Sentenza 24 giugno 2009
Massime • 1
Il lavoro subordinato è caratterizzato dall'obbligo del lavoratore di eseguire personalmente la prestazione e soltanto in via eccezionale, per la natura della prestazione stessa e con il consenso del datore di lavoro, è possibile che il lavoratore medesimo si faccia sostituire in caso di assenza. Ne consegue la legittimità della decisione di merito che ravvisi, in tale possibilità, uno degli elementi del lavoro autonomo, unitamente all'assenza di un orario di lavoro predeterminato, all'inesistenza del diritto alle ferie, alla previsione di un compenso non fisso ma a percentuale ed all'uso di un veicolo proprio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/06/2009, n. 14868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14868 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico - rel. Presidente -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
Dott. DI CERBO Vincenzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA ER , elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA BALDUINA 59, presso lo studio dell'avvocato BELLETTI SIMONETTA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FALZETTI CARLO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
DI PR ZO , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BRESSANONE 3, presso lo studio dell'avvocato CASOTTI CANTATORE MARIA LUISA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CAPPUCCILLI DOMENICO giusta delega a margine del controricorso;
LA FARMACEUTICA S.P.A., in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BRESSANONE 3, presso lo studio dell'avvocato CASOTTI CANTATORE MARIA LUISA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CAPPUCCTLLI DOMENICO giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrenti -
e contro
GALENITALIA S.P.A.;
- intimata -
avverso la sentenza n. 773/2005 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 03/11/2005 R.G.N. 77/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/05/2009 dal Consigliere Dott. FEDERICO ROSELLI;
udito l'Avvocato FALCETTI CARLO;
udito l'Avvocato CASOTTI CANTATORE MARIA LUISA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 3 novembre 2005 la Corte d'appello dell'Aquila confermava la decisione, emessa dal Tribunale di Teramo, di rigetto della domanda proposta da ER OT
contro
Di ZI OR , la s.p.a. La farmaceutica e la s.p.a. Galenitalia per l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato intercorso in tempi successivi con i tre convenuti, e per la condanna al pagamento di differenze retributive nonché del trattamento di fine rapporto o, in subordine, per l'accertamento di un rapporto di agenzia e la condanna al pagamento dell'indennità di preavviso e di clientela. Ad avviso della Corte d'appello il contratto concluso dal OT con la s.p.a. La farmaceutica, sottoscritto dal legale rappresentante Di ZI ed efficace ex art., 2112 cod. civ. anche verso la s.p.a. Galenitalia, era un negozio giuridico atipico avente ad oggetto la distribuzione di prodotti medicinali alle farmacie con automezzo, a fronte di un compenso. La prestazione lavorativa, comprendente anche attività accessorie quali la confezione dei colli, il recupero dei vuoti e la eventuale raccolta di nuovi ordinativi, era stata resa in posizione di autonomia ed era consistita non già nella promozione, in nome proprio e per conto della società committente, di nuovi contratti bensì soltanto nel trasporto della merce e nell'esecuzione di contratti di fornitura di prodotti farmaceutici, anche attraverso l'acquisizione di nuovi ordinativi. Era perciò da escludere il contratto d'agenzia. Era altresì da escludere il rapporto di lavoro subordinato poiché era mancato un potere di direzione e di controllo sull'esecuzione del lavoro, diverso da quello ravvisabile anche in capo al committente nei rapporti durevoli di lavoro autonomo, ne' vi era stato l'assoggettamento ad un orario;
per contro, il lavoratore si era obbligato ad assicurare la presenza di un sostituto nell'ipotesi di assenza, era retribuito non in misura fissa ma a percentuale sul valore della consegna, non aveva il diritto a ferie ed aveva utilizzato per le consegne un veicolo di sua proprietà. Quanto alle pretese pecuniarie, a distanza di anni dalla chiusura della contabilità il OT non aveva opposto propri conteggi ne' aveva provato il diritto a specifiche voci di compenso. Il recesso dal rapporto di lavoro era stato da lui giustificato con non specificati motivi personali e non con una giusta causa, onde non gli spettava alcuna indennità di mancato preavviso o di clientela. Contro questa sentenza egli ricorre per cassazione mentre dei tre intimati, Di ZI , s.p.a. La farmaceutica e s.p.a. Galenitalia, solo i primi due resistono con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 2094 cod. civ. e vizi di motivazione, per avere la Corte d'appello escluso il rapporto di lavoro subordinato essenzialmente sulla base della facoltà, spettante al lavoratore, di farsi sostituire in caso di assenza;
facoltà tuttavia compatibile con la subordinazione. Il motivo non è fondato poiché l'obbligo di eseguire personalmente la prestazione caratterizza il lavoro subordinato e solo eccezionalmente, per la natura della prestazione e col consenso del datore, è possibile che il lavoratore si faccia sostituire da altra persona (Cass. 14 luglio 1978 n. 3554, 12 aprile 1979 n. 2187, 9 marzo 1981 n. 1326, 24 marzo 50 45). Ne consegue la legittimità della decisione di merito che, come nel caso di specie, ravvisi il rapporto di lavoro autonomo sulla detta possibilità di sostituzione, insieme ad altri elementi, quali l'assenza di assoggettamento ad un orario e del diritto di ferie, il compenso non fisso ma a percentuale, l'uso di un veicolo proprio per eseguire le consegne. Il collegio di merito ha altresì incensurabilmente accertato in fatto che prestazioni accessorie erano previste nel contratto e non imposte dal committente unilateralmente e secondo discrezionalità, ossia nell'esercizio di un inesistente potere direttivo ex art. 2094 c.c.. Il secondo motivo, col quale il ricorrente esprime non una sola bensì una pluralità di doglianze, è inammissibile perché:
- manca l'invocazione di norma di diritto ai sensi dell'art. 366 c.p.c., n. 4;
- con la denuncia di vizi di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) ed il riesame delle prove testimoniali egli tende ad ottenere da questa Corte di legittimità un'impossibile rivalutazione dei fatti, che il codice di rito riserva ai giudici di merito;
- il fatto che il contratto di lavoro sia stato sottoscritto dalla persona fisica attualmente intimata, quale legale rappresentante della società ora controricorrente, non è stato negato dalla Corte ma è stato considerato esattamente come circostanza ininfluente sul tema disputato;
- nemmeno la giusta causa di recesso del lavoratore è stata negata dalla Corte di merito, la quale ha solo esclusa la rilevanza poiché lo stesso lavoratore, attore in giudizio, non l'aveva tempestivamente dedotta;
- il ricorrente non indica quali prove, da lui tempestivamente offerte ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., avrebbero dovuto giustificare il diritto ad una maggiore indennità di fine rapporto. Ulteriore indice dell'inammissibilità del motivo è dato dal fatto che esso si chiude con la richiesta di condanna ad esito di una consulenza tecnica contabile, come se il ricorrente avesse adito un giudice di merito invece che la Corte di cassazione.
Rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza solo in favore dei controricorrenti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in Euro 10,00, oltre ad Euro duemila/00 per onorario, nonché spese generali, IVA e CPA, nei confronti di OR Di ZI e della s.p.a. La farmaceutica;
nulla per le spese nei confronti della s.p.a. Galenitalia.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2009