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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 03/12/2025, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
SENT. n.
R.C.F. n.
Cron. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente rel.
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 10118/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 17/09/2025 da
Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. VEZZI ELIA avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 15/05/2010 in COLLOREDO (UD), con atto trascritto nel Parte_3
Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 2, Parte 1, anno 2010;
Per_
- preso atto che dall'unione sono nati i figli (14.07.2009) e Per_2
(30.08.2013), minorenni;
Oggetto: separazione consensuale - preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi dei figli
minori;
- in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione dei sig.ri Parte_1 Parte_2 il cui matrimonio è stato celebrato in data 15/05/2010 in COLLOREDO
DI TE AN (UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di COLLOREDO DI TE AN (UD), al
N. 2, Parte 1, anno 2010, alle seguenti condizioni:
a) autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto.
b) Dispone che i figli minori restino affidatati ad entrambi i genitori, i quali congiuntamente si impegnano, nel pieno rispetto della personalità dei minori dei loro desideri ed attitudini, ad adottare congiuntamente le decisioni di maggior interesse che li riguardano;
dispone che i figli minori restino prevalentemente collocati presso l'attuale residenza familiare sita in Colloredo di Monte Albano (UD), Piazza Castello n. 11, ai quali la residenza familiare viene, quindi, assegnata.
c) Prende atto che, compatibilmente con gli impegni e i turni di lavoro della signora quando il padre è assente da casa per motivi Parte_1 di lavoro, sarà la madre a occuparsi dei figli, salva la possibilità, per entrambi, di ricorrere all'ausilio di familiari e/o baby-sitter.
d) Anche quando la madre avrà reperito abitazione diversa Parte_1 da quella dell'attuale residenza familiare, dispone che i figli minori continuino a rimanere prevalentemente collocati presso la casa familiare sita in Colloredo di Monte Albano (UD), Piazza Castello n. 11, assegnata agli stessi. In tale caso, i genitori, salvo diverso successivo accordo fra le parti, stabiliscono che proseguirà l'alternanza degli stessi presso la residenza familiare secondo le modalità e i tempi che verranno fissati dai genitori in base agli impegni lavorativi e alle trasferte del padre.
e) Per quanto riguarda le vacanze natalizie e pasquali, dispone che i figli le trascorrano con uno dei due genitori ad anni alterni ed in modo da garantire la permanenza del minore con ambedue i coniugi. Il tutto con diritto di visita dell'altro coniuge in ogni caso. Sempre salvo diverso accordo dei genitori e/o espresso desiderio dei figli minori e compatibilmente con le richieste.
f) Per quanto riguarda il periodo delle vacanze estive dispone che siano previsti due periodi di almeno 15 – 20 gg. circa nei quali i figli minori, nel rispetto della loro volontà, staranno, alternativamente, con il padre o con la madre. Per il restante periodo di vacanza varranno gli accordi di cui ai precedenti punti. Quando i figli si trovano in soggiorno o in vacanza con uno dei due genitori, le spese relative a tali vacanze e /o soggiorni resteranno a carico del genitore con cui i figli si trovano.
g) In considerazione delle rispettive condizioni economiche e patrimoniali e delle modalità di collocamento dei minori sopra illustrate, dispone che, fino a quando permarrà il collocamento dei minori con gestione alternata, ciascun genitore contribuisca come segue al mantenimento dei figli:
• Il padre verserà a titolo di contributo al loro Parte_2 mantenimento la somma di € 450,00 mensili per ciascun figlio, rivalutabili secondo gli indici ISTAT;
• La signora verserà a titolo di contributo al loro Parte_1 mantenimento la somma di € 250,00 mensili per ciascun figlio, rivalutabili secondo gli indici ISTAT.
Prende atto che i genitori verseranno mensilmente il contributo al mantenimento come sopra individuato sul conto corrente già in essere presso Unicredit banca – Filiale di Buia, cointestato ad entrambi i coniugi, con l'accordo che le somme a oggi presenti su tale conto corrente verranno utilizzate per il mantenimento ordinario dei figli minori. Dà atto che tutti i pagamenti relativi al mantenimento ordinario dei figli effettuati attingendo al conto corrente comune verranno eseguiti mediante strumenti elettronici tracciabili (bancomat, carta di credito, bonifico bancario).
h) Prende atto che i ricorrenti, inoltre, concordano quanto segue:
• il pagamento del canone mensile di affitto e degli abbonamenti già in essere e in uso ai figli quali Sky TV e wi-fi resterà integralmente a carico del signor;
Parte_2
• il pagamento delle utenze della residenza familiare (luce, acqua, gas, etc.) sarà a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
i) in considerazione delle rispettive condizioni economiche e patrimoniali, pone le spese straordinarie per i figli minori nella misura del 70% a carico di e 30% a carico di e le stesse verranno gestite come da Pt_2 Pt_1 protocollo del Tribunale di Udine dd. 28.08.2015 che i genitori dichiarano di conoscere.
j) Dà atto che i ricorrenti, infine, stabiliscono e confermano che l'assegno unico a favore di entrambi figli minori continuerà a essere percepito dalla madre Parte_1
k) Dà atto che i coniugi dichiarano di non risultare proprietari di beni immobili e la residenza familiare risulta nella disponibilità della famiglia in forza di contratto di locazione dd. 02.05.2011.
l) Dà atto che i coniugi risultano cointestatari di conto corrente presso
Unicredit Banca Filiale di Buia. Tale conto corrente verrà destinato, come sopra illustrato per la gestione delle spese ordinarie e di mantenimento dei figli minori. Per tale ragione, le somme attualmente depositate su tale conto corrente verranno destinate, per accordo dei coniugi, alla gestione delle spese ordinarie dei figli minori, come già avviene attualmente.
m) Dà atto che per quanto riguarda il veicolo cointestato Fiat Punto tg.
DR368JP, i coniugi hanno concordato che il signor entro Parte_2
30 giorni dalla sottoscrizione del ricorso, avrebbe ceduto a titolo gratuito la propria quota di proprietà alla signora con costi e spese Parte_1 di trasferimento a carico della signora Pt_1
n) Salvo quanto sopra, prende atto che i coniugi e Parte_1 Pt_2
dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non
[...] pretendere alcunché reciprocamente a titolo di mantenimento non sussistendone i presupposti.
o) Nulla per le spese.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di COLLOREDO DI
TE AN (UD), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n.2, Parte 1, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2010.
Udine, li 01/12/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
R.C.F. n.
Cron. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente rel.
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 10118/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 17/09/2025 da
Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. VEZZI ELIA avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 15/05/2010 in COLLOREDO (UD), con atto trascritto nel Parte_3
Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 2, Parte 1, anno 2010;
Per_
- preso atto che dall'unione sono nati i figli (14.07.2009) e Per_2
(30.08.2013), minorenni;
Oggetto: separazione consensuale - preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi dei figli
minori;
- in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione dei sig.ri Parte_1 Parte_2 il cui matrimonio è stato celebrato in data 15/05/2010 in COLLOREDO
DI TE AN (UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di COLLOREDO DI TE AN (UD), al
N. 2, Parte 1, anno 2010, alle seguenti condizioni:
a) autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto.
b) Dispone che i figli minori restino affidatati ad entrambi i genitori, i quali congiuntamente si impegnano, nel pieno rispetto della personalità dei minori dei loro desideri ed attitudini, ad adottare congiuntamente le decisioni di maggior interesse che li riguardano;
dispone che i figli minori restino prevalentemente collocati presso l'attuale residenza familiare sita in Colloredo di Monte Albano (UD), Piazza Castello n. 11, ai quali la residenza familiare viene, quindi, assegnata.
c) Prende atto che, compatibilmente con gli impegni e i turni di lavoro della signora quando il padre è assente da casa per motivi Parte_1 di lavoro, sarà la madre a occuparsi dei figli, salva la possibilità, per entrambi, di ricorrere all'ausilio di familiari e/o baby-sitter.
d) Anche quando la madre avrà reperito abitazione diversa Parte_1 da quella dell'attuale residenza familiare, dispone che i figli minori continuino a rimanere prevalentemente collocati presso la casa familiare sita in Colloredo di Monte Albano (UD), Piazza Castello n. 11, assegnata agli stessi. In tale caso, i genitori, salvo diverso successivo accordo fra le parti, stabiliscono che proseguirà l'alternanza degli stessi presso la residenza familiare secondo le modalità e i tempi che verranno fissati dai genitori in base agli impegni lavorativi e alle trasferte del padre.
e) Per quanto riguarda le vacanze natalizie e pasquali, dispone che i figli le trascorrano con uno dei due genitori ad anni alterni ed in modo da garantire la permanenza del minore con ambedue i coniugi. Il tutto con diritto di visita dell'altro coniuge in ogni caso. Sempre salvo diverso accordo dei genitori e/o espresso desiderio dei figli minori e compatibilmente con le richieste.
f) Per quanto riguarda il periodo delle vacanze estive dispone che siano previsti due periodi di almeno 15 – 20 gg. circa nei quali i figli minori, nel rispetto della loro volontà, staranno, alternativamente, con il padre o con la madre. Per il restante periodo di vacanza varranno gli accordi di cui ai precedenti punti. Quando i figli si trovano in soggiorno o in vacanza con uno dei due genitori, le spese relative a tali vacanze e /o soggiorni resteranno a carico del genitore con cui i figli si trovano.
g) In considerazione delle rispettive condizioni economiche e patrimoniali e delle modalità di collocamento dei minori sopra illustrate, dispone che, fino a quando permarrà il collocamento dei minori con gestione alternata, ciascun genitore contribuisca come segue al mantenimento dei figli:
• Il padre verserà a titolo di contributo al loro Parte_2 mantenimento la somma di € 450,00 mensili per ciascun figlio, rivalutabili secondo gli indici ISTAT;
• La signora verserà a titolo di contributo al loro Parte_1 mantenimento la somma di € 250,00 mensili per ciascun figlio, rivalutabili secondo gli indici ISTAT.
Prende atto che i genitori verseranno mensilmente il contributo al mantenimento come sopra individuato sul conto corrente già in essere presso Unicredit banca – Filiale di Buia, cointestato ad entrambi i coniugi, con l'accordo che le somme a oggi presenti su tale conto corrente verranno utilizzate per il mantenimento ordinario dei figli minori. Dà atto che tutti i pagamenti relativi al mantenimento ordinario dei figli effettuati attingendo al conto corrente comune verranno eseguiti mediante strumenti elettronici tracciabili (bancomat, carta di credito, bonifico bancario).
h) Prende atto che i ricorrenti, inoltre, concordano quanto segue:
• il pagamento del canone mensile di affitto e degli abbonamenti già in essere e in uso ai figli quali Sky TV e wi-fi resterà integralmente a carico del signor;
Parte_2
• il pagamento delle utenze della residenza familiare (luce, acqua, gas, etc.) sarà a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
i) in considerazione delle rispettive condizioni economiche e patrimoniali, pone le spese straordinarie per i figli minori nella misura del 70% a carico di e 30% a carico di e le stesse verranno gestite come da Pt_2 Pt_1 protocollo del Tribunale di Udine dd. 28.08.2015 che i genitori dichiarano di conoscere.
j) Dà atto che i ricorrenti, infine, stabiliscono e confermano che l'assegno unico a favore di entrambi figli minori continuerà a essere percepito dalla madre Parte_1
k) Dà atto che i coniugi dichiarano di non risultare proprietari di beni immobili e la residenza familiare risulta nella disponibilità della famiglia in forza di contratto di locazione dd. 02.05.2011.
l) Dà atto che i coniugi risultano cointestatari di conto corrente presso
Unicredit Banca Filiale di Buia. Tale conto corrente verrà destinato, come sopra illustrato per la gestione delle spese ordinarie e di mantenimento dei figli minori. Per tale ragione, le somme attualmente depositate su tale conto corrente verranno destinate, per accordo dei coniugi, alla gestione delle spese ordinarie dei figli minori, come già avviene attualmente.
m) Dà atto che per quanto riguarda il veicolo cointestato Fiat Punto tg.
DR368JP, i coniugi hanno concordato che il signor entro Parte_2
30 giorni dalla sottoscrizione del ricorso, avrebbe ceduto a titolo gratuito la propria quota di proprietà alla signora con costi e spese Parte_1 di trasferimento a carico della signora Pt_1
n) Salvo quanto sopra, prende atto che i coniugi e Parte_1 Pt_2
dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non
[...] pretendere alcunché reciprocamente a titolo di mantenimento non sussistendone i presupposti.
o) Nulla per le spese.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di COLLOREDO DI
TE AN (UD), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n.2, Parte 1, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2010.
Udine, li 01/12/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini