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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/11/2025, n. 5345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5345 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 726/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 726/2022
Oggi 10 Luglio 2025, tramite note scritte ex art. 127 ter cpc, innanzi al dott. Maria Carla Quota, sono comparsi: per l'avv. BACCHIN ALESSIO;
Parte_1 per l'avv. SCLEBIN LUIGI;
Controparte_1 per l'avv. MANDER FRANCESCA. Controparte_2 I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note depositate. CP_3 Il Giudice pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281sexies c.p.c., tramite deposito telematico, senza darne previa lettura alle parti.
Il Giudice
dott. Maria Carla Quota
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Carla Quota ha pronunciato ex art. 281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 726/2022 promossa da:
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. BACCHIN ALESSIO
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. SCLEBIN LUIGI
CONVENUTA OPPOSTA
Controparte_2 con l'avv. MANDER FRANCESCA TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter cpc: per l'attrice opponente:
“in via preliminare: Ci si oppone fin d'ora a qualsiasi istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, sussistendo ampia prova della fondatezza della odierna opposizione;
Nel merito, in via principale: accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 2715/21, emesso il 23.12.21 dal Tribunale di Venezia, per i motivi esposti in narrativa, e, in ogni caso, accertare e dichiarare la non debenza della somma azionata dalla odierna convenuta opposta, per i motivi esposti in narrativa;
Sempre in via principale: accertata e dichiarata la non debenza del credito così come azionato per i motivi sopra esposti, diminuire anche ex. art. 1668 c.c., l'importo dello stesso, di una somma non inferiore a euro 23.700,00 (pari ai costi di ripristino e al minor valore dell'opera), in ragione delle inadempienze della odierna convenuta e dei vizi nelle opere commissionatale e condannarla al risarcimento di tutti i danni patiti dall'opponente; in via riconvenzionale: accertata l'esistenza di danni patiti dall'opponente per i vizi e difetti delle opere come sopra esposti e per le inadempienze accertate, nella misura non inferiore a euro 23.700,00, condannare la alla restituzione di quanto indebitamente percepito pari a euro Controparte_1 15.339,05; pagina 2 di 5 In ogni caso: con vittoria di competenze e spese di lite, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge.”;
per la convenuta opposta:
“In via principale: respingere l'opposizione, in una ad ogni avversa domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto opposto.
- condannare l'attrice-opponente ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni in favore dell'opposta da liquidarsi secondo l'equo apprezzamento del giudice. In via subordinata e salvo il gravame: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie e/o di annullamento o revoca del decreto opposto, condannare l'attrice-opponente al pagamento della somma di € 10.199,75, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, per i titoli di cui in narrativa, oltre interessi di mora. In via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda dell'attrice, ritenere e dichiarare la terza chiamata in causa Controparte_2 tenuta a garantire e a tenere indenne e/o manlevare la convenuta-opposta e pertanto condannare la stessa terza chiamata a corrispondere direttamente alla convenuta-opposta tutte le somme che eventualmente la medesima sarà tenuta a corrispondere all'attrice-opponente. In ogni caso, con vittoria di competenze e spese di lite.”; per la terza chiamata:
“Nel merito: In via principale. Per quanto sopra dedotto, respingersi le domande attoree così come formulate, perché infondate in fatto ed in diritto. In via subordinata. Nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità di per i fatti di causa, respingersi la CP_1 domanda di manleva nei confronti di per mancanza di copertura e/o Controparte_2 espressa esclusione di polizza per il rischio in esame, e ciò per i motivi di cui in narrativa. In ulteriore subordine In ipotesi di accoglimento della domanda di garanzia, condannarsi a manlevare CP_2 CP_1 di quanto risulterà dovuto giusta previsioni contrattuali, nei limiti di massimale e franchigia di polizza. In ogni caso Con vittoria di spese di lite.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto di citazione, opponeva il decreto ingiuntivo n. 2715/21, emesso dal Parte_1 Tribunale di Venezia per il pagamento di euro 10.199,75, oltre ad interessi e spese, in favore di a titolo di saldo del corrispettivo per la fornitura e posa in opera di: pompeiana metallica Controparte_1 al piano attico, corrimano al piano quarto, parapetti per le scale interne, chiusure metalliche per vano contatori, chiusure scorrevoli per isola ecologica, cancelli carrai scorrevoli a figura piena, cancelli pedonali a figura piena, chiusure per vani tecnici privati, presso il cantiere sito in Jesolo (VE), via Nazario Sauro n. 31. sosteneva di aver incaricato l'odierna convenuta delle suddette opere, presso un Parte_1 cantiere di costruzione di un nuovo complesso immobiliare, ma contestava l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalla ditta appaltatrice, rilevando ritardi nella consegna e la presenza di vizi e difetti che avrebbero reso addirittura non conformi i lavori eseguiti da;
chiedeva, CP_1 quindi, la riduzione del prezzo pattuito ed il risarcimento del danno derivato dall'inadempimento lamentato.
Con la comparsa di risposta, si costituiva contestando le tesi esposte dall'attrice, Controparte_1 chiedendo il rigetto delle domande attoree e domandando preliminarmente la citazione del terzo pagina 3 di 5 , al fine di essere manlevata in ipotesi di soccombenza. Controparte_2
con comparsa di costituzione e risposta, condividendo le Controparte_2 argomentazioni della propria assicurata in riferimento ai lavori effettuati, rilevava, tuttavia, alcune limitazioni di garanzia contenute nel contratto di assicurazione che avrebbero escluso la copertura in riferimento a danni causati sulle opere soggette a lavorazione, concludeva, quindi, come nelle premesse.
Concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, ex art. 648 cpc, il Tribunale, in seguito alla costituzione della terza chiamata, assegnava i termini ex art. 183, VI co., cpc e, quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava sino all'odierna udienza di discussione, in cui le parti concludevano come riportato nelle premesse.
All'esito del procedimento, dunque, si osserva, preliminarmente, che il preventivo, datato 10.03.2021, approvato dall'opponente e da essa prodotto come doc. 2, prevedeva la data del 30.04.2021 come termine ultimo di prevista consegna delle opere, ma non stabiliva in nessun modo che detto termine fosse essenziale o che il suo superamento comportasse la risoluzione del contratto, per perdita di interesse dell'appaltante all'esecuzione del contratto, né, tantomeno, alcuna conseguenza, nemmeno a titolo di penale, per il superamento di detto termine. Ciò, pertanto, non integra, di per sè, alcun grave inadempimento, foriero di alcuna responsabilità risarcitoria. Si consideri, peraltro, che per stessa ammissione dell'appaltante, il termine in questione, per solo alcune delle opere commissionate, è stato superato di massimo 2 mesi e mezzo: periodo di tempo del tutto tollerabile, secondo l'id quod plerumque accidit, nell'ambito di appalti di opere di lattoneria su beni immobili.
Con riguardo agli asseriti vizi, d'altro canto, si rileva trattarsi integralmente di pretesi vizi palesi delle opere: “presenza di alcune macchie di ruggine nella pompeiana in acciaio zincato al piano attico, mancanza di vernice in alcuni punti della struttura portante della pompeiana al piano attico, cui la convenuta ha tentato di porre rimedio con l'utilizzo di vernice spray di colore diverso rispetto a quella a polvere utilizzata nel resto del manufatto. Presenza di residui di zincatura sul tubolare del corrimano al piano attico. Presenza di bolle e rialzi di vernice in prossimità delle giunzioni dei tubolari del corrimano al piano attico, cui la convenuta ha tentato di porre rimedio con vernice spray di colore e qualità difforme da quella utilizzata nel resto del manufatto. Presenza di graffi con rimozione della vernice nella copertura in alluminio su cui è stato installato il corrimano, dovuti alla mancanza delle dovute accortezze nel montaggio. Presenza di graffi e mancanza di vernice in alcuni punti del cancello carraio in prossimità della battuta d'arresto nella parte alta. - Mancanza di una delle due lastre di tamponamento previste nei cancelli carrai.” (cfr. pagg. 3 e 4 atto di citazione).
Ai sensi dell'art. 1665, IV co., c.c., dunque, l'opera è stata accettata sin dal momento della consegna, quando il cantiere era già nel possesso della committente, responsabile della custodia dei beni ivi presenti, con conseguente irrilevanza della successiva contestazione dei pretesi vizi.
Ne conseguono il rigetto dell'opposizione e l'assorbimento delle domande nei confronti della terza chiamata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, anche con riguardo a quelle della terza chiamata, la cui partecipazione al giudizio è stata causata dall'opposizione stessa;
la liquidazione avviene secondo parametri tabellari minimi dello scaglione di valore di riferimento (sino ad euro 26.000,00), in ragione della semplicità dell'istruttoria e delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta integralmente l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto, n. 2715/21del Tribunale di Venezia, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
pagina 4 di 5 2) condanna altresì la parte attrice opponente a rimborsare alla parte convenuta opposta ed alla terza chiamata le spese di lite, che si liquidano, in favore di ciascuna, in € 2.540,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Sentenza resa ex articoli 127 ter e 281sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico, senza previa lettura alle parti, ed allegazione al verbale.
Il Giudice dott. Maria Carla Quota
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 726/2022
Oggi 10 Luglio 2025, tramite note scritte ex art. 127 ter cpc, innanzi al dott. Maria Carla Quota, sono comparsi: per l'avv. BACCHIN ALESSIO;
Parte_1 per l'avv. SCLEBIN LUIGI;
Controparte_1 per l'avv. MANDER FRANCESCA. Controparte_2 I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note depositate. CP_3 Il Giudice pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281sexies c.p.c., tramite deposito telematico, senza darne previa lettura alle parti.
Il Giudice
dott. Maria Carla Quota
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Carla Quota ha pronunciato ex art. 281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 726/2022 promossa da:
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. BACCHIN ALESSIO
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. SCLEBIN LUIGI
CONVENUTA OPPOSTA
Controparte_2 con l'avv. MANDER FRANCESCA TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter cpc: per l'attrice opponente:
“in via preliminare: Ci si oppone fin d'ora a qualsiasi istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, sussistendo ampia prova della fondatezza della odierna opposizione;
Nel merito, in via principale: accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 2715/21, emesso il 23.12.21 dal Tribunale di Venezia, per i motivi esposti in narrativa, e, in ogni caso, accertare e dichiarare la non debenza della somma azionata dalla odierna convenuta opposta, per i motivi esposti in narrativa;
Sempre in via principale: accertata e dichiarata la non debenza del credito così come azionato per i motivi sopra esposti, diminuire anche ex. art. 1668 c.c., l'importo dello stesso, di una somma non inferiore a euro 23.700,00 (pari ai costi di ripristino e al minor valore dell'opera), in ragione delle inadempienze della odierna convenuta e dei vizi nelle opere commissionatale e condannarla al risarcimento di tutti i danni patiti dall'opponente; in via riconvenzionale: accertata l'esistenza di danni patiti dall'opponente per i vizi e difetti delle opere come sopra esposti e per le inadempienze accertate, nella misura non inferiore a euro 23.700,00, condannare la alla restituzione di quanto indebitamente percepito pari a euro Controparte_1 15.339,05; pagina 2 di 5 In ogni caso: con vittoria di competenze e spese di lite, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge.”;
per la convenuta opposta:
“In via principale: respingere l'opposizione, in una ad ogni avversa domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto opposto.
- condannare l'attrice-opponente ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni in favore dell'opposta da liquidarsi secondo l'equo apprezzamento del giudice. In via subordinata e salvo il gravame: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie e/o di annullamento o revoca del decreto opposto, condannare l'attrice-opponente al pagamento della somma di € 10.199,75, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, per i titoli di cui in narrativa, oltre interessi di mora. In via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda dell'attrice, ritenere e dichiarare la terza chiamata in causa Controparte_2 tenuta a garantire e a tenere indenne e/o manlevare la convenuta-opposta e pertanto condannare la stessa terza chiamata a corrispondere direttamente alla convenuta-opposta tutte le somme che eventualmente la medesima sarà tenuta a corrispondere all'attrice-opponente. In ogni caso, con vittoria di competenze e spese di lite.”; per la terza chiamata:
“Nel merito: In via principale. Per quanto sopra dedotto, respingersi le domande attoree così come formulate, perché infondate in fatto ed in diritto. In via subordinata. Nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità di per i fatti di causa, respingersi la CP_1 domanda di manleva nei confronti di per mancanza di copertura e/o Controparte_2 espressa esclusione di polizza per il rischio in esame, e ciò per i motivi di cui in narrativa. In ulteriore subordine In ipotesi di accoglimento della domanda di garanzia, condannarsi a manlevare CP_2 CP_1 di quanto risulterà dovuto giusta previsioni contrattuali, nei limiti di massimale e franchigia di polizza. In ogni caso Con vittoria di spese di lite.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto di citazione, opponeva il decreto ingiuntivo n. 2715/21, emesso dal Parte_1 Tribunale di Venezia per il pagamento di euro 10.199,75, oltre ad interessi e spese, in favore di a titolo di saldo del corrispettivo per la fornitura e posa in opera di: pompeiana metallica Controparte_1 al piano attico, corrimano al piano quarto, parapetti per le scale interne, chiusure metalliche per vano contatori, chiusure scorrevoli per isola ecologica, cancelli carrai scorrevoli a figura piena, cancelli pedonali a figura piena, chiusure per vani tecnici privati, presso il cantiere sito in Jesolo (VE), via Nazario Sauro n. 31. sosteneva di aver incaricato l'odierna convenuta delle suddette opere, presso un Parte_1 cantiere di costruzione di un nuovo complesso immobiliare, ma contestava l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalla ditta appaltatrice, rilevando ritardi nella consegna e la presenza di vizi e difetti che avrebbero reso addirittura non conformi i lavori eseguiti da;
chiedeva, CP_1 quindi, la riduzione del prezzo pattuito ed il risarcimento del danno derivato dall'inadempimento lamentato.
Con la comparsa di risposta, si costituiva contestando le tesi esposte dall'attrice, Controparte_1 chiedendo il rigetto delle domande attoree e domandando preliminarmente la citazione del terzo pagina 3 di 5 , al fine di essere manlevata in ipotesi di soccombenza. Controparte_2
con comparsa di costituzione e risposta, condividendo le Controparte_2 argomentazioni della propria assicurata in riferimento ai lavori effettuati, rilevava, tuttavia, alcune limitazioni di garanzia contenute nel contratto di assicurazione che avrebbero escluso la copertura in riferimento a danni causati sulle opere soggette a lavorazione, concludeva, quindi, come nelle premesse.
Concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, ex art. 648 cpc, il Tribunale, in seguito alla costituzione della terza chiamata, assegnava i termini ex art. 183, VI co., cpc e, quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava sino all'odierna udienza di discussione, in cui le parti concludevano come riportato nelle premesse.
All'esito del procedimento, dunque, si osserva, preliminarmente, che il preventivo, datato 10.03.2021, approvato dall'opponente e da essa prodotto come doc. 2, prevedeva la data del 30.04.2021 come termine ultimo di prevista consegna delle opere, ma non stabiliva in nessun modo che detto termine fosse essenziale o che il suo superamento comportasse la risoluzione del contratto, per perdita di interesse dell'appaltante all'esecuzione del contratto, né, tantomeno, alcuna conseguenza, nemmeno a titolo di penale, per il superamento di detto termine. Ciò, pertanto, non integra, di per sè, alcun grave inadempimento, foriero di alcuna responsabilità risarcitoria. Si consideri, peraltro, che per stessa ammissione dell'appaltante, il termine in questione, per solo alcune delle opere commissionate, è stato superato di massimo 2 mesi e mezzo: periodo di tempo del tutto tollerabile, secondo l'id quod plerumque accidit, nell'ambito di appalti di opere di lattoneria su beni immobili.
Con riguardo agli asseriti vizi, d'altro canto, si rileva trattarsi integralmente di pretesi vizi palesi delle opere: “presenza di alcune macchie di ruggine nella pompeiana in acciaio zincato al piano attico, mancanza di vernice in alcuni punti della struttura portante della pompeiana al piano attico, cui la convenuta ha tentato di porre rimedio con l'utilizzo di vernice spray di colore diverso rispetto a quella a polvere utilizzata nel resto del manufatto. Presenza di residui di zincatura sul tubolare del corrimano al piano attico. Presenza di bolle e rialzi di vernice in prossimità delle giunzioni dei tubolari del corrimano al piano attico, cui la convenuta ha tentato di porre rimedio con vernice spray di colore e qualità difforme da quella utilizzata nel resto del manufatto. Presenza di graffi con rimozione della vernice nella copertura in alluminio su cui è stato installato il corrimano, dovuti alla mancanza delle dovute accortezze nel montaggio. Presenza di graffi e mancanza di vernice in alcuni punti del cancello carraio in prossimità della battuta d'arresto nella parte alta. - Mancanza di una delle due lastre di tamponamento previste nei cancelli carrai.” (cfr. pagg. 3 e 4 atto di citazione).
Ai sensi dell'art. 1665, IV co., c.c., dunque, l'opera è stata accettata sin dal momento della consegna, quando il cantiere era già nel possesso della committente, responsabile della custodia dei beni ivi presenti, con conseguente irrilevanza della successiva contestazione dei pretesi vizi.
Ne conseguono il rigetto dell'opposizione e l'assorbimento delle domande nei confronti della terza chiamata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, anche con riguardo a quelle della terza chiamata, la cui partecipazione al giudizio è stata causata dall'opposizione stessa;
la liquidazione avviene secondo parametri tabellari minimi dello scaglione di valore di riferimento (sino ad euro 26.000,00), in ragione della semplicità dell'istruttoria e delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta integralmente l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto, n. 2715/21del Tribunale di Venezia, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
pagina 4 di 5 2) condanna altresì la parte attrice opponente a rimborsare alla parte convenuta opposta ed alla terza chiamata le spese di lite, che si liquidano, in favore di ciascuna, in € 2.540,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Sentenza resa ex articoli 127 ter e 281sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico, senza previa lettura alle parti, ed allegazione al verbale.
Il Giudice dott. Maria Carla Quota
pagina 5 di 5