Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 10/06/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 10/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3003 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Antonio Rosario Bongarzone e Paolo Zinzi, con i quali è elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente
Contro
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
Resistente contumace
Oggetto: inserimento in graduatoria
Conclusioni: come in atti nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/09/2022, il ricorrente in epigrafe ha esposto:
-che è un docente che ha conseguito, previa frequentazione di uno specifico corso, il titolo di specializzazione quale insenante di sostegno, nonché
di abilitazione A051, A050, A052, A031, A034, A060 e A028 ed ha ottenuto, in data 24.02.2022, decreto di riconoscimento del titolo estero subordinato al superamento delle misure compensative;
-che ha prestato l'ultimo servizio presso l'IIS UMBERTO ZANOTTI
BIANCO, in Marina di Gioiosa;
-che ha presentato domanda di riconoscimento del titolo sulle classi di concorso A051, A050, A052, A031, A034, A060 e A028 ed ha ottenuto, in data
24.02.2022 decreto di riconoscimento del titolo estero subordinato al superamento delle misure compensative;
-che le domande di riconoscimento del titolo sono state presentate in data precedente rispetto al 31.05.2022;
-che, in data 6 maggio 2022, è stata pubblicata la O.M. n. 112 del 2022, con la quale il ha regolato le procedure di aggiornamento delle CP_2
graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo;
-che, con successiva nota del 11 maggio 2022, il ha reso note le CP_1
istruzioni operative con l'apertura della piattaforma telematica per la presentazione della domanda di inserimento in GPS;
-che, con specifico riferimento ai docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno o il titolo abilitativo all'insegnamento all'estero l'O.M. prevede tra l'altro che: “(...)L'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto”;
-che ha presentato domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze (c.d. GPS) ma, per effetto della summenzionata ordinanza ministeriale, il titolo conseguito dal ricorrente all'estero è privo di qualsiasi effetto e, in attesa del riconoscimento ad opera del , non avrà alcuna CP_1
efficacia per il conseguimento di incarichi di supplenza;
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-che, nella domanda di scelta delle sedi, ha individuato degli istituti scolastici, sia per l'immissione in ruolo sia per la stipula dei contratti a tempo determinato nei singoli istituti scolastici e nei comuni e distretti della Provincia di Reggio Calabria come indicati nella domanda di scelta delle sedi;
-che l resistente ha stipulato contratti a tempo Controparte_3
determinato (anche ex art. 59 d.l. 73/2021 – finalizzati all'immissione in ruolo) con docenti aventi un punteggio inferiore rispetto al ricorrente;
-che tutti gli istituti scolastici facenti parte degli ambiti territoriali scelti da parte ricorrente, sulla scorta delle preferenze indicate, sono stati assegnati ad altri docenti, con i quali l'Amministrazione scolastica ha stipulato contratti di lavoro a tempo determinato finalizzati all'immissione in ruolo;
-che, in data 24/02/2022, il ricorrente ha ottenuto il decreto di riconoscimento del titolo gravato da misure compensative;
-che, stante l'inerzia dell'amministrazione, in data 18.03.2022, ha formalmente diffidato la PA all'attivazione delle misure compensative a mezzo pec;
-che l'amministrazione resistente ha riscontrato la richiesta di attivazione delle misure compensative e ciò ha ingenerato, in capo all'odierna parte ricorrente, l'impossibilità di svolgere dette misure compensative e di ottenere il riconoscimento del titolo estero;
-che la condotta dell'Amministrazione è illegittima;
-che, con l'ordinanza impugnata, si registra un arretramento di tutela per gli aspiranti in possesso di titolo riconosciuto all'estero, nelle more del riconoscimento del titolo stesso, in quanto gli stessi pure inseriti nella prima fascia con riserva sono impossibilitati a procedere alla stipula del contratto individuale di lavoro provenendo dalla prima fascia;
-che, ove il legislatore avesse voluto inserire una limitazione alla possibilità degli abilitati all'estero in attesa di riconoscimento del titolo a procedere alla stipula dei contratti individuali di lavoro il legislatore, avrebbe 4
certamente a ciò provveduto in modo espresso, avendo invece limitato la modifica legislativa al solo dato temporale;
-che l'O.M. n. 112 introduce una restrizione all'accesso alle graduatorie in assenza di una modifica normativa sul punto o di modifica della precedente disciplina;
-che detta ordinanza è illegittima, in quanto svuota completamente il contenuto dell'ammissione con riserva;
-che il ricorrente ha avanzato, entro il 30.05.2022 istanza di riconoscimento del titolo professionale conseguito all'estero alla competente autorità italiana;
-che i titoli professionali conseguiti all'estero, dunque, sono ancora in attesa di riconoscimento, non avendo l'Amministrazione dato riscontro all'istanza di riconoscimento né con un atto interlocutorio né con un atto definitivo;
-che il mancato esame dell'istanza di riconoscimento del titolo conseguito all'estero è imputabile esclusivamente all'Amministrazione che non ha provveduto ad evadere l'istanza, peraltro senza motivare in alcun modo la sua inerzia;
-che l'art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206 del 2007, dispone che sull'istanza di riconoscimento “provvede l'autorità competente con proprio provvedimento” da adottarsi entro il termine di tre (ovvero di quattro) mesi, a decorrere dalla data di presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato;
-che la disposizione contenuta nell'art. 7 dell'O.M. 112 è quindi manifestamente ingiusta e irragionevole in quanto il mancato riconoscimento è conseguenza della inerzia dell'Amministrazione;
-che la O.M. n. 112 del 06.05.2022, resa sulla base del medesimo impianto normativo su cui era stata adottata la “vecchia” O.M. 60/2020, ha 5
illegittimamente mutato il precedente sistema di inserimento nelle GPS per coloro che sono inseriti in prima fascia con riserva;
-che la stessa si pone in contrasto con l'art. 49 TFUE sulla libertà di stabilimento dei lavoratori, consentendo un inserimento in prima fascia solamente figurativo, condizionato sospensivamente allo scioglimento della riserva;
-che l'Ordinanza impedisce ai lavoratori che hanno conseguito il riconoscimento della qualifica professionale all'estero di esercitare la professione in Italia, ponendo nel nulla il titolo conseguito all'estero cui non riconosce valenza alcuna se non dopo il riconoscimento ad opera dello stato italiano;
-che, con plurime ordinanze cautelari, il Tar Lazio – Roma, sez. IV bis ha sospeso l'ordinanza ministeriale 112/2022 del 06.05.2022;
-che il caso esaminato è sovrapponibile a quello oggetto del presente giudizio in quanto trattasi di impugnazione della medesima ordinanza ministeriale n. 112/2022;
-che l'istante è in possesso di analoghi requisiti rispetto ai docenti che hanno ottenuto la sospensione dell'Ordinanza Ministeriale 112/2022 in quanto è docente abilitato all'estero, il cui titolo è in attesa di riconoscimento e ha presentato istanza di riconoscimento del titolo entro il 31.05.2022;
-che parte ricorrente è inserito nelle GPS, prima fascia, per la classe di concorso ADSS con riserva in quanto la stessa è in attesa del riconoscimento del titolo estero;
-che sussiste il diritto del ricorrente alla stipula del contratto a tempo determinato, ovvero all'immissione in ruolo ex art. 59 d.l. 73/2021, essendo inserito in prima fascia con riserva nelle graduatorie GPS della Provincia di
Reggio Calabria in posizione migliore rispetto ai docenti indicati che invece hanno ottenuto la nomina;
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-che la riserva condiziona risolutivamente il contratto ma non può avere alcuna incidenza sulla immissione in ruolo;
-che l'istante ha ottenuto da parte della competente autorità nazionale, il riconoscimento del titolo di abilitazione conseguito all'estero;
-che, nel decreto allegato, sono indicate con precisione le misure compensative che parte ricorrente deve superare al fine del pieno riconoscimento;
-che l'istante ha avanzato richiesta di attivazione delle misure compensative anche a mezzo pec in data 18.03.2022 senza ricevere riscontro alcuno.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “In via principale, per tutti i motivi e le causali di cui alla narrativa del presente atto, anche previa disapplicazione dell'art. 7 dell'OM 112/2022 e di tutti gli altri atti e provvedimenti e normative contrastanti nonché dei provvedimenti con cui sono stati nominati docenti aventi punteggio inferiore a parte istante per la stipula dei contratti a tempo determinato e/o finalizzato al ruolo, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla stipula dei contratti a tempo determinato da prima fascia GPS cdc A028, A031, A050, A052, A051, A060, B014, A034 e per tutte le ulteriori classi di concorso indicate nella domanda di inserimento in gps, quale docente abilitato all'estero in attesa di riconoscimento del titolo alla pari dei docenti inseriti in graduatoria GPS prima fascia a pieno titolo;
ordinare l'Amministrazione resistente di stipulare, in favore del ricorrente contratti di lavoro a tempo determinato da prima fascia GPS alla pari dei docenti inseriti in graduatoria prima fascia Reggio Calabria senza riserva per tutte le classi di concorso ove lo stesso è inserito in prima fascia con riserva (A046 e ADSS).
Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inserito in seconda fascia Gps con riserva e condannare la PA resistente ad inserire il ricorrente in seconda fascia Gps con il punteggio spettante;
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad accedere al meccanismo straordinario di reclutamento ex art. 7
59 cc. 4 ss d.l. n. 73/2021 con i relativi effetti, ordinare all'Amministrazione la prosecuzione del contratto a tempo determinato ovvero ex art. 59 comma 4 d.l.
73/2021 in favore del ricorrente con retrodatazione giuridica al momento in cui lo stesso aveva ottenuto la nomina in ruolo”.
Inoltre, rappresentando la sussistenza del periculum in mora, in virtù di un pregiudizio economico e professionale, ha formulato istanza cautelare così concludendo: “che nelle more del giudizio ordinario il giudice adito voglia adottare, anche inaudita altera parte, un provvedimento cautelare necessario ed indispensabile a tutelare il bon diritto della ricorrente nelle more dell'espletamento del giudizio di merito anche disapplicando in favore dell'istante l'art. 7 dell'OM 112/2022 nella parte in cui limita il diritto dello stesso alla stipula dei contratti a tempo determinato nella qualità di docente abilitato all'estero il cui titolo è in attesa di riconoscimento”
Con provvedimento del 23/09/2022, questo giudicante, ritenuta la necessità di valutare l'istanza cautelare nel contraddittorio delle parti, ha fissato, per la sola discussione della summenzionata istanza cautelare, l'udienza del
13/10/2022.
Radicatasi la lite, si è costituito il , nell'ambito Controparte_1
del procedimento n, 3003-1/2022, relativo alla sola domanda cautelare. esponendo:
-che sussiste il difetto di giurisdizione del giudice adito, in favore del
Giudice Amministrativo, in quanto parte ricorrente chiede l'accertamento dell'asserito diritto all'inserimento nelle GPS di prima fascia per la provincia di
Reggio Calabria, per le classi di concorso A028, A031, A050, A052, A051,
A060, B014, A034, senza riserva e, dunque, con sussistenza del diritto del ricorrente alla stipula di contratto a tempo determinato e/o indeterminato, previa disapplicazione dell'art. 7, comma 4, lett. e), dell'O.M. 112/2022, nella parte in cui essa prevede che “l'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente diritto alla stipula di contratto;
in attesa dello scioglimento 8
della riserva, l'aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure”;
-che si controverte, invece, in punto di interesse legittimo al riconoscimento della correttezza dell'operato dell'Amministrazione, in sede di predisposizione del testo dell'O.M. 112/2022, della modalità di inserimento in
GPS – con riserva di riconoscimento del titolo ma senza possibilità di accedere ad un contratto di lavoro – di chi dichiari il possesso di un titolo di accesso conseguito all'estero nel caso in cui l'iter di riconoscimento dello stesso sia ancora in corso di svolgimento alla scadenza del termine per la presentazione della domanda;
-che il conseguimento del bene giuridico invocato dal ricorrente avrebbe potuto essere correttamente tutelato solo attraverso l'adizione del Giudice
Amministrativo;
-che il ricorrente ha proposto ricorso innanzi al Tar Lazio rappresentando le medesime doglianze rappresentate nel corso del presente giudizio, con conseguente litispendenza;
-che il ricorso è infondato stante la legittimità dell'ordinanza ministeriale n. 112/2022;
-che la modifica intervenuta in ordine alla normativa di cui trattasi, intercorsa tra l'O.M. 112/2022 e la pregressa normativa previamente vigente nella medesima materia, non può scontare, in quanto tale, alcun possibile vizio di legittimità;
-che si tratta di una legittima modifica normativa;
-che la predetta ordinanza ministeriale non contrasta con alcuna normativa statale;
-che non sussiste il requisito del periculum in mora.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“dichiarare il difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G.A.; ed ancora, dichiarare la litispendenza con ogni conseguenza di legge;
disporre 9
l'integrazione del contraddittorio, con adempimento da porsi a carico di controparte ricorrente e conseguente notifica del ricorso, del decreto di fissazione udienza e del provvedimento che in tal senso dovesse disporre;
rigettare il ricorso in quanto infondato per le ragioni esposte in atto poiché sprovvisto dei requisiti del periculum in mora e del fumus boni iuris;
disporre ai sensi dell'art. 152 bis, c.p.c. la liquidazione delle spese processuali poiché
l'Amministrazione Scolastica resistente si è difesa con propri funzionari”
Con provvedimento del 28/11/2022, la domanda cautelare è stata rigettata.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, il non Controparte_1
si è costituito.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale della quale ha dato lettura.
***
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del Controparte_1
che, pur convenuto in giudizio, non si è costituito.
Giova premettere che, sulla medesima questione, questo giudicante si è già pronunciato nel giudizio recante N.RG. 3003 -1/2022, intrapreso dal medesimo ricorrente in via d'urgenza e fondato sulle medesime ragioni del presente giudizio di merito, con ordinanza cautelare di rigetto, confermata con ordinanza collegiale del 15/03/2023, da intendersi qui richiamata , che si riporta, ai sensi dell'art. 118 disp, att. c.p.c., nella parte in diritto relativa al requisito del fumus boni iuris: “Preliminarmente va rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'Amministrazione convenuta.
Ed infatti, osserva il giudicante che la giurisdizione del giudice ordinario in materia di lavoro pubblico contrattualizzato è recessiva in favore di quella del giudice amministrativo in caso di impugnazione di atti organizzativi a contenuto generale, con cui le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici ovvero individuano gli uffici di maggiore rilevanza e 10
i modi di conferimento della titolarità dei medesimi o determinano le dotazioni organiche complessive ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1 (cfr.
Cass., S.U., n. 22779 del 2010), e, a maggior ragione, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo ove l'oggetto del giudizio sia l'impugnazione di un atto regolamentare di normazione sub primaria.
Espressamente il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 1, prevede che le pubbliche amministrazioni agiscono con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, ma nel rispetto delle leggi e nell'ambito degli atti organizzativi di cui all'art. 2, comma 1, che sono a monte degli atti di gestione del rapporto.
Questi ultimi sono espressione del potere di organizzazione della pubblica amministrazione quale datrice di lavoro, al pari del potere direttivo del datore di lavoro privato;
al contrario, i primi sono riconducibili al potere regolamentare governativo o ministeriale ovvero alla potestà di emanare atti amministrativi generali di natura non regolamentare ed aventi un contenuto riconducibile al citato articolo 2, comma 1.
Qualora si tratti di veri e propri atti di normazione sub primaria, regolamentare, sussiste la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo in caso didiretta al loro annullamento proposta da chi sia legittimato perché in situazione di interesse legittimo.
Ove si tratti di atti amministrativi a contenuto generale ed astratto, ma privi di natura regolamentare, come talora espressamente previsto, parimenti sussiste la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo in caso di azione diretta al loro annullamento ove il contenuto degli stessi sia riconducibile al D.Lgs. n. 165 del 2001, cit. art. 2, comma 1.
Ne consegue che, ai fini della individuazione del giudice munito di giurisdizione, occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio.
Se oggetto della domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente 11
all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo.
Viceversa, se la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario.
È proprio quest'ultima ipotesi che si profila nel caso di specie, in cui certamente sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, essendo stato il ricorrente inserito con riserva nelle graduatorie provinciali e reclamando il proprio diritto alla stipula di contratti a termine, in virtù della propria posizione in graduatoria, sia pure con riserva, previa disapplicazione dell'art. 7 della
O.M. n. 112/2022, nella parte in cui prevede che l'ammissione con riserva non conferisce il diritto alla stipula di contratti.
Con riferimento all'eccezione di litispendenza sollevata dal
[...]
, osserva il giudicante che la situazione processuale della Controparte_1
litispendenza postula la contemporanea pendenza di più processi relativi alla stessa causa presso uffici giudiziari diversi, ma appartenenti al medesimo ordine giudiziario: ne consegue che, nell'ipotesi di rapporto di ripartizione esterno alla medesima giurisdizione, il concorso tra processi va risolto a mezzo di una pronuncia sulla giurisdizione e, in caso di decisioni contrastanti, con i rimedi che sono appositamente previsti per questa specifica ipotesi, soccorrendo pertanto l'art. 362 cod. proc. civ. e non l'art. 39 cod. proc. civ., per il quale si finirebbe con il fare applicazione di un inammissibile criterio di prevenzione.
In ogni caso, osserva il giudicante che il non ha fornito alcuna CP_1
allegazione a sostegno della propria eccezione. 12
Giova premettere che, sulla medesima questione oggetto del presente giudizio, questo giudicante si è già pronunciato, nell'ambito del giudizio n. 2800
-1 /2022, intrapreso da un altro docente nella medesima posizione dell'odierno ricorrente, prendendo posizione su tutti i motivi di ricorso sottoposti all'odierno vaglio, con ordinanza del 12/10/2022, che si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att, c.p.c e che integralmente si riporta nella parte in diritto: “La tutela sommaria di cui all'art. 700 c.p.c. si caratterizza per la sua atipicità e presuppone la contemporanea sussistenza del fumus boni iuris - ossia dell'evidente fondatezza della pretesa azionata in giudizio - e del periculum in mora, inteso come pericolo di verificazione di un pregiudizio irreparabile di beni e interessi primari, in attesa dei tempi del giudizio ordinario.
Affinché possa procedersi all'adozione di un provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., occorre la contemporanea sussistenza sia del fumus boni iuris (la probabile fondatezza del diritto di chi agisce), che del periculum in mora,
(l'incombenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile, tale che non sia ipotizzabile l'attesa della definizione del giudizio ordinario di merito) Con riferimento al fumus boni iuris, nel caso che ci occupa, è incontestato che il ricorrente sia docente abilitato all'insegnamento per la summenzionata classe di concorso per aver conseguito il titolo di abilitazione all'estero e che lo stesso abbia presentato, antecedente al 31 maggio 2022, la domanda volta al riconoscimento di detto titolo.
Ed infatti, non esiste un automatismo nel riconoscimento del titolo abilitativo conseguito in un paese estero, ma l'eventuale rilascio del provvedimento finale avviene soltanto dopo un esame della documentazione e dei presupposti giuridico - amministrativi, per verificare se il relativo rilascio sia stato preceduto dalla frequentazione di un corso che presenti caratteristiche che lo rendono equiparabile a quello italiano, fermo restando il superamento delle misure compensative all'uopo predisposte, anche a tutela dei docenti che hanno conseguito il titolo abilitativo in Italia. 13
Pertanto, i docenti che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento all'estero e vogliano esercitare in Italia la professione di docente, possono (e devono) chiedere il riconoscimento del titolo professionale ai sensi della direttiva 2013/55/UE, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 15 del 28 gennaio 2016 (che modifica ed integra il D.Lgs 206 del 2007).
Trattasi di disposizioni del tutto coerenti con il dettato eurounitario, prive di qualsiasi contenuto discriminatorio, volte a consentire l'accertamento dei presupposti per assicurare a tutti gli interessati la parità di trattamento.
In particolare, al fine di ottenere il riconoscimento è necessario che, in base alle norme del Paese ove è stata conseguita l'abilitazione, la stessa permetta l'esercizio della professione di docente abilitato all'insegnamento.
Il riconoscimento, pertanto, può avvenire per gli insegnamenti per i quali l'interessato sia legalmente abilitato nel Paese che ha rilasciato il titolo, a condizione che tali insegnamenti trovino corrispondenza nell'ordinamento scolastico italiano, secondo quanto previsto dall'art. 3, commi 1 e 2, del D.lgs.
n. 206/2007, purché l'Università sia accreditata e riconosciuta dal CP_1
del paese di origine.
Il perfezionamento dell'iter di riconoscimento prevede l'emissione di un provvedimento da parte dell'Amministrazione e il positivo espletamento delle misure compensative previste dall'art. 22, d.lgs. 9.11.2007, n. 206.
Pertanto, l'odierno ricorrente, essendo in possesso di un titolo acquisito all'estero, non ancora riconosciuto, non avrebbe potuto essere incluso a pieno titolo nelle GPS, aggiornate con l'O.M. 112/2022 per il biennio 2022/2024, ma correttamente è stato inserito con riserva, previa presentazione della domanda entro il termine del 31 maggio 2022, avendo, ai sensi dell'art. 7 della O.M, ministeriale n. 112/2022, dichiarato e allegato di aver ottenuto il titolo abilitante all'estero e di aver richiesto il riconoscimento.
In particolare, l'art 7 della summenzionata O.M., nel disciplinare l'aggiornamento delle graduatorie provinciali di I fascia, cui accedono i docenti 14
muniti di abilitazione all'insegnamento, con riferimento ai docenti che abbiano conseguito il titolo di abilitazione all'estero, prevede che, qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato domanda di riconoscimento all'Ufficio competente, entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento, per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo.
Tale domanda, contenete gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo o, in subordine, la dichiarazione di aver richiesto il riconoscimento del titolo, avrebbe dovuto essere presentata entro il 31 maggio 2022, come correttamente ha fatto l'odierno ricorrente che, di conseguenza, è stato inserito con riserva nelle graduatorie.
Del resto, l'odierno ricorrente non contesta l'inclusione con riserva, ma contesta gli effetti che detta inclusione comporta, alla luce della previsione contenutanell'art. 7, comma 4 lettera e), della O.M. n 112/2022, innovativa sul punto rispetto alle precedenti O.M., nella parte in cui stabilisce che:
““L'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto;
in attesa dello scioglimento della riserva,
l'aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure”.
Pertanto, il ricorrente chiede non l'inserimento a pieno titolo nelle GPS, al quale non potrebbe accedere, ma che il proprio inserimento venga valutato ai fini del conferimento di incarichi di docenza, previa disapplicazione del summenzionato art. 7, nella parte in cui prevede che l'ammissione con riserva non dà titolo alla stipula di contratti: in particolare, il ricorrente chiede al giudice di sostituirsi all'Amministrazione, operando una equiparazione a monte tra l'abilitazione conseguita in Italia o conseguita all'estero - ma munita di provvedimento di riconoscimento - e l'abilitazione conseguita all'estero, ma non ancora riconosciuta. 15
Orbene osserva preliminarmente il giudicante che l'amministrazione ha esercitato il proprio potere di disciplinare le modalità di inclusione nelle GPS, come conferito dall'art. 2 comma 4 ter D.L. 22/2020, a mente del quale: “4-ter.
In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, come modificato dal comma 4 del presente articolo, e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza, sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici ((2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, sia per il primo biennio di validità che per il successivo aggiornamento e rinnovo biennale, con una o più ordinanze)) del ai sensi del Controparte_4
comma 1 al fine dell'individuazione nonché della graduazione degli aspiranti.
Detta ordinanza del è adottata sentiti contestualmente il Controparte_4
Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), entroi termini previsti dall'articolo 3 del presente decreto, e il Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, che procede alla verifica entro il medesimo termine. I termini per i controlli, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, relativi alla predetta ordinanza, sono ridotti a quindici giorni. La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma
6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da parte dell'ufficio scolastico provinciale territoriale competente. La presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle graduatorie avvengono con procedura 16
informatizzata che prevede la creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell'anagrafe nazionale dei docenti. potere normativo dell'Amministrazione resistente di regolamentare inclusione e predisposizione delle GPS viene previsto da apposita disposizione di legge”.
Tale disposizione è tutt'ora vigente, atteso che l'art. 19 comma 3 bis del
D.L. n. 4/2022 ha prolungato l'ambito di operatività del summenzionato articolo fino al quadriennio 2020/2024, senza porre altri limiti con specifico riferimento al valore da attribuire all'ammissione con riserva.
Ne discende che, in assenza di limiti in ordine al perimetro e alla portata della valore dell'ammissione con riserva, con specifico riferimento ai docenti in possesso di un titolo abilitante conseguito all'estero e non ancora riconosciuto, quanto disposto in ordine al valore concreto da attribuire all'ammissione con riserva è frutto dell'esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione, non sostituibile con una valutazione del giudice.
Né appare fondata la doglianza contenuta nel ricorso introduttivo, secondo cui l ha palesemente violato la normativa Controparte_5
statale, in quantol'art. 5ter del D.L. 30 dicembre 2021, N. 228 convertito nella
L. n. 15/2022 non ha previsto alcun limite per l'assunzione.
Ed infatti, l'art. 5ter del del D.L. 30 dicembre 2021, N. 228 convertito nella L. n. 15/2022, avente ad oggetto Proroga del reclutamento dei docenti specializzati dalle graduatorie provinciali per le supplenze finalizzato a garantire il diritto all'istruzione degli studenti con disabilità , testualmente recita: “1. Al fine di sopperire alle esigenze di sostegno scolastico e di garantire i diritti degli studenti con disabilità maggiormente penalizzati all'acuirsi e dal persistere della pandemia di COVID-19, l applica ione della procedura prevista all'articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, prorogata per le assunzioni riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2022/2023 limitatamente ai soggetti iscritti nella 17
prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno i cui all'articolo 4 comma
6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124»).
Orbene, ritiene il giudicante che tale norma, nel fare riferimento ai
“soggetti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno i cui all'articolo 4 comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124” non contrasti con la possibilità di consentire l'accesso agli incarichi di docenza ai soli soggetti abilitati e, segnatamente, ai soggetti in possesso di un titolo abilitante conseguito in Italia, o di un titolo abilitante conseguito all'estero, ma munito del provvedimento di riconoscimento, escludendo, fino allo scioglimento positivo della riserva, coloro che non siano in possesso di un titolo abilitante completo, perché sprovvisto del provvedimento di riconoscimento dello stesso, previsto dal D.lgs. n. 206 del 2007, di recepimento della Direttiva 2005/36/CE, modifica dalla direttiva 2013/55/UE, (non contrastante con il principio di equipollenza dei titoli di cui alla Direttiva).
Né può certamente il giudice sostituirsi all'amministrazione, operando una valutazione del tiolo (l'abilitazione conseguita all'estero), in assenza del provvedimento di riconoscimento e disponendo l'equiparazione di detto titolo, ai fini della stipula di contratti a tempo determinato, al titolo abilitate conseguito in Italia o al titolo abilitante conseguito all'estero ma munito di provvedimento di riconoscimento, all'esito del procedimento di verifica legislativamente previsto (che non può essere compiuto dal giudice).
Ed infatti, il giudice non può sostituirsi all'amministrazione operando detta equiparazione (né nella valutazione dei tioli, a fini del riconoscimento dell'abilitazione conseguita all'estero), soprattutto nella vigenza di una disposizione legislativa che prevede, ai fini della piena equiparazione, un procedimento di riconoscimento del titolo, che culmina in un provvedimento 18
dell'Amministrazione, previo positivo espletamento delle misure compensative previste dall'art. 22, d.lgs. 9.11.2007, n. 206.
Conformemente al dettato normativo, dunque, l'Amministrazione, con l'ordinanza Ministeriale n. 112/2022, ha operato una valutazione discrezionale, ritenendo di differenziare la posizione dei docenti muniti di un titolo abilitante conseguito in Italia o conseguito all'estero (ma riconosciuto) rispetto ai docenti minuti di un titolo abilitante conseguito all'estero, ma privo del provvedimento di riconoscimento (ammessi con riserva nelle graduatorie provinciali di I fascia).
Inoltre, in difetto di un provvedimento di riconoscimento del titolo estero, sarebbe stato onere della parte ricorrente dedurre e fornire gli elementi da cui desumere che sussistono i presupposti per tale riconoscimento, legittimanti l'ammissione a pieno titolo nelle GPS, I fascia.
Tuttavia, ferma restando l'impossibilità del giudice di sostituirsi all'Amministrazione, parte ricorrente non ha specificato le caratteristiche del percorso seguito all'estero, né ha dedotto, conseguentemente, l'equiparabilità a quello italiano.
Nondimeno, la previsione in virtù della quale i docenti iscritti con riserva nelle GPS per aver conseguito un titolo abilitante all'estero ( non ancora riconosciuto) non possono essere destinatari di incarico di docenza, non appare irragionevole, essendo frutto di un bilanciamento di valori tra la tutela dei soggetti muniti di titolo abilitante completo e la tutela dei soggetti che non abbiano ancora conseguito il riconoscimento del titolo abilitante: infatti, questi ultimi sono ammessi con riserva in graduatoria, conservando il diritto alla posizione spettante fino allo scioglimento della riserva, ma, per effetto di una scelta discrezionale - che non viola la legge e che appare ragionevole - non possono essere destinatari di incarichi di docenza, fino al positivo scioglimento della riserva. 19
Tale scelta appare ragionevole non solo in virtù di un bilanciamento di tutela, rispetto ai soggetti in possesso di un titolo abilitante completo, conseguito in Italia o conseguito all'estero ma munito del provvedimento di riconoscimento legislativamente previsto, ma anche in virtù del principio del buon andamento e imparzialità dell'amministrazione: infatti, in caso di scioglimento negativo della riserva per un docente destinatario di un incarico, nel corso dell'anno scolastico, il contratto eventualmente stipulato dovrebbe essere risolto, cagionando danni all'amministrazione, agli studenti, oltre che ai docenti controinteressati (ossia i docenti concorrenti iscritti senza riserva in graduatoria, qualora a questi ultimi fossero preferiti per il conferimento dell'incarico di docenza soggetti che, poi, si rivelassero in possesso di un titolo non idoneo).
La ragionevolezza della limitazione contenuta nell'art. 7 della O.M. n.
112/2022, in ordine ai docenti ammessi con riserva nelle graduatorie provinciali per aver conseguito il titolo abilitante all'estero senza aver conseguito ancora il riconoscimento dello stesso, ha trovato riscontro anche in una recentissima e condivisibile pronuncia del Consiglio di Stato (ordinanza n.
4340/2022), che ha stabilito che: “la previsione dell'ordinanza ministeriale impugnata, secondo cui il conferimento dell'incarico e la relativa stipulazione del contratto dipendono dall'effettivo riconoscimento del titolo abilitativo conseguito all'estero, risulta conforme tanto ai principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art.97 Cost., quanto alla disciplina nazionale di recepimento delle direttive europee in materia di riconoscimento, per l'accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea nella parte in cui si consente al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente;
Considerato, ancora, che tale previsione è finalizzata a prevenire il possibile grave nocumento che si potrebbe prospettare sia nei riguardi dei discenti coinvolti, sia nei confronti degli altri docenti 20
concorrenti iscritti (senza riserva) in graduatoria, qualora a questi ultimi fossero preferiti per il conferimento del conteso incarico di docenza soggetti che, poi, si rivelassero, in realtà, in possesso di un titolo non idoneo”.
Ancor più emerge la ragionevolezza di tale previsione in relazione alla classe di concorso ADSS, in ragione della necessità che la popolazione scolastica, che si trovi in condizione di svantaggio e che necessiti di un docente di sostegno venga assistista da un docente dotato di comprovata capacità e competenza tecnica, cristallizzata in un titolo abilitante completo: infatti, in assenza del riconoscimento, legislativamente previsto, del titolo conseguito all'estero, avente valore costitutivo, tale certezza non può obiettivamente dirsi acquisita.
Dunque, in un'ottica di bilanciamento dei valori, la diversa operatività del regime della riserva per come stabilito dall'O.M. 112/2022, appare ragionevole, conforme alla legge e ai principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, sia in relazione alla posizione dei docenti muniti di un titolo abilitante completo, sia in relazione alla posizione dei discenti, soprattutto con riferimento agli interessi in gioco che coinvolgono gli alunni che necessitano di un insegnante di sostegno.
In tale prospettiva, appaiono recessive le considerazioni della parte ricorrente anche in ordine alla non imputabilità al docente dell'inerzia del convenuto, nella valutazione ai fini del riconoscimento del titolo, con CP_1
riferimento al termine di 120 giorni previsto dall'art.16 comma 6 D.Lgs.
206/2007.
Appare infine inconferente, anche alla luce di quanto argomentato, la doglianza, contenuta nel ricorso, secondo cui l'ammissione con riserva sarebbe meramente figurativa, in quanto detta ammissione consente l'inserimento con riserva nella graduatoria di prima fascia – GPS, nonostante l'assenza del decreto di riconoscimento (che, di per sé, impedirebbe di valutare il possesso del titolo di specializzazione estero, con conseguente esclusione dalla 21
graduatoria di prima fascia), con attribuzione del relativo punteggio, assicurando la possibilità di stipulare contratti di lavoro nel biennio di efficacia delle GPS non appena dovesse intervenire il decreto di riconoscimento.
Alla luce di quanto esposto, nell'ambito dell'esame sommario consentito in questa fase di giudizio, non è stata provata dalla parte ricorrente la sussistenza del requisito del fumus boni iuris, inteso come verosimiglianza della fondatezza della domanda”.
Nondimeno, con riferimento ad una situazione identica, questo Giudicante si è altresì pronunciato con ordinanza del 12/10/2022 (resa nel giudizio n. 3086-
1/2022), confermata anche in sede di reclamo.
Ed infatti, è ormai consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in applicazione dell'art. 118 disp, att. c.p.c., è possibile motivare un provvedimento mediante il richiamo ad un altro precedente dello stesso ufficio (nella specie di altri precedenti, di cui uno di questo giudicante), in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att.
c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile: in tal caso, la motivazione del precedente costituisce parte integrante della decisione (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17640 del
06/09/2016; Sez. 3 - , Ordinanza n. 29017 del 20/10/2021).
Inoltre, con specifico riferimento al motivo di ricorso relativo alla rilevanza della giurisprudenza amministrativa, che si è pronunciata con riferimento alla medesima ordinanza Ministeriale per cui è causa, osserva il giudicante che l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha chiarito la regola che la sentenza amministrativa, e in particolare quella di annullamento, ha effetti limitati alle parti del giudizio, mentre solo eccezionalmente produce effetti a favore dei terzi controinteressati che non hanno impugnato il provvedimento 22
amministrativo. In particolare, gli effetti conformativi, ordinatori, additivi o di accertamento della sentenza operano solo nei confronti delle parti del giudizio.
A.P. 27 febbraio 2019, n. 4 A.P. 27 febbraio 2019, n.
5. CP_6 CP_6
Pertanto, anche con riferimento al giudicato, il principio generale è che le sentenze del giudice amministrativo hanno effetto per le sole parti del giudizio, ad esclusione di eccezionali e tassative ipotesi di estensione ultra partes degli effetti del giudicato, individuate dall'Adunanza Plenaria.
Tuttavia, anche in tali ed eccezionali ipotesi, è evidente che l'inscindibilità riguarda solo l'effetto di annullamento (l'effetto caducatorio), rispetto al quale si crea la situazione di incompatibilità logica che un atto inscindibile possa non esistere più per taluno e continuare ad esistere per altri.
Pertanto, in virtù del richiamo ai precedenti di questo giudicante e di questa sezione, preso atto dell'identità delle censure contenute nel ricorso introduttivo rispetto alle censure sulle quali questo Tribunale ha già preso posizione, nonché alla luce delle argomentazioni innanzi esposte, ritiene il giudicante che la fase di merito non si sia arricchita di ulteriori elementi tali da superare la pronuncia resa in sede cautelare in punto di fumus boni iuris e che, dunque, la domanda proposta in via principale vada rigettata.
Con specifico riferimento alla domanda proposta in via subordinata, volta ad accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inserito nella seconda fascia delle GPS della provincia di Reggio Calabria, osserva il giudicante che, come si evince dalla consultazione della documentazione allegata in atti, il sig.
non ha provato di aver presentato domanda di inserimento Parte_1
nella seconda fascia delle GPS, presupposto ineludibile per l'inserimento nella graduatoria, ad eccezione della classe di concorso B014, “Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni” (domanda prot. n. 7501406 del 27.05.2022, pag.
9). 23
Del resto, nel corso del giudizio, parte ricorrente ha insistito, in via subordinata, soltanto per l'inserimento nella seconda fascia delle GPS per la classe di concorso B014.
Ai fini dell'inserimento nella graduatoria in questione, il ricorrente ha dichiarato il titolo di accesso ( Titolo di studio che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso secondo la normativa vigente - Diplomi di scuola secondaria di secondo grado) e il possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico- pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.
Orbene, l'art. 7, comma 1 lettera e della O.M. n. 122/2022 stabilisce che:
“in attesa dello scioglimento della riserva, l'aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure”
(7, comma 1 lett. e), O.M. 122/2022).
Parte ricorrente ha allegato il mancato inserimento nella graduatoria in questione, che non è stato confutato dal , che non si è costituito in CP_1
questa fase di giudizio e che non ha allegato elementi di segno contrario nella fase cautelare.
Il , in base ai titoli posseduti dal ricorrente, avrebbe dovuto CP_1
provvedere all'inserimento nella fascia spettante o, quantomeno, specificare il motivo del diniego di inclusione.
La domanda, in assenza peraltro di contestazione specifica, appare fondata quanto al diritto di inserimento nella seconda fascia delle GPS per la classe di concorso B014.
Le spese di lite, come complessivamente liquidate in dispositivo anche per la fase cautelare, in considerazione dell'esito complessivo della controversia 24
e dell'accoglimento di una parte della domanda proposta in via subordinata, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da N.RG. 3003/2022, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Dichiara la contumacia del;
Controparte_1
- Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente all'inserimento nella seconda fascia delle GPS, classe di concorso
B014, con il punteggio eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti;
- Rigetta ogni altra domanda proposta;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Locri, 10/06/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci