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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/12/2025, n. 949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 949 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. 949/2025 N. R.G. 895/2025 Appello Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Silvia Marina RAVAZZONI Presidente
Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliere
Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO Giudice Ausil. Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. 895/25 avverso la sentenza n. 45/2025 del
Tribunale di Lecco, Dott.ssa Federica Trovò, decisa all'udienza collegiale del 18.11.2025
promossa da:
- (c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Presidente e Legale Rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Nadia Perego e Roberto Maio con domicilio eletto in Milano presso gli uffici dell'Avvocatura in via Savarè 1 CP_1
APPELLANTE
C/
(C.F.: difeso e rappresentato dall'Avv. Eufemia Controparte_2 C.F._1
RU RI presso il cui studio in Erba (CO) Corso XXV Aprile n. 149/B è elettivamente domiciliato, pagina 1 di 16 APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, ogni contraria istanza disattesa
NEL MERITO, riformare la sentenza n. 45/2025 pubbl. il 26/02/2025 del Tribunale di Lecco
in funzione di Giudice del Lavoro e per l'effetto rigettare il ricorso avanti al Tribunale
confermando l'avviso di addebito notificato all'appellato ed il relativo credito contributivo comprensivo di somme aggiuntive maturate oltre alle maturande o di quel diverso, maggior o minor importo che risulterà dovuto ad istruttoria esperita condannando in ogni caso il ricorrente al pagamento dei relativi importi o, comunque, al pagamento di quei diversi, maggiori o minori importi che risulteranno dovuti, così come chiesto nella memoria di costituzione.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
PER L'APPELLATO
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, così giudicare:
Rigettare l'appello proposto e per l'effetto confermare integralmente l'impugnata sentenza n.
45/2025 del Tribunale di Lecco – Sezione Lavoro.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari
FATTO E DIRITTO
CP_ Con il ricorso di I grado ha convenuto in giudizio l , in fatto così esponeva: Controparte_2
“ [1] – La posizione contributiva del ricorrente nell'anno d'imposta 2017
pagina 2 di 16 Fino al 22 novembre 2017, il Sig. a prestato servizio come dipendente a tempo pieno CP_2
presso un'azienda privata;
durante questo periodo, i relativi contributi previdenziali (dovuti CP_1
come lavoratore subordinato), sono stati integralmente versati dal proprio “sostituto di imposta”.
In data 24 novembre 2017, a seguito di donazione di quote societarie, il ricorrente ha mutato il
proprio status giuridico-lavorativo divenendo socio accomandatario di società artigiana con
contestuale iscrizione alla gestione “artigiani” con decorrenza 24/11/2017 1. CP_1
La posizione contributiva del Sig. er l'anno 2017, può, dunque, così riassumersi: CP_2
- dal 1° gennaio al 22 novembre ha regolarmente versato i contributi previdenziali dovuti CP_1
in dipendenza di regolare contratto di lavoro subordinato;
- per i mesi di novembre e dicembre ha effettuato i versamenti contributivi alla gestione CP_1
“artigiani”, commisurati al reddito di partecipazione di € 20.683,00, che rappresenta il reddito
annuo realizzato dalla società partecipata, proporzionato al periodo in cui ha ricoperto la carica
di “socio accomandatario”.
[2] – La denuncia dei redditi mod. “UNICO/2018” anno 2017
In sede di compilazione della denuncia dei redditi dell'anno 2017, a causa di disfunzioni
tecniche legate al software gestionale dei dichiarativi fiscali, si sono verificate le seguenti
inesattezze nel quadro “RR”2 del Mod. “Unico PF/2018” presentato dal Sig. CP_2
è stato indicato il reddito di partecipazione dell'intero anno (€ 124.095,00) anziché
proporzionarlo agli effettivi mesi (novembre-dicembre) di attività come socio accomandatario di
società di persone “artigiana” (€ 20.683,00)3;
è stato omesso il “flag” relativo ai “soggetti privi di anzianità contributiva” nonostante il Sig.
risultasse privo di anzianità contributiva al 31.12.1995; tale omissione ha influito nel CP_2
pagina 3 di 16 calcolo dei contributi dovuti, determinando un importo superiore a quello realmente imputabile
al Sig. CP_2
[3] – La notifica della comunicazione di debito dell' CP_1
In data 3 giugno 2022, in diretta conseguenza dei richiamati errori nella compilazione del
quadro “RR” della denuncia dei redditi, l' di Lecco ha notificato al ricorrente la CP_1
comunicazione di debito n. 240116705608K42022054, con cui ha richiesto un maggior importo
dei “contributi previdenziali a percentuale eccedente il minimale” per l'anno 2017, commisurato
al reddito di impresa di € 124.095,00 (erroneamente indicato nel quadro “RR” del modello di
dichiarazione dei redditi) realizzato dalla società nell'intero anno d'imposta.
Conseguentemente ha affermato una pretesa contributiva totale di € 25.751,60 così suddivisa:
- € 21.100,05 a titolo di maggiori contributi “gestione artigiani”; CP_1
- € 4.651,55 a titolo di sanzioni amministrative.
[4] – Il ricorso amministrativo avverso la comunicazione di debito
In data 10 giugno 2022, il ricorrente ha proposto tempestivo ricorso amministrativo avverso la
comunicazione di debito di cui sopra [all. n. 3], facendo rilevare l'erronea compilazione del
quadro “RR” del mod. “UNICO PF/2018”.
Nell'impugnativa ha ribadito che l'iscrizione alla gestione “artigiani e commercianti” decorreva
dal 24/11/2017 con conseguente assoggettabilità alla contribuzione per i soli mesi di CP_1
novembre e dicembre.
Il “petitum” dell'impugnativa ha recato, in via principale, l'annullamento del provvedimento
esecutivo e, in subordine (nella denegata quanto improbabile ipotesi di mancato accoglimento
dell'eccezione in via principale) la rideterminazione dei contributi sulla base della oggettiva
situazione contributiva del ricorrente riferita al 2017. pagina 4 di 16 [5] – La deliberazione oggetto della presente impugnativa CP_1
Con Deliberazione n. 61 del 20 aprile 2024, (emessa a quasi due anni di distanza dal deposito
del ricorso amministrativo), l ha respinto il ricorso promosso dal ricorrente ignorando CP_1
integralmente le eccezioni proposte nell'impugnativa.
La statuizione, non solo ha confermato la infondata pretesa contributiva contenuta nell'atto
esecutivo, ma ha, altresì “indirettamente” provocato un considerevole, ingiusto e
sproporzionato incremento delle sanzioni amministrative.”
Previa sospensione dell'esecutività del ruolo, così concludeva:
“In via principale: in totale riforma della deliberazione impugnata, disporre l'annullamento della
comunicazione di debito n. 240116705608K4202205; CP_1
In subordine: nella denegata ipotesi di mancato annullamento della comunicazione di debito
, disporre la rideterminazione dei contributi sulla base della oggettiva situazione CP_1
contributiva del ricorrente riferita all'anno 2017;
In via ulteriormente gradata: revocare la comminazione delle sanzioni amministrative per €
4.893,10 (somma scaturente dalla differenza fra l'importo originario contenuto nella
comunicazione di debito per € 4.651,55 e l'ammontare delle sanzioni maturate a seguito del
tardivo deposito della deliberazione di € 9.544,65)”. CP_1
Il Giudice di I grado ha accolto il ricorso ed ha così disposto: “accertato e dichiarato che la
contribuzione dovuta dal ricorrente alla Gestione Artigiani, quale socio accomandatario della
società TI NE & C. S.A.S., per l'anno 2017 va calcolata sulla base del suo
reddito da partecipazione, parametrato ai mesi di effettiva iscrizione (novembre e dicembre) e
tenendo conto dell'assenza di anzianità contributiva al 31.12.1995;
annulla l'avviso di addebito n. 434 2024 00000963 04 000;
pagina 5 di 16 condanna l a rifondere a le spese del giudizio, che liquida in € CP_1 Controparte_2
1.900,00 per compensi professionali, € 86,00 per spese anticipate, oltre rimborso delle spese
forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge.
Ha rilevato che il sig. n data 24.11.2017, a seguito di donazione di quote societarie, CP_2
è divenuto socio accomandatario di società artigiana con conseguente iscrizione alla Gestione
Artigiani dell' ex art. 2 legge 443/1985 e per i mesi di novembre e dicembre 2017 ha CP_1
effettuato i versamenti contributivi commisurati al reddito di partecipazione di € 20.683,00, così
calcolato proporzionando alle due mensilità il reddito di partecipazione annuo di € 124.095,00.
Il ricorrente ha tuttavia allegato che “in sede di compilazione della denuncia dei redditi dell'anno
2017, a causa di disfunzioni tecniche legate al software gestionale dei dichiarativi fiscali, si
sono verificate le seguenti inesattezze nel quadro “RR” 2 del Mod. “Unico PF/2018” presentato
dal Sig. - è stato indicato il reddito di partecipazione dell'intero anno (€ 124.095,00) CP_2
anziché proporzionarlo agli effettivi mesi (novembre-dicembre) di attività come socio
accomandatario di società di persone “artigiana” (€ 20.683,00) 3 ; - è stato omesso il “flag”
relativo ai “soggetti privi di anzianità contributiva” nonostante il Sig. risultasse privo di CP_2
anzianità contributiva al 31.12.1995; tale omissione ha influito nel calcolo dei contributi dovuti,
determinando un importo superiore a quello realmente imputabile al Sig. . CP_2
Ha evidenziato che è pacifico che il sig. isulti iscritto alla Gestione Artigiani soltanto a CP_2
far data dal 24.11.2017 e la correttezza di tale decorrenza non è messa in discussione dall' la determinazione dell'imponibile contributivo per l'anno 2017 non può essere CP_1
calcolata sull'importo di € 124.095,00 che, per stessa ammissione dell'Istituto, rappresenta l'intera quota annuale di partecipazione del ricorrente, dovendosi per contro rispettare il principio desumibile dall'art. 1, comma 7, legge 233/1990 (“Per i prodotti di assicurazione
inferiori all'anno solare i contributi sono rapportati a mese”), per effetto del quale, in caso di pagina 6 di 16 assicurazione per periodi inferiori all'anno solare, i contributi IVS devono essere pagati solamente per i periodi di effettivo lavoro.
Da ciò consegue che nell'ipotesi in cui, come nella fattispecie in esame, nella base imponibile per il calcolo dei contributi IVS vi siano redditi di società prodotti per l'intero anno e l'assicurato sia iscritto alla Gestione commercianti o artigiani solo per una parte dell'anno, i suddetti redditi devono essere divisi per 12 e moltiplicati per i mesi di effettivo esercizio dell'attività.
Tanto risulta corroborato dalla circolare , che è invocata da entrambe le parti, Controparte_3
ma dal cui tenore non sembra potersi desumere quanto dedotto dall' e cioè che essa CP_1
sia riferibile solo all' “ipotesi in cui il soggetto è socio per un certo arco temporale ma solo per
una parte iscritto alla gestione previdenziale”.
La Circolare è così formulata:
“Per quanto riguarda i soggetti privi di anzianità contributiva in qualsiasi Gestione pensionistica
obbligatoria alla data del 31 dicembre 1995, iscritti a decorrere dal primo gennaio 1996, o
successivamente a tale data, si rammenta che il massimale contributivo di cui all'art.2, comma
18, della legge n.335/1995, non è frazionabile a mese (2). Consegue da quanto premesso, nei
casi di attività svolta per una parte soltanto dell'anno dai soggetti in argomento, l'obbligo di far
riferimento all'intero ammontare del reddito prodotto nell'anno, applicando le previste aliquote
sul reddito complessivamente considerato. Così, in riferimento all'anno 2003 per un artigiano
si applicherà l'aliquota del 16,80% sino alla prima fascia di reddito, pari ad euro 36.959,00 e
l'aliquota del 17,80% sulla restante parte di reddito e sino al massimale di euro 80.391,00,
qualunque sia il numero dei mesi di iscrizione. In ogni caso deve essere garantito il pagamento
dei contributi calcolati sul minimale di reddito per i mesi di attività. Si precisa che il rapporto ai
mesi di attività persiste anche nelle ipotesi nelle quali, nell'ambito di una compagine societaria,
il commerciante o l'artigiano, pur cessando o iniziando l'attività lavorativa in corso d'anno,
pagina 7 di 16 mantenga la qualifica di socio e, quindi, continui a percepire reddito d'impresa per la restante
parte dell'anno. In tali casi il reddito (di partecipazione) da prendere in considerazione al fine
del pagamento dei contributi deve essere rapportato ai soli mesi di iscrizione alla gestione
previdenziale”
Rileva che da tale Circolare si evince che l'infrazionabilità a mese è riferibile alla determinazione del massimale contributivo (cioè, non è frazionabile in ragione mensile e, quindi, non può
essere rapportato ai mesi di attività, il reddito massimale annuo previsto, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti a decorrere dal 1° gennaio 1996), ma non della base imponibile, per la quale la stessa circolare spiega che il reddito da partecipazione da prendere in considerazione per la determinazione dei contributi va rapportato ai soli mesi di
iscrizione alla gestione previdenziale, il che vale anche nell'ipotesi in cui “il commerciante o
l'artigiano, pur cessando o iniziando l'attività lavorativa in corso d'anno, mantenga la qualifica
di socio e, quindi, continui a percepire reddito d'impresa per la restante parte dell'anno”.
Pertanto, ha annullato l'avviso di addebito ed ha accertato il diritto del ricorrente a vedere calcolati i contributi dovuti per l'anno 2017 sulla base del reddito da partecipazione parametrato ai mesi di effettiva iscrizione alla Gestione Artigiani e tenuto conto dell'assenza di anzianità
contributiva al 31.12.1995.
CP_ L' , con unico ed articolato motivo di appello, ha proposto impugnazione avverso la sentenza.
Ritiene sussistere una erronea valutazione in diritto nella parte in cui la sentenza esclude che il reddito di partecipazione spontaneamente dichiarato dal ricorrente nel proprio quadro RH
debba essere oggetto di imposizione contributiva
Il Tribunale non considera che è lo stesso ricorrente ad aver spontaneamente dichiarato un reddito di partecipazione (Quadro RH) di € 124.095,00 per il periodo Novembre – Dicembre pagina 8 di 16 2017, coincidente con i due mesi d'iscrizione alla gestione artigiani, mentre d'altro canto,
coerentemente, i soci cedenti, sigg. e , entrambi iscritti alla Controparte_4 CP_5
gestione artigiani fino al 24 novembre 2017, non hanno dichiarato alcun reddito di partecipazione
Dalla pronuncia impugnata deriverebbe la sottrazione dall'imponibilità contributiva della quota di reddito societario proporzionata ai mesi in cui il ricorrente non era socio, pur trattandosi di reddito d'impresa pacificamente imponibile.
Il ricorrente eccepisce genericamente un errore nella compilazione del quadro “RR” del mod.
“UNICO PF/2018” della propria dichiarazione dei redditi;
pur tuttavia non allega nessuna rettifica inviata all'Agenzia delle Entrate poiché ora non più liquidabile né meglio chiarisce in cosa si sostanzi l'errore.
Rileva che l'art. 3 bis - Adeguamento contributivo – del Decreto-legge 19 settembre 1992, n.
384 convertito in l. 14 novembre 1992, n. 438 così dispone:
“1. A decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui
all'art. 1, L. 2 agosto 1990, n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai
fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono.
2. I versamenti da effettuare alla gestione di appartenenza in applicazione delle disposizioni di
cui alla L. 2 agosto 1990, n. 233, sono computati a titolo di acconto delle somme dovute sulla
base dei redditi denunciati nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno al quale i contributi si
riferiscono.
3. A decorrere dal 1994 i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni
previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e
coadiutori, di cui al presente articolo, devono indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno
pagina 9 di 16 al quale il contributo previdenziale si riferisce i dati relativi alla base imponibile, al contributo
dovuto e ai versamenti effettuati, in acconto e a saldo”.
La normativa è pertanto di estrema chiarezza: l'ammontare della contribuzione “è rapportato
alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi
stessi si riferiscono”.
Sostiene che neanche può aderirsi alla eccepita incoerenza rispetto alla richiamata circolare
102/2003 ed alle istruzioni fornite dall'Istituto, ancorché l'argomento non potrebbe essere CP_1
di per sé decisivo.
La circolare fornisce indicazioni sui criteri di addebito nelle ipotesi in cui il soggetto è socio per un certo arco temporale ma solo per una parte iscritto alla gestione previdenziale.
Nel caso in trattazione, però, il reddito di partecipazione attribuito al ricorrente coincide con lo status di socio accomandatario della SAS e, quindi, con i due mesi di attività per i quali risulta iscritto alla gestione artigiani nel 2017; diverso sarebbe stato se il ricorrente fosse stato già
socio della società da inizio anno.
La circolare n. 22/2017 citata dall'Istituto nella deliberazione di rigetto del ricorso CP_1
amministrativo è pertinente nella misura in cui spiega la quantificazione del debito.
Lo stesso è stato determinato come segue:
L'importo richiesto, dovuto a titolo di contribuzione eccedente il minimale, è pari a € 21.100,05
e si ottiene col seguente calcolo:
• sottraendo il minimale dei due mesi di iscrizione, pari a € 2.591,33, dall'importo di euro
46.123,00, corrispondente al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile e applicando l'aliquota del 23,55% riferita alla prima fascia di reddito prevista per gli iscritti alla gestione artigiani, si ottiene l'importo di € 10.251,71;
pagina 10 di 16 • sottraendo dal reddito massimale di € 100.324,00 l'importo della prima fascia di retribuzione annua pensionabile, pari a € 46.123,00, si ottiene l'importo di € 54.201,00, cui va applicata l'aliquota del 24,55%, riferita alla seconda fascia di reddito, si ottiene l'importo di € 13.306,35;
• sommando i contributi delle due fasce (10.251,71 + 13.306,35) si ottiene l'importo di €
23.558,05, dal quale vanno sottratti i pagamenti già effettuati corrispondenti a € 2.458,00;
l'importo della differenza è pari a € 21.100,05 notificata al ricorrente tramite la comunicazione di debito contestata, unitamente alle sanzioni di legge pari a € 4.651,55.
Ritiene che il ricorrente nel richiamare le sanzioni addebitate la qualifica di natura amministrativa.
Nella fattispecie di cui è causa le sanzioni addebitate hanno natura indubbiamente civilistica applicate sulla base della legge n. 388/2000 richiamata già nella prima comunicazione di debito e successivamente nell'avviso di addebito.
Trattasi dell'art. 116, co.8 lettera a) – omissione - della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale individua due distinti regimi sanzionatori:
“a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile
dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione
d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può
essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la
scadenza di legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi
al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i
contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al
pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento;
la sanzione civile non
pagina 11 di 16 può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la
scadenza di legge”.
Ed infine: “
9. Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure previste
alle lettere a) e b) del comma 8 senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto,
sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all'articolo
30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito
all'articolo 14 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”
Trattasi, pertanto, di importo addebitato sulla base di un parametro legislativo univoco e pianamente determinabile.
Le sanzioni di cui è causa rappresentano una conseguenza automatica dell'inadempimento o del ritardo nell'ottemperanza all'obbligo contributivo, in funzione di rafforzamento dell'obbligazione contributiva, comminate secondo criteri privi di qualsivoglia discrezionalità ove l'elemento psicologico del dolo non è costitutivo ai fini della loro irrogazione.
Si è costituito l'appellato , difendendo la sentenza di I grado con conseguente Controparte_2
rigetto del gravame.
All'udienza del 18.11.2025, udite le conclusioni delle parti, ove il difensore di parte appellata dichiarava che non risulta che il abbia fatto rettifica alla dichiarazione dei redditi di cui CP_2
è causa, il procedimento è stato deciso come da dispositivo in calce trascritto.
********
L'appello è fondato per le ragioni che seguono.
Ai fini di una precisa ricostruzione dei fatti oggetto del presente giudizio, si richiamano i documenti versata agli atti dai quali si evince:
pagina 12 di 16 1)Il risulta iscritto alla gestione artigiani dal 24.11.2017 vista l'acquisizione della CP_2
qualifica di socio accomandatario della “TI NE & C. SAS” con la quota societaria dell'80%;
2) Il è soggetto privo di anzianità contributiva al 31.12.1995; CP_2
3) Per il periodo Novembre – Dicembre 2017, coincidente con i due mesi d'iscrizione alla gestione artigiani, nel modello Unico PF anno 2017 il ha dichiarato un reddito di CP_2
partecipazione (Quadro RH) di € 124.095,00; dichiarava il medesimo reddito d'impresa nel quadro RR indicando quale reddito eccedente il minimale imponibile l'importo di euro 10.221,00
ed ometteva di indicare alla sezione I del medesimo quadro RR la mancanza di anzianità
contributiva al 31.12.1995.
In relazione al punto 3) il ritiene che in sede di compilazione della denuncia dei redditi CP_2
dell'anno 2017, a causa di disfunzioni tecniche legate al software gestionale dei dichiarativi fiscali, si sono verificati degli errori, come in premessa riportati;
tuttavia, risulta – anche con conferma in sede di discussione - che il on ha proceduto a presentare una eventuale CP_2
rettifica della dichiarazione dei redditi, neanche dopo aver scoperto l'errore.
CP_ Pertanto, sulla base dei dati dichiarati in sede di compilazione del mod. Unico PF 2018, l ha proceduto alla comunicazione dell'avviso di debito.
Avverso tale comunicazione il ha presentato Ricorso Amministrativo all' CP_2 [...]
, il quale con Deliberazione n. 61 del 20 aprile 2024, respingeva il ricorso così CP_6
motivando:
CP_
“PRESO ATTO che il suddetto reddito minimale, ai sensi della Circolare n. 102/2003, in
caso di periodi di attività inferiori all'anno solare va rapportato ai mesi di effettiva attività; -
PRESO ATTO, altresì, che il ricorrente è un soggetto privo di anzianità contributiva al
pagina 13 di 16 31.12.1995 e che l'art. 2, co. 18 della legge n. 335/1995, per i lavoratori iscritti con decorrenza
gennaio 1996 o successiva, ha stabilito un massimale contributivo non frazionabile in ragione
mensile, pari a € 100.324 per il 2017, ai sensi della Circ. n. 22/2017; - TENUTO CONTO CP_1
che per il calcolo della contribuzione dovuta sul reddito eccedente il minimale per l'anno 2017
occorre sottrarre il minimale dei due mesi di iscrizione, pari a € 2.591,33, dall'importo di €
46.123,00, corrispondente al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile, e sulla
differenza, applicando l'aliquota del 23,55% riferita alla prima fascia di reddito, si ottiene
l'importo di € 10.251,71; - TENUTO CONTO, altresì, che sottraendo dal reddito massimale di
€ 100.324,00 l'importo della prima fascia di retribuzione annua pensionabile, pari a € 46.123,00,
si ottiene l'importo di € 54.201,00, cui va applicata l'aliquota del 24,55%, riferita alla seconda
fascia di reddito, con conseguente individuazione dell'importo di € 13.306,35, dovuto a titolo di
contribuzione; - TENUTO CONTO, inoltre, che sommando i contributi delle due fasce (€
10.251,71 + € 13.306,35) si ottiene l'importo di € 23.558,05, dal quale occorre sottrarre i
pagamenti già effettuati dal ricorrente nel 2017, di importo pari a € 2.458,00; - VALUTATO,
infine, che l'importo residuo dovuto, pari a € 21.100,05, maggiorato delle sanzioni di legge,
corrisponde a quanto richiesto con la comunicazione di debito oggetto del ricorso;
- Su proposta
del Direttore Generale, DELIBERA la reiezione del ricorso, di cui in premessa, proposto dal sig.
CP_2
CP_ Dall'esame di tale deliberazione si evince che l ha applicato la Circolare n. CP_1
102/2003: ha rapportato il reddito minimale ai soli mesi di effettiva attività, così come richiesto dal cioè il reddito di partecipazione risulta proporzionato ai mesi di novembre e CP_2
dicembre, quando lo stesso risultava socio accomandatario.
CP_ La Circolare n. 102/2003 però prevede - per quanto riguarda i soggetti privi anzianità
contributiva al 31 dicembre 1995 - che il massimale contributivo di cui all'art. 2 comma 18, della pagina 14 di 16 legge n.335/1995, non è frazionabile:“ Per quanto riguarda i soggetti privi di anzianità
contributiva in qualsiasi Gestione pensionistica obbligatoria alla data del 31 dicembre 1995,
iscritti a decorrere dal primo gennaio 1996, o successivamente a tale data, si rammenta che il
massimale contributivo di cui all'art.2, comma 18, della legge n.335/1995, non è frazionabile a
mese”.
Come già evidenziato e incontestato tra le parti, è soggetto privo di anzianità Controparte_2
contributiva al 31.12.1995, lo stesso risulta iscritto alla gestione artigiani nel novembre e
CP_ dicembre 2017, pertanto correttamente è stata applicata la Circolare sopra riportata, atteso che la contribuzione è stata calcolata sui due mesi effettivi di iscrizione, ma il massimale contributivo non poteva essere frazionato mensilmente perché i contributi previdenziali a percentuale eccedenti il minimale non sono frazionabili.
CP_ Ne discende che i conteggi effettuati dall' sono corretti, con conseguente riforma della sentenza di I grado e rigetto del ricorso proposto da . Controparte_2
Le spese processuali del doppio grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, dell'assenza di attività istruttoria;
di conseguenza va condannato al pagamento della somma Controparte_2
complessiva di € 4.000,00 (€ 2.000,00 per il primo grado, € 2.000,00 per l'appello).
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 45/2025 del Tribunale di Lecco, rigetta il ricorso di I grado proposto da . Controparte_2
Condanna l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado liquidate in complessivi €
4.000,00.
Milano 18 Novembre 2025
pagina 15 di 16 Il Giudice Ausiliario Rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO) (Dott.ssa Silvia Marina RAVAZZONI)
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Silvia Marina RAVAZZONI Presidente
Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliere
Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO Giudice Ausil. Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. 895/25 avverso la sentenza n. 45/2025 del
Tribunale di Lecco, Dott.ssa Federica Trovò, decisa all'udienza collegiale del 18.11.2025
promossa da:
- (c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Presidente e Legale Rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Nadia Perego e Roberto Maio con domicilio eletto in Milano presso gli uffici dell'Avvocatura in via Savarè 1 CP_1
APPELLANTE
C/
(C.F.: difeso e rappresentato dall'Avv. Eufemia Controparte_2 C.F._1
RU RI presso il cui studio in Erba (CO) Corso XXV Aprile n. 149/B è elettivamente domiciliato, pagina 1 di 16 APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, ogni contraria istanza disattesa
NEL MERITO, riformare la sentenza n. 45/2025 pubbl. il 26/02/2025 del Tribunale di Lecco
in funzione di Giudice del Lavoro e per l'effetto rigettare il ricorso avanti al Tribunale
confermando l'avviso di addebito notificato all'appellato ed il relativo credito contributivo comprensivo di somme aggiuntive maturate oltre alle maturande o di quel diverso, maggior o minor importo che risulterà dovuto ad istruttoria esperita condannando in ogni caso il ricorrente al pagamento dei relativi importi o, comunque, al pagamento di quei diversi, maggiori o minori importi che risulteranno dovuti, così come chiesto nella memoria di costituzione.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
PER L'APPELLATO
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, così giudicare:
Rigettare l'appello proposto e per l'effetto confermare integralmente l'impugnata sentenza n.
45/2025 del Tribunale di Lecco – Sezione Lavoro.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari
FATTO E DIRITTO
CP_ Con il ricorso di I grado ha convenuto in giudizio l , in fatto così esponeva: Controparte_2
“ [1] – La posizione contributiva del ricorrente nell'anno d'imposta 2017
pagina 2 di 16 Fino al 22 novembre 2017, il Sig. a prestato servizio come dipendente a tempo pieno CP_2
presso un'azienda privata;
durante questo periodo, i relativi contributi previdenziali (dovuti CP_1
come lavoratore subordinato), sono stati integralmente versati dal proprio “sostituto di imposta”.
In data 24 novembre 2017, a seguito di donazione di quote societarie, il ricorrente ha mutato il
proprio status giuridico-lavorativo divenendo socio accomandatario di società artigiana con
contestuale iscrizione alla gestione “artigiani” con decorrenza 24/11/2017 1. CP_1
La posizione contributiva del Sig. er l'anno 2017, può, dunque, così riassumersi: CP_2
- dal 1° gennaio al 22 novembre ha regolarmente versato i contributi previdenziali dovuti CP_1
in dipendenza di regolare contratto di lavoro subordinato;
- per i mesi di novembre e dicembre ha effettuato i versamenti contributivi alla gestione CP_1
“artigiani”, commisurati al reddito di partecipazione di € 20.683,00, che rappresenta il reddito
annuo realizzato dalla società partecipata, proporzionato al periodo in cui ha ricoperto la carica
di “socio accomandatario”.
[2] – La denuncia dei redditi mod. “UNICO/2018” anno 2017
In sede di compilazione della denuncia dei redditi dell'anno 2017, a causa di disfunzioni
tecniche legate al software gestionale dei dichiarativi fiscali, si sono verificate le seguenti
inesattezze nel quadro “RR”2 del Mod. “Unico PF/2018” presentato dal Sig. CP_2
è stato indicato il reddito di partecipazione dell'intero anno (€ 124.095,00) anziché
proporzionarlo agli effettivi mesi (novembre-dicembre) di attività come socio accomandatario di
società di persone “artigiana” (€ 20.683,00)3;
è stato omesso il “flag” relativo ai “soggetti privi di anzianità contributiva” nonostante il Sig.
risultasse privo di anzianità contributiva al 31.12.1995; tale omissione ha influito nel CP_2
pagina 3 di 16 calcolo dei contributi dovuti, determinando un importo superiore a quello realmente imputabile
al Sig. CP_2
[3] – La notifica della comunicazione di debito dell' CP_1
In data 3 giugno 2022, in diretta conseguenza dei richiamati errori nella compilazione del
quadro “RR” della denuncia dei redditi, l' di Lecco ha notificato al ricorrente la CP_1
comunicazione di debito n. 240116705608K42022054, con cui ha richiesto un maggior importo
dei “contributi previdenziali a percentuale eccedente il minimale” per l'anno 2017, commisurato
al reddito di impresa di € 124.095,00 (erroneamente indicato nel quadro “RR” del modello di
dichiarazione dei redditi) realizzato dalla società nell'intero anno d'imposta.
Conseguentemente ha affermato una pretesa contributiva totale di € 25.751,60 così suddivisa:
- € 21.100,05 a titolo di maggiori contributi “gestione artigiani”; CP_1
- € 4.651,55 a titolo di sanzioni amministrative.
[4] – Il ricorso amministrativo avverso la comunicazione di debito
In data 10 giugno 2022, il ricorrente ha proposto tempestivo ricorso amministrativo avverso la
comunicazione di debito di cui sopra [all. n. 3], facendo rilevare l'erronea compilazione del
quadro “RR” del mod. “UNICO PF/2018”.
Nell'impugnativa ha ribadito che l'iscrizione alla gestione “artigiani e commercianti” decorreva
dal 24/11/2017 con conseguente assoggettabilità alla contribuzione per i soli mesi di CP_1
novembre e dicembre.
Il “petitum” dell'impugnativa ha recato, in via principale, l'annullamento del provvedimento
esecutivo e, in subordine (nella denegata quanto improbabile ipotesi di mancato accoglimento
dell'eccezione in via principale) la rideterminazione dei contributi sulla base della oggettiva
situazione contributiva del ricorrente riferita al 2017. pagina 4 di 16 [5] – La deliberazione oggetto della presente impugnativa CP_1
Con Deliberazione n. 61 del 20 aprile 2024, (emessa a quasi due anni di distanza dal deposito
del ricorso amministrativo), l ha respinto il ricorso promosso dal ricorrente ignorando CP_1
integralmente le eccezioni proposte nell'impugnativa.
La statuizione, non solo ha confermato la infondata pretesa contributiva contenuta nell'atto
esecutivo, ma ha, altresì “indirettamente” provocato un considerevole, ingiusto e
sproporzionato incremento delle sanzioni amministrative.”
Previa sospensione dell'esecutività del ruolo, così concludeva:
“In via principale: in totale riforma della deliberazione impugnata, disporre l'annullamento della
comunicazione di debito n. 240116705608K4202205; CP_1
In subordine: nella denegata ipotesi di mancato annullamento della comunicazione di debito
, disporre la rideterminazione dei contributi sulla base della oggettiva situazione CP_1
contributiva del ricorrente riferita all'anno 2017;
In via ulteriormente gradata: revocare la comminazione delle sanzioni amministrative per €
4.893,10 (somma scaturente dalla differenza fra l'importo originario contenuto nella
comunicazione di debito per € 4.651,55 e l'ammontare delle sanzioni maturate a seguito del
tardivo deposito della deliberazione di € 9.544,65)”. CP_1
Il Giudice di I grado ha accolto il ricorso ed ha così disposto: “accertato e dichiarato che la
contribuzione dovuta dal ricorrente alla Gestione Artigiani, quale socio accomandatario della
società TI NE & C. S.A.S., per l'anno 2017 va calcolata sulla base del suo
reddito da partecipazione, parametrato ai mesi di effettiva iscrizione (novembre e dicembre) e
tenendo conto dell'assenza di anzianità contributiva al 31.12.1995;
annulla l'avviso di addebito n. 434 2024 00000963 04 000;
pagina 5 di 16 condanna l a rifondere a le spese del giudizio, che liquida in € CP_1 Controparte_2
1.900,00 per compensi professionali, € 86,00 per spese anticipate, oltre rimborso delle spese
forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge.
Ha rilevato che il sig. n data 24.11.2017, a seguito di donazione di quote societarie, CP_2
è divenuto socio accomandatario di società artigiana con conseguente iscrizione alla Gestione
Artigiani dell' ex art. 2 legge 443/1985 e per i mesi di novembre e dicembre 2017 ha CP_1
effettuato i versamenti contributivi commisurati al reddito di partecipazione di € 20.683,00, così
calcolato proporzionando alle due mensilità il reddito di partecipazione annuo di € 124.095,00.
Il ricorrente ha tuttavia allegato che “in sede di compilazione della denuncia dei redditi dell'anno
2017, a causa di disfunzioni tecniche legate al software gestionale dei dichiarativi fiscali, si
sono verificate le seguenti inesattezze nel quadro “RR” 2 del Mod. “Unico PF/2018” presentato
dal Sig. - è stato indicato il reddito di partecipazione dell'intero anno (€ 124.095,00) CP_2
anziché proporzionarlo agli effettivi mesi (novembre-dicembre) di attività come socio
accomandatario di società di persone “artigiana” (€ 20.683,00) 3 ; - è stato omesso il “flag”
relativo ai “soggetti privi di anzianità contributiva” nonostante il Sig. risultasse privo di CP_2
anzianità contributiva al 31.12.1995; tale omissione ha influito nel calcolo dei contributi dovuti,
determinando un importo superiore a quello realmente imputabile al Sig. . CP_2
Ha evidenziato che è pacifico che il sig. isulti iscritto alla Gestione Artigiani soltanto a CP_2
far data dal 24.11.2017 e la correttezza di tale decorrenza non è messa in discussione dall' la determinazione dell'imponibile contributivo per l'anno 2017 non può essere CP_1
calcolata sull'importo di € 124.095,00 che, per stessa ammissione dell'Istituto, rappresenta l'intera quota annuale di partecipazione del ricorrente, dovendosi per contro rispettare il principio desumibile dall'art. 1, comma 7, legge 233/1990 (“Per i prodotti di assicurazione
inferiori all'anno solare i contributi sono rapportati a mese”), per effetto del quale, in caso di pagina 6 di 16 assicurazione per periodi inferiori all'anno solare, i contributi IVS devono essere pagati solamente per i periodi di effettivo lavoro.
Da ciò consegue che nell'ipotesi in cui, come nella fattispecie in esame, nella base imponibile per il calcolo dei contributi IVS vi siano redditi di società prodotti per l'intero anno e l'assicurato sia iscritto alla Gestione commercianti o artigiani solo per una parte dell'anno, i suddetti redditi devono essere divisi per 12 e moltiplicati per i mesi di effettivo esercizio dell'attività.
Tanto risulta corroborato dalla circolare , che è invocata da entrambe le parti, Controparte_3
ma dal cui tenore non sembra potersi desumere quanto dedotto dall' e cioè che essa CP_1
sia riferibile solo all' “ipotesi in cui il soggetto è socio per un certo arco temporale ma solo per
una parte iscritto alla gestione previdenziale”.
La Circolare è così formulata:
“Per quanto riguarda i soggetti privi di anzianità contributiva in qualsiasi Gestione pensionistica
obbligatoria alla data del 31 dicembre 1995, iscritti a decorrere dal primo gennaio 1996, o
successivamente a tale data, si rammenta che il massimale contributivo di cui all'art.2, comma
18, della legge n.335/1995, non è frazionabile a mese (2). Consegue da quanto premesso, nei
casi di attività svolta per una parte soltanto dell'anno dai soggetti in argomento, l'obbligo di far
riferimento all'intero ammontare del reddito prodotto nell'anno, applicando le previste aliquote
sul reddito complessivamente considerato. Così, in riferimento all'anno 2003 per un artigiano
si applicherà l'aliquota del 16,80% sino alla prima fascia di reddito, pari ad euro 36.959,00 e
l'aliquota del 17,80% sulla restante parte di reddito e sino al massimale di euro 80.391,00,
qualunque sia il numero dei mesi di iscrizione. In ogni caso deve essere garantito il pagamento
dei contributi calcolati sul minimale di reddito per i mesi di attività. Si precisa che il rapporto ai
mesi di attività persiste anche nelle ipotesi nelle quali, nell'ambito di una compagine societaria,
il commerciante o l'artigiano, pur cessando o iniziando l'attività lavorativa in corso d'anno,
pagina 7 di 16 mantenga la qualifica di socio e, quindi, continui a percepire reddito d'impresa per la restante
parte dell'anno. In tali casi il reddito (di partecipazione) da prendere in considerazione al fine
del pagamento dei contributi deve essere rapportato ai soli mesi di iscrizione alla gestione
previdenziale”
Rileva che da tale Circolare si evince che l'infrazionabilità a mese è riferibile alla determinazione del massimale contributivo (cioè, non è frazionabile in ragione mensile e, quindi, non può
essere rapportato ai mesi di attività, il reddito massimale annuo previsto, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti a decorrere dal 1° gennaio 1996), ma non della base imponibile, per la quale la stessa circolare spiega che il reddito da partecipazione da prendere in considerazione per la determinazione dei contributi va rapportato ai soli mesi di
iscrizione alla gestione previdenziale, il che vale anche nell'ipotesi in cui “il commerciante o
l'artigiano, pur cessando o iniziando l'attività lavorativa in corso d'anno, mantenga la qualifica
di socio e, quindi, continui a percepire reddito d'impresa per la restante parte dell'anno”.
Pertanto, ha annullato l'avviso di addebito ed ha accertato il diritto del ricorrente a vedere calcolati i contributi dovuti per l'anno 2017 sulla base del reddito da partecipazione parametrato ai mesi di effettiva iscrizione alla Gestione Artigiani e tenuto conto dell'assenza di anzianità
contributiva al 31.12.1995.
CP_ L' , con unico ed articolato motivo di appello, ha proposto impugnazione avverso la sentenza.
Ritiene sussistere una erronea valutazione in diritto nella parte in cui la sentenza esclude che il reddito di partecipazione spontaneamente dichiarato dal ricorrente nel proprio quadro RH
debba essere oggetto di imposizione contributiva
Il Tribunale non considera che è lo stesso ricorrente ad aver spontaneamente dichiarato un reddito di partecipazione (Quadro RH) di € 124.095,00 per il periodo Novembre – Dicembre pagina 8 di 16 2017, coincidente con i due mesi d'iscrizione alla gestione artigiani, mentre d'altro canto,
coerentemente, i soci cedenti, sigg. e , entrambi iscritti alla Controparte_4 CP_5
gestione artigiani fino al 24 novembre 2017, non hanno dichiarato alcun reddito di partecipazione
Dalla pronuncia impugnata deriverebbe la sottrazione dall'imponibilità contributiva della quota di reddito societario proporzionata ai mesi in cui il ricorrente non era socio, pur trattandosi di reddito d'impresa pacificamente imponibile.
Il ricorrente eccepisce genericamente un errore nella compilazione del quadro “RR” del mod.
“UNICO PF/2018” della propria dichiarazione dei redditi;
pur tuttavia non allega nessuna rettifica inviata all'Agenzia delle Entrate poiché ora non più liquidabile né meglio chiarisce in cosa si sostanzi l'errore.
Rileva che l'art. 3 bis - Adeguamento contributivo – del Decreto-legge 19 settembre 1992, n.
384 convertito in l. 14 novembre 1992, n. 438 così dispone:
“1. A decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui
all'art. 1, L. 2 agosto 1990, n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai
fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono.
2. I versamenti da effettuare alla gestione di appartenenza in applicazione delle disposizioni di
cui alla L. 2 agosto 1990, n. 233, sono computati a titolo di acconto delle somme dovute sulla
base dei redditi denunciati nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno al quale i contributi si
riferiscono.
3. A decorrere dal 1994 i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni
previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e
coadiutori, di cui al presente articolo, devono indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno
pagina 9 di 16 al quale il contributo previdenziale si riferisce i dati relativi alla base imponibile, al contributo
dovuto e ai versamenti effettuati, in acconto e a saldo”.
La normativa è pertanto di estrema chiarezza: l'ammontare della contribuzione “è rapportato
alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi
stessi si riferiscono”.
Sostiene che neanche può aderirsi alla eccepita incoerenza rispetto alla richiamata circolare
102/2003 ed alle istruzioni fornite dall'Istituto, ancorché l'argomento non potrebbe essere CP_1
di per sé decisivo.
La circolare fornisce indicazioni sui criteri di addebito nelle ipotesi in cui il soggetto è socio per un certo arco temporale ma solo per una parte iscritto alla gestione previdenziale.
Nel caso in trattazione, però, il reddito di partecipazione attribuito al ricorrente coincide con lo status di socio accomandatario della SAS e, quindi, con i due mesi di attività per i quali risulta iscritto alla gestione artigiani nel 2017; diverso sarebbe stato se il ricorrente fosse stato già
socio della società da inizio anno.
La circolare n. 22/2017 citata dall'Istituto nella deliberazione di rigetto del ricorso CP_1
amministrativo è pertinente nella misura in cui spiega la quantificazione del debito.
Lo stesso è stato determinato come segue:
L'importo richiesto, dovuto a titolo di contribuzione eccedente il minimale, è pari a € 21.100,05
e si ottiene col seguente calcolo:
• sottraendo il minimale dei due mesi di iscrizione, pari a € 2.591,33, dall'importo di euro
46.123,00, corrispondente al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile e applicando l'aliquota del 23,55% riferita alla prima fascia di reddito prevista per gli iscritti alla gestione artigiani, si ottiene l'importo di € 10.251,71;
pagina 10 di 16 • sottraendo dal reddito massimale di € 100.324,00 l'importo della prima fascia di retribuzione annua pensionabile, pari a € 46.123,00, si ottiene l'importo di € 54.201,00, cui va applicata l'aliquota del 24,55%, riferita alla seconda fascia di reddito, si ottiene l'importo di € 13.306,35;
• sommando i contributi delle due fasce (10.251,71 + 13.306,35) si ottiene l'importo di €
23.558,05, dal quale vanno sottratti i pagamenti già effettuati corrispondenti a € 2.458,00;
l'importo della differenza è pari a € 21.100,05 notificata al ricorrente tramite la comunicazione di debito contestata, unitamente alle sanzioni di legge pari a € 4.651,55.
Ritiene che il ricorrente nel richiamare le sanzioni addebitate la qualifica di natura amministrativa.
Nella fattispecie di cui è causa le sanzioni addebitate hanno natura indubbiamente civilistica applicate sulla base della legge n. 388/2000 richiamata già nella prima comunicazione di debito e successivamente nell'avviso di addebito.
Trattasi dell'art. 116, co.8 lettera a) – omissione - della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale individua due distinti regimi sanzionatori:
“a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile
dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione
d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può
essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la
scadenza di legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi
al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i
contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al
pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento;
la sanzione civile non
pagina 11 di 16 può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la
scadenza di legge”.
Ed infine: “
9. Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure previste
alle lettere a) e b) del comma 8 senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto,
sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all'articolo
30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito
all'articolo 14 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”
Trattasi, pertanto, di importo addebitato sulla base di un parametro legislativo univoco e pianamente determinabile.
Le sanzioni di cui è causa rappresentano una conseguenza automatica dell'inadempimento o del ritardo nell'ottemperanza all'obbligo contributivo, in funzione di rafforzamento dell'obbligazione contributiva, comminate secondo criteri privi di qualsivoglia discrezionalità ove l'elemento psicologico del dolo non è costitutivo ai fini della loro irrogazione.
Si è costituito l'appellato , difendendo la sentenza di I grado con conseguente Controparte_2
rigetto del gravame.
All'udienza del 18.11.2025, udite le conclusioni delle parti, ove il difensore di parte appellata dichiarava che non risulta che il abbia fatto rettifica alla dichiarazione dei redditi di cui CP_2
è causa, il procedimento è stato deciso come da dispositivo in calce trascritto.
********
L'appello è fondato per le ragioni che seguono.
Ai fini di una precisa ricostruzione dei fatti oggetto del presente giudizio, si richiamano i documenti versata agli atti dai quali si evince:
pagina 12 di 16 1)Il risulta iscritto alla gestione artigiani dal 24.11.2017 vista l'acquisizione della CP_2
qualifica di socio accomandatario della “TI NE & C. SAS” con la quota societaria dell'80%;
2) Il è soggetto privo di anzianità contributiva al 31.12.1995; CP_2
3) Per il periodo Novembre – Dicembre 2017, coincidente con i due mesi d'iscrizione alla gestione artigiani, nel modello Unico PF anno 2017 il ha dichiarato un reddito di CP_2
partecipazione (Quadro RH) di € 124.095,00; dichiarava il medesimo reddito d'impresa nel quadro RR indicando quale reddito eccedente il minimale imponibile l'importo di euro 10.221,00
ed ometteva di indicare alla sezione I del medesimo quadro RR la mancanza di anzianità
contributiva al 31.12.1995.
In relazione al punto 3) il ritiene che in sede di compilazione della denuncia dei redditi CP_2
dell'anno 2017, a causa di disfunzioni tecniche legate al software gestionale dei dichiarativi fiscali, si sono verificati degli errori, come in premessa riportati;
tuttavia, risulta – anche con conferma in sede di discussione - che il on ha proceduto a presentare una eventuale CP_2
rettifica della dichiarazione dei redditi, neanche dopo aver scoperto l'errore.
CP_ Pertanto, sulla base dei dati dichiarati in sede di compilazione del mod. Unico PF 2018, l ha proceduto alla comunicazione dell'avviso di debito.
Avverso tale comunicazione il ha presentato Ricorso Amministrativo all' CP_2 [...]
, il quale con Deliberazione n. 61 del 20 aprile 2024, respingeva il ricorso così CP_6
motivando:
CP_
“PRESO ATTO che il suddetto reddito minimale, ai sensi della Circolare n. 102/2003, in
caso di periodi di attività inferiori all'anno solare va rapportato ai mesi di effettiva attività; -
PRESO ATTO, altresì, che il ricorrente è un soggetto privo di anzianità contributiva al
pagina 13 di 16 31.12.1995 e che l'art. 2, co. 18 della legge n. 335/1995, per i lavoratori iscritti con decorrenza
gennaio 1996 o successiva, ha stabilito un massimale contributivo non frazionabile in ragione
mensile, pari a € 100.324 per il 2017, ai sensi della Circ. n. 22/2017; - TENUTO CONTO CP_1
che per il calcolo della contribuzione dovuta sul reddito eccedente il minimale per l'anno 2017
occorre sottrarre il minimale dei due mesi di iscrizione, pari a € 2.591,33, dall'importo di €
46.123,00, corrispondente al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile, e sulla
differenza, applicando l'aliquota del 23,55% riferita alla prima fascia di reddito, si ottiene
l'importo di € 10.251,71; - TENUTO CONTO, altresì, che sottraendo dal reddito massimale di
€ 100.324,00 l'importo della prima fascia di retribuzione annua pensionabile, pari a € 46.123,00,
si ottiene l'importo di € 54.201,00, cui va applicata l'aliquota del 24,55%, riferita alla seconda
fascia di reddito, con conseguente individuazione dell'importo di € 13.306,35, dovuto a titolo di
contribuzione; - TENUTO CONTO, inoltre, che sommando i contributi delle due fasce (€
10.251,71 + € 13.306,35) si ottiene l'importo di € 23.558,05, dal quale occorre sottrarre i
pagamenti già effettuati dal ricorrente nel 2017, di importo pari a € 2.458,00; - VALUTATO,
infine, che l'importo residuo dovuto, pari a € 21.100,05, maggiorato delle sanzioni di legge,
corrisponde a quanto richiesto con la comunicazione di debito oggetto del ricorso;
- Su proposta
del Direttore Generale, DELIBERA la reiezione del ricorso, di cui in premessa, proposto dal sig.
CP_2
CP_ Dall'esame di tale deliberazione si evince che l ha applicato la Circolare n. CP_1
102/2003: ha rapportato il reddito minimale ai soli mesi di effettiva attività, così come richiesto dal cioè il reddito di partecipazione risulta proporzionato ai mesi di novembre e CP_2
dicembre, quando lo stesso risultava socio accomandatario.
CP_ La Circolare n. 102/2003 però prevede - per quanto riguarda i soggetti privi anzianità
contributiva al 31 dicembre 1995 - che il massimale contributivo di cui all'art. 2 comma 18, della pagina 14 di 16 legge n.335/1995, non è frazionabile:“ Per quanto riguarda i soggetti privi di anzianità
contributiva in qualsiasi Gestione pensionistica obbligatoria alla data del 31 dicembre 1995,
iscritti a decorrere dal primo gennaio 1996, o successivamente a tale data, si rammenta che il
massimale contributivo di cui all'art.2, comma 18, della legge n.335/1995, non è frazionabile a
mese”.
Come già evidenziato e incontestato tra le parti, è soggetto privo di anzianità Controparte_2
contributiva al 31.12.1995, lo stesso risulta iscritto alla gestione artigiani nel novembre e
CP_ dicembre 2017, pertanto correttamente è stata applicata la Circolare sopra riportata, atteso che la contribuzione è stata calcolata sui due mesi effettivi di iscrizione, ma il massimale contributivo non poteva essere frazionato mensilmente perché i contributi previdenziali a percentuale eccedenti il minimale non sono frazionabili.
CP_ Ne discende che i conteggi effettuati dall' sono corretti, con conseguente riforma della sentenza di I grado e rigetto del ricorso proposto da . Controparte_2
Le spese processuali del doppio grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, dell'assenza di attività istruttoria;
di conseguenza va condannato al pagamento della somma Controparte_2
complessiva di € 4.000,00 (€ 2.000,00 per il primo grado, € 2.000,00 per l'appello).
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 45/2025 del Tribunale di Lecco, rigetta il ricorso di I grado proposto da . Controparte_2
Condanna l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado liquidate in complessivi €
4.000,00.
Milano 18 Novembre 2025
pagina 15 di 16 Il Giudice Ausiliario Rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO) (Dott.ssa Silvia Marina RAVAZZONI)
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