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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/04/2025, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di separazione iscritta al R.G. V.G. 7954/24 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Claudia Bucciarelli
da C.F. Parte_2 C.F._2
avv. Claudia Bucciarelli
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 1.4.25 depositate il 19.3.25;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti condizioni: “➢ I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto;
➢ I coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
➢ I figli ed verranno affidati ad entrambi i genitori, vivranno presso la casa coniugale insieme Per_1 Per_2 al padre con facoltà per la madre di vederli e tenerli con sé ogni qualvolta lo desideri previo accordo con il padre e tenendo conto degli impegni dei minori scolastici ed extrascolastici dei figli, almeno due pomeriggi a settimana con pernotto in base ai suoi turni di lavoro. I bambini trascorreranno altresì fine settimana alternati con la madre che li prenderà il venerdì dall'uscita di scuola per poi riaccompagnarli direttamente a scuola il lunedì mattina, salvo diverso accordo tra le parti e turni lavorativi di entrambi i genitori. I turni lavorativi dovranno essere comunicati entro il venerdì di ciascuna settimana per la settimana successiva o comunque almeno 24 ore prima;
➢ I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avranno i figli con sé, comunicando all'altro genitore episodi importanti per la loro educazione ed i loro bisogni. I genitori concordano, considerando la giovane età dei figli e del loro stato emotivo, al fine di fargli vivere con serenità
l'adattamento alla nuova situazione in essere, di non coinvolgerli immediatamente in nuove relazioni sentimentali, ma che ciò venga fatto in modo graduale previo accordo sulla modalità di comunicazione al momento in cui uno dei genitori intraprenda una stabile e duratura relazione sentimentale. Vacanze estive, natalizie e pasquali La madre potrà tenere con sé i figli durante il periodo estivo due settimane anche non consecutive, tale periodo verrà concordato tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno. I coniugi hanno l'obbligo di comunicarsi reciprocamente la eventuale località di permanenza qualora siano diverse dalla propria abitazione ed una indicazione telefonica specifica idonea a consentire i contatti telefonici. Per quanto concerne le vacanze natalizie i figli trascorreranno il periodo dal 23 al 30 Dicembre con un genitore e dal 31 Dicembre al 6 Gennaio con l'altro e ciò ad anni alterni, concordando fin da ora che per il Natale 2024 lo trascorreranno con la madre ed il restante periodo con il padre. Il Giorno di Pasqua lo trascorreranno con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro e ciò ad anni alterni (per il 2025 Pasqua con il padre e
Pasquetta con la madre), anche ponti e festività verranno trascorsi con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni. Il giorno dei compleanni dei figli li trascorreranno insieme ad entrambi i genitori, in caso di discordia a pranzo con un genitore ed a cena con l'altro, mentre il giorno del compleanno del genitore o la festa del papà o della mamma i figli lo trascorreranno con il rispettivo genitore;
➢
La casa coniugale sita in Roma (RM) alla Via Mezzoiuso, 138/E verrà assegnata al Sig. Parte_2 con quanto in esso contenuto e la moglie se ne allontanerà entro 3 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo asportando tutti i suoi effetti personali;
➢ Ciascuno dei coniugi provvederà al mantenimento diretto dei figli nel periodo in cui i figli staranno presso ciascun genitore;
➢ Il Sig.
contribuirà al pagamento del canone di locazione a carico della sig.ra versando a Parte_2 Pt_1 quest'ultima l'importo mensile di € 300,00, a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate
[...] entro il giorno 28 di ogni mese;
➢ Il Sig. provvederà Parte_2
al pagamento della spese straordinarie nella misura del 100% (spese di natura medica, scolastica, sportiva dei figli), come da protocollo del Tribunale di Roma, ad eccezione per le spese di abbigliamento a cui provvederà il padre;
➢ Entrambi i genitori si obbligano a fornire annualmente tutta la documentazione (730/740/ISEE e ogni documentazione finanziaria) idonea per la redazione e la eventuale partecipazione dei minori a borse di studio, concorsi, certificazioni ISEE, reddito di cittadinanza, mensa scolastica senza ritardo per permettere ai figli di accedere ad ogni tipo di finanziamento o aiuto economico previsto dalla Stato in caso di bisogno;
➢ I genitori convengono che gli eventuali assegni unici o altre forme di sostegno per le famiglie ad essi equipollenti verranno attribuiti nella misura del 50% a ciascuno dei genitori, mentre la detrazione Irpef per i figli a carico verrà attribuita al 100% al Sig. ; ➢ Entrambi i genitori si obbligano a comunicare ogni Parte_2
cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio del passaporto e della carta d'identità dei figli valida anche per l'espatrio; ➢ La sig.ra si impegna a trasferire Pt_1 la propria residenza altrove entro 3 mesi dalla omologazione della separazione;
➢ I coniugi si danno reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei passaporti e si impegnano a rilasciare documentazione e dichiarazioni che fossero necessarie per l'espatrio per loro e per i figli minori”;
e il procuratore ha concluso in conformità; visti gli artt. 473bis. 47 e .51 c.p.c., ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità; che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) omologa la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il [...] Parte_2
e nata a [...] il [...], alle condizioni come integralmente riportate in Parte_1 parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005, atto n. 00094, parte II,
Serie A05);
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 10.4.25
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi