Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 303
CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice tributario

    La Corte ha ritenuto che, poiché la cartella impugnata concerne somme dovute per il canone acqua e non per tributi, la giurisdizione spetta al giudice ordinario. La mera iscrizione a ruolo di somme non tributarie tramite cartella esattoriale non sposta la giurisdizione. La natura dei crediti posti a fondamento del fermo amministrativo determina la giurisdizione, che in questo caso è del giudice ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 303
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta
    Numero : 303
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

    Testo completo