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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 22/09/2025, n. 962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 962 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1418/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Famiglia ed Altro Civile
Il Giudice di Tribunale dott. Emilio Bernardi
lette le note in sostituzione dell'udienza del 16/07/2025, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., depositate dall'Avv. Andrea Di Luzio, difensore e procuratore speciale di parte ricorrente;
emette la seguente sentenza :
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI PESCARA
TO CO
(artt. 50 ter, 429 c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Pescara, dott. Emilio Bernardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 1418 del R.G.A.C. dell'anno 2024 vertente
TRA 'elettivamente domiciliata in Pescara, Viale Parte 1 (c.f. C.F. 1
Amerigo Vespucci n°43, presso lo studio dell'Avv. Andrea Di Luzio, il quale la rappresenta e difende, giusto mandato allegato al ricorso introduttivo ricorrente
CONTRO
Controparte_1 (c.f. C.F. 2
resistente
OGGETTO: altri istituti del diritto delle locazioni
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta del 16/07/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE Pt 11) Con ricorso notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione dell'udienza,
[...] premesso di aver concesso in locazione, ad uso turistico (c.d. locazione breve ex art. 4 D.L. n°50/2017), a Controparte 1 giusto relativo contratto dell'1/04/2023, l'unità abitativa di sua proprietà, già arredata, sita in Montesilvano (PE), alla Via Vestina 432,
Piano 1, di mq 145, Categoria A/7a), Classe 8, Consistenza 9,5 vani, distinta al Catasto
Fabbricati di detto Comune, foglio 12, part.lla 445, sub 10, al canone di locazione concordato di € 600,00 (seicento/00), da corrispondersi contestualmente alla stipula del contratto, premesso che in detto contratto era stato previsto l'obbligo della conduttrice di avvisare la locatrice degli eventuali difetti dell'immobile e dei mobili entro quarantotto ore dalla consegna delle chiavi, premesso di aver riscontrato, alla riconsegna dell'immobile, danni patrimoniali da ascriversi ad esclusiva colpa della conduttrice e quantificati in euro
665,58, premesso di non aver potuto concedere in locazione a terzi l'unità abitativa nei giorni immediatamente successivi alla riconsegna a causa ed in conseguenza dei danni riscontrati, per un danno quantificato in euro 500,00, tanto ciò premesso, conveniva in giudizio Controparte 1 , chiedendo di accertare e dichiarare l'inadempimento della suddetta in ordine all'obbligo di restituzione dell'immobile in buono stato, con conseguente condanna della convenuta al risarcimento dei danni richiesto nella somma complessiva di euro 1.165,58, di cui euro 665,58 per danno emergente ed euro 500,00, quale lucro cessante per i canoni non percepiti, ovvero nella somma maggiore o minore sub judice accertata, da determinarsi in giudizio anche a mezzo ctu, con vittoria delle spese del giudizio, anche per la fase della mediazione.
2) Nel corso del giudizio, svoltosi nella dichiarata contumacia della resistente, ferme le produzioni documentali, veniva raccolta la prova orale ammessa. All'esito, la causa veniva rinviata per discussione orale, con termini per il deposito di note autorizzate. Con separato decreto veniva disposta la trattazione scritta della causa.
3) Ai sensi dell'art. 1587 n°1 c.c. il conduttore, nel servirsi della cosa per l'uso determinato nel contratto (o per l'uso che può altrimenti presumersi dalle circostanze), deve osservare la diligenza del buon padre di famiglia (come del resto richiamato dall'art. 1176 c.c., in tema di adempimento delle obbligazioni in generale). A mente poi dell'art. 1590 co. I° c.c., il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto. Trattasi di un'obbligazione che, pur avendo natura contrattuale, non ha carattere sinallagmatico, ma consegue alla natura propria della locazione (che si configura come contratto a termine) e nasce alla scadenza del contratto.
4) Ciò posto, al lume della disamina degli atti di causa, resta accertato l'inadempimento della
CP 1 in ordine alle obbligazioni previste dalle norme richiamate.
5) Resta infatti accertato, al termine del breve rapporto di detenzione qualificata dell'immobile,
l'ammaloramento del parquet dell'abitazione dovuto a tracce di urina di animali domestici detenuti dalla conduttrice, così come sulle pareti, nonché il danneggiamento dell'asta tenda oscurante la camera matrimoniale e macchie della stessa tipologia sul materasso matrimoniale, oltre ad uno stato di estremo sudiciume riguardo agli elettrodomestici (forno).
6) Sul punto, i testi introdotti hanno confermato lo stato dei luoghi riscontrato al termine del rapporto di locazione e documentato nelle fotografie in atti acquisite, che appaiono dirimenti in ordine all'ammaloramento in corrispondenza del parquet del pavimento, delle pareti, del materasso e di alcuni mobili in esso contenuti (n°2 pouf), oltre che del danneggiamento constatato sull'asta tenda della camera matrimoniale. Segnatamente, la teste Testimone 1
,
sentita all'udienza del 13/02/2025, ha riferito di aver aiutato per circa due giorni la ricorrente, quale amica e collega di lavoro, a ripulire l'appartamento, precisando che
"neppure le foto" in atti acquisite rendessero “..idea di come sono stati trovati i locali, in quanto vi era odore di urina anche sulle pareti..”, rammentando di aver constatato che “..le padelle erano bruciate.." e che “..il cibo del gatto .. era sversato per terra", nonché "..i 66
bagni, soprattutto quello di servizio, era in pessime condizioni igieniche..", rammentando di aver constatato sul materasso “..una chiazza grande di colore giallastro e maleodorante..".
Tali circostanze sono state confermate all'evidenza all'udienza del 27/03/2025 dal teste Testimone 2 di professione manutentore tecnico, il quale già precedenza si era '
occupato, su richiesta della ricorrente, di effettuare la revisione della casa tra una locazione e l'altra e, di conseguenza ha dimostrato di conoscere lo stato dei luoghi precedenti e quello circa riscontrato dopo ("...le doghe erano bagnate, direi marce in alcune zone della casa, le pareti.. Era palesemente di urina sia per il colore che per l'odore che derivava…..”).
7) Orbene, nel caso in esame i danneggiamenti riscontrati non appaiono affatto giustificati da un uso della cosa in conformità del contratto, lasciata peraltro pure in condizioni non affatto decorose.
8) Né peraltro, in contratto, è stata prevista la corresponsione di una cauzione per tali finalità.
9) Sicché, dall'inadempimento della conduttrice riguardo l'obbligo di conservazione del bene, come stabilito dalle norme sopra richiamate, discende il riconoscimento della pretesa risarcitoria della ricorrente, che tiene conto, a titolo di danno emergente, dell'importo speso per rimediare ai danneggiamenti arrecati alla cosa dalla conduttrice, pari ad euro 665,58, importo in atti documentato. Tiene conto altresì, a titolo di lucro cessante, dell'impossibilità per la ricorrente di poter nuovamente ricollocare sul mercato delle locazioni la propria unità abitativa nei giorni immediatamente successivi, che, in via equitativa, può essere liquidato in euro 400,00, per un importo complessivo pari ad euro 1.065,58.
10) Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate (secondo D.M.
n°55/2014 e s.m.i., scaglione di valore fino ad euro 1.100, valori medi, avuto riguardo ai parametri di cui all'art. 4, co. I°, cennato decreto), come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie la domanda;
per l'effetto, condanna la resistente al risarcimento dei danni, in favore di parte ricorrente, liquidati in complessivi euro 1.065, 58; condanna la resistente alla refusione, in favore di parte ricorrente, delle spese del giudizio liquidate in complessivi euro 732,00, di cui euro 70,00 per spese ed euro 662,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge (iva, cap e r.f.), oltre a complessivi euro 315,00 per la mediazione obbligatoria, di cui euro 126,6 per spese ed euro 189,00 per compenso, oltre accessori di legge (iva, cap e r.f.).
Sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge
Pescara, li 19 Settembre 2025
Il Giudice
dott. Emilio Bernardi
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Famiglia ed Altro Civile
Il Giudice di Tribunale dott. Emilio Bernardi
lette le note in sostituzione dell'udienza del 16/07/2025, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., depositate dall'Avv. Andrea Di Luzio, difensore e procuratore speciale di parte ricorrente;
emette la seguente sentenza :
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI PESCARA
TO CO
(artt. 50 ter, 429 c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Pescara, dott. Emilio Bernardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 1418 del R.G.A.C. dell'anno 2024 vertente
TRA 'elettivamente domiciliata in Pescara, Viale Parte 1 (c.f. C.F. 1
Amerigo Vespucci n°43, presso lo studio dell'Avv. Andrea Di Luzio, il quale la rappresenta e difende, giusto mandato allegato al ricorso introduttivo ricorrente
CONTRO
Controparte_1 (c.f. C.F. 2
resistente
OGGETTO: altri istituti del diritto delle locazioni
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta del 16/07/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE Pt 11) Con ricorso notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione dell'udienza,
[...] premesso di aver concesso in locazione, ad uso turistico (c.d. locazione breve ex art. 4 D.L. n°50/2017), a Controparte 1 giusto relativo contratto dell'1/04/2023, l'unità abitativa di sua proprietà, già arredata, sita in Montesilvano (PE), alla Via Vestina 432,
Piano 1, di mq 145, Categoria A/7a), Classe 8, Consistenza 9,5 vani, distinta al Catasto
Fabbricati di detto Comune, foglio 12, part.lla 445, sub 10, al canone di locazione concordato di € 600,00 (seicento/00), da corrispondersi contestualmente alla stipula del contratto, premesso che in detto contratto era stato previsto l'obbligo della conduttrice di avvisare la locatrice degli eventuali difetti dell'immobile e dei mobili entro quarantotto ore dalla consegna delle chiavi, premesso di aver riscontrato, alla riconsegna dell'immobile, danni patrimoniali da ascriversi ad esclusiva colpa della conduttrice e quantificati in euro
665,58, premesso di non aver potuto concedere in locazione a terzi l'unità abitativa nei giorni immediatamente successivi alla riconsegna a causa ed in conseguenza dei danni riscontrati, per un danno quantificato in euro 500,00, tanto ciò premesso, conveniva in giudizio Controparte 1 , chiedendo di accertare e dichiarare l'inadempimento della suddetta in ordine all'obbligo di restituzione dell'immobile in buono stato, con conseguente condanna della convenuta al risarcimento dei danni richiesto nella somma complessiva di euro 1.165,58, di cui euro 665,58 per danno emergente ed euro 500,00, quale lucro cessante per i canoni non percepiti, ovvero nella somma maggiore o minore sub judice accertata, da determinarsi in giudizio anche a mezzo ctu, con vittoria delle spese del giudizio, anche per la fase della mediazione.
2) Nel corso del giudizio, svoltosi nella dichiarata contumacia della resistente, ferme le produzioni documentali, veniva raccolta la prova orale ammessa. All'esito, la causa veniva rinviata per discussione orale, con termini per il deposito di note autorizzate. Con separato decreto veniva disposta la trattazione scritta della causa.
3) Ai sensi dell'art. 1587 n°1 c.c. il conduttore, nel servirsi della cosa per l'uso determinato nel contratto (o per l'uso che può altrimenti presumersi dalle circostanze), deve osservare la diligenza del buon padre di famiglia (come del resto richiamato dall'art. 1176 c.c., in tema di adempimento delle obbligazioni in generale). A mente poi dell'art. 1590 co. I° c.c., il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto. Trattasi di un'obbligazione che, pur avendo natura contrattuale, non ha carattere sinallagmatico, ma consegue alla natura propria della locazione (che si configura come contratto a termine) e nasce alla scadenza del contratto.
4) Ciò posto, al lume della disamina degli atti di causa, resta accertato l'inadempimento della
CP 1 in ordine alle obbligazioni previste dalle norme richiamate.
5) Resta infatti accertato, al termine del breve rapporto di detenzione qualificata dell'immobile,
l'ammaloramento del parquet dell'abitazione dovuto a tracce di urina di animali domestici detenuti dalla conduttrice, così come sulle pareti, nonché il danneggiamento dell'asta tenda oscurante la camera matrimoniale e macchie della stessa tipologia sul materasso matrimoniale, oltre ad uno stato di estremo sudiciume riguardo agli elettrodomestici (forno).
6) Sul punto, i testi introdotti hanno confermato lo stato dei luoghi riscontrato al termine del rapporto di locazione e documentato nelle fotografie in atti acquisite, che appaiono dirimenti in ordine all'ammaloramento in corrispondenza del parquet del pavimento, delle pareti, del materasso e di alcuni mobili in esso contenuti (n°2 pouf), oltre che del danneggiamento constatato sull'asta tenda della camera matrimoniale. Segnatamente, la teste Testimone 1
,
sentita all'udienza del 13/02/2025, ha riferito di aver aiutato per circa due giorni la ricorrente, quale amica e collega di lavoro, a ripulire l'appartamento, precisando che
"neppure le foto" in atti acquisite rendessero “..idea di come sono stati trovati i locali, in quanto vi era odore di urina anche sulle pareti..”, rammentando di aver constatato che “..le padelle erano bruciate.." e che “..il cibo del gatto .. era sversato per terra", nonché "..i 66
bagni, soprattutto quello di servizio, era in pessime condizioni igieniche..", rammentando di aver constatato sul materasso “..una chiazza grande di colore giallastro e maleodorante..".
Tali circostanze sono state confermate all'evidenza all'udienza del 27/03/2025 dal teste Testimone 2 di professione manutentore tecnico, il quale già precedenza si era '
occupato, su richiesta della ricorrente, di effettuare la revisione della casa tra una locazione e l'altra e, di conseguenza ha dimostrato di conoscere lo stato dei luoghi precedenti e quello circa riscontrato dopo ("...le doghe erano bagnate, direi marce in alcune zone della casa, le pareti.. Era palesemente di urina sia per il colore che per l'odore che derivava…..”).
7) Orbene, nel caso in esame i danneggiamenti riscontrati non appaiono affatto giustificati da un uso della cosa in conformità del contratto, lasciata peraltro pure in condizioni non affatto decorose.
8) Né peraltro, in contratto, è stata prevista la corresponsione di una cauzione per tali finalità.
9) Sicché, dall'inadempimento della conduttrice riguardo l'obbligo di conservazione del bene, come stabilito dalle norme sopra richiamate, discende il riconoscimento della pretesa risarcitoria della ricorrente, che tiene conto, a titolo di danno emergente, dell'importo speso per rimediare ai danneggiamenti arrecati alla cosa dalla conduttrice, pari ad euro 665,58, importo in atti documentato. Tiene conto altresì, a titolo di lucro cessante, dell'impossibilità per la ricorrente di poter nuovamente ricollocare sul mercato delle locazioni la propria unità abitativa nei giorni immediatamente successivi, che, in via equitativa, può essere liquidato in euro 400,00, per un importo complessivo pari ad euro 1.065,58.
10) Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate (secondo D.M.
n°55/2014 e s.m.i., scaglione di valore fino ad euro 1.100, valori medi, avuto riguardo ai parametri di cui all'art. 4, co. I°, cennato decreto), come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie la domanda;
per l'effetto, condanna la resistente al risarcimento dei danni, in favore di parte ricorrente, liquidati in complessivi euro 1.065, 58; condanna la resistente alla refusione, in favore di parte ricorrente, delle spese del giudizio liquidate in complessivi euro 732,00, di cui euro 70,00 per spese ed euro 662,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge (iva, cap e r.f.), oltre a complessivi euro 315,00 per la mediazione obbligatoria, di cui euro 126,6 per spese ed euro 189,00 per compenso, oltre accessori di legge (iva, cap e r.f.).
Sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge
Pescara, li 19 Settembre 2025
Il Giudice
dott. Emilio Bernardi