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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 31/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 119/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LODI
SEZIONE CONCORSUALE
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Elena Giuppi - Presidente dott.ssa Ada Cappello - Giudice dott.ssa Francesca Varesano - Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZADI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
DEL SOVRAINDEBITATO visto il ricorso depositato in data 27.12.2024 con cui rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. RODOLFO ERCOLI e dall'Avv. LORENZO MASCHERPA, con l'ausilio del
Professionista dell'OCC dott. Andrea Coli, ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata;
letta la domanda volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei creditori;
ritenuto che sussiste la propria competenza ai sensi dell'art. 27 comma 2 CCII in quanto il ricorrente risulta risiedere in Lodi, Via Nino Dall'oro n. 45; vista la relazione depositata ex art. 269 CCII con giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione;
rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo
IV CCII e che si ritengono soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;
rilevato che ai fini della determinazione dell'importo da sottrarre alla liquidazione giudiziale ex art. 268 comma 4 CCII occorre effettuare un necessario contemperamento tra le ragioni dei creditori e quelle del ricorrente e del suo nucleo famigliare, oltre che al fine di una interpretazione sistematica delle disposizioni contenute nel codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza, deve determinarsi l'importo da escludere dalla procedura di liquidazione controllata dapprima determinando la soglia minima definita dall'art. 283 comma 2 CCII in misura pari all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo famigliare della scala di equivalenza ISEE prevista dal regolamento DPCM 159/2013 e successivamente, verificata l'entità delle spese indicate dal ricorrente, valutare il valore più congruo nel caso concreto, tenendo anche in considerazione il disposto dell'art. 545 c.p.c. e la situazione familiare complessiva.
Nel caso di specie, l'applicazione di detti parametri conduce a rilevare che allo stato attuale il nucleo famigliare risulta composto dal ricorrente, dalla di lui moglie priva di occupazione lavorativa e dal figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente, che il ricorrente percepisce un reddito da pensione netto pari a circa € 2.400,00 mensili e che lo stesso ha allegato spese mensili di sostentamento dell'intero nucleo famigliare per complessivi € 1.900,00. Tenuto conto che, in applicazione del criterio di cui all'art. 283 comma 2 CCII il debitore avrebbe diritto a trattenere l'importo mensile di € 1.635,00 parametrato ad un nucleo famigliare di tre persone, che ad ogni modo, in applicazione dell'art. 545 c.p.c. il debitore potrebbe contare sull'importo mensile di circa €
1.900,00 pari ai 4/5 non pignorabili dello stipendio;
al fine di contemperare le esigenze alimentari del nucleo famigliare del ricorrente con quelle dei creditori, tenuto altresì della presenza nel nucleo famigliare di un figlio maggiorenne ed economicamente indipendente, chiamato dunque a concorrere alle spese di mantenimento del nucleo quantomeno in punto di vitto e alloggio, deve ritenersi congruo, quale importo da sottrarsi alla liquidazione, quello mensile di € 1.700,00. rilevato, infine, che il ricorrente ha documentato di essere proprietario del bene mobile registrato
Dacia Sandero targata GJ264ZN, anch'essa messa a disposizione del ceto creditorio, e che ha indicato quale termine di durata della procedura quello di anni 4, con impegno a non richiedere prima della chiusura della procedura il beneficio dell'esdebitazione; visto l'art. 270 CCII;
PQM
1. dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti di Parte_1
C.F. ), residente in [...];
[...] C.F._1
2. nomina, quale giudice delegato alla procedura, la dott.ssa Francesca Varesano;
3. fissa in anni 4 la durata della procedura;
4. nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, il dott. Andrea Coli;
5. ordina il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
6. assegna, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
7. ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
8. dispone che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
9. ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
10. fissa ex art. 268 comma 4 CCII il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in euro 1.700,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione.
11. dispone che il ricorrente trasmetta trimestralmente al liquidatore copia degli estratti di conto corrente personale così da permettere allo stesso di verificare l'entità e la natura delle spese del nucleo nonché l'entità delle poste attive percepite dal debitore;
12. invita il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera;
13. raccomanda all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;
14. dispone, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale (procedure in materia di sovraindebitamento);
15. autorizza la prenotazione a debito delle spese di procedura, come per legge, visto l'art. 146 DPR
115/2002 così come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale 121/2024;
A cura del liquidatore la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.
Così deciso in Lodi, il 21/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Varesano Dott.ssa Elena Giuppi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LODI
SEZIONE CONCORSUALE
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Elena Giuppi - Presidente dott.ssa Ada Cappello - Giudice dott.ssa Francesca Varesano - Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZADI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
DEL SOVRAINDEBITATO visto il ricorso depositato in data 27.12.2024 con cui rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. RODOLFO ERCOLI e dall'Avv. LORENZO MASCHERPA, con l'ausilio del
Professionista dell'OCC dott. Andrea Coli, ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata;
letta la domanda volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei creditori;
ritenuto che sussiste la propria competenza ai sensi dell'art. 27 comma 2 CCII in quanto il ricorrente risulta risiedere in Lodi, Via Nino Dall'oro n. 45; vista la relazione depositata ex art. 269 CCII con giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione;
rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo
IV CCII e che si ritengono soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;
rilevato che ai fini della determinazione dell'importo da sottrarre alla liquidazione giudiziale ex art. 268 comma 4 CCII occorre effettuare un necessario contemperamento tra le ragioni dei creditori e quelle del ricorrente e del suo nucleo famigliare, oltre che al fine di una interpretazione sistematica delle disposizioni contenute nel codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza, deve determinarsi l'importo da escludere dalla procedura di liquidazione controllata dapprima determinando la soglia minima definita dall'art. 283 comma 2 CCII in misura pari all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo famigliare della scala di equivalenza ISEE prevista dal regolamento DPCM 159/2013 e successivamente, verificata l'entità delle spese indicate dal ricorrente, valutare il valore più congruo nel caso concreto, tenendo anche in considerazione il disposto dell'art. 545 c.p.c. e la situazione familiare complessiva.
Nel caso di specie, l'applicazione di detti parametri conduce a rilevare che allo stato attuale il nucleo famigliare risulta composto dal ricorrente, dalla di lui moglie priva di occupazione lavorativa e dal figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente, che il ricorrente percepisce un reddito da pensione netto pari a circa € 2.400,00 mensili e che lo stesso ha allegato spese mensili di sostentamento dell'intero nucleo famigliare per complessivi € 1.900,00. Tenuto conto che, in applicazione del criterio di cui all'art. 283 comma 2 CCII il debitore avrebbe diritto a trattenere l'importo mensile di € 1.635,00 parametrato ad un nucleo famigliare di tre persone, che ad ogni modo, in applicazione dell'art. 545 c.p.c. il debitore potrebbe contare sull'importo mensile di circa €
1.900,00 pari ai 4/5 non pignorabili dello stipendio;
al fine di contemperare le esigenze alimentari del nucleo famigliare del ricorrente con quelle dei creditori, tenuto altresì della presenza nel nucleo famigliare di un figlio maggiorenne ed economicamente indipendente, chiamato dunque a concorrere alle spese di mantenimento del nucleo quantomeno in punto di vitto e alloggio, deve ritenersi congruo, quale importo da sottrarsi alla liquidazione, quello mensile di € 1.700,00. rilevato, infine, che il ricorrente ha documentato di essere proprietario del bene mobile registrato
Dacia Sandero targata GJ264ZN, anch'essa messa a disposizione del ceto creditorio, e che ha indicato quale termine di durata della procedura quello di anni 4, con impegno a non richiedere prima della chiusura della procedura il beneficio dell'esdebitazione; visto l'art. 270 CCII;
PQM
1. dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti di Parte_1
C.F. ), residente in [...];
[...] C.F._1
2. nomina, quale giudice delegato alla procedura, la dott.ssa Francesca Varesano;
3. fissa in anni 4 la durata della procedura;
4. nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, il dott. Andrea Coli;
5. ordina il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
6. assegna, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
7. ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
8. dispone che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
9. ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
10. fissa ex art. 268 comma 4 CCII il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in euro 1.700,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione.
11. dispone che il ricorrente trasmetta trimestralmente al liquidatore copia degli estratti di conto corrente personale così da permettere allo stesso di verificare l'entità e la natura delle spese del nucleo nonché l'entità delle poste attive percepite dal debitore;
12. invita il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera;
13. raccomanda all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;
14. dispone, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale (procedure in materia di sovraindebitamento);
15. autorizza la prenotazione a debito delle spese di procedura, come per legge, visto l'art. 146 DPR
115/2002 così come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale 121/2024;
A cura del liquidatore la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.
Così deciso in Lodi, il 21/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Varesano Dott.ssa Elena Giuppi