CA
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/05/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 567/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere relatore
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 19 novembre 2024,
da
(c.f. ) e (c.f. ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentate e difese, giusta procura stesa in calce al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, dagli avv.ti Enrico Cornelio pec , Email_1
Claudia Cornelio pec . , Livia Cornelio pec Emai_2 Email_3 Email_4
e Carlo Enrico Cornelio pec Email_5
, Email_6
appellanti
(c.f. , in persona del procuratore generale pro tempore avv. CP_1 P.IVA_1
Claudia Lazzarini, (giusta procura notarile rep. 37920 Notaio , rappresentata e Per_1 difesa per mandato unito alla memoria di costituzione in appello dall'avv. Giorgio Conte
(pec: , Email_7 appellata
nonché contro
(P.I. in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso in forza di separata procura depositata all'interno del fascicolo
1 telematico dagli avv.ti Antonio Iannotta pec Email_8
Nicoletta Ongaro pec e Federico Trento p.e.c. Email_9
Email_10
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Lavoro di Venezia n. 612/2024 d.d.
17.10.2024, notificata in data 21.10.2024.-
In punto: risarcimento danni per danno catastrofale e danno da perdita di aspettativa di vita.-
CONCLUSIONI
, Parte_1 Parte_2
“in parziale riforma dell'impugnata sentenza voglia accogliere le conclusioni di primo grado che qui si riportano: “condannarsi i convenuti in solido al risarcimento dei danni entrati a far parte del patrimonio del de cuius e trasmissibili agli eredi, in particolare danno catastrofale da previsione dell'evento morte secondo le tabelle milanesi. Vittoria di spese con l'aumento del compenso per l'attività prestata dall'avvocato nella misura del 30% in quanto il presente atto è stato redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1-bis, del Decreto del
Ministro della Giustizia 10.03.2014, n° 55 introdotto dall'art. 1 del Decreto 8.03.2018, n°
37 del Ministero della Giustizia, pubblicato sulla GU n° 96 del 26.4.2018”. In via istruttoria si insiste per l'ammissione della prova per testi già richiesta in primo grado….. Vittoria di spese per i due gradi con l'aumento del compenso per l'attività prestata dall'avvocato nella misura del 30% in quanto il presente atto è stato redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1- bis, del Decreto del Ministro della Giustizia 10.03.2014, n° 55 introdotto dall'art. 1 del
Decreto 8.03.2018, n° 37 del Ministero della Giustizia, pubblicato sulla GU n° 96 del
26.4.2018
CP_1
“In via preliminare: Dichiarare inammissibile l'appello avversario per mancata indicazione dei capi della sentenza di primo grado oggetto di impugnazione e per mancata censura alla motivazione di questa;
In via principale: Rigettarsi il ricorso in appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado n. 612/2024 pubblicata in data 17.10.2024; In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda avversaria, liquidarsi il danno in base ai criteri di cui alla giurisprudenza di legittimità
2 richiamata, confermando la ripartizione del risarcimento nella misura del 50% a carico di ciascuno dei convenuti e previa, comunque, detrazione di quanto già percepito dall' e CP_3 di quanto liquidato nella sentenza del Tribunale di Venezia, n. 580/2021 a favore di Parte_3
. In via istruttoria: Ci si oppone all'ammissione della CTU medico legale. Ci si oppone
[...] all'ammissione della prova orale per i motivi indicati. Si eccepisce la tardività e, come tale, inammissibilità della produzione dei documenti nn. 25, 26, 27 e 28 avversari. In ogni caso:
Spese e onorari rifusi”.
COMUNE : CP_2
“Si chiede il rigetto del presente appello in quanto infondato per le ragioni di cui in narrativa, con la conseguente integrale conferma dell'impugnata sentenza n. 612/2024. In via istruttoria, ci si oppone alla rinnovata richiesta di CTU, in quanto già nella CTU espletata nel procedimento RG 264/2020, il dott. aveva esaminato e trattato le questioni su Per_2 cui oggi parte appellante chiede la nuova CTU. Ci si oppone, altresì, alla rinnovata richiesta di ammissione dei capitoli di prova di parte appellante ex adverso dedotti in quanto irrilevanti, ininfluenti, pacifici e/o riguardanti fatti non contestati. Spese rifuse, oltre a oneri riflessi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. e , nella qualità di eredi Parte_2 Parte_1
(rispettivamente vedova e figlia) di , deceduto in data 10.09.2023 a causa Parte_3 di mesotelioma peritoneale (intestinale), chiamavano in giudizio e il CP_1 [...]
per il risarcimento del danno catastrofale da previsione dell'evento morte CP_2 nonché per il danno da perdita di aspettativa di vita, entrati a far parte del patrimonio del de cuius e trasmissibili agli eredi ed espressamente esclusi dalla sentenza n. 580/2021.
Evidenziavano, in particolare, che nel giudizio R.G. 264/2020 instaurato dal de cuius e definito con la suindicata sentenza n. 580/2021, passata in giudicato, il giudice del lavoro del Tribunale di Venezia, aveva condannato, in solido tra loro, e CP_1 Controparte_2
a risarcire per il danno derivante dalla malattia professionale con Parte_3 esclusione del danno tanatologico/catastrofale per essere il ricorrente ancora in vita.
Si costituiva evidenziando che nella determinazione del danno biologico di cui CP_1 alla sentenza n. 580/2021 sopra richiamata si era tenuto conto della gravità della patologia e del futuro esito fatale.
Sottolineava, in particolare, che la suindicata sentenza aveva riconosciuto la massima maggiorazione per sofferenza soggettiva ed il massimo appesantimento del danno biologico complessivo e condannato in solido e al pagamento a titolo CP_1 Controparte_2 risarcitorio dell'importo pari ad € 644.191,00 al netto di quanto erogato dall' CP_3
3 Concludeva per l'infondatezza della domanda per mancanza di diritti risarcitori caduti in successione.
Si costituiva, altresì, il contestando la fondatezza della domanda ed Controparte_2 eccependo la carenza di legittimazione passiva dell'ente comunale.
Con l'impugnata sentenza il Giudice del Lavoro del Tribunale di Venezia, in via preliminare, rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione passiva e, nel merito, respingeva il ricorso e condannava le ricorrenti alla rifusione delle spese di lite che liquidava, in favore di ciascun ricorrente, in € 5.400,00.
In parte motiva, evidenziava, con particolare riferimento al danno biologico, che “ove debba essere liquidato il danno biologico derivato da una malattia c.d. ingravescente, la sopravvenuta morte del soggetto in conseguenza della evoluzione o della ripresa della patologia epatica non determina un nuovo danno alla salute autonomo e diverso che si aggiunge al danno biologico da invalidità temporanea e permanente, in precedenza già accertato e liquidato, atteso che l'exitus deve essere considerato come prevedibile estremo rischio di aggravamento della possibile evoluzione della patologia contratta…il fatto che il rischio in esame si avveri o meno nel futuro, incidendo sulla durata della sopravvivenza, non altera la specifica gravità della invalidità biologica accertata al tempo dell'evento lesivo della salute, e non consente del pari una successiva modifica di tale accertamento medico- legale, espresso in termini di grado percentuale di invalidità biologica già comprensivo del potenziale peggioramento delle condizioni di salute determinato dal maggiore rischio indicato……nella determinazione del danno operata avvalendosi delle tabelle ed alla luce delle concrete condizioni di salute del singolo è già contenuta, per le stesse modalità di formazione di dette tabelle, la valutazione del periodo di sopravvivenza prevedibile in relazione alla patologia diagnosticata»
Con riferimento alle tabelle del danno non patrimoniale del Tribunale di Milano rilevava che
“si applicano in quanto idonee a garantire uniformità di trattamento essendo già ampiamente diffuse sul territorio nazionale e quale parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.
(vd ex plurimis Cass. 12408/2011, Cass. 28290/2011, Cass. n. 4447/2014) - hanno adottato il «Principio di unitarietà ed onnicomprensività» e tenendo «conto dell'insegnamento delle Sezioni Unite (sentenze gemelle SS.UU. nn. 26972/3/4/5 dell'11.11.2008, oltre alla citata n. 15350/2015)» hanno «ritenuto di proporre una definizione onnicomprensiva del “danno terminale”, tale da ricomprendere al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente. Onde evitare il pericolo di duplicazione di medesime poste di pregiudizio, la categoria del danno
4 terminale deve intendersi dunque comprensiva dei pregiudizi altrove definiti come danno biologico terminale, da lucida agonia o morale catastrofale. Non solo: la liquidazione del danno terminale, proprio in quanto comprensiva di ogni voce di pregiudizio non patrimoniale patita in quel lasso di tempo, esclude la separata liquidazione del danno biologico temporaneo “ordinario”, da intendersi quindi assorbita» (si applicano ora quelle del 2024, ma negli stessi termini 2021 e 2018).
In merito al danno da perdita di chances di vita rimarcava che” parte ricorrente continua a tentare di far entrare per la finestra ciò che Cass. SSUU 15350/2015 da escluso dalla porta
e cioè la risarcibilità del danno da perdita della vita, ed ancora ribadito, ex plurimis, da Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 35998 del 27/12/2023 «la perdita della vita anticipatamente rispetto a quando si sarebbe verificata per causa non imputabile al responsabile non integra un danno risarcibile per colui che la subisce (invocabile, dunque, iure successionis dai suoi eredi)».
Concludeva sottolineando che “dunque ogni voce di danno è già stata, nel caso in esame, risarcita al de cuius al quale è stato riconosciuto in vita, per la gravissima patologia, mesotelioma pleurico, che lo ha condotto alla morte, sia il danno biologico temporaneo sia il danno biologico permanente ( pari al 70%) con «il massimo appesantimento sia dell'IT, da considerarsi al 100%, sia dell' IP con incremento + 50% per sofferenza soggettiva e massima personalizzazione del valore complessivo (+ 25%)» proprio in considerazione della
«consapevolezza, a decorrere dal dicembre 2019, circa il probabile esito infausto della patologia», come statuito con sentenza 580/2021 GL dell'intestato tribunale nella causa promossa dal de cuius” e rimarcando che “L'affermazione contenuta nella richiamata sentenza che il danno catastrofale e terminale non sono compresi nella liquidazione è irrilevante, in quanto secondo quanto chiarito dalla S.C. con la sentenza 35416/2022, quando si conclude per una stabilizzazione della patologia ingravescente con riconoscimento del danno biologico permanente, tale danno è già comprensivo anche delle più gravi conseguenze che portano alla morte”.
2. Impugnano la sentenza e con un unico articolato motivo di appello con il Parte_1 Pt_2 quale censurano la sentenza per violazione degli artt. 2059 e 2909 c.c. per rigetto della domanda di liquidazione del danno catastrofale subito da Parte_3 successivamente alla sentenza n. 580/2021, nonostante il giudicato formatosi su detta sentenza circa l'insussistenza del “danno catastrofale” all'epoca della sua pubblicazione.
Quantificano il danno catastrofale da formido mortis dovuto alle eredi nell'importo di €
109.852,50 [secondo la tabella Milanese del 2018, di cui € 30.000 “non personalizzabili”
5 per i primi tre (3) giorni di malattia ed € 53.235,00 personalizzabili al 50%, dal 4° al 100° giorno].
Producono, poi, nuova documentazione (doc. 25. comparsa di risposta di che riconosce CP_3 la rendita ai superstiti in capo alla sig.ra ,; doc. 26. cartella clinica relativa al Parte_2 ricovero a Castelfranco nel marzo 2020; doc. 27. denuncia di successione;
doc. 28. Tabelle del Tribunale di Roma 2023) della quale domando l'acquisizione.
2.1. In merito al presunto pericolo di duplicazione rilevano che la Suprema Corte, con sentenza n. 7923/2024, ha stabilito una distinzione netta tra il danno morale catastrofale e il danno biologico terminale.
2.2. Evidenziano, altresì, che la sentenza n. 580/2021 non aveva provveduto alla liquidazione del danno catastrofale, in assenza dei presupposti ratione temporis e, con riferimento all'appesantimento del punto per personalizzazione, sottolineano che lo stesso è connesso
“al dolore fisico, aggressione terapeutica, allontanamento dai piaceri della vita”, e non alla consapevolezza della fine vita imminente, che costituisce il presupposto per la liquidazione del danno catastrofale, con conseguente diritto al risarcimento del danno morale e biologico che il de cuius ebbe in seguito alla sentenza n. 580/21 e fino alla data del decesso, laddove tale danno non costituisce un aggravamento della malattia già preesistente ma continuazione della malattia stessa.
Sul punto richiamano le tabelle del Tribunale di Roma del 2023.
3. Radicatosi il contradditorio eccepisce, in via preliminare, l'inammissibilità del CP_1 gravame ex art. 342 c.p.c. numeri 1 e 2 e l'intervenuto passaggio in giudicato della parte di pronuncia di primo grado che ha rigettato la domanda relativa alla richiesta risarcimento del danno da perdita di chances di sopravvivenza, non oggetto di specifica impugnazione.
Si oppone alla produzione della nuova documentazione offerta con l'appello per tardività e conclude comunque nel merito per la conferma della sentenza impugnata prendendo posizione su ogni censura avversaria.
3.1. Sottolinea che la sentenza n. 7923/2024 della Suprema Corte, richiamata da controparte, delinea unicamente la distinzione tra danno morale terminale e danno biologico terminale.
3.2. Rileva, altresì, che “nel caso di patologie ingravescenti la sopravvenuta morte del soggetto in conseguenza della evoluzione o della ripresa della patologia non determina un nuovo danno alla salute autonomo e diverso che si aggiunge al danno biologico da invalidità temporanea e permanente, in precedenza già accettato e liquidato, atteso che
6 l'exitus deve essere considerato come prevedibile estremo rischio di aggravamento della possibile evoluzione della patologia contratta”.
3.3. Valorizza la circostanza che la sentenza n. 580/2021 ha liquidato il danno da invalidità temporanea e permanente nonché il danno morale (catastrofale o da formido mortis) attraverso la massima maggiorazione per sofferenza soggettiva ed il massimo appesantimento del danno biologico complessivo.
4. Radicatosi il contradditorio anche ne confronti del Comune di , la parte ribadisce che CP_2 con la precedente sentenza n. 580/2021 intervenuta in vita del era stato Parte_3 liquidato il c.d. danno catastrofale con le massime maggiorazioni previste per il danno biologico temporaneo e quello permanente, proprio in considerazione della consapevolezza del malato de probabile esito infausto della patologia.
In merito alle tabelle del Tribunale di Roma ne evidenzia l'assoluta irrilevanza, atteso che nelle conclusioni parte appellante aveva chiesto la liquidazione del danno catastrofale secondo le tabelle milanesi.
5. La causa è stata discussa all'udienza del 22 maggio 2025 e decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. In via preliminare deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'appello, anche nella formulazione dell'art. 342 c.p.c. introdotta dall'art. 3 del Dlgs. n. 149/2022 (cosiddetta riforma Cartabia in vigore dal 28 febbraio 2023), essendo le doglianze sufficientemente connotate dai requisiti della specificità, chiarezza e sintesi prescritte dall'art. 342 comma 1°
c.
1. c.p.c., avendo l'atto di appello indicato sia le parti della sentenza che intende censurare sia le motivate critiche al provvedimento e le norme di legge che si assumono violate (cfr.
Cass. S.U. n. 36481/2022).
7. La produzione della documentazione allegata in appello (doc. 25. comparsa di risposta di che riconosce la rendita ai superstiti in capo alla sig.ra ,; doc. 26. cartella CP_3 Parte_2 clinica relativa al ricovero a Castelfranco nel marzo 2020; doc. 27. denuncia di successione;
doc. 28. Tabelle del Tribunale di Roma 2023) è inammissibile prima ancora che per tardività per irrilevanza non essendone stata illustrata la decisività ai fini di causa.
8. L'appello è infondato nel merito.
9. Con la sentenza n. 580/2021 d.d. 07.10.2021 è stato liquidato a per la Parte_3 patologia di cui soffriva (mesotelioma peritoneale, manifestato nell'ottobre 2019) anche il
“pregiudizio derivante dalla consapevolezza, a decorrere dal dicembre 2019, circa il probabile esito infausto della patologia - impropriamente definito dal ctu come danno
7 catastrofale, ma che tale, appunto, non è, come da sopra citata Cassazione - va ristorato con la massima maggiorazione per sofferenza soggettiva e il massimo appesantimento del danno biologico complessivo”.
Dunque, la citata pronuncia pur ritenendo di non poter attribuire il nome di “danno catastrofale” al pregiudizio subito dal de cuius iure proprio derivante dalla consapevolezza circa il probabile esito infausto della patologia, ha comunque liquidato anche tale pregiudizio attraverso “la massima maggiorazione per sofferenza soggettiva ed il massimo appesantimento del danno biologico complessivo”.
E ha ulteriormente ribadito “dunque, sulla base dei parametri di cui alle attuali Tabelle di
Milano aggiornate al 2021, tenuto conto 2019 quando aveva 68 anni (è nato Parte_3 infatti il 15.12.1951) considerato d'altro canto, che natura e grado della sofferenza e consapevolezza circa l'esito letale della patologia giustificano il massimo appesantimento sia dell IT , da considerarsi al 100%, sia dell IP con incremento + 50% per sofferenza soggettiva e massima personalizzazione del valore complessivo (+ 25%), il danno non patrimoniale subito va così quantificato:
Punto danno biologico € 7.761,99
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 50%) € 3.881,00
Punto danno non patrimoniale € 11.642,99
Punto base I.T.T. € 99,00
Giorni di invalidità temporanea totale 120 120
Danno biologico risarcibile € 361.321,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 541.991,00
Con personalizzazione massima (max 25% del danno biologico) € 632.311,00
Invalidità temporanea totale € 11.888,00
Totale danno biologico temporaneo € 11.888,00
TOTALE GENERALE: € 533.861,00
Totale con personalizzazione massima € 644.191,00
10. Il giudice lagunare aveva allora considerato anche quella componente di danno non patrimoniale relativa non solo al risarcimento della lesione all'integrità fisica ma anche
8 quello derivante dal successivo e prognosticabile evento morte (la patologia si è manifestata come già detto nell'ottobre 2019, la consapevolezza della medesima nel dicembre 2019, il decesso è intervenuto in data 10.09.2023).
Invero non solo non sussiste alcun giudicato sul mancata liquidazione del danno catastrofale, ma invece la sentenza è irrevocabile anche sul punto integrale risarcimento del danno non patrimoniale nelle sue diverse componenti, tenuto conto che il giudicante ha tenuto conto di tutti i danni non solo verificati ma anche prevedibili in futuro secondo un giudizio prognostico di liquidazione peraltro ampiamente favorevole all'allora de cuius e ora agli eredi e che dunque il rischio e la consapevolezza a carico del de cuius dell'evento morte fosse già ricompreso nei barèmes utilizzati.
11. Va inoltre rimarcato che anche a ritenere che il danno catastrofale non sia stato ricompreso nelle predetta pronuncia, le allegazione e prove offerte anche in questa sede dalle ricorrenti odierne appellanti - “cap.
7. Ogni volta che si chiedeva al signor come stava, lui Pt_3 rispondeva “male, questo tumore mi sta uccidendo”. cap.
8. In occasione delle visite mediche cui era sottoposto da marzo 2020 e delle sedute chemioterapiche ed immunologiche, il signor piangeva e chiedeva ai medici, sempre in lacrime, Parte_3 quanto tempo avrebbe avuto da vivere” - non sono, per la loro genericità, idonee a dimostrare quella lucida agonia e quella consapevole sofferenza patita foriere della ricorrenza di ulteriore danno risarcibile, che comunque non può ritenersi sussistente in re ipsa.
Lo stesso dicasi per le prove documentali offerte rispetto alle quali è stata omessa ogni illustrazione della rilevanza nel ricorso ex art. 414 c.p.c..
12. Le spese di lite del presente grado di giudizio – liquidate nella misura indicata nel dispositivo secondo i parametri prossimi ai valori minimi di cui alle tabelle del d.m. 10 marzo 2014 e successive modificazioni tenuto conto della semplicità della decisione e della ripetitività degli atti defensionali (valore di causa € 109.852,50) - seguono la soccombenza, senza le spese per la fase di istruttoria.
13. Per il rigetto integrale dell'appello deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali richiesti dall'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115/2002, per il raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigettata e/o comunque assorbita ogni diversa domanda, così decide:
1) respinge l'appello;
9 1) condanna parte appellante al pagamento in favore di ciascuna delle parti appellate delle spese del grado di giudizio, liquidate in € 4.236,00 per compensi oltre rimborso forfetario spese generali ex lege, IVA e CPA;
2) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, 22.05.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
PUCCETTI Lorenzo ALESSIO Gianluca
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere relatore
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 19 novembre 2024,
da
(c.f. ) e (c.f. ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentate e difese, giusta procura stesa in calce al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, dagli avv.ti Enrico Cornelio pec , Email_1
Claudia Cornelio pec . , Livia Cornelio pec Emai_2 Email_3 Email_4
e Carlo Enrico Cornelio pec Email_5
, Email_6
appellanti
(c.f. , in persona del procuratore generale pro tempore avv. CP_1 P.IVA_1
Claudia Lazzarini, (giusta procura notarile rep. 37920 Notaio , rappresentata e Per_1 difesa per mandato unito alla memoria di costituzione in appello dall'avv. Giorgio Conte
(pec: , Email_7 appellata
nonché contro
(P.I. in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso in forza di separata procura depositata all'interno del fascicolo
1 telematico dagli avv.ti Antonio Iannotta pec Email_8
Nicoletta Ongaro pec e Federico Trento p.e.c. Email_9
Email_10
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Lavoro di Venezia n. 612/2024 d.d.
17.10.2024, notificata in data 21.10.2024.-
In punto: risarcimento danni per danno catastrofale e danno da perdita di aspettativa di vita.-
CONCLUSIONI
, Parte_1 Parte_2
“in parziale riforma dell'impugnata sentenza voglia accogliere le conclusioni di primo grado che qui si riportano: “condannarsi i convenuti in solido al risarcimento dei danni entrati a far parte del patrimonio del de cuius e trasmissibili agli eredi, in particolare danno catastrofale da previsione dell'evento morte secondo le tabelle milanesi. Vittoria di spese con l'aumento del compenso per l'attività prestata dall'avvocato nella misura del 30% in quanto il presente atto è stato redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1-bis, del Decreto del
Ministro della Giustizia 10.03.2014, n° 55 introdotto dall'art. 1 del Decreto 8.03.2018, n°
37 del Ministero della Giustizia, pubblicato sulla GU n° 96 del 26.4.2018”. In via istruttoria si insiste per l'ammissione della prova per testi già richiesta in primo grado….. Vittoria di spese per i due gradi con l'aumento del compenso per l'attività prestata dall'avvocato nella misura del 30% in quanto il presente atto è stato redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1- bis, del Decreto del Ministro della Giustizia 10.03.2014, n° 55 introdotto dall'art. 1 del
Decreto 8.03.2018, n° 37 del Ministero della Giustizia, pubblicato sulla GU n° 96 del
26.4.2018
CP_1
“In via preliminare: Dichiarare inammissibile l'appello avversario per mancata indicazione dei capi della sentenza di primo grado oggetto di impugnazione e per mancata censura alla motivazione di questa;
In via principale: Rigettarsi il ricorso in appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado n. 612/2024 pubblicata in data 17.10.2024; In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda avversaria, liquidarsi il danno in base ai criteri di cui alla giurisprudenza di legittimità
2 richiamata, confermando la ripartizione del risarcimento nella misura del 50% a carico di ciascuno dei convenuti e previa, comunque, detrazione di quanto già percepito dall' e CP_3 di quanto liquidato nella sentenza del Tribunale di Venezia, n. 580/2021 a favore di Parte_3
. In via istruttoria: Ci si oppone all'ammissione della CTU medico legale. Ci si oppone
[...] all'ammissione della prova orale per i motivi indicati. Si eccepisce la tardività e, come tale, inammissibilità della produzione dei documenti nn. 25, 26, 27 e 28 avversari. In ogni caso:
Spese e onorari rifusi”.
COMUNE : CP_2
“Si chiede il rigetto del presente appello in quanto infondato per le ragioni di cui in narrativa, con la conseguente integrale conferma dell'impugnata sentenza n. 612/2024. In via istruttoria, ci si oppone alla rinnovata richiesta di CTU, in quanto già nella CTU espletata nel procedimento RG 264/2020, il dott. aveva esaminato e trattato le questioni su Per_2 cui oggi parte appellante chiede la nuova CTU. Ci si oppone, altresì, alla rinnovata richiesta di ammissione dei capitoli di prova di parte appellante ex adverso dedotti in quanto irrilevanti, ininfluenti, pacifici e/o riguardanti fatti non contestati. Spese rifuse, oltre a oneri riflessi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. e , nella qualità di eredi Parte_2 Parte_1
(rispettivamente vedova e figlia) di , deceduto in data 10.09.2023 a causa Parte_3 di mesotelioma peritoneale (intestinale), chiamavano in giudizio e il CP_1 [...]
per il risarcimento del danno catastrofale da previsione dell'evento morte CP_2 nonché per il danno da perdita di aspettativa di vita, entrati a far parte del patrimonio del de cuius e trasmissibili agli eredi ed espressamente esclusi dalla sentenza n. 580/2021.
Evidenziavano, in particolare, che nel giudizio R.G. 264/2020 instaurato dal de cuius e definito con la suindicata sentenza n. 580/2021, passata in giudicato, il giudice del lavoro del Tribunale di Venezia, aveva condannato, in solido tra loro, e CP_1 Controparte_2
a risarcire per il danno derivante dalla malattia professionale con Parte_3 esclusione del danno tanatologico/catastrofale per essere il ricorrente ancora in vita.
Si costituiva evidenziando che nella determinazione del danno biologico di cui CP_1 alla sentenza n. 580/2021 sopra richiamata si era tenuto conto della gravità della patologia e del futuro esito fatale.
Sottolineava, in particolare, che la suindicata sentenza aveva riconosciuto la massima maggiorazione per sofferenza soggettiva ed il massimo appesantimento del danno biologico complessivo e condannato in solido e al pagamento a titolo CP_1 Controparte_2 risarcitorio dell'importo pari ad € 644.191,00 al netto di quanto erogato dall' CP_3
3 Concludeva per l'infondatezza della domanda per mancanza di diritti risarcitori caduti in successione.
Si costituiva, altresì, il contestando la fondatezza della domanda ed Controparte_2 eccependo la carenza di legittimazione passiva dell'ente comunale.
Con l'impugnata sentenza il Giudice del Lavoro del Tribunale di Venezia, in via preliminare, rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione passiva e, nel merito, respingeva il ricorso e condannava le ricorrenti alla rifusione delle spese di lite che liquidava, in favore di ciascun ricorrente, in € 5.400,00.
In parte motiva, evidenziava, con particolare riferimento al danno biologico, che “ove debba essere liquidato il danno biologico derivato da una malattia c.d. ingravescente, la sopravvenuta morte del soggetto in conseguenza della evoluzione o della ripresa della patologia epatica non determina un nuovo danno alla salute autonomo e diverso che si aggiunge al danno biologico da invalidità temporanea e permanente, in precedenza già accertato e liquidato, atteso che l'exitus deve essere considerato come prevedibile estremo rischio di aggravamento della possibile evoluzione della patologia contratta…il fatto che il rischio in esame si avveri o meno nel futuro, incidendo sulla durata della sopravvivenza, non altera la specifica gravità della invalidità biologica accertata al tempo dell'evento lesivo della salute, e non consente del pari una successiva modifica di tale accertamento medico- legale, espresso in termini di grado percentuale di invalidità biologica già comprensivo del potenziale peggioramento delle condizioni di salute determinato dal maggiore rischio indicato……nella determinazione del danno operata avvalendosi delle tabelle ed alla luce delle concrete condizioni di salute del singolo è già contenuta, per le stesse modalità di formazione di dette tabelle, la valutazione del periodo di sopravvivenza prevedibile in relazione alla patologia diagnosticata»
Con riferimento alle tabelle del danno non patrimoniale del Tribunale di Milano rilevava che
“si applicano in quanto idonee a garantire uniformità di trattamento essendo già ampiamente diffuse sul territorio nazionale e quale parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.
(vd ex plurimis Cass. 12408/2011, Cass. 28290/2011, Cass. n. 4447/2014) - hanno adottato il «Principio di unitarietà ed onnicomprensività» e tenendo «conto dell'insegnamento delle Sezioni Unite (sentenze gemelle SS.UU. nn. 26972/3/4/5 dell'11.11.2008, oltre alla citata n. 15350/2015)» hanno «ritenuto di proporre una definizione onnicomprensiva del “danno terminale”, tale da ricomprendere al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente. Onde evitare il pericolo di duplicazione di medesime poste di pregiudizio, la categoria del danno
4 terminale deve intendersi dunque comprensiva dei pregiudizi altrove definiti come danno biologico terminale, da lucida agonia o morale catastrofale. Non solo: la liquidazione del danno terminale, proprio in quanto comprensiva di ogni voce di pregiudizio non patrimoniale patita in quel lasso di tempo, esclude la separata liquidazione del danno biologico temporaneo “ordinario”, da intendersi quindi assorbita» (si applicano ora quelle del 2024, ma negli stessi termini 2021 e 2018).
In merito al danno da perdita di chances di vita rimarcava che” parte ricorrente continua a tentare di far entrare per la finestra ciò che Cass. SSUU 15350/2015 da escluso dalla porta
e cioè la risarcibilità del danno da perdita della vita, ed ancora ribadito, ex plurimis, da Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 35998 del 27/12/2023 «la perdita della vita anticipatamente rispetto a quando si sarebbe verificata per causa non imputabile al responsabile non integra un danno risarcibile per colui che la subisce (invocabile, dunque, iure successionis dai suoi eredi)».
Concludeva sottolineando che “dunque ogni voce di danno è già stata, nel caso in esame, risarcita al de cuius al quale è stato riconosciuto in vita, per la gravissima patologia, mesotelioma pleurico, che lo ha condotto alla morte, sia il danno biologico temporaneo sia il danno biologico permanente ( pari al 70%) con «il massimo appesantimento sia dell'IT, da considerarsi al 100%, sia dell' IP con incremento + 50% per sofferenza soggettiva e massima personalizzazione del valore complessivo (+ 25%)» proprio in considerazione della
«consapevolezza, a decorrere dal dicembre 2019, circa il probabile esito infausto della patologia», come statuito con sentenza 580/2021 GL dell'intestato tribunale nella causa promossa dal de cuius” e rimarcando che “L'affermazione contenuta nella richiamata sentenza che il danno catastrofale e terminale non sono compresi nella liquidazione è irrilevante, in quanto secondo quanto chiarito dalla S.C. con la sentenza 35416/2022, quando si conclude per una stabilizzazione della patologia ingravescente con riconoscimento del danno biologico permanente, tale danno è già comprensivo anche delle più gravi conseguenze che portano alla morte”.
2. Impugnano la sentenza e con un unico articolato motivo di appello con il Parte_1 Pt_2 quale censurano la sentenza per violazione degli artt. 2059 e 2909 c.c. per rigetto della domanda di liquidazione del danno catastrofale subito da Parte_3 successivamente alla sentenza n. 580/2021, nonostante il giudicato formatosi su detta sentenza circa l'insussistenza del “danno catastrofale” all'epoca della sua pubblicazione.
Quantificano il danno catastrofale da formido mortis dovuto alle eredi nell'importo di €
109.852,50 [secondo la tabella Milanese del 2018, di cui € 30.000 “non personalizzabili”
5 per i primi tre (3) giorni di malattia ed € 53.235,00 personalizzabili al 50%, dal 4° al 100° giorno].
Producono, poi, nuova documentazione (doc. 25. comparsa di risposta di che riconosce CP_3 la rendita ai superstiti in capo alla sig.ra ,; doc. 26. cartella clinica relativa al Parte_2 ricovero a Castelfranco nel marzo 2020; doc. 27. denuncia di successione;
doc. 28. Tabelle del Tribunale di Roma 2023) della quale domando l'acquisizione.
2.1. In merito al presunto pericolo di duplicazione rilevano che la Suprema Corte, con sentenza n. 7923/2024, ha stabilito una distinzione netta tra il danno morale catastrofale e il danno biologico terminale.
2.2. Evidenziano, altresì, che la sentenza n. 580/2021 non aveva provveduto alla liquidazione del danno catastrofale, in assenza dei presupposti ratione temporis e, con riferimento all'appesantimento del punto per personalizzazione, sottolineano che lo stesso è connesso
“al dolore fisico, aggressione terapeutica, allontanamento dai piaceri della vita”, e non alla consapevolezza della fine vita imminente, che costituisce il presupposto per la liquidazione del danno catastrofale, con conseguente diritto al risarcimento del danno morale e biologico che il de cuius ebbe in seguito alla sentenza n. 580/21 e fino alla data del decesso, laddove tale danno non costituisce un aggravamento della malattia già preesistente ma continuazione della malattia stessa.
Sul punto richiamano le tabelle del Tribunale di Roma del 2023.
3. Radicatosi il contradditorio eccepisce, in via preliminare, l'inammissibilità del CP_1 gravame ex art. 342 c.p.c. numeri 1 e 2 e l'intervenuto passaggio in giudicato della parte di pronuncia di primo grado che ha rigettato la domanda relativa alla richiesta risarcimento del danno da perdita di chances di sopravvivenza, non oggetto di specifica impugnazione.
Si oppone alla produzione della nuova documentazione offerta con l'appello per tardività e conclude comunque nel merito per la conferma della sentenza impugnata prendendo posizione su ogni censura avversaria.
3.1. Sottolinea che la sentenza n. 7923/2024 della Suprema Corte, richiamata da controparte, delinea unicamente la distinzione tra danno morale terminale e danno biologico terminale.
3.2. Rileva, altresì, che “nel caso di patologie ingravescenti la sopravvenuta morte del soggetto in conseguenza della evoluzione o della ripresa della patologia non determina un nuovo danno alla salute autonomo e diverso che si aggiunge al danno biologico da invalidità temporanea e permanente, in precedenza già accettato e liquidato, atteso che
6 l'exitus deve essere considerato come prevedibile estremo rischio di aggravamento della possibile evoluzione della patologia contratta”.
3.3. Valorizza la circostanza che la sentenza n. 580/2021 ha liquidato il danno da invalidità temporanea e permanente nonché il danno morale (catastrofale o da formido mortis) attraverso la massima maggiorazione per sofferenza soggettiva ed il massimo appesantimento del danno biologico complessivo.
4. Radicatosi il contradditorio anche ne confronti del Comune di , la parte ribadisce che CP_2 con la precedente sentenza n. 580/2021 intervenuta in vita del era stato Parte_3 liquidato il c.d. danno catastrofale con le massime maggiorazioni previste per il danno biologico temporaneo e quello permanente, proprio in considerazione della consapevolezza del malato de probabile esito infausto della patologia.
In merito alle tabelle del Tribunale di Roma ne evidenzia l'assoluta irrilevanza, atteso che nelle conclusioni parte appellante aveva chiesto la liquidazione del danno catastrofale secondo le tabelle milanesi.
5. La causa è stata discussa all'udienza del 22 maggio 2025 e decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. In via preliminare deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'appello, anche nella formulazione dell'art. 342 c.p.c. introdotta dall'art. 3 del Dlgs. n. 149/2022 (cosiddetta riforma Cartabia in vigore dal 28 febbraio 2023), essendo le doglianze sufficientemente connotate dai requisiti della specificità, chiarezza e sintesi prescritte dall'art. 342 comma 1°
c.
1. c.p.c., avendo l'atto di appello indicato sia le parti della sentenza che intende censurare sia le motivate critiche al provvedimento e le norme di legge che si assumono violate (cfr.
Cass. S.U. n. 36481/2022).
7. La produzione della documentazione allegata in appello (doc. 25. comparsa di risposta di che riconosce la rendita ai superstiti in capo alla sig.ra ,; doc. 26. cartella CP_3 Parte_2 clinica relativa al ricovero a Castelfranco nel marzo 2020; doc. 27. denuncia di successione;
doc. 28. Tabelle del Tribunale di Roma 2023) è inammissibile prima ancora che per tardività per irrilevanza non essendone stata illustrata la decisività ai fini di causa.
8. L'appello è infondato nel merito.
9. Con la sentenza n. 580/2021 d.d. 07.10.2021 è stato liquidato a per la Parte_3 patologia di cui soffriva (mesotelioma peritoneale, manifestato nell'ottobre 2019) anche il
“pregiudizio derivante dalla consapevolezza, a decorrere dal dicembre 2019, circa il probabile esito infausto della patologia - impropriamente definito dal ctu come danno
7 catastrofale, ma che tale, appunto, non è, come da sopra citata Cassazione - va ristorato con la massima maggiorazione per sofferenza soggettiva e il massimo appesantimento del danno biologico complessivo”.
Dunque, la citata pronuncia pur ritenendo di non poter attribuire il nome di “danno catastrofale” al pregiudizio subito dal de cuius iure proprio derivante dalla consapevolezza circa il probabile esito infausto della patologia, ha comunque liquidato anche tale pregiudizio attraverso “la massima maggiorazione per sofferenza soggettiva ed il massimo appesantimento del danno biologico complessivo”.
E ha ulteriormente ribadito “dunque, sulla base dei parametri di cui alle attuali Tabelle di
Milano aggiornate al 2021, tenuto conto 2019 quando aveva 68 anni (è nato Parte_3 infatti il 15.12.1951) considerato d'altro canto, che natura e grado della sofferenza e consapevolezza circa l'esito letale della patologia giustificano il massimo appesantimento sia dell IT , da considerarsi al 100%, sia dell IP con incremento + 50% per sofferenza soggettiva e massima personalizzazione del valore complessivo (+ 25%), il danno non patrimoniale subito va così quantificato:
Punto danno biologico € 7.761,99
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 50%) € 3.881,00
Punto danno non patrimoniale € 11.642,99
Punto base I.T.T. € 99,00
Giorni di invalidità temporanea totale 120 120
Danno biologico risarcibile € 361.321,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 541.991,00
Con personalizzazione massima (max 25% del danno biologico) € 632.311,00
Invalidità temporanea totale € 11.888,00
Totale danno biologico temporaneo € 11.888,00
TOTALE GENERALE: € 533.861,00
Totale con personalizzazione massima € 644.191,00
10. Il giudice lagunare aveva allora considerato anche quella componente di danno non patrimoniale relativa non solo al risarcimento della lesione all'integrità fisica ma anche
8 quello derivante dal successivo e prognosticabile evento morte (la patologia si è manifestata come già detto nell'ottobre 2019, la consapevolezza della medesima nel dicembre 2019, il decesso è intervenuto in data 10.09.2023).
Invero non solo non sussiste alcun giudicato sul mancata liquidazione del danno catastrofale, ma invece la sentenza è irrevocabile anche sul punto integrale risarcimento del danno non patrimoniale nelle sue diverse componenti, tenuto conto che il giudicante ha tenuto conto di tutti i danni non solo verificati ma anche prevedibili in futuro secondo un giudizio prognostico di liquidazione peraltro ampiamente favorevole all'allora de cuius e ora agli eredi e che dunque il rischio e la consapevolezza a carico del de cuius dell'evento morte fosse già ricompreso nei barèmes utilizzati.
11. Va inoltre rimarcato che anche a ritenere che il danno catastrofale non sia stato ricompreso nelle predetta pronuncia, le allegazione e prove offerte anche in questa sede dalle ricorrenti odierne appellanti - “cap.
7. Ogni volta che si chiedeva al signor come stava, lui Pt_3 rispondeva “male, questo tumore mi sta uccidendo”. cap.
8. In occasione delle visite mediche cui era sottoposto da marzo 2020 e delle sedute chemioterapiche ed immunologiche, il signor piangeva e chiedeva ai medici, sempre in lacrime, Parte_3 quanto tempo avrebbe avuto da vivere” - non sono, per la loro genericità, idonee a dimostrare quella lucida agonia e quella consapevole sofferenza patita foriere della ricorrenza di ulteriore danno risarcibile, che comunque non può ritenersi sussistente in re ipsa.
Lo stesso dicasi per le prove documentali offerte rispetto alle quali è stata omessa ogni illustrazione della rilevanza nel ricorso ex art. 414 c.p.c..
12. Le spese di lite del presente grado di giudizio – liquidate nella misura indicata nel dispositivo secondo i parametri prossimi ai valori minimi di cui alle tabelle del d.m. 10 marzo 2014 e successive modificazioni tenuto conto della semplicità della decisione e della ripetitività degli atti defensionali (valore di causa € 109.852,50) - seguono la soccombenza, senza le spese per la fase di istruttoria.
13. Per il rigetto integrale dell'appello deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali richiesti dall'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115/2002, per il raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigettata e/o comunque assorbita ogni diversa domanda, così decide:
1) respinge l'appello;
9 1) condanna parte appellante al pagamento in favore di ciascuna delle parti appellate delle spese del grado di giudizio, liquidate in € 4.236,00 per compensi oltre rimborso forfetario spese generali ex lege, IVA e CPA;
2) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, 22.05.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
PUCCETTI Lorenzo ALESSIO Gianluca
10