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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/07/2025, n. 2322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2322 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3374/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai IGnori:
dott. PP ND Presidente
dott.ssa Manuela Cortelloni Consigliere
dott.ssa EL ZI Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 3374/2024, promossa
da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in MILANO, VIALE DE AMICIS, 33, presso lo studio dell'avvocato
ER DO, che la rappresenta e difende in forza di procura in calce allegata in via telematica all'atto di citazione in riassunzione,
RICORRENTE
nei confronti di
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
pagina 1 di 15 elettivamente domiciliata in MILANO, VIA LAMARMORA, 42, presso lo studio degli avvocati
IU AN e NA UR, che la rappresentano e difendono giusta procura allegata telematicamente in atti,
RESISTENTE
e
NELLA SUA QUALITÀ DI CP_2 Controparte_3
(C.F. ), già dichiarata fallita,
[...] C.F._2
elettivamente domiciliato in MILANO, VIA CAMILLO HAJECH, 10, presso lo studio degli avvocati
DO TU NA e NO NA, che lo rappresentano e difendono giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta allegata telematicamente,
RESISTENTE
OGGETTO: mutuo.
CONCLUSIONI
Per : “Voglia la Corte d'appello adita, contrariis rejectis, così giudicare: In via Parte_1
preliminare: nella denegata ipotesi in cui la Corte dovesse ritenere tardivo il disconoscimento
effettuato in primo grado dalla signora della scrittura 5/7/2011 e se quindi ritenesse Pt_1
tacitamente riconosciuta la medesima scrittura, ammettere la querela di falso proposta nell'atto di
citazione in appello dalla stessa avverso il predetto documento;
conseguentemente, disporre la Pt_1
sospensione del giudizio, ex art 355 cpc, fissando il termine per la riassunzione della causa per la
querela di falso avanti al Tribunale di Milano competente a deciderla. Nel merito: in totale riforma
della sentenza n 3893/2018 del Tribunale di Milano così giudicare: A] accertare e dichiarare
l'inadempimento di in relazione alle obbligazioni assunte con il contratto sottoscritto dalle CP_3
parti in data 08 settembre 2010 [stante la mancata consegna del bene oggetto di compravendita ovvero
dell'autovettura Fiat 500 Abarth, contrassegnato dal n. ZFA31200000574237] e, per l'effetto, Pt_2 pagina 2 di 15 dichiarare la risoluzione di detto contratto;
B] dichiarare la risoluzione del contratto di mutuo
stipulato dalla IG.ra con la in data 08 settembre 2010 e, per quanto occorrer Pt_1 CP_1
possa, la nullità e/o illegittimità delle clausole che impongono al mutuatario la restituzione del
finanziamento pur a fronte della mancata consegna del bene e, per l'effetto: accertare e dichiarare
l'inesistenza di qualsiasi ragione creditoria di nei confronti della IG.ra ; Controparte_1 Pt_1
accertare e dichiarare che la ha diritto di esigere la restituzione della somma Controparte_1
dalla stessa mutuata solo esclusivamente dal venditore dichiarare la , CP_3 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta a restituire alla signora tutte le Pt_1
somme dalla stessa versatele in forza del contratto di mutuo datato 8 settembre 2010 e
conseguentemente condannare la medesima , in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, al pagamento a favore della dell'importo di € 20.280,96, maggiorato di interessi Pt_1
legali e rivalutazione monetaria;
C] con vittoria di spese e competenze per tutti i gradi di giudizio,
oltre alla refusione degli esborsi sostenuti dalla per la C.T.U. e per la C.T.P. D] con condanna Pt_1
della alla restituzione delle somme versate dalla in forza della sentenza di Controparte_1 Pt_1
primo grado. In via istruttoria: Respingere integralmente le istanze istruttorie avversarie in quanto
inammissibili ed irrilevanti”;
per “voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, premesse le declaratorie Controparte_1
necessarie o semplicemente opportune, disattesa ogni diversa e contraria istanza, prova, eccezione e
difesa: In via principale: - rigettare l'appello avversario e, per l'effetto, confermare integralmente la
sentenza del Tribunale di Milano n. 3893/2018 emessa il 4/4/2018 e pubblicata il successivo 5/4/2018;
- respingere in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto e diritto, tutte le domande proposte
da e, per l'effetto, dichiarare la validità del contratto di finanziamento oggetto di Parte_1
causa. In ogni caso: - in accoglimento della spiegata istanza ex art. 52 D. Lgs. 196/2003: a) disporre
l'anonimizzazione delle generalità e/o di ogni altro dato identificativo di dalla Controparte_1
futura sentenza b) disporre che la Cancelleria provveda, ai sensi dell'art. 52 co. 3 D. Lgs. n. 196/2003 pagina 3 di 15 e ss. mm., a riportare sull'originale del provvedimento, all'atto del deposito, una annotazione che
specifichi che in caso di riproduzione del provvedimento non può essere riportata l'indicazione delle
generalità e degli altri dati identificativi di - con vittoria di spese e compensi Controparte_1
professionali del primo giudizio di appello, del giudizio in Cassazione e del presente giudizio di
appello in riassunzione. In via istruttoria: Si chiede l'acquisizione agli atti di causa del documento
esibito all'udienza del 30 aprile 2016 e costituito dalla fotocopia di un assegno di € 843,00 datato
27/06/2013 emesso da e intestato a sottoscritto in originale per ricevuta da CP_3 Parte_1
, documento che non era nella disponibilità di in quanto estranea Parte_1 Controparte_1
agli effettivi rapporti intercorsi tra e e di cui l'esponente”; CP_3 Parte_1
per NELLA SUA QUALITÀ DI CP_2 Controparte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza,
[...]
deduzione, eccezione disattesa, In via preliminare: Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni in atti,
la nullità ex art. 164, co. IV, c.p.c. dell'atto di citazione per riassunzione ex art. 392 c.p.c. notificato
dalla signora al signor con ogni conseguente provvedimento. Parte_1 CP_4
Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni in atti, l'improcedibilità ed inammissibilità di qualsivoglia
domanda da chiunque formulata nei confronti del signor pure in punto di spese di lite, CP_4
anche confermando la sentenza n. 425/2020 pronunciata dalla Corte di Appello di Milano nelle parti
in cui “1) dichiara l'improcedibilità delle domande proposte dall'appellante nei Parte_1
confronti dell'appellato Fallimento Tyche s.r.l. in liquidazione” e “3) dichiara l'improcedibilità della
domanda proposta in via subordinata dall'appellata nei confronti dell'appellato Controparte_1
Fallimento Tyche s.r.l. in liquidazione”. Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni in atti,
l'intervenuta prescrizione, anche ex artt. 2946, 2947, 2948 e 2949 c.c., in favore del signor CP_4
rigettando conseguentemente qualsivoglia domanda da chiunque formulata nei confronti dello
[...]
stesso, anche in punto di spese di lite. Nel merito in via principale: Accertare e dichiarare, per tutte le
ragioni in atti, l'infondatezza sia in fatto che diritto di qualsivoglia domanda da chiunque formulata pagina 4 di 15 nei confronti del signor pure in punto di spese di lite, e conseguentemente rigettarle, CP_4
anche confermando la sentenza n. 3893/2018 pronunciata dal Tribunale di Milano nelle parti in cui
“1. rigetta le domande spiegate da avverso il Fallimento Tyche s.r.l. in liquidazione e Parte_1
la 2. pone le spese di c.t.u. a carico di ”. In ogni caso, con vittoria di CP_1 Parte_1
spese e compensi di lite, oltre accessori di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 12.12.2014, agiva in giudizio davanti al tribunale Parte_1
di Milano nei confronti di quale società finanziatrice, e di quale società Controparte_1 CP_3
venditrice, assumendo di aver acquistato in data 8.09.2010 un'autovettura Fiat 500 Abarth
contrassegnata dal numero di telaio n. ZFA31200000574237 al prezzo di € 22.260,00. L'attrice affermava di avere corrisposto alla concessionaria la somma di € 7.260,00 al momento della firma a titolo di anticipo, mentre la somma di € 15.000,00 era stata corrisposta in data 10.09.2010 alla concessionaria direttamente dalla a seguito della sottoscrizione di un contratto di CP_1
finanziamento secondo lo schema del credito al consumo. asseriva che, nonostante Parte_1
l'avvenuto pagamento del corrispettivo concordato, non aveva ricevuto il bene oggetto dei contratti di cui sopra, bene di cui l'attrice sollecitava, sia pur invano, la consegna con diffida ad adempiere inviata in data 04.06.2014 a mezzo di procuratore legale. Chiedeva, dunque, che fosse dichiarata la risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento della venditrice, nonché, conseguentemente, la risoluzione del contratto di finanziamento, con condanna della finanziatrice alla restituzione di tutte le somme percepite in esecuzione del contratto de quo.
costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto delle domande di parte attrice e, in via Controparte_1
subordinata, in caso di dichiarata risoluzione del contratto di finanziamento per inadempimento della concessionaria, la condanna di quest'ultima a tenerla indenne da quanto eventualmente tenuta a pagare e a corrisponderle la somma di € 15.000,00, pari all'importo oggetto di finanziamento, maggiorato pagina 5 di 15 degli interessi moratori contrattuali, ex art. 6 delle condizioni particolari dell'intesa di convenzionamento stipulata tra le parti, dalla data di erogazione del prestito al soddisfo.
Anche si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande svolte. A fondamento CP_3
delle sue eccezioni, la convenuta produceva due dichiarazioni della , da cui si evinceva la Pt_1
sussistenza di ulteriori accordi intercorsi tra l'attrice e il rivenditore di auto modificativi rispetto all'acquisto originariamente concordato e finanziato. In particolare, tale circostanza risultava: 1) dalla comunicazione del 14.1.2011 a firma di e diretta a da cui si evinceva che la Parte_1 CP_3
attrice aveva deciso di cambiare tipo di vettura annullando sia l'acquisto della vettura Fiat 500 1.2, sia quello effettuato in precedenza della vettura Fiat 500 ABARTH e di voler acquistare la nuova vettura
Fiat 500 ABARTH cabriolet, dichiarando di cederle il debito della Smart (pari a € 200,30) e della precedente Fiat 500 (pari a € 281,68, dopo aver versato € 7.260,00 in data 08/09/2010 e € 15,000,00 in data 14/01/2011); 2) dalla comunicazione datata 5.07.2011, sempre a firma di e sempre Parte_1
diretta a nella quale l'attrice dichiarava di rinunciare all'acquisto dell'autovettura in CP_3
quanto aveva deciso di prenderla con la formula del noleggio a lungo termine, stipulando il contratto sempre con la e precisando che le somme precedentemente versate per l'acquisto della CP_3
vettura, ivi compreso il finanziamento ottenuto da le erano state regolarmente restituite. CP_1
Parte attrice, in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., per la prima volta disconosceva le sottoscrizioni apposte sulle dichiarazioni prodotte da eccepiva, quindi, la tardività di CP_3 CP_1
tale disconoscimento nella memoria istruttoria, ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., non essendo stato avanzato nella prima udienza successiva alla costituzione di poi reiterata anche nella CP_3
memoria di replica ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c., presentando, in via subordinata, istanza di verificazione.
Nelle more, veniva dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Milano del 12.10.2015 e il CP_3
processo veniva, pertanto, dichiarato interrotto.
pagina 6 di 15 Successivamente alla riassunzione del giudizio e all'istruzione della causa attraverso l'espletamento di una CTU, nella quale veniva accertata l'autenticità della sottoscrizione della con riferimento Pt_1
solo alla lettera del 14/01/2011, il tribunale di Milano, con sentenza n. 3893/2018, rigettava le domande svolte dalla , condannandola al pagamento delle spese di lite e ponendo a suo esclusivo carico le Pt_1
spese di CTU.
Contro tale sentenza, proponeva appello, insistendo nelle domande ed eccezioni già Parte_1
svolte, censurando la pronuncia impugnata.
si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello e, in via subordinata, la Controparte_1
condanna del Fallimento Tyche S.r.l. a tenerla manlevata e indenne da tutte le richieste svolte dall'appellante, nonché a corrisponderle la penale pattuita inter-partes in caso di inadempimento al contratto.
Il Fallimento Tyche Srl, nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva in giudizio.
La Corte di appello di Milano, con sentenza n. 425/2020, accoglieva l'appello proposto dalla , Pt_1
condannando la alla restituzione in favore dell'appellante dell'importo di € 20.280,96, oltre CP_1
interessi legali dai singoli versamenti al saldo, nonché alla rifusione delle spese di lite dei due gradi di giudizio e alle spese di CTU liquidate in primo grado, ritenendo non provata la consegna del bene e invalida la clausola sub art. 6 del contratto di finanziamento.
Contro tale sentenza, proponeva ricorso in Cassazione, censurando la pronuncia Controparte_1
per asserito omesso esame da parte della Corte d'appello di Milano di un fatto decisivo della controversia e, in particolare, della dichiarazione a firma di datata 11/01/2011, prodotta Parte_1
da sub doc. 8, nonché dell'art. 1 delle condizioni generali del contratto di finanziamento sub CP_1
doc. 1 ai fini della valutazione della sussistenza o meno del requisito soggettivo in tema di collegamento negoziale.
pagina 7 di 15 resisteva in giudizio depositando controricorso ed eccepiva, in via preliminare, Parte_1
l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, la sua infondatezza.
La Suprema Corte, con ordinanza n. 25179/2024, emessa in data 19.09.2024, ha accolto il ricorso di ritenendo fondato il primo motivo ed ha cassato la sentenza impugnata, rinviando alla CP_1
Corte d'appello di Milano in diversa composizione per provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
ha, quindi, provveduto a riassumere il giudizio davanti alla Corte d'appello di Milano, Parte_1
insistendo nelle proprie domande, incentrando le difese sui seguenti rilievi. In primo luogo, la scrittura datata 14/1/2011 non avrebbe determinato la cessazione dell'obbligo a carico della di CP_3
consegnare l'autovettura in quanto alla predetta dichiarazione non era seguita CP_5
un'accettazione da parte di e, pertanto, non era intervenuta alcuna modifica contrattuale. Inoltre, CP_3
la scrittura datata 5/7/2011 non sarebbe stata oggetto di esame da parte della Corte, atteso che CP_1
non ne “ha lamentato il mancato esame nel ricorso in Cassazione”, anche se, in ogni caso, la
[...]
scrittura de qua non aveva alcun valore, stante l'accertamento, in sede di CTU, dell'apocrifia della sottoscrizione a nome apposta in calce al documento. Secondo la ricorrente non sarebbe, Parte_1
poi, condivisibile l'assunto avversario sulla tardività del disconoscimento della predetta scrittura, in quanto “in ogni caso chiedendo la verificazione del documento, aveva rinunciato ad eccepire CP_1
la tardività”. A parere della , infine, sarebbe irrilevante il fatto che la diffida ad adempiere era Pt_1
stata inviata dopo quattro anni dalla conclusione del contratto, non rappresentando “un argomento di
prova a favore della tesi avversaria secondo cui l'acquirente non avrebbe più voluto la Fiat Abarth”,
difettando l'esistenza di ulteriori “indizi “gravi, precisi e concordanti.
si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande svolte. Controparte_1
pagina 8 di 15 Nel procedimento di rinvio si è costituito in giudizio anche nella sua qualità di socio CP_4
unico della Tyche Srl in liquidazione, a seguito della chiusura del fallimento e della cancellazione della società dal registro delle imprese.
La Corte di appello di Milano, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 2.04.2025, a seguito della quale ha trattenuto la causa in decisione,
previa assegnazione alle parti di termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 24.06.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto della regola giuridica enunciata dalla Cassazione nella ordinanza n. 25179/2024 che ha disposto il rinvio, a cui questa Corte deve necessariamente attenersi, è la seguente: “La ha agito Pt_1
in giudizio tanto nei confronti della società venditrice quanto nei confronti di quella finanziatrice
assumendo di aver acquistato, l'8 settembre 2010, un'autovettura Fiat 500 Abarth contrassegnata dal
numero di telaio ZFA31200000574237, autovettura che non le sarebbe stata consegnata: chiedendo
pertanto dichiararsi la risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento della venditrice
nonché, conseguentemente, la risoluzione del contratto di finanziamento, con condanna della
finanziatrice alla restituzione di tutte le somme percepite in esecuzione del contratto di finanziamento
medesimo. Difformemente da quanto ritenuto dal Tribunale, la Corte d'appello di Milano ha poi
ritenuto che non avrebbe «dimostrato l'avvenuta consegna dell'autovettura», Controparte_1
essendo «pacifico che non vi sia alcun riscontro documentale in causa dell'avvenuta consegna di tale
autovettura; che la parte appellata non ha in alcun modo dimostrato né si è offerta di CP_1
dimostrare l'avvenuta consegna di detta autovettura». Questa affermazione, svolta nei termini che
precedono, è però totalmente inappagante, giacché manca di misurarsi con il materiale probatorio
acquisito al giudizio, e con la difesa svolta tanto in primo grado quanto in appello (anche)
dall'odierna ricorrente, la quale ha evidenziato che, stipulato il contratto di vendita e quello di pagina 9 di 15 finanziamento, la aveva manifestato l'intento, come testimoniato da due missive indirizzate a Pt_1
di sciogliersi dal contratto di acquisto di quella determinata autovettura: -) la prima del CP_3
14 gennaio 2011 del seguente tenore: «Con la presente vi comunico di aver preso la decisione di
cambiare tipo di vettura annullando sia l'acquisto della vettura Fiat 500 1.2 sia quello effettuato in
precedenza della 500 Abarth e di voler acquistare la nuova 500 Abarth cabriolet»; -) l'altra del 5
luglio 2011 del seguente tenore: «In relazione all'autovettura in oggetto, con la presente dichiaro di
rinunciare all'acquisto della stessa e di aver deciso di prenderla con la formula del noleggio a lungo
termine, stipulando il contratto con la Vostra Azienda. Dichiara inoltre che le somme precedentemente
versatevi per l'acquisto della vettura, ivi compreso il finanziamento ottenuto da mi sono CP_1
state regolarmente restituite». Tali missive, sottoscritte dalla , pur non tempestivamente Pt_1
disconosciute, sono state fatte oggetto di una consulenza tecnica grafologica la quale ha accertato la
certa autografia della prima missiva, quella del 14 gennaio 2011, nonché il carattere invece apocrifo
della seconda. È dunque evidente che, per affermare l'inadempimento dell'obbligazione di consegna
dell'autovettura, a fronte della prima lettera, investita dal motivo, la Corte d'appello avrebbe dovuto
farsi carico di spiegare quale fosse la ragione della ritenuta, sia pure implicitamente, persistenza
dell'obbligazione di consegna di un veicolo che l'acquirente aveva ormai dichiarato di disvolere, senza
dire dell'argomento di rinforzo già svolto dal Tribunale, che, a sostegno del rigetto della domanda
aveva posto l'ulteriore considerazione della non plausibilità della circostanza «che la si sia Pt_1
lamentata di non aver ricevuto la autovettura soltanto quattro anni dopo dalla conclusione del
contratto e dall'inizio del pagamento delle rate in favore della finanziaria avendo CP_1
piuttosto la stessa cambiato idea», tanto più che la citata lettera del 14 gennaio 2011 non contiene
alcun benché minimo riferimento alla mancata consegna dell'autovettura oggetto dell'originaria
pattuizione, ma pare manifestare esclusivamente ― «vi comunico di aver preso la decisione di
cambiare tipo di vettura» ― la virata, generatasi nella sfera soggettiva della stessa, del volere Pt_1
dell'acquirente. Questo essendo il quadro rimane cioè del tutto inspiegabile come la Corte d'appello pagina 10 di 15 abbia potuto totalmente prescindere dall'analizzare detto documento, quello del 14 gennaio 2011,
soffermando la propria attenzione, incomprensibilmente, sulla sola scrittura del successivo 5 luglio:
documento sul quale la Corte distrettuale ha peraltro infine glissato, ritenendo potesse prescindersi
«da ogni considerazione sulla questione della tardività del disconoscimento della scrittura privata
datata 5/7/2011», tenuto conto dell'improcedibilità della domanda spiegata nei confronti del
fallimento. Occorreva viceversa che la Corte d'appello soffermasse la propria attenzione sulla
prodotta documentazione, invocata oggi nel motivo, fornendone il pertinente inquadramento giuridico,
sì da dar conto del suo rilievo nell'economia di svolgimento del rapporto: così in definitiva chiarendo
se fosse predicabile l'effettivo consumarsi di un inadempimento, ovviamente imputabile alla venditrice,
dell'obbligazione di consegna della cosa compravenduta, tale da ripercuotersi sulla pattuizione avente
ad oggetto il finanziamento da parte di In fin dei conti, la totale pretermissione Controparte_1
dell'esame di siffatta documentazione, evidentemente decisiva per i fini del giudizio, colloca la
motivazione addotta dalla Corte d'appello sotto la soglia del «minimo costituzionale» (Cass., Sez. Un.,
8053 del 2014)”. Il secondo motivo non è stato invece esaminato dalla Corte, in quanto assorbito”.
Alla luce di quanto espresso dalla Cassazione, a cui il giudice di rinvio è vincolato (cfr. Cass.
3150/2024), è, dunque, necessario rilevare che oggetto della domanda di primo grado, in relazione alla quale deve essere individuato il thema decidendum è, innanzitutto, quello volto ad ”accertare e
dichiarare l'inadempimento di in persona del legale rappresentante pro – tempore, in CP_3
relazione alle obbligazioni assunte con il contratto sottoscritto dalle parti in data 8 settembre 2010
[stante la mancata consegna del bene oggetto di compravendita ovvero dell'autovettura Fiat 500
Abarth, ZFA31200000574237] e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione di detto contratto e Pt_2
condannare alla restituzione della somma di € 7.260,00 corrisposta dall'attrice alla CP_3
medesima a titolo di acconto sul prezzo del bene, con interessi legali e rivalutazione CP_3
monetaria dalla data del contratto [08 settembre 2010] sino a quello dell'effettivo soddisfo”, così come precisato anche nelle conclusioni indicate nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.. In tale pagina 11 di 15 sede la , inoltre, a seguito della produzione da parte di delle missive asseritamente da Pt_1 CP_3
lei inviate in data 14.01.2011 e 5.07.2011, successive all'acquisto, pur insistendo nella domanda sopra riportata con riferimento alla specifica autovettura “Fiat 500 Abarth, ZFA31200000574237”, ha Pt_2
chiesto che venisse anche accertata e dichiarata “la falsità e/o infondatezza e/o illegittimità e/o nullità
delle scritture private rispettivamente datate 14 gennaio 2011 e 5 luglio 2011 prodotte in giudizio da
, chiedendo per la prima volta la verificazione delle firme apposte. CP_3
Delineato l'oggetto del contendere limitatamente all'inadempimento di in relazione alla CP_3
mancata consegna del bene oggetto di compravendita ovvero dell'autovettura Fiat 500 Abarth, Pt_2
n. ZFA31200000574237, la Corte rileva che dalle lettere inviate dalla alla venditrice Pt_1
successivamente all'acquisto, richiamate anche dalla Cassazione, e, in particolare, da quella del 14
gennaio 2011, a firma senza dubbio della ricorrente, come accertato anche in sede di CTU, si evince la volontà dell'acquirente di annullare non solo tale acquisto, ma anche quello successivo, avente a oggetto l'acquisto di una Fiat 500 1.2, per procedere all'acquisto di una nuova Fiat Abarth cabriolet.
Dal contenuto di tale missiva inviata alla infatti, emerge chiaramente che: “con la presente CP_3
vi comunico di avere preso la decisione di cambiare tipo di vettura annullando sia l'acquisto della
vettura Fiat 500 1.2 sia quello effettuato in precedenza della 500 Abarth e di volere acquistare la
nuova 500 Abarth cabriolet. Cedendo a voi il mio debito della Smart e della precedente Fiat 500 gli
importi sono i seguenti: Smart 200,30, Fiat 281,68. Dopo aver versato € 7.260,00 in data 08/09/2010
ed € 15.000,00 in data 14/01/2011” (doc. 1 del fascicolo di primo grado di prodotto in CP_3
cartaceo, nonché doc. 8 del fascicolo di primo grado di prodotto in via telematica e CP_1
allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c.).
Alla luce di ciò, è evidente che non sia condivisibile quanto affermato dai giudici di appello che hanno ritenuto sussistente l'inadempimento dell'obbligazione di consegna dell'autovettura imputabile alla venditrice, senza tenere conto di tale documento, il quale dimostra la volontà dell'acquirente di non pagina 12 di 15 volere più procedere all'acquisto del bene oggetto del contratto. Si rileva, peraltro, come evidenziato anche dalla Cassazione, che dalla lettera di cui sopra non emerge alcun benché minimo riferimento alla mancata consegna dell'autovettura oggetto dell'originaria pattuizione, essendosi la limitata a Pt_1
manifestare un mutamento di volontà comunicando “di avere preso la decisione di cambiare tipo di
vettura”, decidendo anche di cedere il debito di cui al contratto di finanziamento.
Non rileva quanto eccepito da parte ricorrente, la quale, in sede processuale, dapprima, nel giudizio di primo grado, ha affermato di non avere mai sottoscritto la lettera del 14.01.2011, e, poi, a seguito delle risultanze della CTU, in appello, ha mutato orientamento, affermando per la prima volta che tale comunicazione costituisce una semplice “proposta di modifica del contratto”, a cui non era seguita l'accettazione da parte della Società fallita, la quale, a seguito della domanda giudiziale di risoluzione,
non poteva più essere accettata. Si ritiene, infatti, che la dichiarazione in questione, che è stata prodotta da vale a dire dalla controparte contrattuale dell'appellante, conferma il raggiungimento di un CP_3
patto modificativo degli accordi originari, essendo essa idonea a dimostrare la volontà dell'acquirente di cambiare il tipo di veicolo, ma non l'omessa consegna dell'autovettura indicata nel contratto di finanziamento. Si ritiene, peraltro, a sostegno di tale ricostruzione, come già evidenziato sia dal tribunale che dai giudici di legittimità, che è alquanto peculiare che la si sia lamentata di non Pt_1
avere mai ricevuto l'autovettura soltanto a distanza di quattro anni dopo la conclusione del contratto e dall'inizio del pagamento delle rate in favore della finanziaria.
In difetto della prova di un inadempimento così come indicato da parte ricorrente imputabile alla venditrice concernente la obbligazione di consegna dell'autovettura come specificatamente indicata anche in sede di conclusioni, la Corte ritiene che sia assorbita la domanda di risoluzione dei contratti formulata, con obbligo da parte della società finanziatrice di procedere alla restituzione di quanto versato per l'acquisto dell'autovettura.
pagina 13 di 15 Le spese di lite del presente giudizio, di quello davanti alla Suprema Corte e di quello di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (€ 20.280,96), delle questioni affrontate e dei paramerti medi per tutte le fasi del procedimento, ad eccezione di quella istruttoria, non svolta nei giudizi di appello.
In difetto di specifiche domande svolte nei confronti di quale socio unico della Tyche CP_4
Srl in liquidazione cancellata dal registro delle imprese in data 24.02.2020, sussistono giusti motivi per la integrale compensazione delle spese di lite tra quest'ultimo e . Parte_1
In difetto dell'allegazione da parte di di motivi legittimi che giustificano l'anonimizzazione CP_1
delle sue generalità e/o di ogni altro dato identificativo, deve essere rigettata la istanza di cui all'art. 52
D. Lgs. 196/2003.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone, in sede di rinvio:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 3893/2018 del tribunale di Milano;
- condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, che Parte_1 Controparte_1
liquida sia per il presente giudizio che per quello di appello in € 3.966,00 per compensi e per il giudizio davanti alla Suprema Corte in € 718,00 per spese e in € 3.082,00 per compensi, oltre spese generali determinate nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- compensa integralmente le spese di lite tra e quale socio unico della Parte_1 CP_4
in liquidazione cancellata dal registro delle imprese in data 24.02.2020; CP_3
- rigetta la istanza di cui all'art. 52 co. 3 D. Lgs. n. 196/2003 e ss. avanzata da Controparte_1
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 24.06.2025.
pagina 14 di 15 Il Consigliere Estensore Il Presidente
EL ZI PP ND
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai IGnori:
dott. PP ND Presidente
dott.ssa Manuela Cortelloni Consigliere
dott.ssa EL ZI Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 3374/2024, promossa
da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in MILANO, VIALE DE AMICIS, 33, presso lo studio dell'avvocato
ER DO, che la rappresenta e difende in forza di procura in calce allegata in via telematica all'atto di citazione in riassunzione,
RICORRENTE
nei confronti di
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
pagina 1 di 15 elettivamente domiciliata in MILANO, VIA LAMARMORA, 42, presso lo studio degli avvocati
IU AN e NA UR, che la rappresentano e difendono giusta procura allegata telematicamente in atti,
RESISTENTE
e
NELLA SUA QUALITÀ DI CP_2 Controparte_3
(C.F. ), già dichiarata fallita,
[...] C.F._2
elettivamente domiciliato in MILANO, VIA CAMILLO HAJECH, 10, presso lo studio degli avvocati
DO TU NA e NO NA, che lo rappresentano e difendono giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta allegata telematicamente,
RESISTENTE
OGGETTO: mutuo.
CONCLUSIONI
Per : “Voglia la Corte d'appello adita, contrariis rejectis, così giudicare: In via Parte_1
preliminare: nella denegata ipotesi in cui la Corte dovesse ritenere tardivo il disconoscimento
effettuato in primo grado dalla signora della scrittura 5/7/2011 e se quindi ritenesse Pt_1
tacitamente riconosciuta la medesima scrittura, ammettere la querela di falso proposta nell'atto di
citazione in appello dalla stessa avverso il predetto documento;
conseguentemente, disporre la Pt_1
sospensione del giudizio, ex art 355 cpc, fissando il termine per la riassunzione della causa per la
querela di falso avanti al Tribunale di Milano competente a deciderla. Nel merito: in totale riforma
della sentenza n 3893/2018 del Tribunale di Milano così giudicare: A] accertare e dichiarare
l'inadempimento di in relazione alle obbligazioni assunte con il contratto sottoscritto dalle CP_3
parti in data 08 settembre 2010 [stante la mancata consegna del bene oggetto di compravendita ovvero
dell'autovettura Fiat 500 Abarth, contrassegnato dal n. ZFA31200000574237] e, per l'effetto, Pt_2 pagina 2 di 15 dichiarare la risoluzione di detto contratto;
B] dichiarare la risoluzione del contratto di mutuo
stipulato dalla IG.ra con la in data 08 settembre 2010 e, per quanto occorrer Pt_1 CP_1
possa, la nullità e/o illegittimità delle clausole che impongono al mutuatario la restituzione del
finanziamento pur a fronte della mancata consegna del bene e, per l'effetto: accertare e dichiarare
l'inesistenza di qualsiasi ragione creditoria di nei confronti della IG.ra ; Controparte_1 Pt_1
accertare e dichiarare che la ha diritto di esigere la restituzione della somma Controparte_1
dalla stessa mutuata solo esclusivamente dal venditore dichiarare la , CP_3 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta a restituire alla signora tutte le Pt_1
somme dalla stessa versatele in forza del contratto di mutuo datato 8 settembre 2010 e
conseguentemente condannare la medesima , in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, al pagamento a favore della dell'importo di € 20.280,96, maggiorato di interessi Pt_1
legali e rivalutazione monetaria;
C] con vittoria di spese e competenze per tutti i gradi di giudizio,
oltre alla refusione degli esborsi sostenuti dalla per la C.T.U. e per la C.T.P. D] con condanna Pt_1
della alla restituzione delle somme versate dalla in forza della sentenza di Controparte_1 Pt_1
primo grado. In via istruttoria: Respingere integralmente le istanze istruttorie avversarie in quanto
inammissibili ed irrilevanti”;
per “voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, premesse le declaratorie Controparte_1
necessarie o semplicemente opportune, disattesa ogni diversa e contraria istanza, prova, eccezione e
difesa: In via principale: - rigettare l'appello avversario e, per l'effetto, confermare integralmente la
sentenza del Tribunale di Milano n. 3893/2018 emessa il 4/4/2018 e pubblicata il successivo 5/4/2018;
- respingere in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto e diritto, tutte le domande proposte
da e, per l'effetto, dichiarare la validità del contratto di finanziamento oggetto di Parte_1
causa. In ogni caso: - in accoglimento della spiegata istanza ex art. 52 D. Lgs. 196/2003: a) disporre
l'anonimizzazione delle generalità e/o di ogni altro dato identificativo di dalla Controparte_1
futura sentenza b) disporre che la Cancelleria provveda, ai sensi dell'art. 52 co. 3 D. Lgs. n. 196/2003 pagina 3 di 15 e ss. mm., a riportare sull'originale del provvedimento, all'atto del deposito, una annotazione che
specifichi che in caso di riproduzione del provvedimento non può essere riportata l'indicazione delle
generalità e degli altri dati identificativi di - con vittoria di spese e compensi Controparte_1
professionali del primo giudizio di appello, del giudizio in Cassazione e del presente giudizio di
appello in riassunzione. In via istruttoria: Si chiede l'acquisizione agli atti di causa del documento
esibito all'udienza del 30 aprile 2016 e costituito dalla fotocopia di un assegno di € 843,00 datato
27/06/2013 emesso da e intestato a sottoscritto in originale per ricevuta da CP_3 Parte_1
, documento che non era nella disponibilità di in quanto estranea Parte_1 Controparte_1
agli effettivi rapporti intercorsi tra e e di cui l'esponente”; CP_3 Parte_1
per NELLA SUA QUALITÀ DI CP_2 Controparte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza,
[...]
deduzione, eccezione disattesa, In via preliminare: Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni in atti,
la nullità ex art. 164, co. IV, c.p.c. dell'atto di citazione per riassunzione ex art. 392 c.p.c. notificato
dalla signora al signor con ogni conseguente provvedimento. Parte_1 CP_4
Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni in atti, l'improcedibilità ed inammissibilità di qualsivoglia
domanda da chiunque formulata nei confronti del signor pure in punto di spese di lite, CP_4
anche confermando la sentenza n. 425/2020 pronunciata dalla Corte di Appello di Milano nelle parti
in cui “1) dichiara l'improcedibilità delle domande proposte dall'appellante nei Parte_1
confronti dell'appellato Fallimento Tyche s.r.l. in liquidazione” e “3) dichiara l'improcedibilità della
domanda proposta in via subordinata dall'appellata nei confronti dell'appellato Controparte_1
Fallimento Tyche s.r.l. in liquidazione”. Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni in atti,
l'intervenuta prescrizione, anche ex artt. 2946, 2947, 2948 e 2949 c.c., in favore del signor CP_4
rigettando conseguentemente qualsivoglia domanda da chiunque formulata nei confronti dello
[...]
stesso, anche in punto di spese di lite. Nel merito in via principale: Accertare e dichiarare, per tutte le
ragioni in atti, l'infondatezza sia in fatto che diritto di qualsivoglia domanda da chiunque formulata pagina 4 di 15 nei confronti del signor pure in punto di spese di lite, e conseguentemente rigettarle, CP_4
anche confermando la sentenza n. 3893/2018 pronunciata dal Tribunale di Milano nelle parti in cui
“1. rigetta le domande spiegate da avverso il Fallimento Tyche s.r.l. in liquidazione e Parte_1
la 2. pone le spese di c.t.u. a carico di ”. In ogni caso, con vittoria di CP_1 Parte_1
spese e compensi di lite, oltre accessori di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 12.12.2014, agiva in giudizio davanti al tribunale Parte_1
di Milano nei confronti di quale società finanziatrice, e di quale società Controparte_1 CP_3
venditrice, assumendo di aver acquistato in data 8.09.2010 un'autovettura Fiat 500 Abarth
contrassegnata dal numero di telaio n. ZFA31200000574237 al prezzo di € 22.260,00. L'attrice affermava di avere corrisposto alla concessionaria la somma di € 7.260,00 al momento della firma a titolo di anticipo, mentre la somma di € 15.000,00 era stata corrisposta in data 10.09.2010 alla concessionaria direttamente dalla a seguito della sottoscrizione di un contratto di CP_1
finanziamento secondo lo schema del credito al consumo. asseriva che, nonostante Parte_1
l'avvenuto pagamento del corrispettivo concordato, non aveva ricevuto il bene oggetto dei contratti di cui sopra, bene di cui l'attrice sollecitava, sia pur invano, la consegna con diffida ad adempiere inviata in data 04.06.2014 a mezzo di procuratore legale. Chiedeva, dunque, che fosse dichiarata la risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento della venditrice, nonché, conseguentemente, la risoluzione del contratto di finanziamento, con condanna della finanziatrice alla restituzione di tutte le somme percepite in esecuzione del contratto de quo.
costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto delle domande di parte attrice e, in via Controparte_1
subordinata, in caso di dichiarata risoluzione del contratto di finanziamento per inadempimento della concessionaria, la condanna di quest'ultima a tenerla indenne da quanto eventualmente tenuta a pagare e a corrisponderle la somma di € 15.000,00, pari all'importo oggetto di finanziamento, maggiorato pagina 5 di 15 degli interessi moratori contrattuali, ex art. 6 delle condizioni particolari dell'intesa di convenzionamento stipulata tra le parti, dalla data di erogazione del prestito al soddisfo.
Anche si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande svolte. A fondamento CP_3
delle sue eccezioni, la convenuta produceva due dichiarazioni della , da cui si evinceva la Pt_1
sussistenza di ulteriori accordi intercorsi tra l'attrice e il rivenditore di auto modificativi rispetto all'acquisto originariamente concordato e finanziato. In particolare, tale circostanza risultava: 1) dalla comunicazione del 14.1.2011 a firma di e diretta a da cui si evinceva che la Parte_1 CP_3
attrice aveva deciso di cambiare tipo di vettura annullando sia l'acquisto della vettura Fiat 500 1.2, sia quello effettuato in precedenza della vettura Fiat 500 ABARTH e di voler acquistare la nuova vettura
Fiat 500 ABARTH cabriolet, dichiarando di cederle il debito della Smart (pari a € 200,30) e della precedente Fiat 500 (pari a € 281,68, dopo aver versato € 7.260,00 in data 08/09/2010 e € 15,000,00 in data 14/01/2011); 2) dalla comunicazione datata 5.07.2011, sempre a firma di e sempre Parte_1
diretta a nella quale l'attrice dichiarava di rinunciare all'acquisto dell'autovettura in CP_3
quanto aveva deciso di prenderla con la formula del noleggio a lungo termine, stipulando il contratto sempre con la e precisando che le somme precedentemente versate per l'acquisto della CP_3
vettura, ivi compreso il finanziamento ottenuto da le erano state regolarmente restituite. CP_1
Parte attrice, in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., per la prima volta disconosceva le sottoscrizioni apposte sulle dichiarazioni prodotte da eccepiva, quindi, la tardività di CP_3 CP_1
tale disconoscimento nella memoria istruttoria, ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., non essendo stato avanzato nella prima udienza successiva alla costituzione di poi reiterata anche nella CP_3
memoria di replica ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c., presentando, in via subordinata, istanza di verificazione.
Nelle more, veniva dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Milano del 12.10.2015 e il CP_3
processo veniva, pertanto, dichiarato interrotto.
pagina 6 di 15 Successivamente alla riassunzione del giudizio e all'istruzione della causa attraverso l'espletamento di una CTU, nella quale veniva accertata l'autenticità della sottoscrizione della con riferimento Pt_1
solo alla lettera del 14/01/2011, il tribunale di Milano, con sentenza n. 3893/2018, rigettava le domande svolte dalla , condannandola al pagamento delle spese di lite e ponendo a suo esclusivo carico le Pt_1
spese di CTU.
Contro tale sentenza, proponeva appello, insistendo nelle domande ed eccezioni già Parte_1
svolte, censurando la pronuncia impugnata.
si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello e, in via subordinata, la Controparte_1
condanna del Fallimento Tyche S.r.l. a tenerla manlevata e indenne da tutte le richieste svolte dall'appellante, nonché a corrisponderle la penale pattuita inter-partes in caso di inadempimento al contratto.
Il Fallimento Tyche Srl, nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva in giudizio.
La Corte di appello di Milano, con sentenza n. 425/2020, accoglieva l'appello proposto dalla , Pt_1
condannando la alla restituzione in favore dell'appellante dell'importo di € 20.280,96, oltre CP_1
interessi legali dai singoli versamenti al saldo, nonché alla rifusione delle spese di lite dei due gradi di giudizio e alle spese di CTU liquidate in primo grado, ritenendo non provata la consegna del bene e invalida la clausola sub art. 6 del contratto di finanziamento.
Contro tale sentenza, proponeva ricorso in Cassazione, censurando la pronuncia Controparte_1
per asserito omesso esame da parte della Corte d'appello di Milano di un fatto decisivo della controversia e, in particolare, della dichiarazione a firma di datata 11/01/2011, prodotta Parte_1
da sub doc. 8, nonché dell'art. 1 delle condizioni generali del contratto di finanziamento sub CP_1
doc. 1 ai fini della valutazione della sussistenza o meno del requisito soggettivo in tema di collegamento negoziale.
pagina 7 di 15 resisteva in giudizio depositando controricorso ed eccepiva, in via preliminare, Parte_1
l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, la sua infondatezza.
La Suprema Corte, con ordinanza n. 25179/2024, emessa in data 19.09.2024, ha accolto il ricorso di ritenendo fondato il primo motivo ed ha cassato la sentenza impugnata, rinviando alla CP_1
Corte d'appello di Milano in diversa composizione per provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
ha, quindi, provveduto a riassumere il giudizio davanti alla Corte d'appello di Milano, Parte_1
insistendo nelle proprie domande, incentrando le difese sui seguenti rilievi. In primo luogo, la scrittura datata 14/1/2011 non avrebbe determinato la cessazione dell'obbligo a carico della di CP_3
consegnare l'autovettura in quanto alla predetta dichiarazione non era seguita CP_5
un'accettazione da parte di e, pertanto, non era intervenuta alcuna modifica contrattuale. Inoltre, CP_3
la scrittura datata 5/7/2011 non sarebbe stata oggetto di esame da parte della Corte, atteso che CP_1
non ne “ha lamentato il mancato esame nel ricorso in Cassazione”, anche se, in ogni caso, la
[...]
scrittura de qua non aveva alcun valore, stante l'accertamento, in sede di CTU, dell'apocrifia della sottoscrizione a nome apposta in calce al documento. Secondo la ricorrente non sarebbe, Parte_1
poi, condivisibile l'assunto avversario sulla tardività del disconoscimento della predetta scrittura, in quanto “in ogni caso chiedendo la verificazione del documento, aveva rinunciato ad eccepire CP_1
la tardività”. A parere della , infine, sarebbe irrilevante il fatto che la diffida ad adempiere era Pt_1
stata inviata dopo quattro anni dalla conclusione del contratto, non rappresentando “un argomento di
prova a favore della tesi avversaria secondo cui l'acquirente non avrebbe più voluto la Fiat Abarth”,
difettando l'esistenza di ulteriori “indizi “gravi, precisi e concordanti.
si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande svolte. Controparte_1
pagina 8 di 15 Nel procedimento di rinvio si è costituito in giudizio anche nella sua qualità di socio CP_4
unico della Tyche Srl in liquidazione, a seguito della chiusura del fallimento e della cancellazione della società dal registro delle imprese.
La Corte di appello di Milano, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 2.04.2025, a seguito della quale ha trattenuto la causa in decisione,
previa assegnazione alle parti di termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 24.06.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto della regola giuridica enunciata dalla Cassazione nella ordinanza n. 25179/2024 che ha disposto il rinvio, a cui questa Corte deve necessariamente attenersi, è la seguente: “La ha agito Pt_1
in giudizio tanto nei confronti della società venditrice quanto nei confronti di quella finanziatrice
assumendo di aver acquistato, l'8 settembre 2010, un'autovettura Fiat 500 Abarth contrassegnata dal
numero di telaio ZFA31200000574237, autovettura che non le sarebbe stata consegnata: chiedendo
pertanto dichiararsi la risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento della venditrice
nonché, conseguentemente, la risoluzione del contratto di finanziamento, con condanna della
finanziatrice alla restituzione di tutte le somme percepite in esecuzione del contratto di finanziamento
medesimo. Difformemente da quanto ritenuto dal Tribunale, la Corte d'appello di Milano ha poi
ritenuto che non avrebbe «dimostrato l'avvenuta consegna dell'autovettura», Controparte_1
essendo «pacifico che non vi sia alcun riscontro documentale in causa dell'avvenuta consegna di tale
autovettura; che la parte appellata non ha in alcun modo dimostrato né si è offerta di CP_1
dimostrare l'avvenuta consegna di detta autovettura». Questa affermazione, svolta nei termini che
precedono, è però totalmente inappagante, giacché manca di misurarsi con il materiale probatorio
acquisito al giudizio, e con la difesa svolta tanto in primo grado quanto in appello (anche)
dall'odierna ricorrente, la quale ha evidenziato che, stipulato il contratto di vendita e quello di pagina 9 di 15 finanziamento, la aveva manifestato l'intento, come testimoniato da due missive indirizzate a Pt_1
di sciogliersi dal contratto di acquisto di quella determinata autovettura: -) la prima del CP_3
14 gennaio 2011 del seguente tenore: «Con la presente vi comunico di aver preso la decisione di
cambiare tipo di vettura annullando sia l'acquisto della vettura Fiat 500 1.2 sia quello effettuato in
precedenza della 500 Abarth e di voler acquistare la nuova 500 Abarth cabriolet»; -) l'altra del 5
luglio 2011 del seguente tenore: «In relazione all'autovettura in oggetto, con la presente dichiaro di
rinunciare all'acquisto della stessa e di aver deciso di prenderla con la formula del noleggio a lungo
termine, stipulando il contratto con la Vostra Azienda. Dichiara inoltre che le somme precedentemente
versatevi per l'acquisto della vettura, ivi compreso il finanziamento ottenuto da mi sono CP_1
state regolarmente restituite». Tali missive, sottoscritte dalla , pur non tempestivamente Pt_1
disconosciute, sono state fatte oggetto di una consulenza tecnica grafologica la quale ha accertato la
certa autografia della prima missiva, quella del 14 gennaio 2011, nonché il carattere invece apocrifo
della seconda. È dunque evidente che, per affermare l'inadempimento dell'obbligazione di consegna
dell'autovettura, a fronte della prima lettera, investita dal motivo, la Corte d'appello avrebbe dovuto
farsi carico di spiegare quale fosse la ragione della ritenuta, sia pure implicitamente, persistenza
dell'obbligazione di consegna di un veicolo che l'acquirente aveva ormai dichiarato di disvolere, senza
dire dell'argomento di rinforzo già svolto dal Tribunale, che, a sostegno del rigetto della domanda
aveva posto l'ulteriore considerazione della non plausibilità della circostanza «che la si sia Pt_1
lamentata di non aver ricevuto la autovettura soltanto quattro anni dopo dalla conclusione del
contratto e dall'inizio del pagamento delle rate in favore della finanziaria avendo CP_1
piuttosto la stessa cambiato idea», tanto più che la citata lettera del 14 gennaio 2011 non contiene
alcun benché minimo riferimento alla mancata consegna dell'autovettura oggetto dell'originaria
pattuizione, ma pare manifestare esclusivamente ― «vi comunico di aver preso la decisione di
cambiare tipo di vettura» ― la virata, generatasi nella sfera soggettiva della stessa, del volere Pt_1
dell'acquirente. Questo essendo il quadro rimane cioè del tutto inspiegabile come la Corte d'appello pagina 10 di 15 abbia potuto totalmente prescindere dall'analizzare detto documento, quello del 14 gennaio 2011,
soffermando la propria attenzione, incomprensibilmente, sulla sola scrittura del successivo 5 luglio:
documento sul quale la Corte distrettuale ha peraltro infine glissato, ritenendo potesse prescindersi
«da ogni considerazione sulla questione della tardività del disconoscimento della scrittura privata
datata 5/7/2011», tenuto conto dell'improcedibilità della domanda spiegata nei confronti del
fallimento. Occorreva viceversa che la Corte d'appello soffermasse la propria attenzione sulla
prodotta documentazione, invocata oggi nel motivo, fornendone il pertinente inquadramento giuridico,
sì da dar conto del suo rilievo nell'economia di svolgimento del rapporto: così in definitiva chiarendo
se fosse predicabile l'effettivo consumarsi di un inadempimento, ovviamente imputabile alla venditrice,
dell'obbligazione di consegna della cosa compravenduta, tale da ripercuotersi sulla pattuizione avente
ad oggetto il finanziamento da parte di In fin dei conti, la totale pretermissione Controparte_1
dell'esame di siffatta documentazione, evidentemente decisiva per i fini del giudizio, colloca la
motivazione addotta dalla Corte d'appello sotto la soglia del «minimo costituzionale» (Cass., Sez. Un.,
8053 del 2014)”. Il secondo motivo non è stato invece esaminato dalla Corte, in quanto assorbito”.
Alla luce di quanto espresso dalla Cassazione, a cui il giudice di rinvio è vincolato (cfr. Cass.
3150/2024), è, dunque, necessario rilevare che oggetto della domanda di primo grado, in relazione alla quale deve essere individuato il thema decidendum è, innanzitutto, quello volto ad ”accertare e
dichiarare l'inadempimento di in persona del legale rappresentante pro – tempore, in CP_3
relazione alle obbligazioni assunte con il contratto sottoscritto dalle parti in data 8 settembre 2010
[stante la mancata consegna del bene oggetto di compravendita ovvero dell'autovettura Fiat 500
Abarth, ZFA31200000574237] e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione di detto contratto e Pt_2
condannare alla restituzione della somma di € 7.260,00 corrisposta dall'attrice alla CP_3
medesima a titolo di acconto sul prezzo del bene, con interessi legali e rivalutazione CP_3
monetaria dalla data del contratto [08 settembre 2010] sino a quello dell'effettivo soddisfo”, così come precisato anche nelle conclusioni indicate nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.. In tale pagina 11 di 15 sede la , inoltre, a seguito della produzione da parte di delle missive asseritamente da Pt_1 CP_3
lei inviate in data 14.01.2011 e 5.07.2011, successive all'acquisto, pur insistendo nella domanda sopra riportata con riferimento alla specifica autovettura “Fiat 500 Abarth, ZFA31200000574237”, ha Pt_2
chiesto che venisse anche accertata e dichiarata “la falsità e/o infondatezza e/o illegittimità e/o nullità
delle scritture private rispettivamente datate 14 gennaio 2011 e 5 luglio 2011 prodotte in giudizio da
, chiedendo per la prima volta la verificazione delle firme apposte. CP_3
Delineato l'oggetto del contendere limitatamente all'inadempimento di in relazione alla CP_3
mancata consegna del bene oggetto di compravendita ovvero dell'autovettura Fiat 500 Abarth, Pt_2
n. ZFA31200000574237, la Corte rileva che dalle lettere inviate dalla alla venditrice Pt_1
successivamente all'acquisto, richiamate anche dalla Cassazione, e, in particolare, da quella del 14
gennaio 2011, a firma senza dubbio della ricorrente, come accertato anche in sede di CTU, si evince la volontà dell'acquirente di annullare non solo tale acquisto, ma anche quello successivo, avente a oggetto l'acquisto di una Fiat 500 1.2, per procedere all'acquisto di una nuova Fiat Abarth cabriolet.
Dal contenuto di tale missiva inviata alla infatti, emerge chiaramente che: “con la presente CP_3
vi comunico di avere preso la decisione di cambiare tipo di vettura annullando sia l'acquisto della
vettura Fiat 500 1.2 sia quello effettuato in precedenza della 500 Abarth e di volere acquistare la
nuova 500 Abarth cabriolet. Cedendo a voi il mio debito della Smart e della precedente Fiat 500 gli
importi sono i seguenti: Smart 200,30, Fiat 281,68. Dopo aver versato € 7.260,00 in data 08/09/2010
ed € 15.000,00 in data 14/01/2011” (doc. 1 del fascicolo di primo grado di prodotto in CP_3
cartaceo, nonché doc. 8 del fascicolo di primo grado di prodotto in via telematica e CP_1
allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c.).
Alla luce di ciò, è evidente che non sia condivisibile quanto affermato dai giudici di appello che hanno ritenuto sussistente l'inadempimento dell'obbligazione di consegna dell'autovettura imputabile alla venditrice, senza tenere conto di tale documento, il quale dimostra la volontà dell'acquirente di non pagina 12 di 15 volere più procedere all'acquisto del bene oggetto del contratto. Si rileva, peraltro, come evidenziato anche dalla Cassazione, che dalla lettera di cui sopra non emerge alcun benché minimo riferimento alla mancata consegna dell'autovettura oggetto dell'originaria pattuizione, essendosi la limitata a Pt_1
manifestare un mutamento di volontà comunicando “di avere preso la decisione di cambiare tipo di
vettura”, decidendo anche di cedere il debito di cui al contratto di finanziamento.
Non rileva quanto eccepito da parte ricorrente, la quale, in sede processuale, dapprima, nel giudizio di primo grado, ha affermato di non avere mai sottoscritto la lettera del 14.01.2011, e, poi, a seguito delle risultanze della CTU, in appello, ha mutato orientamento, affermando per la prima volta che tale comunicazione costituisce una semplice “proposta di modifica del contratto”, a cui non era seguita l'accettazione da parte della Società fallita, la quale, a seguito della domanda giudiziale di risoluzione,
non poteva più essere accettata. Si ritiene, infatti, che la dichiarazione in questione, che è stata prodotta da vale a dire dalla controparte contrattuale dell'appellante, conferma il raggiungimento di un CP_3
patto modificativo degli accordi originari, essendo essa idonea a dimostrare la volontà dell'acquirente di cambiare il tipo di veicolo, ma non l'omessa consegna dell'autovettura indicata nel contratto di finanziamento. Si ritiene, peraltro, a sostegno di tale ricostruzione, come già evidenziato sia dal tribunale che dai giudici di legittimità, che è alquanto peculiare che la si sia lamentata di non Pt_1
avere mai ricevuto l'autovettura soltanto a distanza di quattro anni dopo la conclusione del contratto e dall'inizio del pagamento delle rate in favore della finanziaria.
In difetto della prova di un inadempimento così come indicato da parte ricorrente imputabile alla venditrice concernente la obbligazione di consegna dell'autovettura come specificatamente indicata anche in sede di conclusioni, la Corte ritiene che sia assorbita la domanda di risoluzione dei contratti formulata, con obbligo da parte della società finanziatrice di procedere alla restituzione di quanto versato per l'acquisto dell'autovettura.
pagina 13 di 15 Le spese di lite del presente giudizio, di quello davanti alla Suprema Corte e di quello di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (€ 20.280,96), delle questioni affrontate e dei paramerti medi per tutte le fasi del procedimento, ad eccezione di quella istruttoria, non svolta nei giudizi di appello.
In difetto di specifiche domande svolte nei confronti di quale socio unico della Tyche CP_4
Srl in liquidazione cancellata dal registro delle imprese in data 24.02.2020, sussistono giusti motivi per la integrale compensazione delle spese di lite tra quest'ultimo e . Parte_1
In difetto dell'allegazione da parte di di motivi legittimi che giustificano l'anonimizzazione CP_1
delle sue generalità e/o di ogni altro dato identificativo, deve essere rigettata la istanza di cui all'art. 52
D. Lgs. 196/2003.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone, in sede di rinvio:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 3893/2018 del tribunale di Milano;
- condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, che Parte_1 Controparte_1
liquida sia per il presente giudizio che per quello di appello in € 3.966,00 per compensi e per il giudizio davanti alla Suprema Corte in € 718,00 per spese e in € 3.082,00 per compensi, oltre spese generali determinate nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- compensa integralmente le spese di lite tra e quale socio unico della Parte_1 CP_4
in liquidazione cancellata dal registro delle imprese in data 24.02.2020; CP_3
- rigetta la istanza di cui all'art. 52 co. 3 D. Lgs. n. 196/2003 e ss. avanzata da Controparte_1
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 24.06.2025.
pagina 14 di 15 Il Consigliere Estensore Il Presidente
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