Ordinanza collegiale 6 ottobre 2025
Sentenza breve 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza breve 23/02/2026, n. 3282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3282 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03282/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06336/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 72 bis e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6336 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Brunori, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Francesco Crispi 28;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'accertamento del silenzio
serbato dall'Amministrazione sulla domanda di concessione della cittadinanza italiana n. K10/-OMISSIS- presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. F), L. 5 febbraio 1992, n. 91
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 72 bis e 74 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa AN ET e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con il ricorso in esame il ricorrente agisce in giudizio avverso il silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza di concessione della cittadinanza per naturalizzazione ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1992.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata ed in prossimità dell’udienza camerale odierna ha depositato in giudizio il DPR 15/11/2025 con cui è stata accolta l’istanza di concessione della cittadinanza.
Al Collegio non resta dichiarare la cessazione della materia del contendere, dato che l’intervenuta emanazione del provvedimento richiesto ha valenza pienamente satisfattiva dell’interesse fatto valere in giudizio.
Le spese di lite vanno poste a carico della resistente, facendo applicazione del principio di soccombenza virtuale, e vanno liquidate nella misura di €. 250,00, oltre accessori di legge, tenendo conto del valore e della natura della lite, del carattere seriale e semplice del contenzioso, del valore meramente orientativo della tariffa forense (vedi, per tutte, da ultimo, Cons. St., III, n. 10124/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Interno pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, complessivamente liquidate in € 250,00 (duecentocinquanta/00), oltre oneri ed accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN ET, Presidente, Estensore
Enrico Mattei, Consigliere
Gianluca Verico, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AN ET |
IL SEGRETARIO