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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 19/11/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2645/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Alessandra Nocco Giudice dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 2645/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, Parte_1 dall'Avv. Simona Pennuzzi, presso la quale ha eletto domicilio
RICORRENTE contro
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, in forza di procura in CP_1 atti, dall'Avv. Carlo Emanuele Giordana e dall'Avv. Roberta La Rosa, domiciliato presso l'Avv. La
Rosa
CONVENUTO
e
Controparte_2
INTERVENUTO COCNLUSIONI DELLE PARTI Per la ricorrente:
“1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i sig.ri Pt_1
e celebrato in Castelletto Stura e trascritto sul registro degli atti di
[...] CP_1 matrimonio del Comune di Castelletto Stura, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.
2. - dato atto che in 19 anni di separazione non ha ottemperato alla pronuncia del CP_1
Tribunale di Mondovì che disponeva il versamento di mantenimento mensile a favore della figlia
(€ 800 ) e a favore della moglie (€ 300) omettendo di versare i mantenimenti;
pagina 1 di 11 dato atto che si è rifiutato di produrre documentazione attestante il versamento CP_1 dei mantenimenti
- dato atto che dagli estratti conto prodotti (doc 30) emerge che sia la figlia della ricorrente
( - dal 2022) sia la madre della ricorrente ( -dal 2006), sia gli amici Persona_1 Persona_2
(nel settembre 2024), aiutano economicamente la sig.ra poichè non Parte_1 CP_1 versa il mantenimento a cui è tenuto ex lege sin dal 2006;
- dato atto del Decreto 6/03/2025 emesso in corso di causa dal Tribunale di Cuneo che, a parziale modifica del precedente provvedimento del 2006, ha mantenuto il diritto all'assegno a favore della sig.ra (da € 300) a € 200 mensili Parte_2
- dato atto che non ha mai ottemperato alla pronuncia del Tribunale di Cuneo CP_1
6/03/2025 che ha disposto il versamento del mantenimento mensile di € 200 a favore di Pt_1
; dato atto che dalla documentazione prodotta da su ordine del Giudice ex
[...] CP_1 art 210 cpc - è emerso che costui nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2025 (dunque in corso di causa) si è disfatto di tutti i propri beni mobili registrati svendendo i propri beni al verosimile fine di distrarre le somme dal pagamento dell'atto di precetto notificato dalla sig.ra Parte_1
(per omesso versamento del mantenimento)
- dato atto che il Tribunale di Cuneo Sezione Penale il 15.5.2025 ha condannato CP_1 alla pena di 11 mesi di reclusione per la violazione degli articoli 612 bis c 1-2 cp + 614 61 n 2 cp +
635 c 1 art 61 n 2 cp ai danni di Parte_1
Riconoscere in favore della Sig.ra il diritto a percepire un assegno di divorzio Parte_1 dell'importo di euro 200,00 mensili (o quel diverso importo ritenuto equo dal Giudice) da porsi a carico del Sig. per tutte le motivazioni illustrate in atti. CP_1
3. Rigettare tutte le domande e le istanze avversarie in particolare rigettare la richiesta avversaria di condanna di pagamento di una somma di euro 3000,00 a carico della ricorrente poiché generica e priva di ogni logico fondamento
4. Rigettare le domande e istanze istruttorie formulate dalla difesa perchè infondate in CP_1 fatto e in diritto e irrilevanti;
dichiarare l'inattendibilità della testimonianza resa dal sig.
il quale ha rilasciato dichiarazioni contraddittorie/sconfessate da tutte le Testimone_1 altre testimonianze (rese da , da e da ). Controparte_3 Testimone_2 Controparte_4
5. Circa la domanda avversaria di revoca dell'assegnazione della casa coniugale, la ricorrente nulla ha mai opposto per i motivi indicati in atti rimettendosi alla pronuncia del Giudice, che si è già espresso in merito con Decreto 6.3.2025
pagina 2 di 11 6. Circa la domanda avversaria di revoca dell'assegno di mantenimento a favore della figlia maggiorenne , la ricorrente nulla ha mai opposto rimettendosi alla pronuncia del Giudice Per_1 che si è già espresso in merito con Decreto 6.3.2025
7. Condannare al pagamento della somma di euro 3000 per violazione dell' art CP_1
473 bis 18 cpc
8. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio anche ex art 473 bis 18 cpc”
Per il convenuto:
“che l'Ill.mo Giudice Relatore voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
NEL MERITO
RIGETTARE tutte le domande e le istanze istruttorie proposte dalla controparte perché infondate in fatto ed in diritto.
DICHIARARE L'INATTENDIBILITA' DELLA TESTIMONIAZA della NO , rispetto ai CP_4 capitoli proposti dalla controparte.
PRONUNCIARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti in Castelletto Stura, in data 18 settembre 1993, ordinando all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle annotazioni di legge e dare i provvedimenti consequenziali;
ACCERTARE E DICHIARARE il venir meno dell'obbligo contributivo a carico del Sig. CP_1
nei confronti della figlia , maggiorenne ed economicamente indipendente, con
[...] Per_1 decorrenza retroattiva a far data dal mese di maggio 2020, data di raggiungimento dell'autonomia economica, essendo venuti meno i presupposti in fatto ed in diritto di cui all'art. 337 septies c.c.;
ACCERTARE E PER L'EFFETTO REVOCARE, essendo venuti meno i presupposti di cui all'art. 337 sexies cc, il diritto all'assegnazione dell'immobile coniugale, a favore della NO;
Parte_1
ACCERTARE E DICHIARARE per tutte le motivazioni illustrate nel presente ricorso E, PER
L'EFFETTO, REVOCARE, A FAR DATA DALLA DOMANDA, l'assegno divorzile erogato in favore della Sig.ra ; Parte_1
ISTANZE ISTRUTTORIE
ORDINARE ai sensi dell'art. 210 c.p.c. alla ricorrente l'esibizione in giudizio, con l'avvertimento che in caso di inadempimento all'ordine di esibizione sarà prevista una pena pecuniaria da
500,00 a 3000,00 € e dall'inadempimento all'ordine di esibizione potranno essere desunti argomenti di prova a norma dell'art. 116, 2° comma, c.p.c.:
pagina 3 di 11 ➢ del contratto di lavoro, comprensivo di orario di lavoro e stipendio medio mensile presso il datore di lavoro;
Controparte_5
➢ del contratto di lavoro, comprensivo di orario di lavoro e stipendio medio mensile presso il datore di lavoro Il Controparte_6
[...]
➢ dei cedolini mensili/buste paga mensili relativi ad entrambi i lavori dalla stessa svolti;
➢ dell'estratto conto di tutti i conti correnti, a lei intestati o cointestati con terzi soggetti, con movimentazione degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024;
➢ dell'estratto conto delle carte di credito, carte bancomat, carte prepagate a lei intestate con movimentazione degli anni 2025, 2022, 2023 e 2024;
➢ ispezione PRA attestante la proprietà dei veicoli;
➢ di tutti gli investimenti mobiliari (libretti postali, investimenti, deposito titoli in custodia e/o amministrazione) su conti cointestati od intestati singolarmente anche sotto forma di polizze assicurative relative agli anni 2025, 2022, 2023 e 2024; ➢ dei pagamenti ricevuti sull'account
Satispay e sul salvadanaio abbinato al predetto account;
in caso di inottemperanza della convenuta agli ordini di esibizione di cui al precedente punto
ORDINARE ai sensi dell'art. 210 c.p.c. al terzo , ufficio Controparte_5 responsabile RTS di Cuneo, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Sede
Via San Giovanni Bosco n.13, Palazzo Uffici Finanziari in CUNEO, l'esibizione in giudizio, con l'avvertimento che in caso di inadempimento all'ordine di esibizione sarà prevista una pena pecuniaria da 250,00 a 1.500,00 €: del contratto di lavoro in essere con la dipendente;
delle buste paga relative alle ultime 12 mensilità emesse con riferimento alla dipendente;
9. in caso di inottemperanza Parte_1 della convenuta agli ordini di esibizione di cui al precedente punto ORDINARE ai sensi dell'art. 210 c.p.c. al terzo Controparte_6
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Morozzo (CN), Via Capitano
[...]
Boetti 15, l'esibizione in giudizio, con l'avvertimento che in caso di inadempimento all'ordine di esibizione sarà prevista una pena pecuniaria da 250,00 a 1.500,00 €: del contratto di lavoro in essere con la dipendente;
delle buste paga relative alle ultime 12 mensilità emesse con riferimento alla dipendente Pt_1
;
[...]
pagina 4 di 11 in caso di inottemperanza della convenuta agli ordini di esibizione di cui al precedente punto,
ORDINARE ai sensi dell'art. 210 c.p.c. al terzo Controparte_7
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in
[...]
via Villanova, 23 , l'esibizione in giudizio, con l'avvertimento che in caso di CP_7 inadempimento all'ordine di esibizione sarà prevista una pena pecuniaria da 250,00 a 1.500,00
€:
- di tutti gli investimenti mobiliari (libretti postali, deposito titoli in custodia e/o amministrazione) su conti cointestati od intestati singolarmente anche sotto forma di polizze assicurative relative agli anni 2025, 2022, 2023 e 2024; in caso di inottemperanza della convenuta agli ordini di esibizione di cui al precedente punto,
ORDINARE ai sensi dell'art. 210 c.p.c. al terzo in persona del legale Controparte_8 rappresentante pro tempore, con sede in Palazzo Meucci - Via Ennio Doris, Milano 3 Basiglio (MI)
, l'esibizione in giudizio, con l'avvertimento che in caso di inadempimento all'ordine di esibizione sarà prevista una pena pecuniaria da 250,00 a 1.500,00 €:
- di tutti gli investimenti mobiliari (libretti postali, deposito titoli in custodia e/o amministrazione) su conti cointestati od intestati singolarmente anche sotto forma di polizze assicurative relative agli anni 2021, 2022, 2023 e 2024;
ORDINARE ai sensi dell'art. 210 c.p.c. al terzo , in persona del legale Controparte_9 rappresentante pro tempore, con sede in Piazza San Carlo 156, 10121 Torino, l'esibizione in giudizio, con l'avvertimento che in caso di inadempimento all'ordine di esibizione sarà prevista una pena pecuniaria da 250,00 a 1.500,00 €: degli estratti conto con movimentazione degli anni 2025, 2024, 2023 e 2022;
ORDINARE ai sensi dell'art. 210 c.p.c. al terzo in persona del legale rappresentante CP_10 pro tempore, con sede in 53, Boulevard Royal, L-2449 SE , l'esibizione in giudizio, con l'avvertimento che in caso di inadempimento all'ordine di esibizione sarà prevista una pena pecuniaria da 250,00 a 1.500,00 €:
- dell'elenco dei pagamenti ricevuti e del salvadanaio abbinato al predetto account.
ORDINARE ai sensi dell'art. 210 c.p.c. al terzo . in persona del legale Controparte_11 rappresentante pro tempore, con sede in Corso Massimo D'Azeglio 33/E - 10126 Torino
l'esibizione in giudizio, con l'avvertimento che in caso di inadempimento all'ordine di esibizione sarà prevista una pena pecuniaria da 250,00 a 1.500,00 €:
pagina 5 di 11 - copia degli estratti conto di tutti i rapporti di credito intestati o cointestati alla NO Pt_3
;
[...]
- copia dei piani di investimenti, piani di accumulo, depositi e similia di cui è intestataria o cointestataria;
Parte_3
IN OGNI CASO
- Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, anche ex articolo 473 bis 18 cpc
- Condannare la NO al pagamento della somma pecuniaria di € 3.000,00. Parte_1
ACCOGLIERE TUTTE LE ISTANZE ISTRUTTORIE FORMULATE DALLA SCRIVENTE DIFESA NEI
PRECEDENTI SCRITTI DIFENSIVI E NON ACCOLTE IN SEDE DI PRONUNCIA DELL'ORDINANZA
EX ART 473 BIS 22 CPC, E RIGETTARE TUTTE LE ISTANZE AVVERSARIE.
Si richiede l'ammissione e la valutazione dei documenti depositati dalla scrivente difesa nei precedenti atti di parte nei DOCC. da 1) a 16).”
Per il Pubblico Ministero:
“Visto, esprime parere favorevole”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Parte_1 CP_1
Castelletto Stura il 18.9.1993 e dall'unione è nata la figlia , ad oggi maggiorenne ed Per_1 economicamente indipendente. Con decreto del 23.1.2007 del Tribunale di Mondovì, è stata omologata la separazione personale dei coniugi alle condizioni tra gli stessi concordate che prevedevano l'affidamento condiviso della figlia con collocazione presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale alla e il versamento di un contributo al mantenimento a carico Pt_1 dell' di 800,00 euro mensili per la figlia e di 300,00 euro per la moglie. CP_1
Con ricorso del 3.12.2024, ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili Parte_1 del matrimonio, non essendosi ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi a far data dalla separazione. La ricorrente, allegando di essersi dovuta allontanare dalla casa coniugale nell'estate 2024 a causa di condotte aggressive e minacciose del marito e che le condizioni economiche delle parti sono sostanzialmente invariate rispetto alla separazione, ha altresì domandato un assegno divorzile in proprio favore di 300,00 euro mensili.
Il convenuto si è costituito, nulla opponendo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedendo la revoca dell'assegnazione della casa coniugale e del contributo al mantenimento per la figlia, essendone venuti meno i presupposti, e la revoca dell'assegno pagina 6 di 11 divorzile, in quanto la sarebbe dotata di piena autonomia economica, svolgendo, oltre Pt_1 all'attività di bidella, quella di cuoca in un ristorante nei fine settimana.
I coniugi sono stati sentiti personalmente all'udienza del 4.3.2025, all'esito della quale il Giudice
Istruttore delegato ha revocato l'assegnazione della casa familiare e il contributo per la figlia e ha ridotto a 200,00 euro mensili il contributo per la moglie, dando atto di un incremento reddituale rispetto al momento della separazione. La controversia è stata istruita mediante l'assunzione della prova testimoniale e l'ordine di esibizione di documentazione economica. La causa è stata dunque rimessa al collegio per la decisione all'udienza a trattazione scritta del 22.10.2025. Il
Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio, esprimendo parere favorevole.
2. Preliminarmente, il Collegio dà atto che la controversia può essere decisa sulla base della documentazione in atti e della prova testimoniale assunta, dovendosi integralmente condividere e richiamare l'ordinanza del 6.3.2025, con cui il Giudice delegato ha dichiarato inammissibili o irrilevanti gli ulteriori mezzi istruttori dedotti.
3. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Risulta infatti integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 l. 898/1970, essendo stata omologata la separazione fra i coniugi con decreto del 23.1.2007 ed essendo dunque trascorsi più di sei mesi dall'autorizzazione a vivere separatamente. Dagli atti difensivi delle parti emerge che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, vivendo ormai gli stessi separati da diverso tempo e non avendo più ripreso la convivenza.
4. Il convenuto chiede la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, che nulla oppone sul punto. La domanda può essere accolta, tenuto conto che la figlia, nel cui interesse era stata disposta l'assegnazione, è coniugata ed economicamente indipendente e che la stessa ricorrente non vive più ormai da tempo nella casa coniugale.
5. Non vi è controversia tra le parti nemmeno in ordine al venir meno dei presupposti per il versamento a carico del padre di un contributo al mantenimento per la figlia, essendo in discussione unicamente il momento in cui la stessa avrebbe raggiunto l'indipendenza economica
(2020 secondo il padre e 2022 secondo la madre). Si tratta però di questione che potrebbe assumere rilevanza solamente in un eventuale giudizio di ripetizione delle somme indebitamente versate, in quanto, sulla base dei principi generali, la modifica delle statuizioni in materia di mantenimento dei figli decorre sempre dalla domanda di revisione o, motivatamente, da periodo successivo (Cass. 10974/2023).
pagina 7 di 11 6. La ricorrente ha proposto domanda di assegno divorzile nella misura di 300,00 euro mensili, poi ridotti a 200,00 in sede di precisazione definitiva delle conclusioni, mentre il convenuto chiede la revoca dell'assegno divorzile. Fermo restando che il diritto all'assegno divorzile sorge unicamente con la pronuncia di divorzio e che non è possibile revocare un contributo che non è ancora stato stabilito, la domanda del convenuto deve essere intesa, sulla base delle difese globalmente svolte, come richiesta di rigetto dalla domanda formulata dall'altra parte.
Sul punto, occorre preliminarmente partire dal principio di diritto elaborato da Cass. SS..UU. n.
1827/2018, secondo cui "Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto".
Tale principio è stato ribadito, anche di recente, dalla giurisprudenza di legittimità che ha affermato come detta regola di giudizio vuole che “il giudice del merito, investito della domanda di corresponsione di assegno divorzile, accerti l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi” (Cass. 38363/2021,
Cass. 10614/2023). Ai fini dell'attribuzione e della successiva quantificazione dell'assegno di divorzio, non si deve più fare riferimento al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma occorre avere riguardo all'indipendenza economica intesa come disponibilità di mezzi adeguati tale da consentire una vita dignitosa ed autosufficiente, secondo una valutazione di fatto correlata ai diversi ruoli e attività attribuitisi dai coniugi nella gestione della vita familiare (Cass.
3015/2018, Cass. 28104/2020, Cass. 25389/2021, Cass. 20228/2022, Cass. 27948/2022, Cass.
6027/2023, Cass. 7015/2024, Cass. 9865/2024, Cass. 18544/2025).
pagina 8 di 11 Per quanto concerne il caso di specie, va innanzitutto sottolineata l'irrilevanza, ai fini della determinazione dell'assegno divorzile, delle vicende penali che hanno interessato di recente i coniugi e che hanno portato alla condanna dell' per il reato di atti persecutori. È altresì CP_1 irrilevante che il convenuto non abbia regolarmente versato il contributo al mantenimento per moglie e figlia o che abbia illegittimamente trattenuto dei beni della coniuge, trattandosi di questioni che la ricorrente potrà e dovrà far valere in altra sede.
Ciò che qui è di interesse è che risulta accertata una sperequazione reddituale tra i coniugi. Il convenuto era infatti titolare di un'impresa individuale operante in ambito edilizio che ha cessato l'attività in data 31.12.2024, nelle immediatezze della notifica del ricorso introduttivo, perfezionatasi il 16.12.2024. L' non ha però fornito alcuna giustificazione delle CP_1 motivazioni che lo hanno condotto alla chiusura dell'attività, che, dalla documentazione fiscale in atti (imponibile per l'anno 2024 superiore ai 33.000 euro) e dalle dichiarazioni dello stesso convenuto che ha riferito di un reddito netto di 2.000,00 euro mensili, pareva essere piuttosto redditizia. Con la comparsa conclusionale, la ricorrente ha peraltro prodotto un video che ritrae il marito intento a lavorare in un cantiere su cui opera l'impresa di suo fratello, al quale sono stati venduti i beni aziendali. L sostiene di essersi trovato sul cantiere unicamente per aiutare CP_1 il fratello, ma si tratta comunque di circostanza idonea a dimostrare che egli è ancora dotato di capacità lavorativa che può mettere a frutto. Il convenuto è inoltre proprietario dell'immobile ove era ubicata la casa coniugale che consta di diverse unità abitative, fra cui quella ove vivevano fino allo scorso anno la figlia e il marito, che ora ben potrà essere messa a reddito. Non vi è infine alcuna prova del fatto che l non sia in grado di sostenere in autonomia i 2000,00 euro CP_1 mensili di mutuo da cui è gravato e che sia costretto a chiedere aiuto a tal fine ai fratelli.
La ricorrente invece svolge l'attività di bidella, con una retribuzione, al netto di una cessione del quinto, di circa 1.100,00 euro mensili e vive con la madre usufruttuaria in un'abitazione di cui è nuda proprietaria pro quota. Tale sistemazione, che non comporta oneri abitativi, deve ritenersi meramente provvisoria, non potendosi pretendere che la , a 57 anni di età, continui a Pt_1 convivere con la propria madre. Non è invece stata raggiunta con certezza la prova che la ricorrente svolga un'attività lavorativa “parallela” presso un ristorante. L'unico testimone che ha confermato tale circostanza è infatti , vicino di casa delle parti, che ha riferito Testimone_1 di aver visto la servire (e non fare la cuoca come indicato nel capo di prova) presso il Pt_1 ristorante per “venti o trenta” volte da quando conosce i coniugi e, dunque, Controparte_6 negli ultimi quindici o sedici anni, non sapendo però indicare con precisione quando è avvenuto pagina 9 di 11 l'ultimo avvistamento. La titolare del ristorante, , ha invece negato qualsiasi Controparte_4 rapporto lavorativo, affermando che la ricorrente si reca ogni tanto al locale per ragioni di amicizia e che può succedere che, quando si ferma a mangiare, “si metta a lavare i piatti” o “può al massimo portare una bottiglia vuota che è da buttare”. Sono state altresì sentite quali testimoni
, amica della ricorrente, che ha dichiarato di uscire spesso con la stessa nei fine Testimone_3 settimana e di non averla mai vista lavorare al ristorante, e , cognata della Controparte_3
, che ha affermato che questa è solita cenare o pranzare nei weekend con la propria Pt_1 famiglia e di non averla mai vista prestare servizio al (fatta eccezione per la Controparte_6 preparazione del tavolo ove la stessa mangia). La inoltre ha fornito idonee giustificazioni, Pt_1 producendo anche le schermate del proprio account Satispay, per gli accrediti ricevuti nel corso dell'anno, peraltro di valore molto contenuto. Non risultano nemmeno condivisibili le affermazioni della parte convenuta secondo cui le fotografie depositate dalla ricorrente a sostegno dei propri impegni nei weekend denoterebbero un tenore di vita particolarmente elevato, trattandosi di uscite, prevalentemente in montagna, compatibili con la retribuzione dichiarata. Va in ogni caso rilevato che, se anche fosse provato che la effettui qualche ora Pt_1 di lavoro non regolarizzato presso il ristorante, si tratterebbe di attività produttiva di redditi non certo paragonabili a quelli di un impresario edile.
Ciò premesso in ordine alla componente assistenziale dell'assegno, va rilevato altresì che risulta incontestato, in assenza di puntuali smentite sul punto, che la madre abbia svolto un ruolo preponderante nell'accudimento della figlia, consentendo al marito di svolgere un'attività extrafamiliare impegnativa come quella di imprenditore. Si deve pertanto riconoscere l'assegno divorzile in capo alla , dovendosi ritenere che la sperequazione reddituale trovi causa nei Pt_1 diversi ruoli assunti dai coniugi nell'ambito della vita familiare. In ordine al quantum dell'assegno, il Collegio ritiene di poterlo stabilire in 200,00 euro mensili, come da ultimo richiesto dalla ricorrente, tenuto conto del fatto che quest'ultima percepisce una retribuzione che le consente almeno in parte di far fronte alle proprie esigenze e della durata limitata del matrimonio (poco più di dodici anni).
7.Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo sulla base dei valori minimi previsti dal d.m.
147/2022 per le controversie di valore indeterminato, tenuto conto della ridotta complessità della causa, sono poste a carico del convenuto, soccombente sulla domanda di assegno divorzile, unica questione realmente controversa. Non sussistono invece i presupposti per la condanna al pagina 10 di 11 pagamento di ulteriori somme ai sensi dell'art. 473 bis. 18 c.p.c., considerato che le parti hanno depositato la documentazione economica richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nata a [...] il Parte_1
21.7.1968, e , nato a [...] il [...], celebrato a Castelletto Stura il CP_1
18.9.1993 e trascritto nel registro degli atti dello stato civile di quel Comune al n. 4 parte II serie
A anno 1993,
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Castelletto Stura di annotare la presente sentenza a margine del suddetto atto di matrimonio,
REVOCA l'assegnazione della casa coniugale in favore di , Parte_1
REVOCA il contributo al mantenimento in favore della figlia maggiorenne , Per_1
DISPONE che versi a , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di CP_1 Parte_1 euro 200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di assegno divorzile,
CONDANNA a rifondere a le spese del presente giudizio, che si CP_1 Parte_1 liquidano in euro 3.809,00 (di cui 851,00 per fase di studio, 602,00 per fase introduttiva, 903,00 per fase di trattazione e 1.453,00 per fase decisionale), oltre esborsi, spese generali al 15%, Iva e
Cpa come per legge.
Così deciso in Cuneo, nella camera di consiglio del 6.11.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Elisa Einaudi
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Alessandra Nocco Giudice dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 2645/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, Parte_1 dall'Avv. Simona Pennuzzi, presso la quale ha eletto domicilio
RICORRENTE contro
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, in forza di procura in CP_1 atti, dall'Avv. Carlo Emanuele Giordana e dall'Avv. Roberta La Rosa, domiciliato presso l'Avv. La
Rosa
CONVENUTO
e
Controparte_2
INTERVENUTO COCNLUSIONI DELLE PARTI Per la ricorrente:
“1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i sig.ri Pt_1
e celebrato in Castelletto Stura e trascritto sul registro degli atti di
[...] CP_1 matrimonio del Comune di Castelletto Stura, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.
2. - dato atto che in 19 anni di separazione non ha ottemperato alla pronuncia del CP_1
Tribunale di Mondovì che disponeva il versamento di mantenimento mensile a favore della figlia
(€ 800 ) e a favore della moglie (€ 300) omettendo di versare i mantenimenti;
pagina 1 di 11 dato atto che si è rifiutato di produrre documentazione attestante il versamento CP_1 dei mantenimenti
- dato atto che dagli estratti conto prodotti (doc 30) emerge che sia la figlia della ricorrente
( - dal 2022) sia la madre della ricorrente ( -dal 2006), sia gli amici Persona_1 Persona_2
(nel settembre 2024), aiutano economicamente la sig.ra poichè non Parte_1 CP_1 versa il mantenimento a cui è tenuto ex lege sin dal 2006;
- dato atto del Decreto 6/03/2025 emesso in corso di causa dal Tribunale di Cuneo che, a parziale modifica del precedente provvedimento del 2006, ha mantenuto il diritto all'assegno a favore della sig.ra (da € 300) a € 200 mensili Parte_2
- dato atto che non ha mai ottemperato alla pronuncia del Tribunale di Cuneo CP_1
6/03/2025 che ha disposto il versamento del mantenimento mensile di € 200 a favore di Pt_1
; dato atto che dalla documentazione prodotta da su ordine del Giudice ex
[...] CP_1 art 210 cpc - è emerso che costui nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2025 (dunque in corso di causa) si è disfatto di tutti i propri beni mobili registrati svendendo i propri beni al verosimile fine di distrarre le somme dal pagamento dell'atto di precetto notificato dalla sig.ra Parte_1
(per omesso versamento del mantenimento)
- dato atto che il Tribunale di Cuneo Sezione Penale il 15.5.2025 ha condannato CP_1 alla pena di 11 mesi di reclusione per la violazione degli articoli 612 bis c 1-2 cp + 614 61 n 2 cp +
635 c 1 art 61 n 2 cp ai danni di Parte_1
Riconoscere in favore della Sig.ra il diritto a percepire un assegno di divorzio Parte_1 dell'importo di euro 200,00 mensili (o quel diverso importo ritenuto equo dal Giudice) da porsi a carico del Sig. per tutte le motivazioni illustrate in atti. CP_1
3. Rigettare tutte le domande e le istanze avversarie in particolare rigettare la richiesta avversaria di condanna di pagamento di una somma di euro 3000,00 a carico della ricorrente poiché generica e priva di ogni logico fondamento
4. Rigettare le domande e istanze istruttorie formulate dalla difesa perchè infondate in CP_1 fatto e in diritto e irrilevanti;
dichiarare l'inattendibilità della testimonianza resa dal sig.
il quale ha rilasciato dichiarazioni contraddittorie/sconfessate da tutte le Testimone_1 altre testimonianze (rese da , da e da ). Controparte_3 Testimone_2 Controparte_4
5. Circa la domanda avversaria di revoca dell'assegnazione della casa coniugale, la ricorrente nulla ha mai opposto per i motivi indicati in atti rimettendosi alla pronuncia del Giudice, che si è già espresso in merito con Decreto 6.3.2025
pagina 2 di 11 6. Circa la domanda avversaria di revoca dell'assegno di mantenimento a favore della figlia maggiorenne , la ricorrente nulla ha mai opposto rimettendosi alla pronuncia del Giudice Per_1 che si è già espresso in merito con Decreto 6.3.2025
7. Condannare al pagamento della somma di euro 3000 per violazione dell' art CP_1
473 bis 18 cpc
8. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio anche ex art 473 bis 18 cpc”
Per il convenuto:
“che l'Ill.mo Giudice Relatore voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
NEL MERITO
RIGETTARE tutte le domande e le istanze istruttorie proposte dalla controparte perché infondate in fatto ed in diritto.
DICHIARARE L'INATTENDIBILITA' DELLA TESTIMONIAZA della NO , rispetto ai CP_4 capitoli proposti dalla controparte.
PRONUNCIARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti in Castelletto Stura, in data 18 settembre 1993, ordinando all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle annotazioni di legge e dare i provvedimenti consequenziali;
ACCERTARE E DICHIARARE il venir meno dell'obbligo contributivo a carico del Sig. CP_1
nei confronti della figlia , maggiorenne ed economicamente indipendente, con
[...] Per_1 decorrenza retroattiva a far data dal mese di maggio 2020, data di raggiungimento dell'autonomia economica, essendo venuti meno i presupposti in fatto ed in diritto di cui all'art. 337 septies c.c.;
ACCERTARE E PER L'EFFETTO REVOCARE, essendo venuti meno i presupposti di cui all'art. 337 sexies cc, il diritto all'assegnazione dell'immobile coniugale, a favore della NO;
Parte_1
ACCERTARE E DICHIARARE per tutte le motivazioni illustrate nel presente ricorso E, PER
L'EFFETTO, REVOCARE, A FAR DATA DALLA DOMANDA, l'assegno divorzile erogato in favore della Sig.ra ; Parte_1
ISTANZE ISTRUTTORIE
ORDINARE ai sensi dell'art. 210 c.p.c. alla ricorrente l'esibizione in giudizio, con l'avvertimento che in caso di inadempimento all'ordine di esibizione sarà prevista una pena pecuniaria da
500,00 a 3000,00 € e dall'inadempimento all'ordine di esibizione potranno essere desunti argomenti di prova a norma dell'art. 116, 2° comma, c.p.c.:
pagina 3 di 11 ➢ del contratto di lavoro, comprensivo di orario di lavoro e stipendio medio mensile presso il datore di lavoro;
Controparte_5
➢ del contratto di lavoro, comprensivo di orario di lavoro e stipendio medio mensile presso il datore di lavoro Il Controparte_6
[...]
➢ dei cedolini mensili/buste paga mensili relativi ad entrambi i lavori dalla stessa svolti;
➢ dell'estratto conto di tutti i conti correnti, a lei intestati o cointestati con terzi soggetti, con movimentazione degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024;
➢ dell'estratto conto delle carte di credito, carte bancomat, carte prepagate a lei intestate con movimentazione degli anni 2025, 2022, 2023 e 2024;
➢ ispezione PRA attestante la proprietà dei veicoli;
➢ di tutti gli investimenti mobiliari (libretti postali, investimenti, deposito titoli in custodia e/o amministrazione) su conti cointestati od intestati singolarmente anche sotto forma di polizze assicurative relative agli anni 2025, 2022, 2023 e 2024; ➢ dei pagamenti ricevuti sull'account
Satispay e sul salvadanaio abbinato al predetto account;
in caso di inottemperanza della convenuta agli ordini di esibizione di cui al precedente punto
ORDINARE ai sensi dell'art. 210 c.p.c. al terzo , ufficio Controparte_5 responsabile RTS di Cuneo, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Sede
Via San Giovanni Bosco n.13, Palazzo Uffici Finanziari in CUNEO, l'esibizione in giudizio, con l'avvertimento che in caso di inadempimento all'ordine di esibizione sarà prevista una pena pecuniaria da 250,00 a 1.500,00 €: del contratto di lavoro in essere con la dipendente;
delle buste paga relative alle ultime 12 mensilità emesse con riferimento alla dipendente;
9. in caso di inottemperanza Parte_1 della convenuta agli ordini di esibizione di cui al precedente punto ORDINARE ai sensi dell'art. 210 c.p.c. al terzo Controparte_6
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Morozzo (CN), Via Capitano
[...]
Boetti 15, l'esibizione in giudizio, con l'avvertimento che in caso di inadempimento all'ordine di esibizione sarà prevista una pena pecuniaria da 250,00 a 1.500,00 €: del contratto di lavoro in essere con la dipendente;
delle buste paga relative alle ultime 12 mensilità emesse con riferimento alla dipendente Pt_1
;
[...]
pagina 4 di 11 in caso di inottemperanza della convenuta agli ordini di esibizione di cui al precedente punto,
ORDINARE ai sensi dell'art. 210 c.p.c. al terzo Controparte_7
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in
[...]
via Villanova, 23 , l'esibizione in giudizio, con l'avvertimento che in caso di CP_7 inadempimento all'ordine di esibizione sarà prevista una pena pecuniaria da 250,00 a 1.500,00
€:
- di tutti gli investimenti mobiliari (libretti postali, deposito titoli in custodia e/o amministrazione) su conti cointestati od intestati singolarmente anche sotto forma di polizze assicurative relative agli anni 2025, 2022, 2023 e 2024; in caso di inottemperanza della convenuta agli ordini di esibizione di cui al precedente punto,
ORDINARE ai sensi dell'art. 210 c.p.c. al terzo in persona del legale Controparte_8 rappresentante pro tempore, con sede in Palazzo Meucci - Via Ennio Doris, Milano 3 Basiglio (MI)
, l'esibizione in giudizio, con l'avvertimento che in caso di inadempimento all'ordine di esibizione sarà prevista una pena pecuniaria da 250,00 a 1.500,00 €:
- di tutti gli investimenti mobiliari (libretti postali, deposito titoli in custodia e/o amministrazione) su conti cointestati od intestati singolarmente anche sotto forma di polizze assicurative relative agli anni 2021, 2022, 2023 e 2024;
ORDINARE ai sensi dell'art. 210 c.p.c. al terzo , in persona del legale Controparte_9 rappresentante pro tempore, con sede in Piazza San Carlo 156, 10121 Torino, l'esibizione in giudizio, con l'avvertimento che in caso di inadempimento all'ordine di esibizione sarà prevista una pena pecuniaria da 250,00 a 1.500,00 €: degli estratti conto con movimentazione degli anni 2025, 2024, 2023 e 2022;
ORDINARE ai sensi dell'art. 210 c.p.c. al terzo in persona del legale rappresentante CP_10 pro tempore, con sede in 53, Boulevard Royal, L-2449 SE , l'esibizione in giudizio, con l'avvertimento che in caso di inadempimento all'ordine di esibizione sarà prevista una pena pecuniaria da 250,00 a 1.500,00 €:
- dell'elenco dei pagamenti ricevuti e del salvadanaio abbinato al predetto account.
ORDINARE ai sensi dell'art. 210 c.p.c. al terzo . in persona del legale Controparte_11 rappresentante pro tempore, con sede in Corso Massimo D'Azeglio 33/E - 10126 Torino
l'esibizione in giudizio, con l'avvertimento che in caso di inadempimento all'ordine di esibizione sarà prevista una pena pecuniaria da 250,00 a 1.500,00 €:
pagina 5 di 11 - copia degli estratti conto di tutti i rapporti di credito intestati o cointestati alla NO Pt_3
;
[...]
- copia dei piani di investimenti, piani di accumulo, depositi e similia di cui è intestataria o cointestataria;
Parte_3
IN OGNI CASO
- Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, anche ex articolo 473 bis 18 cpc
- Condannare la NO al pagamento della somma pecuniaria di € 3.000,00. Parte_1
ACCOGLIERE TUTTE LE ISTANZE ISTRUTTORIE FORMULATE DALLA SCRIVENTE DIFESA NEI
PRECEDENTI SCRITTI DIFENSIVI E NON ACCOLTE IN SEDE DI PRONUNCIA DELL'ORDINANZA
EX ART 473 BIS 22 CPC, E RIGETTARE TUTTE LE ISTANZE AVVERSARIE.
Si richiede l'ammissione e la valutazione dei documenti depositati dalla scrivente difesa nei precedenti atti di parte nei DOCC. da 1) a 16).”
Per il Pubblico Ministero:
“Visto, esprime parere favorevole”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Parte_1 CP_1
Castelletto Stura il 18.9.1993 e dall'unione è nata la figlia , ad oggi maggiorenne ed Per_1 economicamente indipendente. Con decreto del 23.1.2007 del Tribunale di Mondovì, è stata omologata la separazione personale dei coniugi alle condizioni tra gli stessi concordate che prevedevano l'affidamento condiviso della figlia con collocazione presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale alla e il versamento di un contributo al mantenimento a carico Pt_1 dell' di 800,00 euro mensili per la figlia e di 300,00 euro per la moglie. CP_1
Con ricorso del 3.12.2024, ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili Parte_1 del matrimonio, non essendosi ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi a far data dalla separazione. La ricorrente, allegando di essersi dovuta allontanare dalla casa coniugale nell'estate 2024 a causa di condotte aggressive e minacciose del marito e che le condizioni economiche delle parti sono sostanzialmente invariate rispetto alla separazione, ha altresì domandato un assegno divorzile in proprio favore di 300,00 euro mensili.
Il convenuto si è costituito, nulla opponendo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedendo la revoca dell'assegnazione della casa coniugale e del contributo al mantenimento per la figlia, essendone venuti meno i presupposti, e la revoca dell'assegno pagina 6 di 11 divorzile, in quanto la sarebbe dotata di piena autonomia economica, svolgendo, oltre Pt_1 all'attività di bidella, quella di cuoca in un ristorante nei fine settimana.
I coniugi sono stati sentiti personalmente all'udienza del 4.3.2025, all'esito della quale il Giudice
Istruttore delegato ha revocato l'assegnazione della casa familiare e il contributo per la figlia e ha ridotto a 200,00 euro mensili il contributo per la moglie, dando atto di un incremento reddituale rispetto al momento della separazione. La controversia è stata istruita mediante l'assunzione della prova testimoniale e l'ordine di esibizione di documentazione economica. La causa è stata dunque rimessa al collegio per la decisione all'udienza a trattazione scritta del 22.10.2025. Il
Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio, esprimendo parere favorevole.
2. Preliminarmente, il Collegio dà atto che la controversia può essere decisa sulla base della documentazione in atti e della prova testimoniale assunta, dovendosi integralmente condividere e richiamare l'ordinanza del 6.3.2025, con cui il Giudice delegato ha dichiarato inammissibili o irrilevanti gli ulteriori mezzi istruttori dedotti.
3. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Risulta infatti integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 l. 898/1970, essendo stata omologata la separazione fra i coniugi con decreto del 23.1.2007 ed essendo dunque trascorsi più di sei mesi dall'autorizzazione a vivere separatamente. Dagli atti difensivi delle parti emerge che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, vivendo ormai gli stessi separati da diverso tempo e non avendo più ripreso la convivenza.
4. Il convenuto chiede la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, che nulla oppone sul punto. La domanda può essere accolta, tenuto conto che la figlia, nel cui interesse era stata disposta l'assegnazione, è coniugata ed economicamente indipendente e che la stessa ricorrente non vive più ormai da tempo nella casa coniugale.
5. Non vi è controversia tra le parti nemmeno in ordine al venir meno dei presupposti per il versamento a carico del padre di un contributo al mantenimento per la figlia, essendo in discussione unicamente il momento in cui la stessa avrebbe raggiunto l'indipendenza economica
(2020 secondo il padre e 2022 secondo la madre). Si tratta però di questione che potrebbe assumere rilevanza solamente in un eventuale giudizio di ripetizione delle somme indebitamente versate, in quanto, sulla base dei principi generali, la modifica delle statuizioni in materia di mantenimento dei figli decorre sempre dalla domanda di revisione o, motivatamente, da periodo successivo (Cass. 10974/2023).
pagina 7 di 11 6. La ricorrente ha proposto domanda di assegno divorzile nella misura di 300,00 euro mensili, poi ridotti a 200,00 in sede di precisazione definitiva delle conclusioni, mentre il convenuto chiede la revoca dell'assegno divorzile. Fermo restando che il diritto all'assegno divorzile sorge unicamente con la pronuncia di divorzio e che non è possibile revocare un contributo che non è ancora stato stabilito, la domanda del convenuto deve essere intesa, sulla base delle difese globalmente svolte, come richiesta di rigetto dalla domanda formulata dall'altra parte.
Sul punto, occorre preliminarmente partire dal principio di diritto elaborato da Cass. SS..UU. n.
1827/2018, secondo cui "Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto".
Tale principio è stato ribadito, anche di recente, dalla giurisprudenza di legittimità che ha affermato come detta regola di giudizio vuole che “il giudice del merito, investito della domanda di corresponsione di assegno divorzile, accerti l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi” (Cass. 38363/2021,
Cass. 10614/2023). Ai fini dell'attribuzione e della successiva quantificazione dell'assegno di divorzio, non si deve più fare riferimento al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma occorre avere riguardo all'indipendenza economica intesa come disponibilità di mezzi adeguati tale da consentire una vita dignitosa ed autosufficiente, secondo una valutazione di fatto correlata ai diversi ruoli e attività attribuitisi dai coniugi nella gestione della vita familiare (Cass.
3015/2018, Cass. 28104/2020, Cass. 25389/2021, Cass. 20228/2022, Cass. 27948/2022, Cass.
6027/2023, Cass. 7015/2024, Cass. 9865/2024, Cass. 18544/2025).
pagina 8 di 11 Per quanto concerne il caso di specie, va innanzitutto sottolineata l'irrilevanza, ai fini della determinazione dell'assegno divorzile, delle vicende penali che hanno interessato di recente i coniugi e che hanno portato alla condanna dell' per il reato di atti persecutori. È altresì CP_1 irrilevante che il convenuto non abbia regolarmente versato il contributo al mantenimento per moglie e figlia o che abbia illegittimamente trattenuto dei beni della coniuge, trattandosi di questioni che la ricorrente potrà e dovrà far valere in altra sede.
Ciò che qui è di interesse è che risulta accertata una sperequazione reddituale tra i coniugi. Il convenuto era infatti titolare di un'impresa individuale operante in ambito edilizio che ha cessato l'attività in data 31.12.2024, nelle immediatezze della notifica del ricorso introduttivo, perfezionatasi il 16.12.2024. L' non ha però fornito alcuna giustificazione delle CP_1 motivazioni che lo hanno condotto alla chiusura dell'attività, che, dalla documentazione fiscale in atti (imponibile per l'anno 2024 superiore ai 33.000 euro) e dalle dichiarazioni dello stesso convenuto che ha riferito di un reddito netto di 2.000,00 euro mensili, pareva essere piuttosto redditizia. Con la comparsa conclusionale, la ricorrente ha peraltro prodotto un video che ritrae il marito intento a lavorare in un cantiere su cui opera l'impresa di suo fratello, al quale sono stati venduti i beni aziendali. L sostiene di essersi trovato sul cantiere unicamente per aiutare CP_1 il fratello, ma si tratta comunque di circostanza idonea a dimostrare che egli è ancora dotato di capacità lavorativa che può mettere a frutto. Il convenuto è inoltre proprietario dell'immobile ove era ubicata la casa coniugale che consta di diverse unità abitative, fra cui quella ove vivevano fino allo scorso anno la figlia e il marito, che ora ben potrà essere messa a reddito. Non vi è infine alcuna prova del fatto che l non sia in grado di sostenere in autonomia i 2000,00 euro CP_1 mensili di mutuo da cui è gravato e che sia costretto a chiedere aiuto a tal fine ai fratelli.
La ricorrente invece svolge l'attività di bidella, con una retribuzione, al netto di una cessione del quinto, di circa 1.100,00 euro mensili e vive con la madre usufruttuaria in un'abitazione di cui è nuda proprietaria pro quota. Tale sistemazione, che non comporta oneri abitativi, deve ritenersi meramente provvisoria, non potendosi pretendere che la , a 57 anni di età, continui a Pt_1 convivere con la propria madre. Non è invece stata raggiunta con certezza la prova che la ricorrente svolga un'attività lavorativa “parallela” presso un ristorante. L'unico testimone che ha confermato tale circostanza è infatti , vicino di casa delle parti, che ha riferito Testimone_1 di aver visto la servire (e non fare la cuoca come indicato nel capo di prova) presso il Pt_1 ristorante per “venti o trenta” volte da quando conosce i coniugi e, dunque, Controparte_6 negli ultimi quindici o sedici anni, non sapendo però indicare con precisione quando è avvenuto pagina 9 di 11 l'ultimo avvistamento. La titolare del ristorante, , ha invece negato qualsiasi Controparte_4 rapporto lavorativo, affermando che la ricorrente si reca ogni tanto al locale per ragioni di amicizia e che può succedere che, quando si ferma a mangiare, “si metta a lavare i piatti” o “può al massimo portare una bottiglia vuota che è da buttare”. Sono state altresì sentite quali testimoni
, amica della ricorrente, che ha dichiarato di uscire spesso con la stessa nei fine Testimone_3 settimana e di non averla mai vista lavorare al ristorante, e , cognata della Controparte_3
, che ha affermato che questa è solita cenare o pranzare nei weekend con la propria Pt_1 famiglia e di non averla mai vista prestare servizio al (fatta eccezione per la Controparte_6 preparazione del tavolo ove la stessa mangia). La inoltre ha fornito idonee giustificazioni, Pt_1 producendo anche le schermate del proprio account Satispay, per gli accrediti ricevuti nel corso dell'anno, peraltro di valore molto contenuto. Non risultano nemmeno condivisibili le affermazioni della parte convenuta secondo cui le fotografie depositate dalla ricorrente a sostegno dei propri impegni nei weekend denoterebbero un tenore di vita particolarmente elevato, trattandosi di uscite, prevalentemente in montagna, compatibili con la retribuzione dichiarata. Va in ogni caso rilevato che, se anche fosse provato che la effettui qualche ora Pt_1 di lavoro non regolarizzato presso il ristorante, si tratterebbe di attività produttiva di redditi non certo paragonabili a quelli di un impresario edile.
Ciò premesso in ordine alla componente assistenziale dell'assegno, va rilevato altresì che risulta incontestato, in assenza di puntuali smentite sul punto, che la madre abbia svolto un ruolo preponderante nell'accudimento della figlia, consentendo al marito di svolgere un'attività extrafamiliare impegnativa come quella di imprenditore. Si deve pertanto riconoscere l'assegno divorzile in capo alla , dovendosi ritenere che la sperequazione reddituale trovi causa nei Pt_1 diversi ruoli assunti dai coniugi nell'ambito della vita familiare. In ordine al quantum dell'assegno, il Collegio ritiene di poterlo stabilire in 200,00 euro mensili, come da ultimo richiesto dalla ricorrente, tenuto conto del fatto che quest'ultima percepisce una retribuzione che le consente almeno in parte di far fronte alle proprie esigenze e della durata limitata del matrimonio (poco più di dodici anni).
7.Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo sulla base dei valori minimi previsti dal d.m.
147/2022 per le controversie di valore indeterminato, tenuto conto della ridotta complessità della causa, sono poste a carico del convenuto, soccombente sulla domanda di assegno divorzile, unica questione realmente controversa. Non sussistono invece i presupposti per la condanna al pagina 10 di 11 pagamento di ulteriori somme ai sensi dell'art. 473 bis. 18 c.p.c., considerato che le parti hanno depositato la documentazione economica richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nata a [...] il Parte_1
21.7.1968, e , nato a [...] il [...], celebrato a Castelletto Stura il CP_1
18.9.1993 e trascritto nel registro degli atti dello stato civile di quel Comune al n. 4 parte II serie
A anno 1993,
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Castelletto Stura di annotare la presente sentenza a margine del suddetto atto di matrimonio,
REVOCA l'assegnazione della casa coniugale in favore di , Parte_1
REVOCA il contributo al mantenimento in favore della figlia maggiorenne , Per_1
DISPONE che versi a , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di CP_1 Parte_1 euro 200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di assegno divorzile,
CONDANNA a rifondere a le spese del presente giudizio, che si CP_1 Parte_1 liquidano in euro 3.809,00 (di cui 851,00 per fase di studio, 602,00 per fase introduttiva, 903,00 per fase di trattazione e 1.453,00 per fase decisionale), oltre esborsi, spese generali al 15%, Iva e
Cpa come per legge.
Così deciso in Cuneo, nella camera di consiglio del 6.11.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Elisa Einaudi
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 11 di 11