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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. IV, sentenza 07/01/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 9/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENISE ANGELO ANTONIO, Presidente e Relatore
GAROFALO FRANCESCA, Giudice
REILLO GABRIELLA ORSOLA, Giudice
in data 29/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2423/2023 spedito il 27/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 87075 Trebisacce CS
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Consorzio_1 - P.Iva_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2312/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 2 e pubblicata il 08/05/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI MORA n. 7014969 TRIBUTI CONSORT 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso il sig. Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 appellava la sentenza della Corte di Giustizia di Primo grado di Cs n. 2312/2023, con la quale era stato rigettato il ricorso dallo stesso proposto avverso l'invito al pagamento n. 7014969, riguardante tributi consortili/2018
Allegava l'appellante di non aver mai ricevuto l'avviso di trattazione del ricorso e che aveva errato il Giudice di prime cure nel ritenere la previa notifica dell'avviso di pagamento e, di conseguenza, l'inammissibilità del motivo di ricorso relativo all'infondatezza della pretesa e concludeva chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, l'annullamento dell'atto in questione, con vittoria di spese del doppio grado del giudizio.
All'esito dell'udienza del 12 dicembre 2025 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata è nulla per le ragioni che seguono : l'appellante ha lamentato l'omessa comunicazione dell'avviso di trattazione della controversia, sostenendo che se avesse ricevuto tale comunicazione avrebbe prodotto memorie e documenti necessari a contrastare le asserzioni contenute nelle controdeduzioni della resistente;
dal fascicolo telematico del primo grado in effetti non risulta che sia stata effettuata la comunicazione dell'udienza di trattazione.
Ne consegue, alla luce dell'art. 113, comma 1, lett b) del dpr 175/2024, la violazione del contraddittorio processuale;
per tale ragione il fascicolo va rimesso al giudice di primo grado.
Stando così le cose , si provvede per come in dispositivo
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata e rimette il fascicolo alla Corte di Giustizia di primo grado di
Cosenza.
Compensa le spese del giudizio
Così deciso in Catanzaro il 12 dicembre 2025.
Il Presidente Rel / Est
Dott.Angelo TO Genise
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENISE ANGELO ANTONIO, Presidente e Relatore
GAROFALO FRANCESCA, Giudice
REILLO GABRIELLA ORSOLA, Giudice
in data 29/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2423/2023 spedito il 27/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 87075 Trebisacce CS
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Consorzio_1 - P.Iva_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2312/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 2 e pubblicata il 08/05/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI MORA n. 7014969 TRIBUTI CONSORT 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso il sig. Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 appellava la sentenza della Corte di Giustizia di Primo grado di Cs n. 2312/2023, con la quale era stato rigettato il ricorso dallo stesso proposto avverso l'invito al pagamento n. 7014969, riguardante tributi consortili/2018
Allegava l'appellante di non aver mai ricevuto l'avviso di trattazione del ricorso e che aveva errato il Giudice di prime cure nel ritenere la previa notifica dell'avviso di pagamento e, di conseguenza, l'inammissibilità del motivo di ricorso relativo all'infondatezza della pretesa e concludeva chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, l'annullamento dell'atto in questione, con vittoria di spese del doppio grado del giudizio.
All'esito dell'udienza del 12 dicembre 2025 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata è nulla per le ragioni che seguono : l'appellante ha lamentato l'omessa comunicazione dell'avviso di trattazione della controversia, sostenendo che se avesse ricevuto tale comunicazione avrebbe prodotto memorie e documenti necessari a contrastare le asserzioni contenute nelle controdeduzioni della resistente;
dal fascicolo telematico del primo grado in effetti non risulta che sia stata effettuata la comunicazione dell'udienza di trattazione.
Ne consegue, alla luce dell'art. 113, comma 1, lett b) del dpr 175/2024, la violazione del contraddittorio processuale;
per tale ragione il fascicolo va rimesso al giudice di primo grado.
Stando così le cose , si provvede per come in dispositivo
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata e rimette il fascicolo alla Corte di Giustizia di primo grado di
Cosenza.
Compensa le spese del giudizio
Così deciso in Catanzaro il 12 dicembre 2025.
Il Presidente Rel / Est
Dott.Angelo TO Genise