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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 16/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 16.1.2025, promossa da
rappresentato e difeso, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. S. Parte_1
Ponzo e C. Mulino
Ricorrente
O Controparte_1
rappresentato e difeso dagli Avv. M. Mattia CP_2
-INAIL rappresentato e difeso dall'Avv. D. Rotunno
-Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'Avv. G. Brescia
Resistenti
Oggetto: opposizione avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.12.2023, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria doc.
02476202300002126000, notificata in data 5.12.2023, limitatamente al credito portato dai seguenti titoli:
- cartella di pagamento n. 0 2420220013605232000 (INAIL);
- avviso di addebito n. 32420220000207054000;
- avviso di addebito n. 32420220000207155000.
A fondamento dell'opposizione, eccepiva:
1) l'omessa notifica dei titoli;
2) il difetto di motivazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
3) la non debenza delle somme richieste in pagamento.
Chiedeva pertanto accertarsi l'illegittimità dell'atto impugnato. Si costituiva INAIL che eccepiva il proprio difetto di legittimazione in relazione alle
“censure afferenti la attività dell'agente della riscossione” e l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 d.lgs.
46/99 e comunque con riferimento all'estratto di ruolo. Insisteva per il rigetto del ricorso.
Si costituiva Agenzia delle Entrate Riscossione che contestava gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso.
, costituendosi in giudizio, rappresentava che “il ricorrente ha già contestato CP_2
giudizialmente i due AVA in questione, promuovendo il proc. Trib. Brindisi, r.g. n.
2114/2022, conclusosi con sent. n. 1692/2023 (doc. 5), passata in giudicato, la quale ha rigettato il ricorso, accertando che tali AVA sono stati correttamente formati e notificati”.
Insisteva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
*
Tali essendo le richieste delle parti, il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Gioverà preliminarmente osservare che, come costantemente osservato dalla Suprema
Corte, “nel vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) è possibile utilizzare i seguenti strumenti: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 cod. proc. civ., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 cod. proc. civ., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni (cinque giorni prima delle modifiche introdotte dal D.L.
14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero della cartella di pagamento nonchè alla notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 cod. proc. civ., comma 2) o meno (art. 617 cod. proc. civ., comma 1 – cfr. Cass. 6704/2016).
Tanto si ricava sia dalla formulazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 6 secondo cui "il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli artt. 442 c.p.c. e ss.", sia dal successivo art. 29, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 46 del 1999, che stabilisce che "alle entrate indicate nel comma
1 cioè, tra l'altro, quelle non tributarie, non si applica la disposizione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 57, comma 1 come sostituito dall'art. 16 del presente decreto e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie".
Il D.P.R. n. 602 del 1973, citato art. 57, nel testo ora vigente, in relazione alla procedura di riscossione delle entrate tributarie, non consente le opposizioni regolate dall'art. 615 cod. proc. civ., fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;
nè le opposizioni regolate dall'art. 617 cod. proc. civ. relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.
Altrettanto fermo è l'orientamento giurisprudenziale secondo cui è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione all'iscrizione a ruolo (o riguardante il merito della pretesa oggetto di riscossione: da ultimo Cass. 19 gennaio 2016, n. 835) ai sensi del
D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 o all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. (negli altri casi sopra menzionati), sia un'opposizione agli atti esecutivi inerente l'irregolarità formali del procedimento e/o della cartella e regolata dagli artt. 617 e 618-bis cod. proc. civ., ma affinché si possano considerare ammissibili i due tipi di opposizione proposti con l'unico atto è necessario che risultino rispettati, per entrambe, i termini perentori rispettivamente stabiliti per la relativa attivazione.
Tanto chiarito, il motivo di censura attinente l'omessa notifica dei titoli deve ritenersi infondato poiché, per quel che concerne gli avvisi di addebito, ha depositato CP_2
sentenza n. 1692/2023 con la quale il Tribunale di Brindisi- in relazione ai titoli per cui è causa, ritualmente impugnati (e dunque certamente notificati) - ha rigettato il ricorso.
Quanto alla cartella di pagamento INAIL, Agenzia delle Entrate Riscossione ha prodotto documentazione (non oggetto di alcuna contestazione) che comprova la regolare notifica del titolo, in data 24.1.2023, mediante pec.
Ciò posto, stante la regolare notifica dei titoli, deve ritenersi preclusa in questa sede ogni contestazione concernente il merito della pretesa. Quanto poi all'asserito difetto di motivazione dell'atto impugnato, se ne rileva l'infondatezza atteso che vi è l'esatta indicazione dei titoli per cui è stato notificato, dell'ente creditore, della somma richiesta per ognuno degli stessi: tutti elementi idonei ad esternare, in maniera adeguata, le ragioni per le quali l'atto è stato notificato.
Per le ragioni che precedono il ricorso va rigettato.
La regolamentazione delle spese – liquidate tenuto conto del valore della controversia
(per quel che concerne INAIL desumibile dall'entità del relativo credito), dell'assenza di questioni giuridiche complesse e di attività istruttoria non documentale – segue la soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
, INAIL ed Agenzia delle Entrate Riscossione così provvede: CP_2
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1800,00, oltre accessori di legge, in favore dell'Avv. G. Brescia, in € 1800,00 oltre rimborso spese forfettario in favore di ed in € 250,00 in favore di INAIL. CP_2
Brindisi, 16.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Forastiere