Decreto cautelare 14 maggio 2024
Decreto presidenziale 29 giugno 2024
Sentenza breve 12 luglio 2024
Sentenza 11 novembre 2024
Decreto cautelare 17 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 7 febbraio 2025
Rigetto
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 08/01/2026, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00176/2026REG.PROV.COLL.
N. 00329/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 329 del 2025, proposto dal Comune di Monte Roberto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Fioretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
i signori NA NI e EN TT, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonella Felici Bedetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) n. 00877/2024, resa tra le parti, sui ricorsi n. 292 del 204 e n. 371 del 204, per l’esecuzione della sentenza T.a.r. per le Marche n.146/2023, pubblicata in data 10 marzo 2023, passata in giudicato – siccome confermata integralmente dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4258/2024 – mediante la quale è stato accertato l’obbligo in capo al Comune di Monte Roberto a provvedere sulla diffida notificata dai sig.ri NI e TT in data 16.2.2021,
e per la condanna
del Comune al pagamento delle c.d. astreintes,
previa declaratoria di nullità
della deliberazione di Giunta Comunale n. 67/2024 e degli atti presupposti.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei signori NA NI e EN TT;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 la consigliera SI RT;
Nessuno presente per le parti.
FATTO e DIRITTO
1. Gli originari ricorrenti, odierni appellati, hanno agito in primo grado per l’ottemperanza della sentenza del T.a.r. per le Marche n.146/2023, pubblicata in data 10 marzo 2023, passata in giudicato – siccome confermata integralmente dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4258/2024 – mediante la quale è stato accertato l’obbligo in capo al Comune di Monte Roberto a provvedere sulla diffida notificata dai signori NI e TT in data 16.2.2021, e per la condanna del Comune al pagamento delle c.d. astreinte s, previa declaratoria di nullità della deliberazione di Giunta Comunale n. 67/2024 e degli atti presupposti.
La vicenda riguarda l’occupazione sine titulo , da parte del Comune di Monte Roberto, di alcune aree di proprietà dei ricorrenti, occupazione che era stata inizialmente consentita dal dante causa degli odierni appellati ma che si era poi trasformata in un’occupazione di fatto non assistita da alcun titolo giuridico. Pertanto, dopo aver sollecitato in varie occasioni il Comune a ricondurre a legittimità il proprio operato, gli originari ricorrenti avevano adito il T.a.r. con un ricorso avverso il silenzio, chiedendo che l’ Amministrazione fosse condannata ad adottare un provvedimento espresso, optando, alternativamente, o per la restituzione (previa rimessione in pristino stato) delle aree de quibus oppure per l’adozione del provvedimento di acquisizione ex art. 42-bis del T.U. n. 327/2001.
1.1. Il T.a.r., accertata la sussistenza di un silenzio - inadempimento, ha accolto il ricorso nella parte in cui si chiedeva la condanna del Comune a pronunciarsi sulla diffida inoltrata dagli originari ricorrenti il 16 febbraio 2021, mentre lo ha respinto con riguardo alla domanda risarcitoria.
1.2. La sentenza n. 146/2023 è stata impugnata sia dal Comune che dai signori NI e TT.
1.3. Il giudizio di appello è stato definito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4258/2024, la quale ha respinto sia l’appello principale che l’appello incidentale.
1.4. Nel corpo della motivazione di questa sentenza il Consiglio di Stato, nel dichiarare inammissibile uno dei motivi articolati dal Comune, ha operato la seguente precisazione “ L’affermazione del T.a.r. per cui “il Comune, all’esito del procedimento che sarà avviato in esecuzione della presente sentenza, dovrà in ogni caso indennizzare o risarcire i ricorrenti dei danni legati all’occupazione sine titulo dell’area in questione ” deve essere letta con quanto affermato al punto 8 della motivazione (“il ricorso va accolto con riguardo alla domanda di condanna del Comune di Monte Roberto a provvedere sulla diffida notificata dai ricorrenti in data 16 febbraio 2021”) e presuppone che il Comune, nella sua discrezionalità, resti libero di optare per l’adozione del provvedimento di acquisizione sanante (cui potranno conseguire la predette conseguenze risarcitorie rectius indennitarie), in luogo della restituzione e sempre che il Comune non intenda invece eccepire l’intervenuta usucapione, come pure prospettato nella risposta censurata dal T.a.r .”.
Sulla base di quest’ultimo inciso, il Comune odierno appellante, con l’impugnata deliberazione n. 67/2024, ha deliberato di “eccepire” formalmente l’usucapione, ritenendo quindi di non dovere né adottare il provvedimento di acquisizione né procedere alla restituzione delle aree per cui è causa, previa rimessione in pristino stato e risarcimento dei danni.
1.5. Con il ricorso di primo grado gli odierni appellati hanno dapprima censurato l’inerzia del Comune nell’eseguire la pronuncia del T.a.r. (n.r.g. 292/2024 del T.a.r. per le Marche) e, in seguito, appresa l’esistenza della deliberazione n. 67/2024, hanno dedotto la violazione/elusione del giudicato (n.r.g. 371/2024), sostenendo la nullità del provvedimento della Giunta (gravato anche con il ricorso di primo grado n.r.g. 370/2024).
2. Con la sentenza oggetto dell’odierna impugnativa il T.a.r. :
- ha accolto i ricorsi, nei sensi di cui in motivazione;
- ha nominato Commissario ad acta il Prefetto di Ancona;
- ha condannato il Comune al pagamento delle spese di lite.
3. L’appello del Comune si fonda sulle seguenti deduzioni:
I. Vizio di omessa pronuncia .
Con il primo motivo, il Comune impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui il T.a.r. ha omesso di pronunciarsi sull’eccezione di inammissibilità del ricorso rubricato al n. 292/2024 di r.g.
L’Ente aveva eccepito l’insussistenza dei presupposti per l’instaurazione del giudizio di ottemperanza, rilevando come il termine per la conclusione del procedimento amministrativo dovesse ritenersi ancora pendente alla data di notificazione del ricorso.
Il ricorso è stato notificato in data 28 giugno 2024, lamentando che il termine di 90 giorni indicato dal T.a.r. per la conclusione del procedimento amministrativo era inutilmente decorso essendo scaduto il 22 maggio 2024. Ciò in quanto il termine avrebbe iniziato a decorrere dalla data di notifica della comunicazione di avvio del procedimento (24 aprile 2023), sarebbe stato sospeso dall’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato (in data 14 luglio 2023) fino alla pubblicazione della sentenza di merito (13 maggio 2024), e avrebbe ripreso decorrere a far data dal rigetto dell’appello.
Secondo il Comune, al contrario, esso avrebbe avuto a disposizione nuovamente l’intero termine, con inizio dalla pubblicazione della sentenza n. 4258/2024 del Consiglio di Stato, avvenuta il 13 maggio 2024 e con scadenza soltanto in data 11 agosto 2024.
Il Comune precisa di rilevare tale vizio affinché, tenuto conto dell’inammissibilità del ricorso n. 292 del 2024, se ne tenga conto “ anche ai fini della regolazione delle spese di lite ”.
II. Errata interpretazione della sentenza n. 4258/2024 del Consiglio di Stato da parte del T.a.r.
La seguente statuizione contenuta nella sentenza n. 4258/2024 del Consiglio di Stato di seguito trascritta “… il Comune, nella sua discrezionalità, resta libero di optare per l’adozione del provvedimento di acquisizione sanante …, in luogo della restituzione … sempre che il Comune non intenda invece eccepire l’intervenuta usucapione, come pure prospettato nella risposta censurata dal T.a.r. ” non sarebbe un mero obiter dictum.
La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha stabilito che la portata precettiva di una sentenza deve essere individuata tenendo conto non soltanto del dispositivo, ma anche della motivazione, quando il primo contenga una decisione che si presti ad essere integrata dalla seconda (cfr., ex multis , Cass. Civ. 19074/2015).
Del resto la giurisprudenza civile ed amministrativa riconosce espressamente l’usucapione come modalità attraverso cui la pubblica amministrazione può regolarizzare l’occupazione di aree private (cfr., da ultimo, la sentenza della Corte di Cassazione, n. 18445/2023).
Inoltre, la questione relativa all’usucapione era stata posta proprio dal Comune nel secondo motivo di appello incidentale ed era anche alla base dell’istanza di sospensione della sentenza impugnata.
Nel secondo motivo dell’appello incidentale proposto dal Comune si legge che:
“… il riferimento alla sentenza di merito del Tribunale di Ancona (n.d.r. n. 1565/2014), passata in giudicato, è essenziale in questa sede, poiché […] la sentenza richiamata ha riconosciuto a) la natura civilistica della vicenda; b) una situazione possessoria consolidata tale da far ritenere sussistenti i presupposti dell’usucapione; c) un rapporto di fatto con la cosa meritevole di tutela e pienamente legittimo, con esclusione di qualsiasi illecito da parte del Comune ”.
La pertinenza della questione relativa all’usucapione rispetto al decisum sarebbe evidente: prima il Consiglio di Stato, in accoglimento dell’istanza proposta dal Comune, ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata rilevando la necessità di “ conservare la res adhuc integra ” (cfr. doc. 5 allegato alla memoria di costituzione, contenuto nel fascicolo di parte di primo grado, riprodotto in appello, sub. B); poi, in sentenza, avrebbe previsto la possibilità per l’Ente di eccepire l’usucapione quale ulteriore modalità per ricondurre lo ius possessionis in capo al legittimo proprietario, in perfetta aderenza con i consolidati orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati.
III. Contraddittorietà della motivazione .
La sentenza impugnata sarebbe erronea nella parte in cui afferma che il Comune di Monte Roberto è posto di fronte alla scelta fra l’adozione del provvedimento di acquisizione ex art. 42-bis del T.U. n. 327/2001 o la restituzione delle aree ai legittimi proprietari, senza prevedere, altresì, la possibilità di eccepire l’usucapione.
Tale statuizione si porrebbe in contrasto con quanto disposto dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 4258/2024.
Lo stesso T.a.r. ha peraltro richiamato la giurisprudenza amministrativa formatasi in materia di occupazioni illegittime di beni privati da parte delle PP.AA., ricordando che “ uno dei modi per ricondurre a legittimità la situazione proprietaria di un bene occupato de facto da una pubblica amministrazione è proprio l’usucapione (si veda, per tutti, il § 5.3. della sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 2 del 2016) ”.
4. I signori NI e TT si sono costituiti per resistere, spiegando, altresì, appello incidentale.
I. Essi hanno censurato, in parte qua , la sentenza n.877/2024 laddove il T.a.r., pur avendo dichiarato la nullità della deliberazione giuntale n.67/2024, ha poi rigettato la richiesta di condanna dell’Ente alla restituzione dei beni immobili illecitamente occupati dalla P.A. proposta nel giudizio n.371/2024 R.G. anche per violazione dell’art.134, co.1, lett.a), c.p.a. in riferimento alla violazione dell’art.34, co.I, lett.e), c.p.a. e dell’art.31, co.3, c.p.a.
Gli appellanti incidentali evidenziano che all’esito della sentenza n.4258/2024, con l’adozione della deliberazione giuntale n.67 del 24.06.2024, il Comune di Monte Roberto – che, pure, in data 24.04.2023, mediante il Prot.n.3672, aveva comunicato l’avvio del procedimento finalizzato all’acquisizione ex art.42-bis D.P.R. n.327/2001 dei beni immobili occupati illecitamente in danno degli odierni appellanti – ha espresso la propria volontà “ di non optare né per l’adozione del provvedimento di acquisizione sanante né per la restituzione dell’area oggetto di contenzione ma di eccepire l’intervenuta usucapione dell’area … sulla quale insiste il campo da tennis e relativi spogliatoi ”.
Il T.a.r. avrebbe dichiarato nulla questa delibera, conformemente alla loro domanda, solo limitatamente all’eccezione di intervenuta usucapione, ragion per cui i ricorrenti sostengono che - essendosi la P.A. rifiutata di eseguire il giudicato mediante acquisizione - l’unica strada percorribile rimarrebbe quella della restituzione.
Essi sostengono che, per giungere all’assunzione della deliberazione giuntale n.67/2024, l’Amministrazione avrebbe preventivamente verificato che non sussistevano le ragioni per procedere all’adozione del provvedimento finale di acquisizione sanante oppure che tali ragioni, pur presenti all’epoca dell’emanazione del prot.n.3672/2023, siano, comunque, venute meno.
Residuerebbe quindi l’obbligo conformativo esclusivo di restituire, previo ripristino, l’integrale proprietà agli appellanti incidentali e, dunque, non soltanto il campo da tennis e gli spogliatoti, ma anche la scalinata di accesso al campo da tennis, i marciapiedi e la strada comunale Via Leonardo da Vinci.
5. Con ordinanza n. 514 del 7 febbraio 2025 è stata respinta l’istanza del Comune di sospensione della sentenza impugnata con la seguente motivazione “ Considerato che l’appello non presenta apprezzabili elementi di “fumus” atteso che non vi è stato alcun accertamento giurisdizionale - né nella precedente fase cognitoria del presente giudizio né da parte del giudice ordinario - in merito all’intervenuta usucapione in favore del Comune appellante; - che nemmeno sussiste un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’esecuzione della sentenza impugnata, atteso che rimane nella piena discrezionalità del Comune (ovvero del Commissario ad acta nominato in primo grado) scegliere la modalità più consona al perseguimento dell’interesse pubblico, ovvero tra la restituzione dei cespiti di cui trattasi e la loro acquisizione alla mano pubblica ai sensi dell’art. 42 – bis del d.P.R. n. 327 del 2001 ”.
6. In vista della camera di consiglio del 6 novembre 2025, il Comune ha depositato le deliberazioni di Giunta n. 17/2025 e di Consiglio n. 3/2025 con le quali ha disposto l’acquisizione delle aree di cui trattasi, ai sensi dell’art. 42-bis del T.U. n. 327/2001.
Peraltro, secondo il dispositivo della deliberazione n. 3 del 2025, il Consiglio comunale ha contestualmente deliberato:
“ 7. di subordinare gli effetti del riconoscimento del credito e la conseguente liquidazione dell’importo di cui sopra all’accertamento della piena ed esclusiva proprietà dell’area in capo al soggetto ricorrente dando atto che, in caso di diritto parziale (od indiviso), sarà riconosciuto il debito fuori bilancio nell’entità del diritto effettivamente detenuto e dimostrato;
8. di procedere all’accertamento degli effettivi proprietari dell’area su cui esercitare il procedimento di cui al precedente punto 7 ”.
In linea con il contenuto di tale atto, la difesa del Comune ha dichiarato la permanenza dell’interesse alla decisione dell’appello principale.
Le predette deliberazioni risultano peraltro ancora sub iudice in primo grado essendone stato chiesto l’annullamento dai signori NI e TT (ricorso n. 252 del 2025 R.G. T.a.r. Marche).
7. Le parti hanno depositato ulteriore memorie, conclusionali e di replica.
7.1. Nella propria memoria conclusionale gli appellati (e appellanti incidentali) hanno sollevato ulteriori eccezioni pregiudiziali (“ inesistenza della procura nel I grado del giudizio ”; “ inesistenza della procura nel II grado del giudizio ”).
7.2. Nella propria memoria di replica il Comune ha eccepito l’inammissibilità della produzione documentale effettuata dagli appellati in data 21.10.2025 in quanto tardiva, oltre ad insistere per la condanna degli appellati alle spese anche per lite temeraria.
8. Gli appelli, infine, sono passati in decisione alla camera di consiglio del 6 novembre 2025.
9. In via preliminare, come eccepito dal Comune, si procede allo stralcio della documentazione depositata dagli appellati (e appellanti incidentali), in data 21 ottobre 2025, oltre il termine di venti giorni liberi rispetto alla camera di consiglio del 6 novembre 2025, stante la dimidiazione del termine di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a., prevista per i giudizi in camera di consiglio dall’art. 87, comma 3, c.p.a.
10. Sempre in via preliminare, si rileva che l’adozione delle delibere n. 3/2025 e n. 17/2025, rispettivamente da parte del Consiglio e della Giunta del Comune di Monte Roberto non ha determinato l’improcedibilità né dell’appello principale, né di quello incidentale.
Il Comune, da un lato – come reso evidente dallo stralcio del dispositivo della delibera n. 3/2025 sopra riportato - continua infatti a condizionare l’esecuzione della sentenza del T.a.r. n. 146 del 2023 “ all’accertamento della piena ed esclusiva proprietà dell’area in capo al soggetto ricorrente ”; dall’altro, ha comunque espressamente manifestato il permanente interesse alla decisione del proprio appello.
10.1. Parimenti evidente è la permanenza dell’interesse alla decisione dell’appello incidentale, atteso che nella prospettazione dei signori RA e NI, con l’adozione della delibera n. 67 del 2024 il Comune avrebbe implicitamente escluso la volontà di esercitare il potere di acquisizione, ed esaurito, sostanzialmente, la propria discrezionalità, sicché (secondo la teorica del “ one shot ”) l’unica soluzione della vicenda in esame sarebbe la restituzione, previa restituzione in pristino stato, delle aree sulle quali l’Amministrazione ha realizzato l’impianto sportivo.
11. Ciò posto, è possibile prescindere dalle eccezioni sollevate dagli appellanti incidentali, in quanto l’appello principale è infondato nel merito e deve essere respinto.
12. Va anzitutto respinto il primo motivo, con il quale è stata riproposta l’eccezione di inammissibilità del ricorso in ottemperanza n. 292 del 2024, sul rilievo che l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 2884 del 14 luglio 2023 avrebbe interrotto il termine per l’adempimento (fissato dalla sentenza n. 146 del 2023).
Tale ordinanza si è infatti limitata a sospendere, secondo quanto previsto dall’art. 98 c.p.a., l’esecutività della sentenza del T.a.r., sicché, con la reiezione dell’appello nel merito, il termine per l’adempimento ha ripreso nuovamente a decorrere.
Ad ogni buon conto, si osserva che l’eccezione di inammissibilità del Comune avrebbe avuto un senso se l’Amministrazione avesse avuto effettivamente l’intenzione di eseguire la sentenza n. 146 del 2023, laddove invece, prima ancora della notifica del ricorso in ottemperanza n. 292 del 2024, avvenuta in data 28 giugno 2024, esso, in data 24 giugno 2024, aveva già adottato la delibera di Giunta n. 67 del 2024, con la quale ha ritenuto di “ non optare né per l’adozione del provvedimento di acquisizione sanante né per la restituzione dell’area oggetto di contenzioso ”, sia pure sostenendo di essere a ciò legittimata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 4258 del 2024.
Ne deriva che l’Amministrazione con il proprio comportamento si è comunque resa definitivamente inadempiente all’obbligo scaturente dal giudicato, già in data anteriore alla notifica del ricorso in ottemperanza di cui, contraddittoriamente, ha poi dedotto l’inammissibilità sul rilievo di essere ancora in tempo per adempiere.
13. Anche i restanti motivi sono infondati.
13.1. In primo luogo, per quanto riguarda l’interpretazione della citata sentenza della Sezione n. 4258 del 2024, giova ricordare che, se, effettivamente, il “ contenuto della sentenza va individuato non alla stregua del solo dispositivo, bensì integrando questo con la motivazione ” (Cass. civ. sez. II, n. 24867 del 21 agosto 2023), quest’ultima va comunque ritenuta prevalente nella parte “ maggiormente attendibile e capace di fornire una giustificazione del "dictum" giudiziale ”.
In tale ottica, risulta pertanto corretto il rilievo del T.a.r. là dove ha osservato che la sentenza resa in sede di appello “ non contiene alcun elemento testuale o anche solo indiziario che possa far pensare ad una riforma implicita parziale della sentenza ” di primo grado.
Soprattutto non è contestata dal Comune l’osservazione del primo giudice secondo cui “ il T.A.R. nella sentenza n. 146/2023 aveva espressamente negato qualsiasi rilievo all’eccezione di usucapione che il Comune riteneva di aver sollevato in una nota a firma dell’avv. Fioretti risalente al 1° aprile 2021. È ovvio che se il Consiglio di Stato avesse voluto invece annettere rilievo a tale eccezione, allora avrebbe dovuto riformare, anche in parte, la decisione del T.A.R., il che sarebbe dovuto emergere anche dal dispositivo ”.
Il Comune, nel corso del presente giudizio di ottemperanza, non ha peraltro nemmeno confermato di avere effettivamente sollevato tale eccezione e/o di averla espressamente riproposta nel giudizio di appello avverso la sentenza del T.a.r. n. 146 del 2023.
Secondo quanto riferito dalla stessa Amministrazione, nel proprio appello incidentale, essa aveva sollevato solo la questione relativa al legittimo “possesso” delle aree, in forza della sentenza del Tribunale di Ancona n.1565 del 2014.
Non risulta invece che abbia dedotto e/o eccepito in via riconvenzionale l’intervenuta usucapione.
Pertanto, al fugace inciso contenuto nella sentenza n.4258/2024 non può attribuirsi alcuna valenza decisoria, trattandosi di un mero passaggio argomentativo inteso a richiamare il pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui anche la “compiuta usucapione” può costituire uno dei modi attraverso i quali viene a cessare il carattere illecito dell’occupazione sine titulo (in tal senso, la sentenza n. 2 del 2016 dell’Adunanza plenaria di questo Consiglio, par. 5.3., pure richiamata dal T.a.r.).
In ogni caso, nella motivazione della sentenza di appello non è ravvisabile alcuna statuizione da cui possa ricavarsi l’accertamento in via incidentale (secondo l’unica modalità consentita al g.a., ai sensi dell’art. 8, c.p.a.), dell’intervenuta usucapione in favore del Comune.
13.2. Deve pertanto concludersi che la Giunta del Comune di Monte Roberto abbia erroneamente ritenuto l’esistenza di una terza “opzione” idonea a dare esecuzione alla sentenza n. 146 del 2023 e che la delibera n. 67 del 2024 sia stata correttamente dichiarata nulla dal T.a.r., costituendo una palese elusione del giudicato di cui alla sentenza n. 146 del 2023.
13.3. Va soggiunto che nemmeno l’eventualità prospettata dal Comune di agire in sede civile al fine di ottenere l’accertamento dell’intervenuta usucapione può allo stato paralizzare l’esecuzione del giudicato amministrativo, non essendovi ad oggi, come esplicitamente ammesso dalla difesa dell’Amministrazione, alcun giudizio pendente del quale possa ipotizzarsi la pregiudizialità rispetto a quello in esame.
13.4. In definitiva, per quanto sopra argomentato, l’appello principale deve essere respinto.
14. Anche l’appello incidentale è infondato e deve essere respinto.
In disparte la condivisibilità della teoria del c.d. “ one shot ” provvedimentale, giova ricordare che si è in presenza di un “provvedimento amministrativo implicito” quando emerga in maniera inequivocabile un collegamento tra l’atto adottato o la condotta tenuta dall’Amministrazione e la determinazione che da questi si pretende di ricavare, “ onde quest'ultima sia l’unica conseguenza ragionevolmente possibile della presupposta manifestazione di volontà ” (così, ad esempio, Cons. Stato, sez. III, 25 luglio 2025 n. 6620).
Nel caso in esame, non è tuttavia possibile effettuare un simile collegamento poiché la delibera n. 67 del 2024 è stata adottata sulla base dell’erroneo presupposto che l’Amministrazione avesse a disposizione, per così, dire una “terza via”, sicché da tale determinazione non può inferirsi alcunché in merito alla scelta (tra obbligazioni alternative) imposta dal giudicato.
Anche in questo caso, pertanto, il T.a.r. ha correttamente respinto la domanda di condanna del Comune a restituire le aree di cui trattasi non avendo ancora l’Amministrazione effettivamente esercitato la facoltà di scelta derivante dalla sentenza n. 146 del 2023.
15. In definitiva, sia l’appello principale che quello incidentale debbono essere respinti.
Essendovi reciproca soccombenza tra le parti, va esclusa la sussistenza dei presupposti della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. ipotizzata dal Comune.
Sussistono invece i presupposti di legge per compensare integralmente tra le parti le spese del grado,
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, respinge sia l’appello principale che quello incidentale.
Compensa tra le parti le spese del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EN TO, Presidente
SI RT, Consigliere, Estensore
Emanuela Loria, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI RT | EN TO |
IL SEGRETARIO