Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 20/01/2026, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza n. /2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO
composta dai Magistrati:
MA TONOLO Presidente Innocenza ZAFFINA Consigliere relatore Daniela ALBERGHINI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di conto iscritto al n. 32591, del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. 68287 riferibile all’agente contabile Federica Boscaro, quale consegnatario dei titoli azionari e delle partecipazioni del Comune di Fossò (VE) per l’esercizio 2019;
Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
Uditi, all’udienza pubblica del 10 dicembre 2025, tenutasi con l’assistenza della dott.ssa Mara Agostini e data per letta la relazione, per il Comune di Fossò, la Responsabile del Servizio Finanziario dott.ssa Fosca Pagiaro e la dott.ssa Nicoletta Tollin del Settore Contabilità, l’ex Sindaco ed agente contabile Federica Boscaro, nonché il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Massimiliano Sutto, che concludevano come da verbale.
FATTO
1. Con relazione n. 306 del 12 giugno 2025, il Magistrato istruttore chiedeva di sottoporre al giudizio della Sezione il conto giudiziale n. 68287, reso dall'agente contabile Federica Boscaro, quale consegnatario dei titoli azionari e delle partecipazioni del Comune di Fossò (VE) per il periodo di gestione 1°
gennaio 2019 – 31 dicembre 2019.
Riferiva il Magistrato istruttore che all’esito dell’istruttoria emergeva l’omessa indicazione nel conto di alcuni organismi partecipati e, in particolare, del Consorzio di bacino “Laguna di Venezia” e del Consorzio di bacino
“Venezia Ambiente”.
2. Con memoria depositata in data 19 novembre 2025, l’amministrazione comunale ha precisato che il conto presentato espone le partecipazioni detenute nelle società Veritas S.p.A. e ACTV S.p.A., con indicazione della consistenza e del valore, determinato sulla base del patrimonio netto.
Il Comune ha riconosciuto che nel conto non risultano indicate le partecipazioni detenute nei Consorzi di Bacino “Venezia Ambiente” e
“Laguna di Venezia”, precisando tuttavia che tale scelta era stata effettuata sin base a un orientamento volto a includere nel conto giudiziale esclusivamente i titoli azionari, e non tutti gli strumenti finanziari a contenuto partecipativo;
orientamento che l’ente riconosce come difforme rispetto ai più recenti arresti giurisprudenziali.
È stato inoltre evidenziato che, nella rendicontazione economico-patrimoniale dell’ente, lo stato patrimoniale reca un valore delle immobilizzazioni finanziarie, comprensivo sia delle partecipazioni azionarie sia delle quote detenute nei consorzi di bacino, con conseguente rappresentazione completa delle partecipazioni nel conto del patrimonio. In conclusione, il Comune ha preso atto delle osservazioni contenute nella relazione di deferimento e si è rimesso alle valutazioni della Corte.
3. All’udienza pubblica del 10 dicembre 2025 le parti presenti concludevano come da verbale e la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
I. Oggetto del giudizio Il presente giudizio ha ad oggetto l'esame del conto giudiziale n. 68287 reso dal consegnatario delle azioni e delle partecipazioni del Comune di Fossò relativamente all'esercizio finanziario 2019.
L'esame della documentazione in atti consente al Collegio di formulare un giudizio sulla regolarità formale e sostanziale del conto, secondo la funzione tipica del giudizio di conto delineata dagli artt. 139 ss. del codice della giustizia contabile. In proposito, è opportuno ricordare che il giudizio di conto non si esaurisce nella mera verifica documentale, ma è finalizzato ad accertare la veridicità, completezza e attendibilità della rappresentazione contabile dei beni affidati alla gestione dell'agente. Ciò vale in modo particolare laddove, come nel caso di specie, si tratta di partecipazioni societarie e consortili, beni mobili il cui valore e la cui incidenza sul patrimonio dell'Ente possono subire, talora in maniera significativa, variazioni nel corso dell'esercizio, e la cui gestione non è puramente formale ma implica l'esercizio di diritti a tutela del valore della partecipazione.
A tal proposito, la giurisprudenza contabile ha da tempo rilevato che i titoli partecipativi costituiscono beni mobili ai sensi dell'art. 20, lett. c), del R.D. n.
827/1924 e che l'agente è tenuto a rendere conto non solo della loro materiale disponibilità, ma della corretta rappresentazione della loro consistenza economico-patrimoniale. In particolare, il conto giudiziale deve riflettere la situazione reale dei titoli, le variazioni della loro consistenza e la completezza delle partecipazioni detenute dall'Ente, non potendosi limitare a indicazioni meramente formali o nominalistiche. Il Collegio, nel condividere tale orientamento, coerente con gli indirizzi più recenti di questa Sezione (sentt.
nn. 104, 110, 112 e 113/2025), osserva quanto segue.
II. Sulla mancata inclusione nel conto giudiziale di talune partecipazioni Dall’attività istruttoria è emerso che l’agente non ha indicato nel conto giudiziale alcune partecipazioni sussistenti nel corso dell’esercizio 2019, dalle quali discendevano, per il Comune di Fossò, diritti di natura amministrativa e patrimoniale.
In particolare, è stata rilevata l’omessa indicazione della partecipazione al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente (già AATO), ente cui, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale Veneto n. 52 del 2012, sono attribuite le funzioni di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino territoriale di competenza. Il Consiglio di Bacino è stato costituito mediante la sottoscrizione della Convenzione tra tutti i 44 Comuni della provincia di Venezia e il Comune di Mogliano Veneto; l’adesione a tale ente comporta il riconoscimento di diritti di rappresentanza e di partecipazione agli organi, nonché l’assunzione di obblighi finanziari proporzionati alle quote di partecipazione, con conseguente rilevanza ai fini della rappresentazione nel conto giudiziale.
Parimenti, non risulta indicata nel conto la partecipazione nel Consiglio di bacino “Laguna di Venezia”, che pianifica e controlla, in base al Decreto Legislativo n. 152/2006, il sistema idrico integrato (S.I.I.) di un bacino territoriale che comprende 36 comuni (tra cui Venezia) estesi su due province venete (Venezia e Treviso). Anche tale partecipazione avrebbe dovuto essere inclusa nel conto giudiziale, in quanto idonea a generare, in capo al Comune, diritti di natura amministrativa e patrimoniale.
Tali omissioni incidono sulla completezza e sull’attendibilità del conto, poiché la rappresentazione delle partecipazioni risulta parziale e distonica rispetto alla reale situazione giuridica e patrimoniale dell’Ente (cfr. Corte dei conti, Sez. Toscana, n. 127/2020; Sez. giur. Veneto, n. 113/2025).
Il Collegio rileva, infine, che l’esame delle partecipazioni è stato condotto sulla base di dati e informazioni pubblicamente disponibili, in mancanza di una rappresentazione completa nel conto giudiziale e nella documentazione allegata, restando demandata all’Ente la valutazione circa l’eventuale esistenza e la corretta qualificazione di ulteriori partecipazioni, onde assicurare la puntuale ricognizione dell’intero perimetro partecipativo, la corretta rappresentazione e valorizzazione nel conto giudiziale e il necessario raccordo con le scritture patrimoniali, nonché l’effettivo svolgimento, da parte dell’organo di revisione, delle verifiche di cui all’art. 139 c.g.c..
III. Conclusioni In conclusione, la parziale rappresentazione delle partecipazioni dell’Ente risulta idonea a compromettere la completezza e l’attendibilità della rappresentazione contabile della gestione; conseguentemente, il conto giudiziale n. 68287 deve essere dichiarato irregolare ai sensi dell’art. 149, c.
3, c.g.c..
IV. Spese di giudizio La declaratoria di irregolarità, in assenza di condanna dell’agente contabile, esonera il Collegio dal provvedere sulle spese di giudizio.
P.Q.M.
la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32591 del registro di Segreteria dichiara l’irregolarità del conto giudiziale n. 68287.
Nulla sulle spese.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente Innocenza AF MA ON
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Depositata in Segreteria, il Il Funzionario preposto
(firmato digitalmente)