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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 13/05/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice Unico del Lavoro dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta in data 08/03/2023 al n. 176 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza o
Assistenza Obbligatorie per l'anno 2023, discussa all'udienza del giorno 13/05/2025
PROMOSSA DA
, con l'avv. Maugeri Daniele Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
, con l'avv. Boccucci Sandro
[...]
RESISTENTE
OGGETTO: “indennizzo ai superstiti – indennizzo da inabilità permanente”
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “Nel merito, accertate la natura e la causa professionale delle patologie (mesotelioma pleurico e placche pleuriche) di cui era in vita portatore il sig.
che il suo decesso è stato causato o concausato dalle predette CP_2 tecnopatie di cui lo stesso era affetto, condannarsi l alla costituzione in favore CP_1
della vedova sig.ra della rendita ai superstiti ed al Parte_1 conseguente pagamento della relativa prestazione in favore dell'odierna ricorrente, ragguagliata al tasso che verrà ritenuto di ragione e giustizia, oltre al pagamento dell'assegno funerario. Vinte le spese di lite da distrarsi - ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario. In via istruttoria: come da ricorso”.
Per la parte resistente: “Voglia Il Tribunale adito, rigettare la domanda avversaria, con vittoria di spese. In via istruttoria: come da memoria di costituzione”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 09/03/2023 esponeva che il Parte_1
marito, , era deceduto in data 18.06.2021 a causa di un mesotelioma CP_2
pleurico. Lo stesso aveva lavorato a partire dal 1974 e fino al pensionamento avvenuto nel 1990, alle dipendenze della società “Snia Viscosa S.p.A.”, successivamente divenuta “Chimica quale operaio di I categoria Controparte_3 adibito all'impianto per la produzione di fogli di cellulosa.
Il primo reparto “Continua-Essicatoio-Pressa” ove il aveva lavorato e ove i CP_2
fogli di cellulosa dovevano essere trattati e successivamente portati a completo essicamento, anche tramite l'utilizzo di grandi ventilatori a parete e a soffitto, era interamente coibentato con pannelli isolanti in fibra di amianto, così come lo erano anche le tubazioni che portavano il vapore ai reparti e le parti elettriche della struttura.
Durante i frequenti interventi manuali per aggiustare tempestivamente le rotture del foglio o prelevare i pezzetti di carta rotti (ed evitare così ulteriori danni ai fogli successivi), il sig. doveva spostare i pannelli in amianto e intervenire, CP_2
utilizzando guanti a braccio intero in amianto. Ogni qual volta si rendeva necessario procedere alla sostituzione di un elemento di tenuta amiantiero, era tenuto altresì ad effettuare la raschiatura manuale della precedente tenuta, provvedendo poi al recupero del prodotto di risulta della frantumazione.
I residui o gli sfridi contenenti anche amianto sfibrato, permanevano nel reparto produttivo all'interno dei cesti di raccolta dei rifiuti aperti, che venivano rimossi ed asportati solo una volta completamente riempiti.
L'uso del ventilatore, unitamente al minimo ricambio d'aria dovuto alla mancata apertura delle finestre al fine di mantenere la giusta temperatura di esercizio, comportava, pertanto, l'aerodispersione nell'ambiente di lavoro delle fibre di amianto.
Anche negli altri impianti di lavorazione della cellulosa ove il sig. era stato CP_2 saltuariamente impiegato, come il reparto “vecchio PIC” era presente amianto come coibentante.
Al sig. ed ai suoi colleghi non sono mai state fornite mascherine o altri CP_2
dispositivi di protezione prima del 1992, allorquando fu scoperta la nocività dell'amianto.
A seguito del manifestarsi della malattia in data 05.02.2021 veniva inoltrata dal dott.
denuncia di malattia professionale per mesotelioma pleurico e placche Per_1 pleuriche. A seguito del rigetto della domanda, l'odierna ricorrente, quale erede del sig. proponeva dapprima ricorso ai sensi dell'art. 104 D.P.R. n. 1124/1965 e, CP_2 successivamente, adiva il Tribunale chiedendo il riconoscimento della rendita ai superstiti e dell'assegno funerario e il conseguente pagamento delle relative prestazioni ritenendo sussistente la derivazione professionale della malattia.
2. Si costituiva in giudizio l chiedendo il rigetto delle domande attoree ritenendo CP_1 che l'insorgenza della malattia del sig. fosse dovuta a fattori extra lavorativi e CP_2 non riconducibili all'attività professionale svolta.
3. La causa era istruita documentalmente, tramite l'assunzione di prove testimoniali ed espletamento di c.t.u. volta a stabilire la sussistenza del nesso di causalità e l'eventuale grado di invalidità permanente subita dal marito della ricorrente.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 13/05/2025.
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.
4. Reputa questo Giudice del Lavoro che la domanda della ricorrente sia fondata e meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Quanto all'eccezione sollevata dalla parte resistente solo in sede di discussione concernente la mancanza di una domanda amministrativa specifica, si evidenzia che con la domanda amministrativa del 22.11.21 (doc. 12 attoreo) la ricorrente, qualificandosi proprio come coniuge superstite del marito, ha chiesto espressamente in via amministrativa che venisse accertata la riconducibilità causale della patologia contratta dal marito all'esposizione all'amianto, con riconoscimento di “tutti i benefici conseguenti”, dovendosi pertanto ex lege ritenere che tale domanda si riferisse sia alla pensione spettante al marito in vita e quindi trasferita alla vedova iure hereditatis, sia alla rendita ai superstiti ormai spettante alla vedova iure proprio.
5. fatta tale premesse, si rileva che l'art. 85 del D.P.R. n. 1124/1965 stabilisce che, in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale aventi come conseguenza il decesso del lavoratore, spetti a favore dei superstiti sia una rendita commisurata all'entità della retribuzione, sia un assegno “una tantum” per le spese funerarie. Presupposto fondamentale per il riconoscimento di tali spettanze è la sussistenza di un infortunio o di una malattia aventi natura professionale, ossia l'esistenza di un nesso eziologico tra il decesso e l'attività lavorativa svolta dal soggetto assicurato.
È necessario, pertanto, verificare, da un lato, se vi è sufficiente prova dell'esposizione del sig. lle fibre di amianto e, dall'altro, la sussistenza di un nesso di causalità CP_2 tra la patologia che lo ha condotto alla morte e l'ambiente lavorativo.
Provata è l'esposizione di all'amianto sul posto di lavoro. CP_2
Il teste , capo impianto dello stabilimento della Snia Viscosa S.p.A. Testimone_1
dal giugno 1976 al giugno 2009, ha confermato le condizioni in cui si era trovato a lavorare il sig. le modalità di lavorazione dei fogli di cellulosa, la temperatura CP_2
presente nel reparto, la presenza dei ventilatori nonché soprattutto la presenza di amianto come coibentante sia nel reparto ove egli ha lavorato fino al 1985, sia negli altri reparti in cui lo stesso è stato saltuariamente impiegato successivamente (“…è vero che c'erano dei ventilatori a soffitto, che avevano una portata di 50 normal metri cubi ora di aria. … quanto all'essiccatoio se c'era necessità di intervenire venivano aperti tutti i portelloni laterali, che erano ricoperti di fibra di amianto, per poter andare alla ricerca di eventuali pezzi di cellulosa che si erano incastrati all'interno dell'essiccatoio. Anche quando la macchina continua era ferma per manutenzione si doveva procedere all'apertura di tuti ii portelloni. …L'essiccatoio aveva una lunghezza di circa 50 metri, era largo cinque metri e alto 6-7 metri. …Le parti laterali erano dove c'erano i portelloni, che venivano aperti per recuperare eventuali sfridi di cellulosa, che potevano danneggiare il foglio. …è vero. La coibentazione non veniva via da sola ma veniva raschiata;
in ogni caso quando si toccava la coibentazione questa era farinosa. Bastava in ogni caso dare un colpo con il gomito. …L'impianto dove lavorava il ricorrente era degli anni 40 (la macchina più recente, la terza, era del
1965 circa) e le tubazioni erano di quell'epoca. … è vero., non c'era niente di destinato allo smaltimento dell'amianto. … dove lavorava il nel reperto Nuovo CP_2
PIC-Prima Cottura era un impianto nuovo dove non c'era presenza di amianto, ma Par era compito del sig. andare in una zona del reparto vecchio, la vecchia , CP_2
che era un impianto abbandonato, dove passavano tantissimi collettori di vapore coibentati in amianto, e dove lui andava a fare delle campionature, del bisolfito di calcio che si usava per la cottura del legno. …Il ci andava quotidianamente, CP_2
3 -4 volte al giorno. …In tale vecchio reparto c'erano infatti dei vecchi serbatoi che contenevano il bisolfito di calcio, che veniva utilizzato per la cottura, quindi l'impianto Par veniva usato come un deposito. L'impianto vecchio era enorme. …C'erano 13 di questi serbatoi di cui una parte ancora utilizzati, anche se l'impianto in sé non era più usato per la produzione, credo dal 1978. …Quindi se c'erano problemi di perdite di vapore o altro, i collettori di quel reparto non venivano sostituiti, e le coibentazioni non venivano più ritoccate, questo in nessuna parte dell'impianto Cellulosa, anche perché non si conosceva il problema legato all'amianto. …è vero che non c'erano mascherine. … Io ho seguito una ditta di Trieste per fare la mappatura di tutto
l'amianto presente sia nel reparto Cellulosa e anche in altri, praticamente in tuta la fabbrica Snia Viscosa di Torviscosa, e questo quando si è recepita la direttiva europea con la L.626 e solo a quell'epoca io andavo in giro per lo stabilimento con la mascherina FFP3, che prima non era in dotazione, e con le tute. …Io in quella occasione accompagnavo le persone che dovevano fare la rimozione dell'amianto presente in fabbrica. … posso dire che l'impianto cellulosa lavorava con la temperatura e quindi tutti i macchinari erano riscaldati a vapore e le tubazioni erano dappertutto ed erano coibentate in amianto, almeno per quello che era rimasto della coibentazione. Nel reparto cellulosa si parlava di 60 tonnellate /ora di vapore in media
a 5 bar”).
Lo stesso è stato confermato dal teste che ha lavorato con sig. Testimone_2 dal 1985 nel reparto “Nuovo Pic”: “…è vero, ho visto questi ventilatori nei CP_2
pochi giorni in cui ho lavorato lì e comunque anche dopo quando passavamo di lì per andare negli uffici. …è vero, anche da noi nel vecchio PIC era così, in estate c'erano anche 45 gradi dentro e dovevamo tenere sempre chiuso. … posso dirlo per sentito dire, io ho aperto solo una volta questi portelloni ed erano molto brutto lavorare in quanto quando si bloccava un foglio dentro bisognava aprire ed estrarre i pezzi di fogli ancora umidi. … questo è stato fatto dal nel reparto dove lavoravo;
CP_2
quanto egli lavorava al nuovo PIC doveva andare nel vecchio PIC per prelevare dei campioni e poi portarli nel laboratorio del Nuovo PIC per analizzarli;
lì le prese campioni avevano delle guarnizioni in amianto e quelle bisognava sostituirle periodicamente, raschiare il vecchio e mettere la guarnizione nuova. …questo succedeva nel vecchio PIC e anche quando c'erano delle perdite nelle tubazioni, quando si doveva intervenire subito e con una martellina andavamo a togliere la coibentazione perchè i meccanici intervenissero per riparare subito la perdita. … all'epoca avevamo solo la maschera antigas per anidride solforosa e filtro per il cloro, per il resto non usavamo nessuna protezione. … posso confermare che il CP_2 andava nel vecchio PIC, andava a prelevare i campioni di liscivio nel serbatoio;
i serbatoi nel reparto Vecchio PIC sono stati ancora usati per contenere il liscivio fino al 1991 mi pare. …Il a tal fine si recava nel reparto Vecchio PIC 4 volte per CP_2 turno. …Andava anche nel reparto Prima Sortitura e andava a prendere la pasta anche nel reparto dei filtri”.
Quanto alla sussistenza del nesso di causalità tra le lavorazioni effettuate dal sig.
la patologia di cui egli è risultato affetto, esso deve essere accertato facendo CP_2 applicazione degli artt. 40 e 41 c.p. secondo la regola del “più probabile che non” ove la certezza probabilistica deve essere accertata sulla base non solo della probabilità statistica ma anche di quella logica, intesa come assenza di fattori causali alternativi nel caso concreto ( “In tema di responsabilità civile, applicati nella verifica del nesso causale tra la condotta illecita ed il danno i principi posti dagli artt. 40 e 41 c.p., e fermo restando il diverso regime probatorio tra il processo penale, ove vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", e quello civile, in cui opera la regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non", lo standard di cd. certezza probabilistica in materia civile non può essere ancorato esclusivamente alla cd. probabilità quantitativa della frequenza di un evento, che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato, secondo la cd. probabilità logica, nell'ambito degli elementi di conferma, e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto” - Cass. Sez. Lav. n. 47 del 2017).
Il CTU, dott.ssa , nella sua relazione depositata in data il 31.01.2025, ha Per_2 concluso che: “Per quanto sopra esposto, e in via principale considerando che il mesotelioma nella grande maggioranza dei casi è causato da una esposizione lavorativa, e pure considerando la compresenza di placche-ispessimenti della pleura, affezioni altamente indicative per una esposizione lavorativa, non si può che ritenere soddisfatto in positivo, con criterio di probabilità molto elevata, e anzi di certezza, la causa lavorativa delle patologie accertate. Anche da considerare che la compresenza delle placche e del mesotelioma, e il rischio di mesotelioma definito molto basso per esposizioni di bassa intensità e brevi, sono elementi che consentono di affermare per il Sig. un'esposizione lavorativa di intensità perlomeno significativa. E' CP_2 anche vero che, sempre secondo i 'criteri', una storia di significativa esposizione domestica o ambientale è idonea nel causare mesotelioma. Ma un'eventuale esposizione domestica, e per lo più significativa, diversa da quella da lavoro, resta solo ipotetica, e della stessa non abbiamo alcuna evidenza, nè concreti sospetti;
e così pure dell'esposizione ambientale extralavorativa. Mentre l'esposizione lavorativa
è certa, e almeno di significativa entità, ed anzi elevata. Prevalente quindi, per il giudizio di causalità lavorativa posto con probabilità molto elevata, il dato statistico, che vede la maggioranza dei mesoteliomi correlati all'amianto in un soggetto certamente esposto in maniera significativa per motivi di lavoro”.
Attese le risultanze peritali, integralmente condivise da questo giudice in quanto analiticamente articolate ed esaminate, deve pertanto ritenersi sussistente l'eziologia professionale della malattia contratta da . CP_2
Deve essere pertanto riconosciuto il diritto della ricorrente , in Parte_3
qualità di coniuge del defunto , a percepire iure proprio la rendita ai CP_2
superstiti ex artt. 85 commi 1 e 2 del D.P.R. 1124 del 1965, nella misura del 50% come per legge, con decorrenza ex art 105, comma 2 dal giorno successivo al decesso di , nonché a percepire l'assegno funerario “una tantum” di CP_2
cui al comma 3 del medesimo art. 85, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi ai sensi dell'art. 16 della L. 412/91.
6. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono per legge la soccombenza e vanno, quindi, poste a carico di parte resistente, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Le spese di c.t.u., come già liquidate in corso di causa, vanno in via definitiva poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Ilaria Chiarelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla rendita ai Parte_1 superstiti nella misura stabilita dall'art. 85 del D.P.R. n. 1124/1965 con decorrenza dal giorno successivo al decesso di nonché all'assegno funerario e, CP_2 per l'effetto,
2) condanna l a costituire in favore della ricorrente la relativa rendita e a CP_1 corrispondere l'assegno funerario, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi;
3) condanna l all'integrale rifusione delle spese del presente giudizio sostenute CP_1 dalla ricorrente, spese che liquida in € 2.650,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfetario ed oltre accessori come per legge, con distrazione a favore del procuratore di parte ricorrente.
4) pone in via definitiva le spese di CTU a carico di parte resistente.
Udine, 13/05/2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria Chiarelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice Unico del Lavoro dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta in data 08/03/2023 al n. 176 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza o
Assistenza Obbligatorie per l'anno 2023, discussa all'udienza del giorno 13/05/2025
PROMOSSA DA
, con l'avv. Maugeri Daniele Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
, con l'avv. Boccucci Sandro
[...]
RESISTENTE
OGGETTO: “indennizzo ai superstiti – indennizzo da inabilità permanente”
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “Nel merito, accertate la natura e la causa professionale delle patologie (mesotelioma pleurico e placche pleuriche) di cui era in vita portatore il sig.
che il suo decesso è stato causato o concausato dalle predette CP_2 tecnopatie di cui lo stesso era affetto, condannarsi l alla costituzione in favore CP_1
della vedova sig.ra della rendita ai superstiti ed al Parte_1 conseguente pagamento della relativa prestazione in favore dell'odierna ricorrente, ragguagliata al tasso che verrà ritenuto di ragione e giustizia, oltre al pagamento dell'assegno funerario. Vinte le spese di lite da distrarsi - ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario. In via istruttoria: come da ricorso”.
Per la parte resistente: “Voglia Il Tribunale adito, rigettare la domanda avversaria, con vittoria di spese. In via istruttoria: come da memoria di costituzione”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 09/03/2023 esponeva che il Parte_1
marito, , era deceduto in data 18.06.2021 a causa di un mesotelioma CP_2
pleurico. Lo stesso aveva lavorato a partire dal 1974 e fino al pensionamento avvenuto nel 1990, alle dipendenze della società “Snia Viscosa S.p.A.”, successivamente divenuta “Chimica quale operaio di I categoria Controparte_3 adibito all'impianto per la produzione di fogli di cellulosa.
Il primo reparto “Continua-Essicatoio-Pressa” ove il aveva lavorato e ove i CP_2
fogli di cellulosa dovevano essere trattati e successivamente portati a completo essicamento, anche tramite l'utilizzo di grandi ventilatori a parete e a soffitto, era interamente coibentato con pannelli isolanti in fibra di amianto, così come lo erano anche le tubazioni che portavano il vapore ai reparti e le parti elettriche della struttura.
Durante i frequenti interventi manuali per aggiustare tempestivamente le rotture del foglio o prelevare i pezzetti di carta rotti (ed evitare così ulteriori danni ai fogli successivi), il sig. doveva spostare i pannelli in amianto e intervenire, CP_2
utilizzando guanti a braccio intero in amianto. Ogni qual volta si rendeva necessario procedere alla sostituzione di un elemento di tenuta amiantiero, era tenuto altresì ad effettuare la raschiatura manuale della precedente tenuta, provvedendo poi al recupero del prodotto di risulta della frantumazione.
I residui o gli sfridi contenenti anche amianto sfibrato, permanevano nel reparto produttivo all'interno dei cesti di raccolta dei rifiuti aperti, che venivano rimossi ed asportati solo una volta completamente riempiti.
L'uso del ventilatore, unitamente al minimo ricambio d'aria dovuto alla mancata apertura delle finestre al fine di mantenere la giusta temperatura di esercizio, comportava, pertanto, l'aerodispersione nell'ambiente di lavoro delle fibre di amianto.
Anche negli altri impianti di lavorazione della cellulosa ove il sig. era stato CP_2 saltuariamente impiegato, come il reparto “vecchio PIC” era presente amianto come coibentante.
Al sig. ed ai suoi colleghi non sono mai state fornite mascherine o altri CP_2
dispositivi di protezione prima del 1992, allorquando fu scoperta la nocività dell'amianto.
A seguito del manifestarsi della malattia in data 05.02.2021 veniva inoltrata dal dott.
denuncia di malattia professionale per mesotelioma pleurico e placche Per_1 pleuriche. A seguito del rigetto della domanda, l'odierna ricorrente, quale erede del sig. proponeva dapprima ricorso ai sensi dell'art. 104 D.P.R. n. 1124/1965 e, CP_2 successivamente, adiva il Tribunale chiedendo il riconoscimento della rendita ai superstiti e dell'assegno funerario e il conseguente pagamento delle relative prestazioni ritenendo sussistente la derivazione professionale della malattia.
2. Si costituiva in giudizio l chiedendo il rigetto delle domande attoree ritenendo CP_1 che l'insorgenza della malattia del sig. fosse dovuta a fattori extra lavorativi e CP_2 non riconducibili all'attività professionale svolta.
3. La causa era istruita documentalmente, tramite l'assunzione di prove testimoniali ed espletamento di c.t.u. volta a stabilire la sussistenza del nesso di causalità e l'eventuale grado di invalidità permanente subita dal marito della ricorrente.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 13/05/2025.
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.
4. Reputa questo Giudice del Lavoro che la domanda della ricorrente sia fondata e meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Quanto all'eccezione sollevata dalla parte resistente solo in sede di discussione concernente la mancanza di una domanda amministrativa specifica, si evidenzia che con la domanda amministrativa del 22.11.21 (doc. 12 attoreo) la ricorrente, qualificandosi proprio come coniuge superstite del marito, ha chiesto espressamente in via amministrativa che venisse accertata la riconducibilità causale della patologia contratta dal marito all'esposizione all'amianto, con riconoscimento di “tutti i benefici conseguenti”, dovendosi pertanto ex lege ritenere che tale domanda si riferisse sia alla pensione spettante al marito in vita e quindi trasferita alla vedova iure hereditatis, sia alla rendita ai superstiti ormai spettante alla vedova iure proprio.
5. fatta tale premesse, si rileva che l'art. 85 del D.P.R. n. 1124/1965 stabilisce che, in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale aventi come conseguenza il decesso del lavoratore, spetti a favore dei superstiti sia una rendita commisurata all'entità della retribuzione, sia un assegno “una tantum” per le spese funerarie. Presupposto fondamentale per il riconoscimento di tali spettanze è la sussistenza di un infortunio o di una malattia aventi natura professionale, ossia l'esistenza di un nesso eziologico tra il decesso e l'attività lavorativa svolta dal soggetto assicurato.
È necessario, pertanto, verificare, da un lato, se vi è sufficiente prova dell'esposizione del sig. lle fibre di amianto e, dall'altro, la sussistenza di un nesso di causalità CP_2 tra la patologia che lo ha condotto alla morte e l'ambiente lavorativo.
Provata è l'esposizione di all'amianto sul posto di lavoro. CP_2
Il teste , capo impianto dello stabilimento della Snia Viscosa S.p.A. Testimone_1
dal giugno 1976 al giugno 2009, ha confermato le condizioni in cui si era trovato a lavorare il sig. le modalità di lavorazione dei fogli di cellulosa, la temperatura CP_2
presente nel reparto, la presenza dei ventilatori nonché soprattutto la presenza di amianto come coibentante sia nel reparto ove egli ha lavorato fino al 1985, sia negli altri reparti in cui lo stesso è stato saltuariamente impiegato successivamente (“…è vero che c'erano dei ventilatori a soffitto, che avevano una portata di 50 normal metri cubi ora di aria. … quanto all'essiccatoio se c'era necessità di intervenire venivano aperti tutti i portelloni laterali, che erano ricoperti di fibra di amianto, per poter andare alla ricerca di eventuali pezzi di cellulosa che si erano incastrati all'interno dell'essiccatoio. Anche quando la macchina continua era ferma per manutenzione si doveva procedere all'apertura di tuti ii portelloni. …L'essiccatoio aveva una lunghezza di circa 50 metri, era largo cinque metri e alto 6-7 metri. …Le parti laterali erano dove c'erano i portelloni, che venivano aperti per recuperare eventuali sfridi di cellulosa, che potevano danneggiare il foglio. …è vero. La coibentazione non veniva via da sola ma veniva raschiata;
in ogni caso quando si toccava la coibentazione questa era farinosa. Bastava in ogni caso dare un colpo con il gomito. …L'impianto dove lavorava il ricorrente era degli anni 40 (la macchina più recente, la terza, era del
1965 circa) e le tubazioni erano di quell'epoca. … è vero., non c'era niente di destinato allo smaltimento dell'amianto. … dove lavorava il nel reperto Nuovo CP_2
PIC-Prima Cottura era un impianto nuovo dove non c'era presenza di amianto, ma Par era compito del sig. andare in una zona del reparto vecchio, la vecchia , CP_2
che era un impianto abbandonato, dove passavano tantissimi collettori di vapore coibentati in amianto, e dove lui andava a fare delle campionature, del bisolfito di calcio che si usava per la cottura del legno. …Il ci andava quotidianamente, CP_2
3 -4 volte al giorno. …In tale vecchio reparto c'erano infatti dei vecchi serbatoi che contenevano il bisolfito di calcio, che veniva utilizzato per la cottura, quindi l'impianto Par veniva usato come un deposito. L'impianto vecchio era enorme. …C'erano 13 di questi serbatoi di cui una parte ancora utilizzati, anche se l'impianto in sé non era più usato per la produzione, credo dal 1978. …Quindi se c'erano problemi di perdite di vapore o altro, i collettori di quel reparto non venivano sostituiti, e le coibentazioni non venivano più ritoccate, questo in nessuna parte dell'impianto Cellulosa, anche perché non si conosceva il problema legato all'amianto. …è vero che non c'erano mascherine. … Io ho seguito una ditta di Trieste per fare la mappatura di tutto
l'amianto presente sia nel reparto Cellulosa e anche in altri, praticamente in tuta la fabbrica Snia Viscosa di Torviscosa, e questo quando si è recepita la direttiva europea con la L.626 e solo a quell'epoca io andavo in giro per lo stabilimento con la mascherina FFP3, che prima non era in dotazione, e con le tute. …Io in quella occasione accompagnavo le persone che dovevano fare la rimozione dell'amianto presente in fabbrica. … posso dire che l'impianto cellulosa lavorava con la temperatura e quindi tutti i macchinari erano riscaldati a vapore e le tubazioni erano dappertutto ed erano coibentate in amianto, almeno per quello che era rimasto della coibentazione. Nel reparto cellulosa si parlava di 60 tonnellate /ora di vapore in media
a 5 bar”).
Lo stesso è stato confermato dal teste che ha lavorato con sig. Testimone_2 dal 1985 nel reparto “Nuovo Pic”: “…è vero, ho visto questi ventilatori nei CP_2
pochi giorni in cui ho lavorato lì e comunque anche dopo quando passavamo di lì per andare negli uffici. …è vero, anche da noi nel vecchio PIC era così, in estate c'erano anche 45 gradi dentro e dovevamo tenere sempre chiuso. … posso dirlo per sentito dire, io ho aperto solo una volta questi portelloni ed erano molto brutto lavorare in quanto quando si bloccava un foglio dentro bisognava aprire ed estrarre i pezzi di fogli ancora umidi. … questo è stato fatto dal nel reparto dove lavoravo;
CP_2
quanto egli lavorava al nuovo PIC doveva andare nel vecchio PIC per prelevare dei campioni e poi portarli nel laboratorio del Nuovo PIC per analizzarli;
lì le prese campioni avevano delle guarnizioni in amianto e quelle bisognava sostituirle periodicamente, raschiare il vecchio e mettere la guarnizione nuova. …questo succedeva nel vecchio PIC e anche quando c'erano delle perdite nelle tubazioni, quando si doveva intervenire subito e con una martellina andavamo a togliere la coibentazione perchè i meccanici intervenissero per riparare subito la perdita. … all'epoca avevamo solo la maschera antigas per anidride solforosa e filtro per il cloro, per il resto non usavamo nessuna protezione. … posso confermare che il CP_2 andava nel vecchio PIC, andava a prelevare i campioni di liscivio nel serbatoio;
i serbatoi nel reparto Vecchio PIC sono stati ancora usati per contenere il liscivio fino al 1991 mi pare. …Il a tal fine si recava nel reparto Vecchio PIC 4 volte per CP_2 turno. …Andava anche nel reparto Prima Sortitura e andava a prendere la pasta anche nel reparto dei filtri”.
Quanto alla sussistenza del nesso di causalità tra le lavorazioni effettuate dal sig.
la patologia di cui egli è risultato affetto, esso deve essere accertato facendo CP_2 applicazione degli artt. 40 e 41 c.p. secondo la regola del “più probabile che non” ove la certezza probabilistica deve essere accertata sulla base non solo della probabilità statistica ma anche di quella logica, intesa come assenza di fattori causali alternativi nel caso concreto ( “In tema di responsabilità civile, applicati nella verifica del nesso causale tra la condotta illecita ed il danno i principi posti dagli artt. 40 e 41 c.p., e fermo restando il diverso regime probatorio tra il processo penale, ove vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", e quello civile, in cui opera la regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non", lo standard di cd. certezza probabilistica in materia civile non può essere ancorato esclusivamente alla cd. probabilità quantitativa della frequenza di un evento, che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato, secondo la cd. probabilità logica, nell'ambito degli elementi di conferma, e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto” - Cass. Sez. Lav. n. 47 del 2017).
Il CTU, dott.ssa , nella sua relazione depositata in data il 31.01.2025, ha Per_2 concluso che: “Per quanto sopra esposto, e in via principale considerando che il mesotelioma nella grande maggioranza dei casi è causato da una esposizione lavorativa, e pure considerando la compresenza di placche-ispessimenti della pleura, affezioni altamente indicative per una esposizione lavorativa, non si può che ritenere soddisfatto in positivo, con criterio di probabilità molto elevata, e anzi di certezza, la causa lavorativa delle patologie accertate. Anche da considerare che la compresenza delle placche e del mesotelioma, e il rischio di mesotelioma definito molto basso per esposizioni di bassa intensità e brevi, sono elementi che consentono di affermare per il Sig. un'esposizione lavorativa di intensità perlomeno significativa. E' CP_2 anche vero che, sempre secondo i 'criteri', una storia di significativa esposizione domestica o ambientale è idonea nel causare mesotelioma. Ma un'eventuale esposizione domestica, e per lo più significativa, diversa da quella da lavoro, resta solo ipotetica, e della stessa non abbiamo alcuna evidenza, nè concreti sospetti;
e così pure dell'esposizione ambientale extralavorativa. Mentre l'esposizione lavorativa
è certa, e almeno di significativa entità, ed anzi elevata. Prevalente quindi, per il giudizio di causalità lavorativa posto con probabilità molto elevata, il dato statistico, che vede la maggioranza dei mesoteliomi correlati all'amianto in un soggetto certamente esposto in maniera significativa per motivi di lavoro”.
Attese le risultanze peritali, integralmente condivise da questo giudice in quanto analiticamente articolate ed esaminate, deve pertanto ritenersi sussistente l'eziologia professionale della malattia contratta da . CP_2
Deve essere pertanto riconosciuto il diritto della ricorrente , in Parte_3
qualità di coniuge del defunto , a percepire iure proprio la rendita ai CP_2
superstiti ex artt. 85 commi 1 e 2 del D.P.R. 1124 del 1965, nella misura del 50% come per legge, con decorrenza ex art 105, comma 2 dal giorno successivo al decesso di , nonché a percepire l'assegno funerario “una tantum” di CP_2
cui al comma 3 del medesimo art. 85, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi ai sensi dell'art. 16 della L. 412/91.
6. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono per legge la soccombenza e vanno, quindi, poste a carico di parte resistente, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Le spese di c.t.u., come già liquidate in corso di causa, vanno in via definitiva poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Ilaria Chiarelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla rendita ai Parte_1 superstiti nella misura stabilita dall'art. 85 del D.P.R. n. 1124/1965 con decorrenza dal giorno successivo al decesso di nonché all'assegno funerario e, CP_2 per l'effetto,
2) condanna l a costituire in favore della ricorrente la relativa rendita e a CP_1 corrispondere l'assegno funerario, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi;
3) condanna l all'integrale rifusione delle spese del presente giudizio sostenute CP_1 dalla ricorrente, spese che liquida in € 2.650,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfetario ed oltre accessori come per legge, con distrazione a favore del procuratore di parte ricorrente.
4) pone in via definitiva le spese di CTU a carico di parte resistente.
Udine, 13/05/2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria Chiarelli