Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/02/2025, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10195-22
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 21 febbraio 2025, davanti al Giudice Adriana Pandolfo, chia-
mata la causa iscritta al n. 10195/2022 R.G.A.C., sono presenti l'avv.
Giorgio Troia, in sostituzione dell'Avv. Giampiccolo, per
[...]
e l'avv. Giuseppe Grammatico, in sostituzione dell'avv. Controparte_1
Scarpulla, per Controparte_2
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi atti e, in particolare, delle note conclusive e chiedono che la stessa venga decisa.
L'avv. Troia chiede la distrazione delle spese in favore dell'avv. Giorgio
Giampiccolo ex art. 93 c.p.c., dichiaratosi antistatario.
IL GIUDICE
si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il G.O.T.
Adriana Pandolfo
IL GIUDICE
definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 15:20, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in udienza.
Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice Adriana Pan-
dolfo, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato me-
diante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies
c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10195/2022 del Ruolo Generale degli Affari
civili contenziosi vertente
TRA
( ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio
Giampiccolo ( per procura al- Email_1
legata all'atto di citazione in opposizione;
- opponente -
E
( ), in per- Controparte_2 P.IVA_2
sona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Concetta Scarpulla ( per procura allega- Email_2 ta al ricorso per decreto ingiuntivo Email_2
- opposta -
Oggetto: Opposizione a Decreto ingiuntivo.
❖❖❖
- 2 - Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ecce-
zione e difesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da e con- Parte_1
ferma il decreto ingiuntivo n. 1666/22 del Tribunale di Palermo
depositato il 16 aprile 2022;
2) dichiara esecutivo il suddetto decreto ingiuntivo;
3) condanna in persona del suo legale rap- Parte_1
presentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite sostenute dall'opposta con riferi- Controparte_2
mento al giudizio di opposizione, che si liquidano in complessivi €
2.540,00 per compenso professionale, oltre I.V.A. e C.P.A. nella mi-
sura legalmente dovuta;
4) lascia a carico dell'opponente le spese del giudizio monitorio.
❖❖❖
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmente notificato, verte sull'opposizione proposta da Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1666/22 di questo Tribunale (depositato il
16 aprile 2022 e notificato a mezzo posta il successivo 14 giugno 2022),
con cui con cui si è ingiunto alla predetta società il pagamento, in favore della della somma di € Controparte_2
18.400,00 a titolo di saldo di quattro fatture (n. 78/2019 del 4/5/2019 di
€ 7.686,00; n. 79/2019 dell'11/5/2019 di € 8.296,00; n. 81/2019 del
31/5/2019 di € 610,00; n. 123/2019 del 31/7/2019 di € 2.440,00) per
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servizi di trasporto su strada di merci (carburante), oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
❖❖❖
Tanto premesso, va osservato che – in base ad un orientamento giuri-
sprudenziale ormai consolidato (ex plurimis, Cass. civ., SS.UU., n.
13533/2001) – al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito,
laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, men-
tre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto in-
giuntivo, che – come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (ex
plurimis, Cass. civ. n. 22123/2009, n. 8718/2000 e n. 11417/1997) – si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione,
nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Nella fattispecie in esame, l'opposta ha assolto pienamente al proprio onere probatorio attraverso il deposito (oltre che delle dette fatture) e dei relativi documenti di accompagnamento [cfr. produzione parte opposta]; docu-
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menti dai quali risulta il credito ingiunto.
Inoltre, il rapporto professionale esistente tra la
[...]
e la è risultato provato Controparte_2 Parte_1
oltre che dalla suddetta documentazione anche dalle dichiarazioni rese dal teste escusso.
Invero il teste ha precisato: “Sono dipendente della Testimone_1 [...]
dal 12/11/2014, con la qualifica di autista. Ho trasportato CP_2
merci della non so dire in quale periodo comunque nei documenti di Pt_1
trasporto è riportato il mio nome in quanto autista. Caricavamo la merce a
Locri dove c'era un deposito dal quale la acquistava merce che poi por- Pt_1
tavamo al deposito di , a Mazara. Altre volte ho fatto consegne di mer- Pt_1
ce prelevate da verso altri destinatari. Le fatture vengono emesse in Pt_1
base ai documenti di trasporto … Riconosco le fatture che mi vengono esibi-
te. Sono lavori effettuati per conto di … conosco il signor , ti- Pt_1 Per_1
tolare della … perché ho effettuato trasporti per conto della ” [cfr. Pt_1 Pt_1
verbale di udienza del 20 ottobre 2023].
A fronte di ciò e dell'allegazione relativa ad un residuo dovuto di €
18.400,00, l'odierna opponente – lungi dal provare l'intervento di alcun fatto estintivo del debito – ha sollevato eccezioni che non colgono nel se-
gno.
Infondata è invero la prima doglianza con la quale parte opponente ha eccepito la presunta prescrizione del credito azionato atteso che “ai sensi
dell'art. 2951 c.c. “si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto
di spedizione e dal contratto di trasporto” … [evidenziando] che le fatture
azionate in via monitoria sono comprese tra il 04.05.2019 (la più risalente)
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e il 31.07.2019 (la più recente) … [e che quindi] dal 31.07.2019 … al
17.09.2021 (data di notifica della diffida di pagamento notificata via PEC a
mezzo il procuratore di controparte …) sono decorsi senza Parte_2
che la presunta creditrice abbia posto in essere alcun atto idoneo ad inter-
rompere la decorrenza della prescrizione” [cfr. atto di citazione in opposizione, pag.
4].
Sul punto basti rilevare che il termine di prescrizione dei diritti deri-
vanti dai contratti di spedizione e trasporto è di un anno (art. 2951 c.c.).
Tuttavia, i diritti di trasporto con tariffe a forcella non si prescrivono per il decorso del termine di cui all'art. 2951 c.c. ma nel termine quinquennale,
per effetto dell'art. 1, L. 27/5/1993 n. 162 che fa salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 27/11/1992 n. 463.
Invero “nel caso di contratto di trasporto di merci per conto di terzi as-
soggettato all'abrogato regime delle cosiddette “tariffe a forcella”, soltanto il
diritto al corrispettivo dell'autotrasportatore beneficia del più ampio termine
di prescrizione quinquennale specificamente previsto dall'art. 2 d.l.
82/1993, restando – invece – valevoli, per i diritti diversi, sebbene scatu-
renti dal medesimo contratto, i termini di prescrizione previsti in via genera-
le dalla legge e, in particolare, quello annuale dettato dall'art. 2951 c.c.”
(Cass. civ. III, 15/9/2021, n. 24894).
Infatti, “l'art. 2 d.l. 82/1993, che, integrando la disciplina istitutiva del
cosiddetto sistema delle “tariffe a forcella” e onde correggere le distorsioni
che derivavano dalla prescrizione breve annuale di cui all'art. 2951 c.c. nel
settore dell'autotrasporto, ha introdotto una diversa regola a maggiore tute-
la del vettore, identificato quale parte debole del rapporto, fissando un ter-
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mine di prescrizione dei diritti più ampio, pari a cinque anni, com'è confer-
mato dai lavori preparatori della l. 162/1993 (di conversione del d.l.
82/1993)” (Cass. civ. 24894/2021, cit.; nello stesso senso Cass. civ.
1/9/2022 n. 25830, secondo cui “Il legislatore, con l'art.2 del decreto-legge
n. 82 del 1993, ha inteso integrare, in funzione di esclusiva tutela della
parte debole del contratto, la disciplina già contenuta nella legge r. 298 del
1974, introducendo un regime prescrizionale derogatorio rispetto a quello
generale ed applicabile soltanto ai diritti del vettore al corrispettivo del tra-
sporto").
Orbene, nella fattispecie, risulta documentalmente che le fatture sono state emesse nel 2019 (tra maggio e luglio), che è intervenuta una diffida di pagamento (preceduta, peraltro, da numerose comunicazioni e richie-
ste di pagamento;
cfr. produzione parte opposta) ritualmente ricevuta in data 17 settembre 2021 e che il presente giudizio è stato iscritto a ruolo nel luglio 2022, con l'evidente conseguenza che il termine quinquennale di prescrizione non si era ancora consumato.
Infondata è altresì la seconda doglianza con la quale l'opponente ha eccepito l'inutilizzabilità delle fatture e dei documenti di trasporto prodotti da controparte atteso che nei confronti degli stessi, disconosciuti, parte opposta non ha proposto istanza di verificazione. [cfr. note conclusive, pag. 6].
L'eccezione non può trovare accoglimento.
Invero, la rilevanza probatoria della documentazione sopra richiamata non può essere esclusa in ragione del disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sui documenti di trasporto allegati, in quanto, come emerso dall'istruttoria, le sottoscrizioni ivi apposte non appaiono riconducibili al
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legale rappresentante della Controparte_2
Sul punto, invero, occorre evidenziare che “l'onere di disconoscimento
della scrittura privata previsto dagli artt. 214 e 215, c.p.c. presuppone che
il documento prodotto contro una parte del processo provenga dalla parte
stessa, mentre non opera nel diverso caso della scrittura proveniente da un
terzo, non producendosi in tal caso l'effetto di inutilizzabilità della scrittura
che - disconosciuta - non sia stata fatta oggetto di verificazione ex art. 216,
c.p.c. Ne consegue che, se la scrittura proveniente da un terzo sia stata di-
sconosciuta dalla parte contro cui è prodotta in giudizio, la stessa va valu-
tata, con valore indiziario, nel contesto degli altri elementi circostanziali, ai
fini della decisione” (cfr. Cass Sentenza 23155 del 31/10/2014 e Cass.
Ord. n. 6650 del 9.3.2020).
Peraltro va rilevato che nei contratti aventi ad oggetto la consegna di una quantità di merce da una parte all'altra, la prova della consegna all'acquirente è libera, nel senso che essa può essere fornita con ogni mezzo, salvo i limiti imposti dalla legge, anche quando siano state rila-
sciate bolle di consegna;
ne consegue che, nel caso in cui la sottoscrizione apposta su tali bolle sia stata disconosciuta, la parte interessata, in al-
ternativa alla proposizione dell'istanza di verificazione, può dimostrare la consegna con altri mezzi, ivi inclusa la prova testimoniale (nella quale è
peraltro ammesso il riferimento alle bolle), non potendosi risolvere in una limitazione delle facoltà probatorie della parte la predisposizione di una prova documentale astrattamente idonea a favorirla (Cass. n.
14594/2007; Trib. Latina, 8/1/2024 n. 25).
Nel caso in esame, il contenuto dei documenti di trasporto (aventi ad
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oggetto il ritiro della merce indicata nei d.d.t. ad opera di un incaricato della ditta opposta) è stato confermato dal testimone che, Testimone_1
riconoscendo le fatture e i documenti di trasporto esibitigli, ha precisato:
“Ho trasportato merci della non so dire in quale periodo comunque nei Pt_1
documenti di trasporto è riportato il mio nome in quanto autista” [cfr. verbale di udienza cit.].
Alla luce delle argomentazioni che precedono, non avendo l'opponente dato prova della verificazione di alcun fenomeno estintivo del credito,
vanno pertanto affermate l'inconsistenza dell'opposizione proposta dall'opponente le cui domande devono essere Parte_1
rigettate, non avendo la stessa ottemperato all'onere probatorio relativo ai fatti costitutivi delle proprie pretese, e la fondatezza della pretesa avanza-
ta in sede monitoria.
Deve, pertanto, ritenersi legittimo il decreto ingiuntivo n. 1666/22 di questo Tribunale.
Conseguentemente, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo de-
ve essere confermato e dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
❖❖❖
In base al principio della soccombenza – da applicare, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, tenendo conto che nel procedimento per ingiunzione l'atto introduttivo del giudizio conseguente all'opposizione dell'ingiunto è costituito dalla richiesta del creditore intesa ad ottenere l'emanazione del decreto ingiuntivo, ed è in relazione a tale domanda che va determinato chi è vittorioso e chi è soccombente (cfr. Cass. civ. n.
1977/1983) – l'opponente deve essere condannata al pagamento, in favo-
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re dell'opposta delle spese Controparte_2
processuali della presente fase di opposizione la cui liquidazione viene ef-
fettuata (come in dispositivo) sulla base dei parametri introdotti dal D.M.
Giustizia 55/2014, come aggiornato dal D.M. Giustizia 147/2022, appli-
cando, in relazione al valore della causa (scaglione da € 5.201 a €
26.000), i parametri minimi in ragione del grado di difficoltà della
contro
-
versia.
Va inoltre mantenuta ferma la condanna della parte ingiunta – poi op-
ponente – al pagamento delle spese (già liquidate) della fase monitoria.
❖❖❖
Così deciso in Palermo il 21 febbraio 2025
Il G.O.T.
Adriana Pandolfo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e, previa lettura alle parti, sottoscritto con
firma digitale dal Giudice Adriana Pandolfo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e
succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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