CASS
Ordinanza 6 maggio 2021
Ordinanza 6 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, ordinanza 06/05/2021, n. 17405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17405 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2021 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: NO PE EN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO LEONARDO TANGA;
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17405 Anno 2021 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: TANGA ANTONIO LEONARDO Data Udienza: 17/03/2021 N. 4) MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso proposto dall'imputato in epigrafe è manifestamente infondato e quindi inammissibile perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure logiche perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. 2. Per completezza, vale rammentare che l'invocata applicazione dell'art. 131-bis c.p., è già stata sottoposta al giudice del merito che ha, incensurabilmente, escluso l'applicabilità dell'istituto in parola, facendo buon uso dei principi affermati da questa Corte, in virtù dei quali, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto dei parametri di cui all'art. 133 c.p. (cfr. Sez. Un., n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590) i quali, nella specie, hanno natura e struttura oggettive (pena edittale, modalità della condotta, esiguità del danno) (v. anche Sez. 5, n. 17246 del 19/02/2020 Ud. -dep. 05/06/2020- Rv. 279112). Nella specie, il giudice, ben adempiendo al dictum rescindente, ha congruamente motivato il diniego ritenendo che il ricorrente «aveva un ruolo di responsabilità e di rilievo nella vicenda, in quanto custode del manufatto sequestrato. Ciononostante, l'imputato ha commesso una condotta di apprezzabile gravità, in quanto, a fronte di un abuso edilizio certamente notevole (elevazione di un intero piano fuori terra - il quarto di un edificio, dell'ampiezza, tale quarto piano, di ben 75 mq., con altezza media di circa 3 m. e con cubatura non assentita di oltre 200 mc. - completamente abusivo, con tutto ciò che ne deriva in termini di modifica di prospetto e di incremento del carico urbanistico), ha rimosso - lui che dell'opera era il custode - i sigilli apposti al momento del sequestro del manufatto, al fine di proseguire le opere abusive, che sono state materialmente proseguite». 3. In ordine al diniego di riconoscimento delle attenuanti generiche, basterà ribadire che, soprattutto dopo la specifica modifica dell'art. 62-bis c.p. operata con il D.L. 23 maggio 2008, n. 2002 convertito con modifiche dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto, come nel caso in esame, di avere valutato e applicato i criteri di cui all'art.133 c.p. In tema di attenuanti generiche, infatti, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo l'affermata insussistenza. Al contrario, secondo una giurisprudenza consolidata di questa Corte Suprema, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (così, ex plurimis, sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, rv. 192381; sez. 1 n. 12496 del 02/09/1999, LM ed altri, rv. 214570; sez. 6, n. 13048 del 20/106/2000, Occhipinti ed altri, rv. 217882; sez. 1, n. 29679 del 13/06/2011, Chiofalo ed altri, rv. 219891). In altri termini, dunque, va ribadito che l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (cfr. sez.2, n. 38383 del 10/07/2009, Squillace ed altro, rv. 245241, e sez.4, n. 43424 del 29/09/2015). Nella specie, per altro, il Giudice, anche qui ben adempiendo al dictum rescindente, ha ampiamente motivato il diniego del riconoscimento delle attenuanti generiche evidenziando «che l'imputato ha plurimi precedenti penali (uno per un reato particolarmente odioso come l'usura); che l'imputato, come già evidenziato, ha commesso una condotta di apprezzabile rilievo, in quanto, a fronte di un abuso edilizio certamente notevole [...] ha rimosso i sigilli apposti al momento del sequestro del manufatto, al fine di proseguire le opere abusive, che sono state materialmente proseguite essendo stato rifatto il prospetto dell'immobile e realizzato un vano scala con un'ulteriore finestra [...]; che, in definitiva, la pena inflitta, in ragione di tutte le considerazioni fin qui esposte, appare insuscettibile di ulteriore attenuazione, laddove una sua riduzione determinerebbe una pena oltremodo blanda ed incongrua per difetto». 4. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso il 17/03/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente TO NA NG FR ia Cia
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO LEONARDO TANGA;
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17405 Anno 2021 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: TANGA ANTONIO LEONARDO Data Udienza: 17/03/2021 N. 4) MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso proposto dall'imputato in epigrafe è manifestamente infondato e quindi inammissibile perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure logiche perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. 2. Per completezza, vale rammentare che l'invocata applicazione dell'art. 131-bis c.p., è già stata sottoposta al giudice del merito che ha, incensurabilmente, escluso l'applicabilità dell'istituto in parola, facendo buon uso dei principi affermati da questa Corte, in virtù dei quali, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto dei parametri di cui all'art. 133 c.p. (cfr. Sez. Un., n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590) i quali, nella specie, hanno natura e struttura oggettive (pena edittale, modalità della condotta, esiguità del danno) (v. anche Sez. 5, n. 17246 del 19/02/2020 Ud. -dep. 05/06/2020- Rv. 279112). Nella specie, il giudice, ben adempiendo al dictum rescindente, ha congruamente motivato il diniego ritenendo che il ricorrente «aveva un ruolo di responsabilità e di rilievo nella vicenda, in quanto custode del manufatto sequestrato. Ciononostante, l'imputato ha commesso una condotta di apprezzabile gravità, in quanto, a fronte di un abuso edilizio certamente notevole (elevazione di un intero piano fuori terra - il quarto di un edificio, dell'ampiezza, tale quarto piano, di ben 75 mq., con altezza media di circa 3 m. e con cubatura non assentita di oltre 200 mc. - completamente abusivo, con tutto ciò che ne deriva in termini di modifica di prospetto e di incremento del carico urbanistico), ha rimosso - lui che dell'opera era il custode - i sigilli apposti al momento del sequestro del manufatto, al fine di proseguire le opere abusive, che sono state materialmente proseguite». 3. In ordine al diniego di riconoscimento delle attenuanti generiche, basterà ribadire che, soprattutto dopo la specifica modifica dell'art. 62-bis c.p. operata con il D.L. 23 maggio 2008, n. 2002 convertito con modifiche dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto, come nel caso in esame, di avere valutato e applicato i criteri di cui all'art.133 c.p. In tema di attenuanti generiche, infatti, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo l'affermata insussistenza. Al contrario, secondo una giurisprudenza consolidata di questa Corte Suprema, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (così, ex plurimis, sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, rv. 192381; sez. 1 n. 12496 del 02/09/1999, LM ed altri, rv. 214570; sez. 6, n. 13048 del 20/106/2000, Occhipinti ed altri, rv. 217882; sez. 1, n. 29679 del 13/06/2011, Chiofalo ed altri, rv. 219891). In altri termini, dunque, va ribadito che l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (cfr. sez.2, n. 38383 del 10/07/2009, Squillace ed altro, rv. 245241, e sez.4, n. 43424 del 29/09/2015). Nella specie, per altro, il Giudice, anche qui ben adempiendo al dictum rescindente, ha ampiamente motivato il diniego del riconoscimento delle attenuanti generiche evidenziando «che l'imputato ha plurimi precedenti penali (uno per un reato particolarmente odioso come l'usura); che l'imputato, come già evidenziato, ha commesso una condotta di apprezzabile rilievo, in quanto, a fronte di un abuso edilizio certamente notevole [...] ha rimosso i sigilli apposti al momento del sequestro del manufatto, al fine di proseguire le opere abusive, che sono state materialmente proseguite essendo stato rifatto il prospetto dell'immobile e realizzato un vano scala con un'ulteriore finestra [...]; che, in definitiva, la pena inflitta, in ragione di tutte le considerazioni fin qui esposte, appare insuscettibile di ulteriore attenuazione, laddove una sua riduzione determinerebbe una pena oltremodo blanda ed incongrua per difetto». 4. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso il 17/03/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente TO NA NG FR ia Cia