Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/03/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
RG 22610 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22610 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso congiunto per separazione personale
TRA
nata in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. VIOLA ANTONIO presso il quale C.F._1
elettivamente domicilia
E
nato in data [...] a [...] C.F. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. VIOLA MARIA ASSUNTA presso C.F._2
la quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13/12/2024 le parti, e Parte_1 Controparte_1
chiedevano pronunziarsi la separazione personale in relazione al matrimonio da loro contratto in
BACOLI il 15/09/1990 (atto n. 28, P. II, S. A, anno 1990).
Aggiungevano che dall'unione tra le parti sono nate il 15/07/1991 e il 10/05/1994, Per_1 Per_2
maggiorenni ed economicamente indipendenti.
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All'esito delle conclusioni del P.M. depositate telematicamente in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
I coniugi e vivranno separatamente essendo ciascuno libero Parte_1 Controparte_1
di fissare la propria residenza ove meglio riterrà opportuno;
La casa coniugale sita in Bacoli (NA) alla Via Ottaviano Augusto n. 19, di proprietà esclusiva della moglie perché ricevuta in donazione dal proprio genitore, rimane assegnata in uso ad essa
[...]
che continuerà ad abitarla in via esclusiva, utilizzando gli arredi e le suppellettili che Parte_1
la compongono;
mentre il Sig. , che ha già trasferito la propria residenza in Venezia Controparte_1
Vico della Pineta n.42/A, vivrà in tale nuova casa, provvedendo al ritiro dei propri effetti personali,
e quant'altro di propria pertinenza, entro 6 mesi da oggi;
Cont Il IG. , pubblico dipendente personale , si obbliga a versare a titolo di Controparte_1
mantenimento alla IG.ra , lavoratrice autonoma nella gestione di una casa vacanza, Parte_1
la somma mensile di Euro 100,00, da maggiorarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, in considerazione della disparità reddituale dei coniugi, e della ridotta capacità di reddito della IG.ra , determinatasi a seguito della vendita dell'immobile di proprietà comune, Parte_1
che non potrà più essere utilizzato dalla moglie per l'esercizio della propria attività, ricavi della vendita per buona parte utilizzati dal IG. per l'acquisto della sua nuova casa in Controparte_1
proprietà esclusiva;
Per quanto non previsto nel presente accordo troveranno applicazione le norme in materia.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
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P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei ricorrenti e Parte_1 Controparte_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BACOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 28, P. II, S. A, anno 1990);
• spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 21/03/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa V. Rosetti
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