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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/12/2025, n. 4375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4375 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. 5336/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G.5336/2023 avente ad oggetto “appello avverso sentenza del Giudice di Pace” e pendente
TRA
, in persona del l.r.p.t, rappresentata e difesa, giusta procura in calce Parte_1
all'atto di appello, dall'avv. Francesco Napolitano, presso il cui studio, sito in Napoli, al
Viale Augusto n. 162, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
E
CP_1
APPELLATO CONTUMACE
E
CP_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI Con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per la data del 6.5.2024 la parte appellante concludeva in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 352 c.p.c..
1 Tribunale di Napoli Nord R.G. 5336/2023
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi CP_1
al Giudice di Pace di Marano di Napoli, la compagnia e Controparte_3 CP_2
deducendo: che in data 22.8.2018, alle ore 10:30 circa, allorché si trovava in Giugliano in
Campania durante l'attraversamento stradale sulle strisce pedonali in via Degli Innamorati era stato investito da un autoveicolo tipo Fiat Panda, targato EN615JD, di proprietà di
[...]
e condotto nell'occasione da che la suddetta autovettura, per CP_2 CP_4
distrazione della conducente, l'aveva colpito facendolo rovinare al suolo;
che, a seguito dell'investimento, aveva subito lesioni personali che avevano reso necessario il suo trasporto in ospedale;
che l'autovettura investitrice, responsabile del sinistro de quo, era assicurata per la r.c.a. con la compagnia CP_3
Tanto premesso ed esposto, citando in giudizio la compagnia e Controparte_3 [...]
concludeva affinché i convenuti venissero condannati in solido al risarcimento CP_2
di tutti i danni subiti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva la compagnia che, contestando la fondatezza in fatto e diritto Controparte_3
della domanda, assumeva: in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per la non chiara e lacunosa indicazione degli elementi posti a fondamento della pretesa azionata;
il difetto di legittimazione attiva e passiva delle parti in causa;
l'improcedibilità della domanda poiché la richiesta risarcitoria avanzata in via stragiudiziale non conteneva tutti gli elementi previsti dalla normativa di settore;
che non era stata dimostrata la sussistenza del fatto storico e del nesso di causa tra l'evento dannoso descritto in citazione e le conseguenze pregiudizievoli lamentate;
l'eccessiva sinistrosità dei veicoli e dei soggetti coinvolti nell'incidente per cui è causa;
che sussisteva una corresponsabilità dell'attore nella causazione dell'incidente stradale de quo;
che la quantificazione dei danni lamentati non era stata suffragata da validi elementi probatori.
Ciò posto, concludeva, in via preliminare, affinché fosse accertata e dichiarata l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda;
nel merito, affinché fosse rigettata la domanda attorea, con vittoria di spese di lite.
La causa veniva istruita mediante l'audizione di due testi di parte attrice e l'espletamento di una consulenza tecnica medico-legale.
Con sentenza n. 1968/2023, pubblicata in data 17.3.2023, il Giudice di Pace di Marano di
2 Tribunale di Napoli Nord R.G. 5336/2023
Napoli, alla luce dell'istruttoria espletata e della documentazione versata in atti, accogliendo la domanda, condannava la compagnia a corrispondere a CP_3 [...]
un risarcimento pari ad € 11.019,24, oltre interessi, rivalutazione monetaria e CP_1
spese di lite.
Avverso detta pronuncia proponeva tempestivo appello la compagnia la Controparte_3
quale censurava la decisione impugnata sulla base dei seguenti motivi di gravame:
- il Giudice di Pace aveva omesso di valutare l'eccessiva sinistrosità delle parti coinvolte
(54 sinistri per il presunto responsabile civile, e 3 sinistri per l'attore CP_2
) e del veicolo presunto investitore Fiat Panda tg. EN615JD, coinvolto CP_1
in 19 sinistri;
- la prova testimoniale era stata erroneamente ammessa atteso che i testi escussi in sede giudiziale non erano stati preventivamente identificati nella prima richiesta risarcitoria avanzata dal danneggiato;
- il Giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto che le risultanze istruttorie assunte fossero sufficienti per provare la verità del fatto storico, omettendo di valutare le lacune emerse nella narrazione dei testi escussi, i quali non erano stati in grado di chiarire le circostanze relative alla caduta dell'attore al suolo a seguito dell'urto ricevuto, la conformazione dello stato dei luoghi teatro del sinistro, i punti di impatto e la descrizione delle lesioni riportate dall'infortunato;
- la nullità della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. in Persona_1
ragione dell'utilizzo di una documentazione medica invalida e dell'omessa pronuncia in merito alla contestazione mossa dal fiduciario dott. CP_5
- il giudicante aveva erroneamente omesso di rilevare la corresponsabilità dell'attore nella causazione del sinistro stradale;
- il Giudice di prime cure aveva dato luogo ad una duplicazione risarcitoria riconoscendo erroneamente un danno morale pur in assenza di specifiche prove relative ad uno stato di sofferenza soggettiva conseguente all'evento dannoso.
Sulla base di tali motivi di gravame concludeva affinché, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo, in riforma della stessa, il Tribunale rigettasse la domanda risarcitoria o che, in via subordinata, riducesse il risarcimento riconosciuto, con vittoria di spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
I convenuti appellati, e benché ritualmente evocati in CP_1 CP_2
3 Tribunale di Napoli Nord R.G. 5336/2023
giudizio, omettevano di costituirsi. Ne va pertanto dichiarata la contumacia.
Con ordinanza del 30.11.2023 il Tribunale, in accoglimento dell'istanza della parte appellante, sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata n. 1968/2023 emessa dal Giudice di Pace di Marano di Napoli.
Preso atto dell'avvenuta ricostruzione del fascicolo di primo grado, con ordinanza del
13.10.2025 il procedimento veniva riservato in decisione.
L'appello è fondato e va accolto per le ragioni che si vanno ad indicare.
In via preliminare va affermata l'ammissibilità dell'appello.
A tal riguardo giova ricordare che il concetto di specificità dei motivi d'appello si concretizza nell'esposizione delle ragioni della critica rivolta dall'appellante alle motivazioni addotte in sentenza dal Giudice di primo grado, ragioni che debbono essere potenzialmente dotate dell'attitudine alla confutazione logica o giuridica del fondamento della decisione (Cass. civ. n. 12608/2015).
Ebbene, opina il Tribunale che le singole censure mosse dall'appellante e tese a porre in evidenza l'erroneità o lacunosità della pronuncia gravata in relazione alle questioni trattate, consente di ritenere l'impugnazione correttamente proposta nel rispetto dei vincoli di legge sanciti dall'art. 342 c.p.c..
Passando al merito, risulta fondato il motivo di appello relativo alla non corretta valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di Pace, il quale ha erroneamente ritenuto provata la dinamica del sinistro e il nesso causale tra il presunto investimento stradale e le lesioni personali lamentate dall'appellato.
Innanzitutto, dalla prova testimoniale assunta nel giudizio di prime cure emerge un rilevante profilo di contraddizione concernente la collocazione temporale del sinistro.
Infatti, mentre nell'atto di citazione di primo grado viene narrato un evento dannoso accaduto nel mese di agosto 2018, in maniera del tutto divergente, entrambi i testi escussi si riferiscono di un incidente verificatosi nel mese di ottobre 2018.
Tale evidente e non giustificabile discrasia temporale compromette l'attendibilità delle deposizioni testimoniali e non consente di utilizzarle per corroborare la veridicità del fatto storico laconicamente descritto in citazione. Ragion per cui la mancanza della necessaria coerenza cronologica tra le diverse versioni della vicenda - riferite a fatti avvenuti in tempi sensibilmente differenti - rende le dichiarazioni rese dai testi inidonee a costituire un valido supporto probatorio del sinistro così come prospettato nell'atto introduttivo.
4 Tribunale di Napoli Nord R.G. 5336/2023
Un altro significativo elemento di inverosimiglianza, che induce a nutrire seri dubbi sulla genuinità delle deposizioni, concerne la dinamica dell'impatto e, in particolare, la caduta dell'attore a seguito della collisione con la Fiat Panda.
Orbene, la teste pur dichiarando di aver assistito al sinistro da Testimone_1
pochi metri di distanza e di ricordare con precisione i punti di contatto tra l'autovettura e la gamba destra del pedone, non è stata in grado di riferire se, a seguito dell'urto, il pedone fosse caduto o meno al suolo. Si tratta di un aspetto del racconto del tutto implausibile poiché, secondo criteri di normale percezione e di comune esperienza, è del tutto inverosimile che un teste oculare, posto nelle immediate vicinanze del luogo del fatto e in grado di descrivere dettagli specifici dell'evento, non ricordi poi un elemento tanto significativo della vicenda. Tale lacuna narrativa mina la credibilità razionale della versione fornita dalla teste e ne compromette la valenza probatoria ai fini della Tes_1
ricostruzione del presunto incidente.
A ciò si aggiunge che, sulla base della documentazione allegata dalla compagnia appellante nel processo di primo grado, non può non evidenziarsi il dato rappresentato dall'elevato indice di sinistrosità dei soggetti e del veicolo coinvolti. Dalle risultanze della banca dati
Ivass si desume, infatti, che il presunto responsabile civile, , è stato coinvolto Parte_2
in 54 sinistri, l'attore danneggiato in 3 sinistri e il veicolo interessato in 19 sinistri. La documentata e del tutto anomala ricorrenza di precedenti sinistri contribuisce a far dubitare della veridicità della versione dei fatti narrata dall'appellato, già di per sé connotata da rilevanti carenze probatorie.
A fronte delle criticità evidenziate, nessun ulteriore elemento di prova è stato possibile rinvenire dalle altre emergenze istruttorie, utile a consentire una adeguata ricostruzione dei fatti e da cui poter desumere con certezza ed in maniera univoca la prova del sinistro e della sua dinamica.
Non è stata invero depositata alcuna documentazione fotografica descrittiva dello stato dei luoghi che consentisse di far comprendere concretamente le caratteristiche del tratto stradale teatro del sinistro e la posizione del pedone rispetto all'autovettura coinvolta nel presunto investimento.
In considerazione della contraddittorietà e lacunosità del quadro probatorio delineatosi in primo grado, non può allora condividersi la valutazione operata dal Giudice di Pace dal momento che le risultanze istruttorie non consentono di ritenere dimostrato il fatto storico
5 Tribunale di Napoli Nord R.G. 5336/2023
posto a fondamento della domanda risarcitoria e, quindi, che le lesioni riportate dall'attore siano eziologicamente riconducibili al comportamento colposo del conducente dell'autoveicolo di proprietà di CP_2
Pertanto, deve ritenersi fondata la censura d'appello relativa al mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'attore, restando assorbiti tutti gli ulteriori motivi di gravame.
Quindi, l'appello, come anticipato, va accolto e, in riforma dell'appellata sentenza, va integralmente rigettata la domanda risarcitoria azionata da . CP_1
Le spese del doppio grado di giudizio vengono liquidate come in dispositivo, seguono la regola della soccombenza.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado vanno poste definitivamente a carico di . CP_1
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia d'appello promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda risarcitoria proposta da;
CP_1
• condanna al pagamento delle spese del doppio grado di lite, che si CP_1
liquidano:
➢ per il primo grado, € 2.090,00 a titolo di compensi professionali, oltre I.V.A. e
C.P.A., se dovute come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato;
➢ per il secondo grado, in € 382,50 per esborsi ed € 2.100,00 per compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute come per legge, e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato;
• pone definitivamente a carico di le spese della C.T.U. espletata in primo CP_1
grado.
Così deciso in Aversa in data 9.12.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G.5336/2023 avente ad oggetto “appello avverso sentenza del Giudice di Pace” e pendente
TRA
, in persona del l.r.p.t, rappresentata e difesa, giusta procura in calce Parte_1
all'atto di appello, dall'avv. Francesco Napolitano, presso il cui studio, sito in Napoli, al
Viale Augusto n. 162, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
E
CP_1
APPELLATO CONTUMACE
E
CP_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI Con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per la data del 6.5.2024 la parte appellante concludeva in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 352 c.p.c..
1 Tribunale di Napoli Nord R.G. 5336/2023
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi CP_1
al Giudice di Pace di Marano di Napoli, la compagnia e Controparte_3 CP_2
deducendo: che in data 22.8.2018, alle ore 10:30 circa, allorché si trovava in Giugliano in
Campania durante l'attraversamento stradale sulle strisce pedonali in via Degli Innamorati era stato investito da un autoveicolo tipo Fiat Panda, targato EN615JD, di proprietà di
[...]
e condotto nell'occasione da che la suddetta autovettura, per CP_2 CP_4
distrazione della conducente, l'aveva colpito facendolo rovinare al suolo;
che, a seguito dell'investimento, aveva subito lesioni personali che avevano reso necessario il suo trasporto in ospedale;
che l'autovettura investitrice, responsabile del sinistro de quo, era assicurata per la r.c.a. con la compagnia CP_3
Tanto premesso ed esposto, citando in giudizio la compagnia e Controparte_3 [...]
concludeva affinché i convenuti venissero condannati in solido al risarcimento CP_2
di tutti i danni subiti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva la compagnia che, contestando la fondatezza in fatto e diritto Controparte_3
della domanda, assumeva: in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per la non chiara e lacunosa indicazione degli elementi posti a fondamento della pretesa azionata;
il difetto di legittimazione attiva e passiva delle parti in causa;
l'improcedibilità della domanda poiché la richiesta risarcitoria avanzata in via stragiudiziale non conteneva tutti gli elementi previsti dalla normativa di settore;
che non era stata dimostrata la sussistenza del fatto storico e del nesso di causa tra l'evento dannoso descritto in citazione e le conseguenze pregiudizievoli lamentate;
l'eccessiva sinistrosità dei veicoli e dei soggetti coinvolti nell'incidente per cui è causa;
che sussisteva una corresponsabilità dell'attore nella causazione dell'incidente stradale de quo;
che la quantificazione dei danni lamentati non era stata suffragata da validi elementi probatori.
Ciò posto, concludeva, in via preliminare, affinché fosse accertata e dichiarata l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda;
nel merito, affinché fosse rigettata la domanda attorea, con vittoria di spese di lite.
La causa veniva istruita mediante l'audizione di due testi di parte attrice e l'espletamento di una consulenza tecnica medico-legale.
Con sentenza n. 1968/2023, pubblicata in data 17.3.2023, il Giudice di Pace di Marano di
2 Tribunale di Napoli Nord R.G. 5336/2023
Napoli, alla luce dell'istruttoria espletata e della documentazione versata in atti, accogliendo la domanda, condannava la compagnia a corrispondere a CP_3 [...]
un risarcimento pari ad € 11.019,24, oltre interessi, rivalutazione monetaria e CP_1
spese di lite.
Avverso detta pronuncia proponeva tempestivo appello la compagnia la Controparte_3
quale censurava la decisione impugnata sulla base dei seguenti motivi di gravame:
- il Giudice di Pace aveva omesso di valutare l'eccessiva sinistrosità delle parti coinvolte
(54 sinistri per il presunto responsabile civile, e 3 sinistri per l'attore CP_2
) e del veicolo presunto investitore Fiat Panda tg. EN615JD, coinvolto CP_1
in 19 sinistri;
- la prova testimoniale era stata erroneamente ammessa atteso che i testi escussi in sede giudiziale non erano stati preventivamente identificati nella prima richiesta risarcitoria avanzata dal danneggiato;
- il Giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto che le risultanze istruttorie assunte fossero sufficienti per provare la verità del fatto storico, omettendo di valutare le lacune emerse nella narrazione dei testi escussi, i quali non erano stati in grado di chiarire le circostanze relative alla caduta dell'attore al suolo a seguito dell'urto ricevuto, la conformazione dello stato dei luoghi teatro del sinistro, i punti di impatto e la descrizione delle lesioni riportate dall'infortunato;
- la nullità della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. in Persona_1
ragione dell'utilizzo di una documentazione medica invalida e dell'omessa pronuncia in merito alla contestazione mossa dal fiduciario dott. CP_5
- il giudicante aveva erroneamente omesso di rilevare la corresponsabilità dell'attore nella causazione del sinistro stradale;
- il Giudice di prime cure aveva dato luogo ad una duplicazione risarcitoria riconoscendo erroneamente un danno morale pur in assenza di specifiche prove relative ad uno stato di sofferenza soggettiva conseguente all'evento dannoso.
Sulla base di tali motivi di gravame concludeva affinché, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo, in riforma della stessa, il Tribunale rigettasse la domanda risarcitoria o che, in via subordinata, riducesse il risarcimento riconosciuto, con vittoria di spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
I convenuti appellati, e benché ritualmente evocati in CP_1 CP_2
3 Tribunale di Napoli Nord R.G. 5336/2023
giudizio, omettevano di costituirsi. Ne va pertanto dichiarata la contumacia.
Con ordinanza del 30.11.2023 il Tribunale, in accoglimento dell'istanza della parte appellante, sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata n. 1968/2023 emessa dal Giudice di Pace di Marano di Napoli.
Preso atto dell'avvenuta ricostruzione del fascicolo di primo grado, con ordinanza del
13.10.2025 il procedimento veniva riservato in decisione.
L'appello è fondato e va accolto per le ragioni che si vanno ad indicare.
In via preliminare va affermata l'ammissibilità dell'appello.
A tal riguardo giova ricordare che il concetto di specificità dei motivi d'appello si concretizza nell'esposizione delle ragioni della critica rivolta dall'appellante alle motivazioni addotte in sentenza dal Giudice di primo grado, ragioni che debbono essere potenzialmente dotate dell'attitudine alla confutazione logica o giuridica del fondamento della decisione (Cass. civ. n. 12608/2015).
Ebbene, opina il Tribunale che le singole censure mosse dall'appellante e tese a porre in evidenza l'erroneità o lacunosità della pronuncia gravata in relazione alle questioni trattate, consente di ritenere l'impugnazione correttamente proposta nel rispetto dei vincoli di legge sanciti dall'art. 342 c.p.c..
Passando al merito, risulta fondato il motivo di appello relativo alla non corretta valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di Pace, il quale ha erroneamente ritenuto provata la dinamica del sinistro e il nesso causale tra il presunto investimento stradale e le lesioni personali lamentate dall'appellato.
Innanzitutto, dalla prova testimoniale assunta nel giudizio di prime cure emerge un rilevante profilo di contraddizione concernente la collocazione temporale del sinistro.
Infatti, mentre nell'atto di citazione di primo grado viene narrato un evento dannoso accaduto nel mese di agosto 2018, in maniera del tutto divergente, entrambi i testi escussi si riferiscono di un incidente verificatosi nel mese di ottobre 2018.
Tale evidente e non giustificabile discrasia temporale compromette l'attendibilità delle deposizioni testimoniali e non consente di utilizzarle per corroborare la veridicità del fatto storico laconicamente descritto in citazione. Ragion per cui la mancanza della necessaria coerenza cronologica tra le diverse versioni della vicenda - riferite a fatti avvenuti in tempi sensibilmente differenti - rende le dichiarazioni rese dai testi inidonee a costituire un valido supporto probatorio del sinistro così come prospettato nell'atto introduttivo.
4 Tribunale di Napoli Nord R.G. 5336/2023
Un altro significativo elemento di inverosimiglianza, che induce a nutrire seri dubbi sulla genuinità delle deposizioni, concerne la dinamica dell'impatto e, in particolare, la caduta dell'attore a seguito della collisione con la Fiat Panda.
Orbene, la teste pur dichiarando di aver assistito al sinistro da Testimone_1
pochi metri di distanza e di ricordare con precisione i punti di contatto tra l'autovettura e la gamba destra del pedone, non è stata in grado di riferire se, a seguito dell'urto, il pedone fosse caduto o meno al suolo. Si tratta di un aspetto del racconto del tutto implausibile poiché, secondo criteri di normale percezione e di comune esperienza, è del tutto inverosimile che un teste oculare, posto nelle immediate vicinanze del luogo del fatto e in grado di descrivere dettagli specifici dell'evento, non ricordi poi un elemento tanto significativo della vicenda. Tale lacuna narrativa mina la credibilità razionale della versione fornita dalla teste e ne compromette la valenza probatoria ai fini della Tes_1
ricostruzione del presunto incidente.
A ciò si aggiunge che, sulla base della documentazione allegata dalla compagnia appellante nel processo di primo grado, non può non evidenziarsi il dato rappresentato dall'elevato indice di sinistrosità dei soggetti e del veicolo coinvolti. Dalle risultanze della banca dati
Ivass si desume, infatti, che il presunto responsabile civile, , è stato coinvolto Parte_2
in 54 sinistri, l'attore danneggiato in 3 sinistri e il veicolo interessato in 19 sinistri. La documentata e del tutto anomala ricorrenza di precedenti sinistri contribuisce a far dubitare della veridicità della versione dei fatti narrata dall'appellato, già di per sé connotata da rilevanti carenze probatorie.
A fronte delle criticità evidenziate, nessun ulteriore elemento di prova è stato possibile rinvenire dalle altre emergenze istruttorie, utile a consentire una adeguata ricostruzione dei fatti e da cui poter desumere con certezza ed in maniera univoca la prova del sinistro e della sua dinamica.
Non è stata invero depositata alcuna documentazione fotografica descrittiva dello stato dei luoghi che consentisse di far comprendere concretamente le caratteristiche del tratto stradale teatro del sinistro e la posizione del pedone rispetto all'autovettura coinvolta nel presunto investimento.
In considerazione della contraddittorietà e lacunosità del quadro probatorio delineatosi in primo grado, non può allora condividersi la valutazione operata dal Giudice di Pace dal momento che le risultanze istruttorie non consentono di ritenere dimostrato il fatto storico
5 Tribunale di Napoli Nord R.G. 5336/2023
posto a fondamento della domanda risarcitoria e, quindi, che le lesioni riportate dall'attore siano eziologicamente riconducibili al comportamento colposo del conducente dell'autoveicolo di proprietà di CP_2
Pertanto, deve ritenersi fondata la censura d'appello relativa al mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'attore, restando assorbiti tutti gli ulteriori motivi di gravame.
Quindi, l'appello, come anticipato, va accolto e, in riforma dell'appellata sentenza, va integralmente rigettata la domanda risarcitoria azionata da . CP_1
Le spese del doppio grado di giudizio vengono liquidate come in dispositivo, seguono la regola della soccombenza.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado vanno poste definitivamente a carico di . CP_1
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia d'appello promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda risarcitoria proposta da;
CP_1
• condanna al pagamento delle spese del doppio grado di lite, che si CP_1
liquidano:
➢ per il primo grado, € 2.090,00 a titolo di compensi professionali, oltre I.V.A. e
C.P.A., se dovute come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato;
➢ per il secondo grado, in € 382,50 per esborsi ed € 2.100,00 per compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute come per legge, e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato;
• pone definitivamente a carico di le spese della C.T.U. espletata in primo CP_1
grado.
Così deciso in Aversa in data 9.12.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
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