Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 27/01/2026, n. 1590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1590 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01590/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07106/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7106 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato UC Cravero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Avigliana 20;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto di rigetto della domanda di cittadinanza (-OMISSIS-);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. UC ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- In data 24.7.2015 il ricorrente ha presentato istanza per la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma primo, lettera f) della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Il Ministero dell’Interno, previa comunicazione del preavviso di diniego ex art. 10- bis Legge n. 241/1990, con decreto n. -OMISSIS- del 31.1.2020 ha respinto la domanda dell’interessato ritenendo che non vi fosse coincidenza tra l’interesse pubblico e quello del richiedente alla concessione della cittadinanza, motivando il diniego sulla base del deferimento del 6.8.2014 da parte della Polizia Municipale di Venaria Reale per i reati di guida senza aver conseguito la corrispondente patente di guida ex art. 116, comma 15, d. lgs. 30/4/1992 n. 285 (Codice della Strada) e falsità materiale commessa dal privato ed uso di atto falso di cui agli artt. 482 e 489 c.p.
Avverso il predetto decreto di rigetto ha quindi proposto ricorso l’interessato, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere per carenza di istruttoria, erronea valutazione dei presupposti e difetto di motivazione, lamentando essenzialmente:
- che, come già esposto nelle osservazioni al preavviso di rigetto ex art. 10-bis, egli è stato sanzionato per la guida senza patente che costituisce un mero illecito amministrativo e ha già pagato la sanzione pecuniaria. Quanto al reato di falso, invece, si tratta soltanto di una notizia di reato, cui non è neanche seguito alcun processo penale, pertanto è un elemento di controindicazione inidoneo a sorreggere il diniego impugnato sotto il profilo motivazionale;
- che il diniego sarebbe anche affetto da un difetto di istruttoria, in quanto l’Amministrazione avrebbe dovuto tenere conto, in concreto, della complessiva condotta tenuta dal richiedente nell'arco dell'intero periodo di permanenza sul territorio nazionale, essendosi ormai compiutamente integrato nel tessuto economico e sociale.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, depositando memorie e documenti.
All’odierna udienza pubblica la causa è stata trattenuta per la decisione.
2.- Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
Il Collegio reputa utile, in funzione dello scrutinio delle doglianze formulate nell’atto introduttivo del giudizio, una premessa di carattere teorico in ordine al potere attribuito all’amministrazione in materia, all’interesse pubblico protetto e alla natura del relativo provvedimento alla luce della giurisprudenza in materia, nonché dei precedenti dalla Sezione (cfr., ex multis , TAR Lazio, Roma, Sez. V bis, nn. 2943, 2944, 2945, 3018, 3471, 4280 e 5130 del 2022, 20023 del 2023, 10363 del 2024 e 11770 del 2025).
Ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lettera f) della legge n. 91 del 1992, la cittadinanza italiana " può " essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
L'utilizzo dell'espressione evidenziata sta ad indicare che la residenza nel territorio per il periodo minimo indicato è solo un presupposto per proporre la domanda a cui segue "una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall'appartenenza alla comunità nazionale" (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato sez. III, 23/07/2018 n. 4447).
Il conferimento dello status civitatis , cui è collegata una capacità giuridica speciale, si traduce in un apprezzamento di opportunità sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del richiedente nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta (Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; n. 52 del 10 gennaio 2011; Tar Lazio, sez. II quater, n. 3547 del 18 aprile 2012).
L'interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante (Tar Lazio, sez. II quater, n. 5565 del 4 giugno 2013), atteso che, lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l'assenza di fattori ostativi, rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all'interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell'attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri.
In altri termini, il provvedimento di concessione della cittadinanza in esame “ è atto squisitamente discrezionale di ‘alta amministrazione’, condizionato all'esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno ‘ status illesae dignitatis’ (morale e civile) di colui che lo richiede ” (Consiglio di Stato, sez. III, 07/01/2022, n. 104).
Pertanto, l’anzidetta valutazione discrezionale può essere sindacata in questa sede nei ristretti ambiti del controllo estrinseco e formale; il sindacato del giudice, infatti, non si estende al merito della valutazione compiuta dall'Amministrazione, non potendo dunque spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (cfr., ex multis , Consiglio di Stato sez. III, 16 novembre 2020, n. 7036; nonché, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2944/2022 su prospettive e limiti dell’applicazione del principio di proporzionalità in tale materia).
Quanto, in particolare, all’onere motivazionale, la giurisprudenza ha più volte precisato che l'ampiezza e la profondità dell'obbligo di motivazione del provvedimento di diniego della concessione della cittadinanza devono correlarsi allo stadio del procedimento penale, alla natura del reato commesso, nonché alla circostanza che esso sia stato commesso a distanza di tempo dal momento in cui l'istanza di concessione della cittadinanza viene proposta. Questi profili incidono anche sul livello di discrezionalità dell'amministrazione per la quale la valutazione della condotta penalmente rilevante deve costituire, a norma di legge, uno degli elementi rilevanti ai fini della decisione sulla concessione della cittadinanza, con la conseguenza che, “ nel caso di sentenza penale e, a fortiori , di sentenza passata in giudicato l'ampiezza e l'intensità dell'obbligo motivazionale relativo al diniego di concessione di cittadinanza può essere minore rispetto a quello che deve, invece, caratterizzare un diniego in presenza di una mera comunicazione di notizia di reato o di una denuncia, della quale il ricorrente potrebbe non essere al corrente ” (Consiglio di Stato sez. I, 04/04/2022, n.713; cfr., in senso conforme, Cons. Stato, Sez. II, 31 maggio 2021, n. 4151).
3.- Tanto premesso, il Collegio ritiene che, nel caso concreto, il Ministero abbia legittimamente esercitato il potere discrezionale di cui dispone, assolvendo adeguatamente all’onere di motivazione e senza venir meno ai criteri di ragionevolezza e proporzionalità nel bilanciamento degli interessi.
Invero, il Ministero ha motivato il diniego ravvisando l’assenza della coincidenza tra l’interesse pubblico e quello del richiedente alla concessione della cittadinanza italiana in ragione, innanzitutto, del ridetto precedente – espressamente riconosciuto dal ricorrente - per il reato di guida di veicolo senza aver conseguito la patente ex art. 116, comma 15, del d. lgs. 30/4/1992 n. 285.
Ora, sebbene il fatto non sia più previsto dalla legge come reato a seguito della depenalizzazione successivamente intervenuta con d. lgs. n. 8/2016, il Collegio ritiene, ciò nondimeno, che la motivazione che assiste il diniego impugnato, sebbene sintetica, sia comunque sufficiente ed adeguata, essendo stato fatto riferimento – nel corredo motivazione del decreto – alla circostanza che tale comportamento, palesemente in violazione delle norme a fondamento del nostro sistema giuridico, si ponga “ in contrasto con la civile convivenza ”.
Pertanto, contrariamente a quanto eccepito dal ricorrente, il giudizio espresso dall’Amministrazione non appare manifestamente arbitrario o irragionevole, in quanto ciò che è stato particolarmente apprezzato è il disvalore del fatto storico in sé commesso dal richiedente, vale a dire il fatto di condurre un veicolo senza il previo conseguimento della patente di guida, che costituisce il necessario titolo autorizzatorio comprovante l’idoneità del soggetto allo svolgimento di un'attività pericolosa quale la conduzione su aree aperte al pubblico transito di veicoli a motore.
Non pare, dunque, manifestamente irragionevole la valutazione dell’Amministrazione laddove ha ritenuto che la fattispecie in esame – anche se successivamente oggetto di depenalizzazione – sia concretamente idonea a provocare un grave allarme sociale e sia, altresì, connotata da un notevole disvalore rispetto ai principi fondamentali della convivenza all’interno dello Stato, anche perché l’assenza del titolo abilitativo non rappresenta una mera violazione formale, ma evidenzia la potenziale incapacità del soggetto di gestire correttamente il veicolo, di reagire adeguatamente alle situazioni di rischio e di conformarsi alle prescrizioni poste a tutela della sicurezza degli utenti della strada.
Peraltro, ad ulteriore supporto della legittimità della valutazione discrezionale cui è pervenuta l’Amministrazione milita anche l’epoca in cui è stato posto in essere il fatto, in quanto ricadente in quell’arco temporale - il decennio anteriore all’istanza nonché il lasso temporale successivo fino all’adozione del provvedimento finale - che costituisce il “periodo di osservazione” in cui devono essere maturati i requisiti per la cittadinanza, ai sensi dell'art. 9 legge n. 91 del 1992, inclusi quelli dell’irreprensibilità della condotta (cfr., ex multis , TAR Lazio, sez. V bis, n. 2643/2022; 2944, 2945 del 2022).
Ad ulteriore supporto del diniego depone, peraltro, anche il deferimento, in pari data, relativo ai reati di falsità materiale commessa dal privato ed uso di atto falso di cui agli artt. 482 e 489 c.p., atteso che, sebbene nella fattispecie non risulti intervenuta una condanna, valga evidenziare che la Sezione ha ribadito, con precipuo riferimento al contestato reato di falsità materiale commessa dal privato (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. 3475/2022), che i reati di falso minano radicalmente il rapporto di fiducia con le Istituzioni dello Stato di cui si aspira a divenire cittadino e, pertanto, possono essere ragionevolmente valutate dall’Amministrazione come indice di inaffidabilità e di non compiuta integrazione nella comunità nazionale (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. 10868/2023 nonché nn. 2947/2022 e 3026/2022, con specifico riferimento alle false autocertificazioni in sede di domanda di concessione della cittadinanza italiana, ma con considerazioni che valgono più in generale, che “il giudizio prognostico sull’inserimento del richiedente nella Collettività nazionale non possa essere ritenuto irragionevole o sproporzionato, ove si consideri la particolare rilevanza attribuita, nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana alla dichiarazione non veritiera fatta dallo straniero “come comportamento indicativo di scarsa affidabilità nel rapportarsi con le Istituzioni dello Stato di cui aspira a divenire cittadino”) .
Del resto, in questa prospettiva volta ad annettere rilievo al “fatto storico” di per sé anche in assenza di condanne penali, occorre richiamare il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui le valutazioni relative all'accertamento di una responsabilità penale si pongono su di un piano assolutamente differente ed autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell'adozione di un provvedimento amministrativo, sicché può darsi la possibilità che le risultanze fattuali oggetto della vicenda penale vengano, sul piano amministrativo, valutate negativamente anche a prescindere dagli esiti del parallelo iter giudiziale in sede penale, e ciò anche in omaggio al generale principio della c.d. pluriqualificazione dei fatti giuridici (cfr., quanto alla legittimità del diniego fondato su mere notizie di reato, non ostandovi il principio di presunzione di innocenza, TAR Lazio, sez. V-bis, nn. 3482/2022, 3471/2022, 3527/2022, 3620/2022, 4618/2022, 4621/2022, 4625/2022, 4704/2022, 4888/2022, 6490/2022, 7814/2022, 8127/2022, 8131/2022, 9292/2022, 11026/2022, nonché, di recente, nn. 13313/2023, 14164/2023).
A sostegno di tale conclusione depone, peraltro, anche il recente orientamento del Consiglio di Stato, che ha avuto modo di precisare che, ai fini della concessione della cittadinanza, non si deve tenere conto solamente dei fatti penalmente rilevanti, ma si deve valutare anche l'area della prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del naturalizzando, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa arrecare in futuro pregiudizio alla sicurezza dello Stato (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 14/02/2022, n.1057, come ribadito anche da Consiglio di Stato, sez- III, 24/06/2025, n. 5491).
In tale ottica, è stato di recente ribadito quanto al procedimento penale rimasto allo stadio di mera denuncia, che “la giurisprudenza in materia ha costantemente affermato che ai fini della concessione della cittadinanza non si deve tenere conto solamente dei fatti penalmente rilevanti, ma si deve valutare anche l’area della prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del naturalizzando, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa arrecare in futuro pregiudizio alla sicurezza dello Stato” (vedi, da ultimo, Cons. St., sez. III, n. 4684/2023; cfr. nn. 1390 e 3121 del 2019), precisando altresì che “le risultanze penali ben si possono valutare negativamente sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti processuali, in quanto il comportamento non è valutato ai fini dell’irrogazione di una sanzione, bensì al fine di formulare un giudizio sul grado di assimilazione dei valori e sulla futura integrazione” (Cons. St., sez. III, 4684/2023; cfr. n. 8379 del 2023; n. 2745 del 2023; n. 1057 del 2022; n. 4122 del 2021; n. 470 del 2021; n. 7036 del 2020; n. 5638 del 2019; n. 802 del 2019).
Ed ancora, più di recente, si è affermato che “ le valutazioni sul grado di assimilazione dei valori fondamentali dell’ordinamento, infatti, si pongono su un piano diverso e autonomo rispetto a quello penale, non solo per il diverso rigore probatorio (nel caso della condanna è necessario raggiungere un grado “oltre ogni ragionevole dubbio”, mentre nel caso del diniego della cittadinanza è sufficiente il “fondato sospetto”), ma anche per la stessa ragione di tale diversificato rigore ossia che la concessione della cittadinanza comporta come quid pluris l’attribuzione dei c.d. diritti politici ” (Cons. St., sez. III, n. 8364/2023; cfr, in senso conforme, anche Cons. St., sez. III, n. 5569/2023 e n. 8379/2023).
In definitiva, sebbene il fatto commesso posto a fondamento del diniego non sia più previsto dalla legge come reato e il deferimento per reati di falso non abbia poi dato luogo al processo penale, tali circostanze sono state ciò nondimeno valutate dall’Amministrazione come indice di inaffidabilità del richiedente, e conseguente inopportunità della concessione dello status civitatis, all’esito di un giudizio prognostico – in merito alla possibilità che l’istante possa successivamente creare inconvenienti o, addirittura, commettere fatti di rilievo penale – che, sulla scorta di quanto costantemente ritenuto anche da questa Sezione, non appare irragionevole o sproporzionato in quanto l’interesse legittimo pretensivo del richiedente deve ritenersi recessivo rispetto alla preminente esigenza di assicurare la tutela dei principi fondamentali della convivenza sociale e dell’ordine pubblico ( ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, nn. 6842/2025 e 3896/2021).
4.- In ultima analisi, considerato che il provvedimento di concessione della cittadinanza rappresenta un atto eminentemente discrezionale di "alta amministrazione” suscettibile di essere sindacato solo nei ristretti ambiti del controllo di legittimità – escluso ogni sindacato sostitutivo - ritiene il Collegio che la valutazione dell’Amministrazione sia esente da vizi di illogicità o irragionevolezza.
La tesi dell'istante non tiene conto dell'amplissima discrezionalità, informata anche a criteri di precauzione di profilo oggettivo (Cons. St., sez. III, 11 maggio 2016, n. 1874) e di cautela (Cons. St., sez. III, 29 marzo 2019, n. 2102; 6 settembre 2018, n. 5262), che - come già osservato - caratterizza il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana, in quanto atto che attribuisce definitivamente uno status che comporta rilevanti conseguenze per il patrimonio giuridico del richiedente e sui suoi diritti all'interno dello Stato; tale concessione può però comportare conseguenze altrettanto rilevanti, anche gravemente perniciose per l'interesse nazionale in caso di infelice concessione.
Peraltro, considerato che, nel caso di accoglimento dell’istanza, le conseguenze sono tendenzialmente irreversibili ed interessano l’intera collettività in quanto il soggetto viene ad essere ammesso stabilmente nella comunità nazionale in via definitiva (con diritto di partecipazione alla determinazione delle scelte politiche), non appare sproporzionato il provvedimento che nega la cittadinanza, in via di precauzione adeguatamente avanzata, a quei soggetti di cui si dubita che possano assicurare il rispetto dei valori fondamentali, quali la vita e la incolumità delle persone, la fiducia ed il riguardo per le Istituzioni dello Stato di cui entra a far parte, ed altri beni riconosciuti e tutelati dalla Costituzione.
Nel caso di specie, il diniego risulta fondato sui predetti elementi concreti che, globalmente considerati, appaiono idonei a sorreggere adeguatamente il giudizio di inaffidabilità e non compiuta integrazione del ricorrente nel tessuto sociale, con conseguente esito negativo sulla concessione della cittadinanza, tenuto conto delle considerazioni sopra esposte.
Del resto, la valutazione del Ministero dell'Interno è avvenuta sulla base di accertamenti il cui esito, in termini di prognosi di idoneità allo stabile inserimento nella comunità nazionale con il conferimento della cittadinanza, rientra negli apprezzamenti di merito non sindacabili dinanzi al giudice amministrativo, se non per evidente travisamento dei fatti ed illogicità, vizi che non risultano sussistere nel caso di specie.
Né la natura di alta amministrazione del provvedimento gravato consente a questo giudice di sostituire valutazioni di merito, riservate all'Autorità amministrativa preposta, con altre, attesi i vincoli al sindacato giurisdizionale in questa materia.
Si rende opportuno osservare, inoltre, che la difesa della parte ricorrente si limita a dedurre la residenza in Italia da oltre un decennio e l'asserito inserimento nel contesto sociale, ritenendo che tali circostanze siano sufficienti al rilascio della cittadinanza: tali argomentazioni difensive, tuttavia, non appaiono idonee a scalfire il giudizio svolto dall’Amministrazione.
L’istante, infatti, non offre elementi che possano integrare meriti speciali, atteso che lo stabile inserimento, anche nella realtà economica, se, per un verso, rappresenta una condizione del tutto ordinaria, in quanto costituisce solo il presupposto per conservare il titolo di soggiorno, per altro verso rappresenta soltanto il prerequisito per la concessione della cittadinanza alla stregua di quanto sopra osservato.
Difatti, il conferimento della cittadinanza italiana per naturalizzazione presuppone l'accertamento di un interesse pubblico da valutarsi anche in relazione ai fini propri della società nazionale e non già sul semplice riferimento dell'interesse privato di chi si risolve a domandare la cittadinanza per il soddisfacimento di personali esigenze.
Il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile (salvi i casi di revoca normativamente previsti), si fonda su determinazioni che rappresentano un'esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. Stato, Sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104) e, pertanto, presuppone che " nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda " (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657).
D’altronde, la particolare cautela con cui l'Amministrazione valuta la rilevanza di condotte antigiuridiche è compensata dalla facoltà di reiterazione dell’istanza che l’ordinamento riconosce al richiedente una volta mutate le condizioni oggettive sottese all'esito negativo originario.
In conclusione, il provvedimento appare adeguatamente motivato e scevro dalle dedotte censure, con conseguente reiezione del ricorso.
5.- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero dell’Interno, che liquida complessivamente in €1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN RI, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
UC ER, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC ER | AN RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.