TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/12/2025, n. 9667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9667 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 34622/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 34622/2025 tra con Parte_1
l'avv. MURARI ELENA FRANCESCA PARTE ATTRICE contro
CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 15 dicembre 2025 innanzi al dott. NI AR, sono comparsi: per parte attrice l'avv. MURARI ELENA FRANCESCA la quale chiede di dichiarare la contumacia del convenuto e di discutere la causa per parte convenuta nessuno compare Il Giudice attesa la ritualità invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv. Murari si riportano agli atti e precisa che il credito all'attualità ammonta ad € 40.343,04 per corrispettivi di godimento ed IMU e procede alla discussione orale. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
NI AR
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Il Tribunale di Milano, sezione tredicesima civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
NI AR, all'udienza del 15.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 34622 del R.G.A.C. dell'anno 2025, e vertente
TRA
Parte_1
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Francesca Murari;
P.IVA_1
RICORRENTE
E
(C.F. ), residente a [...]; CP_1 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: risoluzione contrattuale, rilascio immobile e pagamento somme.
CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
- Accertare e dichiarare che il contratto denominato atto di assegnazione di alloggio in godimento per cui è causa sottoscritto tra il sig. e , relativo CP_1 Parte_1 all'appartamento con cantina per cui è causa sito in Milano Via Mambretti n. 36, si è risolto definitivamente di diritto in forza della sua clausola risolutiva espressa per il grave e rilevante inadempimento posto in essere dal sig. nel pagamento dei corrispettivi e dell'IMU per CP_1 un ammontare complessivo di € 40.343,04 per corrispettivo di godimento ed IMU all'attualità.
- Accertato e dichiarato che in seguito alla risoluzione del contratto denominato Atto di assegnazione di alloggio in godimento per inadempimento del sig. è venuto meno in capo a quest'ultimo ogni CP_1 diritto ad utilizzare l'appartamento con cantina per cui è causa, dichiarare tenuto e condannare lo stesso convenuto al rilascio immediato ed alla riconsegna dell'immobile medesimo in favore di
coatta amministrativa, libero e sgombero da sé, persone Pt_1 Parte_1
e cose.
pagina 2 di 5 - Dichiarare tenuto e condannare il sig. al pagamento in favore di CP_1 Pt_1 dell'importo di € 40.343,04 per corrispettivo di godimento ed IMU all'attualità, ai sensi del contratto denominato Atto di Assegnazione di alloggio in godimento per cui è causa, o in subordine al pagamento del diverso importo che sarà accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia.
Oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria
Per il resistente: non precisate - contumace.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
, premesso che , ancora in bonis, aveva Parte_2 Parte_1 sottoscritto in data 29.03.2013 con atto di assegnazione alloggio in godimento CP_1 relativamente all'appartamento con cantina di sua proprietà sito al secondo piano dello stabile in
Milano Via Mambretti n. 36, riportato in catasto al Foglio 60, Mapp. 13, Sub. 37, rendita catastale
511,29, per un canone di godimento annuo di € 3.654,00 (€ 304,50 al mese) oltre IVA 4%, oltre le spese condominiali sia ordinarie che straordinarie, ed oltre IMU, che il aveva cessato CP_1 praticamente da subito il pagamento venendo a maturare un debito complessivo di € 25.647,00 oltre
IVA 4% alla data del 31.12.2024 per corrispettivi mensili cui si sono aggiunte le mensilità successivamente maturate, di € 12.021,26 dal 2013 al 2025 per IMU, per un totale alla data del
31.12.2024 pari ad € 37.668,26 oltre IVA 4%, al quale si erano aggiunti gli ulteriori importi per il godimento maturati successivamente al 31.12.2024, oltre al debito per spese condominiali che riservava di azionare in separata sede, che il mancato pagamento di tale somma oltre corrispettivi successivi maturandi comportava ai sensi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 5 del contratto di godimento la risoluzione del contratto medesimo ed il conseguente obbligo dell'odierno convenuto di rilasciare immediatamente l'immobile, chiedeva di dichiarare che l'atto di assegnazione di alloggio in godimento per cui è causa si è risolto definitivamente di diritto in forza della sua clausola risolutiva espressa per il grave e rilevante inadempimento posto in essere da nel pagamento dei CP_1 corrispettivi e dell'IMU per un ammontare complessivo di € 37.668,26 oltre IVA 4% alla data del
31.12.2024, oltre le ulteriori somme maturande per corrispettivo di godimento dal 31.12.2024 e/o per
IMU e per l'effetto condannare il convenuto al rilascio immediato ed alla riconsegna dell'immobile ed al pagamento dell'importo di € 37.668,26 oltre IVA 4%, oltre agli ulteriori corrispettivi con IVA 4% e oltre IMU maturati e maturandi sino alla data della sentenza, oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria.
restava contumace. CP_1
pagina 3 di 5 All'udienza del 15.12.2025 all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale la causa viene decisa.
La domanda è fondata per quanto di ragione e dev'essere pertanto accolta nei modi e nei termini appresso detti.
Anzitutto deve ritenersi accertata la qualità di assegnatario di per effetto dell'atto del CP_1
29.03.2013 di assegnazione in godimento dell'appartamento con cantina sito al secondo piano dello stabile in Milano Via Mambretti n. 36, riportato in catasto al Foglio 60, Mapp. 13, Sub. 37, rendita catastale 511,29, per un canone di godimento annuo di € 3.654,00 (€ 304,50 al mese) oltre IVA 4%, oltre le spese condominiali sia ordinarie che straordinarie, ed oltre IMU, come risulta dalla documentazione prodotta (cfr. allegato 1) che riscontra tali circostanze.
Tanto premesso, devono essere accolte le domanda atteso che non si è costituito in CP_1 giudizio e non ha in particolare dimostrato il pagamento della somma azionata, pur essendo gravato dal relativo onere in applicazione del principio dell'inerenza probatoria, atteso che l'obbligo di pagamento dei canoni di godimento, delle spese condominiali e dell'IMU trova un preciso riscontro nell'atto di assegnazione in godimento allegato.
Pertanto, considerato che l'art. 5 dell'atto di assegnazione dell'alloggio prevede la risoluzione ipso iure del contratto in caso di inadempimento di una obbligazione specificamente determinata, costituita dal mancato puntuale pagamento del canone e degli oneri accessori per un importo pari a due fatture, devono essere accolta le domande di risoluzione, di rilascio dell'immobile e di pagamento della somma azionata pari ad € 40.343,04 per corrispettivo di godimento ed IMU all'attualità oltre interessi in misura legale per come richiesto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dell'impegno profuso nelle fasi processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
- Dichiara la risoluzione dell'atto di assegnazione di alloggio in godimento per cui è causa sottoscritto in data 29.03.2013 tra e relativo CP_1 Parte_1 all'appartamento con cantina per cui è causa sito in Milano Via Mambretti n. 36 in forza della clausola risolutiva espressa;
- Condanna conseguentemente a rilasciare immediatamente l'alloggio per cui è causa CP_1 libero di persone e cose;
- Condanna a pagare in favore della in LCA la somma di € CP_1 Parte_1
40.343,04 per corrispettivo di godimento ed IMU all'attualità, oltre interessi in misura legale per pagina 4 di 5 come richiesti ed al rimborso delle spese di lite che liquida in € 575,00 per esborsi ed € 3.777,80 per compensi, oltre accessori di legge.
Milano, 15 dicembre 2025
Il giudice
NI AR
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 34622/2025 tra con Parte_1
l'avv. MURARI ELENA FRANCESCA PARTE ATTRICE contro
CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 15 dicembre 2025 innanzi al dott. NI AR, sono comparsi: per parte attrice l'avv. MURARI ELENA FRANCESCA la quale chiede di dichiarare la contumacia del convenuto e di discutere la causa per parte convenuta nessuno compare Il Giudice attesa la ritualità invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv. Murari si riportano agli atti e precisa che il credito all'attualità ammonta ad € 40.343,04 per corrispettivi di godimento ed IMU e procede alla discussione orale. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
NI AR
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Il Tribunale di Milano, sezione tredicesima civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
NI AR, all'udienza del 15.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 34622 del R.G.A.C. dell'anno 2025, e vertente
TRA
Parte_1
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Francesca Murari;
P.IVA_1
RICORRENTE
E
(C.F. ), residente a [...]; CP_1 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: risoluzione contrattuale, rilascio immobile e pagamento somme.
CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
- Accertare e dichiarare che il contratto denominato atto di assegnazione di alloggio in godimento per cui è causa sottoscritto tra il sig. e , relativo CP_1 Parte_1 all'appartamento con cantina per cui è causa sito in Milano Via Mambretti n. 36, si è risolto definitivamente di diritto in forza della sua clausola risolutiva espressa per il grave e rilevante inadempimento posto in essere dal sig. nel pagamento dei corrispettivi e dell'IMU per CP_1 un ammontare complessivo di € 40.343,04 per corrispettivo di godimento ed IMU all'attualità.
- Accertato e dichiarato che in seguito alla risoluzione del contratto denominato Atto di assegnazione di alloggio in godimento per inadempimento del sig. è venuto meno in capo a quest'ultimo ogni CP_1 diritto ad utilizzare l'appartamento con cantina per cui è causa, dichiarare tenuto e condannare lo stesso convenuto al rilascio immediato ed alla riconsegna dell'immobile medesimo in favore di
coatta amministrativa, libero e sgombero da sé, persone Pt_1 Parte_1
e cose.
pagina 2 di 5 - Dichiarare tenuto e condannare il sig. al pagamento in favore di CP_1 Pt_1 dell'importo di € 40.343,04 per corrispettivo di godimento ed IMU all'attualità, ai sensi del contratto denominato Atto di Assegnazione di alloggio in godimento per cui è causa, o in subordine al pagamento del diverso importo che sarà accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia.
Oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria
Per il resistente: non precisate - contumace.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
, premesso che , ancora in bonis, aveva Parte_2 Parte_1 sottoscritto in data 29.03.2013 con atto di assegnazione alloggio in godimento CP_1 relativamente all'appartamento con cantina di sua proprietà sito al secondo piano dello stabile in
Milano Via Mambretti n. 36, riportato in catasto al Foglio 60, Mapp. 13, Sub. 37, rendita catastale
511,29, per un canone di godimento annuo di € 3.654,00 (€ 304,50 al mese) oltre IVA 4%, oltre le spese condominiali sia ordinarie che straordinarie, ed oltre IMU, che il aveva cessato CP_1 praticamente da subito il pagamento venendo a maturare un debito complessivo di € 25.647,00 oltre
IVA 4% alla data del 31.12.2024 per corrispettivi mensili cui si sono aggiunte le mensilità successivamente maturate, di € 12.021,26 dal 2013 al 2025 per IMU, per un totale alla data del
31.12.2024 pari ad € 37.668,26 oltre IVA 4%, al quale si erano aggiunti gli ulteriori importi per il godimento maturati successivamente al 31.12.2024, oltre al debito per spese condominiali che riservava di azionare in separata sede, che il mancato pagamento di tale somma oltre corrispettivi successivi maturandi comportava ai sensi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 5 del contratto di godimento la risoluzione del contratto medesimo ed il conseguente obbligo dell'odierno convenuto di rilasciare immediatamente l'immobile, chiedeva di dichiarare che l'atto di assegnazione di alloggio in godimento per cui è causa si è risolto definitivamente di diritto in forza della sua clausola risolutiva espressa per il grave e rilevante inadempimento posto in essere da nel pagamento dei CP_1 corrispettivi e dell'IMU per un ammontare complessivo di € 37.668,26 oltre IVA 4% alla data del
31.12.2024, oltre le ulteriori somme maturande per corrispettivo di godimento dal 31.12.2024 e/o per
IMU e per l'effetto condannare il convenuto al rilascio immediato ed alla riconsegna dell'immobile ed al pagamento dell'importo di € 37.668,26 oltre IVA 4%, oltre agli ulteriori corrispettivi con IVA 4% e oltre IMU maturati e maturandi sino alla data della sentenza, oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria.
restava contumace. CP_1
pagina 3 di 5 All'udienza del 15.12.2025 all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale la causa viene decisa.
La domanda è fondata per quanto di ragione e dev'essere pertanto accolta nei modi e nei termini appresso detti.
Anzitutto deve ritenersi accertata la qualità di assegnatario di per effetto dell'atto del CP_1
29.03.2013 di assegnazione in godimento dell'appartamento con cantina sito al secondo piano dello stabile in Milano Via Mambretti n. 36, riportato in catasto al Foglio 60, Mapp. 13, Sub. 37, rendita catastale 511,29, per un canone di godimento annuo di € 3.654,00 (€ 304,50 al mese) oltre IVA 4%, oltre le spese condominiali sia ordinarie che straordinarie, ed oltre IMU, come risulta dalla documentazione prodotta (cfr. allegato 1) che riscontra tali circostanze.
Tanto premesso, devono essere accolte le domanda atteso che non si è costituito in CP_1 giudizio e non ha in particolare dimostrato il pagamento della somma azionata, pur essendo gravato dal relativo onere in applicazione del principio dell'inerenza probatoria, atteso che l'obbligo di pagamento dei canoni di godimento, delle spese condominiali e dell'IMU trova un preciso riscontro nell'atto di assegnazione in godimento allegato.
Pertanto, considerato che l'art. 5 dell'atto di assegnazione dell'alloggio prevede la risoluzione ipso iure del contratto in caso di inadempimento di una obbligazione specificamente determinata, costituita dal mancato puntuale pagamento del canone e degli oneri accessori per un importo pari a due fatture, devono essere accolta le domande di risoluzione, di rilascio dell'immobile e di pagamento della somma azionata pari ad € 40.343,04 per corrispettivo di godimento ed IMU all'attualità oltre interessi in misura legale per come richiesto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dell'impegno profuso nelle fasi processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
- Dichiara la risoluzione dell'atto di assegnazione di alloggio in godimento per cui è causa sottoscritto in data 29.03.2013 tra e relativo CP_1 Parte_1 all'appartamento con cantina per cui è causa sito in Milano Via Mambretti n. 36 in forza della clausola risolutiva espressa;
- Condanna conseguentemente a rilasciare immediatamente l'alloggio per cui è causa CP_1 libero di persone e cose;
- Condanna a pagare in favore della in LCA la somma di € CP_1 Parte_1
40.343,04 per corrispettivo di godimento ed IMU all'attualità, oltre interessi in misura legale per pagina 4 di 5 come richiesti ed al rimborso delle spese di lite che liquida in € 575,00 per esborsi ed € 3.777,80 per compensi, oltre accessori di legge.
Milano, 15 dicembre 2025
Il giudice
NI AR
pagina 5 di 5