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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 09/12/2025, n. 1092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1092 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
SE RA, all'udienza del 9 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2483/2018 R.G. vertente
fra
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Potenza;
Parte_1
RICORRENTE e (già Controparte_1 Controparte_2
,p.iva , in persona del legale rapp. p. t., direttore del personale, dott. P.IVA_1 CP_3
rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avvocati Francesco Amendolito
[...]
AR Di SE e IA AZ del foro di Bari, con gli stessi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giuditta Lamorte;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti. FATTO E DIRITTO
Con ricorso, ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe, sulla base delle argomentazioni che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, adiva il Tribunale, affinché accogliesse le conclusioni ivi riportate. A sostegno della domanda deduceva il ricorrente: • Di Cont essere dipendente , con qualifica di operaio di 3° livello. • Di aver subito, in data
30.11.2016 una sanzione disciplinare per ragioni che ignorava non avendo mai ricevuto la
1 relativa contestazione di addebiti;
• di aver subito in data 4.07.2017 una sanzione disciplinare infondata in merito ad un rallentamento delle operazioni di lavoro, in quanto la società non aveva tenuto nel dovuto conto le sue giustificazioni;
• di aver promosso un tentativo di conciliazione risultato senza esito;
• di aver subito, pertanto, condotte persecutorie per cui richiede il risarcimento del danno esistenziale patito.
Si costituiva la società resistente in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. La società rilevava, in particolare, la legittimità dell'operato, la infondatezza dea deduzione relativa alla mancata affissione del codice disciplinare;
la sussistenza dei fatti addebitati e, per l'effetto, la legittimità della sanzione conservativa applicata.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita attraverso l'espletamento della prova testimoniale e, sulle conclusioni delle parti, all'odierna udienza, questo giudice, subentrato nella trattazione ad istruttoria esaurita, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda non merita accoglimento.
Preliminarmente si osserva che la doglianza relativa alla mancata affissione del codice disciplinare, appare infondata posto che, nel caso di specie, il fatto addebitato alla lavoratrice si pone in contrasto, per le ragioni che si dirà, con il cosiddetto “minimo etico”.
Giova richiamare la giurisprudenza di legittimità che ha statuito un principio applicabile anche al caso di specie: “In materia di licenziamento disciplinare, il principio di necessaria pubblicità del codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti non si applica nei casi in cui il licenziamento sia irrogato per sanzionare condotte del lavoratore che concretizzano violazione di norme penali o che contrastano con il cosiddetto “minimo etico”, mentre deve essere data adeguata pubblicità al codice disciplinare con riferimento a comportamenti che violano mere prassi operative, non integranti usi normativi o negoziali”
(Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 22626 del 3.10.2013).
Quanto al merito, nel caso di specie, occorre verificare se le doglianze relative alla mancata previa notifica della contestazione disciplinare relativa alla sanzione disciplinare del
2 28.11.2016 e all'insussistenza della violazione riscontrata in ordine alla sanzione disciplinare del 28.6.2027 siano fondate. In merito alla prima sanzione del 28.11.2016: in data 18/11/2016 veniva contestato al sig. un rifiuto ad eseguire l'attività PRESSO LA px 170 LINEE Pt_1
TE (MOD. Punto) creando disguidi all'organizzazione. Proprio in relazione alla suddetta contestazione, parte ricorrente ha dedotto la mancata notifica.
All'esito dell'istruttoria anche testimoniale tale doglianza appare priva di qualunque fondamento, invero è emerso che la notifica della contestazione avveniva tramite consegna a mani effettuata ad opera del alla presenza del collega Parte_2
, in quanto il ricorrente si rifiutava di ritirare la contestazione, Parte_2 Parte_3 che, pertanto, gli veniva letta integralmente dal predetto supervisor (cfr. doc. 1 con relativo verbale di consegna parte resistente). Quindi, in assenza di giustificazioni, decorsi i termini di legge, con raccomandata del 28/11/2016 (ricevuta il 30/11/2016) veniva adottato il provvedimento di un giorno di sospensione, da scontare il giorno 14/12/16 (cfr. doc. 2 parte resistente). In merito il 27.04.2023 è stato escusso il teste supervisore del sig. , Pt_2 Pt_1 che testualmente ha riferito: “confermo la circostanza al punto 1) preciso che ero presente al momento dei fatti accaduti..effettivamente il ricorrente si rifutava di eseguire l'attività assegnata, trattandosi di una catena di montaggio si bloccava l'attività e il comportamento del sabato creava disguidi a tutta l'organizzazione aziendale su quella linea impedendo ai lavoratori addetti alle postazioni precedenti e successive” Ed ancora sulla consegna della contestazione di addebiti, lo stesso il quale vi ha provveduto personalmente Pt_2 affermava: “confermo integralmente quanto indicato nella circostanza di cui al punto 2) della memoria difensiva ..Preciso che la prassi aziendale nel caso di rifiuto di firma e presa in possesso della contestazione disciplinare, prevede che il supervisor legga la contestazione al lavoratore dinanzi un testimone sempre il supervisor firma la copia della contestazione da consegnare al lavoratore e nel caso di rifiuto di si procede all'invio del tutto all'ufficio del personale ….la prassi aziendale prevede in ogni caso che, non solo in caso di rifiuto, che la copia della contestazione sottoscritta dal lavoratore o eventualmente non sottoscritta firmata dal supervisore viene consegnata all'ufficio del personale” Sempre conferma di aver Pt_2 proceduto egli stesso alla consegna della sanzione “ La comunicazione di cui alla circostanza sub 5 è stata consegnata da me al Sabato”.
In merito alla seconda doglianza relativa all'insussistenza del fatto posto alla base della sanzione disciplinare del 28.6.2017, parte resistente ha dedotto che in data 5/6/2017, il sig.
, gestore Operativo della sul turno del sig. , alle ore Parte_4 Parte_5 Pt_1
21:15 circa, nel mentre svolgeva la sue consuete attività di supervisione all'interno
3 dell'officina, notava che la linea delle “Fiancate Sx” risultava inattiva. Avendo rilevato che postazione interessata era la op. 170 (occupata dal sig. ) si avvicinava alla postazione, Pt_1 apparentemente vacante, dove trovava il predetto inoperoso, nascosto dietro ai Pt_1 contenitori dell'ossatura fianco, e lo invitava quindi a riprendere l'attività lavorativa, contestandogli anche verbalmente quanto rilevato. Precisava che il turno di lavoro terminava alle ore 21:30. Tali fatti venivano contestati al Sabato con nota del 06.06.2017.
Orbene, all'esito dell'istruttoria anche tale seconda doglianza appare priva di fondamento, in quanto i testi hanno confermato integralmente l'addebito mosso al e cioè di averlo Pt_1 trovato inoperoso alla fine del turno intorno alle ore 21,15 nascosto dietro ai contenitori dell'ossatura fianco, avendo lasciato la sua postazione vacante (cfr. teste . Infine, Parte_4
l'addebito è stato confermato e provato, essendo inconferenti, oltre che irrilevanti le argomentazioni avversarie, in quanto fondate su avvenimenti collocati temporalmente tutti anteriormente ai fatti oggetto di addebiti (il fatto è intervenuto alle ore 21,15).
Anche la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale va rigettata in quanto sfornita del benchè minimo supporto fattuale e giuridico. In tema di risarcimento del danno non patrimoniale “il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c. del danno non patrimoniale
e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale (cfr. Sentenza 5 dicembre 2017, n.
29047). Non vi è agli atti, infatti, alcuna minima prova dell'an e neppure del quantum del preteso danno. Per le ragioni esposte, segue il rigetto del ricorso.
3. Le spese di lite vanno compensate in ragione delle connotazioni oggettive e soggettive del contenzioso, nonché del risalente anno di iscrizione
P.Q.M.
4 il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, Parte_1 così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite
Potenza, lì 9 dicembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
SE RA
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