Art. 31.
Per i reati previsti dalla presente legge, l'esercente e' tenuto al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa o della ammenda inflitta, se il condannato e' persona da lui dipendente o sottoposta alla sua autorita', direzione o vigilanza e risulti insolvente.
((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
- La L. 4 agosto 1975, n. 417 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) l'abrogazione del presente provvedimento a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'art. 4, comma 1 della medesima legge.
- Il regolamento di cui all' art. 4, comma 2 della L. 4 agosto 1975, n. 417 e' stato emanato con Decreto 24 febbraio 1990, n. 80, pubblicato in G.U. 21/04/1990, n. 93.
Per i reati previsti dalla presente legge, l'esercente e' tenuto al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa o della ammenda inflitta, se il condannato e' persona da lui dipendente o sottoposta alla sua autorita', direzione o vigilanza e risulti insolvente.
((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
- La L. 4 agosto 1975, n. 417 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) l'abrogazione del presente provvedimento a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'art. 4, comma 1 della medesima legge.
- Il regolamento di cui all' art. 4, comma 2 della L. 4 agosto 1975, n. 417 e' stato emanato con Decreto 24 febbraio 1990, n. 80, pubblicato in G.U. 21/04/1990, n. 93.