 5.846,08 oltre agli interessi come da Controparte_10 CP_1 decreto ingiuntivo sino all'effettivo soddisfo, e per l'effetto condannarla al pagamento delle predette somme o di quelle ritenute di giustizia all'esito della espletanda istruttoria.
4. In via ulteriormente gradata, nel merito: In ogni caso, accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti della della somma Controparte_2 Parte_1 di € 5.846,08oltre agli interessi come da decreto ingiuntivo sino all'effettivo soddisfo, e per l'effetto condannarla al pagamento delle predette somme o di quelle ritenute di giustizia all'esito della espletanda istruttoria.
5. In via riconvenzionale: A. Vista la regolare citazione del terzo non costituitasi e già dichiarata contumace, Voglia tenere Parte_1 indenne e manlevare in toto la da ogni e qualsivoglia statuizione di giudizio, anche in termini di spese, Controparte_2 che dovesse conseguire a detto accertamento;
B. Nella denegata ipotesi in cui il Giudicante dovesse ritenere non perfezionata la fattispecie negoziale, accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti del sig. della somma di € 5.846,08, a titolo di Controparte_2 CP_1 indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. C. In ogni caso, manlevare da qualsivoglia statuizione di giudizio e condannare alla refusione del proprio Controparte_2 credito e spese di lite, chiunque fra il Sig. e la dovessero risultare responsabili di CP_1 Parte_1 eventuali condotte fraudolente.
pag. 12 concluso in via riconvenzionale e gradata: “In via gradata: accertare e dichiarare che la
[...]
è debitrice nei confronti di della somma di € 16.623,50, somma Parte_1 Controparte_2 maggiorata degli interessi legali dal 27/09/2006 al saldo effettivo e comunque di quella maggiore o minor somma che risulterà nel corso del presente giudizio di appello e, conseguentemente, condannare l'opponente al pagamento della somma di € 16.623,50 o della maggiore o minor somma che risulterà dall'istruttoria, oltre interessi e spese del doppio grado di giudizio (liquidate nel primo grado di giudizio in € 4.835,00 oltre spese generali ed accessori di legge)”.
Orbene, la suddetta domanda, evidentemente diversa da quella formulata in primo grado, è connotata da evidenti profili di novità, rilevanti ex art. 345 c.p.c.
Essa, pertanto, deve essere ritenuta inammissibile nella presente sede di appello.
Secondo il criterio della soccombenza, le parti appellate devono essere condannate al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come da dispositivo.
Non sussistono i requisiti ed i presupposti per la condanna di al risarcimento CP_1 dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c., posto che la chiamata in causa di non Parte_1 appariva senz'altro ingiustificata alla luce delle motivazioni della sentenza oggetto di appello, confermata nel resto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 di Como in data12 gennaio 2023, n. 25, in parziale accoglimento dell'appello proposto, così provvede:
1) accoglie l'appello limitatamente al settimo motivo, e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, revoca la condanna di alla restituzione, in Parte_1 favore di dell'importo di € 16.623,50 oltre accessori, e per l'effetto, Controparte_2 dispone la restituzione, a favore di di quanto eventualmente Parte_1 erogato in esecuzione della sentenza di primo grado;
2) respinge ogni altra domanda, confermando la sentenza impugnata nel resto;
3) condanna e al pagamento, in favore di Controparte_2 CP_1 Parte_1
delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, che quanto al primo grado
[...] liquida in € 4.253,00 per compensi, oltre 15 % per rimborso spese generali, C.P.A. e
IVA come per legge;
quanto al secondo grado, in complessivi € 5.103,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 11 giugno 2025.
pag. 13 Il Consigliere est. dott.ssa Alessandra Arceri
Il Presidente
dott. Giuseppe Ondei
pag. 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe Ondei Presidente dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere rel. dott.ssa Rossella Milone Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 713/2023 promossa in grado d'appello da in persona del legale rappresentante pro tempore con sede legale in Parte_1
Mariano Comense via S. Francesco n. 19 P.IVA Avv. Gianluca Carelli P.IVA_1
APPELLANTE contro
(CF. ) residente in [...], CP_1 C.F._1 rappresentato e difeso, come da procura unita al presente atto a mezzi di strumenti informatici l'avv. Stefania Panebianco C.F. , con studio in Mariano C.F._2
Comense via G. Amendola 29, ed ivi elettivamente domiciliato.
, già in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2 Controparte_3 corrente in via Alfieri n. 1 Conegliano C.F. P. IVA ed in sua vece la P.IVA_2 procuratrice C.F. P. IVA avv Raffaella Greco Controparte_4 P.IVA_3
pag. 1 .
APPELLATI
OGGETTO: contratto di finanziamento al consumo – rilievo nullità- appello avverso sentenza del Tribunale di Como n. 25 del 12 gennaio 2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per parte appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano adita, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione anche in via istruttoria ed incidentale, IN VIA PRELIMINARE - Dichiarare la nullità della sentenza n.° 25/2023 emessa dal Tribunale di Como in data 12/1/2023 per le ragioni in fatto e in diritto esposte nel primo motivo di impugnazione, che qui si danno integralmente richiamate e trascritte, ai sensi degli artt. 156 e ss. c.p.c., per la mancata trascrizione da parte del giudice di primo grado nell'intestazione della sentenza stessa delle conclusioni rassegnate dalla terza chiamata nel corso del primo grado di giudizio in violazione dell'art. 132 comma II n.° 3) c.p.c. - In riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare la nullità della notifica dell'atto di citazione per la chiamata in causa del terzo, effettuata da parte attrice opponente in data 4/9/2020, per le ragioni in fatto e in diritto esposte nel secondo motivo di impugnazione, che qui si danno integralmente richiamate e trascritte, in quanto non eseguita presso il domicilio eletto da tramite nomina del difensore già depositata agli atti del presente giudizio Parte_1 in data 9/12/2019, ai sensi del combinato disposto degli artt. 141, 171 e 160 c.p.c., con ogni conseguenza di legge;
- In riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare l'improcedibilità o l'irregolarità della chiamata in causa del terzo effettuata da parte attrice opponente in data
4/9/2020 per le ragioni in fatto e in diritto esposte nel terzo motivo di impugnazione, che qui si danno integralmente richiamate e trascritte, per non aver depositato nei dieci giorni successivi il relativo atto di citazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 269 comma
IV e 165 c.p.c., con ogni conseguenza di legge;
- In riforma dell'impugnata sentenza, revocare e dichiarare la nullità degli atti processuali compiuti successivamente alla mancata notifica al terzo chiamato, dichiarato contumace, ai sensi dell'art. 292 c.p.c., delle memorie di cui all'art. 183 comma VI n.° 1 c.p.c. depositate dalle altre parti processuali, in quanto contenenti modificazioni della domanda e domande nuove, per le ragioni in fatto e in diritto esposte nel quarto motivo di impugnazione, che qui si danno integralmente richiamate e trascritte;
pag. 2 NEL MERITO ED IN VIA GRADUATA - In riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare, per le ragioni in fatto e in diritto esposte nel quinto motivo di impugnazione, che qui si danno integralmente richiamate e trascritte, che in capo alla società terza chiamata difetta la qualifica di soggetto coobbligato o obbligato in solido del sig. CP_1 falsamente attribuita a da parte attrice opponente ed erroneamente Parte_1 riconosciuta dal Tribunale di Como, con ogni conseguenza di legge;
- In riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare, per le ragioni in fatto e in diritto esposte nel sesto motivo di impugnazione, che qui si danno integralmente richiamate e trascritte,
l'intervenuta prescrizione – puntualmente eccepita dalla terza chiamata e non contestata dalle controparti – di ogni diritto asseritamente vantato dalle altre parti processuali nei confronti di sia esso qualificabile come diritto al risarcimento e/o diritto alla Parte_1 restituzione e/o a qualsivoglia altro titolo, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 2947 c.c. e/o dell'art. 2033 c.c., con ogni conseguenza di legge;
- In riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare, per le ragioni in fatto e indiritto esposte nel settimo motivo di impugnazione, che qui si danno integralmente richiamate e trascritte, previo accertamento della violazione del disposto dell'art. 112 c.p.c. da parte del giudice di prime cure, che nessuna somma è dovuta da a titolo di restituzione e/o indebito Parte_1 oggettivo e/o risarcimento né a qualsivoglia altro titolo in favore di in Controparte_2 mancanza di esplicita istanza di parte in tal senso;
- In riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare, per le ragioni in fatto e in diritto esposte nell'ottavo motivo di impugnazione, che qui si danno integralmente richiamate e trascritte, che nessuna somma
è dovuta da in favore di a titolo di restituzione e/o indebito Parte_1 Controparte_2 oggettivo e/o risarcimento né a qualsivoglia altro titolo, difettando la prova che l'importo finanziato sia stato effettivamente erogato in favore della società terza chiamata da parte di con ogni conseguenza di legge. IN OGNI CASO - Con condanna ex art. Controparte_3
96 c.p.c. del sig. al risarcimento dei danni nella misura che sarà ritenuta di CP_1 giustizia per aver agito in mala fede o colpa grave nei confronti di - Con Parte_1 vittoria di spese e competenze legali dei due gradi di giudizio, oltre spese generali 15 % ed accessori di legge”.
Per : CP_1
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, 1. Dichiarare inammissibile e comunque rigettare, perché destituito di qualasiasi fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto da avverso la sentenza n. 25/2023, pubbl. il 12/01/2023, Rep. Parte_1
pag. 3 n.1139/2023 resa dal Tribunale di Como, nel giudizio iscritto al n. R.G. 2454/2019 e confermare tutte le statuizioni in essa contenute.
2. Rigettare altresi la richiesta di domanda di condanna ex art 96 cpc proposta da parte appellante nei confronti di CP_1 essendo destituita di qualsiasi fondamento giuridico.
3. Condannare parte appellante alla refusione delle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA nonché al pagamento in favore di CP_1 di una somma equitavamente determinata ex art 96 terzo comma cpc.”
Per Controparte_2
“In via principale: dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla avverso la Parte_1
Sentenza n. 25/2023, pubbl. il 12/01/2023, Rep. n.1139/2023 resa dal Tribunale di Como nel giudizio iscritto al n. R.G. 2454/2019. In via gradata: accertare e dichiarare che la
[...]
è debitrice nei confronti di della somma di € 16.623,50, somma Parte_1 Controparte_2 maggiorata degli interessi legali dal 27/09/2006 al saldo effettivo e comunque di quella maggiore o minor somma che risulterà nel corso del presente giudizio di appello e, conseguentemente, condannare l'opponente al pagamento della somma di € 16.623,50 o della maggiore o minor somma che risulterà dall'istruttoria, oltre interessi e spese del doppio grado di giudizio (liquidate nel primo grado di giudizio in € 4.835,00 oltre spese generali ed accessori di legge). In ogni caso: condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e
CPA.”
IN FATTO E IN DIRITTO
spiegava opposizione dinanzi al Tribunale di Como avverso decreto CP_1 ingiuntivo immediatamente esecutivo n.377/2019 - R.G. n. 169/2019, pubblicato il
11/02/2019 dal Tribunale di Como, per la somma di € 5.846,08 oltre interessi come da domanda e spese di procedura, per essere nullo il contratto di finanziamento al consumo stipulato in data 25 settembre 2006, per l'importo di € 16.623,49, con (ora Controparte_3
, dato che lo stesso era afferente ad un bene mobile registrato Controparte_2
(Autovettura Nissan Atleon 120-35 Tg. CR827PA) non più appartenente, alla data del finanziamento, alla venditrice per averlo la stessa già ceduto, con scrittura Parte_1
pag. 4 privata in data 14 aprile 2005, alla società FINEMIRO FINANCE S.P.A., che poi, a propria volta, la concedeva in leasing alla società Nazzari S.r.l., poi Fratelli Nazzari S.n.c.
Parte opponente instava altresì per la chiamata in causa di nei cui Parte_1 confronti intendeva svolgere le domande di cui all'atto introduttivo, tra le quali era compresa la condanna di a tenere manlevato ed indenne il dalla somma Parte_1 CP_1 portata dal decreto ingiuntivo, e dalla condanna alla restituzione del finanziamento erogato.
In particolare, con l'atto introduttivo l'attore domandava: “Dichiarare in via riconvenzionale tenuto e condannare la convenuta terza chiamata in persona Parte_1 dell'amministratore unico legale rappresentante pro tempore con sede legale in Mariano
Comense via S. Francesco n. 19 P.IVA (indirizzo pec P.IVA_1
alla restituzione in favore di anche per conto Email_1 CP_1 della della somma di € 11.745,82 e/della diversa somma che risulterà Controparte_5 accertata dal Giudice in corso di giudizio oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dal 28.10.2006 al saldo effettive che comunque si eccepisce in compensazione con qualsiasi somma di cui per assurdo l'opponente dovesse risultare debitore”.
Si costituiva in lite chiedendo il rigetto dell'opposizione ed in ogni caso la CP_2 condanna del pagare la somma portata dal decreto ingiuntivo;
in via ulteriormente CP_1 gradata, per il caso in cui il Tribunale non avesse ritenuto perfezionata la fattispecie negoziale, spiegava domanda ex art. 2041 c.c. nei confronti del er la somma di € CP_1
5.846,08, ed in via ulteriormente subordinata, chiedeva accertarsi il proprio credito nei confronti di per la somma indicata nel decreto ingiuntivo, oltre interessi Parte_1
e le spese ivi liquidate.
Disposta la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, il giudice di prime cure disponeva un rinvio affinché le parti esperissero la mediazione obbligatoria, ma poi, fallita quest'ultima, nella contumacia di non Parte_1 costituitasi, venivano ammesse le prove dedotte dalla difesa del Sig. ordinando CP_1 altresì a odierna appellata, l'esibizione in giudizio dell'estratto bancario a Controparte_2 partire dal 28/09/2006, relativamente al contratto di finanziamento oggetto di causa, nonché
l'originale del contratto di finanziamento n. 203705 entro la data del 10/05/2021, rinviando la causa all'udienza del 13/07/2021. produceva, in data 07/05/2021, l'originale del contratto di finanziamento Controparte_2
n. 203705 oggetto della monitoria richiesta, dal quale risultava che lo stesso prevedeva il pagamento di n. 60 ratei mensili con decorrenza 28 settembre 2006 e scadenza al 30 ottobre 2011. Veniva inoltre espletato interrogatorio formale del Sig. in Controparte_6
pag. 5 qualità di legale rappresentante della nel frattempo costituitasi con Parte_1 comparsa in data 12 luglio 2021, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Como adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione anche in via istruttoria ed incidentale,
IN VIA PRELIMINARE
- Dichiarare la nullità della notifica dell'atto di citazione per la chiamata in causa del terzo effettuata in data 4/9/2020 per i motivi esposti al punto (I) della narrativa in fatto ed in diritto, che qui si danno integralmente richiamati e trascritti, in quanto non eseguita presso il domicilio eletto da tramite nomina del difensore già depositata agli atti del Parte_1 presente giudizio in data 9/12/2019, ai sensi del combinato disposto degli artt. 141, 171 e
160 c.p.c., con ogni conseguenza di legge;
- Dichiarare la improcedibilità o la irregolarità della chiamata in causa del terzo effettuata in data 4/9/2020 per i motivi esposti al punto (II) della narrativa in fatto ed in diritto, che qui si danno integralmente richiamati e trascritti, per non aver depositato nei dieci giorni successivi il relativo atto di citazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 269 comma IV e 165
c.p.c., con ogni conseguenza di legge;
- Revocare e dichiarare la nullità degli atti processuali compiuti successivamente alla mancata notifica al terzo chiamato, dichiarato contumace, ai sensi dell'art. 292 c.p.c., delle memorie di cui all'art. 183 comma VI n.° 1 c.p.c. depositate dalle altre parti processuali, in quanto contenenti modificazioni della domanda e domande nuove, per i motivi esposti al punto (III) della narrativa in fatto ed in diritto, che qui si danno integralmente richiamati e trascritti;
NEL MERITO
- Rigettare per i motivi tutti di cui ai punti (IV), (V) e (VI) della narrativa in fatto ed in diritto, che qui si danno integralmente richiamati e trascritti, le domande proposte dal sig. CP_1
e da nei confronti di in quanto infondate e/o
[...] Controparte_2 Parte_1 prescritti i relativi diritti;
- Condannare ex art. 96 c.p.c. il sig. al risarcimento dei danni nella misura CP_1 che sarà ritenuta di giustizia per aver agito in mala fede o colpa grave.
- Con vittoria di spese e competenze legali, oltre spese generali 15 % ed accessori”.
Veniva quindi emessa la sentenza n. 25/2023 pubblicata il 12/01/2023, con cui il Tribunale di Como così decideva:
“1- in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 377/2019 emesso in data
7 febbraio 2019 dal Tribunale di Como, e pubblicato in data 11.02.2019, in favore di CP_2
pag. 6 nei confronti di dichiarando che nulla è dovuto da CP_2 CP_1 CP_1
a in virtù del contratto di finanziamento distinto al numero 2037056 per Controparte_2 cui è causa;
2- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_2 restituire a l'importo di €11.745,82 , oltre interessi legali dal pagamento dei CP_1 singoli ratei al saldo effettivo;
3- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_2 rifusione delle spese di lite sostenute da spese che si liquidano in € CP_1
4.835,00 per compensi professionale ed € 272,00 per spese, oltre le spese generali ed accessori di legge;
4- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire Pt_1 Parte_1
a in persona del legale rappresentante pro tempore, l'importo di € Controparte_2
16.623,50, somma maggiorata degli interessi legali dal 27.09.2006 al saldo effettivo;
5- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore di in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, che si liquidano in Euro 4.835,00 oltre le spese generali ed accessori di legge”.
Con atto di appello notificato in data 01/03/2023, la società ha proposto Parte_1 gravame avverso la predetta sentenza, dimettendo 8 motivi, così rubricati:
1. Nullità della sentenza n. 25/2023 in quanto il giudice di prime cure avrebbe omesso nell'intestazione della sentenza di trascrivere le conclusioni rassegnate dalla nel corso del primo grado di giudizio. Parte_1
2. Violazione di cui all'art. 47 c.c. ed agli artt. 141, 171 e 160 c.p.c. per la nullità della notificazione dell'atto di citazione per la chiamata in causa del terzo eseguita presso la parte personalmente anziché nel domicilio eletto presso il difensore.
3. Nullità per omesso deposito dell'atto di citazione del terzo in lite ai sensi dell'art. 269 n. 4 c.p.c.
4. Violazione dell'art. 292 c.p.c. e dunque la nullità degli atti compiuti dalle parti odierne appellate, successivamente alla mancata notifica al terzo chiamato, dichiarato contumace, delle memorie ex art. 183, co. VI n. 1)
c.p.c., contenenti modificazioni delle domande già rassegnate negli atti introduttivi.
pag. 7 5. Violazione degli artt. 1292 e ss c.p.c. e artt. 106, 167 e 269 c.p.c., in relazione alla chiamata in causa del terzo quale obbligato in solido con parte attrice opponente per le obbligazioni scaturenti dal contratto di finanziamento.
6. Violazione dell'art. 112 c.p.c. sostenendo la presunta violazione del principio tra chiesto e pronunciato in relazione alla mancata valutazione ed all'omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno ex art 2947 c.c. e del diritto alla ripetizione dell'indebito ex art 2033 c.c. vantati dalle controparti nei confronti della terza chiamata nonchè la violazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione alla mancata contestazione dell'eccepita prescrizione.
7. Violazione dell'art. 112 c.p.c., nella misura in cui la sentenza ha condannato alla restituzione dell'intera somma relativa al finanziamento in Pt_1 favore di CP_2
8. Violazione dell'art. 2967 c.c.: non sussisterebbe prova dell'erogazione del finanziamento a Parte_1
e si sono costituiti chiedendo il rigetto dell'appello; solo Controparte_2 CP_1 ha spiegato domanda riconvenzionale in via gradata, chiedendo, in Controparte_2 particolare, di accertare e dichiarare che è debitrice nei confronti di Parte_1 [...] della somma di € 16.623,50, somma maggiorata degli interessi legali dal CP_2
27.09.2006 al saldo effettivo e comunque di quella maggiore o minore somma risultante nel corso del giudizio d'appello, con conseguente condanna di al pagamento Parte_1 della somma di € 16.623,50 o della maggiore o minore somma, oltre al pagamento delle spese di giudizio sia di primo grado liquidate in € 4835,00 che di quello di appello.
La causa è stata rimessa in decisione previo scambio degli atti difensivi conclusivi.
****
L'appello svolto da è fondato, nei limiti che si vanno a precisare. Parte_1
Preliminarmente, vi è da rilevare che si è costituita in lite durante il giudizio Parte_1 di primo grado accettando lo stesso nello stato in cui si trovava, e svolgendo colà pienamente tutte le proprie difese. Non sussistono, pertanto, in quanto sanati per effetto del raggiungimento dello scopo, i profili di violazione dedotti con il secondo, terzo e quarto motivo di appello. A maggior ragione, valga osservare che, secondo consolidata giurisprudenza, “nel caso di chiamata di un terzo il termine di dieci giorni entro il quale, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., deve essere depositata la citazione integrativa, ha natura pag. 8 ordinatoria e non perentoria, con la conseguenza che il mancato rispetto del termine non comporta l'improcedibilità della domanda nei confronti del terzo chiamato” (cfr. Cass. Civ.
12/12/1983 n. 7341, Cass. Civ. Sez. III, Sentenza n. 3441 del 26/05/1980).
Neppure sussiste la violazione dedotta quale primo motivo di appello, in quanto il giudice di primo grado, pur non avendo trascritto le conclusioni nell'intestazione della sentenza, ha poi esposto, trattando lo svolgimento del giudizio, le contrapposte pretese delle parti, ed ha pronunciato su di esse, talché il preteso vizio si risolve, come da consolidata giurisprudenza di legittimità, in una semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della validità della sentenza (così, di recente, Corte di Cassazione, Civile, Sentenza del 13 febbraio 2023 n.
4332).
Per quanto riguarda il quinto motivo di appello, parte appellante si duole, in sintesi, di come la sentenza impugnata abbia ritenuto la chiamata in causa di Parte_1 ritenendola coobbligata o obbligata in solido in relazione al credito restitutorio nascente dal contratto di finanziamento intervenuto tra Consum It S.p.a. e ritenendo che CP_1 al contrario di quanto erroneamente affermato dalla sentenza impugnata, non potrebbe, alla stregua del tenore del contratto in atti, attribuirsi a tale qualità. Orbene, si Parte_1 ritiene che tal emotivo di gravame sia infondato, atteso che dalla piana lettura del testo contrattuale prodotto in atti, se è vero che la colonna a destra dei dati anagrafici di CP_1 riservata all'indicazione dei dati del “coobbligato”, risulta non compilata, è agevole
[...] rilevare come, nello SPzio dedicato alla firma del contratto, proprio nello SPzio riservato al coobbligato, sia stato stampigliato il timbro a secco di con indicazione dei Parte_1 dati identificativi della società e sottoscrizione a penna la cui provenienza da soggetto deputato a rappresentare legalmente la società non è stata contestata da parte di
[...]
la quale, peraltro, proprio in calce alla richiesta di finanziamento inoltrata a Parte_1
Consum It S.p.a. da parte del datata 27 settembre 2006 ed apparentemente CP_1 reinoltrata a Consum It in pari data, apponeva il proprio timbro a secco, con la medesima firma a penna e l'indicazione “prego liquidare”, al fine di evidenziare che il finanziamento avrebbe dovuto essere direttamente liquidato a favore di indicazione che, Parte_1 ragionevolmente, deve essere stata eseguita, posto che si limita a Parte_1 sollevare unicamente generiche e dubitative considerazioni al riguardo. Del resto, laddove non avesse ricevuto il corrispettivo della cessione, avrebbe dovuto Parte_1 domandare la risoluzione del contratto di vendita per inadempimento del ll'obbligo CP_1 di versamento del prezzo del bene, domanda che non è stata proposta né precedentemente, né nel presente giudizio.
pag. 9 Tanto premesso, appare difficilmente discutibile la sussistenza della dedotta legittimazione nella qualità di coobbligato, ritenuta in sentenza.
Quanto sopra osservato consente di ritenere assorbito l'ottavo motivo di appello, laddove ritiene che la sentenza appellata abbia fatto malgoverno dei principi Parte_1 affermati dall'art. 115 c.p.c. e 2697 c.c. pronunciando la condanna alla restituzione del finanziamento erogato al carico di sull'erroneo presupposto che CP_1 Parte_1 quest'ultima avesse percepito l'importo di esso.
Venendo al sesto motivo di appello, mediante il quale ribadisce Parte_1
l'eccezione di prescrizione dei diritti azionati nei propri confronti, sia nel caso di loro qualificazione in termini di ripetizione di indebito, sia nel caso di dedotta responsabilità extracontrattuale, dalle controparti, valga rilevare, in modo assorbente, che sebbene il giudice di prime cure non si sia, effettivamente, pronunciato su tale eccezione, la stessa, che può essere esaminata in questa sede in quanto l'omissione di pronuncia sul punto non potrebbe in ogni caso determinare la rimessione della causa al giudice di prime cure, convertendosi in motivo di appello1, deve ritenersi tardiva in quanto avanzata da
[...] ben oltre i termini previsti dall'art. 167, comma secondo, c.p.c. per sollevare le Parte_1 eccezioni in senso stretto, fondate, vale a dire, su fatti estintivi non rilevabili d'ufficio.
Il settimo motivo di appello è invece, ad avviso di questa Corte, fondato.
Il Giudice di primo grado, effettivamente, dopo aver rilevato la mancanza di causa del contratto di finanziamento2, ha così motivato in ordine alle conseguenze della ridetta nullità: 1 Ciò in ragione della riformulazione dell'art. 354 c.p.c., a séguito della novella di cui al D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149
(applicabile alla presente controversia ai sensi dell'art. 35, comma 1, secondo cui "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”), in base alla quale l'omissione di pronuncia non comporta la rimessione del giudizio al giudice di primo grado, ma si converte in motivo di gravame. 2 Si legge testualmente nella motivazione della sentenza impugnata: “Orbene occorre premettere che nella fattispecie la proposta di finanziamento identificata con il numero 2037056 priva di data, ma risultante risalente al 25.09.2006, siglata con il soggetto convenzionato ed accettata in data 27.09.2006 dalla finanziaria Parte_1 CP_3 (facente parte del gruppo bancario Monte dei Paschi di Siena) (cfr. docc n. 4 e 4a parte opposta) poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto richiesto dal soggetto cessionario del credito risulta negozialmente CP_2 collegata al contratto di compravendita, avente per oggetto l'autovettura Nissan TE tg 7P, posto in essere dal rivenditore laddove tale bene mobile registrato non era più di proprietà di quest'ultimo alla data del Parte_1 25/27.09.2006, per averlo già ceduto in data 14.04.2005 al prezzo di € 32.800,00 ad altro soggetto finanziatore EM AN s.p.a. (cfr. doc. 3 parte attrice opponente). Il predetto contratto di credito al consumo trova la propria disciplina negli artt. 121 e ss del d.lgs. 1° settembre 1993 n.
385 (T.U.B.), che ha poi subito importanti modifiche a seguito del recepimento della Direttiva 2008/48/Ce. Per contratto di credito al consumo si intende il contratto con cui un finanziatore autorizzato concede o si impegna a concedere ad un consumatore un credito, sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria. Nella prassi commerciale, il suddetto negozio di finanziamento viene concluso contestualmente alla vendita di un bene (nel caso di specie un'auto) la cui somma mutuata viene direttamente erogata al rivenditore sulla base di un rapporto di collaborazione, ancorché non esclusivo, tra finanziatore e rivenditore convenzionato (nella specie Parte_1 pag. 10 “dichiara la nullità dei contratti collegati di compravendita dell'autovettura marca Nissan modello Atelon 120-35 targato 7P perfezionato tra Controparte_7
e quello di finanziamento, distinto al numero 2037056 del 25 settembre 2006 ed accettato in data 27 settembre 2006 dall'ente finanziatore.
Per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo numero 377/2019 emesso in data 7 febbraio 2019 e depositato in data 11.02.2019 dal Tribunale di Como, dichiarando che nulla è dovuto dal signor a in virtù del contratto di finanziamento distinto CP_1 Controparte_2 al numero 2037056 per cui è causa.
Per l'effetto condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_8
a restituire a quale effetto della dichiarata nullità del decreto qui opposto, CP_1
l'importo di Euro 11.745,82 corrispondente ai ratei risultati pagati dall'opponente dal
28.10.2006 al 28.05.2009 come da estratto conto prodotto dall'opposta (cfr. doc. n. 5 parte opposta), oltre interessi legali dal pagamento dei singoli ratei al saldo effettivo.
Condanna altresì in persone del legale rappresentante pro tempore , a Controparte_9 restituire a quale effetto della dichiarata nullità, l'importo di Euro 16.623,50 Controparte_2
Detto collegamento negoziale intercorrente tra i due contratti (vendita e finanziamento) è di natura legale e si evince dal testo normativo, così come già affermato dalla stessa giurisprudenza di legittimità (cfr. Corte di Cassazione
10.07.2008 n. 18884; Corte Cass. sentenza 29 settembre 2014 n. 2047). Nel caso di specie, non sussistono dubbi – neppure è stato revocato in dubbio dalle parti in causa – che il finanziamento sia stato concesso all'esclusivo scopo di acquistare l'autovettura marca Nissan TE tg 7P, così realizzando la finalità tipica del mutuo di scopo che è caratterizzato dalla consegna al mutuatario di somme di denaro allo scopo esclusivo di raggiungere una determinata finalità espressamente inserita nel sinallagma contrattuale (cfr. Corte di Cass
11.02.2011 n. 3992), nel caso di specie su delega era stata versata direttamente al rivenditore dell'auto Parte_1 L'esistenza di detto collegamento negoziale rappresenta il fulcro della questione sottoposta all'esame di questo
Tribunale . I contratti collegati sono tali quando, per qualche ragione, uno di essi dipenda dall'altro e allorché sussista tra di loro un nesso di interdipendenza. Nella specie sussiste un chiaro nesso di collegamento funzionale tra il contratto di finanziamento identificato con il numero 2037056 e quello di compravendita dell'autovettura Nissan TE tg 7P , oggetto della medesima operazione negoziale
Orbene, l'impossibilità dell'oggetto, ovvero, meglio, la mancanza stessa della causa, intesa come funzione economica sociale e realizzazione del sinallagma contrattuale, emerge nel caso in esame dal dato documentale secondo cui il bene venduto (nella specie autovettura) da alla in persona del socio e legale rappresentante Parte_1 CP_5 era già stato alienato dallo stesso rivenditore in data 14 aprile 2005 ad altro soggetto CP_1 Parte_1 giuridico, nella specie EM AN SP (cfr. doc. 3 del fascicolo di parte opponente). Pertanto, in data antecedente rispetto al (successivo) contratto di finanziamento con del 27 settembre 2006, inerente lo stesso bene. CP_3 La circostanza risulta anche confermata da , legale rappresentante di assunto in Controparte_6 Parte_1 sede di interrogatorio formale all'udienza del 13 luglio 2021 a risposta del capitolo 1 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 di parte opponente. E ad essa, siccome proveniente dalla parte processuale, deve attribuirsi natura confessoria. La doppia cessione operata dal venditore rende il secondo contratto nullo per mancanza di causa e travolge, per l'effetto, il collegato contratto di finanziamento stipulato con al solo scopo di acquisto dell'autovettura. Controparte_3 E' evidente lo stretto legame funzionale esistente tra il contratto di compravendita del veicolo e quello di credito al consumo destinato a finanziare l'acquisto dei veicolo marca Nissan modello Atelon 120-35 targato 7P, la cui somma finanziata e mutuata da , risultante pari ad 16.623,49 (cfr. doc 4a e come ammesso nel ricorso CP_3 monitorio dall'opposta), è stata direttamente erogata al rivenditore convenzionato unico soggetto che Parte_1 ha beneficiato di detto finanziamento”. pag. 11 quale somma mutuata allo stesso dall'ente finanziatore, somma maggiorata degli interessi legali dal 27.09.2006 al saldo effettivo”.
La doglianza sollevata da avverso la pronuncia che direttamente la Parte_1 riguarda è allora fondata, posto che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, anche laddove vi sia pronuncia di nullità del contratto, la restituzione delle prestazioni erogate non può rappresentare un effetto automatico della pronuncia, ma deve sempre formare oggetto di precisa domanda di parte, oltretutto da avanzarsi nel limite del termine di prescrizione di legge (cfr. Cass. Civ. sez. II, 29 marzo 2022, n. 1019; Cass. Civ. II sez., n. 10917 del 26 aprile 2021 ma anche Cass. Civ. Sez. II, 15 marzo 2012, n. 4143).
Nel caso di specie, né costituendosi in primo grado, né successivamente, Controparte_2 con la prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., ha chiesto la condanna di Parte_1 alla restituzione dell'importo del finanziamento erogato nel caso di sua dichiarata
[...] nullità, limitandosi a domandare nei confronti della stessa, nel caso di revoca del decreto ingiuntivo, di essere tenuta manlevata ed indenne da parte di da ogni Parte_1 statuizione del giudice del merito3.
Nel presente grado di appello, oltretutto, dopo aver chiesto la declaratoria Controparte_2 di inammissibilità e comunque di rigetto dell'appello proposto da ha così Parte_1 3 Si riportano le conclusioni in prima memoria di : CP_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunaleadito, contrariis reiectis, così giudicare:
1. In via preliminare
Confermare la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c.
2. In via principale nel merito Rigettare la svolta opposizione poiché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto nei confronti del Sig. . CP_1
3. Nel merito in via gradata In ogni caso, anche nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo, accertare e dichiarare che creditrice nei confronti del Sig. , della somma di € 5.846,08 oltre agli interessi come da Controparte_10 CP_1 decreto ingiuntivo sino all'effettivo soddisfo, e per l'effetto condannarla al pagamento delle predette somme o di quelle ritenute di giustizia all'esito della espletanda istruttoria.
4. In via ulteriormente gradata, nel merito: In ogni caso, accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti della della somma Controparte_2 Parte_1 di € 5.846,08oltre agli interessi come da decreto ingiuntivo sino all'effettivo soddisfo, e per l'effetto condannarla al pagamento delle predette somme o di quelle ritenute di giustizia all'esito della espletanda istruttoria.
5. In via riconvenzionale: A. Vista la regolare citazione del terzo non costituitasi e già dichiarata contumace, Voglia tenere Parte_1 indenne e manlevare in toto la da ogni e qualsivoglia statuizione di giudizio, anche in termini di spese, Controparte_2 che dovesse conseguire a detto accertamento;
B. Nella denegata ipotesi in cui il Giudicante dovesse ritenere non perfezionata la fattispecie negoziale, accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti del sig. della somma di € 5.846,08, a titolo di Controparte_2 CP_1 indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. C. In ogni caso, manlevare da qualsivoglia statuizione di giudizio e condannare alla refusione del proprio Controparte_2 credito e spese di lite, chiunque fra il Sig. e la dovessero risultare responsabili di CP_1 Parte_1 eventuali condotte fraudolente.
pag. 12 concluso in via riconvenzionale e gradata: “In via gradata: accertare e dichiarare che la
[...]
è debitrice nei confronti di della somma di € 16.623,50, somma Parte_1 Controparte_2 maggiorata degli interessi legali dal 27/09/2006 al saldo effettivo e comunque di quella maggiore o minor somma che risulterà nel corso del presente giudizio di appello e, conseguentemente, condannare l'opponente al pagamento della somma di € 16.623,50 o della maggiore o minor somma che risulterà dall'istruttoria, oltre interessi e spese del doppio grado di giudizio (liquidate nel primo grado di giudizio in € 4.835,00 oltre spese generali ed accessori di legge)”.
Orbene, la suddetta domanda, evidentemente diversa da quella formulata in primo grado, è connotata da evidenti profili di novità, rilevanti ex art. 345 c.p.c.
Essa, pertanto, deve essere ritenuta inammissibile nella presente sede di appello.
Secondo il criterio della soccombenza, le parti appellate devono essere condannate al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come da dispositivo.
Non sussistono i requisiti ed i presupposti per la condanna di al risarcimento CP_1 dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c., posto che la chiamata in causa di non Parte_1 appariva senz'altro ingiustificata alla luce delle motivazioni della sentenza oggetto di appello, confermata nel resto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 di Como in data12 gennaio 2023, n. 25, in parziale accoglimento dell'appello proposto, così provvede:
1) accoglie l'appello limitatamente al settimo motivo, e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, revoca la condanna di alla restituzione, in Parte_1 favore di dell'importo di € 16.623,50 oltre accessori, e per l'effetto, Controparte_2 dispone la restituzione, a favore di di quanto eventualmente Parte_1 erogato in esecuzione della sentenza di primo grado;
2) respinge ogni altra domanda, confermando la sentenza impugnata nel resto;
3) condanna e al pagamento, in favore di Controparte_2 CP_1 Parte_1
delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, che quanto al primo grado
[...] liquida in € 4.253,00 per compensi, oltre 15 % per rimborso spese generali, C.P.A. e
IVA come per legge;
quanto al secondo grado, in complessivi € 5.103,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 11 giugno 2025.
pag. 13 Il Consigliere est. dott.ssa Alessandra Arceri
Il Presidente
dott. Giuseppe Ondei
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