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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 20/05/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VITERBO
SEZIONE CIVILE
RG 1976/2024
Il Collegio, composto dai seguenti Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente
Dr. Francesco Scavo Lombardo Giudice Rel.
D.ssa Francesca Capuzzi Giudice riunito nella camera di consiglio, visto l'art. 473 bis.28 CPC ha emesso la seguente
Sentenza sulla domanda proposta da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RACIOPPA Parte_1 C.F._1
SERGIO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RACIOPPA
SERGIO
Ricorrente nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIUNTI Controparte_1 C.F._2
DANIELA, elettivamente domiciliato in VIA MONS. ROMERO 1 01033 CIVITA CASTELLANA presso il difensore avv. PIUNTI DANIELA
Resistente
In relazione al
RICORSO per la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto in Castel S.Elia in data 30.7.2005 e trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Castel S.Elia (atto n. 1 p.
II anno 2005) nonché per la modifica dei provvedimenti assunti in sede di separazione personale omologata con provvedimento del Tribunale di Viterbo emessa in data 19.3.2024 con l'intervento del P.M presso il Tribunale di Viterbo
Visto il verbale di udienza del 28.04.2025 nel corso della quale le parti, in seguito al tentativo di conciliazione disposto dal Giudice, hanno positivamente raggiunto l'accordo di cui al verbale di udienza, ratificato con note scritte depositate dalle parti in data 14.5.2025 che di seguito si riporta:
a) assegno divorzile nella misura di euro 100,00 mensili;
b) contributo a carico del padre della somma di euro 200,00 ciascuno per il mantenimento dei figli;
c) spese di lite integralmente compensate.
Rilevato e Ritenuto: Che sulla base degli atti depositati ed all'esito dell'audizione delle parti e delle note scritte è possibile adottare le decisioni con riguardo alle determinazioni economiche, non apparendo necessaria ulteriore attività istruttoria;
pagina1 di 2 Ciò premesso, le parti hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto, in considerazione del venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi;
La circostanza che le parti si fossero separate consensualmente avvalora tale conclusione. Sussistono, inoltre, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
Dai documenti acquisiti risulta, infatti, che dal momento della comparizione dei coniugi dinanzi al
Tribunale per la separazione sino al momento del deposito del ricorso per divorzio, sono decorsi i termini di legge. Inoltre, non è stata eccepita l'interruzione della separazione per la sopravvenuta conciliazione delle parti.
Pertanto, dovrà essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto tra e Parte_1 Controparte_1
Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunziando anche in parziale modifica dei provvedimenti assunti in sede di separazione personale omologata con provvedimento del Tribunale di Viterbo emesso in data
19.3.2024 dispone
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto da Parte_1
e del matrimonio civile contratto in Castel S.Elia in data 30.7.2005 e Controparte_1 trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Castel S.Elia (atto n. 1 p. II anno
2005);
2) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a a Parte_1 Controparte_1 decorrere dalla data di pubblicazione della Setntenza, un assegno divorzile nella misura di euro 100,00 mensili Da versarsi entro il giorno 5 del mese;
3) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere mensilmente la somma di euro Parte_1
200,00 ciascuno per il mantenimento dei figli e Per_1 Per_2
4) Spese di lite integralmente compensate.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile di Castel S.Elia per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n. 396 e alla legge 898/1970.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Viterbo, così deciso nella Camera di Consiglio del 16 Maggio 2025.
Il Giudice Est. (Francesco Scavo Lombardo)
IL PRESIDENTE
(Eugenio Maria Turco)
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