TRIB
Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 12/02/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3643/2024
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3643/2024
Oggi 13 febbraio 2025, alle ore 10:35, innanzi al dott. Alfredo Spitaleri, è comparso:
- per e l'avv. Sebastiano Alicata il Parte_1 Parte_2
quale chiede dichiararsi la contumacia di;
insiste in ricorso;
rileva che Controparte_1
il resistente si è presentato in sede di mediazione assistito da un avvocato e la procedura ha avuto esito negativo;
insiste nelle richieste istruttorie formulate in atti;
in subordine, discute la causa riportandosi alle conclusioni e allegazioni di cui al ricorso introduttivo;
Il Giudice,
Ritenuta la causa matura per la decisione, senza che appaiano rilevanti le prove orali richieste da parte ricorrente, avendo le stesse ad oggetto circostanze suscettibili di essere provate documentalmente;
Udita la discussione del procuratore di parte ricorrente;
Visto l'art. 429 c.p.c.;
P.Q.M.
Rigetta ogni istanza istruttoria e si ritira in camera di consiglio per deliberare la sentenza. Quindi, rientrato dalla camera di consiglio alle ore 00:20, ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza dandone lettura in udienza - assenti le parti e i loro difensori - ex art. 429 c.p.c.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 1 di 6 N. R.G. 3643/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3643/2024
PROMOSSA DA
(C.F. ), e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Sebastiano Alicata,
[...] C.F._2
presso il cui studio sono elettivamente domiciliate, giusta procura in atti;
RICORRENTI
CONTRO
(C.F. ); Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 12.02.2025, all'esito della discussione orale ex art. 429 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - e hanno evocato nel presente giudizio Parte_1 Parte_2 CP_1
Pag. 2 di 6 al fine di accertare l'intervenuta cessazione del contratto di comodato del CP_1
21.05.2018 (avente per oggetto l'immobile sito a Ferla, via Della Croce n. 5, piano terra, in Catasto fabbricati del medesimo Comune al foglio 31, particella 2974, subalterno 1, categoria C/1), per scadenza del termine pattuito, con condanna del resistente all'immediato rilascio dell'immobile e al pagamento della somma di € 350,00 mensili dal mese di Giugno 2024 sino alla data di riconsegna, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento del danno da occupazione sine titulo, parametrato ai canoni che le ricorrenti avrebbero potuto ritrarre dall'immobile in questione laddove lo stesso fosse stato riconsegnato alla scadenza e, quindi, concesso in locazione a terzi.
2. - Radicatosi il contraddittorio, benché ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito in giudizio il resistente del quale va in questa sede dichiarata la contumacia.
3. - La causa è stata posta in decisione all'udienza di discussione del 12.02.2025.
4. - Ciò posto, la domanda di accertamento dell'intervenuta cessazione alla scadenza del contratto dedotto in lite è fondata e va accolta.
Tale contratto, per come è documentato in atti, prevede un termine di durata di sei anni, prorogabile per un eguale periodo di tempo tranne disdetta (cfr. doc. 5, fasc. ricorrenti).
Trattasi all'evidenza di contratto a termine ex art. 1809 c.c.
Il termine in questione deve ritenersi spirato in data 21.05.2024, tenuto conto che, prima di tale scadenza, le ricorrenti hanno inviato al resistente una raccomandata A/R, pervenuta all'indirizzo del destinatario il 28.11.2023, con la quale hanno chiaramente manifestato la propria volontà di evitare la proroga tacita del comodato e di rientrare nella disponibilità dell'immobile (cfr. doc. 6, fasc. ricorrenti).
D'altra parte, la mera circostanza che l'immobile risulti concretamente destinato ad un'attività commerciale del comodatario “non è sufficiente per ritenere il relativo contratto soggetto ad un termine implicito, sicché il comodante può domandare la restituzione del bene prima della cessazione di tale attività” (cfr. Cass. n. 22309/2020).
Ne consegue che il contratto in esame è cessato alla scadenza del 21.05.2024.
5. - Non essendo intervenuta la restituzione entro il suddetto termine (come attestato dal perfezionamento della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio proprio
Pag. 3 di 6 all'indirizzo di Ferla, via Della Croce n. 5), il resistente va condannato all'immediato rilascio, in favore delle ricorrenti, del suddetto immobile libero e sgombero da cose e/o persone.
6. - Va, tuttavia, respinta la domanda risarcitoria proposta dalle odierne ricorrenti.
6.1. - Al riguardo, va ricordato che le Sezioni Unite della S.C., con la nota sentenza n.
33645/2022, ponendosi in linea intermedia tra la teoria normativa del danno, emersa prevalentemente nella giurisprudenza della Seconda Sezione Civile, e la teoria causale del danno, sostenuta dalla Terza Sezione Civile, hanno chiarito che, nel caso di occupazione di immobile, accanto alla tutela reale, volta alla reintegra nella disponibilità del bene da altri occupato, debba riconoscersi anche la tutela risarcitoria, concernente non già il pregiudizio arrecato al bene oggetto di proprietà, bensì direttamente, la lesione del diritto di proprietà, sub specie del “diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa. Il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire”.
Le Sezioni Unite hanno precisato che, ai fini del risarcimento del danno emergente, è richiesta l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che
è andata perduta a causa dell'occupazione senza titolo del bene da parte del terzo, in quanto il mero non uso, il quale è pure un attributo del contenuto del diritto di proprietà,
è insuscettibile di risarcimento. Ai fini del risarcimento del lucro cessante, occorre, invece, l'allegazione degli specifici pregiudizi subiti da proprietario, fra i quali vanno annoverate le occasioni perse di vendita a un prezzo più conveniente rispetto a quello di mercato e le mancate locazioni a un canone superiore rispetto a quello di mercato.
6.2. - Facendo applicazione al caso in esame dei principi sopra richiamati, va considerato che, ancorché le ricorrenti abbiano dedotto le perdute possibilità di esercizio
Pag. 4 di 6 del diritto di godimento indiretto sull'immobile oggetto di lite (cioè la sua concessione in locazione a terzi), manca qualsiasi prova in ordine al valore figurativo del canone locativo di mercato, avendo, in particolare, le ricorrenti mancato di produrre i conferenti parametri desumibili dall'Osservatorio del mercato immobiliare (c.d. “OMI”), e, comunque, omesso di descrivere compiutamente le condizioni dell'immobile al fine di pervenire, sia pure in via presuntiva, ad una accettabile quantificazione del corrispettivo conseguibile con la messa a frutto dello stesso.
6.3. - Né, peraltro, a tali carenze potrebbe supplirsi mediante una consulenza tecnica d'ufficio, non trattandosi di uno strumento previsto per consentire alle parti di eludere gli oneri probatori sulle stesse incombenti.
Considerato, infatti, che la C.T.U. costituisce lo strumento processuale cui è demandata l'attività di deduzione, da fatti già ritualmente acquisiti al processo, di fatti ignoti sulla base di saperi specialistici, è precluso l'utilizzo di siffatto mezzo di valutazione in ordine a fatti che non siano stati previamente dimostrati dalla parte che ne richieda l'ammissione, come affermato dalla S.C., secondo cui “in relazione alla finalità propria della consulenza tecnica d'ufficio, di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (cfr. Cass. n. 7635/2003).
6.4. - Ne discende il rigetto della domanda risarcitoria.
7. - Le spese di lite seguono la soccombenza di e, avuto riguardo Controparte_1
all'attività processuale espletata nel corso del giudizio e allo scaglione di riferimento, individuato secondo i parametri del D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147/2022, sulla base del valore della controversia dichiarato in domanda (scaglione valoriale sino ad € 5.200,00), si liquidano come da dispositivo per le fasi di studio e introduttiva ai valori medi, e per la fase decisionale ai valori minimi, tenuto conto della ripetitività delle questioni trattate in sede di discussione orale;
esclusa la fase di trattazione/istruttoria, in quanto non svoltasi.
Pag. 5 di 6
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, nella persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3643/2024 r.g., così dispone:
1) Dichiara la contumacia di . Controparte_1
2) Accerta e dichiara che il contratto di comodato del 21.05.2018, avente per oggetto l'immobile sito a Ferla (SR), via Della Croce n. 5, piano terra, in Catasto fabbricati del medesimo Comune al foglio 31, particella 2974, subalterno 1, categoria C/1, è cessato alla scadenza del 21.05.2024.
3) Per l'effetto, condanna all'immediato rilascio di tale immobile, Controparte_1
libero e sgombero da cose e/o persone, in favore di e Parte_1 [...]
. Parte_2
4) Rigetta la domanda risarcitoria proposta da e Parte_1 Parte_2
contro .
[...] Controparte_1
5) Condanna alla rifusione, in favore di e Controparte_1 Parte_1
, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 426,02 a Parte_2 titolo di spese vive (di cui € 98,00 per contributo unificato, € 27,00 per bolli, €
25,60 per notifiche, ed € 275,42 per spese di mediazione obbligatoria), e in €
1.276,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge.
Così deciso a Siracusa, in data 12 febbraio 2025
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 6 di 6
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3643/2024
Oggi 13 febbraio 2025, alle ore 10:35, innanzi al dott. Alfredo Spitaleri, è comparso:
- per e l'avv. Sebastiano Alicata il Parte_1 Parte_2
quale chiede dichiararsi la contumacia di;
insiste in ricorso;
rileva che Controparte_1
il resistente si è presentato in sede di mediazione assistito da un avvocato e la procedura ha avuto esito negativo;
insiste nelle richieste istruttorie formulate in atti;
in subordine, discute la causa riportandosi alle conclusioni e allegazioni di cui al ricorso introduttivo;
Il Giudice,
Ritenuta la causa matura per la decisione, senza che appaiano rilevanti le prove orali richieste da parte ricorrente, avendo le stesse ad oggetto circostanze suscettibili di essere provate documentalmente;
Udita la discussione del procuratore di parte ricorrente;
Visto l'art. 429 c.p.c.;
P.Q.M.
Rigetta ogni istanza istruttoria e si ritira in camera di consiglio per deliberare la sentenza. Quindi, rientrato dalla camera di consiglio alle ore 00:20, ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza dandone lettura in udienza - assenti le parti e i loro difensori - ex art. 429 c.p.c.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 1 di 6 N. R.G. 3643/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3643/2024
PROMOSSA DA
(C.F. ), e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Sebastiano Alicata,
[...] C.F._2
presso il cui studio sono elettivamente domiciliate, giusta procura in atti;
RICORRENTI
CONTRO
(C.F. ); Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 12.02.2025, all'esito della discussione orale ex art. 429 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - e hanno evocato nel presente giudizio Parte_1 Parte_2 CP_1
Pag. 2 di 6 al fine di accertare l'intervenuta cessazione del contratto di comodato del CP_1
21.05.2018 (avente per oggetto l'immobile sito a Ferla, via Della Croce n. 5, piano terra, in Catasto fabbricati del medesimo Comune al foglio 31, particella 2974, subalterno 1, categoria C/1), per scadenza del termine pattuito, con condanna del resistente all'immediato rilascio dell'immobile e al pagamento della somma di € 350,00 mensili dal mese di Giugno 2024 sino alla data di riconsegna, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento del danno da occupazione sine titulo, parametrato ai canoni che le ricorrenti avrebbero potuto ritrarre dall'immobile in questione laddove lo stesso fosse stato riconsegnato alla scadenza e, quindi, concesso in locazione a terzi.
2. - Radicatosi il contraddittorio, benché ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito in giudizio il resistente del quale va in questa sede dichiarata la contumacia.
3. - La causa è stata posta in decisione all'udienza di discussione del 12.02.2025.
4. - Ciò posto, la domanda di accertamento dell'intervenuta cessazione alla scadenza del contratto dedotto in lite è fondata e va accolta.
Tale contratto, per come è documentato in atti, prevede un termine di durata di sei anni, prorogabile per un eguale periodo di tempo tranne disdetta (cfr. doc. 5, fasc. ricorrenti).
Trattasi all'evidenza di contratto a termine ex art. 1809 c.c.
Il termine in questione deve ritenersi spirato in data 21.05.2024, tenuto conto che, prima di tale scadenza, le ricorrenti hanno inviato al resistente una raccomandata A/R, pervenuta all'indirizzo del destinatario il 28.11.2023, con la quale hanno chiaramente manifestato la propria volontà di evitare la proroga tacita del comodato e di rientrare nella disponibilità dell'immobile (cfr. doc. 6, fasc. ricorrenti).
D'altra parte, la mera circostanza che l'immobile risulti concretamente destinato ad un'attività commerciale del comodatario “non è sufficiente per ritenere il relativo contratto soggetto ad un termine implicito, sicché il comodante può domandare la restituzione del bene prima della cessazione di tale attività” (cfr. Cass. n. 22309/2020).
Ne consegue che il contratto in esame è cessato alla scadenza del 21.05.2024.
5. - Non essendo intervenuta la restituzione entro il suddetto termine (come attestato dal perfezionamento della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio proprio
Pag. 3 di 6 all'indirizzo di Ferla, via Della Croce n. 5), il resistente va condannato all'immediato rilascio, in favore delle ricorrenti, del suddetto immobile libero e sgombero da cose e/o persone.
6. - Va, tuttavia, respinta la domanda risarcitoria proposta dalle odierne ricorrenti.
6.1. - Al riguardo, va ricordato che le Sezioni Unite della S.C., con la nota sentenza n.
33645/2022, ponendosi in linea intermedia tra la teoria normativa del danno, emersa prevalentemente nella giurisprudenza della Seconda Sezione Civile, e la teoria causale del danno, sostenuta dalla Terza Sezione Civile, hanno chiarito che, nel caso di occupazione di immobile, accanto alla tutela reale, volta alla reintegra nella disponibilità del bene da altri occupato, debba riconoscersi anche la tutela risarcitoria, concernente non già il pregiudizio arrecato al bene oggetto di proprietà, bensì direttamente, la lesione del diritto di proprietà, sub specie del “diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa. Il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire”.
Le Sezioni Unite hanno precisato che, ai fini del risarcimento del danno emergente, è richiesta l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che
è andata perduta a causa dell'occupazione senza titolo del bene da parte del terzo, in quanto il mero non uso, il quale è pure un attributo del contenuto del diritto di proprietà,
è insuscettibile di risarcimento. Ai fini del risarcimento del lucro cessante, occorre, invece, l'allegazione degli specifici pregiudizi subiti da proprietario, fra i quali vanno annoverate le occasioni perse di vendita a un prezzo più conveniente rispetto a quello di mercato e le mancate locazioni a un canone superiore rispetto a quello di mercato.
6.2. - Facendo applicazione al caso in esame dei principi sopra richiamati, va considerato che, ancorché le ricorrenti abbiano dedotto le perdute possibilità di esercizio
Pag. 4 di 6 del diritto di godimento indiretto sull'immobile oggetto di lite (cioè la sua concessione in locazione a terzi), manca qualsiasi prova in ordine al valore figurativo del canone locativo di mercato, avendo, in particolare, le ricorrenti mancato di produrre i conferenti parametri desumibili dall'Osservatorio del mercato immobiliare (c.d. “OMI”), e, comunque, omesso di descrivere compiutamente le condizioni dell'immobile al fine di pervenire, sia pure in via presuntiva, ad una accettabile quantificazione del corrispettivo conseguibile con la messa a frutto dello stesso.
6.3. - Né, peraltro, a tali carenze potrebbe supplirsi mediante una consulenza tecnica d'ufficio, non trattandosi di uno strumento previsto per consentire alle parti di eludere gli oneri probatori sulle stesse incombenti.
Considerato, infatti, che la C.T.U. costituisce lo strumento processuale cui è demandata l'attività di deduzione, da fatti già ritualmente acquisiti al processo, di fatti ignoti sulla base di saperi specialistici, è precluso l'utilizzo di siffatto mezzo di valutazione in ordine a fatti che non siano stati previamente dimostrati dalla parte che ne richieda l'ammissione, come affermato dalla S.C., secondo cui “in relazione alla finalità propria della consulenza tecnica d'ufficio, di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (cfr. Cass. n. 7635/2003).
6.4. - Ne discende il rigetto della domanda risarcitoria.
7. - Le spese di lite seguono la soccombenza di e, avuto riguardo Controparte_1
all'attività processuale espletata nel corso del giudizio e allo scaglione di riferimento, individuato secondo i parametri del D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147/2022, sulla base del valore della controversia dichiarato in domanda (scaglione valoriale sino ad € 5.200,00), si liquidano come da dispositivo per le fasi di studio e introduttiva ai valori medi, e per la fase decisionale ai valori minimi, tenuto conto della ripetitività delle questioni trattate in sede di discussione orale;
esclusa la fase di trattazione/istruttoria, in quanto non svoltasi.
Pag. 5 di 6
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, nella persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3643/2024 r.g., così dispone:
1) Dichiara la contumacia di . Controparte_1
2) Accerta e dichiara che il contratto di comodato del 21.05.2018, avente per oggetto l'immobile sito a Ferla (SR), via Della Croce n. 5, piano terra, in Catasto fabbricati del medesimo Comune al foglio 31, particella 2974, subalterno 1, categoria C/1, è cessato alla scadenza del 21.05.2024.
3) Per l'effetto, condanna all'immediato rilascio di tale immobile, Controparte_1
libero e sgombero da cose e/o persone, in favore di e Parte_1 [...]
. Parte_2
4) Rigetta la domanda risarcitoria proposta da e Parte_1 Parte_2
contro .
[...] Controparte_1
5) Condanna alla rifusione, in favore di e Controparte_1 Parte_1
, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 426,02 a Parte_2 titolo di spese vive (di cui € 98,00 per contributo unificato, € 27,00 per bolli, €
25,60 per notifiche, ed € 275,42 per spese di mediazione obbligatoria), e in €
1.276,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge.
Così deciso a Siracusa, in data 12 febbraio 2025
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 6 di 6