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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 03/11/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LODI
in persona del Giudice del lavoro, dott.ssa Elena GIUPPI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n.695/2024 R.G., promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso, dagli avvocati Alberto Parte_1 C.F._1
IS (c.f. , VI RI (c.f. ) e LO EN (c.f. C.F._2 C.F._3
), elettivamente domiciliato in Milano, nella via Giulio Uberti n.6, C.F._4 ricorrente contro
(c.f. ), CP_1 P.IVA_1
resistente contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'11.09.2024, il sig. ha dedotto: Parte_1 di essere stato assunto, in data 16.12.2020, dalla con contratto di lavoro subordinato a CP_1 tempo indeterminato, inquadrato nel 7° livello del CCNL Turismo Confial e con mansioni di “aiuto
CP_ cuoco”, presso il ristorante “Sushiko”, sito nel Centro Commerciale , di San Rocco al Porto;
che per l'intera durata del rapporto (dal 16.12.2020 al 30.09.2022), ha lavorato dal lunedì al sabato dalle ore 11:00 alle ore 23:00, con due ore di pausa giornaliera, prestando dunque 10 ore giornaliere e 60 ore settimanali, senza percepire alcunché a titolo di lavoro straordinario;
che, nonostante l'inquadramento formale come aiuto cuoco, ha in realtà svolto le mansioni di capo-
cuoco, occupandosi della preparazione e cottura dei piatti, del coordinamento di due aiuto-cuoco, della formazione dei nuovi assunti, della gestione delle scorte e delle ordinazioni, con piena autonomia e responsabilità; che il sig. gestore del locale, gli aveva attribuito dette mansioni di responsabilità e CP_2 coordinamento;
che la al termine del rapporto, non gli ha corrisposto il TFR né le competenze di fine CP_1 rapporto;
che il 1° ottobre 2022 è stato assunto da Ristorama s.r.l. con contratto di lavoro a tempo indeterminato, inizialmente part-time e poi full time, come cameriere di sala, ma che è stato immediatamente distaccato presso ove ha continuato a svolgere le stesse mansioni di CP_1 capo-cuoco fino al 19.12.2022; che non ha percepito le retribuzioni relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022;
che, con lettera del 13.02.2023, ha contestato alle società il mancato pagamento delle retribuzioni, il mancato riconoscimento dell'inquadramento superiore e il mancato pagamento degli straordinari,
ricevendo riscontro da Ristorama il 23.02.2023;
che Ristorama s.r.l. è stata posta in liquidazione giudiziale con sentenza del Tribunale di Milano del
30.11.2023.
Tutto quanto premesso il ricorrente ha domandato al Tribunale: “a) accertare e dichiarare che il signo ha reso la propria prestazione lavorativa secondo gli orari indicati in ricorso, Parte_1
e conseguentemente accertare e dichiarare il diritto dello stesso al pagamento del lavoro straordinario svolto, con le relative maggiorazioni previste dal CCNL applicato (come indicate in ricorso), per il periodo dal 16.12.2020 all'1.10.2022 (ovvero per il diverso periodo ritenuto di giustizia); b) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento nel 3° livello del CCNL TURISMO
CO (ovvero, in subordine, nel livello 4°, ovvero, in ulteriore subordine, nel livello 5°, ovvero, in estremo subordine, nel livello 6° del predetto CCNL) per il periodo dal 16.12.2020 all'1.10.2022
(ovvero per il diverso periodo ritenuto di giustizia); c) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento del TFR relativo al rapporto di lavoro intercorso con dal 16.12.2020 CP_1 all'1.10.2022 (ovvero per il diverso periodo ritenuto di giustizia); d) condannare in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente la somma lorda di € 22.444,22
(di cui € 2.385,97 a titolo di TFR), ovvero la diversa somma che risulterà dovuta, anche in relazione alle prospettate ipotesi subordinate, salvo miglior calcolo ed eventuale CTU contabile;
e) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento delle retribuzioni di ottobre, novembre e dicembre
2022, relative al rapporto di lavoro con Ristorama s.r.l.; f) condannare in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore, quale responsabile in solido con Ristorama s.r.l., eventualmente anche ai sensi dell'art. 29 e/o dell'art. 30 del D.lgs. 276/2003 e/o dell'art. 35 D.lgs. 81/2015, a pagare al ricorrente la somma lorda di € 3.806,42, ovvero la diversa somma che risulterà dovuta, salvo miglior calcolo ed eventuale CTU contabile. Con rivalutazione monetaria e interessi legali (ex art. 1284, comma 4, cod. civ. a far data dal deposito del presente ricorso) dalle singole scadenze al saldo.
Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso spese generali 15% ex D.M. 55/2014, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
All'udienza del 26.11.2024, accertata la regolarità del contraddittorio e la mancata costituzione della società resistente è stata dichiarata la contumacia della CP_1
La causa è stata istruita sulla documentazione prodotta e con l'escussione di n.2 testi. All'udienza del
26.02.2025 è stata assunto l' interrogatorio formale del legale rappresentante della CP_1 Il giudice, su richiesta del ricorrente, ha disposto che l'udienza di discussione del 13.06.2025 venisse sostituita dal deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c..
Depositate ritualmente le note in sostituzione di udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'esistenza e la durata dei rapporti di lavoro.
Parte ricorrente ha assunto:
- di avere lavorato alle dipendenze della rimasta contumace, dal 16.12.2020 al CP_1
30.09.2022, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, full time, regolato dal
CCNL Turismo Confial, con inquadramento nel 7° livello;
- che, successivamente, ha lavorato alle dipendenze della Ristorama s.r.l., dall'01.10.2022 al
19.12.2022, con rapporto di lavoro subordinato part-time (poi trasformato in full time), distaccato presso dove ha continuato a svolgere le medesime mansioni;
CP_1
- che la prestazione lavorativa si è sempre svolta presso il ristorante “Sushiko”, sito in San Rocco al
Porto (LO).
L'esistenza dei due rapporti di lavoro è stata provata dai contratti individuali di assunzione (doc.ti nn.2 e 5) e dalle buste paga prodotte in atti (doc.ti nn.4 e 6).
La prova che l'attività è stata sempre svolta alle dipendenze di anche nel periodo in cui il CP_1 ricorrente è risultato formalmente assunto da Ristorama s.r.l., è stata fornita:
- dal provvedimento di distacco (doc.5 bis);
- dalle dichiarazioni dei testi escussi all'udienza del 07.05.2025, i quali hanno confermato che il ricorrente ha continuato a lavorare presso il ristorante “Sushiko”, per conto di CP_1
- nonché dalla dichiarazione resa nell'interpello del 26.02.2025, dal legale rappresentante di CP_1
sig. , che ha riconosciuto come il ricorrente avesse sempre lavorato presso il locale
[...] CP_2 gestito dalla convenuta.
La cessazione del rapporto di lavoro è avvenuta di fatto il 19.12.2022, allorché – come hanno riferito concordemente i testi escussi e confessato dallo stesso nell'interpello 8(si veda verbale CP_2 udienza 26 febbraio 2025)– il sig. ha comunicato al ricorrente e agli stessi testimoni che CP_2 non dovevano più presentarsi al lavoro poiché non vi era più lavoro per loro.
2.Differenze retributive per inquadramento al livello superiore
La domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive per diritto all'inquadramento superiore è stata formulata con esclusivo riferimento al periodo di lavoro alle dipendenze di CP_1
e non anche con riguardo al successivo periodo di lavoro, formalmente intercorso con
[...]
Ristorama s.r.l., in regime di distacco.
Il sig. ha dedotto in ricorso di avere svolto - pur essendo stato formalmente assunto Parte_1 con mansioni di aiuto cuoco e inquadramento nel 7° livello - le mansioni proprie del capo cuoco, chiedendo pertanto di essere inquadrato nel 3° livello del CCNL Turismo Confial, che prevede l'attività di capo cuoco con funzioni di coordinamento del personale di cucina.
In via subordinata, il ricorrente ha chiesto l'inquadramento nel 4° livello.
Il CCNL applicabile al rapporto prevede, all'art. 21, che siano inquadrati nel 3° livello “i soci lavoratori e i lavoratori dipendenti che, in condizioni di completa autonomia organizzativa e funzionale, sulla scorta delle deleghe e direttive generali ricevute, svolgono mansioni che comportano funzioni di coordinamento e controllo o ispettive di impianti, reparti e uffici, per le quali è richiesta una particolare competenza professionale. Gestiscono altresì i contatti esterni (clienti, fornitori, banche, enti), dando soluzioni ai problemi organizzativi, tecnici, amministrativi e gestionali del settore coordinato”. Nella declaratoria del contratto collettivo è indicato, a titolo esemplificativo, il “Capo operaio coordinatore di un team”.
Il 4° livello, invece, comprende, “i soci lavoratori e i lavoratori dipendenti che svolgono mansioni esecutive che richiedono una preparazione professionale e una pratica del lavoro. Sono in possesso di competenze specifiche nel proprio settore……”. A titolo esemplificativo, la declaratoria menziona il
“Cuoco unico”.
Il 7° livello inquadra “i soci lavoratori e i lavoratori dipendenti in possesso delle competenze richieste dalla natura del lavoro (…) per le quali sono necessarie normali conoscenze tecniche specifiche e adeguate capacità tecnico-pratiche”, comprendendo tra gli esempi il “commis di cucina”.
Dalle dichiarazioni del legale rappresentante della rese nell'interpello del 26.02.2025, CP_1 nonché dalle testimonianze acquisite all'udienza del 07.05.2025, è emerso che nel corso del rapporto di lavoro con il ricorrente ha sempre svolto mansioni di cuoco unico, senza quindi, CP_1 alcuna attività di coordinamento del personale.
In applicazione del percorso logico-giuridico trifasico delineato dalla costante giurisprudenza di legittimità - che impone di accertare in fatto le attività concretamente svolte, di individuare le qualifiche previste dal contratto collettivo e di raffrontare le une con le altre (Cass. n. 30580/2019) - il raffronto tra le mansioni accertate e le declaratorie contrattuali consente di ritenere che il sig. Pt_1 abbia svolto, nel corso del rapporto con mansioni proprie del “cuoco unico”, CP_1 riconducibili al 4° livello del CCNL applicato.
Al ricorrente devono pertanto essere riconosciute le differenze tra la retribuzione percepita e quella prevista per il 4° livello del CCNL Turismo Confial. Il conteggio operato da parte ricorrente nella tabella 1D.2 del ricorso(espunto ovviamente il conteggio dello straordinario che viene considerato a parte) è corretto e fatto proprio dal Giudicante.
Le differenze retributive per lavoro ordinario rapportate al 4 livello CCNL sono dunque pari ad €
6313,87). Parte resistente, rimasta contumace, non ha provato di aver estinto l'obbligazione retributiva e dunque deve essere condannata al pagamento della somma sopra indicata, sulla quale dovranno essere calcolati interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
3. Differenze retributive per lavoro straordinario .
Anche il diritto di credito per differenze retributive a titolo di lavoro straordinario è stato azionato dal ricorrente con esclusivo riferimento al primo rapporto di lavoro intercorso con CP_1
All'esito dell'istruttoria, deve ritenersi che la prova dello svolgimento di lavoro straordinario è stata raggiunta con certezza solo con riferimento al periodo ricompreso tra il 13.05.2022 e il 30.09.2022: i testi infatti hanno saputo riferire dell'orario di lavoro del ricorrente solo nel predetto periodo, poiché in quello precedente non lavoravano nel ristorante.
Il teste in particolare, assunto alle dipendenze della resistente in data 13 maggio 2022, ha Tes_1 dichiarato:
“Quando ho iniziato a lavorare, il ricorrente era in Pakistan ed è venuto circa un mese dopo la mia assunzione.”
Entrambi i testi escussi hanno reso dichiarazioni concordanti e circostanziate circa l'orario di lavoro osservato dal sig. , riferendo che egli prestava attività dalle ore 10.30 alle ore 15.30 e poi dalle Pt_1 ore 17.00 alle ore 23.00 - 24.00 e che tale orario era svolto per almeno 6 giorni la settimana.
Le dichiarazioni dei testi consentono di ritenere provato che il ricorrente ha svolto una prestazione lavorativa ben oltre l'orario normale contrattuale di 40 ore settimanali previsto dal CCNL, dunque con sistematico superamento dell'orario ordinario.
In applicazione delle tabelle retributive e delle maggiorazioni previste dal contratto collettivo applicabile( puntualmente richiamate da parte ricorrente e prodotte sub.doc.7), spetta al ricorrente il pagamento delle differenze retributive per lavoro straordinario relative al periodo dal giugno 2022 al
30.09.2022.
L'importo da liquidarsi a titolo di straordinario ,secondo i conteggi corretti proposti da parte ricorrente con riferimento al 4 livello CCNL(tabella 1D.2 ricorso) è pari ad € 1847,83(461,83 mensili
X 4 mesi-da giugno a settembre 2022).
Parte resistente, rimasta contumace, non ha provato di aver estinto l'obbligazione retributiva e dunque deve essere condannata al pagamento della somma sopra indicata, sulla quale dovranno essere calcolati interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo
4.Pagamento TFR.
Parte ricorrente, avendo provato lo svolgimento dell'attività lavorativa e prodotto le relative buste paga per l'intero periodo di lavoro con ha dimostrato i presupposti di maturazione del CP_1 trattamento di fine rapporto. Il listino paga di ottobre 2022(prodotto unitamente alle buste paga del periodo precedente) indica un
Tfr maturato di € 1815,47(importo rapportato al 7 livello di inquadramento): poiché ,come accertato, il livello di inquadramento corretto in relazione alle mansioni in concreto svolto è il 4 livello, il Tfr è
liquidato in € 2100,00, secondo il conteggio di cui al la tabella 1D.2 depurato degli importi relativi al lavoro straordinario.
Parte resistente, rimasta contumace, non ha fornito prova dell'estinzione del debito e deve pertanto essere condannata al pagamento della somma richiesta a tale titolo,oltre interessi legali e rivalutazione monetaria,dalla cessazione del rapporto di lavoro al saldo.
5.Mensilità ottobre,novembre,dicembre 2022; responsabilità di CP_1
Per quanto concerne le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022, i testi hanno confermato che nei predetti mesi il ricorrente ha continuato a prestare regolare attività lavorativa presso il ristorante “Sushiko” gestito da in località San Rocco al Porto. CP_1
Il credito retributivo per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022, deve essere riconosciuto in favore del ricorrente e quantificato, come da domanda, come da buste paga prodotte (doc.6).
Resta ora da giudicare se detto credito sia maturato in capo a posto che il ricorrente era CP_1 stato formalmente assunto da Ristorama.
L'istruttoria,come già motivato, ha acclarato che nel periodo in cui il ricorrente risultava formalmente assunto da Ristorama s.r.l., senza soluzione di continuità,ha continuato a prestare la propria attività
lavorativa presso il ristorante “Sushiko” gestito da svolgendo le medesime mansioni di CP_1 cuoco, sotto la direzione del legale rappresentante di sig. . CP_1 CP_2
Il cosiddetto “distacco” del lavatore dal datore di lavoro formale Ristorama s.r.l. a CP_1 sebbene formalmente documentato dal provvedimento datoriale (doc.5 bis), non presenta i presupposti giuridici previsti dall'art.30 d.lgs. n.276/2003, non essendo dedotta né emersa alcuna effettiva finalità produttiva o organizzativa riferibile alla società distaccante.
È risultato che per l'intera durata del rapporto di lavoro,e senza soluzione di continuità, il ricorrente ha svolto la propria prestazione in modo continuativo ed esclusivo nell'interesse di sotto il CP_1 potere organizzativo e disciplinare di quest'ultima, la quale ha continuato a beneficiare in via diretta della sua attività.
Ne consegue che il distacco deve ritenersi meramente formale e che il rapporto di lavoro non è mai cessato con la quale deve pertanto essere considerata unica datrice di lavoro di fatto e CP_1 obbligata al pagamento di tutti i crediti maturati dal ricorrente anche alle dipendenze di Ristorama srl.
Parte resistente, rimasta contumace, non ha fornito prova dell'avvenuto pagamento delle retribuzioni relative a tale periodo: E condannata al pagamento delle somme richieste a titolo di retribuzione ottobre novembre dicembre 2022, nella misura richiesta da parte ricorrente, sulla quale andranno corrisposti interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
6.Riepilogo
In sintesi deve essere condannata al pagamento in favore del ricorrente delle seguenti CP_1 somme lorde:
• € 6.317,87a titolo di differenze retributive per inquadramento nel 4° livello;
Commentato [1]:
• € 1.847,32 a titolo di lavoro straordinario (1.06.2022 – 30.09.2022);
• € 2100,00 a titolo di T.F.R.;
• € 3.806,42 per retribuzioni di ottobre, novembre e dicembre 2022.
Su tali somme andranno corrisposti interessi legali e rivalutazione monetaria.
7.Spese di lite.
Le spese liquidate come da dispositivo sono poste a carico della parte soccombente;
occorre aggiungere che le spese liquidate all'interprete per l'opera di ausilio svolta per l'assunzione dei testi,
dovranno essere rimborsate dalla contumace ai ricorrenti.
PQM
Il Giudice del Lavoro, in accoglimento del ricorso proposto da contro Parte_1 CP_1
Accertato il diritto di credito del ricorrente nei confronti della resistente
Condanna al pagamento in favore di , delle seguenti somme lorde: CP_1 Parte_1
€6317,87 a titolo di differenze retributive per inquadramento al 4° livello del CCNL Turismo
Confial,
€ 1847,32, per lavoro straordinario,
€ 2100,00 per TFR
€ 3.806,42 per retribuzioni dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022;
oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze al saldo. Condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite liquidate in € 5388,00
oltre spese generali, Iva e cpa, oltre al rimborso delle spese sostenute per il compenso dell'interprete, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Lodi, 30 ottobre 2025.
Il Giudice
dott.ssa. Elena Giuppi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LODI
in persona del Giudice del lavoro, dott.ssa Elena GIUPPI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n.695/2024 R.G., promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso, dagli avvocati Alberto Parte_1 C.F._1
IS (c.f. , VI RI (c.f. ) e LO EN (c.f. C.F._2 C.F._3
), elettivamente domiciliato in Milano, nella via Giulio Uberti n.6, C.F._4 ricorrente contro
(c.f. ), CP_1 P.IVA_1
resistente contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'11.09.2024, il sig. ha dedotto: Parte_1 di essere stato assunto, in data 16.12.2020, dalla con contratto di lavoro subordinato a CP_1 tempo indeterminato, inquadrato nel 7° livello del CCNL Turismo Confial e con mansioni di “aiuto
CP_ cuoco”, presso il ristorante “Sushiko”, sito nel Centro Commerciale , di San Rocco al Porto;
che per l'intera durata del rapporto (dal 16.12.2020 al 30.09.2022), ha lavorato dal lunedì al sabato dalle ore 11:00 alle ore 23:00, con due ore di pausa giornaliera, prestando dunque 10 ore giornaliere e 60 ore settimanali, senza percepire alcunché a titolo di lavoro straordinario;
che, nonostante l'inquadramento formale come aiuto cuoco, ha in realtà svolto le mansioni di capo-
cuoco, occupandosi della preparazione e cottura dei piatti, del coordinamento di due aiuto-cuoco, della formazione dei nuovi assunti, della gestione delle scorte e delle ordinazioni, con piena autonomia e responsabilità; che il sig. gestore del locale, gli aveva attribuito dette mansioni di responsabilità e CP_2 coordinamento;
che la al termine del rapporto, non gli ha corrisposto il TFR né le competenze di fine CP_1 rapporto;
che il 1° ottobre 2022 è stato assunto da Ristorama s.r.l. con contratto di lavoro a tempo indeterminato, inizialmente part-time e poi full time, come cameriere di sala, ma che è stato immediatamente distaccato presso ove ha continuato a svolgere le stesse mansioni di CP_1 capo-cuoco fino al 19.12.2022; che non ha percepito le retribuzioni relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022;
che, con lettera del 13.02.2023, ha contestato alle società il mancato pagamento delle retribuzioni, il mancato riconoscimento dell'inquadramento superiore e il mancato pagamento degli straordinari,
ricevendo riscontro da Ristorama il 23.02.2023;
che Ristorama s.r.l. è stata posta in liquidazione giudiziale con sentenza del Tribunale di Milano del
30.11.2023.
Tutto quanto premesso il ricorrente ha domandato al Tribunale: “a) accertare e dichiarare che il signo ha reso la propria prestazione lavorativa secondo gli orari indicati in ricorso, Parte_1
e conseguentemente accertare e dichiarare il diritto dello stesso al pagamento del lavoro straordinario svolto, con le relative maggiorazioni previste dal CCNL applicato (come indicate in ricorso), per il periodo dal 16.12.2020 all'1.10.2022 (ovvero per il diverso periodo ritenuto di giustizia); b) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento nel 3° livello del CCNL TURISMO
CO (ovvero, in subordine, nel livello 4°, ovvero, in ulteriore subordine, nel livello 5°, ovvero, in estremo subordine, nel livello 6° del predetto CCNL) per il periodo dal 16.12.2020 all'1.10.2022
(ovvero per il diverso periodo ritenuto di giustizia); c) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento del TFR relativo al rapporto di lavoro intercorso con dal 16.12.2020 CP_1 all'1.10.2022 (ovvero per il diverso periodo ritenuto di giustizia); d) condannare in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente la somma lorda di € 22.444,22
(di cui € 2.385,97 a titolo di TFR), ovvero la diversa somma che risulterà dovuta, anche in relazione alle prospettate ipotesi subordinate, salvo miglior calcolo ed eventuale CTU contabile;
e) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento delle retribuzioni di ottobre, novembre e dicembre
2022, relative al rapporto di lavoro con Ristorama s.r.l.; f) condannare in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore, quale responsabile in solido con Ristorama s.r.l., eventualmente anche ai sensi dell'art. 29 e/o dell'art. 30 del D.lgs. 276/2003 e/o dell'art. 35 D.lgs. 81/2015, a pagare al ricorrente la somma lorda di € 3.806,42, ovvero la diversa somma che risulterà dovuta, salvo miglior calcolo ed eventuale CTU contabile. Con rivalutazione monetaria e interessi legali (ex art. 1284, comma 4, cod. civ. a far data dal deposito del presente ricorso) dalle singole scadenze al saldo.
Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso spese generali 15% ex D.M. 55/2014, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
All'udienza del 26.11.2024, accertata la regolarità del contraddittorio e la mancata costituzione della società resistente è stata dichiarata la contumacia della CP_1
La causa è stata istruita sulla documentazione prodotta e con l'escussione di n.2 testi. All'udienza del
26.02.2025 è stata assunto l' interrogatorio formale del legale rappresentante della CP_1 Il giudice, su richiesta del ricorrente, ha disposto che l'udienza di discussione del 13.06.2025 venisse sostituita dal deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c..
Depositate ritualmente le note in sostituzione di udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'esistenza e la durata dei rapporti di lavoro.
Parte ricorrente ha assunto:
- di avere lavorato alle dipendenze della rimasta contumace, dal 16.12.2020 al CP_1
30.09.2022, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, full time, regolato dal
CCNL Turismo Confial, con inquadramento nel 7° livello;
- che, successivamente, ha lavorato alle dipendenze della Ristorama s.r.l., dall'01.10.2022 al
19.12.2022, con rapporto di lavoro subordinato part-time (poi trasformato in full time), distaccato presso dove ha continuato a svolgere le medesime mansioni;
CP_1
- che la prestazione lavorativa si è sempre svolta presso il ristorante “Sushiko”, sito in San Rocco al
Porto (LO).
L'esistenza dei due rapporti di lavoro è stata provata dai contratti individuali di assunzione (doc.ti nn.2 e 5) e dalle buste paga prodotte in atti (doc.ti nn.4 e 6).
La prova che l'attività è stata sempre svolta alle dipendenze di anche nel periodo in cui il CP_1 ricorrente è risultato formalmente assunto da Ristorama s.r.l., è stata fornita:
- dal provvedimento di distacco (doc.5 bis);
- dalle dichiarazioni dei testi escussi all'udienza del 07.05.2025, i quali hanno confermato che il ricorrente ha continuato a lavorare presso il ristorante “Sushiko”, per conto di CP_1
- nonché dalla dichiarazione resa nell'interpello del 26.02.2025, dal legale rappresentante di CP_1
sig. , che ha riconosciuto come il ricorrente avesse sempre lavorato presso il locale
[...] CP_2 gestito dalla convenuta.
La cessazione del rapporto di lavoro è avvenuta di fatto il 19.12.2022, allorché – come hanno riferito concordemente i testi escussi e confessato dallo stesso nell'interpello 8(si veda verbale CP_2 udienza 26 febbraio 2025)– il sig. ha comunicato al ricorrente e agli stessi testimoni che CP_2 non dovevano più presentarsi al lavoro poiché non vi era più lavoro per loro.
2.Differenze retributive per inquadramento al livello superiore
La domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive per diritto all'inquadramento superiore è stata formulata con esclusivo riferimento al periodo di lavoro alle dipendenze di CP_1
e non anche con riguardo al successivo periodo di lavoro, formalmente intercorso con
[...]
Ristorama s.r.l., in regime di distacco.
Il sig. ha dedotto in ricorso di avere svolto - pur essendo stato formalmente assunto Parte_1 con mansioni di aiuto cuoco e inquadramento nel 7° livello - le mansioni proprie del capo cuoco, chiedendo pertanto di essere inquadrato nel 3° livello del CCNL Turismo Confial, che prevede l'attività di capo cuoco con funzioni di coordinamento del personale di cucina.
In via subordinata, il ricorrente ha chiesto l'inquadramento nel 4° livello.
Il CCNL applicabile al rapporto prevede, all'art. 21, che siano inquadrati nel 3° livello “i soci lavoratori e i lavoratori dipendenti che, in condizioni di completa autonomia organizzativa e funzionale, sulla scorta delle deleghe e direttive generali ricevute, svolgono mansioni che comportano funzioni di coordinamento e controllo o ispettive di impianti, reparti e uffici, per le quali è richiesta una particolare competenza professionale. Gestiscono altresì i contatti esterni (clienti, fornitori, banche, enti), dando soluzioni ai problemi organizzativi, tecnici, amministrativi e gestionali del settore coordinato”. Nella declaratoria del contratto collettivo è indicato, a titolo esemplificativo, il “Capo operaio coordinatore di un team”.
Il 4° livello, invece, comprende, “i soci lavoratori e i lavoratori dipendenti che svolgono mansioni esecutive che richiedono una preparazione professionale e una pratica del lavoro. Sono in possesso di competenze specifiche nel proprio settore……”. A titolo esemplificativo, la declaratoria menziona il
“Cuoco unico”.
Il 7° livello inquadra “i soci lavoratori e i lavoratori dipendenti in possesso delle competenze richieste dalla natura del lavoro (…) per le quali sono necessarie normali conoscenze tecniche specifiche e adeguate capacità tecnico-pratiche”, comprendendo tra gli esempi il “commis di cucina”.
Dalle dichiarazioni del legale rappresentante della rese nell'interpello del 26.02.2025, CP_1 nonché dalle testimonianze acquisite all'udienza del 07.05.2025, è emerso che nel corso del rapporto di lavoro con il ricorrente ha sempre svolto mansioni di cuoco unico, senza quindi, CP_1 alcuna attività di coordinamento del personale.
In applicazione del percorso logico-giuridico trifasico delineato dalla costante giurisprudenza di legittimità - che impone di accertare in fatto le attività concretamente svolte, di individuare le qualifiche previste dal contratto collettivo e di raffrontare le une con le altre (Cass. n. 30580/2019) - il raffronto tra le mansioni accertate e le declaratorie contrattuali consente di ritenere che il sig. Pt_1 abbia svolto, nel corso del rapporto con mansioni proprie del “cuoco unico”, CP_1 riconducibili al 4° livello del CCNL applicato.
Al ricorrente devono pertanto essere riconosciute le differenze tra la retribuzione percepita e quella prevista per il 4° livello del CCNL Turismo Confial. Il conteggio operato da parte ricorrente nella tabella 1D.2 del ricorso(espunto ovviamente il conteggio dello straordinario che viene considerato a parte) è corretto e fatto proprio dal Giudicante.
Le differenze retributive per lavoro ordinario rapportate al 4 livello CCNL sono dunque pari ad €
6313,87). Parte resistente, rimasta contumace, non ha provato di aver estinto l'obbligazione retributiva e dunque deve essere condannata al pagamento della somma sopra indicata, sulla quale dovranno essere calcolati interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
3. Differenze retributive per lavoro straordinario .
Anche il diritto di credito per differenze retributive a titolo di lavoro straordinario è stato azionato dal ricorrente con esclusivo riferimento al primo rapporto di lavoro intercorso con CP_1
All'esito dell'istruttoria, deve ritenersi che la prova dello svolgimento di lavoro straordinario è stata raggiunta con certezza solo con riferimento al periodo ricompreso tra il 13.05.2022 e il 30.09.2022: i testi infatti hanno saputo riferire dell'orario di lavoro del ricorrente solo nel predetto periodo, poiché in quello precedente non lavoravano nel ristorante.
Il teste in particolare, assunto alle dipendenze della resistente in data 13 maggio 2022, ha Tes_1 dichiarato:
“Quando ho iniziato a lavorare, il ricorrente era in Pakistan ed è venuto circa un mese dopo la mia assunzione.”
Entrambi i testi escussi hanno reso dichiarazioni concordanti e circostanziate circa l'orario di lavoro osservato dal sig. , riferendo che egli prestava attività dalle ore 10.30 alle ore 15.30 e poi dalle Pt_1 ore 17.00 alle ore 23.00 - 24.00 e che tale orario era svolto per almeno 6 giorni la settimana.
Le dichiarazioni dei testi consentono di ritenere provato che il ricorrente ha svolto una prestazione lavorativa ben oltre l'orario normale contrattuale di 40 ore settimanali previsto dal CCNL, dunque con sistematico superamento dell'orario ordinario.
In applicazione delle tabelle retributive e delle maggiorazioni previste dal contratto collettivo applicabile( puntualmente richiamate da parte ricorrente e prodotte sub.doc.7), spetta al ricorrente il pagamento delle differenze retributive per lavoro straordinario relative al periodo dal giugno 2022 al
30.09.2022.
L'importo da liquidarsi a titolo di straordinario ,secondo i conteggi corretti proposti da parte ricorrente con riferimento al 4 livello CCNL(tabella 1D.2 ricorso) è pari ad € 1847,83(461,83 mensili
X 4 mesi-da giugno a settembre 2022).
Parte resistente, rimasta contumace, non ha provato di aver estinto l'obbligazione retributiva e dunque deve essere condannata al pagamento della somma sopra indicata, sulla quale dovranno essere calcolati interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo
4.Pagamento TFR.
Parte ricorrente, avendo provato lo svolgimento dell'attività lavorativa e prodotto le relative buste paga per l'intero periodo di lavoro con ha dimostrato i presupposti di maturazione del CP_1 trattamento di fine rapporto. Il listino paga di ottobre 2022(prodotto unitamente alle buste paga del periodo precedente) indica un
Tfr maturato di € 1815,47(importo rapportato al 7 livello di inquadramento): poiché ,come accertato, il livello di inquadramento corretto in relazione alle mansioni in concreto svolto è il 4 livello, il Tfr è
liquidato in € 2100,00, secondo il conteggio di cui al la tabella 1D.2 depurato degli importi relativi al lavoro straordinario.
Parte resistente, rimasta contumace, non ha fornito prova dell'estinzione del debito e deve pertanto essere condannata al pagamento della somma richiesta a tale titolo,oltre interessi legali e rivalutazione monetaria,dalla cessazione del rapporto di lavoro al saldo.
5.Mensilità ottobre,novembre,dicembre 2022; responsabilità di CP_1
Per quanto concerne le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022, i testi hanno confermato che nei predetti mesi il ricorrente ha continuato a prestare regolare attività lavorativa presso il ristorante “Sushiko” gestito da in località San Rocco al Porto. CP_1
Il credito retributivo per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022, deve essere riconosciuto in favore del ricorrente e quantificato, come da domanda, come da buste paga prodotte (doc.6).
Resta ora da giudicare se detto credito sia maturato in capo a posto che il ricorrente era CP_1 stato formalmente assunto da Ristorama.
L'istruttoria,come già motivato, ha acclarato che nel periodo in cui il ricorrente risultava formalmente assunto da Ristorama s.r.l., senza soluzione di continuità,ha continuato a prestare la propria attività
lavorativa presso il ristorante “Sushiko” gestito da svolgendo le medesime mansioni di CP_1 cuoco, sotto la direzione del legale rappresentante di sig. . CP_1 CP_2
Il cosiddetto “distacco” del lavatore dal datore di lavoro formale Ristorama s.r.l. a CP_1 sebbene formalmente documentato dal provvedimento datoriale (doc.5 bis), non presenta i presupposti giuridici previsti dall'art.30 d.lgs. n.276/2003, non essendo dedotta né emersa alcuna effettiva finalità produttiva o organizzativa riferibile alla società distaccante.
È risultato che per l'intera durata del rapporto di lavoro,e senza soluzione di continuità, il ricorrente ha svolto la propria prestazione in modo continuativo ed esclusivo nell'interesse di sotto il CP_1 potere organizzativo e disciplinare di quest'ultima, la quale ha continuato a beneficiare in via diretta della sua attività.
Ne consegue che il distacco deve ritenersi meramente formale e che il rapporto di lavoro non è mai cessato con la quale deve pertanto essere considerata unica datrice di lavoro di fatto e CP_1 obbligata al pagamento di tutti i crediti maturati dal ricorrente anche alle dipendenze di Ristorama srl.
Parte resistente, rimasta contumace, non ha fornito prova dell'avvenuto pagamento delle retribuzioni relative a tale periodo: E condannata al pagamento delle somme richieste a titolo di retribuzione ottobre novembre dicembre 2022, nella misura richiesta da parte ricorrente, sulla quale andranno corrisposti interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
6.Riepilogo
In sintesi deve essere condannata al pagamento in favore del ricorrente delle seguenti CP_1 somme lorde:
• € 6.317,87a titolo di differenze retributive per inquadramento nel 4° livello;
Commentato [1]:
• € 1.847,32 a titolo di lavoro straordinario (1.06.2022 – 30.09.2022);
• € 2100,00 a titolo di T.F.R.;
• € 3.806,42 per retribuzioni di ottobre, novembre e dicembre 2022.
Su tali somme andranno corrisposti interessi legali e rivalutazione monetaria.
7.Spese di lite.
Le spese liquidate come da dispositivo sono poste a carico della parte soccombente;
occorre aggiungere che le spese liquidate all'interprete per l'opera di ausilio svolta per l'assunzione dei testi,
dovranno essere rimborsate dalla contumace ai ricorrenti.
PQM
Il Giudice del Lavoro, in accoglimento del ricorso proposto da contro Parte_1 CP_1
Accertato il diritto di credito del ricorrente nei confronti della resistente
Condanna al pagamento in favore di , delle seguenti somme lorde: CP_1 Parte_1
€6317,87 a titolo di differenze retributive per inquadramento al 4° livello del CCNL Turismo
Confial,
€ 1847,32, per lavoro straordinario,
€ 2100,00 per TFR
€ 3.806,42 per retribuzioni dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022;
oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze al saldo. Condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite liquidate in € 5388,00
oltre spese generali, Iva e cpa, oltre al rimborso delle spese sostenute per il compenso dell'interprete, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Lodi, 30 ottobre 2025.
Il Giudice
dott.ssa. Elena Giuppi