TRIB
Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 03/02/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2870/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Giudice Relatore dott. Andrea Fiaschi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2870/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COCOMAZZI Parte_1 C.F._1
FEDERICA e dell'avv. SIMIONI ANASTASIA, elettivamente domiciliato in Bassano Del Grappa
(VI), via Piave 3 A, presso il difensore avv. COCOMAZZI FEDERICA
RICORRENTE contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte ricorrente: “IN VIA URGENTE 1.Prendere ogni provvedimento urgente conseguente alla richiesta di revoca del mantenimento verso per i motivi in atti Persona_1
esplicati, ad oggi versato direttamente secondo decreto vigente alla madre NEL Controparte_1
MERITO IN VIA PRINCIPALE:
2. Modificare la sentenza numero n. 745/2018 pubbl. il 25/05/2018
RG n. 3840/2017 Tribunale di Parma, revocando per l'effetto integralmente il mantenimento disposto in favore di 3. Modificare la sentenza numero n. 745/2018 pubbl. il 25/05/2018 RG Persona_1
n. 3840/2017 Tribunale di Parma, revocando per l'effetto la scissione delle spese extra disposte in favore di IN SUBORDINE 3. nella denegata e non creduta ipotesi di mancato Persona_1
pagina 1 di 5 accoglimento integrale di quanto sopra, si chiede che a parziale modifica della sentenza numero n.
745/2018 pubbl. il 25/05/2018 RG n. 3840/2017 Tribunale di Parma, venga rideterminato il mantenimento in favore della figlia in euro 120,00 oltre indici Istat;
IN VIA Persona_1
ISTRUTTORIA 4.Si chiede che la S.V. disponga ex art 210 cpp l'esibizione di quanto segue:
1. Copia libretto universitario dall'iscrizione-anno 2020 2. Copia contratto di lavoro cinema Persona_1
multisala di Parma e relative buste paga 3. Copia versamento contributi INPS Si Persona_1 chiede che la figlia venga interrogata su quanto segue: 1.”Vero è che lei è iscritta Persona_1 all'università dal 2020”; 2.”Vero è che lei è regolare con gli esami”; 3.”Vero è che lei ad oggi ha cambiato facoltà e frequenta un corso online”; 4. “Vero è che lei lavora da anni al cinema multisala sito in Parma”; 5.”Vero è che negli ultimi tre anni lei ha fatto i seguenti viaggi: Grecia-Sardegna, Spagna,
Egitto”; Si chiede l'interrogatorio della Signora su quanto segue: 6. “Vero è che lei ha esibito il CP_1 libretto universitario della figlia al padre;
7.”Vero è che lei ha Persona_1 Parte_1 notiziato il sig. sul percorso di studi di vostra figlia con regolarità”; 8.”Vero è che Per_1 Per_1
Sua figlia lavora presso il cinema Multisala a Parma”; Con ogni riserva di ampliare i mezzi Per_1
istruttori alla luce delle avverse difese;
Con condanna alle spese di lite in favore del procuratore antistatario”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 4.10.2024 ha adito il Tribunale di Parma allegando che: Parte_1 aveva contratto matrimonio con dall'unione era nata in data [...]; Controparte_1 Per_1
con sentenza pubblicata in data 25.5.2018 il Tribunale di Parma aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra lui e la sig.ra prevedendo che egli fosse tenuto a CP_1
contribuire al mantenimento indiretto della figlia, collocata in via prevalente presso la madre, tramite versamento della somma mensile di euro 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
da circa due anni egli non aveva notizie in merito al percorso di studi della figlia, che dopo il diploma si era inizialmente iscritta all'Università di Parma e successivamente ad una Università on-line; era venuto a conoscenza da terzi anche del fatto che la figlia lavorava presso un cinema. Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto che il Tribunale di Parma, in modifica alla sentenza di divorzio, volesse revocare il suo obbligo di contribuire al mantenimento della figlia, ormai maggiorenne ed economicamente autosufficiente. In via subordinata, ha insistito affinché il suo contributo fosse ridotto nella misura di euro 120,00 mensili.
pagina 2 di 5 All'udienza del 28.1.2025, accertata la regolare notifica del ricorso a e la sua Controparte_1 mancata costituzione, se ne è dichiarata la contumacia e, all'esito di discussione orale, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
*** ***
La domanda proposta dal ricorrente in via principale merita accoglimento e il suo contributo al mantenimento indiretto della figlia deve quindi essere revocato, avendo la stessa raggiunto la maggiore età e l'autosufficienza economica.
Ed infatti, per quanto attiene al contributo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, si evidenzia che, in forza dell'art. 337 septies, c.c., il giudice può stabilire che i genitori contribuiscano al mantenimento dei figli, ancorché questi ultimi abbiano raggiunto la maggiore età, purché non siano economicamente autosufficienti. La Suprema Corte ha precisato che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne è a carico del richiedente. Ai fini dell'accoglimento della domanda, così come del permanere dell'obbligo a fronte dell'istanza di revoca dello stesso da parte dell'altro genitore, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica – precondizione del diritto preteso – ma anche che il figlio abbia curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione, professionale o tecnica, e che si sia con pari impegno attivato nella ricerca di un lavoro. Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. Ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova.
Conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa. Va altresì ribadito che la prova sarà tanto più lieve, quanto più prossima sia l'età del figlio a quella di un recente maggiorenne: invero, da un lato, qualora sia stato emesso dal giudice il provvedimento di mantenimento del figlio minorenne a carico del genitore non convivente, esso resta ultrattivo di per sé, sino ad un eventuale diverso provvedimento del giudice;
e, dall'altro lato, qualora sussista una domanda di revoca da parte del genitore obbligato, l'onere della prova risulterà particolarmente agevole per il figlio in prossimità della maggiore età appena compiuta ed anche per gli immediati anni a seguire, quando il soggetto abbia intrapreso un percorso di studi, già questo integrando la prova presuntiva del compimento del giusto sforzo per meglio avanzare verso l'ingresso nel mondo adulto. Di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il c.d. “figlio adulto”: che, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, si valuterà, caso per caso, se possa ancora pretendere di essere mantenuto, anche con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate e all'impegno realmente profuso pagina 3 di 5 nella ricerca, prima, di una idonea qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa (v.
Cass. sent. n. 26875/23).
In particolare, i presupposti per riconoscere al figlio maggiorenne un mantenimento sono integrati: a) dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
b) dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro.
Alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte, sarebbe quindi spettato alla sig.ra offrire la CP_1
prova che che ha raggiunto la maggiore età nel settembre 2020, è ancora impegnata in un Per_1
percorso di studi o nella ricerca di occupazione lavorativa, non potendo quindi essere ancora considerata economicamente indipendente. Tale prova, all'evidenza, non è stata offerta dalla sig.ra la quale ha deciso di rimanere contumace nel presente giudizio. Si aggiunga che il ricorrente, CP_1
seppur non gravato da tale onere, ha offerto plurimi indici presuntivi dai quali poter dedurre che sono venuti i meno i presupposti per prevedere un obbligo dei genitori a contribuire al mantenimento di
Ed infatti, egli allegato che la figlia, dopo aver ottenuto il diploma, si era iscritta Per_1 all'Università di Parma e successivamente ad una Università on-line, tanto che la madre gli aveva richiesto di contribuire alle spese di iscrizione. Tale richiesta non era più pervenuta nei due anni successivi, cosicché si può ritenere che la ragazza abbia deciso di interrompere il proprio percorso di studio. Inoltre, è dirimente osservare che il ricorrente ha depositato in atti diverse missive inviate dal proprio legale a quello incaricato dalla sig.ra aventi ad oggetto richieste di informazioni in CP_1 merito all'andamento del percorso di studio di richieste alle quali non è mai seguita una Per_1
risposta (v. docc. nn. 2 e 3, fascicolo ricorrente). Peraltro, il ricorrente ha riportato che Per_1
svolge attività lavorativa presso un cinema, circostanza che, a maggior ragione, induce a ritenere che la figlia abbia raggiunto l'autosufficienza economica.
Le spese di lite seguono la soccombenza, cosicché è tenuta a rifondere al Controparte_1
procuratore del ricorrente, dichiaratasi antistataria, le spese di lite del presente giudizio, pari ad euro
2.906,00, calcolate avuto riguardo ai parametri di cui al DM n. 55/14, tenuto conto del valore indeterminabile della domanda, detratto il compenso per la fase istruttoria, che non si è tenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, in parziale modifica della sentenza del Tribunale di Parma n. 745/18, pubblicata in data 25.5.2018, così provvede:
1) Revoca il contributo paterno al mantenimento di Per_1
pagina 4 di 5 2) Condanna a rifondere al procuratore del ricorrente, dichiaratasi antistataria, Controparte_1
le spese di lite del presente giudizio, liquidate in euro 2.906,00, oltre IVA, c.p.a. e 15% di spese forfettarie.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio del 30.1.2025
La Giudice Rel. est. Il Presidente dott.ssa Angela Casalini dott. Simone Medioli Devoto
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Giudice Relatore dott. Andrea Fiaschi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2870/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COCOMAZZI Parte_1 C.F._1
FEDERICA e dell'avv. SIMIONI ANASTASIA, elettivamente domiciliato in Bassano Del Grappa
(VI), via Piave 3 A, presso il difensore avv. COCOMAZZI FEDERICA
RICORRENTE contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte ricorrente: “IN VIA URGENTE 1.Prendere ogni provvedimento urgente conseguente alla richiesta di revoca del mantenimento verso per i motivi in atti Persona_1
esplicati, ad oggi versato direttamente secondo decreto vigente alla madre NEL Controparte_1
MERITO IN VIA PRINCIPALE:
2. Modificare la sentenza numero n. 745/2018 pubbl. il 25/05/2018
RG n. 3840/2017 Tribunale di Parma, revocando per l'effetto integralmente il mantenimento disposto in favore di 3. Modificare la sentenza numero n. 745/2018 pubbl. il 25/05/2018 RG Persona_1
n. 3840/2017 Tribunale di Parma, revocando per l'effetto la scissione delle spese extra disposte in favore di IN SUBORDINE 3. nella denegata e non creduta ipotesi di mancato Persona_1
pagina 1 di 5 accoglimento integrale di quanto sopra, si chiede che a parziale modifica della sentenza numero n.
745/2018 pubbl. il 25/05/2018 RG n. 3840/2017 Tribunale di Parma, venga rideterminato il mantenimento in favore della figlia in euro 120,00 oltre indici Istat;
IN VIA Persona_1
ISTRUTTORIA 4.Si chiede che la S.V. disponga ex art 210 cpp l'esibizione di quanto segue:
1. Copia libretto universitario dall'iscrizione-anno 2020 2. Copia contratto di lavoro cinema Persona_1
multisala di Parma e relative buste paga 3. Copia versamento contributi INPS Si Persona_1 chiede che la figlia venga interrogata su quanto segue: 1.”Vero è che lei è iscritta Persona_1 all'università dal 2020”; 2.”Vero è che lei è regolare con gli esami”; 3.”Vero è che lei ad oggi ha cambiato facoltà e frequenta un corso online”; 4. “Vero è che lei lavora da anni al cinema multisala sito in Parma”; 5.”Vero è che negli ultimi tre anni lei ha fatto i seguenti viaggi: Grecia-Sardegna, Spagna,
Egitto”; Si chiede l'interrogatorio della Signora su quanto segue: 6. “Vero è che lei ha esibito il CP_1 libretto universitario della figlia al padre;
7.”Vero è che lei ha Persona_1 Parte_1 notiziato il sig. sul percorso di studi di vostra figlia con regolarità”; 8.”Vero è che Per_1 Per_1
Sua figlia lavora presso il cinema Multisala a Parma”; Con ogni riserva di ampliare i mezzi Per_1
istruttori alla luce delle avverse difese;
Con condanna alle spese di lite in favore del procuratore antistatario”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 4.10.2024 ha adito il Tribunale di Parma allegando che: Parte_1 aveva contratto matrimonio con dall'unione era nata in data [...]; Controparte_1 Per_1
con sentenza pubblicata in data 25.5.2018 il Tribunale di Parma aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra lui e la sig.ra prevedendo che egli fosse tenuto a CP_1
contribuire al mantenimento indiretto della figlia, collocata in via prevalente presso la madre, tramite versamento della somma mensile di euro 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
da circa due anni egli non aveva notizie in merito al percorso di studi della figlia, che dopo il diploma si era inizialmente iscritta all'Università di Parma e successivamente ad una Università on-line; era venuto a conoscenza da terzi anche del fatto che la figlia lavorava presso un cinema. Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto che il Tribunale di Parma, in modifica alla sentenza di divorzio, volesse revocare il suo obbligo di contribuire al mantenimento della figlia, ormai maggiorenne ed economicamente autosufficiente. In via subordinata, ha insistito affinché il suo contributo fosse ridotto nella misura di euro 120,00 mensili.
pagina 2 di 5 All'udienza del 28.1.2025, accertata la regolare notifica del ricorso a e la sua Controparte_1 mancata costituzione, se ne è dichiarata la contumacia e, all'esito di discussione orale, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
*** ***
La domanda proposta dal ricorrente in via principale merita accoglimento e il suo contributo al mantenimento indiretto della figlia deve quindi essere revocato, avendo la stessa raggiunto la maggiore età e l'autosufficienza economica.
Ed infatti, per quanto attiene al contributo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, si evidenzia che, in forza dell'art. 337 septies, c.c., il giudice può stabilire che i genitori contribuiscano al mantenimento dei figli, ancorché questi ultimi abbiano raggiunto la maggiore età, purché non siano economicamente autosufficienti. La Suprema Corte ha precisato che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne è a carico del richiedente. Ai fini dell'accoglimento della domanda, così come del permanere dell'obbligo a fronte dell'istanza di revoca dello stesso da parte dell'altro genitore, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica – precondizione del diritto preteso – ma anche che il figlio abbia curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione, professionale o tecnica, e che si sia con pari impegno attivato nella ricerca di un lavoro. Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. Ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova.
Conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa. Va altresì ribadito che la prova sarà tanto più lieve, quanto più prossima sia l'età del figlio a quella di un recente maggiorenne: invero, da un lato, qualora sia stato emesso dal giudice il provvedimento di mantenimento del figlio minorenne a carico del genitore non convivente, esso resta ultrattivo di per sé, sino ad un eventuale diverso provvedimento del giudice;
e, dall'altro lato, qualora sussista una domanda di revoca da parte del genitore obbligato, l'onere della prova risulterà particolarmente agevole per il figlio in prossimità della maggiore età appena compiuta ed anche per gli immediati anni a seguire, quando il soggetto abbia intrapreso un percorso di studi, già questo integrando la prova presuntiva del compimento del giusto sforzo per meglio avanzare verso l'ingresso nel mondo adulto. Di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il c.d. “figlio adulto”: che, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, si valuterà, caso per caso, se possa ancora pretendere di essere mantenuto, anche con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate e all'impegno realmente profuso pagina 3 di 5 nella ricerca, prima, di una idonea qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa (v.
Cass. sent. n. 26875/23).
In particolare, i presupposti per riconoscere al figlio maggiorenne un mantenimento sono integrati: a) dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
b) dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro.
Alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte, sarebbe quindi spettato alla sig.ra offrire la CP_1
prova che che ha raggiunto la maggiore età nel settembre 2020, è ancora impegnata in un Per_1
percorso di studi o nella ricerca di occupazione lavorativa, non potendo quindi essere ancora considerata economicamente indipendente. Tale prova, all'evidenza, non è stata offerta dalla sig.ra la quale ha deciso di rimanere contumace nel presente giudizio. Si aggiunga che il ricorrente, CP_1
seppur non gravato da tale onere, ha offerto plurimi indici presuntivi dai quali poter dedurre che sono venuti i meno i presupposti per prevedere un obbligo dei genitori a contribuire al mantenimento di
Ed infatti, egli allegato che la figlia, dopo aver ottenuto il diploma, si era iscritta Per_1 all'Università di Parma e successivamente ad una Università on-line, tanto che la madre gli aveva richiesto di contribuire alle spese di iscrizione. Tale richiesta non era più pervenuta nei due anni successivi, cosicché si può ritenere che la ragazza abbia deciso di interrompere il proprio percorso di studio. Inoltre, è dirimente osservare che il ricorrente ha depositato in atti diverse missive inviate dal proprio legale a quello incaricato dalla sig.ra aventi ad oggetto richieste di informazioni in CP_1 merito all'andamento del percorso di studio di richieste alle quali non è mai seguita una Per_1
risposta (v. docc. nn. 2 e 3, fascicolo ricorrente). Peraltro, il ricorrente ha riportato che Per_1
svolge attività lavorativa presso un cinema, circostanza che, a maggior ragione, induce a ritenere che la figlia abbia raggiunto l'autosufficienza economica.
Le spese di lite seguono la soccombenza, cosicché è tenuta a rifondere al Controparte_1
procuratore del ricorrente, dichiaratasi antistataria, le spese di lite del presente giudizio, pari ad euro
2.906,00, calcolate avuto riguardo ai parametri di cui al DM n. 55/14, tenuto conto del valore indeterminabile della domanda, detratto il compenso per la fase istruttoria, che non si è tenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, in parziale modifica della sentenza del Tribunale di Parma n. 745/18, pubblicata in data 25.5.2018, così provvede:
1) Revoca il contributo paterno al mantenimento di Per_1
pagina 4 di 5 2) Condanna a rifondere al procuratore del ricorrente, dichiaratasi antistataria, Controparte_1
le spese di lite del presente giudizio, liquidate in euro 2.906,00, oltre IVA, c.p.a. e 15% di spese forfettarie.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio del 30.1.2025
La Giudice Rel. est. Il Presidente dott.ssa Angela Casalini dott. Simone Medioli Devoto
pagina 5 di 5