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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/01/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione Terza Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott Gabriele Leone, nella causa n. 7438/2023;
Visti gli atti di causa;
Visto, in particolare, il provvedimento del Tribunale dell'11.01.2025 con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 29.01.2025 destinata alla discussione della causa ed alla contestuale decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Viste le note depositate dalle parti
PQM
Dato atto di quanto sopra, pone la causa in decisione.
Il G.O.P
Dott. Gabriele Leone
Successivamente, riaperto il verbale, deposita la sentenza, che allega al presente verbale per formarne parte integrale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona del Gop dott. Gabriele Leone, della Sezione III civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al nr. 7438/2023 RGAC pendente
TRA
con l'Avvocato Gianluca Marino Parte_1
Ricorrente
CONTRO
1 con l'Avvocato Gioacchino D'Angelo Controparte_1
con l'Avvocato Stefano Vitale Controparte_2
Resistenti
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note conclusionali
FATTO
Con ricorso ex art 281 decies cpc, il sig. ha adito il Tribunale di Palermo agendo Parte_1 nei confronti della società ed il sig. per vedere accolte le Controparte_3 Controparte_2 seguenti conclusioni-“Respinta ogni istanza contraria, eccezione e difesa. - Ritenere e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusiva del sig. , proprietario e conducente del veicolo Fiat 500R - Controparte_2
Tg. PA383822. - Per l'effetto, condannare i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni a favore del sig. Parte_1
ed ammontanti a complessivi € 69.214,50, o quella maggiore somma che sarà determinata in corso di causa, per
[...] lesioni personali a titolo di invalidità permanente, invalidità temporanea assoluta, invalidità temporanea relativa, personalizzazione del danno, danno psicologico post-traumatico e spese mediche, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. - Condannare i convenuti, in solido, come sopra al pagamento delle spese, competenze e compensi del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore il quale dichiara di avere anticipato le spese e di non avere ricevuto alcun compenso.
Si costituiva in giudizio la società che contestava il diritto del ricorrente al Controparte_3 risarcimento dei danni, chiedendo: Reiectis adversis,in via gradualmente subordinata:-ritenere e dichiarare la non veridicità delle modalità di accadimento del fatto storico, rigettando le pretese avverse;
-ritenere e dichiarare che il sinistro per cui è causa è stato causato esclusivamente dalla condotta di guida imperita ed imprudente dell'odierno ricorrente;
-ritenere e dichiarare non assolto l'onere della prova incombente sul ricorrente, in particolare per quanto concerne le modalità di accadimento del fatto storico, le responsabilità dei partecipanti, nonché il nesso causale tra condotta illecita e danni asseritamente subiti, rigettandone le conseguenti richieste;
-ritenere e dichiarare non raggiunta la prova circa l'entità e la sussistenza dei danni lamentati da controparte, rigettando tutte le domande proposte contro la Con vittoria Controparte_1 di spese, competenze e onorari di giudizio.-In via del tutto subordinata, e senza recesso dalle superiori eccezioni e richieste, qualora dovessero ritenersi provati il fatto storico, la responsabilità pur parziale del resistente, nonché il nesso causale fra evento dedotto e danni subiti, ritenere e dichiarare il concorso del fatto colposo del ricorrentenella determinazione del danno ex art. 2054, comma secondo, c.c. e/o ex art.1227 c.c., con conseguente e proporzionale riduzione dell'eventuale obbligazione risarcitoria;
Con distribuzione delle spese e compensi di causa in ragione delle opportunità delle domande ricorrente e delle eccezioni della Società convenuta.
2 Si costituiva in giudizio il sig. che contestava la ricostruzione della dinamica del Controparte_2 sinistro, così come rappresentata dall'attore, e, escludendo qualsivoglia propria responsabilità nella genesi del sinistro così concludeva il proprio atto introduttivo “In via preliminare: dichiarare INAMMISSIBILE il ricorso proposto perché infondato in fatto e diritto. Nel merito: RIGETTARE le domande di parte ricorrente nei confronti di perché infondate o con ogni altra statuizione. In ulteriore subordine nella non temuta ipotesi di Controparte_2 accertamento di parziale responsabilità dell'odierno resistente nel sinistro in oggetto Controparte_2
Condannare la convenuta in ordine ad ogni voce di danno risarcibile nei confronti di Controparte_1 controparte per spese, compensi ed onorari di causa in favore di tutte le parti costituite. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarre in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
Con decreto del 07.12.2023 la causa veniva assegnata allo scrivente GOP che fissava l'udienza al
24.01.2024 per la comparizione delle parti.
Con decreto del 27.02.2024 veniva ammessa la prova orale richiesta dalle parti e si rinviava per l'espletamento al 25.03.2024.
In data 25.03.2024 veniva escusso il testimone di parte ricorrente il sig. Testimone_1
Alla successiva udienza del 27.05.2024 veniva espletato l'interrogatorio formale del sig. Parte_1
ed escusso il testimone di parte resistente il sig.
[...] Testimone_2
Veniva quindi nominato, con decreto del 27.05.2024, come CTU il dott. poi Persona_1 sostituito con il dott. onde rispondere a seguenti quesiti: Persona_2
1. se le lesioni refertate subito dopo il sinistro per cui è causa e/o successivamente certificate, siano eziologicamente riconducibili al sinistro medesimo;
2. se dalle lesioni di cui si sia accertato il suddetto nesso eziologico sia derivato un periodo di inabilità temporanea (parziale
e/o totale) del soggetto, specificandone eventualmente la durata (di quella parziale e di quella totale);
3. se ad esito delle medesime lesioni siano residuati postumi che comportano un'invalidità permanente del soggetto, indicando il grado percentuale di tale invalidità e precisando i criteri di determinazione di detto grado percentuale, in relazione all'eventuale coesistenza di una pluralità di postumi;
4. se i postumi permanenti impediscono al soggetto, in tutto o in parte – e perché – di continuare a svolgere la specifica attività lavorativa che in precedenza espletava, se e come emergente (l'attività) dagli atti del giudizio, ovvero se essa sia solo divenuta più usurante;
3
5. se i postumi permanenti siano suscettibili di miglioramento o di emendamento mediante protesi, terapie od interventi chirurgici, indicandone eventualmente il costo (o anche soltanto se la sofferenza che ne deriva sia concretamente alleviabile ricorrendo ad uno di detti strumenti);
6. se ad esito degli interventi che si ritenessero funzionali ai fini sopra richiamati (miglioramento o emendamento) residuerebbe comunque – anche se detti interventi fossero eseguiti “a regola d'arte” – un deficit funzionale (o estetico), tale da integrare gli estremi di un'invalidità permanente che, nell'ipotesi di risposta affermativa, va (almeno indicativamente) quantificata;
In data 19.06.2024, veniva fissata udienza per il giuramento del CTU.
L'elaborato peritale veniva dunque depositato in data 08.11.2024.
Con decreto del 12.12.2024 si fissava l'udienza dell'08.01.2025 per l'esame della CTU.
Con decreto dell'11.01.2025 si fissava l'udienza del 29.01.2025 per discussione e decisione ex art 281 sexies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda del ricorrente, volta ad ottenere la declaratoria di responsabilità del sig. Controparte_2
e la condanna dello stesso, in solido con la società , al risarcimento dei danni Controparte_1 subiti dal sig. in occasione del sinistro descritto in citazione, va accolta, per le Parte_1 ragioni e nei limiti di cui appresso.
In primis, deve ritenersi provata la circostanza che il sig. fu vittima del sinistro di Parte_1 cui è causa, accaduto nel Comune di Partinico, il giorno 28.06.2022.
Secondo la ricostruzione del ricorso introduttivo, il sig. percorreva, con la propria Parte_1 bicicletta, la S.S. 113, con direzione Partinico, quando veniva tamponato ed investito dall'auto FIAT 500R condotta dal sig. che procedeva nello stesso senso di marcia. Controparte_2
Sulla dinamica del sinistro è stato escusso il testimone di parte ricorrente, il sig. che Testimone_1 ha assistito all'investimento ed il sig. che, nella qualità di Appuntato Scelto presso i Testimone_2
Carabinieri della Compagnia di Partinico, è intervenuto a seguito del sinistro.
Dunque, può dirsi raggiunta la prova del fatto storico.
Ebbene, in ordine alla responsabilità dell'accadimento deve applicarsi, nel caso che occupa, la presunzione di responsabilità ex art 2054 comma 2 Cod. Civ per le ragioni che seguono.
4 Secondo il testimone l'auto condotta dal sig. ha investito la bicicletta del Testimone_1 CP_2 ricorrente poiché “il conducente dell'auto non ha visto la bicicletta e l'ha preso in pieno”.
Inoltre, sempre secondo la testimonianza del sig. “solo dopo l'impatto l'auto si è spostata nell'altra corsia”. Tes_1
Dunque, il testimone di parte ricorrente conferma le circostanze sub 1) 2) e 3) del ricorso introduttivo: ossia il ricorrente a bordo della propria bicicletta stava procedendo dritto all'interno della propria corsia quando è stato investito dall'auto condotta dal sig. che proveniva da tergo. CP_2
Sostanzialmente diversa è la ricostruzione dei fatti compiuta dall'Appuntato Scelto Bravatà, alla luce delle dichiarazioni rese dallo stesso ed allegate al rapporto dei Carabinieri, prodotto Parte_2 nella documentazione di parte ricorrente.
Ebbene, il sig. è stato escusso dai militari, il giorno 02.07.2022, e dichiarava alla Parte_2 domanda cosa mi può riferire in merito al sinistro stradale in cui è rimasto coinvolto in data 28/06/2022 sulla SS 113 in Partinico sul chilometro 309? “stavo percorrendo la SS 113 in direzione rotonda Porta Alcamo ove giunto all'altezza del cimitero comunale di Partinico senza arrestare la marcia effettuavo a bordo della mia bici la manovra di svolta alla mia sinistra per raggiungere il cimitero comunale
Domanda “durante la fase di svolta a sinistra ha segnalato tale manovra?”
Risposta “non ricordo bene se ho segnalato la manovra ricordo solamente che in lontananza notavo un veicolo di colore rosso con il conducente che parlava al telefono”
Domanda: riesce a valutare la distanza che intercorreva tra lei e il veicolo di colore rosso che procedeva alle sue spalle?
Risposta: ricordo che era distante ma probabilmente ho calcolato male la distanza tra me e il veicolo che sopraggiungeva
Dunque, alla luce dell'istruttoria svoltasi e dell'evidente discordanza degli elementi di prova, non può ritenersi determinata in maniera univoca la dinamica del sinistro.
Appare opportuno specificare che Nel caso di scontro di veicoli, la presunzione di pari responsabilità sancita dall'art.
2054, comma 2 codice civile, ha carattere sussidiario e opera qualora non siano accertabili le cause e le modalità del sinistro
e quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei conducenti coinvolti. L'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti comporta indirettamente il superamento della presunzione di colpa dell'altro senza necessità per quest'ultimo di dover dimostrare si essersi uniformato alle norme di circolazione e a quelle di comune prudenza e di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro. (Corte di Cassazione Sezione III civile Ordinanza 11 marzo 2021, n. 6941)
5 Ed è altresì pacifico In tema di circolazione stradale, nella categoria dei veicoli sono ricompresi anche i velocipedi, con la conseguenza che, nel caso in cui vengano a collisione un'autovettura ed una bicicletta, trova applicazione la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. secondo cui nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli (con la nota precisazione che la presunzione di colpa di cui sopra ha, tuttavia, carattere residuale ed opera soltanto quando è impossibile determinare la concreta misura delle rispettive responsabilità). (Corte di appello di Milano, sentenza del 19.7.2022,
n. 2542)
Dunque, la presunzione di responsabilità sancita dall'art. 2054, comma 2 Cod. Civ non può dirsi superata, visto che, dall'istruttoria svoltasi, non è stato possibile accertare in maniera univoca che il comportamento di guida del ricorrente fosse immune da responsabilità.
Proprio alla luce di tale considerazione, deve stimarsi il concorso di colpa del ricorrente nel 50%.
Tanto esposto sulla responsabilità nella genesi del sinistro, per quanto concerne i danni fisici patiti dal ricorrente, essi, condividendo quanto ravvisato dal Consulente Tecnico d'Ufficio, devono ritenersi causalmente connessi al sinistro stradale de quo.
Dunque, per quanto attiene al quantum, occorre dire che il CTU ha determinato, in maniera specifica e con motivazioni condivisibili, il danno subito dal ricorrente nel danno biologico di entità permanente nella misura del 13%, secondo quanto si legge a pagina 10 dell'elaborato peritale depositato in data
08.11.2024.
Pertanto, il danno biologico permanente equivale (secondo gli importi per la liquidazione del danno biologico stabiliti dalle Tabelle di Milano 2024) ad euro 23.375,00 tenuto conto dell'età (anni 80) del ricorrente all'epoca del fatto.
Il danno biologico temporaneo viene così determinato, alla luce delle valutazioni del CTU:
Inabilità temporanea totale al 100% di giorni 30 e dunque equivalente ad euro 3.450,00;
Inabilità temporanea parziale al 75% di ulteriori giorni 30 e dunque equivalente ad euro 2.587,00
Inabilità temporanea parziale al 50% di ulteriori giorni 20 e dunque equivalente ad euro 1.150,00
Inabilità temporanea parziale al 25% di ulteriori giorni 10 e dunque equivalente ad euro 287,50.
Quindi il danno biologico temporaneo deve quantificarsi in complessivi euro 7.475,00
Dunque, il danno non patrimoniale complessivo, ottenuto dalla somma del danno non patrimoniale risarcibile e dal danno biologico temporaneo, è pari ad euro 30.850,00.
6 Non sono state allegate, e ancor meno dimostrate, delle conseguenze peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili e quindi la richiesta della c.d. personalizzazione del danno biologico deve essere respinta (Cfr. Cass. 27 marzo 2018 nr. 7513)
Pertanto, il risarcimento del danno complessivo patito dal ricorrente, considerato il concorso del 50% della colpa nella genesi del sinistro, si deve quantificare in euro 15.425,00 pari al 50% dell'importo di euro
30.850, 00 dato dalla somma di euro 23.375,00 per il danno biologico permanente ed euro 7.475,00 per il danno biologico temporaneo.
**
Il parziale accoglimento della domanda, conseguente al ritenuto concorso di colpa del ricorrente nella genesi dell'incidente, sono motivi per lasciare le spese di lite per 1/3 a carico del ricorrente mentre i restanti 2/3 vanno posti a carico dei resistenti in solido e vanno liquidate in Euro 3.384,66 pari ai 2/3 di
Euro 5.077,00 determinate, secondo i valori medi di cui al dm 55/2014, in base allo scaglione di valore compreso tra 5.201 e 26.000 (in considerazione del decisum) e così specificate euro 919 per la fase studio, euro 777 per la fase introduttiva, euro 1680 per la fase istruttoria, ed euro 1701 per la fase decisionale, oltre IVA, cpa e rimborso C.U. e spese generali.
Le spese delle CTU, visto il parziale accoglimento della domanda, devono essere poste a carico del ricorrente e dei resistenti in eguale misura, ossia di un terzo ciascuno.
P.Q.M
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite
ACCOGLIE nei limiti indicati in motivazione la domanda proposta dal sig. Parte_1 nei confronti della società e del sig.
[...] Controparte_3
. Controparte_2
CONDANNA società in solido con il sig. Controparte_3 CP_2 al pagamento, in favore del sig. della somma di euro
[...] Parte_1
15.425,00 già rivalutata all'attualità, oltre ai soli interessi legali decorrenti dal dì della presente decisione al soddisfo.
CONDANNA la società ed il sig. Controparte_3 CP_2 al pagamento al pagamento, in solido tra loro, delle spese di lite in favore del sig
[...]
7 liquidandole in complessivi euro 3.384,66 oltre accessori di legge, Parte_1
C.U e marca da bollo.
PONE le spese di CTU a carico delle parti in egual misura.
Palermo 30.01.2025
Il G.O.P.
Dott. Gabriele Leone
8
Sezione Terza Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott Gabriele Leone, nella causa n. 7438/2023;
Visti gli atti di causa;
Visto, in particolare, il provvedimento del Tribunale dell'11.01.2025 con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 29.01.2025 destinata alla discussione della causa ed alla contestuale decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Viste le note depositate dalle parti
PQM
Dato atto di quanto sopra, pone la causa in decisione.
Il G.O.P
Dott. Gabriele Leone
Successivamente, riaperto il verbale, deposita la sentenza, che allega al presente verbale per formarne parte integrale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona del Gop dott. Gabriele Leone, della Sezione III civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al nr. 7438/2023 RGAC pendente
TRA
con l'Avvocato Gianluca Marino Parte_1
Ricorrente
CONTRO
1 con l'Avvocato Gioacchino D'Angelo Controparte_1
con l'Avvocato Stefano Vitale Controparte_2
Resistenti
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note conclusionali
FATTO
Con ricorso ex art 281 decies cpc, il sig. ha adito il Tribunale di Palermo agendo Parte_1 nei confronti della società ed il sig. per vedere accolte le Controparte_3 Controparte_2 seguenti conclusioni-“Respinta ogni istanza contraria, eccezione e difesa. - Ritenere e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusiva del sig. , proprietario e conducente del veicolo Fiat 500R - Controparte_2
Tg. PA383822. - Per l'effetto, condannare i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni a favore del sig. Parte_1
ed ammontanti a complessivi € 69.214,50, o quella maggiore somma che sarà determinata in corso di causa, per
[...] lesioni personali a titolo di invalidità permanente, invalidità temporanea assoluta, invalidità temporanea relativa, personalizzazione del danno, danno psicologico post-traumatico e spese mediche, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. - Condannare i convenuti, in solido, come sopra al pagamento delle spese, competenze e compensi del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore il quale dichiara di avere anticipato le spese e di non avere ricevuto alcun compenso.
Si costituiva in giudizio la società che contestava il diritto del ricorrente al Controparte_3 risarcimento dei danni, chiedendo: Reiectis adversis,in via gradualmente subordinata:-ritenere e dichiarare la non veridicità delle modalità di accadimento del fatto storico, rigettando le pretese avverse;
-ritenere e dichiarare che il sinistro per cui è causa è stato causato esclusivamente dalla condotta di guida imperita ed imprudente dell'odierno ricorrente;
-ritenere e dichiarare non assolto l'onere della prova incombente sul ricorrente, in particolare per quanto concerne le modalità di accadimento del fatto storico, le responsabilità dei partecipanti, nonché il nesso causale tra condotta illecita e danni asseritamente subiti, rigettandone le conseguenti richieste;
-ritenere e dichiarare non raggiunta la prova circa l'entità e la sussistenza dei danni lamentati da controparte, rigettando tutte le domande proposte contro la Con vittoria Controparte_1 di spese, competenze e onorari di giudizio.-In via del tutto subordinata, e senza recesso dalle superiori eccezioni e richieste, qualora dovessero ritenersi provati il fatto storico, la responsabilità pur parziale del resistente, nonché il nesso causale fra evento dedotto e danni subiti, ritenere e dichiarare il concorso del fatto colposo del ricorrentenella determinazione del danno ex art. 2054, comma secondo, c.c. e/o ex art.1227 c.c., con conseguente e proporzionale riduzione dell'eventuale obbligazione risarcitoria;
Con distribuzione delle spese e compensi di causa in ragione delle opportunità delle domande ricorrente e delle eccezioni della Società convenuta.
2 Si costituiva in giudizio il sig. che contestava la ricostruzione della dinamica del Controparte_2 sinistro, così come rappresentata dall'attore, e, escludendo qualsivoglia propria responsabilità nella genesi del sinistro così concludeva il proprio atto introduttivo “In via preliminare: dichiarare INAMMISSIBILE il ricorso proposto perché infondato in fatto e diritto. Nel merito: RIGETTARE le domande di parte ricorrente nei confronti di perché infondate o con ogni altra statuizione. In ulteriore subordine nella non temuta ipotesi di Controparte_2 accertamento di parziale responsabilità dell'odierno resistente nel sinistro in oggetto Controparte_2
Condannare la convenuta in ordine ad ogni voce di danno risarcibile nei confronti di Controparte_1 controparte per spese, compensi ed onorari di causa in favore di tutte le parti costituite. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarre in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
Con decreto del 07.12.2023 la causa veniva assegnata allo scrivente GOP che fissava l'udienza al
24.01.2024 per la comparizione delle parti.
Con decreto del 27.02.2024 veniva ammessa la prova orale richiesta dalle parti e si rinviava per l'espletamento al 25.03.2024.
In data 25.03.2024 veniva escusso il testimone di parte ricorrente il sig. Testimone_1
Alla successiva udienza del 27.05.2024 veniva espletato l'interrogatorio formale del sig. Parte_1
ed escusso il testimone di parte resistente il sig.
[...] Testimone_2
Veniva quindi nominato, con decreto del 27.05.2024, come CTU il dott. poi Persona_1 sostituito con il dott. onde rispondere a seguenti quesiti: Persona_2
1. se le lesioni refertate subito dopo il sinistro per cui è causa e/o successivamente certificate, siano eziologicamente riconducibili al sinistro medesimo;
2. se dalle lesioni di cui si sia accertato il suddetto nesso eziologico sia derivato un periodo di inabilità temporanea (parziale
e/o totale) del soggetto, specificandone eventualmente la durata (di quella parziale e di quella totale);
3. se ad esito delle medesime lesioni siano residuati postumi che comportano un'invalidità permanente del soggetto, indicando il grado percentuale di tale invalidità e precisando i criteri di determinazione di detto grado percentuale, in relazione all'eventuale coesistenza di una pluralità di postumi;
4. se i postumi permanenti impediscono al soggetto, in tutto o in parte – e perché – di continuare a svolgere la specifica attività lavorativa che in precedenza espletava, se e come emergente (l'attività) dagli atti del giudizio, ovvero se essa sia solo divenuta più usurante;
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5. se i postumi permanenti siano suscettibili di miglioramento o di emendamento mediante protesi, terapie od interventi chirurgici, indicandone eventualmente il costo (o anche soltanto se la sofferenza che ne deriva sia concretamente alleviabile ricorrendo ad uno di detti strumenti);
6. se ad esito degli interventi che si ritenessero funzionali ai fini sopra richiamati (miglioramento o emendamento) residuerebbe comunque – anche se detti interventi fossero eseguiti “a regola d'arte” – un deficit funzionale (o estetico), tale da integrare gli estremi di un'invalidità permanente che, nell'ipotesi di risposta affermativa, va (almeno indicativamente) quantificata;
In data 19.06.2024, veniva fissata udienza per il giuramento del CTU.
L'elaborato peritale veniva dunque depositato in data 08.11.2024.
Con decreto del 12.12.2024 si fissava l'udienza dell'08.01.2025 per l'esame della CTU.
Con decreto dell'11.01.2025 si fissava l'udienza del 29.01.2025 per discussione e decisione ex art 281 sexies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda del ricorrente, volta ad ottenere la declaratoria di responsabilità del sig. Controparte_2
e la condanna dello stesso, in solido con la società , al risarcimento dei danni Controparte_1 subiti dal sig. in occasione del sinistro descritto in citazione, va accolta, per le Parte_1 ragioni e nei limiti di cui appresso.
In primis, deve ritenersi provata la circostanza che il sig. fu vittima del sinistro di Parte_1 cui è causa, accaduto nel Comune di Partinico, il giorno 28.06.2022.
Secondo la ricostruzione del ricorso introduttivo, il sig. percorreva, con la propria Parte_1 bicicletta, la S.S. 113, con direzione Partinico, quando veniva tamponato ed investito dall'auto FIAT 500R condotta dal sig. che procedeva nello stesso senso di marcia. Controparte_2
Sulla dinamica del sinistro è stato escusso il testimone di parte ricorrente, il sig. che Testimone_1 ha assistito all'investimento ed il sig. che, nella qualità di Appuntato Scelto presso i Testimone_2
Carabinieri della Compagnia di Partinico, è intervenuto a seguito del sinistro.
Dunque, può dirsi raggiunta la prova del fatto storico.
Ebbene, in ordine alla responsabilità dell'accadimento deve applicarsi, nel caso che occupa, la presunzione di responsabilità ex art 2054 comma 2 Cod. Civ per le ragioni che seguono.
4 Secondo il testimone l'auto condotta dal sig. ha investito la bicicletta del Testimone_1 CP_2 ricorrente poiché “il conducente dell'auto non ha visto la bicicletta e l'ha preso in pieno”.
Inoltre, sempre secondo la testimonianza del sig. “solo dopo l'impatto l'auto si è spostata nell'altra corsia”. Tes_1
Dunque, il testimone di parte ricorrente conferma le circostanze sub 1) 2) e 3) del ricorso introduttivo: ossia il ricorrente a bordo della propria bicicletta stava procedendo dritto all'interno della propria corsia quando è stato investito dall'auto condotta dal sig. che proveniva da tergo. CP_2
Sostanzialmente diversa è la ricostruzione dei fatti compiuta dall'Appuntato Scelto Bravatà, alla luce delle dichiarazioni rese dallo stesso ed allegate al rapporto dei Carabinieri, prodotto Parte_2 nella documentazione di parte ricorrente.
Ebbene, il sig. è stato escusso dai militari, il giorno 02.07.2022, e dichiarava alla Parte_2 domanda cosa mi può riferire in merito al sinistro stradale in cui è rimasto coinvolto in data 28/06/2022 sulla SS 113 in Partinico sul chilometro 309? “stavo percorrendo la SS 113 in direzione rotonda Porta Alcamo ove giunto all'altezza del cimitero comunale di Partinico senza arrestare la marcia effettuavo a bordo della mia bici la manovra di svolta alla mia sinistra per raggiungere il cimitero comunale
Domanda “durante la fase di svolta a sinistra ha segnalato tale manovra?”
Risposta “non ricordo bene se ho segnalato la manovra ricordo solamente che in lontananza notavo un veicolo di colore rosso con il conducente che parlava al telefono”
Domanda: riesce a valutare la distanza che intercorreva tra lei e il veicolo di colore rosso che procedeva alle sue spalle?
Risposta: ricordo che era distante ma probabilmente ho calcolato male la distanza tra me e il veicolo che sopraggiungeva
Dunque, alla luce dell'istruttoria svoltasi e dell'evidente discordanza degli elementi di prova, non può ritenersi determinata in maniera univoca la dinamica del sinistro.
Appare opportuno specificare che Nel caso di scontro di veicoli, la presunzione di pari responsabilità sancita dall'art.
2054, comma 2 codice civile, ha carattere sussidiario e opera qualora non siano accertabili le cause e le modalità del sinistro
e quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei conducenti coinvolti. L'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti comporta indirettamente il superamento della presunzione di colpa dell'altro senza necessità per quest'ultimo di dover dimostrare si essersi uniformato alle norme di circolazione e a quelle di comune prudenza e di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro. (Corte di Cassazione Sezione III civile Ordinanza 11 marzo 2021, n. 6941)
5 Ed è altresì pacifico In tema di circolazione stradale, nella categoria dei veicoli sono ricompresi anche i velocipedi, con la conseguenza che, nel caso in cui vengano a collisione un'autovettura ed una bicicletta, trova applicazione la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. secondo cui nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli (con la nota precisazione che la presunzione di colpa di cui sopra ha, tuttavia, carattere residuale ed opera soltanto quando è impossibile determinare la concreta misura delle rispettive responsabilità). (Corte di appello di Milano, sentenza del 19.7.2022,
n. 2542)
Dunque, la presunzione di responsabilità sancita dall'art. 2054, comma 2 Cod. Civ non può dirsi superata, visto che, dall'istruttoria svoltasi, non è stato possibile accertare in maniera univoca che il comportamento di guida del ricorrente fosse immune da responsabilità.
Proprio alla luce di tale considerazione, deve stimarsi il concorso di colpa del ricorrente nel 50%.
Tanto esposto sulla responsabilità nella genesi del sinistro, per quanto concerne i danni fisici patiti dal ricorrente, essi, condividendo quanto ravvisato dal Consulente Tecnico d'Ufficio, devono ritenersi causalmente connessi al sinistro stradale de quo.
Dunque, per quanto attiene al quantum, occorre dire che il CTU ha determinato, in maniera specifica e con motivazioni condivisibili, il danno subito dal ricorrente nel danno biologico di entità permanente nella misura del 13%, secondo quanto si legge a pagina 10 dell'elaborato peritale depositato in data
08.11.2024.
Pertanto, il danno biologico permanente equivale (secondo gli importi per la liquidazione del danno biologico stabiliti dalle Tabelle di Milano 2024) ad euro 23.375,00 tenuto conto dell'età (anni 80) del ricorrente all'epoca del fatto.
Il danno biologico temporaneo viene così determinato, alla luce delle valutazioni del CTU:
Inabilità temporanea totale al 100% di giorni 30 e dunque equivalente ad euro 3.450,00;
Inabilità temporanea parziale al 75% di ulteriori giorni 30 e dunque equivalente ad euro 2.587,00
Inabilità temporanea parziale al 50% di ulteriori giorni 20 e dunque equivalente ad euro 1.150,00
Inabilità temporanea parziale al 25% di ulteriori giorni 10 e dunque equivalente ad euro 287,50.
Quindi il danno biologico temporaneo deve quantificarsi in complessivi euro 7.475,00
Dunque, il danno non patrimoniale complessivo, ottenuto dalla somma del danno non patrimoniale risarcibile e dal danno biologico temporaneo, è pari ad euro 30.850,00.
6 Non sono state allegate, e ancor meno dimostrate, delle conseguenze peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili e quindi la richiesta della c.d. personalizzazione del danno biologico deve essere respinta (Cfr. Cass. 27 marzo 2018 nr. 7513)
Pertanto, il risarcimento del danno complessivo patito dal ricorrente, considerato il concorso del 50% della colpa nella genesi del sinistro, si deve quantificare in euro 15.425,00 pari al 50% dell'importo di euro
30.850, 00 dato dalla somma di euro 23.375,00 per il danno biologico permanente ed euro 7.475,00 per il danno biologico temporaneo.
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Il parziale accoglimento della domanda, conseguente al ritenuto concorso di colpa del ricorrente nella genesi dell'incidente, sono motivi per lasciare le spese di lite per 1/3 a carico del ricorrente mentre i restanti 2/3 vanno posti a carico dei resistenti in solido e vanno liquidate in Euro 3.384,66 pari ai 2/3 di
Euro 5.077,00 determinate, secondo i valori medi di cui al dm 55/2014, in base allo scaglione di valore compreso tra 5.201 e 26.000 (in considerazione del decisum) e così specificate euro 919 per la fase studio, euro 777 per la fase introduttiva, euro 1680 per la fase istruttoria, ed euro 1701 per la fase decisionale, oltre IVA, cpa e rimborso C.U. e spese generali.
Le spese delle CTU, visto il parziale accoglimento della domanda, devono essere poste a carico del ricorrente e dei resistenti in eguale misura, ossia di un terzo ciascuno.
P.Q.M
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite
ACCOGLIE nei limiti indicati in motivazione la domanda proposta dal sig. Parte_1 nei confronti della società e del sig.
[...] Controparte_3
. Controparte_2
CONDANNA società in solido con il sig. Controparte_3 CP_2 al pagamento, in favore del sig. della somma di euro
[...] Parte_1
15.425,00 già rivalutata all'attualità, oltre ai soli interessi legali decorrenti dal dì della presente decisione al soddisfo.
CONDANNA la società ed il sig. Controparte_3 CP_2 al pagamento al pagamento, in solido tra loro, delle spese di lite in favore del sig
[...]
7 liquidandole in complessivi euro 3.384,66 oltre accessori di legge, Parte_1
C.U e marca da bollo.
PONE le spese di CTU a carico delle parti in egual misura.
Palermo 30.01.2025
Il G.O.P.
Dott. Gabriele Leone
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