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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 26/03/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4161/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Ludovico Rossi, ha pronunciato ex art. 281 sexies, co. 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 4161 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, tra:
(C.F. Parte_1
), in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina Bergamin (C.F. P.IVA_1
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Camisano Vicentino (Vi), C.F._1
via XX Settembre, 67 giusta procura allegata al ricorso
- ricorrente -
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Carlotta Zocca (C.F. CP_1 C.F._2
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vicenza, via Maffei, 1, C.F._3
giusto mandato allegato alla comparsa di costituzione
- convenuto –
e
(C.F. ) CP_2 C.F._4
- convenuto, contumace –
OGGETTO: accertamento della qualità d'erede
CONCLUSIONI: all'udienza del 19.3.2025 parte ricorrente precisava le conclusioni come da ricorso, chiarendo, quanto alle spese, di chiedere la compensazione delle spese quanto al convenuto costituito e richiesta di condanna quanto al contumace;
queste le ulteriori conclusioni, riportate in ricorso:
“- accertare e dichiarare che i sigg. e hanno tacitamente accettato CP_1 CP_2
l'eredità derivante dalla denuncia di successione del sig. (C.F. Persona_1
pagina 1 di 4 ), nato a [...] il [...] e deceduto il 17.10.2007, con cui sono stati C.F._5
assegnati ai medesimi, per successione ex lege e per la quota di 1/2 ciascuno, gli immobili siti nel
Comune di Vicenza e censiti nel C.F. al foglio 78 - m. n. 599 sub 6 - via Pola n.
6 - piano T - cat. C/1 - cons. 430 mq;
- ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Vicenza di provvedere alla trascrizione del provvedimento con cui si accerta e dichiara la predetta accettazione tacita dell'eredità da parte dei sigg. e ”. CP_1 CP_2
Il difensore di concludeva come da comparsa di risposta e, quindi: “nulla oppone CP_1 all'istanza formulata dalla e chiede disporsi, alla decisione, la compensazione delle spese di Pt_1 lite.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte 1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. la ricorrente (di seguito, anche ) ha convenuto i fratelli e , chiedendo l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe. A sostegno CP_1 CP_2
delle sue richieste, ha dedotto che:
Parte
- con atto di del 28.6.2023 aveva avviato un procedimento esecutivo nei confronti di
[...]
, pignorando gli immobili siti in Vicenza, via Pola e meglio identificati in epigrafe, intestati ai CP_1 convenuti per l'1/2 ciascuno, quote loro pervenute per successione del padre Per_1
- la procedura veniva iscritta con n.r.g.e. 276/2023 e l'esperto, nella sua relazione, segnalava che non risultasse trascritta alcuna accettazione espressa o tacita dell'eredità di . Persona_1
Deduceva di aver interesse a ottenere un provvedimento per accertare che gli avessero CP_1 tacitamente accettato l'eredità paterna.
L'attrice deduceva, quale elemento da cui desumersi l'accettazione tacita dell'eredità da parte dei figli, la presentazione della denuncia di successione, con richiesta di voltura.
Fissata l'udienza del 21.1.2025, si costituiva e non contestava le domande attoree. CP_1
Nonostante la ritualità della notifica non si costituiva e a detta udienza ne veniva CP_2
dichiarata la contumacia;
venivano quindi assegnati, su richiesta della ricorrente, i termini ex art. 281duodecies c.p.c. poi depositate dalla ricorrente. All'udienza del 19.3.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, le parti venivano invitate a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa ex art. 281 sexies c.p.c. Discussa la causa, questa veniva trattenuta in decisione.
2. Le domande sono fondate e vanno accolte.
2.1. Va ricordato che l'accettazione dell'eredità può essere espressa o tacita, “quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede” (art. 476 c.c.).
pagina 2 di 4 2.2. Ciò premesso, l'attrice fonda le sue domande – nei confronti di tutti i convenuti – in primo luogo sulla presentazione di una dichiarazione di successione, con consequenziale voltura. Ciò perché tale adempimento comporterebbe l'accettazione tacita, come riconosciuto anche dalla Suprema Corte
(l'attrice menziona vari precedenti, tra cui Cass. Sez. VI, ord. n. 11478 del 30/4/2021).
Deve osservarsi che in effetti la S.C. ha chiarito che la presentazione di dichiarazione di successione, se accompagnata dalla richiesta di voltura, è un atto di natura fiscale e civile e quindi può assumere rilievo per ritenere l'eredità accettata tacitamente: ciò tuttavia a condizione che detto atto sia posto in essere dal chiamato o a questi sia riferibile in via mediata, essendo stato chiarito che “L'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal compimento di atti di natura non meramente fiscale (come la denuncia di successione), ma al contempo fiscali e civili (come la voltura catastale), esclusivamente se posti in essere dal chiamato o a questo riferibili in via mediata, per conferimento di delega ovvero per svolgimento di mansioni procuratorie o attraverso negotiorum gestio, seguiti da ratifica dell'interessato; pertanto, non è configurabile l'accettazione tacita in caso di di omessa identificazione del soggetto che ha conferito la delega o successivamente ratificato l'operato di chi ha in concreto compiuto l'atto.” (Cass. Sez. III, ord. n. 22769 del 13/8/2024). Ciò perché la dichiarazione di successione, anche quando si accompagni ad una richiesta di voltura, è comunque un atto unilaterale, al più riferibile a chi procede all'adempimento.
Venendo al caso di specie, la dichiarazione di successione non fu presentata dai fratelli congiuntamente, ma dal solo (cfr. doc. 8 ricorrente); in base a tale atto si procedette poi alla CP_2
voltura, sicché lo stesso può essere utilizzata per ritenere accertato che il solo abbia CP_2 tacitamente accettato l'eredità ex art. 476 c.c. (è appena il caso di evidenziare che la ricorrente ha anche prodotto una autodichiarazione a firma del contumace, in cui questo si qualifica come erede, doc. 9, autodichiarazione che comunque configurerebbe un'accettazione espressa del contumace).
2.3. si è costituito, senza contestare le domande attore e la sua qualità d'erede; tale CP_1 condotta può pure integrare un'accettazione tacita dell'eredità (Cass. Sez. L, sent. n. 1183 del
18/1/2017).
3. Quanto alla domanda con cui si chiede di ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di effettuare le trascrizioni conseguenti al predetto accertamento, per effetto dell'accertamento della qualità d'erede si può dichiarare che i convenuti hanno acquistato, per legge, la quota di cui era titolare al momento della morte (pari alla piena proprietà dell'immobile, devoluta per l'1/2 Persona_1
ciascuno ai convenuti), come da dispositivo.
4. Segue per legge (artt. 2648 e 2657 c.c) l'ordine di trascrizione dell'ordinanza al Conservatore dei
Registri immobiliari.
pagina 3 di 4 5. Le spese di lite tra ricorrente e seguono la soccombenza e vengono così liquidate CP_2
sulla base della legge 27/2012 e articoli 1-11 DM 55/14 (mod. ex D.M. 147/2022), in base ai valori previsti per lo scaglione di riferimento - individuato ex art. 5, co. 6 d.m. 55/2014, stante il valore indeterminato della causa e in considerazione dell'oggetto della controversia e della sua non complessità, nello scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00 -, applicati ai minimi, in considerazione della linearità delle questioni giuridiche e di fatto oggetto del giudizio e con esclusione della fase istruttoria, non svolta e, precisamente: € 851,00 per la fase di studio della controversia, € 602,00 per la fase introduttiva del giudizio e € 1.453,00 per la fase decisionale, per complessivi € 2.906,00, oltre accessori. Alla ricorrente dovranno essere altresì rimborsati gli esborsi (€ 545,00 per C.U., marca).
Spese compensate tra ricorrente e , stanti le conclusioni conformi sul punto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
(i) accerta e dichiara che (C.F. ), nato a [...] l'[...] e CP_1 C.F._2
(C.F. ) nato a [...] il [...] hanno tacitamente accettato CP_2 C.F._4
l'eredità di (C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi Persona_1 C.F._5
deceduto il 17.10.2007;
(ii) dichiara eredi di i signori e;
Persona_1 CP_1 CP_2
(iii) per l'effetto, accerta e dichiara che e hanno acquistato la quota di 1/2 CP_1 CP_2 ciascuno dell'immobile già di proprietà esclusiva di sito in Vicenza, via Pola e così Persona_1
censito al catasto fabbricati di detto comune: foglio 78 - m. n. 599 sub 6 - via Pola n.
6 - piano T - cat.
C/1 - cons. 430 mq;
(iv) ordina al Conservatore dei RR.II. competente di provvedere, ai sensi dell'art. 2648 c.c., alla trascrizione del provvedimento;
(v) condanna al rimborso delle spese di lite in favore dell'attrice, pari ad € 2.906,00 per CP_2 compensi ed € 545,00 per esborsi, oltre accessori sui compensi;
(vi) spese compensate tra ricorrente e . CP_1
Vicenza, 26 marzo 2025 Il Giudice
Dott. Ludovico Rossi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Ludovico Rossi, ha pronunciato ex art. 281 sexies, co. 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 4161 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, tra:
(C.F. Parte_1
), in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina Bergamin (C.F. P.IVA_1
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Camisano Vicentino (Vi), C.F._1
via XX Settembre, 67 giusta procura allegata al ricorso
- ricorrente -
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Carlotta Zocca (C.F. CP_1 C.F._2
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vicenza, via Maffei, 1, C.F._3
giusto mandato allegato alla comparsa di costituzione
- convenuto –
e
(C.F. ) CP_2 C.F._4
- convenuto, contumace –
OGGETTO: accertamento della qualità d'erede
CONCLUSIONI: all'udienza del 19.3.2025 parte ricorrente precisava le conclusioni come da ricorso, chiarendo, quanto alle spese, di chiedere la compensazione delle spese quanto al convenuto costituito e richiesta di condanna quanto al contumace;
queste le ulteriori conclusioni, riportate in ricorso:
“- accertare e dichiarare che i sigg. e hanno tacitamente accettato CP_1 CP_2
l'eredità derivante dalla denuncia di successione del sig. (C.F. Persona_1
pagina 1 di 4 ), nato a [...] il [...] e deceduto il 17.10.2007, con cui sono stati C.F._5
assegnati ai medesimi, per successione ex lege e per la quota di 1/2 ciascuno, gli immobili siti nel
Comune di Vicenza e censiti nel C.F. al foglio 78 - m. n. 599 sub 6 - via Pola n.
6 - piano T - cat. C/1 - cons. 430 mq;
- ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Vicenza di provvedere alla trascrizione del provvedimento con cui si accerta e dichiara la predetta accettazione tacita dell'eredità da parte dei sigg. e ”. CP_1 CP_2
Il difensore di concludeva come da comparsa di risposta e, quindi: “nulla oppone CP_1 all'istanza formulata dalla e chiede disporsi, alla decisione, la compensazione delle spese di Pt_1 lite.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte 1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. la ricorrente (di seguito, anche ) ha convenuto i fratelli e , chiedendo l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe. A sostegno CP_1 CP_2
delle sue richieste, ha dedotto che:
Parte
- con atto di del 28.6.2023 aveva avviato un procedimento esecutivo nei confronti di
[...]
, pignorando gli immobili siti in Vicenza, via Pola e meglio identificati in epigrafe, intestati ai CP_1 convenuti per l'1/2 ciascuno, quote loro pervenute per successione del padre Per_1
- la procedura veniva iscritta con n.r.g.e. 276/2023 e l'esperto, nella sua relazione, segnalava che non risultasse trascritta alcuna accettazione espressa o tacita dell'eredità di . Persona_1
Deduceva di aver interesse a ottenere un provvedimento per accertare che gli avessero CP_1 tacitamente accettato l'eredità paterna.
L'attrice deduceva, quale elemento da cui desumersi l'accettazione tacita dell'eredità da parte dei figli, la presentazione della denuncia di successione, con richiesta di voltura.
Fissata l'udienza del 21.1.2025, si costituiva e non contestava le domande attoree. CP_1
Nonostante la ritualità della notifica non si costituiva e a detta udienza ne veniva CP_2
dichiarata la contumacia;
venivano quindi assegnati, su richiesta della ricorrente, i termini ex art. 281duodecies c.p.c. poi depositate dalla ricorrente. All'udienza del 19.3.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, le parti venivano invitate a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa ex art. 281 sexies c.p.c. Discussa la causa, questa veniva trattenuta in decisione.
2. Le domande sono fondate e vanno accolte.
2.1. Va ricordato che l'accettazione dell'eredità può essere espressa o tacita, “quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede” (art. 476 c.c.).
pagina 2 di 4 2.2. Ciò premesso, l'attrice fonda le sue domande – nei confronti di tutti i convenuti – in primo luogo sulla presentazione di una dichiarazione di successione, con consequenziale voltura. Ciò perché tale adempimento comporterebbe l'accettazione tacita, come riconosciuto anche dalla Suprema Corte
(l'attrice menziona vari precedenti, tra cui Cass. Sez. VI, ord. n. 11478 del 30/4/2021).
Deve osservarsi che in effetti la S.C. ha chiarito che la presentazione di dichiarazione di successione, se accompagnata dalla richiesta di voltura, è un atto di natura fiscale e civile e quindi può assumere rilievo per ritenere l'eredità accettata tacitamente: ciò tuttavia a condizione che detto atto sia posto in essere dal chiamato o a questi sia riferibile in via mediata, essendo stato chiarito che “L'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal compimento di atti di natura non meramente fiscale (come la denuncia di successione), ma al contempo fiscali e civili (come la voltura catastale), esclusivamente se posti in essere dal chiamato o a questo riferibili in via mediata, per conferimento di delega ovvero per svolgimento di mansioni procuratorie o attraverso negotiorum gestio, seguiti da ratifica dell'interessato; pertanto, non è configurabile l'accettazione tacita in caso di di omessa identificazione del soggetto che ha conferito la delega o successivamente ratificato l'operato di chi ha in concreto compiuto l'atto.” (Cass. Sez. III, ord. n. 22769 del 13/8/2024). Ciò perché la dichiarazione di successione, anche quando si accompagni ad una richiesta di voltura, è comunque un atto unilaterale, al più riferibile a chi procede all'adempimento.
Venendo al caso di specie, la dichiarazione di successione non fu presentata dai fratelli congiuntamente, ma dal solo (cfr. doc. 8 ricorrente); in base a tale atto si procedette poi alla CP_2
voltura, sicché lo stesso può essere utilizzata per ritenere accertato che il solo abbia CP_2 tacitamente accettato l'eredità ex art. 476 c.c. (è appena il caso di evidenziare che la ricorrente ha anche prodotto una autodichiarazione a firma del contumace, in cui questo si qualifica come erede, doc. 9, autodichiarazione che comunque configurerebbe un'accettazione espressa del contumace).
2.3. si è costituito, senza contestare le domande attore e la sua qualità d'erede; tale CP_1 condotta può pure integrare un'accettazione tacita dell'eredità (Cass. Sez. L, sent. n. 1183 del
18/1/2017).
3. Quanto alla domanda con cui si chiede di ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di effettuare le trascrizioni conseguenti al predetto accertamento, per effetto dell'accertamento della qualità d'erede si può dichiarare che i convenuti hanno acquistato, per legge, la quota di cui era titolare al momento della morte (pari alla piena proprietà dell'immobile, devoluta per l'1/2 Persona_1
ciascuno ai convenuti), come da dispositivo.
4. Segue per legge (artt. 2648 e 2657 c.c) l'ordine di trascrizione dell'ordinanza al Conservatore dei
Registri immobiliari.
pagina 3 di 4 5. Le spese di lite tra ricorrente e seguono la soccombenza e vengono così liquidate CP_2
sulla base della legge 27/2012 e articoli 1-11 DM 55/14 (mod. ex D.M. 147/2022), in base ai valori previsti per lo scaglione di riferimento - individuato ex art. 5, co. 6 d.m. 55/2014, stante il valore indeterminato della causa e in considerazione dell'oggetto della controversia e della sua non complessità, nello scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00 -, applicati ai minimi, in considerazione della linearità delle questioni giuridiche e di fatto oggetto del giudizio e con esclusione della fase istruttoria, non svolta e, precisamente: € 851,00 per la fase di studio della controversia, € 602,00 per la fase introduttiva del giudizio e € 1.453,00 per la fase decisionale, per complessivi € 2.906,00, oltre accessori. Alla ricorrente dovranno essere altresì rimborsati gli esborsi (€ 545,00 per C.U., marca).
Spese compensate tra ricorrente e , stanti le conclusioni conformi sul punto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
(i) accerta e dichiara che (C.F. ), nato a [...] l'[...] e CP_1 C.F._2
(C.F. ) nato a [...] il [...] hanno tacitamente accettato CP_2 C.F._4
l'eredità di (C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi Persona_1 C.F._5
deceduto il 17.10.2007;
(ii) dichiara eredi di i signori e;
Persona_1 CP_1 CP_2
(iii) per l'effetto, accerta e dichiara che e hanno acquistato la quota di 1/2 CP_1 CP_2 ciascuno dell'immobile già di proprietà esclusiva di sito in Vicenza, via Pola e così Persona_1
censito al catasto fabbricati di detto comune: foglio 78 - m. n. 599 sub 6 - via Pola n.
6 - piano T - cat.
C/1 - cons. 430 mq;
(iv) ordina al Conservatore dei RR.II. competente di provvedere, ai sensi dell'art. 2648 c.c., alla trascrizione del provvedimento;
(v) condanna al rimborso delle spese di lite in favore dell'attrice, pari ad € 2.906,00 per CP_2 compensi ed € 545,00 per esborsi, oltre accessori sui compensi;
(vi) spese compensate tra ricorrente e . CP_1
Vicenza, 26 marzo 2025 Il Giudice
Dott. Ludovico Rossi
pagina 4 di 4