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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 303/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DI NOSSE LUCIO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3888/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Parete - Piazza Municipio 81030 Parete CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM.PREV.FER.AM n. 02880202500005912000 CANONE ACQUA 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820200019287178002 CANONE ACQUA 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25.9.2025 il contribuente proponeva opposizione avverso la comunicazione di preavviso di iscrizione di fermo amministrativo su autoveicolo, limitando la domanda alla sola cartella di pagamento n. 02820200019287178002 avente ad oggetto il pagamento del canone acqua.
Veniva fissata l'udienza del 12.1.2026 per la trattazione del ricorso, della quale era data comunicazione alle parti nel termine previsto dall'art.31.
In tale udienza, dopo l'esposizione del relatore, la Corte in composizione monocratica deliberava la decisione in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che non sussiste la giurisdizione di questa Corte a conoscere della controversia, che non rientra tra quelle devolute per legge al giudice tributario.
L'atto notificato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione al ricorrente è una comunicazione di preavviso di futura iscrizione del fermo amministrativo, ai sensi dell'art.86 del DPR.n.602/73, eseguita in virtù dell'emissione di precedenti cartelle esattoriali emesse a carico del ricorrente.
Quest'ultimo ha espressamente limitato la domanda giudiziale alla sola cartella n. 02820200019287178002, in cui sono iscritte somme per il pagamento del canone acqua 2017 a favore del Comune di Parete, affermando che tale cartella non gli sarebbe stata mai notificata.
Il provvedimento di iscrizione del fermo amministrativo e dell'ipoteca fiscale è impugnabile dinanzi al giudice tributario, secondo quanto previsto dal comma 26-quinquies dell'art. 35 del decreto legge n. 223 del 2006.
Tale decreto è stato convertito nella legge n. 248 del 2006, che ha introdotto (nell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo n. 546 del 1992 sul contenzioso tributario), due ulteriori ipotesi di atti impugnabili di fronte alle Commissioni tributarie e cioè le iscrizioni di ipoteca e il fermo di beni mobili registrati.
L'iscrizione a ruolo, nel caso di specie e relativamente alla sola cartella impugnata n. 02820200019287178002 però concerne somme dovute non per tributi, bensì per il canone acqua richiesto dal Comune di Parete per l'anno 2017, in relazione alle quali non sussiste la giurisdizione delle Corti di giustizia tributaria, bensì quella del giudice ordinario. Nè certamente vale a spostare la giurisdizione o la competenza la mera circostanza dell'iscrizione a ruolo di somme per violazioni non tributarie, posto che la legge sulla riscossione consente appunto l'esazione a mezzo di cartella esattoriale anche di crediti non tributari.
La Corte Suprema di Cassazione con ordinanza n.14831 del 5.6.2008 a sezioni unite ha affermato che, con riferimento alle controversie aventi per oggetto il provvedimento di fermo di beni mobili registrati, ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di fermo, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti, ovvero ad entrambi se il provvedimento di fermo si riferisce in parte a crediti tributari e in parte a crediti non tributari.
Con la sentenza n. 64 del 14 marzo 2008, la Corte Costituzionale ha ribadito che è la definizione di tributo a delimitare la giurisdizione delle Commissioni Tributarie.
Consegue che si deve chiedere al Giudice Ordinario, ancor più oggi alla luce della citata sentenza, la decisione sul vincolo d'indisponibilità realizzatosi attraverso l'iscrizione del provvedimento del fermo dei beni mobili registrati e/o dell'ipoteca, se la pretesa posta a fondamento di tale vincolo non aveva natura tributaria perchè, alla luce della citata Sentenza n. 64/2008 Cort. Cost. e art. 29 D.Lgs. n. 46/99, la Giurisdizione appartiene (cfr. anche C. Cost n. 439/99 e Cass. civile n. 13534/05) al Giudice che sarebbe “competente a conoscere la controversia” e il rimedio esperibile, è quello previsto dall'art. 615 c.p.c. con cui si contesta il diritto a procedere ad esecuzione.
In conclusione, si deve dichiarare il difetto di giurisdizione dell'adita Corte.
Le spese di questa fase del giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
a) dichiara il proprio difetto di giurisdizione;
concede al ricorrente termine di gg. 60 dalla comunicazione per la riassunzione della causa innanzi al giudice ordinario.
b) compensa le spese di questa fase del giudizio.
Così deciso in Caserta, il 12.1.2026
Il Giudice monocratico
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DI NOSSE LUCIO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3888/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Parete - Piazza Municipio 81030 Parete CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM.PREV.FER.AM n. 02880202500005912000 CANONE ACQUA 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820200019287178002 CANONE ACQUA 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25.9.2025 il contribuente proponeva opposizione avverso la comunicazione di preavviso di iscrizione di fermo amministrativo su autoveicolo, limitando la domanda alla sola cartella di pagamento n. 02820200019287178002 avente ad oggetto il pagamento del canone acqua.
Veniva fissata l'udienza del 12.1.2026 per la trattazione del ricorso, della quale era data comunicazione alle parti nel termine previsto dall'art.31.
In tale udienza, dopo l'esposizione del relatore, la Corte in composizione monocratica deliberava la decisione in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che non sussiste la giurisdizione di questa Corte a conoscere della controversia, che non rientra tra quelle devolute per legge al giudice tributario.
L'atto notificato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione al ricorrente è una comunicazione di preavviso di futura iscrizione del fermo amministrativo, ai sensi dell'art.86 del DPR.n.602/73, eseguita in virtù dell'emissione di precedenti cartelle esattoriali emesse a carico del ricorrente.
Quest'ultimo ha espressamente limitato la domanda giudiziale alla sola cartella n. 02820200019287178002, in cui sono iscritte somme per il pagamento del canone acqua 2017 a favore del Comune di Parete, affermando che tale cartella non gli sarebbe stata mai notificata.
Il provvedimento di iscrizione del fermo amministrativo e dell'ipoteca fiscale è impugnabile dinanzi al giudice tributario, secondo quanto previsto dal comma 26-quinquies dell'art. 35 del decreto legge n. 223 del 2006.
Tale decreto è stato convertito nella legge n. 248 del 2006, che ha introdotto (nell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo n. 546 del 1992 sul contenzioso tributario), due ulteriori ipotesi di atti impugnabili di fronte alle Commissioni tributarie e cioè le iscrizioni di ipoteca e il fermo di beni mobili registrati.
L'iscrizione a ruolo, nel caso di specie e relativamente alla sola cartella impugnata n. 02820200019287178002 però concerne somme dovute non per tributi, bensì per il canone acqua richiesto dal Comune di Parete per l'anno 2017, in relazione alle quali non sussiste la giurisdizione delle Corti di giustizia tributaria, bensì quella del giudice ordinario. Nè certamente vale a spostare la giurisdizione o la competenza la mera circostanza dell'iscrizione a ruolo di somme per violazioni non tributarie, posto che la legge sulla riscossione consente appunto l'esazione a mezzo di cartella esattoriale anche di crediti non tributari.
La Corte Suprema di Cassazione con ordinanza n.14831 del 5.6.2008 a sezioni unite ha affermato che, con riferimento alle controversie aventi per oggetto il provvedimento di fermo di beni mobili registrati, ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di fermo, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti, ovvero ad entrambi se il provvedimento di fermo si riferisce in parte a crediti tributari e in parte a crediti non tributari.
Con la sentenza n. 64 del 14 marzo 2008, la Corte Costituzionale ha ribadito che è la definizione di tributo a delimitare la giurisdizione delle Commissioni Tributarie.
Consegue che si deve chiedere al Giudice Ordinario, ancor più oggi alla luce della citata sentenza, la decisione sul vincolo d'indisponibilità realizzatosi attraverso l'iscrizione del provvedimento del fermo dei beni mobili registrati e/o dell'ipoteca, se la pretesa posta a fondamento di tale vincolo non aveva natura tributaria perchè, alla luce della citata Sentenza n. 64/2008 Cort. Cost. e art. 29 D.Lgs. n. 46/99, la Giurisdizione appartiene (cfr. anche C. Cost n. 439/99 e Cass. civile n. 13534/05) al Giudice che sarebbe “competente a conoscere la controversia” e il rimedio esperibile, è quello previsto dall'art. 615 c.p.c. con cui si contesta il diritto a procedere ad esecuzione.
In conclusione, si deve dichiarare il difetto di giurisdizione dell'adita Corte.
Le spese di questa fase del giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
a) dichiara il proprio difetto di giurisdizione;
concede al ricorrente termine di gg. 60 dalla comunicazione per la riassunzione della causa innanzi al giudice ordinario.
b) compensa le spese di questa fase del giudizio.
Così deciso in Caserta, il 12.1.2026
Il Giudice monocratico