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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/07/2025, n. 11058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11058 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1590/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
GV (C.F. ), con sede in Zola Predosa (BO) alla Via Roma n. 50, in Pt_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Decio
OL AT, giusta procura alle liti in atti, domiciliata presso il suo studio professionale in Roma alla Via delle Quattro Fontane n. 20,
- ATTRICE -
CONTRO
l' Controparte_1
(C.F.
[...]
), in persona del legale rappresentante pro tempore, la P.IVA_2 [...]
(C.F. , in persona del Consiglio Controparte_2 P.IVA_3 CP_3 pro tempore e il (C.F. ), in persona del Ministro Controparte_4 P.IVA_4 pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici domiciliano in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12.
- CONVENUTI -
Oggetto: eccezione di inadempimento;
condanna al pagamento somme.
Conclusioni per l'attrice: “in via principale: accertare e dichiarare l'illegittimità dell'applicazione della penale da parte della Struttura Commissariale e, per l'effetto, condannare l'Unità, la e il (in via solidale tra loro, CP_2 Controparte_4 ovvero ciascuna per quanto di rispettiva competenza) a pagare – in favore di GV –
l'importo di Euro 153.418,11, oltre interessi di mora ex d.lgs. 231/2002, decorrenti dalla data di scadenza della fattura dalla quale detto importo è stato illegittimamente scomputato (i.e. 11 marzo 2021), e il maggior danno di cui all'art. 1224, secondo comma,
c.c., ovvero la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
sempre in via principale: accertare e dichiarare l'inadempimento della Unità, della e del CP_2
al tempestivo pagamento delle fatture richiamate alle pagg. 14 – 15 Controparte_5 dell'atto di citazione e, per l'effetto, condannare queste ultime (in via solidale tra loro,
pagina1 di 8 ovvero ciascuna per quanto di rispettiva competenza) a pagare, in favore di GV, gli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 maturati dalla data di scadenza delle fatture all'intervenuto pagamento, quantificati in Euro 100.385,23 (cfr. docc. 35 – 42), oltre agli interessi di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. e al maggior danno di cui all'art. 1224 c.c., ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
in via subordinata, e salvo gravame: nelle denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle superiori domande, accertare e dichiarare che la condotta di GV non ha cagionato alcun danno all'Unità, alla e al e per l'effetto che alcuna penale può essere CP_2 Controparte_4 applicata, con conseguente condanna dell'Unità, della e del CP_2 Controparte_4
(in via solidale tra loro, ovvero ciascuna per quanto di rispettiva competenza) al
[...] pagamento – in favore di GV – delle somme (i.e. Euro 153.418,11) indebitamente trattenute a tale titolo, oltre interessi di mora ex d.lgs. 231/2002, decorrenti dalla data di scadenza della fattura dalla quale dette somme sono state illegittimamente scomputate
(i.e. 11 marzo 2021), e il maggior danno di cui all'art. 1224, secondo comma, c.c.; in via ulteriormente subordinata: accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in atti,
l'eccessività della penale applicata dalla Struttura Commissaria e, per l'effetto, disporne la riduzione ad equità ex art. 1384 c.c., con conseguente condanna dell'Unità, della e del (in via solidale tra loro, ovvero ciascuna per quanto CP_2 Controparte_4 Parte di rispettiva competenza) a pagare in favore di l'importo che risulterà dovuto all'esito di detta riduzione, il tutto oltre agli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 e al maggior danno di cui all'art. 1224, secondo comma, c.c.; in tutti i casi: con vittoria delle spese, anche generali, diritti ed onorari di causa, oltre CPA e IVA come per legge.”
Conclusioni per i convenuti: “Voglia l'adito Tribunale, contraris reiectis, previa estromissione dal giudizio della rigettare ogni Controparte_2 avversa domanda perché infondata in fatto e diritto. Con vittoria di spese e compensi.”
FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 21.12.2022, la citava nel presente giudizio Parte_3 civile l' per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre CP_1 misure di contrasto alla pandemia, la e il Controparte_2 [...]
per ottenere la condanna al pagamento in suo favore dell'importo di euro CP_4
153.418,11, corrispondente alla somma trattenuta dalla Struttura commissariale a titolo di penale per il ritardo nella consegna della fornitura di un certo numero di mascherine FFP3 senza valvola di cui alla Lettera di commessa prot. n. 1396 del 24.09.2020, previo accertamento dell'insussistenza dei presupposti per la sua applicazione, oltre agli interessi di mora e rivalutazione monetaria, ovvero della maggiore o minore somma accertata in corso di causa.
Agiva quindi altresì per chiedere la condanna al pagamento degli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. per il ritardo nel pagamento delle fatture commerciali, oltre rivalutazione monetaria fino al saldo.
In via subordinata, chiedeva accertarsi l'insussistenza del danno patito dalla CP_6 commissariale e dichiararsi la riduzione ad equità della penale applicata, con condanna al pagamento della differenza dovuta e degli interessi moratori.
pagina2 di 8 A fondamento della domanda, l'attrice esponeva che, con Lettera di commessa prot. n.
1396 del 24.09.2020 della Presidenza del Consiglio dei ministri – Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica Covid-19, riceveva l'affidamento della fornitura di n.
2.000.000 mascherine FFP3 senza valvola per il complessivo ammontare di euro
9.220.000,00; la consegna della fornitura doveva seguire la regola “EXW” degli
“INCOTERMS 2020” e dunque essere eseguita tramite ritiro presso la sede della fornitrice, con possibilità di modificare concordemente i tempi di consegna;
che le date di consegna pattuite ricadevano nel periodo compreso tra il 02.11.2020 e il 28.12.2020; che l'ordine prevedeva il pagamento delle partite entro 30 giorni dall'emissione della fattura, e che quest'ultima doveva essere emessa al rilascio da parte della Struttura commissariale del certificato di regolare esecuzione della prestazione;
che era prassi consolidata tra le parti, anche nell'ambito di pregressi rapporti di fornitura, far decorrere il termine di 30 giorni per il pagamento dal caricamento delle fatture sul portale senza provvedere al Pt_4 rilascio del certificato di regolare esecuzione della prestazione, concordando la rimodulazione delle date di consegna in caso di pagamenti ancora dovuti;
che l'accordo prevedeva l'applicazione di una penale pari allo 0,20% del valore della prestazione oggetto di inadempienza per ciascun giorno di ritardo fino a un massimo del 10% dell'ammontare contrattuale;
che, in data 20.01.2021, l'attrice non eseguiva la consegna della partita di n. 540.350 mascherine opponendo l'inadempimento della Struttura commissariale derivante dal mancato pagamento delle fatture n. 310/VM -- anche se in una delle lettere inviate dalla ditta a contestazione della penale non vi è riferimento a questa fattura ma solo alle successive -- per euro 413.056,00, caricata sul portale il Pt_4
01.12.2020 e scaduta il 31.12.2020), NF-2020/005654/V1 (per euro 1.371.936,00, caricata sul portale il 22.12.2020 e in scadenza al 21.01.2021), NF-2020/05841/V1 (per euro Pt_4
1.459.756,50, caricata sul portale il 22.12.2020 e in scadenza al 21.01.2021), per un Pt_4 importo complessivo pari ad euro 2.831.690,00; che la Struttura commissariale forniva rassicurazioni in merito al pagamento dovuto e concordava con la società attrice nuove date di consegna delle partite ( anche se di tale accordo per vie brevi, di proroga al
31.03.2021) e peraltro con soggetto pubblico non v'è dimostrazione scritta, che, in seguito alla ricezione della comunicazione a mezzo e-mail del 01.02.2021 con la quale CP_7 preannunciava l'imminente pagamento delle fatture impagate, l'attrice completava la fornitura con le consegne eseguite il 31.01.2021, 10.02.2021, 26.02.2021 e 31.03.2021; che la
Struttura commissariale non sollevava alcuna contestazione sui ritardi;
che, in data
08.04.2021, e quindi dopo l'adempimento tardivo dell'attrice, la Struttura commissariale provvedeva al pagamento delle fatture n. 310/VM, NF-2020/005654/V1 e NF-
2020/05841/V1; che, in data 07.05.2021, la Struttura commissariale emetteva il certificato di regolare esecuzione della prestazione rilevando la mancanza, al 26.02.2021, di n. 160.875 mascherine;
che, in data 14.05.2021, la Struttura commissariale applicava la penale di euro
103.828,62 pari al 14% dell'importo dovuto, riquantificata con nota del 24.05.2021 in euro
152.418,11.
L'attrice eccepiva l'erronea applicazione della penale rilevando che le date di consegna delle partite erano state fissate congiuntamente dalle parti e, dall'altro, che il ritardo nella consegna della merce era giustificato dall'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., in pagina3 di 8 forza della quale l'attrice aveva sospeso l'esecuzione della prestazione a fronte dell'inadempimento dell'obbligazione di pagamento da parte della Struttura commissariale relativamente alle fatture riguardanti i dispositivi di protezione già consegnati.
Si costituivano in giudizio l'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, la Controparte_2
e il , che chiedevano, previa estromissione dal giudizio della
[...] Controparte_4
e del il rigetto delle domande Controparte_2 Controparte_4 attoree.
In particolare, i convenuti contestavano che il ritardo nella fornitura delle merci potesse trovare giustificazione nell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.
Affermavano, infatti, che l'eccezione invocata dall'attrice avrebbe potuto trovare applicazione solo in fase di esecuzione del contratto ad opera del contraente tenuto ad adempiere per secondo, e che tale posizione non era ricoperta dalla società attrice, la quale aveva provveduto alla consegna delle mascherine in un momento antecedente rispetto a quello in cui la Struttura commissariale provvedeva a saldare le fatture impagate.
Rivendicavano, pertanto, la corretta applicazione della penale e il diritto a pretendere dalla società attrice il pagamento delle somme dovute a tale titolo.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
Precisate le conclusioni come in epigrafe trascritte, il G.I. con provvedimento reso all'esito dell'udienza cartolare del 09.01.2025 tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281-quinquies c.p.c., con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. A tanto provvedevano le parti, che depositavano le proprie comparse conclusionali insistendo nelle proprie difese, a cui facevano seguito le repliche attoree.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia ha ad oggetto la domanda volta ad accertare l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della clausola penale pattizia prevista per il ritardo nell'adempimento delle obbligazioni dedotte nel contratto stipulato tra le parti con l'accettazione della Lettera di commessa prot. n. 1396 del 24.09.2020, con conseguente richiesta di condanna delle amministrazioni convenute alla restituzione delle somme trattenute a tale titolo.
La legittimazione passiva. Va, in primo luogo, affrontata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla e del CP_2 Controparte_2 [...]
in relazione alla domanda proposta. L'eccezione è fondata in ragione CP_4 dell'entrata in vigore della disciplina di cui al D.L. 24.03.2022 n. 24, che - all'articolo 2 - ha previsto l'istituzione dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di misure di contrasto alla pandemia, prevedendone il subentro del nuovo
Commissario ai rapporti attivi e passivi facenti capo all'ex Commissario Straordinario per l'attuazione ed il coordinamento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID 19 di pagina4 di 8 cui al D.L. 18/2020, cui è stata assegnata la titolarità della contabilità speciale e c/c bancario. l'Unità, alla data dell'incardinamento della domanda, risultava ancora in funzione, essendone stata disposta con il decreto-legge n. 198/2022 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” la proroga fino al 30 giugno 2023. Ed è con riferimento alla data della proposizione della domanda che deve essere sussistente la legittimazione passiva del convenuto.
Il merito della domanda. E quindi, la legittimità della clausola penale, nella tesi di parte attrice, viene ad essere subordinata al riconoscimento, in favore della ditta, dei presupposti di operatività dell'exceptio inadimpleti contractus di cui all'articolo 1460 c.c.
Nel merito non sarà inutile procedere dalla disposizione codicistica di cui all'art. 1460 c.c. che recita: "Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto. Tuttavia, non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede."
I parametri di valutazione della legittimità dell'eccezione o presuppongono quindi: (1) la sussistenza di un rapporto contrattuale a prestazioni corrispettive;
(2) il nesso di interdipendenza tra prestazioni (3) la diversità dei termini per l'adempimento, al ricorrere dei quali appare possibile effettuare una valutazione comparativa delle condotte inadempienti, non solo riferita ai suoi termini cronologici, quanto ai termini di causalità e proporzionalità delle stesse rispetto alla funzione economico sociale del contratto: occorre
- in buona sostanza – stabilire se il comportamento inadempiente di una parte giustifichi, o meno, il rifiuto dell'altra di eseguire la prestazione dovuta,….. tenendo presente il principio che, quando l'inadempimento di una parte non sia grave, il rifiuto di controparte è contrario a buona fede, e quindi non è giustificato. ( cfr Cassazione stabilizzata).
Inadempimento (anche inesatto adempimento) e buona fede oggettiva, consentono quindi di mettere in relazione le condotte contrattuali delle due parti, non in relazione alla rappresentazione soggettiva che se ne sono fatta, ma in rapporto alla oggettività delle stesse riguardata dall'interprete in ragione della funzione economico sociale del contratto.
Ed è questo il motivo che ha indotto la dottrina ad inquadrare l'exceptio nell'ambito degli strumenti di autotutela contrattuale, consentendo ad una parte contrattuale di sospendere l'adempimento della propria obbligazione se l'altra parte non ha adempiuto o non ha offerto di adempiere la propria prestazione.
Il minimo comune denominatore tra tutti questi strumenti (siano essi inibitori, cautelativi, risolutori etc.) è quello di legittimare l'esercizio di essi autonomamente dalle parti senza il necessario intervento del giudice. Tra questi, particolare rilevanza hanno gli strumenti esecutori, che hanno la funzione di attuare direttamente il contenuto del diritto, anche contro la volontà della parte (e quindi l'exceptio di cui all'articolo 1460 c.c. il patto marciano, il diritto di ritenzione etc. etc.). quale deroga al divieto di c.d. giustizia privata.
Questa è la ragione della necessaria prudenza con la quale valutare la legittimazione all'esercizio dell'eccezione, e quindi il diritto della parte di sospendere la propria prestazione se l'altra non esegue o offre di eseguire la propria.
In termini di conformità al dovere di buona fede contrattuale in senso oggettivo (art. 1375 c.c.) è pertanto necessario accertare se essa sia stata effettivamente proposta per pagina5 di 8 sollecitare la controparte all'adempimento della propria prestazione, in modo da escludere anche l'ipotesi dell'abuso del diritto che si configurerebbe nel caso in cui la parte invochi l'eccezione al solo scopo di mascherare il proprio stesso inadempimento.
Nella fattispecie, invece, non pare potersi configurare la necessità di valutare l'esercizio, da parte dell'attrice, del meccanismo richiamato di autotutela. La sua invocazione, operata da GV all'esito della comunicazione dell'Unità di volersi avvalersi della clausola penale prevista in contratto, non pare potersi mettere in relazione ad alcuna
(preannunciata o meno) sospensione nell'adempimento.
Ebbene, va rilevato che sono pacifiche ed incontestate fra le parti le seguenti circostanze di fatto.
La commessa riguardava la consegna di n.
2.000.000 mascherine FFP3 senza valvola per il complessivo ammontare di euro 9.220.000,00; la consegna della fornitura doveva seguire la regola “EXW” degli “INCOTERMS 2020” e dunque essere eseguita tramite ritiro presso la sede della fornitrice, con possibilità di modificare concordemente i tempi di consegna;
che le date di consegna pattuite ricadevano nel periodo compreso tra il
02.11.2020 e il 28.12.2020.
A questa data, le stesse non risultavano fornite, né totalmente, né parzialmente.
Nessun accordo scritto è stato rinvenuti in atti, che giustificasse o legittimasse il ritardo nella consegna.
La società attrice provvedeva – invero - alla consegna nelle diverse date 31.01.2021,
10.02.2021, 26.02.2021 e 31.03.2021.
Ed infatti, nella data del 7 maggio 2021, il RUP emetteva un Certificato di regolare esecuzione parziale (prot. Rup n. 144 del 7 maggio 2021-ALL. 3) secondo quanto previsto dalla Lettera di commessa, con il quale attestava che, al 26 febbraio 2021 risultavano consegnate e verificate, nel complesso, solo 1.839.125 (dei due milioni previsti) mascherine.
Quindi, pur essendo trascorsi oltre due mesi dalla data di completamento della fornitura indicata nella lettera di commessa ( ed è perfettamente nota l'importanza, a quella data della disponibilità, da parte dell' degli strumenti di protezione Pt_5 individuale FFP2) la prestazione risultava solo parzialmente adempiuta, risultando ancora non consegnati 160.875 dispositivi di protezione individuale.
Ricorrono quindi i termini per l'esercizio della clausola penale.
In ordine alla eccezione di inadempimento: nella fattispecie, non stiamo analizzando la legittimità della sospensione nell'adempimento posto in essere dalla ditta (ovvero la consegna delle mascherine fino al pagamento da parte della struttura commissariale) né la condotta delle parti in termini di giustizia sostanziale/equità, visto che la ditta non ha sospeso l'adempimento a salvaguardia della propria posizione contrattuale di cui all'articolo 1460 c.c. ma ha provveduto a consegnare le rimanenti mascherine – tardivamente – nelle date del 29.01 – 05.02.2021 26.02.2021 e 31.03 2021.
Quindi, fermo restando il ritardo contrattualmente coperto dalla clausola penale pattuita nell'ordine di fornitura, il richiamo all'articolo 1460 c.c. (al fine di scongiurare l'applicazione della clausola penale) operato da del tutto incongruente, posto Parte_3 che nessun esercizio di autotutela è stato posto in essere dall'attrice.
pagina6 di 8 Correttamente, la difesa dell'avvocatura generale dello stato pone in evidenza il fatto che la
contro
-eccezione sollevata dalla ditta, che opera richiamo alla massima di cui alla sentenza n. 17214/2020 della Corte di Cassazione (….l'eccezione di inadempimento può essere dedotta per la prima volta in sede giudiziale, quand'anche non sia stata sollevata in precedenza per rifiutare motivatamente l'adempimento chiesto "ex adverso", non ponendo l'art. 1460 c.c. alcuna limitazione temporale o modale alla sua esperibilità, salva l'ipotesi di termini differenziati di adempimento, né essendo l'esercizio della facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto, a fronte del grave inadempimento della controparte, subordinato ad alcuna condizione né, in particolare, alla previa intimazione di una diffida o ad alcuna generica contestazione dell'inadempimento,
l'eccezione stessa) confonde il piano processuale (avuto in mente dalla Corte in quell'arresto) con il piano sostanziale, che è quello relativo all'interpretazione circa la operatività del richiamato meccanismo di autotutela contrattuale ad opera della contraente. In ordine al quale si è detto.
Gli interessi moratori.
Ricorrono invece gli estremi per il riconoscimento degli interessi moratori a fronte del pagamento in ritardo delle fatture. Stiamo parlando delle fatture n. 310/VM -- (per euro
413.056,00, caricata sul portale il 01.12.2020 e scaduta il 31.12.2020); NF- Pt_4
2020/005654/V1 (per euro 1.371.936,00, caricata sul portale il 22.12.2020 e in scadenza Pt_4 al 21.01.2021), NF-2020/05841/V1 (per euro 1.459.756,50, caricata sul portale il Pt_4
22.12.2020 e in scadenza al 21.01.2021), per un importo complessivo pari ad euro
2.831.690,00, laddove il pagamento avveniva ( in ritardo) nella successiva data del
08.04.2021. In ordine alla domanda di condanna al pagamento degli interessi di mora ex
D.lgs 231/2002 sulle fatture pagate in ritardo, non ravvisandosi l'individuazione e l'invio, ad opera della ditta attrice, della necessaria intimazione scritta di costituzione in mora ex art. 1219 c.c. ( in ragione delle disposizioni in materia di contabilità pubblica) gli stessi, quantificati nella misura legale, decorrono dalla proposizione della domanda giudiziale
(21.12.2022) sino al soddisfo.
La rivalutazione monetaria. Quanto alla rivalutazione monetaria, stiamo parlando di obbligazioni di valuta, ed il differenziale di cui al capoverso dell'articolo 1224 c.c. appare giustificato solo alla dimostrazione dei parametri della sua ricorrenza, nella specie non offerti dalla difesa della richiedente.
Le spese processuali, compensate per un terzo, seguono la soccombenza sostanziale e si liquidano come in dispositivo e si pongono a carico dell'attrice, nei termini di cu al DM
55/2014 in ragione del parametro di valore.
P.Q.M
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato:
a) Dichiara il difetto di legittimazione passiva della Controparte_2
e del .
[...] Controparte_4
b) Rigetta la domanda principale proposta dalla parte attrice.
pagina7 di 8 c) Accoglie la domanda di parte attrice volta ad ottenere la condanna dell'
[...]
[...]
al Controparte_1 pagamento degli interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 sulle somme relative alle fatture pagate in ritardo, decorrenti dalla data della domanda giudiziale, sino all'effettivo soddisfo.
d) Rigetta ogni altra domanda.
e) Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali Parte_3 sostenute dalla parte convenuta che, già ridotte di un terzo, liquida nella misura di € 9400,00 oltre rimborso forfettario spese generali, nonché Iva e C.p.A.
Roma lì 22.07.2025. Il GIUDICE Dr. Claudio Patruno.
pagina8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
GV (C.F. ), con sede in Zola Predosa (BO) alla Via Roma n. 50, in Pt_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Decio
OL AT, giusta procura alle liti in atti, domiciliata presso il suo studio professionale in Roma alla Via delle Quattro Fontane n. 20,
- ATTRICE -
CONTRO
l' Controparte_1
(C.F.
[...]
), in persona del legale rappresentante pro tempore, la P.IVA_2 [...]
(C.F. , in persona del Consiglio Controparte_2 P.IVA_3 CP_3 pro tempore e il (C.F. ), in persona del Ministro Controparte_4 P.IVA_4 pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici domiciliano in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12.
- CONVENUTI -
Oggetto: eccezione di inadempimento;
condanna al pagamento somme.
Conclusioni per l'attrice: “in via principale: accertare e dichiarare l'illegittimità dell'applicazione della penale da parte della Struttura Commissariale e, per l'effetto, condannare l'Unità, la e il (in via solidale tra loro, CP_2 Controparte_4 ovvero ciascuna per quanto di rispettiva competenza) a pagare – in favore di GV –
l'importo di Euro 153.418,11, oltre interessi di mora ex d.lgs. 231/2002, decorrenti dalla data di scadenza della fattura dalla quale detto importo è stato illegittimamente scomputato (i.e. 11 marzo 2021), e il maggior danno di cui all'art. 1224, secondo comma,
c.c., ovvero la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
sempre in via principale: accertare e dichiarare l'inadempimento della Unità, della e del CP_2
al tempestivo pagamento delle fatture richiamate alle pagg. 14 – 15 Controparte_5 dell'atto di citazione e, per l'effetto, condannare queste ultime (in via solidale tra loro,
pagina1 di 8 ovvero ciascuna per quanto di rispettiva competenza) a pagare, in favore di GV, gli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 maturati dalla data di scadenza delle fatture all'intervenuto pagamento, quantificati in Euro 100.385,23 (cfr. docc. 35 – 42), oltre agli interessi di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. e al maggior danno di cui all'art. 1224 c.c., ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
in via subordinata, e salvo gravame: nelle denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle superiori domande, accertare e dichiarare che la condotta di GV non ha cagionato alcun danno all'Unità, alla e al e per l'effetto che alcuna penale può essere CP_2 Controparte_4 applicata, con conseguente condanna dell'Unità, della e del CP_2 Controparte_4
(in via solidale tra loro, ovvero ciascuna per quanto di rispettiva competenza) al
[...] pagamento – in favore di GV – delle somme (i.e. Euro 153.418,11) indebitamente trattenute a tale titolo, oltre interessi di mora ex d.lgs. 231/2002, decorrenti dalla data di scadenza della fattura dalla quale dette somme sono state illegittimamente scomputate
(i.e. 11 marzo 2021), e il maggior danno di cui all'art. 1224, secondo comma, c.c.; in via ulteriormente subordinata: accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in atti,
l'eccessività della penale applicata dalla Struttura Commissaria e, per l'effetto, disporne la riduzione ad equità ex art. 1384 c.c., con conseguente condanna dell'Unità, della e del (in via solidale tra loro, ovvero ciascuna per quanto CP_2 Controparte_4 Parte di rispettiva competenza) a pagare in favore di l'importo che risulterà dovuto all'esito di detta riduzione, il tutto oltre agli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 e al maggior danno di cui all'art. 1224, secondo comma, c.c.; in tutti i casi: con vittoria delle spese, anche generali, diritti ed onorari di causa, oltre CPA e IVA come per legge.”
Conclusioni per i convenuti: “Voglia l'adito Tribunale, contraris reiectis, previa estromissione dal giudizio della rigettare ogni Controparte_2 avversa domanda perché infondata in fatto e diritto. Con vittoria di spese e compensi.”
FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 21.12.2022, la citava nel presente giudizio Parte_3 civile l' per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre CP_1 misure di contrasto alla pandemia, la e il Controparte_2 [...]
per ottenere la condanna al pagamento in suo favore dell'importo di euro CP_4
153.418,11, corrispondente alla somma trattenuta dalla Struttura commissariale a titolo di penale per il ritardo nella consegna della fornitura di un certo numero di mascherine FFP3 senza valvola di cui alla Lettera di commessa prot. n. 1396 del 24.09.2020, previo accertamento dell'insussistenza dei presupposti per la sua applicazione, oltre agli interessi di mora e rivalutazione monetaria, ovvero della maggiore o minore somma accertata in corso di causa.
Agiva quindi altresì per chiedere la condanna al pagamento degli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. per il ritardo nel pagamento delle fatture commerciali, oltre rivalutazione monetaria fino al saldo.
In via subordinata, chiedeva accertarsi l'insussistenza del danno patito dalla CP_6 commissariale e dichiararsi la riduzione ad equità della penale applicata, con condanna al pagamento della differenza dovuta e degli interessi moratori.
pagina2 di 8 A fondamento della domanda, l'attrice esponeva che, con Lettera di commessa prot. n.
1396 del 24.09.2020 della Presidenza del Consiglio dei ministri – Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica Covid-19, riceveva l'affidamento della fornitura di n.
2.000.000 mascherine FFP3 senza valvola per il complessivo ammontare di euro
9.220.000,00; la consegna della fornitura doveva seguire la regola “EXW” degli
“INCOTERMS 2020” e dunque essere eseguita tramite ritiro presso la sede della fornitrice, con possibilità di modificare concordemente i tempi di consegna;
che le date di consegna pattuite ricadevano nel periodo compreso tra il 02.11.2020 e il 28.12.2020; che l'ordine prevedeva il pagamento delle partite entro 30 giorni dall'emissione della fattura, e che quest'ultima doveva essere emessa al rilascio da parte della Struttura commissariale del certificato di regolare esecuzione della prestazione;
che era prassi consolidata tra le parti, anche nell'ambito di pregressi rapporti di fornitura, far decorrere il termine di 30 giorni per il pagamento dal caricamento delle fatture sul portale senza provvedere al Pt_4 rilascio del certificato di regolare esecuzione della prestazione, concordando la rimodulazione delle date di consegna in caso di pagamenti ancora dovuti;
che l'accordo prevedeva l'applicazione di una penale pari allo 0,20% del valore della prestazione oggetto di inadempienza per ciascun giorno di ritardo fino a un massimo del 10% dell'ammontare contrattuale;
che, in data 20.01.2021, l'attrice non eseguiva la consegna della partita di n. 540.350 mascherine opponendo l'inadempimento della Struttura commissariale derivante dal mancato pagamento delle fatture n. 310/VM -- anche se in una delle lettere inviate dalla ditta a contestazione della penale non vi è riferimento a questa fattura ma solo alle successive -- per euro 413.056,00, caricata sul portale il Pt_4
01.12.2020 e scaduta il 31.12.2020), NF-2020/005654/V1 (per euro 1.371.936,00, caricata sul portale il 22.12.2020 e in scadenza al 21.01.2021), NF-2020/05841/V1 (per euro Pt_4
1.459.756,50, caricata sul portale il 22.12.2020 e in scadenza al 21.01.2021), per un Pt_4 importo complessivo pari ad euro 2.831.690,00; che la Struttura commissariale forniva rassicurazioni in merito al pagamento dovuto e concordava con la società attrice nuove date di consegna delle partite ( anche se di tale accordo per vie brevi, di proroga al
31.03.2021) e peraltro con soggetto pubblico non v'è dimostrazione scritta, che, in seguito alla ricezione della comunicazione a mezzo e-mail del 01.02.2021 con la quale CP_7 preannunciava l'imminente pagamento delle fatture impagate, l'attrice completava la fornitura con le consegne eseguite il 31.01.2021, 10.02.2021, 26.02.2021 e 31.03.2021; che la
Struttura commissariale non sollevava alcuna contestazione sui ritardi;
che, in data
08.04.2021, e quindi dopo l'adempimento tardivo dell'attrice, la Struttura commissariale provvedeva al pagamento delle fatture n. 310/VM, NF-2020/005654/V1 e NF-
2020/05841/V1; che, in data 07.05.2021, la Struttura commissariale emetteva il certificato di regolare esecuzione della prestazione rilevando la mancanza, al 26.02.2021, di n. 160.875 mascherine;
che, in data 14.05.2021, la Struttura commissariale applicava la penale di euro
103.828,62 pari al 14% dell'importo dovuto, riquantificata con nota del 24.05.2021 in euro
152.418,11.
L'attrice eccepiva l'erronea applicazione della penale rilevando che le date di consegna delle partite erano state fissate congiuntamente dalle parti e, dall'altro, che il ritardo nella consegna della merce era giustificato dall'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., in pagina3 di 8 forza della quale l'attrice aveva sospeso l'esecuzione della prestazione a fronte dell'inadempimento dell'obbligazione di pagamento da parte della Struttura commissariale relativamente alle fatture riguardanti i dispositivi di protezione già consegnati.
Si costituivano in giudizio l'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, la Controparte_2
e il , che chiedevano, previa estromissione dal giudizio della
[...] Controparte_4
e del il rigetto delle domande Controparte_2 Controparte_4 attoree.
In particolare, i convenuti contestavano che il ritardo nella fornitura delle merci potesse trovare giustificazione nell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.
Affermavano, infatti, che l'eccezione invocata dall'attrice avrebbe potuto trovare applicazione solo in fase di esecuzione del contratto ad opera del contraente tenuto ad adempiere per secondo, e che tale posizione non era ricoperta dalla società attrice, la quale aveva provveduto alla consegna delle mascherine in un momento antecedente rispetto a quello in cui la Struttura commissariale provvedeva a saldare le fatture impagate.
Rivendicavano, pertanto, la corretta applicazione della penale e il diritto a pretendere dalla società attrice il pagamento delle somme dovute a tale titolo.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
Precisate le conclusioni come in epigrafe trascritte, il G.I. con provvedimento reso all'esito dell'udienza cartolare del 09.01.2025 tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281-quinquies c.p.c., con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. A tanto provvedevano le parti, che depositavano le proprie comparse conclusionali insistendo nelle proprie difese, a cui facevano seguito le repliche attoree.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia ha ad oggetto la domanda volta ad accertare l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della clausola penale pattizia prevista per il ritardo nell'adempimento delle obbligazioni dedotte nel contratto stipulato tra le parti con l'accettazione della Lettera di commessa prot. n. 1396 del 24.09.2020, con conseguente richiesta di condanna delle amministrazioni convenute alla restituzione delle somme trattenute a tale titolo.
La legittimazione passiva. Va, in primo luogo, affrontata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla e del CP_2 Controparte_2 [...]
in relazione alla domanda proposta. L'eccezione è fondata in ragione CP_4 dell'entrata in vigore della disciplina di cui al D.L. 24.03.2022 n. 24, che - all'articolo 2 - ha previsto l'istituzione dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di misure di contrasto alla pandemia, prevedendone il subentro del nuovo
Commissario ai rapporti attivi e passivi facenti capo all'ex Commissario Straordinario per l'attuazione ed il coordinamento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID 19 di pagina4 di 8 cui al D.L. 18/2020, cui è stata assegnata la titolarità della contabilità speciale e c/c bancario. l'Unità, alla data dell'incardinamento della domanda, risultava ancora in funzione, essendone stata disposta con il decreto-legge n. 198/2022 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” la proroga fino al 30 giugno 2023. Ed è con riferimento alla data della proposizione della domanda che deve essere sussistente la legittimazione passiva del convenuto.
Il merito della domanda. E quindi, la legittimità della clausola penale, nella tesi di parte attrice, viene ad essere subordinata al riconoscimento, in favore della ditta, dei presupposti di operatività dell'exceptio inadimpleti contractus di cui all'articolo 1460 c.c.
Nel merito non sarà inutile procedere dalla disposizione codicistica di cui all'art. 1460 c.c. che recita: "Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto. Tuttavia, non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede."
I parametri di valutazione della legittimità dell'eccezione o presuppongono quindi: (1) la sussistenza di un rapporto contrattuale a prestazioni corrispettive;
(2) il nesso di interdipendenza tra prestazioni (3) la diversità dei termini per l'adempimento, al ricorrere dei quali appare possibile effettuare una valutazione comparativa delle condotte inadempienti, non solo riferita ai suoi termini cronologici, quanto ai termini di causalità e proporzionalità delle stesse rispetto alla funzione economico sociale del contratto: occorre
- in buona sostanza – stabilire se il comportamento inadempiente di una parte giustifichi, o meno, il rifiuto dell'altra di eseguire la prestazione dovuta,….. tenendo presente il principio che, quando l'inadempimento di una parte non sia grave, il rifiuto di controparte è contrario a buona fede, e quindi non è giustificato. ( cfr Cassazione stabilizzata).
Inadempimento (anche inesatto adempimento) e buona fede oggettiva, consentono quindi di mettere in relazione le condotte contrattuali delle due parti, non in relazione alla rappresentazione soggettiva che se ne sono fatta, ma in rapporto alla oggettività delle stesse riguardata dall'interprete in ragione della funzione economico sociale del contratto.
Ed è questo il motivo che ha indotto la dottrina ad inquadrare l'exceptio nell'ambito degli strumenti di autotutela contrattuale, consentendo ad una parte contrattuale di sospendere l'adempimento della propria obbligazione se l'altra parte non ha adempiuto o non ha offerto di adempiere la propria prestazione.
Il minimo comune denominatore tra tutti questi strumenti (siano essi inibitori, cautelativi, risolutori etc.) è quello di legittimare l'esercizio di essi autonomamente dalle parti senza il necessario intervento del giudice. Tra questi, particolare rilevanza hanno gli strumenti esecutori, che hanno la funzione di attuare direttamente il contenuto del diritto, anche contro la volontà della parte (e quindi l'exceptio di cui all'articolo 1460 c.c. il patto marciano, il diritto di ritenzione etc. etc.). quale deroga al divieto di c.d. giustizia privata.
Questa è la ragione della necessaria prudenza con la quale valutare la legittimazione all'esercizio dell'eccezione, e quindi il diritto della parte di sospendere la propria prestazione se l'altra non esegue o offre di eseguire la propria.
In termini di conformità al dovere di buona fede contrattuale in senso oggettivo (art. 1375 c.c.) è pertanto necessario accertare se essa sia stata effettivamente proposta per pagina5 di 8 sollecitare la controparte all'adempimento della propria prestazione, in modo da escludere anche l'ipotesi dell'abuso del diritto che si configurerebbe nel caso in cui la parte invochi l'eccezione al solo scopo di mascherare il proprio stesso inadempimento.
Nella fattispecie, invece, non pare potersi configurare la necessità di valutare l'esercizio, da parte dell'attrice, del meccanismo richiamato di autotutela. La sua invocazione, operata da GV all'esito della comunicazione dell'Unità di volersi avvalersi della clausola penale prevista in contratto, non pare potersi mettere in relazione ad alcuna
(preannunciata o meno) sospensione nell'adempimento.
Ebbene, va rilevato che sono pacifiche ed incontestate fra le parti le seguenti circostanze di fatto.
La commessa riguardava la consegna di n.
2.000.000 mascherine FFP3 senza valvola per il complessivo ammontare di euro 9.220.000,00; la consegna della fornitura doveva seguire la regola “EXW” degli “INCOTERMS 2020” e dunque essere eseguita tramite ritiro presso la sede della fornitrice, con possibilità di modificare concordemente i tempi di consegna;
che le date di consegna pattuite ricadevano nel periodo compreso tra il
02.11.2020 e il 28.12.2020.
A questa data, le stesse non risultavano fornite, né totalmente, né parzialmente.
Nessun accordo scritto è stato rinvenuti in atti, che giustificasse o legittimasse il ritardo nella consegna.
La società attrice provvedeva – invero - alla consegna nelle diverse date 31.01.2021,
10.02.2021, 26.02.2021 e 31.03.2021.
Ed infatti, nella data del 7 maggio 2021, il RUP emetteva un Certificato di regolare esecuzione parziale (prot. Rup n. 144 del 7 maggio 2021-ALL. 3) secondo quanto previsto dalla Lettera di commessa, con il quale attestava che, al 26 febbraio 2021 risultavano consegnate e verificate, nel complesso, solo 1.839.125 (dei due milioni previsti) mascherine.
Quindi, pur essendo trascorsi oltre due mesi dalla data di completamento della fornitura indicata nella lettera di commessa ( ed è perfettamente nota l'importanza, a quella data della disponibilità, da parte dell' degli strumenti di protezione Pt_5 individuale FFP2) la prestazione risultava solo parzialmente adempiuta, risultando ancora non consegnati 160.875 dispositivi di protezione individuale.
Ricorrono quindi i termini per l'esercizio della clausola penale.
In ordine alla eccezione di inadempimento: nella fattispecie, non stiamo analizzando la legittimità della sospensione nell'adempimento posto in essere dalla ditta (ovvero la consegna delle mascherine fino al pagamento da parte della struttura commissariale) né la condotta delle parti in termini di giustizia sostanziale/equità, visto che la ditta non ha sospeso l'adempimento a salvaguardia della propria posizione contrattuale di cui all'articolo 1460 c.c. ma ha provveduto a consegnare le rimanenti mascherine – tardivamente – nelle date del 29.01 – 05.02.2021 26.02.2021 e 31.03 2021.
Quindi, fermo restando il ritardo contrattualmente coperto dalla clausola penale pattuita nell'ordine di fornitura, il richiamo all'articolo 1460 c.c. (al fine di scongiurare l'applicazione della clausola penale) operato da del tutto incongruente, posto Parte_3 che nessun esercizio di autotutela è stato posto in essere dall'attrice.
pagina6 di 8 Correttamente, la difesa dell'avvocatura generale dello stato pone in evidenza il fatto che la
contro
-eccezione sollevata dalla ditta, che opera richiamo alla massima di cui alla sentenza n. 17214/2020 della Corte di Cassazione (….l'eccezione di inadempimento può essere dedotta per la prima volta in sede giudiziale, quand'anche non sia stata sollevata in precedenza per rifiutare motivatamente l'adempimento chiesto "ex adverso", non ponendo l'art. 1460 c.c. alcuna limitazione temporale o modale alla sua esperibilità, salva l'ipotesi di termini differenziati di adempimento, né essendo l'esercizio della facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto, a fronte del grave inadempimento della controparte, subordinato ad alcuna condizione né, in particolare, alla previa intimazione di una diffida o ad alcuna generica contestazione dell'inadempimento,
l'eccezione stessa) confonde il piano processuale (avuto in mente dalla Corte in quell'arresto) con il piano sostanziale, che è quello relativo all'interpretazione circa la operatività del richiamato meccanismo di autotutela contrattuale ad opera della contraente. In ordine al quale si è detto.
Gli interessi moratori.
Ricorrono invece gli estremi per il riconoscimento degli interessi moratori a fronte del pagamento in ritardo delle fatture. Stiamo parlando delle fatture n. 310/VM -- (per euro
413.056,00, caricata sul portale il 01.12.2020 e scaduta il 31.12.2020); NF- Pt_4
2020/005654/V1 (per euro 1.371.936,00, caricata sul portale il 22.12.2020 e in scadenza Pt_4 al 21.01.2021), NF-2020/05841/V1 (per euro 1.459.756,50, caricata sul portale il Pt_4
22.12.2020 e in scadenza al 21.01.2021), per un importo complessivo pari ad euro
2.831.690,00, laddove il pagamento avveniva ( in ritardo) nella successiva data del
08.04.2021. In ordine alla domanda di condanna al pagamento degli interessi di mora ex
D.lgs 231/2002 sulle fatture pagate in ritardo, non ravvisandosi l'individuazione e l'invio, ad opera della ditta attrice, della necessaria intimazione scritta di costituzione in mora ex art. 1219 c.c. ( in ragione delle disposizioni in materia di contabilità pubblica) gli stessi, quantificati nella misura legale, decorrono dalla proposizione della domanda giudiziale
(21.12.2022) sino al soddisfo.
La rivalutazione monetaria. Quanto alla rivalutazione monetaria, stiamo parlando di obbligazioni di valuta, ed il differenziale di cui al capoverso dell'articolo 1224 c.c. appare giustificato solo alla dimostrazione dei parametri della sua ricorrenza, nella specie non offerti dalla difesa della richiedente.
Le spese processuali, compensate per un terzo, seguono la soccombenza sostanziale e si liquidano come in dispositivo e si pongono a carico dell'attrice, nei termini di cu al DM
55/2014 in ragione del parametro di valore.
P.Q.M
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato:
a) Dichiara il difetto di legittimazione passiva della Controparte_2
e del .
[...] Controparte_4
b) Rigetta la domanda principale proposta dalla parte attrice.
pagina7 di 8 c) Accoglie la domanda di parte attrice volta ad ottenere la condanna dell'
[...]
[...]
al Controparte_1 pagamento degli interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 sulle somme relative alle fatture pagate in ritardo, decorrenti dalla data della domanda giudiziale, sino all'effettivo soddisfo.
d) Rigetta ogni altra domanda.
e) Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali Parte_3 sostenute dalla parte convenuta che, già ridotte di un terzo, liquida nella misura di € 9400,00 oltre rimborso forfettario spese generali, nonché Iva e C.p.A.
Roma lì 22.07.2025. Il GIUDICE Dr. Claudio Patruno.
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