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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/09/2025, n. 4514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4514 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE III^ CIVILE in composizione collegiale, nelle persone di
Dott. Michele Caccese Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Consigliere
Dott. Fernando Amoroso Giudice Ausiliario Rel./Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero 895/2019 del ruolo generale, promossa da
(C.F.: ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Francesco Criscoli (C.F.: ), presso il cui studio, C.F._1
in Napoli, alla Via dei Mille, n. 25, è elettivamente domiciliata;
ISTANTE IN RIASSUNZIONE - GIA' APPELLANTE (nel giudizio di appello n. 1395/2009 RG) contro
(C.F.: , rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'Avv. Gianluca Rubbo (C.F.: ), presso C.F._3
il cui studio, in Benevento, al Viale A. Mellusi, n. 64, è elettivamente domiciliato;
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE - GIA' APPELLATO (nel giudizio di appello n. 1395/2009 RG) nel giudizio di rinvio, ex art. 392 c.p.c., a seguito di Cassazione (n.
30413/2018) della sentenza n. 1588/2016 della Corte d'Appello di
Napoli, pubblicata il 19.04.2016, resa nel giudizio d'appello avverso la sentenza del G.U. del Tribunale di Benevento n. 1975/2008 dell'1.12.2008.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con citazione del febbraio 2007, conveniva, Controparte_1
innanzi al G.U. del Tribunale di Benevento, la Controparte_2
, per contestare dei prelievi che sarebbero stati operati, in
[...]
contanti, sul C/C n. 420/004566, trattenuto dall'attore con la filiale di
Benevento dell'Istituto di credito convenuto.
2. La nel resistere alla domanda attorea, spiegava, a sua volta, CP_2
domanda riconvenzionale, diretta alla condanna del al CP_1
pagamento del saldo del C/C dedotto in lite dallo stesso attore, producendo, a tal fine, autocertificazione ex art. 50 TUB.
3. Il Tribunale, con sentenza n. 1975/2008, rigettava sia la domanda principale che quella riconvenzionale, rilevando, ex officio, l'illegittima applicazione di capitalizzazione trimestrale degli interessi;
sicché, il credito reclamato dalla convenuta non poteva ritenersi sufficientemente provato, perché affidato alla sola autocertificazione ex art. 50 TUB.
4. Con il gravame opposto dalla Banca, quest'ultima eccepiva l'insanabile nullità della pronuncia, perché resa in palese violazione dell'art. 101 c.p.c. (c.d. sentenza “a sorpresa” o “della terza via”).
Prodotta, dunque, tutta la documentazione contrattuale e contabile inerente al richiamato rapporto di C/C, invocava, in riforma parziale della impugnata sentenza, la condanna del al pagamento del CP_1
saldo. 5. Con sentenza n. 1588/2016, la Corte d'Appello di Napoli rigettava il gravame, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
6. La pronuncia veniva gravata dalla innanzi alla Corte di CP_2
legittimità, che, con l'ordinanza evidenziata in epigrafe, cassata la sentenza impugnata, rinviava a questa Corte territoriale per l'ulteriore corso.
7. Il giudizio è stato tempestivamente riassunto dalla cui ha CP_2
resistito il . CP_1
8. Preliminarmente, mette conto rilevare che l'odierna istante in riassunzione ebbe ad affidare il gravame avverso la sentenza resa da questa Corte, a due ordini di motivi: a) violazione dell'art. 115 c.p.c., quanto alla omessa specifica contestazione da parte del CP_1
rispetto al saldo di C/C reclamato dalla b) violazione dell'art. CP_2
101 c.p.c., colmando la lacuna probatoria rilevata dal Tribunale, mediante la produzione della contrattualistica e contabile relativa al
C/C dedotto in lite, ritenuta, tuttavia, tardiva dalla Corte di merito.
9. Entrambi i motivi sono stati accolti dalla Suprema Corte, che, cassata la sentenza impugnata, ha rinviato a quella territoriale il riesame nel merito.
10. Con sentenza non definitiva n. 296/2025, preso atto dell'intervenuto giudicato calato sul rigetto della domanda a suo tempo proposta dal , è stato disatteso il primo motivo di gravame, CP_1
avente ad oggetto l'asserita violazione dell'art. 115 c.p.c., ed accolto il secondo motivo, con contestuale ordinanza istruttoria è stato demandato al CTU, Dott. , l'accertamento del saldo Persona_1
“del C/C n. 420/004566 con la eliminazione della capitalizzazione trimestrale, dichiarata illegittima con la richiamata sentenza non definitiva”. 11. Acquisita la relazione peritale, all'udienza del 02.07.2025, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, la causa è stata nuovamente introitata a sentenza, con assegnazione dei termini
(ridotti: 20 gg. + 20 gg.) per il deposito di conclusionali e repliche.
12. Al Collegio non resta che prendere atto delle conclusioni peritali, per come rassegnate dal CTU, che all'esito di condivisibile percorso logico - giuridico, ha quantificato il credito vantato dalla al netto CP_2
della capitalizzazione infrannuale degli interessi, in complessivi €
34.038,77.
Lo stesso CTU ha preso puntuale posizione in ordine alle osservazioni sollevate dal Consulente della Banca, rilevando, anzitutto, che “il Ctp pur alla luce dei rilievi mossi, però non produce un ricalcolo da cui si evince il saldo del conto secondo le sue considerazioni” (V. pag. 6 della relazione peritale).
Nel merito, pur offrendo alla Corte un calcolo alternativo, tenuto conto di quanto eccepito dalla il CTU è rimasto fermo nella originaria CP_2
conclusione, ribadita con la relazione definitiva e che il Collegio – si ripete – ritiene di condividere, perché immune da vizi logico-giuridici.
A voler tacere in ordine alla marginale differenza (inferiore ai mille euro) tra le due ipotesi di calcolo.
13. In definitiva, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale a suo tempo spiegata dalla appellante, odierna CP_2
istante in riassunzione, va condannato al Controparte_1
pagamento, in favore di della complessiva somma Parte_1
di € 34.038,77, oltre interessi legali a far data dalla domanda sino al soddisfo.
14. La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione inter partes, in ragione di ½, delle spese di tutti i gradi di giudizio, compresa la presente fase processuale, ponendosi il residuo a carico del . CP_1
Dette spese, tenuto conto del decisum (di poco superiore ai 34 mila euro), dell'attività svolta dai procuratori delle parti (con esclusione dell'istruttoria in senso stretto, fatta eccezione della presente fase processuale) e dei parametri (medi, fatta eccezione per la fase istruttoria dei tre gradi di giudizio e di quella decisoria della presente fase, e per le quali si applicano i rispettivi minimi) di cui al D.M. n.
147/2022, si liquidano, per l'intero, come da dispositivo.
Stessa sorte per le spese di ctu, che vanno definitivamente poste a carico delle parti e per pari quota, in ragione del 50%, ed il residuo a carico esclusivo del , ferma la solidarietà passiva, per l'intero, CP_1
nei confronti del CTU.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio, ex art. 392 c.p.c., a seguito di Cassazione (n. 30413/2018) della sentenza n. 1588/2016 della Corte d'Appello di Napoli, pubblicata il 19.04.2016, resa nel giudizio d'appello avverso la sentenza del G.U. del Tribunale di Benevento n. 1975/2008 dell'1.12.2008, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale a suo tempo spiegata dalla odierna istante in riassunzione, condanna CP_1
al pagamento, in favore di della
[...] Parte_1
complessiva somma di € 34.038,77, oltre interessi legali a far data dalla domanda sino al soddisfo;
- compensate inter partes, in ragione di ½, le spese di tutti i gradi di giudizio e della presente fase processuale, condanna CP_1
al pagamento del residuo, che liquida, per l'intero, quanto al
[...]
primo grado, in complessivi € 4.237,00, oltre costo CU, Cassa Avv.ti ed IVA, se dovuta;
quanto al grado di appello, in complessivi €
4.237,00, oltre costo CU, Cassa Avv.ti ed IVA, se dovuta;
quanto al giudizio di legittimità, in complessivi € 5.513,00, oltre costo CU, Cassa
Avv.ti ed IVA, se dovuta;
quanto alla presente fase processuale, in complessivi € 9.991,00, oltre costo CU, Cassa Avv.ti ed IVA, se dovuta;
- pone definitivamente a carico delle parti e per pari quota, il 50% delle spese di ctu della presente fase, ed il residuo a carico esclusivo del
, ferma la solidarietà passiva, per l'intero, nei confronti del CP_1
CTU.
Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 24.09.2025
Il Giudice Ausiliario Est. Il Presidente
Dott. Fernando Amoroso Dott. Michele Caccese