Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/04/2025, n. 1380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1380 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 01/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 6100/2024 R.G. promossa da:
rappr. e dif. dall'avv. SCARDICCHIO STEFANIA;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall'avv. DAPRILE BARBARA;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07.05.2024, il ricorrente di cui in epigrafe – premesso che l , con provvedimento del 09.01.2024, aveva disposto il CP_1 ricalcolo dell'assegno sociale in godimento, a decorrere dal 1° gennaio
2019, rilevando un indebito di € 15.086,52; che, con successiva nota del 23 gennaio 2024 l comunicava la riliquidazione dell'assegno sociale con CP_1 un credito a favore del ricorrente pari a € 1.253,94, interamente trattenuti a “recupero indebito numero 00018278171”; che, con ulteriore provvedimento del 23 gennaio 2024, l confermava l'indebito di €. CP_1
15.086,52 “per i seguenti motivi:
- inserite le compravendite del 2019 e del 2020, inoltre è stata rimossa la sospensione per mancata comunicazione dei redditi;
09.01.2024 e 23.01.2024 per l'importo di €. 15.086,52.
B. Conseguentemente dichiarare non dovuta la somma di €. 15.086,52 contabilizzata a debito nelle stesse missive.
C. Dichiarare tenuto e per l'effetto condannare l al pagamento della CP_1 somma di €. 1.253,98 trattenuta con nota del 23 gennaio 2024.
D. Dichiarare tenuto e per l'effetto condannare l al pagamento della CP_1 somma di €. 892,70 a titolo di “anticipo della maggiorazione di 1 anno”
E. Condannare l alla rifusione delle spese processuali da attribuirsi CP_1 in distrazione a favore degli avvocati anticipatari”.
Si costituiva in giudizio l chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
All'odierna udienza in trattazione scritta, acquisita la documentazione in atti, la causa veniva decisa.
Il ricorso è infondato e va rigettato per le medesime ragioni, condivise da questo giudice e di seguito riportate, esposte dalla Corte d'Appello di
Bari con riferimento ad un caso analogo (cfr. sentenza del 28.03.2024 emessa nell'ambito del procedimento R.G.N. n. 395 del 2022).
La fattispecie in esame, avendo ad oggetto un indebito relativo dell'assegno sociale, deve essere esaminata alla luce dei principi vigenti in materia di indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità che ha individuato, in relazione alle singole diversificate fattispecie, un'articolata disciplina che distingue a seconda che l'indebito consegua, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio-economici (incollocazione o disoccupazione) o a requisiti di altra natura.
In particolare, come di recente precisato dalla Suprema Corte con sentenza n.13223 del 30.06.2020, richiamando la precedente Cass. n.26036 del
15.10.2019, in tema di indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, lo stesso è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens.
La pronuncia si pone nel solco tracciato da Cass. n.28771 del 09.11.2018 che pure aveva affermato che l'indebito assistenziale, determinato dal venir meno in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge, abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione, trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
In ordine alle ipotesi che escludono il dolo dell'interessato, Cass. civ. sez. VI, 25.08.2020, n.17644 ha ribadito che, come più volte rimarcato dalla Cassazione, (sentenze n. 28771 del 2018; n. 26036 del 2019) una situazione di dolo idonea a legittimare la ripetizione dell'indebito può ravvisarsi allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio, trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
Tanto detto in via generale, se è vero che, anche ai sensi del D.L. dell'art. 15 del D.L. 78 del 2009, sussiste in capo all'amministrazione finanziaria ed alle altre amministrazioni l'obbligo di trasmissione all delle informazioni e dei dati reddituali in possesso, è anche vero CP_1 che il comma 10 bis dell'art. 35 della D.L. n. 207/2007, introdotto dall'art. 13 del D.L. n. 78/2010, al comma 6 stabilisce che “i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8” devono comunque comunicare all i dati della propria situazione reddituale CP_1 incidenti sulle prestazioni in godimento, nei casi in cui gli stessi non siano già stati integralmente comunicati all'Amministrazione finanziaria
(cfr. «Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa»).
Appare chiaro che detto obbligo discende dalla indubbia rilevanza, ai fini della formazione del reddito utile alla concessione della prestazione, anche di redditi non soggetti a tassazione e dunque insuscettibili di dichiarazione fiscale: redditi che, nondimeno, ai diversi fini previdenziali, devono pertanto essere comunicati all ai fini della CP_2 verifica della perduranza dell'effettivo stato di bisogno (cfr. art. 3, comma 6, della l. n.335 del 1995, che dopo aver disposto che «con effetto dall'1.01.96, l'assegno sociale è riconosciuto «ai cittadini italiani residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma», specifica che: «... Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile»).
Ciò premesso, si rileva che, nel caso sottoposto all'odierno vaglio, è pacifico che il ricorrente abbia omesso di comunicare all'Istituto le variazioni reddituali correlate alla vendita dell'immobile rispetto al quale egli stesso era titolare del diritto di usufrutto, nonché alla vendita dell'immobile del quale la moglie era comproprietaria, pur consapevole del fatto che nessuna dichiarazione fiscale era stata presentata, attesa peraltro la non assoggettabilità ad Irpef delle relative somme.
A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, parte ricorrente – oltre ad aver pacificamente omesso di presentare la dichiarazione reddituale a far data dal 2019, anno in cui è avvenuta la prima compravendita – ha dichiarato, nella domanda di ricostituzione reddituale presentata in data 05/12/2023, di non aver prodotto (sin dall'anno 2019), unitamente alla moglie, altri redditi al di fuori della casa di abitazione (cfr. prod. doc. ). CP_1
Alla luce di tali circostanze, non può non ravvisarsi in capo al ricorrente una condizione soggettiva del tutto ostativa alla rivendicata irripetibilità delle somme, non potendosi ritenere sufficienti, ai fini dell'assolvimento dell'onere di comunicazione, la registrazione e la trascrizione degli atti di compravendita presso i competenti uffici, trattandosi di adempimenti insuscettibili di porre l nelle CP_2 condizioni di venire tempestivamente a conoscenza di una variazione reddituale.
Pertanto, attesa la legittimità del recupero operato dall - anche in CP_1 carenza di situazioni lesive dell'affidamento dell'accipiens, che era di contro ben consapevole dell'avvenuta percezione di ulteriori redditi nel periodo indicato – il ricorso va rigettato.
Le argomentazioni sinora esposte sono dirimenti ed escludono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
In ragione dell'art. 152 disp. att. c.p.c., non v'è luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) Non luogo a provvedere sulle spese di lite.
Bari, 01.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. ssa Agnese Angiuli