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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/03/2025, n. 1026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1026 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, all'udienza del 28 marzo
2025, tenuta a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3306/2017 R.G., avente ad oggetto ”Risarcimento danni” e vertente tra
e quali eredi di Parte_1 Parte_2 Per_1
, rappresentati e difesi dall'Avv. Domenico Piccolo,
[...]
- Attori - nonché
e quali eredi di Parte_3 Parte_4 Persona_1
rappresentate e difese dagli Avv.ti Giovanni Szokoll e Pierluigi Lazzi, del Foro di
Bergamo,
- Altre attrici - contro
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio
Conte,
- Convenuta - nonchè
in persona del legale rappresentante p.t., contumace. _2
- Altra convenuta -
Fatto e Diritto
1 Con atto di citazione del 16.03.2017, ritualmente notificato, Persona_1
evocava in giudizio le società e _2 Controparte_3
unipersonale, in persona del rispettivo legale rappresentante p.t., onde sentir accogliere le seguenti conclusioni: “-accertata l'esistenza dei danni alla proprietà di parte attrice, sita in Gallipoli alla via Pisanelli n. 8, per come quantificati dal
C.T.U. Geom. nella relazione depositata nel procedimento per Persona_2
A.T.P. n. 202/2011 Rg Cont., nonché la riferibilità degli stessi all'esecuzione delle opere commissionate da (già “ ”) e _2 Controparte_4
realizzate da Controparte_5
(già “ ) per come evidenziato nella medesima
[...] Controparte_1
consulenza tecnica d'ufficio, dichiarare parte attrice creditrice nei confronti delle società Controparte_6
della somma di €uro 12.578,89 giusta prospetto di cui ai nn. 17,
[...]
18 e 19 dell'atto di citazione integralmente richiamato;
- per l'effetto condannare le predette società, in solido tra di loro, al risarcimento del danno in favore degli odierni attori, pari alla complessiva somma di € 12.578,89 comprensiva di €
8.016,00 come da elaborato peritale a firma del C.T.U. Geom. C. , € Per_2
1.901,79 per onorario C.T.U., € 2.661,10 per onorario proc. A.T.P. del sottoscritto difensore, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sorgere del diritto al saldo;
- con vittoria di spese e competenze di lite del presente giudizio con distrazione in favore del sottoscritto Avv. Domenico Piccolo, antistatario.”.
L'attore deduceva di essere proprietario di un immobile sito in Gallipoli, alla via Pisanelli n. 8, che confina con l'immobile di via Pisanelli n.
2-angolo Corso
Roma, di proprietà , e . Parte_5 Persona_3 Persona_4
Con contratto del 10.05.2010 l'immobile di via Pisanelli n.
2-ang. Corso
Roma veniva concesso in locazione commerciale alla società di CP_4 [...]
(ora , la quale, dovendo destinare lo stesso all'esercizio di CP_4 _2
ristorazione, provvedeva a sua cura e spese, ad effettuare lavori sulle strutture murarie di tale immobile.
Accadeva che, durante l'esecuzione di tali lavori, veniva danneggiato un muro dell'attigua abitazione di proprietà attorea, con conseguente insorgenza di
2 crepe e fessurazioni;
inoltre, veniva demolita una parte dell'immobile concesso in locazione, lasciandolo per lungo tempo scoperto, senza adottare alcun accorgimento per evitare che le acque piovane si canalizzassero verso i locali seminterrati di proprietà del Per_1
A causa di ciò, sia l'abitazione che i locali seminterrati di proprietà attorea subivano importanti fenomeni di infiltrazione che cagionavano estese formazioni di muffe e distacchi di intonaco.
Quindi, l'attore incaricava un proprio tecnico di fiducia, il quale riconduceva le cause di tali fenomeni di infiltrazione ai lavori di manutenzione straordinaria eseguiti sull'immobile di proprietà Pt_5
Poiché rimanevano infruttuosi i tentativi di risolvere bonariamente la questione e, considerato che, nelle more, le condizioni dell'immobile attorea peggioravano, il proponeva ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo Per_1
al Tribunale di Lecce – Sez. dist. di Gallipoli, onde far accertare lo stato dei luoghi, le condizioni dell'immobile e le cause dei danni subiti.
Il procedimento veniva iscritto al n. 202/2011 R.G. e, in accoglimento del relativo ricorso, veniva nominato il geom. Persona_2
Successivamente al deposito della relazione di CTU, Persona_1
instaurava il presente giudizio nei confronti della e della _2 Controparte_7
[...]
Con comparsa di costituzione e risposta del 1.07.2017 si costituiva la
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., al fine di impugnare e contestare integralmente la domanda attorea e chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) dichiarare
l'infondatezza della domanda dell'attore, spiegata nei confronti della deducente
Società, per l'evidente difetto di legittimazione passiva, con ogni altra conseguenza di legge. 2) Dichiarare infondata, in fatto ed in diritto, la domanda attrice e, per l'effetto, rigettarla, con ogni altra conseguenza di legge. 3) In via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, accertare
e dichiarare la responsabilità concorsuale e prevalente dell'attore e della CP_8
[...] graduando in proporzione l'eventuale risarcimento dovuto, con ogni altra
[...]
conseguenza di legge. 4) Dare atto, sempre ed in ogni caso, che, in parte, non dovute e, comunque, esagerate e sproporzionate sono le somme richieste, riducendole alla luce delle risultanze istruttorie. 5) Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, per le ragioni indicate nella narrativa che precede, dichiarare il diritto integrale di rivalsa nei confronti della Società committente, di quanto la deducente Società dovesse essere tenuta a pagare all'attore, con ogni altra conseguenza di legge. 6) Con vittoria di spese e funzioni di causa.”.
In particolare, la società convenuta asseriva di aver eseguito i lavori di ristrutturazione dell'immobile condotto in locazione dalla giusto _2
contratto di appalto del 31/05/2010, attenendosi alle direttive ed indicazioni progettuali impartite dalla società committente, nonché a quelle date dal direttore responsabile dei lavori designato dalla _2
All'udienza del 24.05.2019 veniva dato atto dell'intervenuto decesso dell'attore e della costituzione in giudizio dei di lui figli, e Parte_1
, giusta comparsa di costituzione e risposta depositata in pari Parte_2
data.
Alla successiva udienza del 13.09.2019, il procuratore degli attori chiedeva di essere autorizzato ad integrare il contraddittorio nei confronti delle altre due eredi di , e . Persona_1 Parte_3 Parte_4
Queste ultime si costituivano nel presente giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27.01.2020, aderendo a quanto dedotto ed asserito dalla difesa dell'attore originario e rassegnando le seguenti conclusioni:
“IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO: accertata l'esistenza dei danni alla proprietà del defunto attore , sita in Gallipoli via Pisanelli 8, per Persona_1
come quantificati dalla espletata ATP del Geom. nel Persona_2
procedimento n. 202/2011 Rg. Cont., nonché la riferibilità degli stessi all'esecuzione delle opere commissionate da e realizzate da _2
, per come Controparte_1
4 evidenziato nella medesima consulenza tecnica d'ufficio preventiva, dichiarare gli eredi di creditori pro quota ereditaria nei confronti della società Persona_1
e/o della soc. _2 Controparte_9
della somma di euro 12.578,89 come da citazione di
[...] Per_1
e per l'effetto condannare e/o della soc.
[...] _2 [...]
al risarcimento del danno Controparte_5
in favore degli eredi di pro quota ereditaria, pari alla complessiva Persona_1
somma di euro 12.578,89, comprensiva di euro 8.016,00 come da ATP del Geom.
, euro 1.901,79 per onorario c.t.u., euro 2.661,10 per onorario del Per_2
procedimento per ATP del legale Avv. Piccolo, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sorgere del diritto al saldo;
IN OGNI CASO: spese e compenso professionale interamente rifusi.”.
La causa veniva istruita mediante la produzione documentale,
l'interrogatorio formale degli attori e la prova testimoniale.
All'odierna udienza, previa precisazione delle conclusioni ed a seguito di trattazione scritta, si perveniva alla definizione del giudizio.
§§§§§§§§§§§
La domanda avanzata da , , Parte_2 Parte_1 Parte_3
e può essere accolta nei seguenti termini.
[...] Parte_4
Senza dubbio determinanti, ai fini della soluzione della presente controversia, sono le risultanze dell'accertamento tecnico d'ufficio eseguito nell'ambito del procedimento per ATP n. 202/2011 R.G., a cura del geom. Per_2
[...]
Né, a parere della scrivente, sussiste alcun dubbio sulla valenza probatoria, in questa sede, di tale elaborato peritale, atteso che l'accertamento tecnico previsto dall'art. 696 c.p.c, si è svolto in contraddittorio regolarmente costituito nei confronti di tutte le parti, che poi si sono costituite nel presente giudizio;
pertanto, la perizia, prodotta in atti, fa quindi parte del materiale probatorio e può essere apprezzata ed utilizzata dal giudice per fondare il proprio convincimento nel confrontarla con le altre prove acquisite.
5 In sede di ATP, il CTU, in risposta al quesito postogli, all'esito degli accertamenti eseguiti, ha osservato quanto segue: “ … i lavori sono stati eseguiti senza adottare le dovute precauzioni a salvaguardia dell'immobile confinante di proprietà Per_1
Di fatto lo scrivente ha potuto riscontrare nel corso delle operazioni peritali la presenza sul muro opposto a confine con l'immobile di proprietà quale Pt_5
muro di spalla dei vani scala, deposito e letto (facenti parte dell'immobile di proprietà parte ricorrente) la presenza di umidità allo stato in fase di ritiro, nonché la presenza di una lesione orizzontale, ciò a conferma che detto muro è stato visitato da infiltrazioni d'acqua. E sollecitato strutturalmente.
Mentre, nei locali posti al Piano Seminterrato si è in presenza di danni quali cospicue macchie di umidità e muffa con sfaldamento di parti d'intonaco, se pur nella dovuta logica dei tempi parte delle stesse già datate, ma causati da lavori posti in essere in proprietà eseguiti senza i dovuti accorgimenti Pt_5
indispensabili ad evitare l'eventuale deflusso di acque piovane nell'immobile sopra richiamato.
Pertanto, si può senza riserva alcuna, affermare che i danni riscontrati dallo scrivente in corso di operazioni peritali sono riconducibili, di fatto attribuibili ad una non attenta e scrupolosa operatività posta in essere nell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà Pt_5
indispensabile ad evitare che le acque piovane venissero, senza la minima protezione, ad interessare la parte alta del muro di fabbrica (quale mulo di spalla dei vani sopra richiamati) posto a confine e defluire sino ad interessare in modo cospicuo i locali posti nel piano seminterrato.” (cfr. pagg. 5 e 6 elab. perit. a firma del geom. in atti). Persona_2
Appare opportuno, ora, compendiare le risultanze delle prove orali in atti.
Il teste di parte attrice, geom. , indifferente, premesso di essere Tes_1
stato incaricato dal quale tecnico di fiducia e di aver redatto nel suo Per_1
interesse anche una perizia di parte, ha confermato l'esecuzione dei lavori sulle strutture murarie dell'immobile locato dalla e che nell'esecuzione di tali _2
6 lavori veniva danneggiato un muro dell'attigua abitazione attorea, creando crepe e fessurazioni, nonché l'avvenuta demolizione di parte dell'immobile concesso in locazione, lasciandolo a lungo scoperto e senza adottare alcun accorgimento per evitare che le acque piovane si canalizzassero verso i locali seminterrati di proprietà dell'attore; a tal proposito, lo ha aggiunto: “Ricordo che vi sono Tes_1
stati vari incontri tra tutte le parti del giudizio con i rispettivi consulenti, mirati ad un accordo bonario. Ricordo che ho partecipato ad un sopralluogo congiunto ed ho constatato la presenza di umidità e di una lesione orizzontale sul muro di spalla dei vani scala, deposito e letto dell'abitazione di inoltre estese macchie Per_1
di umidità e sfaldamento dell'intonaco nei locali seminterrati di proprietà
…” (cfr. dich. teste verb. ud. 7.11.2023). Per_1 Tes_1
Il teste di parte attrice, , genero di , ha Tes_2 Persona_1
confermato che la società provvedeva a sua cura e spese ad effettuare _2 lavori di straordinaria manutenzione dell'immobile di Gallipoli via Pisanelli 2, angolo corso Roma, concessole in locazione commerciale, al fine di renderlo idoneo all'esercizio di ristorazione;
che venivano eseguiti i lavori sulle strutture murarie dell'immobile locato e che nell'esecuzione di tali lavori veniva danneggiato un muro dell'attigua abitazione attorea creando crepe e fessurazioni;
che veniva demolita parte dell'immobile concesso in locazione, lasciandolo a lungo scoperto e senza adottare alcun accorgimento per evitare che le acque piovane si canalizzassero verso i locali seminterrati di proprietà attorea. In relazione alla posizione sub 6), oltre a confermare detta circostanza, ha riferito che era presente anche lui all'incontro con il danneggiante sollecitato dal Per_1
aggiungendo che detto incontro non aveva sortito alcun risultato né per cautele da adottare onde evitare l'aggravamento dei danni né sotto il profilo risarcitorio.
Inoltre, lo ha riferito “… preciso di aver fatto delle foto ed un filmato Tes_2
dell'acqua che cadeva nel locale seminterrato ed ho chiamato la Polizia di Stato per far visionare lo stato dei luoghi, ed ha fatto il verbale di sopralluogo”.
Ancora lo ha confermato che nell'anno 2010 era titolare di un Tes_2
laboratorio informatico nei locali seminterrati siti in Gallipoli alla via Pisanelli n.
4 angolo Corso Roma, di proprietà del e che tali locali erano stati Per_1
7 interessati dal deflusso di acque piovane, da cospicue macchie di umidità e muffa con sfaldamento di parti di intonaco;
quindi, ha aggiunto: “… per tenere aperta
l'attività dopo questi accadimenti ho dovuto installare a mie spese due deumidificatori e due condizionatori, poiché il locale che fino a quel momento era controllato per temperatura e umidità era schizzata al 90%, provocando gravi danni, sia fisici che materiali.” (cfr. dich. teste verb. ud. 16.01.2024). Tes_2
Il teste di parte convenuta, indifferente, premesso di Testimone_3
essere stato operaio della e che da 5 anni è in pensione e non lavora CP_1
più, ha riferito di non ricordare nulla dei fatti per cui è causa, essendo decorso molto tempo ed avendo eseguito lavori presso diversi cantieri anche di Gallipoli, aggiungendo: “… per quel che ricordo, in passato, abbiamo eseguito per la dei lavori su Corso ITALIA in Gallipoli ed io mi sono Controparte_1
occupato di montare l'impalcatura esterna.” (cfr. dich. teste verb. ud. Tes_3
6.03.2024).
Il teste di parte convenuta, , indifferente, premesso di Testimone_4
essere stato dipendente della sino a due anni prima, ha dichiarato: CP_1
“Ricordo di aver lavorato alle dipendenze della presso il cantiere in CP_1
Gallipoli al corso Roma. In relazione alle posizioni sub.1, 2 e 3 della memoria n
2 dell'Avv. Conte, nulla so dire e posso solo precisare di essermi occupato dell'intonaco interno e della pitturazione esterna dell'immobile secondo le indicazioni del titolare della , sig. . Ricordo di aver CP_1 Persona_5
montato e smontato le impalcature per eseguire la pittura. Nulla so dire sulle posizioni sub. 4 e 5 della predetta memoria;
posso dire che non ho conosciuto il
Direttore dei Lavori.” (cfr. dich. teste , verb. ud. 18.04.2024). Tes_4
Il teste di parte convenuta, , indifferente, premesso di Testimone_5
essere dipendente della , ha riferito quanto segue: “Sulle posizioni CP_1
della Memoria n 2 dell'Avv. Conte sub. 1, 2, 3, 4 e 5 nulla so dire. Preciso che in occasione dei lavori per cui è causa, se mal non ricordo, realizzati circa 15 anni fa, ho lavorato per la ed ho eseguito lavori di intonaco, rifiniture, e CP_1
opere sulle volte a stella secondo le indicazioni date dal mio datore di lavoro,
8 , titolare della .” (cfr. dich. teste verb. ud. Persona_5 CP_1 Tes_5
18.04.2024).
Il teste di parte convenuta, , indifferente, dipendente della Testimone_6
sino al 2017, ha dichiarato quanto segue: “Sulle posizioni della CP_1
Memoria n 2 dell'Avv. Conte sub. 1, 2, 3, 4 e 5 nulla posso dire. Preciso che ho eseguito i lavori secondo le indicazioni che mi venivano impartite dal capo cantiere e dal direttore dei lavori. ….” (cfr. dich. teste , verb. ud. Tes_6
18.04.2024).
L'ultimo teste di parte convenuta, indifferente, operaio Testimone_7
della sino a sei anni addietro, ha affermato: “Sulle posizioni della CP_1
Memoria n 2 dell'Avv. Conte sub. 1, 2, 3, 4 e 5 nulla so dire. Preciso che in occasione dei lavori sul cantiere in questione, mi sono occupato di lavori di manovalanza secondo le direttive del datore di lavoro, . Non sono Persona_5
state fatte contestazioni ai lavori.” (cfr. dich. teste , verb. ud. 18.04.2024). Tes_4
Orbene, così compendiate le risultanze di prova in atti, a parere della scrivente, può, senza ombra di dubbio, ritenersi pienamente provata la responsabilità delle società convenute, nella causazione dei danni subiti dall'immobile di proprietà attorea.
Invero, ritenendo esaustiva l'indagine tecnica svolta in sede di ATP, in quanto rivelatasi perfettamente idonea allo scopo per cui era stata disposta, questo giudice rileva come il geom. nominato CTU in quella sede, abbia CP_10
concluso, con assoluta certezza, affermando che i danni riscontrati dallo scrivente in corso di operazioni peritali sono riconducibili, di fatto attribuibili ad una non attenta e scrupolosa operatività posta in essere nell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà Pt_5
Si osserva, altresì, che, in questa sede, la società , non ha addotto CP_1
prove idonee a contrastare sia le risultanze dell'accertamento tecnico d'ufficio, sia le prove addotte dalla parte a sostegno delle proprie doglianze;
invero, né le prove documentali offerte né le prove orali espletate in questa sede a richiesta della stessa
9 parte, sono state in grado di fornire la prova dell'assenza di responsabilità in capo alla società convenuta, esecutrice dei lavori.
La dal canto suo, sebbene ritualmente evocata in giudizio, ha _2
scelto di non costituirsi e, quindi, di non contrastare in alcun modo la domanda attorea.
Secondo il dettato dell'art. 1655 c.c., l'appaltatore adempie ai propri obblighi contrattuali con l'organizzazione dei mezzi necessari e con la gestione a proprio rischio.
Per i danni subiti dal terzo in occasione dell'esecuzione di un contratto di appalto, è possibile configurare una responsabilità o corresponsabilità del committente, solo nell'ipotesi di elisione dell'autonomia tale da convertire l'appaltatore in un nudus minister o in un vero e proprio lavoratore dipendente, ipotesi verificabile qualora abbia realizzato l'opera a lui affidata senza alcuna autonomia tecnica ed in conformità delle istruzioni del committente (cfr. ex multis
Cass. Civ. n. 5007/1996). Tale “degradazione” dell'appaltatore si verifica anche quando il committente nomini un mandatario che lo rappresenti nell'esecuzione o nell'effettuazione dei lavori oppure nomini un direttore dei lavori, il quale è un ausiliare del committente ed attua, sebbene solo in ordine all'esecuzione dei lavori, la sorveglianza o l'ingerenza che, per legge o per contratto, è attribuita al committente.
Nel caso di specie, non può dirsi in alcun modo raggiunta la prova che la società , in qualità di appaltatore, abbia agito quale nudus minister della CP_1
società la quale, però, come emerge dal contratto di appalto prodotto in _2
atti, ha nominato un direttore dei lavori, l'Arch. (cfr. doc. in atti). CP_11
Pertanto, la responsabilità dell'appaltatore per i danni causati a terzi dall'attività svolta da quest'ultimo, può essere affermata esclusivamente ai sensi dell'articolo 2043 c.c. (laddove non ricorrano i presupposti per applicare l'articolo
2050 c.c). E' ipotizzabile la responsabilità del committente, concorrente o esclusiva rispetto a quella dell'appaltatore, nel caso in cui venga dimostrata una
10 concreta ingerenza del committente nell'attività dell'appaltatore e/o la violazione di specifici obblighi di vigilanza e controllo, gravanti sul committente.
Si ritiene, altresì, ipotizzabile la responsabilità del committente ai sensi dell'art. 2051 cc per i danni causati direttamente dalla cosa oggetto dell'appalto, sebbene la stessa sia stata modificata dall'appaltatore ed il danno sia riconducibile proprio a tale modifica cfr. Cass. Civ. n. 4288/2024).
In capo al committente è quindi comunque configurabile per i danni a terzi una responsabilità, oltre eventualmente ex art. 2043 cc, ai sensi dell'art. 2051 c.c.
e come tale può essere evitata da parte del primo unicamente dimostrando il caso fortuito e cioè che l'attività dell'appaltatore (e/o dello stesso danneggiato) non era prevedibile e/o evitabile.
Orbene, nella fattispecie in esame, la rimanendo contumace per _2
l'intero giudizio, non ha fornito alcuna prova in tal senso.
Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra, la scrivente ritiene accertata la concorrente pari responsabilità delle due società convenute, nelle loro rispettive qualità, in ordine alla causazione dei danni patiti dall'immobile di proprietà attorea.
Per l'effetto, le convenute devono essere condannate, in solido, al risarcimento dei danni in favore degli attori, liquidati, giusta quantificazione effettuata dal CTU, geom. in complessivi € 8.016,00, oltre Persona_2
interessi legali dal dovuto all'effettivo soddisfo, quale costo dei lavori necessari alla riduzione in pristino dell'immobile attoreo.
Le società convenute devono, inoltre, essere condannate alla rifusione delle spese sostenute dal per la celebrazione del procedimento di ATP, liquidate Per_1
in € 1.901,79 per onorario C.T.U. corrisposto da;
€ 2.661,10 per Persona_1
onorario di avvocato, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
Invero, è principio giurisprudenziale ormai consolidato quello secondo cui “l'onere delle spese nel procedimento di istruzione preventiva, ivi
11 compreso il compenso al C.T.U. nell'accertamento tecnico preventivo, deve gravare sul richiedente, quale soggetto interessato, salvo restando il successivo regolamento nel giudizio di merito, secondo il criterio della soccombenza” (Cass. Civ., Sez. I, sent. del 15/02/2000, n. 1690).
Le spese di lite relative al presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone;
• Accoglie la domanda attorea;
• Dichiara accertata la pari concorrente responsabilità delle società convenute in ordine ai danni subiti dall'immobile di proprietà degli odierni attori;
• Per l'effetto, condanna, in solido tra loro, la Controparte_1
e la in persona del rispettivo legale
[...] _2
rappresentante p.t., nella loro qualità in atti, al risarcimento dei danni in favore degli eredi di , pro quota ereditaria, pari alla Persona_1
complessiva somma di € 12.578,89, comprensiva di euro 8.016,00, quale costo dei lavori necessari alla riduzione in pristino dell'immobile attoreo, € 1.901,79 per onorario CTU ed € 2.661,10 per onorario di
Avvocato, per la celebrazione del procedimento per ATP, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
• Condanna, infine, le convenute, in solido, alla rifusione delle spese di lite sostenute dagli attori per la celebrazione del presente grado di giudizio, così liquidate: 1) € 6.500,00 (ivi compresa la maggiorazione del 30% ex D.M. n. 55/2014), oltre accessori di legge, se dovuti, in favore di e , da distrarre in favore Parte_2 Parte_1
del procuratore antistatario;
2) € 6.500,00 (ivi compresa la maggiorazione del 30% ex D.M. n. 55/2014), oltre accessori di legge, se
12 dovuti, in favore di e , oltre accessori di Parte_3 Parte_4
legge, se dovuti;
• dichiara provvisoriamente esecutiva la presente sentenza.
Lecce, 28 marzo 2025
Il giudice onorario
Dr.ssa Elena Di Noi
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