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Sentenza 9 gennaio 2024
Sentenza 9 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/01/2024, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Terza Sezione Civile -
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Andrea Tinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8646/2022 R.G. promossa da avv. SIMONE FORTE) Parte_1
ATTRICE contro
(avv. CLAUDIA SPINA) Controparte_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da foglio depositato in data 2 ottobre 2023. Parte convenuta non ha depositato alcun foglio di trattazione scritta, sicché si deve ritenere che abbia concluso come da comparsa di risposta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
L'attrice ha chiesto la declaratoria di nullità delle seguenti iscrizioni ipotecarie:
n. Repertorio 4530/2219 del 20/12/2019, Registro Particolare 34 - Registro Generale
120;
n. Repertorio 4566/2220 del 15/01/2020, Registro Particolare 278 - Registro Generale
1913;
n. Repertorio 5311/2222 del 21/03/2022, Registro Particolare 2420 - Registro Generale
12325.
A fondamento dell'opposizione, l'istante ha posto il mancato assolvimento degli oneri di notificazione di cui agli artt. 50 e 77 d.p.r. n. 602/1973, nonché la violazione dell'art. 483
c.p.c.
La parte convenuta ha eccepito, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, nel merito, ha rivendicato la legittimità delle iscrizioni.
Non è stata svolta attività istruttoria.
1 L'udienza di precisazione delle conclusioni si è tenuta in forma c.d. figurata.
Scaduti i termini ex art. 190 c.p.c., il processo è infine transitato in fase decisoria.
2.
Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
3.
L'art. 35, comma 26-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (comma introdotto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248)1 ha devoluto alla giurisdizione delle commissioni tributarie (ora: corti di giustizia tributaria) tutte le controversie relative all'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,
«indipendentemente dalla natura del credito del quale costituisce garanzia» (così, Cass. Civ.,
Sez. 5 - , Sentenza n. 4802 del 24/02/2017; nello stesso senso, v. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza
n. 18505 del 02/08/2013).
Di conseguenza, è fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla parte convenuta.
Ogni altra questione è assorbita.
4.
Le spese di lite seguono la soccombenza (in rito) della parte attrice, che deve essere condannata alla rifusione a favore della parte convenuta, secondo la liquidazione operata in dispositivo in base ai parametri del d.m. n. 55/2014. Sono riconosciuti i compensi minimi, poiché l'attività difensiva della parte convenuta si è limitata al solo deposito della comparsa di risposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario;
2. assegna termine perentorio di tre mesi per la riassunzione, ex art. 59 l. 18 giugno
2009, n. 69, dinanzi al giudice dotato di giurisdizione;
3. condanna la parte attrice a rifondere alla parte convenuta le spese di lite, che liquida in euro 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa.
Brescia, 9 gennaio 2024
Il giudice
Andrea Tinelli 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'art. 19 comma 1 lett. e-bis) d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ascrive al novero degli «atti impugnabili» dinanzi alle corti di giustizia tributaria «l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni».
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Terza Sezione Civile -
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Andrea Tinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8646/2022 R.G. promossa da avv. SIMONE FORTE) Parte_1
ATTRICE contro
(avv. CLAUDIA SPINA) Controparte_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da foglio depositato in data 2 ottobre 2023. Parte convenuta non ha depositato alcun foglio di trattazione scritta, sicché si deve ritenere che abbia concluso come da comparsa di risposta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
L'attrice ha chiesto la declaratoria di nullità delle seguenti iscrizioni ipotecarie:
n. Repertorio 4530/2219 del 20/12/2019, Registro Particolare 34 - Registro Generale
120;
n. Repertorio 4566/2220 del 15/01/2020, Registro Particolare 278 - Registro Generale
1913;
n. Repertorio 5311/2222 del 21/03/2022, Registro Particolare 2420 - Registro Generale
12325.
A fondamento dell'opposizione, l'istante ha posto il mancato assolvimento degli oneri di notificazione di cui agli artt. 50 e 77 d.p.r. n. 602/1973, nonché la violazione dell'art. 483
c.p.c.
La parte convenuta ha eccepito, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, nel merito, ha rivendicato la legittimità delle iscrizioni.
Non è stata svolta attività istruttoria.
1 L'udienza di precisazione delle conclusioni si è tenuta in forma c.d. figurata.
Scaduti i termini ex art. 190 c.p.c., il processo è infine transitato in fase decisoria.
2.
Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
3.
L'art. 35, comma 26-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (comma introdotto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248)1 ha devoluto alla giurisdizione delle commissioni tributarie (ora: corti di giustizia tributaria) tutte le controversie relative all'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,
«indipendentemente dalla natura del credito del quale costituisce garanzia» (così, Cass. Civ.,
Sez. 5 - , Sentenza n. 4802 del 24/02/2017; nello stesso senso, v. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza
n. 18505 del 02/08/2013).
Di conseguenza, è fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla parte convenuta.
Ogni altra questione è assorbita.
4.
Le spese di lite seguono la soccombenza (in rito) della parte attrice, che deve essere condannata alla rifusione a favore della parte convenuta, secondo la liquidazione operata in dispositivo in base ai parametri del d.m. n. 55/2014. Sono riconosciuti i compensi minimi, poiché l'attività difensiva della parte convenuta si è limitata al solo deposito della comparsa di risposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario;
2. assegna termine perentorio di tre mesi per la riassunzione, ex art. 59 l. 18 giugno
2009, n. 69, dinanzi al giudice dotato di giurisdizione;
3. condanna la parte attrice a rifondere alla parte convenuta le spese di lite, che liquida in euro 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa.
Brescia, 9 gennaio 2024
Il giudice
Andrea Tinelli 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'art. 19 comma 1 lett. e-bis) d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ascrive al novero degli «atti impugnabili» dinanzi alle corti di giustizia tributaria «l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni».
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