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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/09/2025, n. 2694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2694 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza dell'11/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 361 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente e giusta procura in Parte_1 atti, dall'avv. Chiara Ferrauti e dall'avv. Giorgio Le Rose e domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Civita Castellana (VT) via Ferretti n. 117 Appellante
E
Controparte_1
Appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 154/2019 del Tribunale di Civitavecchia depositata in data 21/03/2019.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atto introduttivo del giudizio di appello e da verbale di udienza dell'11/09/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , premesso di aver ricevuto, durante il periodo di malattia dal Parte_1
10/10/2021 al 23/10/2021, la visita di controllo domiciliare del medico incaricato il quale rilevava la sua assenza pur essendo segnalato sulla cassetta postale il non CP_1 funzionamento del citofono, ha agito in giudizio contro l' rassegnando le seguenti CP_1 conclusioni: “Annullare e/o revocare il provvedimento n. 68485830351-8 emesso in data 1 22/11/2021 dalla sede di Civita Castellana e la conseguente delibera di reiezione CP_1 del ricorso al Comitato Provinciale di Viterbo n. 223239 del 04/04/2022 per tutti i CP_1 motivi di cui in premessa e, per l'effetto, condannare l a riconoscere Controparte_2 il diritto della ricorrente al trattamento economico di malattia ed a corrispondere in suo favore gli importi indebitamente trattenuti a titolo di malattia ammontanti ad Euro 503,18, oltre interessi e rivalutazione, o nella somma maggiore o minore che emergerà in corso di causa e ritenuta equa e di giustizia”.
1.1. Nella contumacia dell' il Tribunale di Viterbo ha così statuito: “- respinge il CP_1 ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso il provvedimento n. 68485830351-8, emesso in data
[...]
22.11.2021 dalla sede di Civita Castellana;
- nulla sulle spese”. CP_1
1.2. Premesso un richiamo agli obblighi gravanti sul lavoratore in caso di assenza per malattia ed all'orientamento giurisprudenziale di legittimità in materia, il primo giudice ha ritenuto: i) pacifica l'assenza per malattia della ricorrente dal 10/10/2021 al 23/10/2021; ii) dimostrato il guasto dell'impianto video-citofonico del condominio ove trovasi l'abitazione della ricorrente alla stregua delle dichiarazioni dei testimoni ascoltati in giudizio, che avevano altresì confermato che per tale ragione si era provveduto all'affissione di un apposito avviso di su alcune cassette postali esterne;
iii) provata l'assenza di responsabilità della ricorrente per il mancato ripristino dell'impianto; iv) insufficiente il mero avviso esposto sulla cassetta della posta per sostenere che la ricorrente avesse fatto tutto quanto era nelle proprie possibilità per rendere eseguibile la visita nonostante l'inconveniente, non essendo specificato se la via di accesso allo stabile dall'esterno fosse o meno praticabile liberamente o servisse l'apertura di un portone di ingresso e non essendo, pertanto, certo che la ricorrente avesse provveduto a fornire indicazioni sulle modalità di accesso allo stabile.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto appello , lamentando Parte_1
l'erroneità della gravata sentenza per contraddittorietà della motivazione ed errata valutazione delle circostanze di fatto e delle risultanze istruttorie, avendo il primo giudice - dopo aver evidenziato le circostanze pacifiche della inutilizzabilità dell'impianto citofonico e dell'assenza di responsabilità della originaria ricorrente per il mancato ripristino - erroneamente interpretato le circostanze allegate in ricorso e provate dalle dichiarazioni dei testimoni relative all'assenza di alcun ostacolo tra il medico incaricato e l'abitazione della lavoratrice malata.
2.1. L' non si è costituito in giudizio, nonostante regolare notifica telematica del CP_1 ricorso in data 29/02/2024, rimanendo pertanto contumace.
2.2. Svolta attività istruttoria (prova testimoniale), all'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. L'appello è fondato e deve essere accolto.
4. L'appellante lamenta la contraddittorietà della motivazione della gravata sentenza per aver, da un lato, accertato il malfunzionamento dell'impianto citofonico, l'assenza di responsabilità della lavoratrice per il mancato ripristino dell'impianto medesimo e l'affissione dell'avviso sulla cassetta postale, e, dall'altro, affermato che non poteva ritenersi dimostrato che “la ricorrente abbia provveduto a fornire indicazioni sulle modalità di accesso allo stabile nonostante il malfunzionamento del citofono”, non essendo specificato “se la via di accesso allo stabile dall'esterno fosse o meno praticabile
2 liberamente o servisse l'apertura di un portone di ingresso, non potendosi altrimenti addebitare al sanitario l'impossibilità di raggiungere l'abitazione”.
4.1. Invero, con il ricorso di primo grado, l'odierna appellante aveva dedotto in modo specifico che: i) sulla cassetta della posta era indicato che il citofono non fosse funzionante, con specificazione dell'interno e del piano dell'abitazione, affinché il medico incaricato della visita potesse recarsi nell'appartamento dell'interessata ed avvisare della sua presenza utilizzando il campanello interno;
ii) avendo inserito l'avviso del controllo ambulatoriale nella cassetta della posta, il medico incaricato avrebbe dovuto avvedersi dell'avviso ivi riportato, e sarebbe stato sufficiente per il medico salire una sola rampa di scale e citofonare presso l'abitazione della ricorrente per potersi avvedere che questa fosse in casa.
4.2. Posto che il malfunzionamento del citofono e l'affissione dell'avviso sulla cassetta postale di costituiscono circostanze accertate dal giudice di prime cure Parte_1
e non poste ulteriormente in discussione nel presente giudizio, nel quale l' ha CP_1 ritenuto di non costituirsi, la Corte ha ritenuto di ascoltare a chiarimento i testimoni già sentiti in primo grado, proprio per chiarire le circostanze - decisive al fine di stabilire la sufficienza e l'adeguatezza delle indicazioni fornite al medico per raggiungere l'abitazione - indicate dal Tribunale come “non specificate”.
4.3. I testimoni ascoltati nel presente grado, entrambi condomini di , Parte_1 hanno, quindi, riferito che: i) per poter accedere allo stabile e per salire al piano ove si trova collocato l'appartamento di non occorre varcare alcun portone Parte_1 di ingresso, bensì è sufficiente salire una rampa di scale posta immediatamente a sinistra e nelle vicinanze delle cassette postali;
ii) le cassette postali sono collocate sul muro esterno al piano terra e ad una distanza di mezzo metro dal citofono;
iii) salita la rampa di scale si accede al primo piano dove sono collocati tutti gli appartamenti;
iv) su ogni portone d'ingresso di ciascun appartamento è apposto il corrispondente numero di interno, il nome dell'occupante ed un campanello funzionante.
4.4. Pertanto, alla luce di tali dichiarazioni, ritiene la Corte che , Parte_1 diversamente rispetto a quanto ritenuto dal primo giudice, abbia reso concretamente fattibile la visita del medico incaricato di accertare il proprio stato di malattia, predisponendo ogni accorgimento utile a far sì che l'accesso del medico potesse avvenire agevolmente e regolarmente (Cass. Sez. L, Sentenza n. 12502 del 23/11/1992 e successive). Difatti, l'appellante ha dimostrato di aver apposto sulla cassetta postale l'avviso di malfunzionamento del citofono e l'indicazione per poter accedere al proprio appartamento, con specificazione dell'interno e del piano dell'abitazione, indicazioni che, tenuto conto dello stato dei luoghi come accertato all'esito della prova testimoniale, erano certamente idonee a consentire l'accesso del medico incaricato, il quale sicuramente aveva preso visione dell'avviso, avendo inserito nella cassetta postale l'invito per la visita ambulatoriale prodotto in atti.
5. Le considerazioni ora esposte conducono, pertanto, all'accoglimento dell'appello ed alla conseguente condanna dell' alla restituzione in favore dell'appellante CP_1 dell'indennità di malattia oggetto di trattenuta nel mese di novembre 2021 per un importo di € 503,18, come attestata dalla busta paga in atti, oltre interessi come per legge, dovendo affermarsi il diritto di al trattamento economico di Parte_1 malattia per il periodo dal 10/10/2021 al 23/10/2021.
6. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
3
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza, dichiara il diritto di al trattamento economico di malattia per il periodo dal Parte_1
10/10/2021 al 23/10/2021 e condanna l' alla restituzione in favore CP_1 dell'appellante dell'indennità di malattia oggetto di trattenuta nel mese di novembre 2021 per un importo di € 503,18, oltre interessi come per legge. Condanna l' al CP_1 pagamento in favore della parte appellante delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che si liquidano per il primo in € 350,00 e per il secondo in € 250,00, oltre spese generali forfettarie al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Roma, 11/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
4
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza dell'11/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 361 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente e giusta procura in Parte_1 atti, dall'avv. Chiara Ferrauti e dall'avv. Giorgio Le Rose e domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Civita Castellana (VT) via Ferretti n. 117 Appellante
E
Controparte_1
Appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 154/2019 del Tribunale di Civitavecchia depositata in data 21/03/2019.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atto introduttivo del giudizio di appello e da verbale di udienza dell'11/09/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , premesso di aver ricevuto, durante il periodo di malattia dal Parte_1
10/10/2021 al 23/10/2021, la visita di controllo domiciliare del medico incaricato il quale rilevava la sua assenza pur essendo segnalato sulla cassetta postale il non CP_1 funzionamento del citofono, ha agito in giudizio contro l' rassegnando le seguenti CP_1 conclusioni: “Annullare e/o revocare il provvedimento n. 68485830351-8 emesso in data 1 22/11/2021 dalla sede di Civita Castellana e la conseguente delibera di reiezione CP_1 del ricorso al Comitato Provinciale di Viterbo n. 223239 del 04/04/2022 per tutti i CP_1 motivi di cui in premessa e, per l'effetto, condannare l a riconoscere Controparte_2 il diritto della ricorrente al trattamento economico di malattia ed a corrispondere in suo favore gli importi indebitamente trattenuti a titolo di malattia ammontanti ad Euro 503,18, oltre interessi e rivalutazione, o nella somma maggiore o minore che emergerà in corso di causa e ritenuta equa e di giustizia”.
1.1. Nella contumacia dell' il Tribunale di Viterbo ha così statuito: “- respinge il CP_1 ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso il provvedimento n. 68485830351-8, emesso in data
[...]
22.11.2021 dalla sede di Civita Castellana;
- nulla sulle spese”. CP_1
1.2. Premesso un richiamo agli obblighi gravanti sul lavoratore in caso di assenza per malattia ed all'orientamento giurisprudenziale di legittimità in materia, il primo giudice ha ritenuto: i) pacifica l'assenza per malattia della ricorrente dal 10/10/2021 al 23/10/2021; ii) dimostrato il guasto dell'impianto video-citofonico del condominio ove trovasi l'abitazione della ricorrente alla stregua delle dichiarazioni dei testimoni ascoltati in giudizio, che avevano altresì confermato che per tale ragione si era provveduto all'affissione di un apposito avviso di su alcune cassette postali esterne;
iii) provata l'assenza di responsabilità della ricorrente per il mancato ripristino dell'impianto; iv) insufficiente il mero avviso esposto sulla cassetta della posta per sostenere che la ricorrente avesse fatto tutto quanto era nelle proprie possibilità per rendere eseguibile la visita nonostante l'inconveniente, non essendo specificato se la via di accesso allo stabile dall'esterno fosse o meno praticabile liberamente o servisse l'apertura di un portone di ingresso e non essendo, pertanto, certo che la ricorrente avesse provveduto a fornire indicazioni sulle modalità di accesso allo stabile.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto appello , lamentando Parte_1
l'erroneità della gravata sentenza per contraddittorietà della motivazione ed errata valutazione delle circostanze di fatto e delle risultanze istruttorie, avendo il primo giudice - dopo aver evidenziato le circostanze pacifiche della inutilizzabilità dell'impianto citofonico e dell'assenza di responsabilità della originaria ricorrente per il mancato ripristino - erroneamente interpretato le circostanze allegate in ricorso e provate dalle dichiarazioni dei testimoni relative all'assenza di alcun ostacolo tra il medico incaricato e l'abitazione della lavoratrice malata.
2.1. L' non si è costituito in giudizio, nonostante regolare notifica telematica del CP_1 ricorso in data 29/02/2024, rimanendo pertanto contumace.
2.2. Svolta attività istruttoria (prova testimoniale), all'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. L'appello è fondato e deve essere accolto.
4. L'appellante lamenta la contraddittorietà della motivazione della gravata sentenza per aver, da un lato, accertato il malfunzionamento dell'impianto citofonico, l'assenza di responsabilità della lavoratrice per il mancato ripristino dell'impianto medesimo e l'affissione dell'avviso sulla cassetta postale, e, dall'altro, affermato che non poteva ritenersi dimostrato che “la ricorrente abbia provveduto a fornire indicazioni sulle modalità di accesso allo stabile nonostante il malfunzionamento del citofono”, non essendo specificato “se la via di accesso allo stabile dall'esterno fosse o meno praticabile
2 liberamente o servisse l'apertura di un portone di ingresso, non potendosi altrimenti addebitare al sanitario l'impossibilità di raggiungere l'abitazione”.
4.1. Invero, con il ricorso di primo grado, l'odierna appellante aveva dedotto in modo specifico che: i) sulla cassetta della posta era indicato che il citofono non fosse funzionante, con specificazione dell'interno e del piano dell'abitazione, affinché il medico incaricato della visita potesse recarsi nell'appartamento dell'interessata ed avvisare della sua presenza utilizzando il campanello interno;
ii) avendo inserito l'avviso del controllo ambulatoriale nella cassetta della posta, il medico incaricato avrebbe dovuto avvedersi dell'avviso ivi riportato, e sarebbe stato sufficiente per il medico salire una sola rampa di scale e citofonare presso l'abitazione della ricorrente per potersi avvedere che questa fosse in casa.
4.2. Posto che il malfunzionamento del citofono e l'affissione dell'avviso sulla cassetta postale di costituiscono circostanze accertate dal giudice di prime cure Parte_1
e non poste ulteriormente in discussione nel presente giudizio, nel quale l' ha CP_1 ritenuto di non costituirsi, la Corte ha ritenuto di ascoltare a chiarimento i testimoni già sentiti in primo grado, proprio per chiarire le circostanze - decisive al fine di stabilire la sufficienza e l'adeguatezza delle indicazioni fornite al medico per raggiungere l'abitazione - indicate dal Tribunale come “non specificate”.
4.3. I testimoni ascoltati nel presente grado, entrambi condomini di , Parte_1 hanno, quindi, riferito che: i) per poter accedere allo stabile e per salire al piano ove si trova collocato l'appartamento di non occorre varcare alcun portone Parte_1 di ingresso, bensì è sufficiente salire una rampa di scale posta immediatamente a sinistra e nelle vicinanze delle cassette postali;
ii) le cassette postali sono collocate sul muro esterno al piano terra e ad una distanza di mezzo metro dal citofono;
iii) salita la rampa di scale si accede al primo piano dove sono collocati tutti gli appartamenti;
iv) su ogni portone d'ingresso di ciascun appartamento è apposto il corrispondente numero di interno, il nome dell'occupante ed un campanello funzionante.
4.4. Pertanto, alla luce di tali dichiarazioni, ritiene la Corte che , Parte_1 diversamente rispetto a quanto ritenuto dal primo giudice, abbia reso concretamente fattibile la visita del medico incaricato di accertare il proprio stato di malattia, predisponendo ogni accorgimento utile a far sì che l'accesso del medico potesse avvenire agevolmente e regolarmente (Cass. Sez. L, Sentenza n. 12502 del 23/11/1992 e successive). Difatti, l'appellante ha dimostrato di aver apposto sulla cassetta postale l'avviso di malfunzionamento del citofono e l'indicazione per poter accedere al proprio appartamento, con specificazione dell'interno e del piano dell'abitazione, indicazioni che, tenuto conto dello stato dei luoghi come accertato all'esito della prova testimoniale, erano certamente idonee a consentire l'accesso del medico incaricato, il quale sicuramente aveva preso visione dell'avviso, avendo inserito nella cassetta postale l'invito per la visita ambulatoriale prodotto in atti.
5. Le considerazioni ora esposte conducono, pertanto, all'accoglimento dell'appello ed alla conseguente condanna dell' alla restituzione in favore dell'appellante CP_1 dell'indennità di malattia oggetto di trattenuta nel mese di novembre 2021 per un importo di € 503,18, come attestata dalla busta paga in atti, oltre interessi come per legge, dovendo affermarsi il diritto di al trattamento economico di Parte_1 malattia per il periodo dal 10/10/2021 al 23/10/2021.
6. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
3
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza, dichiara il diritto di al trattamento economico di malattia per il periodo dal Parte_1
10/10/2021 al 23/10/2021 e condanna l' alla restituzione in favore CP_1 dell'appellante dell'indennità di malattia oggetto di trattenuta nel mese di novembre 2021 per un importo di € 503,18, oltre interessi come per legge. Condanna l' al CP_1 pagamento in favore della parte appellante delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che si liquidano per il primo in € 350,00 e per il secondo in € 250,00, oltre spese generali forfettarie al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Roma, 11/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
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