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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/04/2025, n. 1789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1789 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1776/24 RG iscritta in data 11.3.24 avente per oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
TRA
(C.F.: , rappresentata e difesa, come da Parte_1 C.F._1 procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Cosmina Algieri, presso il cui studio elettivamente domicilia in Capaccio Paestum alla via Italia n. 61;
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 15.4.25, all'esito della discussione orale delle parti, la causa era riservata al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.3.24 , premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in data 10.9.99 e che dalla loro unione erano nati i Controparte_1 figli (26.3.01) e (8.11.03), chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del Per_1 Per_2 matrimonio con domanda di addebito, allegando altresì che con provvedimento del 28.10.09 il
Tribunale di Salerno aveva omologato le condizioni di cui alla separazione consensuale tra i coniugi. Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, introduceva il presente giudizio.
Instaurato il contraddittorio, nessuno si costituiva in giudizio per il resistente che veniva dichiarato contumace.
All'udienza del 15.4.25, all'esito dell'audizione della ricorrente, la causa, previa discussione orale, era riservata al collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c.
Tanto premesso, osserva questo Tribunale, in primo luogo, di dover dichiarare l'inammissibilità della domanda di addebito proposta dalla ricorrente, atteso che tale istituto opera soltanto in presenza di una domanda di separazione giudiziale.
Nel merito, il ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondato e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge che si è realizzata la fattispecie di cui all'art 3, n.2, lett. b) della L.
898/1970 così come mod. dalla L. n 74/ 1987 e dalla L. n.55/2015, atteso il decorso di oltre sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al giudice delegato per la separazione.
Ne segue che va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Va, infine, disciplinato il mantenimento per i figli, evidenziandosi che la stessa ricorrente ha riconosciuto che il primogenito che ha compiuto 24 anni, ha completato il percorso di studi Per_1 conseguendo il diploma da circa 3 anni e che ha fatto qualche corso di formazione, ha anche lavorato e che all'attualità non lavora (si veda audizione della ricorrente), diversamente da che è ancora Per_2 impegnata nel percorso di studi universitari.
Orbene, ritiene il Tribunale che, in ossequio all'interpretazione più recente dell'art. 337 septies c.c., possa essere riconosciuto il mantenimento solo nei confronti della figlia e non anche nei Per_2 confronti di Per_1
Ed, invero, secondo la più recente giurisprudenza della S.C., ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che questo obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni.
L'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro;
di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (cfr. Cass. civ., sez.
I, 27/02/2024, n. 5177; Cass. civ., sez. I, 23/01/2024, n. 2259).
I principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel "figlio adulto"
l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata (cfr. Cass. civ., sez. I, 20/09/2023, n. 26875).
In definitiva, il mantenimento del figlio maggiorenne è da escludersi ove questi abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, dimostrando quindi il raggiungimento di un'adeguata capacità, senza che possa rilevare la sopravvenienza di circostanze ulteriori che, pur determinando l'effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento, i cui presupposti siano già venuti meno, e potendo in tal caso residuare, in capo ai genitori, al massimo un obbligo alimentare (cfr. Cass. civ., sez. VI, 08/02/2023, n. 3769).
Nel caso di specie, avendo già completato gli studi ed avendo lavorato anche se per un breve Per_1 periodo, deve ritenersi economicamente autosufficiente, così rigettandosi la domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente con conseguente revoca dell'obbligo di mantenimento dalla presente pronuncia.
Diverse considerazioni valgono per che, sia in considerazione dell'età che del percorso di studi Per_2 in atto, deve ritenersi ancora non autosufficiente, da ciò conseguendo l'accoglimento della domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente.
Ai fini della determinazione, considerando che neanche parte ricorrente ha prodotto documentazione idonea, ritiene il Tribunale di dover determinare la somma di € 400,00 a titolo di mantenimento che il resistente dovrà corrispondere alla ricorrente entro il 5 di ogni mese per la figlia oltre Per_2 rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, dovendo ciascuno dei genitori farsi carico del 50% delle spese straordinarie contratte nell'interesse della figlia.
Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (nata Parte_1 in Germania il 28.6.76) e (nato in [...] il [...]), celebrato nel Controparte_1
Comune di Capaccio il 10.9.99 e trascritto nel relativo Registro Atti Matrimonio del predetto comune;
2) Dichiara inammissibile la domanda di addebito;
3) Rigetta la domanda di assegno di mantenimento per il figlio così revocando il Per_1 provvedimento di mantenimento dalla presente pronuncia;
4) Determina in € 400,00 l'assegno di mantenimento che il resistente è tenuto a corrispondere alla ricorrente per la figli entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo Per_2 gli indici Istat;
5) dispone che entrambi il ricorrente contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie contratte nell'interesse della figlia;
6) Ordina l'annotazione della presente decisione nel relativo registro degli atti di matrimonio;
7) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 18.4.25 Il Presidente est.
dott.ssa Ilaria Bianchi