CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 18/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 2, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LEONE MICHELE, Presidente
LANZI LE RE, LA
MURANO ANTONIO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 328/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Picerno - Via Portanova 18 85055 Picerno PZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Potenza - Viale Del Basento 128 85100 Potenza PZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Basilicata - Via Verrastro 4 85100 Potenza PZ
elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza - Corso Xviii Agosto 34 85100 Potenza PZ
elettivamente domiciliato presso Email_5
Camera Di Commercio Basilicata - Corso Xviii Agosto 34 85100 Potenza PZ
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09220259000199113 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09220259000199113 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09220259000199113 ICI 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09220259000199113 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09220259000199113 BOLLO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 622/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 si è opposto all'Intimazione di pagamento n. 092 2025 90001991 13/ 000 notificato in data 15 marzo 2025 contenente una richiesta di pagamento pari ad € 33.933,86 anche per tributi vari presuntivamente non pagati negli anni dal 2012 al 2022.
Il ricorrente fa presente che da una sommaria analisi delle 24 cartelle e dei 2 Avvisi di accertamento, in particolar modo delle date in cui queste sarebbero state presuntivamente notificate, si appalesa come la gran parte dei crediti richiesti siano prescritti.
Pertanto si oppone per a) Prescrizione delle Cartelle esattoriali. Infatti:
Con la Cartella n. 09220110015312479000, notificata in data 01.02.2012, veniva richiesto il pagamento di un Diritto annuale della Camera di Commercio relativo all'anno 2007. Orbene tale richiesta risulta ampiamente infondata in quanto, essendo dipendente della Società_1 Srl per tutto l'anno 2007 (come dimostrato dalla busta paga allegata riferentesi al dicembre 2007 con il relativo calcolo della tredicesima mensilità), di certo non poteva essere iscritto nello stesso periodo alla CDC. Va comunque precisato che la Cassazione, con la sentenza 34890/2023, ha ribadito che la prescrizione del diritto camerale è pari a 5 anni dovendosi applicare a tale tributo quanto previsto dall'art. 2948 comma 1 n. 4 del C.C. sui tributi a scadenza annuale.
Con la Cartella n. 092201600106454100000 notificata in data 06.04.2017 veniva richiesto il pagamento dell'ICI per l'anno 2007. Tale tributo risulta ormai prescritto essendo decorsi 5 anni dalla notifica della cartella su indicata.
Con la Cartella n. 09220170005196805000, notificata in data 20.10.2017, veniva richiesto al Ricorrente il pagamento di Tributi speciali catastali per l'anno 2011. Non è possibile comprendere a cosa si riferisca tale tributo visto che non viene fornita alcuna indicazione che renda possibile individuare l'immobile oggetto dello stesso. Tale mancanza lede il diritto di difesa del Ricorrente.
La Cartella n. 09220170005196906000, notificata in data 20.10.2017, e la Cartella n.
09220180007224079000, notificata in data 05.07.2019 hanno ad oggetto la pretesa creditoria dovuta al presunto mancato pagamento di Bolli auto per gli anni 2012 e 2013 su quale veicolo non è dato sapere non venendo fornito alcun dato in merito. Al di là della violazione, anche in questo caso, del diritto di difesa del
Ricorrente, come per le precedenti cartelle risulta maturata la prescrizione. Le cartelle di riferimento, infatti, sono state notificate ben oltre i 3 anni previsti dalla legge.
Con le Cartelle n. 092220160009271636000, notificata in data 06.02.2017, n. 09220170007555664000, notificata in data 13.11.2017, n. 09220170008894460000, notificata in data 02.03.2018 ed, in fine, n.
09220190000169713000, notificata in data 05.07.2019 veniva chiesto il pagamento al ricorrente di IRPEF, comprensiva di sanzioni ed interessi, per gli anni 2013, 2014 e 2015. Ricordiamo per primi a Noi stessi che il termine per riscuotere i crediti erariali, a seguito della notifica della cartella esattoriale e di qualsiasi altro atto amministrativo di natura accertativa, non può che ritenersi quinquennale alla stregua di quanto già previsto per i tributi locali.
Con gli Avvisi di accertamento n. TCKM00797, notificato in data 28.02.2014 nonché n. 250TCKM000595, notificato in data 25.02.2015 si chiedeva al Ricorrente il pagamento di somme dovute per Addizionale
Comunale e Regionale IRPEF derivanti da Avvisi di accertamento, oltre interessi e sanzioni. Non è dato sapere se gli accertamenti si sono svolti in maniera tempestiva in quanto non vi è alcuna indicazione su quando sarebbero stati svolti.
In merito alle cartelle n. 09220230000048535000, notificata in data 08.03.2023, e n.
09220230000510202000, notificata in data 18.09.2023 ed aventi ad oggetto un credito IMU per gli anni 2014
e 2015 si evidenzia il decorso dei termini decadenziali. Il termine di decadenza nel contesto dell'IMU si riferisce al periodo entro il quale l'ente impositore (ad esempio, il Comune) deve notificare l'avviso di accertamento per il mancato pagamento del tributo. Questo termine è di cinque anni, secondo quanto specificato dalla legge 296/2006.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita in giudizio ed ha fatto presente che con ricorso in opposizione notificato in data 15/05/2025, l'istante ha impugnato l'intimazione di pagamento n.
09220259000199113000 (all. n. 1), notificata il 15/03/2025, unitamente e limitatamente alle 26 (ventisei) cartelle esattoriali/AVE sottostanti, riportanti carichi iscritti a ruolo da Enti impositori diversi.
L'Ufficio in relazione al giudizio instaurato dall'opponente, eccepisce – in via pregiudiziale – l'inammissibilità del ricorso avverso le 26 (ventisei) cartelle esattoriali/AVE, e dei rispettivi ruoli sottostanti, riportanti crediti di natura tributaria e presupposti all'avviso di intimazione impugnato n. 09220259000199113000, come ex adverso formulato, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 19, comma 3, e 21, comma 1,
D.Lgs. n. 546/1992. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto da controparte nell'atto introduttivo, il contribuente ha tempestivamente e regolarmente ricevuto la notifica delle suddette cartelle esattoriali, come si evince dalla documentazione allegata.
Peraltro, va segnalato che dopo la regolare notificazione delle cartelle presupposte all'avviso di intimazione impugnato, innanzi riportate, per il recupero delle relative somme richieste in pagamento il debitore ha ricevuto la notifica di atti successivi, depositati nel fascicolo di parte.
Il ricorrente lamenta l'omessa e/o l'irregolare notifica delle cartelle di pagamento opposte, riportanti carichi tributari, la cui omissione/irregolarità ne determina l'inesistenza giuridica. Al riguardo, occorre anzitutto precisare che l'inesistenza giuridica della notificazione ricorre soltanto quando quest'ultima sia effettuata in modo assolutamente non previsto dalla normativa. A dire della controparte, il mancato e/o irregolare recapito delle cartelle, ciascuna contenente il rispettivo ruolo emesso dall'ente creditore, titolo di pagamento, avrebbe impedito al ricorrente di avere esatta cognizione delle pretese esattoriali e precluso anche l'eventuale contestazione di detti crediti, con grave pregiudizio del diritto di difesa. Ciò non risponde a verità, come illustrato al precedente punto della presente memoria.
Il ricorrente eccepisce l'avvenuta estinzione dei carichi tributari riportati dalle 26 (ventisei) cartelle/AVE e dall'intimazione impugnati e sostiene, a suffragio della richiesta, il decorso del periodo di 3 anni previsto per le tasse automobilistiche e di 5 anni per i restanti carichi. Anche questa doglianza, afferma l'Ufficio, risulta palesemente infondata e va disattesa.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, le entrate erariali si prescrivono dopo un periodo di inattività del creditore di 10 anni, ex art. 2946 c.c., a decorrere dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo rivolto al contribuente.
A differenza dei carichi erariali, i tributi locali (contributi consortili, Tarsu, ICI, IMU, …) e quelli della Camera di Commercio si prescrivono nel termine di cinque anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente, ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c.. (Sent.
Cassazione a Sezioni Unite n.23397/2016 del 25 ottobre 2016).
Per i crediti pretesi dalla Regione Basilicata per tasse automobilistiche, è prevista la prescrizione triennale, ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 953/82, modificato dall'art. 3 del D.L. n. 2/86 convertito nella legge 60/86; la notifica degli atti esattoriali finalizzati al recupero coattivo delle somme iscritte a ruolo determina, anche per tali entrate, l'interruzione dei termini di prescrizione, che in ogni caso cominciano nuovamente a decorrere dal giorno successivo, senza determinare la trasformazione nel più lungo termine decennale, come previsto dall'art. 2953 c.c. (Corte di Cassazione, sent. n.12263/2007).
Riguardo all'intervenuta decadenza del diritto alla riscossione dei crediti tributari contestati, in conseguenza della violazione dei termini di notifica di cui all'art. 25 Dpr n. 602/73, l'Agente eccepisce l'inammissibilità della domanda, poiché anche tale eccezione doveva essere posta impugnando tempestivamente ciascuna cartella esattoriale sottostante all'avviso di intimazione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 19, comma 3, e 21, comma 1 del D.Lgs. n. 546/92.
L'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Potenza si ècostituita in giudizio ed ha evidenziato che nessuna eccezione è stata svolta in relazione alla cartella n. 09220190010950938000, pertanto, la pretesa tributaria in essa contenuta deve intendersi definitivamente acclarata e dovuta.
Nel merito l'Ufficio in primo luogo, questa difesa eccepisce l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio per violazione dell'art. 19, comma 3, del D.lgs. 546/1992, il quale consente l'impugnazione di un atto solo per vizi propri o in ipotesi di mancata notifica di un atto autonomamente impugnabile che avrebbe dovuto essere notificato in precedenza.
Nel caso di specie, contrariamente a quanto ex adverso sostenuto, e come meglio proverà Agenzia Entrate
Riscossione con il deposito della relativa documentazione, gli atti sottostanti l'intimazione impugnata sono stati tutti regolarmente notificati nei termini di legge e sono stati seguiti da ulteriori atti, tutti precedenti l'intimazione i in contestazione. Sempre in via preliminare, lo scrivente ufficio oppone, ulteriormente, l'inammissibilità di ogni ragione di doglianza diretta agli avvisi di accertamento impo-esattivi prodromici all'atto impugnato, nonché alle seguenti cartelle di pagamento:
1. n. 09220160009271636000; 2. n. 09220170005196805000; 3. n.
09220170007555664000; 4. n. 09220170008894460000.
Il carico tributario ivi recato, difatti, è stato oggetto di altre intimazioni di pagamento, per cui la mancata o irrituale impugnazione delle intimazioni di pagamento medio tempore notificate, preclude la possibilità di eccepire eventuali irregolarità degli atti prodromici
Con riferimento, infine, agli avvisi di accertamento impo-esattivi retrostanti l'intimazione di pagamento
(TCKM00797 e 250TCKM000595), il ricorrente oltre alla decadenza, censura la prescrizione delle somme dovute.
Sul punto l'Ufficio afferma che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente e come documentato con la produzione in giudizio, gli avvisi di accertamento in questione, relativi a redditi non dichiarati negli anni
2008 e 2009, sono stati regolarmente notificati (a mani del contribuente) e tanto è avvenuto nei termini previsti dalla legge.
In entrambi i casi, invero, il contribuente aveva omesso la presentazione della dichiarazione per cui l'avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 43, d.p.r. n. 600/1973, nella versione vigente ratione temporis, poteva essere notificato “fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata”. Questo significa che l'ufficio aveva a sua disposizione non quattro, bensì cinque anni per procedere alla notifica dei relativi accertamenti che sarebbe dovuta avvenire, per l'anno 2008 entro il 31 dicembre 2014 e per l'anno 2009 entro il 31 dicembre 2015. Evidente che la notifica dei due atti avvenuta, rispettivamente, in data 28 febbraio 2014 e 25 febbraio 2015, è più che tempestiva e l'ufficio non è incorso in nessuna decadenza. Allo stesso modo, non si è concretizzata alcuna prescrizione. A tal proposito non va dimenticata la notifica di più atti interruttivi tra cui, a mero titolo esemplificativo, le due intimazioni di pagamento notificate, rispettivamente, nel 2018 (09220189001137126000) e nel 2019 (09220199002494606000) e, oltretutto, impugnate (si veda la relativa documentazione prodotta).
La Regione Basilicata si è costituita in giudizio ed ha sollevato il proprio difetto di legittimazione passiva nel presente giudizio. Infatti la contestazione avanzata dal contribuente concerne la presunta maturata prescrizione del diritto alla riscossione delle tasse automobilistiche, che deve essere valutata con esclusivo riferimento all'intervallo temporale intercorrente tra la data di notifica delle cartelle di pagamento e quella di notifica dell' atto di Intimazione impugnato,
Nel merito la REGIONE eccepisce la mancata impugnazione degli atti di accertamento, con contestuale irrogazione di sanzione, prodromici all'intimazione di pagamento, emessi dall' Ufficio Ragioneria Generale
e Fiscalità Regionale e regolarmente notificati al ricorrente. Infatti, la Regione Basilicata prova, con la documentazione versata in atti, l'avvenuta notifica e ricezione dell'avviso di accertamento prodromici alle cartelle richiamate nell'atto di intimazione impugnato. Quest'ultimo non è da considerarsi quale primo atto interruttivo della prescrizione, giacché il contribuente ha avuto cognizione della pretesa impositiva della
REGIONE BASILICATA, avendo ricevuto gli atti di accertamento che hanno interrotto i termini di prescrizione ordinari, quindi l'eccezione è da ritenersi del tutto infondata e pretestuosa.
La Regione evidenzia inoltre che già con nota del 22/06/2020, trasmessa via PEC, aveva fornito riscontro al reclamo/mediazione proposto ai sensi dell'art. 17-bis del D. Lgs. n. 546/1992 (vigente ratione temporis, oggi abrogato), in relazione alla presunta prescrizione della tassa automobilistica per l'anno 2012, comunicandone il mancato accoglimento per le ragioni in essa riportate. Analoga comunicazione è stata inviata, sempre a mezzo PEC all'Avv. Difensore_1., in data 15/09/2022 relativamente alle annualità 2014 e 2015.
La Camera di Commercio della Basilicata si è costituita in giudizio ed ha fatto presente che l'intimazione di pagamento impugnata contiene la cartella n. 09220110015312479000 avente ad oggetto omesso versamento del diritto annuale per la posizione iscritta al numero rea PZ 62797 dovuto per l'anno 2002 per il quale in data 28/08/2007 fu emesso atto di accertamento n. 2007/12231 e notificato alla parte ricorrente il 24/10/2007, l'atto di accertamento fu iscritto a ruolo 25/12/2011 con successiva notifica della cartella esattoriale a cura dell'Agenzia entrate e Riscossione il 01/02/2012;
Il Comune di Picerno non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminato il ricorso e le controdeduzioni dell'ADER, dell'ADE, della Camera di Commercio
e della Regione Basilicata, osserva che gli Uffici hanno, tutti, dimostrato con i documenti allegati nel fascicolo di parte e con quanto esposto nelle proprie controdeduzioni, sinteticamente riassunte nel paragrafo
“Svolgimento del Processo” di cui alla presente sentenza, di aver notificato gli atti prodromici all'intimazione di pagamento, ovvero le cartelle di pagamento e gli avvisi di accertamento emessi dai rispettivi Uffici, Pertanto il lamentato motivo di impugnazione: a) Prescrizione delle Cartelle esattoriali, è infondato per cui il ricorso deve essere rigettato.
Il Comune di Picerno non si è costituito in giudizio e agli atti non risulta allegata l'avvenuta notifica del ricorso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in
€ 1.000,00 (euro mille/00 ) a favore dell'Agenzia delle Entrate di Potenza, €1.000,00 (euro mille/00) a favore dell'ADER, € 500,00 (euro cinquecento/00) a favore della Regione Basilicata ed € 500,00 a favore della Camera di Commercio. .
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 2, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LEONE MICHELE, Presidente
LANZI LE RE, LA
MURANO ANTONIO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 328/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Picerno - Via Portanova 18 85055 Picerno PZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Potenza - Viale Del Basento 128 85100 Potenza PZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Basilicata - Via Verrastro 4 85100 Potenza PZ
elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza - Corso Xviii Agosto 34 85100 Potenza PZ
elettivamente domiciliato presso Email_5
Camera Di Commercio Basilicata - Corso Xviii Agosto 34 85100 Potenza PZ
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09220259000199113 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09220259000199113 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09220259000199113 ICI 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09220259000199113 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09220259000199113 BOLLO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 622/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 si è opposto all'Intimazione di pagamento n. 092 2025 90001991 13/ 000 notificato in data 15 marzo 2025 contenente una richiesta di pagamento pari ad € 33.933,86 anche per tributi vari presuntivamente non pagati negli anni dal 2012 al 2022.
Il ricorrente fa presente che da una sommaria analisi delle 24 cartelle e dei 2 Avvisi di accertamento, in particolar modo delle date in cui queste sarebbero state presuntivamente notificate, si appalesa come la gran parte dei crediti richiesti siano prescritti.
Pertanto si oppone per a) Prescrizione delle Cartelle esattoriali. Infatti:
Con la Cartella n. 09220110015312479000, notificata in data 01.02.2012, veniva richiesto il pagamento di un Diritto annuale della Camera di Commercio relativo all'anno 2007. Orbene tale richiesta risulta ampiamente infondata in quanto, essendo dipendente della Società_1 Srl per tutto l'anno 2007 (come dimostrato dalla busta paga allegata riferentesi al dicembre 2007 con il relativo calcolo della tredicesima mensilità), di certo non poteva essere iscritto nello stesso periodo alla CDC. Va comunque precisato che la Cassazione, con la sentenza 34890/2023, ha ribadito che la prescrizione del diritto camerale è pari a 5 anni dovendosi applicare a tale tributo quanto previsto dall'art. 2948 comma 1 n. 4 del C.C. sui tributi a scadenza annuale.
Con la Cartella n. 092201600106454100000 notificata in data 06.04.2017 veniva richiesto il pagamento dell'ICI per l'anno 2007. Tale tributo risulta ormai prescritto essendo decorsi 5 anni dalla notifica della cartella su indicata.
Con la Cartella n. 09220170005196805000, notificata in data 20.10.2017, veniva richiesto al Ricorrente il pagamento di Tributi speciali catastali per l'anno 2011. Non è possibile comprendere a cosa si riferisca tale tributo visto che non viene fornita alcuna indicazione che renda possibile individuare l'immobile oggetto dello stesso. Tale mancanza lede il diritto di difesa del Ricorrente.
La Cartella n. 09220170005196906000, notificata in data 20.10.2017, e la Cartella n.
09220180007224079000, notificata in data 05.07.2019 hanno ad oggetto la pretesa creditoria dovuta al presunto mancato pagamento di Bolli auto per gli anni 2012 e 2013 su quale veicolo non è dato sapere non venendo fornito alcun dato in merito. Al di là della violazione, anche in questo caso, del diritto di difesa del
Ricorrente, come per le precedenti cartelle risulta maturata la prescrizione. Le cartelle di riferimento, infatti, sono state notificate ben oltre i 3 anni previsti dalla legge.
Con le Cartelle n. 092220160009271636000, notificata in data 06.02.2017, n. 09220170007555664000, notificata in data 13.11.2017, n. 09220170008894460000, notificata in data 02.03.2018 ed, in fine, n.
09220190000169713000, notificata in data 05.07.2019 veniva chiesto il pagamento al ricorrente di IRPEF, comprensiva di sanzioni ed interessi, per gli anni 2013, 2014 e 2015. Ricordiamo per primi a Noi stessi che il termine per riscuotere i crediti erariali, a seguito della notifica della cartella esattoriale e di qualsiasi altro atto amministrativo di natura accertativa, non può che ritenersi quinquennale alla stregua di quanto già previsto per i tributi locali.
Con gli Avvisi di accertamento n. TCKM00797, notificato in data 28.02.2014 nonché n. 250TCKM000595, notificato in data 25.02.2015 si chiedeva al Ricorrente il pagamento di somme dovute per Addizionale
Comunale e Regionale IRPEF derivanti da Avvisi di accertamento, oltre interessi e sanzioni. Non è dato sapere se gli accertamenti si sono svolti in maniera tempestiva in quanto non vi è alcuna indicazione su quando sarebbero stati svolti.
In merito alle cartelle n. 09220230000048535000, notificata in data 08.03.2023, e n.
09220230000510202000, notificata in data 18.09.2023 ed aventi ad oggetto un credito IMU per gli anni 2014
e 2015 si evidenzia il decorso dei termini decadenziali. Il termine di decadenza nel contesto dell'IMU si riferisce al periodo entro il quale l'ente impositore (ad esempio, il Comune) deve notificare l'avviso di accertamento per il mancato pagamento del tributo. Questo termine è di cinque anni, secondo quanto specificato dalla legge 296/2006.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita in giudizio ed ha fatto presente che con ricorso in opposizione notificato in data 15/05/2025, l'istante ha impugnato l'intimazione di pagamento n.
09220259000199113000 (all. n. 1), notificata il 15/03/2025, unitamente e limitatamente alle 26 (ventisei) cartelle esattoriali/AVE sottostanti, riportanti carichi iscritti a ruolo da Enti impositori diversi.
L'Ufficio in relazione al giudizio instaurato dall'opponente, eccepisce – in via pregiudiziale – l'inammissibilità del ricorso avverso le 26 (ventisei) cartelle esattoriali/AVE, e dei rispettivi ruoli sottostanti, riportanti crediti di natura tributaria e presupposti all'avviso di intimazione impugnato n. 09220259000199113000, come ex adverso formulato, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 19, comma 3, e 21, comma 1,
D.Lgs. n. 546/1992. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto da controparte nell'atto introduttivo, il contribuente ha tempestivamente e regolarmente ricevuto la notifica delle suddette cartelle esattoriali, come si evince dalla documentazione allegata.
Peraltro, va segnalato che dopo la regolare notificazione delle cartelle presupposte all'avviso di intimazione impugnato, innanzi riportate, per il recupero delle relative somme richieste in pagamento il debitore ha ricevuto la notifica di atti successivi, depositati nel fascicolo di parte.
Il ricorrente lamenta l'omessa e/o l'irregolare notifica delle cartelle di pagamento opposte, riportanti carichi tributari, la cui omissione/irregolarità ne determina l'inesistenza giuridica. Al riguardo, occorre anzitutto precisare che l'inesistenza giuridica della notificazione ricorre soltanto quando quest'ultima sia effettuata in modo assolutamente non previsto dalla normativa. A dire della controparte, il mancato e/o irregolare recapito delle cartelle, ciascuna contenente il rispettivo ruolo emesso dall'ente creditore, titolo di pagamento, avrebbe impedito al ricorrente di avere esatta cognizione delle pretese esattoriali e precluso anche l'eventuale contestazione di detti crediti, con grave pregiudizio del diritto di difesa. Ciò non risponde a verità, come illustrato al precedente punto della presente memoria.
Il ricorrente eccepisce l'avvenuta estinzione dei carichi tributari riportati dalle 26 (ventisei) cartelle/AVE e dall'intimazione impugnati e sostiene, a suffragio della richiesta, il decorso del periodo di 3 anni previsto per le tasse automobilistiche e di 5 anni per i restanti carichi. Anche questa doglianza, afferma l'Ufficio, risulta palesemente infondata e va disattesa.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, le entrate erariali si prescrivono dopo un periodo di inattività del creditore di 10 anni, ex art. 2946 c.c., a decorrere dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo rivolto al contribuente.
A differenza dei carichi erariali, i tributi locali (contributi consortili, Tarsu, ICI, IMU, …) e quelli della Camera di Commercio si prescrivono nel termine di cinque anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente, ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c.. (Sent.
Cassazione a Sezioni Unite n.23397/2016 del 25 ottobre 2016).
Per i crediti pretesi dalla Regione Basilicata per tasse automobilistiche, è prevista la prescrizione triennale, ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 953/82, modificato dall'art. 3 del D.L. n. 2/86 convertito nella legge 60/86; la notifica degli atti esattoriali finalizzati al recupero coattivo delle somme iscritte a ruolo determina, anche per tali entrate, l'interruzione dei termini di prescrizione, che in ogni caso cominciano nuovamente a decorrere dal giorno successivo, senza determinare la trasformazione nel più lungo termine decennale, come previsto dall'art. 2953 c.c. (Corte di Cassazione, sent. n.12263/2007).
Riguardo all'intervenuta decadenza del diritto alla riscossione dei crediti tributari contestati, in conseguenza della violazione dei termini di notifica di cui all'art. 25 Dpr n. 602/73, l'Agente eccepisce l'inammissibilità della domanda, poiché anche tale eccezione doveva essere posta impugnando tempestivamente ciascuna cartella esattoriale sottostante all'avviso di intimazione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 19, comma 3, e 21, comma 1 del D.Lgs. n. 546/92.
L'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Potenza si ècostituita in giudizio ed ha evidenziato che nessuna eccezione è stata svolta in relazione alla cartella n. 09220190010950938000, pertanto, la pretesa tributaria in essa contenuta deve intendersi definitivamente acclarata e dovuta.
Nel merito l'Ufficio in primo luogo, questa difesa eccepisce l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio per violazione dell'art. 19, comma 3, del D.lgs. 546/1992, il quale consente l'impugnazione di un atto solo per vizi propri o in ipotesi di mancata notifica di un atto autonomamente impugnabile che avrebbe dovuto essere notificato in precedenza.
Nel caso di specie, contrariamente a quanto ex adverso sostenuto, e come meglio proverà Agenzia Entrate
Riscossione con il deposito della relativa documentazione, gli atti sottostanti l'intimazione impugnata sono stati tutti regolarmente notificati nei termini di legge e sono stati seguiti da ulteriori atti, tutti precedenti l'intimazione i in contestazione. Sempre in via preliminare, lo scrivente ufficio oppone, ulteriormente, l'inammissibilità di ogni ragione di doglianza diretta agli avvisi di accertamento impo-esattivi prodromici all'atto impugnato, nonché alle seguenti cartelle di pagamento:
1. n. 09220160009271636000; 2. n. 09220170005196805000; 3. n.
09220170007555664000; 4. n. 09220170008894460000.
Il carico tributario ivi recato, difatti, è stato oggetto di altre intimazioni di pagamento, per cui la mancata o irrituale impugnazione delle intimazioni di pagamento medio tempore notificate, preclude la possibilità di eccepire eventuali irregolarità degli atti prodromici
Con riferimento, infine, agli avvisi di accertamento impo-esattivi retrostanti l'intimazione di pagamento
(TCKM00797 e 250TCKM000595), il ricorrente oltre alla decadenza, censura la prescrizione delle somme dovute.
Sul punto l'Ufficio afferma che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente e come documentato con la produzione in giudizio, gli avvisi di accertamento in questione, relativi a redditi non dichiarati negli anni
2008 e 2009, sono stati regolarmente notificati (a mani del contribuente) e tanto è avvenuto nei termini previsti dalla legge.
In entrambi i casi, invero, il contribuente aveva omesso la presentazione della dichiarazione per cui l'avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 43, d.p.r. n. 600/1973, nella versione vigente ratione temporis, poteva essere notificato “fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata”. Questo significa che l'ufficio aveva a sua disposizione non quattro, bensì cinque anni per procedere alla notifica dei relativi accertamenti che sarebbe dovuta avvenire, per l'anno 2008 entro il 31 dicembre 2014 e per l'anno 2009 entro il 31 dicembre 2015. Evidente che la notifica dei due atti avvenuta, rispettivamente, in data 28 febbraio 2014 e 25 febbraio 2015, è più che tempestiva e l'ufficio non è incorso in nessuna decadenza. Allo stesso modo, non si è concretizzata alcuna prescrizione. A tal proposito non va dimenticata la notifica di più atti interruttivi tra cui, a mero titolo esemplificativo, le due intimazioni di pagamento notificate, rispettivamente, nel 2018 (09220189001137126000) e nel 2019 (09220199002494606000) e, oltretutto, impugnate (si veda la relativa documentazione prodotta).
La Regione Basilicata si è costituita in giudizio ed ha sollevato il proprio difetto di legittimazione passiva nel presente giudizio. Infatti la contestazione avanzata dal contribuente concerne la presunta maturata prescrizione del diritto alla riscossione delle tasse automobilistiche, che deve essere valutata con esclusivo riferimento all'intervallo temporale intercorrente tra la data di notifica delle cartelle di pagamento e quella di notifica dell' atto di Intimazione impugnato,
Nel merito la REGIONE eccepisce la mancata impugnazione degli atti di accertamento, con contestuale irrogazione di sanzione, prodromici all'intimazione di pagamento, emessi dall' Ufficio Ragioneria Generale
e Fiscalità Regionale e regolarmente notificati al ricorrente. Infatti, la Regione Basilicata prova, con la documentazione versata in atti, l'avvenuta notifica e ricezione dell'avviso di accertamento prodromici alle cartelle richiamate nell'atto di intimazione impugnato. Quest'ultimo non è da considerarsi quale primo atto interruttivo della prescrizione, giacché il contribuente ha avuto cognizione della pretesa impositiva della
REGIONE BASILICATA, avendo ricevuto gli atti di accertamento che hanno interrotto i termini di prescrizione ordinari, quindi l'eccezione è da ritenersi del tutto infondata e pretestuosa.
La Regione evidenzia inoltre che già con nota del 22/06/2020, trasmessa via PEC, aveva fornito riscontro al reclamo/mediazione proposto ai sensi dell'art. 17-bis del D. Lgs. n. 546/1992 (vigente ratione temporis, oggi abrogato), in relazione alla presunta prescrizione della tassa automobilistica per l'anno 2012, comunicandone il mancato accoglimento per le ragioni in essa riportate. Analoga comunicazione è stata inviata, sempre a mezzo PEC all'Avv. Difensore_1., in data 15/09/2022 relativamente alle annualità 2014 e 2015.
La Camera di Commercio della Basilicata si è costituita in giudizio ed ha fatto presente che l'intimazione di pagamento impugnata contiene la cartella n. 09220110015312479000 avente ad oggetto omesso versamento del diritto annuale per la posizione iscritta al numero rea PZ 62797 dovuto per l'anno 2002 per il quale in data 28/08/2007 fu emesso atto di accertamento n. 2007/12231 e notificato alla parte ricorrente il 24/10/2007, l'atto di accertamento fu iscritto a ruolo 25/12/2011 con successiva notifica della cartella esattoriale a cura dell'Agenzia entrate e Riscossione il 01/02/2012;
Il Comune di Picerno non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminato il ricorso e le controdeduzioni dell'ADER, dell'ADE, della Camera di Commercio
e della Regione Basilicata, osserva che gli Uffici hanno, tutti, dimostrato con i documenti allegati nel fascicolo di parte e con quanto esposto nelle proprie controdeduzioni, sinteticamente riassunte nel paragrafo
“Svolgimento del Processo” di cui alla presente sentenza, di aver notificato gli atti prodromici all'intimazione di pagamento, ovvero le cartelle di pagamento e gli avvisi di accertamento emessi dai rispettivi Uffici, Pertanto il lamentato motivo di impugnazione: a) Prescrizione delle Cartelle esattoriali, è infondato per cui il ricorso deve essere rigettato.
Il Comune di Picerno non si è costituito in giudizio e agli atti non risulta allegata l'avvenuta notifica del ricorso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in
€ 1.000,00 (euro mille/00 ) a favore dell'Agenzia delle Entrate di Potenza, €1.000,00 (euro mille/00) a favore dell'ADER, € 500,00 (euro cinquecento/00) a favore della Regione Basilicata ed € 500,00 a favore della Camera di Commercio. .