Articolo 130 bis delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
Articolo 110 quaterArticolo 140
Versione
21 gennaio 2001
Art. 130-bis.
(( (Separazione dei procedimenti in fase di indagine).

1. Il pubblico ministero, prima dell'esercizio dell'azione penale, procede di regola separatamente quando ricorrono le ragioni di urgenza indicate nell'articolo 18, comma 1, lettera e-bis) del codice))
Entrata in vigore il 21 gennaio 2001
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente