Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 2838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2838 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
1
Sent. n.
Ruolo Generale n. 2453/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Giudice Relatore
dr. ing. Luigi Vinci Giudice tecnico ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 2453/2022 r.g. degli affari civili,
avente ad oggetto 'Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche – risarcimento danni da esondazione', riservato in decisione all'esito della trattazione scritta fissata per l'udienza collegiale del 4.6.2025, e vertente
TRA
, c.f. , nata il [...] a Parte_1 CodiceFiscale_1
Cimitile (NA) ed ivi residente a[...], rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto introduttivo, dagli avv. Felice Barbato,
c.f. , PEC: e CodiceFiscale_2 Email_1
Francesco A. D'Alessandro, c.f. , PEC: CodiceFiscale_3
e con cui elettivamente Email_2
domiciliano in Cimitile (NA) alla via Mons. Antonio Cece, 13.
RICORRENTE
E
, c.f.: , in persona del Presidente pro - Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con sede in Napoli alla via S. Lucia n. 81, con indirizzo di posta elettronica certificata: egione.campania.it. Email_3
RESISTENTE - CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per la ricorrente , come da ricorso introduttivo, e Parte_1
quindi:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, accogliere la domanda e così
provvedere:
In via istruttoria: si deferisce interrogatorio formale del Presidente
l.r.p.t. della sulle circostanze di cui ai capi: a), b) e c) Controparte_1
della premessa di questo atto, che qui abbiansi per ripetuti e trascritti
preceduti dalla locuzione “vero è che”; si chiede, altresì, di essere ammessi
a provare per testimoni e documenti le circostanze e i fatti, di cui ai capi: a),
b) e c) della premessa di questo atto, che qui abbiansi per ripetuti e trascritti
preceduti dalla locuzione “vero è che”, con riserva di indicare i testimoni, di
ulteriormente articolare, richiedere e precisare. Si chiede sin d'ora la nomina
di C.T.U. tecnica per la valutazione e quantificazione dell'entità dei danni
tutti subiti dalla sig.ra al suddetto fondo. Parte_1
In via definitiva:
I-accertare e dichiarare l'esistenza dell'evento verificatosi in data 3
04.09.2021 così come descritto in premessa e i danni prodotti dallo stesso al
fondo di proprietà e condotto dall'attrice;
II- accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità della CP_1
per i danni derivati dall'omissione di manutenzione ex art. 2051
[...]
c.c. in ordine all'evento e/o allagamento dei fondi a seguito dello
straripamento - tracimazione del corso d'acqua demaniale Alveo San Donato
in località del Comune di Nola;
III-condannare, per l'effetto, la , in persona del Controparte_1
Presidente legale rapp.te p.t. al pagamento della somma complessiva di euro
20.478,00 (ventimilaquattrocentosettantotto/00), come sopra determinata,
ovvero della maggiore o minore somma che dovesse diversamente risultare a
seguito di ispezione dei luoghi o di C.T.U., in uno agli interessi legali,
svalutazione monetaria dall'evento all'effettivo soddisfo;
IV- condannare la convenuta al pagamento di Controparte_1
spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione, ai sottoscritti procuratori
anticipatari, oltre il 15% spese forfettarie, IVA e CPA come per legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto notificato in data 30.5.2022, e rinotificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 R.D. 1775/1933, il 1.2.2023, , premesso Parte_1
di essere proprietaria e conduttrice - in virtù di atto di divisione per notar rep. N. 7210 registrato in Nola 12.10.2005 n. 392 - di un Persona_1
fondo rustico sito nel Comune di Nola (NA), località "Marchesa", e riportato in catasto al foglio 11 del Comune di Nola, particelle n. 429 e 16, esponeva che in data 4.9.2021, a seguito di continue e abbondanti piogge, ma non 4
straordinarie, si era verificato lo straripamento del corso d'acqua demaniale denominato Alveo San Donato, le cui acque e detriti avevano abbattuto la parete sinistra dell'argine, inondando di rifiuti, fango e materiale vario tutti i terreni adiacenti, ivi compreso quello coltivato dalla ricorrente.
Tale evento aveva quindi danneggiato il suddetto immobile, arrecando danni alla istante per un valore complessivo di € 20.478,00, come da perizia di stima redatta dall'agrotecnico depositata in atti, per tutte Testimone_1
le opere necessarie alla sistemazione del fondo.
Essendo quindi risultati vani i tentativi di definizione bonaria della vertenza, nonché l'invito alla stipula di una negoziazione assistita, la conveniva innanzi all'intestato TRAP la allo Parte_1 Controparte_1
scopo di sentir accogliere le menzionate conclusioni.
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 6.12.2022, non essendo costituita la convenuta, il Giudice Designato disponeva la CP_1
rinnovazione della notifica del ricorso ex art. 176 R.D. n. 1775/33, rinviando all'udienza del 6.6.2023; In tale sede, preso atto della persistente mancata costituzione della il Giudice dichiarava la contumacia Controparte_1
della resistente.
Depositate le memorie ex art. 183 co. VI c.p.c., ammessa ed espletata la prova per testi richiesta dalla ricorrente, previa delega al Tribunale di Nola
ex art. 203 c.p.c., la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza collegiale del 4.6.2025.
Disposta la trattazione scritta con decreto del 19.5.2025 secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., acquisite le note di parte, il Tribunale
all'udienza collegiale del 4.6.2025 riservava la causa in decisione. 5
****************
La domanda risulta parzialmente fondata e va pertanto per quanto di ragione, nei termini di seguito indicati.
La legittimazione attiva della ricorrente, risulta provata sia dalla documentazione versata in atti (cfr. visure catastali e atto di divisione e compravendita allegati alla perizia di parte) che dalla prova testimoniale svolta all'udienza del 25.2.2024, innanzi al Tribunale di Nola, delegato ex art. 203
c.p.c., in cui il teste di parte ricorrente escusso (quest'ultimo Testimone_1
a conoscenza dei fatti di causa in quanto tecnico incaricato della predisposizione della perizia di parte) ha confermato che la ricorrente coltivava il fondo indicato nel ricorso all'epoca dell'esondazione (cfr.
dichiarazioni rese dal teste . Testimone_1
La legittimazione passiva dell'ente resistente verrà, invece, delibata
infra, trattandosi di verificare la fondatezza della pretesa della ricorrente, sotto il profilo della astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo all'ente convenuto a fronte del pregiudizio lamentato.
Invero, il concetto di legittimazione passiva risulta impropriamente invocato nella specie dalla CP_1
Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU.
n. 2951/2016), la legittimazione ad agire od a contraddire difetta solo laddove dalla stessa prospettazione della domanda emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione, ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda. 6
In punto di fatto, va subito posto in evidenza che alla stregua del predetto esame testimoniale, ai cui più specifici contenuti si rinvia, è rimasto inequivocabilmente accertato, come sostenuto da parte ricorrente che il
4.9.2021 l'Alveo San Donato, in seguito a precipitazioni atmosferiche, ed a causa della rottura del suo argine, esondava nel territorio circostante, andando ad invadere tutti i terreni attigui, ivi compreso quello coltivato dalla ricorrente.
Accertato il fatto storico, nel caso di specie trova applicazione l'art. 2051 c.c. (ex multis, T.S.A.P., sent. n. 71/12), in virtù del quale l'ente resistente deve ritenersi responsabile per i danni derivanti dai corsi d'acqua e dalle opere idrauliche, affidati alla sua custodia e manutenzione, salva la dimostrazione del caso fortuito (si vedano Cass. SS.UU. 25928/11, nonché,
sull'applicabilità dell'art. 2051 c.c. con riguardo ai beni demaniali, anche
Cass. 6101/13).
Ne deriva che, in base ai principi che regolano l'onere della prova,
CP_ compete all' convenuto la dimostrazione dell'eventuale verificarsi del caso fortuito, da intendersi quale fattore causale estraneo al soggetto danneggiante, che abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento
(si vedano, ex multis, Cass. sent. n. 11227/08, Cass. sent. n. 2660/13 e Cass.
sent. n. 5658/10 con la quale, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento e della corretta manutenzione delle opere di scolo). 7
Peraltro, la reiterazione degli eventi alluvionali e delle conseguenti esondazioni che hanno interessato l'alveo per cui è causa - dimostrata dalla presenza presso questo Tribunale di numerose controversie riferite al corso d'acqua - esclude la natura eccezionale dell'evento, peraltro neppure eccepita dalla e, quindi è escluso il “caso fortuito” idoneo ad interrompere il CP_1
nesso causale, con conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. dei soggetti preposti alla custodia e manutenzione.
Deve quindi ritenersi che all'origine dei fatti, ed in aggiunta ad una carente attività manutentiva, abbia concorso una scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale, della regimentazione delle acque dell'alveo in questione, considerato il ripetersi di tali fenomeni inondativi.
Tanto chiarito, occorre esaminare la posizione della ricorrente, al fine di valutare la prova dei danni dalla stessa lamentati.
Sul punto deve tenersi presente che la prova dei danni può essere ricavata solo dalla documentazione in atti e dalla perizia di parte - redatta dall'agrotecnico che, sentito come teste, ne ha confermato il Testimone_1
contenuto .
Inutile sarebbe stata l'ammissione di C.T.U. (pure richiesta dall'attrice) volta alla quantificazione dei danni, che, in quanto disposta a distanza di molti anni dall'evento, si sarebbe risolta in una valutazione critica degli atti di causa, che ben può essere compiuta dal Tribunale anche in ragione della sua composizione.
Con riguardo alla determinazione dei danni deve osservarsi che, in assenza di fatture in atti, dovrà procedersi in via equitativa prendendo quale 8
punto di partenza i parametri indicati dal perito di parte e discostandosi da essi ove non risultino condivisibili.
Ciò posto, conduceva un fondo rustico sito in agro Parte_1
del Comune di Nola (NA) alla località “Marchesa”, riportato in Nuovo
Catasto Terreni del Comune di Nola foglio 11, part/lle n. 429 e 16.
Il perito di parte ha calcolato un danno complessivo pari ad €
20.478,00, tenendo conto di varie voci di danno.
Nel computo metrico realizzato dal perito vengono prese in considerazione le seguenti attività:
1. Sterri eseguiti a mano per l'eliminazione dei materiali
alloctoni, € 700,00;
2. Lavori complementari atti a creare l'ambiente ottimale per la
pianta (erpicatura, ripuntatura, spianamento della superficie
ecc.), € 2.000,00
3. Trattamento insetticida-nematocida con Etroprophos, €
671,32.
4. Trattamento al terreno con fungicidi specifici per prevenire i
seguenti patogeni: RI spp, IC,
TO, IU spp Thielaviaspp, ecc. con Dazomet,
€ 1.106,70
5. Riammonizzazione ed umificazione con “Sangue ps” o
similare, € 6.000,00;
6. Perdita capitale di anticipazione (per piantine di cavolfiori,
concimi e trapiantatrice) € 10.000,00.
Relativamente alla prima voce, in considerazione del fatto che la 9
ricorrente non ha depositato documentazione che attesti l'effettivo compimento delle opere (fatture o altro), deve ritenersi che vi abbia provveduto in economia, con la conseguenza che la liquidazione di tale voce di danno va effettuata in via equitativa riducendo del 60% il valore indicato nella consulenza di parte nella misura di € 700,00, giungendo quindi ad un importo riconoscibile pari a complessivi € 280,00.
In ordine alle voci da 2 a 5, può ritenersi che i relativi lavori e trattamenti, a seguito dell'esondazione, si siano resi necessari per la ripresa dell'attività agricola. Peraltro, le attività indicate dal consulente di parte sono quelle che consuetamente vengono poste in essere in questi casi (erpicatura,
ripuntatura, spianamento della superficie, trattamento insetticida e fungicida,
riammonizzazione ed umificazione).
Trattandosi di attività specifiche, la mancanza di documentazione attestante l'effettivo esborso sostenuto per l'esecuzione di tali opere implica che le stesse siano state eseguite in economia;
il danno, da liquidarsi in via equitativa, può dunque essere determinato operando una riduzione del 70%
sull'importo complessivo di € 9.778,02 indicato dal perito, giungendosi quindi alla somma di € 2.933,40.
Per ciò che concerne la voce perdita capitale di anticipazione, le cifre indicate dal perito non possono essere riconosciute in quanto la ricorrente non ha fornito alcuna prova dell'entità della produttività media realizzata negli anni precedenti gli eventi esondativi, tale da giustificare le somme anticipate per l'acquisto delle piantine, in mancanza altresì di idonea documentazione contabile.
In conclusione, a può essere riconosciuto il Parte_1 10
risarcimento dei danni nella misura di € 3.213,40 (€ 280,00 + € 2.933,40).
Delle citate somme deve rispondere la . Controparte_1
Si ribadiscono, infatti, principi costantemente espressi dal Tribunale
adito (cfr. ex multis sentenza n. 4823/15), dai quali non vi è motivo di discostarsi in assenza di diversi argomenti da parte dell'ente, affermando che correttamente la al quale è stata imputata la responsabilità ai sensi CP_1
dell'art. 2051 c.c., è stata evocata in giudizio.
Orbene, premesso che l'Alveo Avella o San Donato rientra nel
Comprensorio dei Regi Lagni, va ricordato che, in virtù dell'art. 2 lett. e) del
D.P.R. n. 8/1972 sono state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e quelle non classificate e, per quel che qui interessa, la sistemazione degli alvei ed il contenimento delle acque dei grandi colatori, mentre in virtù dell'art. 90 lett.
e) del D.P.R. n. 616/1977 e dell'art. 10 della legge n. 183/1989 sono state attribuite alle Regioni le funzioni di polizia delle acque e di gestione,
manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici.
Sicché, per quanto gli alvei in questione rientrino nel demanio idrico statale ai sensi dell'articolo 822 c.c., pur in assenza di trasferimento al patrimonio regionale la relativa manutenzione e conservazione in buono stato di efficienza spetta in generale alla (cfr. TRAP Napoli sent. n. CP_1
484/2018).
Sebbene l'art. 10 della l. 183/1989 sia stato abrogato, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 152/2006, può ritenersi, ai sensi degli artt. 141
e ss. del richiamato decreto e dell'art. 86 D.lgs. 112/1998 (nonché della normativa precedentemente richiamata) che competa comunque alle Regioni 11
l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico (e, dunque,
per quanto qui interessi, di corsi d'acqua e delle opere idrauliche).
Né la situazione è mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato - in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della legge
15.3.97 n. 59 - dal D.lgs. 31.3.98 n. 112 e dal D.lgs. 30.3.99 n. 96 (art 34), ove si consideri, nel caso di specie, l'assenza di ogni allegazione e prova circa la specifica ripartizione delle competenze tra l'ente regionale e gli enti locali minori nonché il consorzio, nonché in ordine al trasferimento ed assegnazione delle relative risorse.
Anche la Suprema Corte, del resto, riconosce che la delega di funzioni può avere effetto solo ove sia accompagnata dal contestuale trasferimento dei mezzi necessari per l'esercizio di tali funzioni (Cass. n. 26197/2011).
La giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione è negli stessi termini: la è custode delle acque fluviali e, a prescindere dalla delega CP_1
delle funzioni di manutenzione e sistemazione dei bacini e della foce dei fiumi ai consorzi di bonifica o ai concessionari delle relative opere, essa, ove non risulti che abbia perso la materiale disponibilità dei beni, risponde dei danni causati dalle acque, salvo la prova del caso fortuito (sentenza n. 25928/2011,
che ha confermato la sentenza del TSAP che aveva dichiarato la responsabilità
della in solido con gli enti consortili, per i danni derivati ai CP_3
proprietari fondiari limitrofi dallo straripamento del fiume Tara, nell'anno
1996, a seguito della mancata manutenzione dei canali di bonifica,
riconoscendo la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo alla . CP_1
I detti principi, con particolare riferimento alla (cor)responsabilità
della sono stati recentemente affermati dal TSAP: la Controparte_1 12
Regione è effettivamente titolare passiva dell'obbligazione risarcitoria relativamente ai danni da esondazione cagionati dal demanio idrico regionale,
senza distinzione fra corsi d'acqua naturali e artificiali, siano essi inclusi o meno in comprensori di bonifica;
la è custode del demanio fluviale e CP_1
risponde, secondo la regola generale dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati dall'interazione di eventi naturali con le opere di difesa nelle condizioni in cui esse versano, a maggior ragione se queste si rivelino insufficienti per ragioni strutturali o di manutenzione…né la potrebbe sottrarsi ai suoi compiti CP_1
istituzionali scegliendo quali corsi d'acqua escludere dai programmi di manutenzione o su quali delegare questa ad altri enti, perché una tale prassi può al più comportare la condivisione della responsabilità da parte degli enti delegati. Infatti, il potere regionale di supervisione e controllo permane in ogni caso, non essendo toccato da eventuali atti di esclusione del singolo corso d'acqua dall'attività di manutenzione regionale (TSAP sent. n. 110/2019).
La mancata chiamata in causa del Consorzio territorialmente competente, nonché del Comune di Nola rende poi superflua ogni delibazione circa la sussistenza di una loro eventuale (cor)responsabilità.
Sugli importi riconosciuti va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati – FOI - al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento
(4.9.2021) fino alla data della presente sentenza;
vanno, altresì, riconosciuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo.
In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n.
1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n.
4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante 13
interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
L'importo rivalutato alla data odierna, calcolato secondo i parametri fissati dalla sentenza a SS.UU. 1712/1995, è quindi pari ad € 4.076,36.
Quanto alle spese e competenze di lite relative al presente giudizio,
tenuto conto del fatto che la domanda attorea è stata accolta solo in parte,
sussistono giusti motivi per dichiarare le stesse compensate tra le parti nella misura di 1\2; la residua porzione, sulla base del criterio della soccombenza,
va posta a carico della ,e si liquida di ufficio come da Controparte_1
dispositivo che segue, sulla base dello scaglione di riferimento(da € 5.200,00
e fino a € 26.000,00) di cui al D.M. 55/2014 recante: "Determinazione dei
parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi
dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornato al D.M.
n. 147 del 13/08/2022, applicabile ratione temporis, considerando la somma complessivamente riconosciuta e la non particolare difficoltà delle questioni trattate, con distrazione in favore degli Avv.ti Felice Barbato e Francesco A.
D'Alessandro, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di
Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta - con atto notificato in data 30.5.2022 e rinotificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 176
R.D. 1775/1933, il 1.2.2023 - da nei confronti della Parte_1 CP_1
in persona del legale rapp.te pro - tempore, disattesa ogni
[...]
ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede: 14
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la , Controparte_1
in persona del Presidente pro tempore al pagamento, in favore del ricorrente , dell'importo di € 4.076,36, oltre interessi Parte_1
al tasso legale a far data dalla presente pronuncia sino al soddisfo;
2) Dichiara compensate tra le parti nella misura di 1\2 le spese e competenze di lite relative al presente procedimento che, per la residua porzione, pone carico della , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, liquidando la stessa, in favore di
, in complessivi € 1.332,00, di cui € 132,00 per spese Parte_1
vive ed € 1.200,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi, nonché Iva e Cpa, se dovute, con attribuzione agli avvocati Felice Barbato e Francesco A.
D'Alessandro, dichiaratisi antistatari;
3) Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 205
comma primo R.d. n. 1775/33.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 4.6.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dott. Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Dott. Fulvio Dacomo