TRIB
Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/02/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo,
in esito all'udienza dell'11 febbraio 2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 3180/2018 R.G. vertente
TRA
nato a [...] il [...] Cod. Fisc. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Luciana Intilisano, giusta procura in C.F._1
atti. RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
, C.F. , in persona del legale rappresentante pro-
[...] P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti a firma del dott. Laura Arcoleo
Repertorio n.2309, del 18 luglio 2022 dall'avv. Milena Sindoni. RESISTENTE
OGGETTO: infortunio sul lavoro
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 23.06.2018 , marinaio di coperta alle Parte_1
Cont dipendenze di riferiva che in data 19.11.2014, mentre era in servizio sulla nave
“Messina” nella tratta Messina -Villa San Giovanni, alle ore 01.50 circa, non appena la nave era giunta al porto di Villa San Giovanni, aveva subito un infortunio sul lavoro per cui era
1 stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Papardo ove gli era stato diagnosticato un
“Trauma distrattivo spalla dx” con una prognosi di giorni 10.
Esponeva che, successivamente, a causa dei continui dolori, si era sottoposto ad ulteriori visite specialistiche che avevano evidenziato la “lesione del sovraspinoso dx” e che in data 19.12.2014 aveva subito un intervento di “acromionplastica spalla dx “.
Evidenziava che a seguito di tale infortunio era rimasto in inabilità temporanea sino al
05.10.2015, data in cui era stato giudicato guarito ed idoneo a riprendere il lavoro.
Eccepiva che l' , con nota datata 12.02.2016, non aveva riconosciuto il detto CP_1 infortunio né provveduto a liquidare l'indennità temporanea per il periodo di assenza dal lavoro dal 19.11.2014 al 05.10.2015, con la seguente motivazione: “Ai sensi della convenzione vigente si segnala la pratica relativa all'assicurato in oggetto, in quanto si ravvisa la presenza di requisiti utili a qualificare l'evento come riconducibile alla tutela ”. CP_3
Rilevava che in data 15.03.2016 aveva proposto opposizione avverso il superiore provvedimento e chiesto di ottenere, ex art. 13 D.Lgs. n. 38/2000, un indennizzo essendo residuati postumi di invalidità permanente in misura pari al 12% per i postumi dell'infortunio sul lavoro, oltre alla liquidazione del periodo di indennità temporanea dal 19.11.2014 al
05.10.2015.
Riferiva, infine, che il ricorso era stato rigettato dall' con nota datata CP_1
08.02.2018.
Tanto premesso, chiedeva di ritenere e dichiarare che in data 19.11.2014 egli aveva subìto un infortunio sul lavoro e di accertare il proprio diritto ad ottenere un indennizzo ex art. 13 D.Lgs. n. 38/2000 essendo residuati postumi di invalidità permanente in misura pari al 12%
o, in subordine, alla minore percentuale che sarebbe stata accertata in corso di causa, condannando - per l'effetto - l' all'erogazione delle relative somme, oltre interessi legali CP_1
e rivalutazione monetaria nella misura di legge fino al soddisfo effettivo;
di condannare altresì
l' al pagamento dell'indennità di inabilità temporanea dal 19.11.2014 al 5.10.2015 o per CP_1
il periodo minore che sarebbe stato determinato in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria (nei limiti di legge) fino al soddisfo effettivo;
instando per la rifusione delle spese di lite da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
2.- Con memoria depositata in data 28.9.2018 si costitutiva in giudizio l' contestando CP_1
le richieste avanzate dal ricorrente perché inammissibili, infondate e illegittime.
Eccepiva che l'evento denunciato non poteva essere qualificato come infortunio sul lavoro, in quanto sia dalla documentazione medica prodotta dal ricorrente che dai sanitari il dolore avvertito mentre il lavoratore si accingeva al distacco delle maniche CP_1
2 alimentazione dell'aria risultava essere compatibile con un problema artrodegenerativo con impingement preesistente, non avente alcuna attinenza con il lavoro e capace di produrre autonomamente l'effetto lesivo.
Evidenziava, invero, che solo successivamente, in sede di opposizione, il lavoratore, modificando la propria versione, aveva riferito che il dolore era scaturito mentre compiva le predette operazioni di distacco delle maniche alimentazione a seguito di uno sforzo all'arto superiore destro e di una caduta sul pavimento reso viscido dalla pioggia in cui aveva sbattuto violentemente la spalla.
Deduceva, pertanto, la correttezza del proprio operato nell'aver segnalato il caso all' . CP_3
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese e compensi.
3.- All'udienza del 29.04.2022 il procedimento veniva interrotto per la messa in quiescenza del procuratore costituito dell' e riassunto a seguito della rituale notifica del ricorso. CP_1
La causa veniva quindi istruita tramite interrogatorio formale del ricorrente e prova per testi. Veniva quindi disposta c.t.u. medico-legale.
Riassegnato il fascicolo a questo decidente e depositata la relazione di c.t.u., l'udienza dell'11 febbraio 2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e, in esito alle stesse, la causa veniva decisa.
4.- Al fine di valutare la fondatezza delle domande attoree, occorre dare conto delle dichiarazioni testimoniali assunte in corso di causa.
Il teste , collega del ricorrente, ha affermato sulla circostanza “Vero Testimone_1
è che all'atto della presa di servizio il sig. riusciva ad effettuare tutti i movimenti Parte_1
alla spalla dx tanto che ha effettuato tutte le operazioni di aggancio e sgancio del treno senza alcuna difficoltà effettuando più volte le tratte Messina – Villa San Giovani e ritorno” :
“Confermo la circostanza, ricordo che quella notte il ricorrente stava bene ad inizio turno di servizio, ricordo che per la prima corsa il ricorrente aveva provveduto ad agganciare e sganciare il treno regolarmente. Successivamente durante la seconda corsa ho visto arrivare il ricorrente dolorante e con la mano appoggiata alla spalla, ricordo che insieme a lui c'era il nostromo sig. .” Il teste ha poi confermato che i respingenti della nave sono stretti Per_1
a tal punto da non permettere l'ingresso intero della persona tanto che è necessario, per potere effettuare le manovre di aggancio e sgancio della manichetta dell'aria, infilare il braccio e stirarlo al massimo per prendere il gancio della manichetta dell'aria, sia per agganciare che per sganciare il treno.
3 Cont Anche il testimone , altro marittimo di ha confermato le Testimone_2
circostanze dedotte in ricorso, affermando che “ad inizio turno il sig. stava Parte_1
benissimo ed ha effettuato le operazioni di aggancio e sgancio regolarmente;
durante la seconda corsa il ricorrente era a poppa ai respingenti e io era a prora, preciso che io dalla mia posizione riesco a vedere l'operazione di sgancio;
ho visto che il ricorrente che, dopo aver provveduto a sganciare la prima colonna del treno, era seduto sulla pedana, mi sono avvicinato e il ricorrente mi ha detto che si era fatto male sganciando il treno, ho notato che non poteva muovere la spalla. Ho chiamato un sostituto e ho avvisato il ponte di comando…. in particolare, è difficoltosa l'operazione per le colonne laterali, l'incidente al ricorrente è avvenuto durante lo sgancio di una colonna laterale... posso riferire che il ricorrente per effettuare l'operazione di sgancio e aggancio della prima corsa doveva avere il braccio in buone condizioni, dopo l'incidente non ha più potuto effettuare tale operazione e io ho provveduto a chiamare un sostituito che ha provveduto a completare le operazioni di sgancio sull'altra colonna del treno”.
I testi si reputano attendibili in quanto hanno riferito di circostanze a loro diretta cognizione, e inoltre si reputano credibili in quanto hanno reso dichiarazioni puntuali e tra loro.
Dalle concordi dichiarazioni testimoniali si evince, dunque, che l'occorso subito dal ricorrente è da considerarsi un infortunio sul lavoro.
5.- Il consulente tecnico d'ufficio nominato, specialista in medicina del lavoro, ha inoltre verificato la sussistenza del nesso causale tra l'infortunio subito e la patologia accertata, osservando che “Nell'incidente sul lavoro il paziente riportò la lesione del sovra spinoso della spalla dx. La lesione parziale o completa del tendine sovraspinato può essere causata sia da un trauma, una caduta come nel caso che ci occupa, che anche ad infiammazione dovuta a sollecitazioni ripetute nel tempo, a movimenti errati o alla fisiologica degenerazione dei tessuti causata dall'età La lesione completa oltre al dolore intenso, rende impossibile effettuare alcuni movimenti…
Al fine di effettuare le manovre di sganciamento il paziente ha dovuto pertanto necessariamente abbassarsi in ragione della strutturazione dei respingenti ed effettuare uno sforzo con l'arto superiore in iperestensione e rotazione. Tale dinamica è da ritenersi idonea
a cagionare le lesioni di cui si discute.”
Il c.t.u. ha quindi specificato che il ricorrente è affetto da “esiti di lesione del sovra spinoso spalla dx con limitazione funzionale” e che tale infermità configura una invalidità che, con ragionevole approssimazione, può quantificarsi nella misura 6% (sei percento) a far
4 data dell'infortunio, mentre il periodo di assenza temporanea è da quantificarsi in giorni sessanta dalla data dell'infortunio.
Le conclusioni della c.t.u., sorrette da congrua e persuasiva motivazione tecnica e rimaste esenti da contestazioni specifiche, si presentano pienamente condivisibili.
6.- Va poi osservato che nel corso del giudizio parte ricorrente ha rilevato che il proprio dante causa era già titolare di altro danno biologico riconosciuto per infortuni subiti in data
17.9.1998 (5%), 12.11.2003 (2%), 16.11.2011 (5%) e 19.11.2014 (6%) e chiedendo l'unificazione alla rendita riconosciuta con il riconoscimento di un danno biologico maggiore.
Al riguardo, va richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione – che hanno dichiarato “inammissibile la richiesta in appello, formulata ex art. 80
d.P.R. n. 1124 del 1965, di cumulo con altra rendita relativa a diverso infortunio sul lavoro”
- “con riguardo all'ipotesi di giudizio di primo grado introdotto con la domanda di riconoscimento di una rendita per inabilità (da malattia professionale o da infortunio), nell'ambito del quale l'attore chieda successivamente il cumulo con altra rendita ai sensi dell'art. 80 D.P.R. n. 1124/1965, altre sentenze hanno ravvisato in tale richiesta non una mutatio libelli, ma una modifica soggetta come tale alla discrezionale autorizzazione del giudice ai sensi dell'art. 420 cod. proc. civ. (Cass. 5 agosto 1986 n. 5186, 15 aprile 1994 n.
3550, 25 ottobre 1995 n. 11081, 8 novembre 1997 n. 11007, 7 marzo 1998 n. 2546) (Cass.
Civ., SS.UU., 29 luglio 2002, n. 11198)”.
Il c.t.u., a seguito di richiamo e condividendo le osservazioni avanzate dall' , ha CP_1
quindi specificato che in esito alla riunificazione degli infortuni, i postumi a carattere permanente vanno quantificati nella misura del 9% e che il periodo di inabilità temporanea va quantificato in numero giorni sessanta.
7.- Sulla base delle considerazioni che precedono e per ragioni di economia professionale, va pertanto pronunciata condanna dell' resistente al pagamento, in favore del CP_1 ricorrente, dell'indennizzo in capitale conseguente all'accertamento della menomazione dell'integrità psicofisica nella misura del 9% a decorrere dalla data dell'infortunio e dell'indennità temporanea assoluta di giorni 60, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali fatta salva l'applicabilità dell'art.16 legge n. 412/1991.
8.- Il limitato accoglimento delle domande, avuto riguardo al grado di danno biologico accertato, giustifica la compensazione tra le parti di un terzo delle spese di lite. La restante quota segue la soccombenza e si liquida come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando
5 i valori tariffari medi. Di essa va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario avv. Luciana Intilisano, sussistendo le dichiarazioni di rito.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da con Parte_1
ricorso depositato in data 23.06.2018 nei confronti dell , in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria difesa ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento delle domande, dichiara che per Parte_1
effetto degli infortuni professionali denunciati subiti rispettivamente in data 17.9.1998,
12.11.2003, 16.11.2011 e 19.11.2014, ha subito postumi permanenti nella complessiva misura di danno biologico del 9% a decorrere dal 19.11.2014 e, per l'effetto, condanna l' ad erogare in favore dello stesso ricorrente l'indennizzo in capitale in misura CP_1
corrispondente alla menomazione accertata, con la suindicata decorrenza, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti dell'art. 16 legge n. 412/1991;
- condanna altresì l' ad erogare in favore del ricorrente l'indennità per inabilità CP_1
temporanea assoluta nella misura di giorni 60 in relazione all'infortunio sul lavoro subito in data 19.11.2014;
- condanna l' alla rifusione di due terzi delle spese di lite in favore del ricorrente, CP_1
che liquida – già ridotte - in € 6.182,00 oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, e che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. Luciana
INTILISANO, compensando la restante quota.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, 12 febbraio 2025
Il Giudice del lavoro
Laura Romeo
6