Articolo 33 della Legge 31 dicembre 1962, n. 1860
Articolo 32Articolo 34
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14 febbraio 1963
Art. 33.
Tutte le disposizioni della presente legge, ad eccezione dell'articolo 6, si applicano anche agli impianti nucleari comunque destinati ala produzione di energia elettrica,.
Entrata in vigore il 14 febbraio 1963