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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 24/03/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2037/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE
composto dai sigg.ri Magistrati:
- dr. Giuseppe Rini Presidente
- dr.ssa Rossana Musumeci Giudice
- dr.ssa Claudia Musola Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2037 dell'anno 2022 del Ruolo Generale vertente tra
(C.F: ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Palermo in via Libertà n. 193 presso lo studio dell'Avv. Maria
Chiara Coniglio, che la rappresenta e difende per mandato in atti
parte ricorrente
CONTRO
(C.F. ) nato a [...] i Controparte_1 C.F._2
l13.11.1961, elettivamente domiciliato in Palermo, Via Paolo Paternostro n. 94, presso lo studio dell'Avv. Michela Pusateri, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
parte resistente
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: domanda di separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza cartolare del 28/11/2024 le parti concludevano come da note per la trattazione scritta, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso per separazione giudiziale, depositato in cancelleria in data 25.7.2022,
[...]
ha premesso di avere contratto matrimonio con il resistente , in Parte_1 CP_2
data 22 settembre 2001, nel comune di Palermo e che, dalla loro unione, sono nate due figlie,
, nata a [...] il [...], maggiorenne e studentessa universitaria, Persona_1
e , nata a [...] il [...]; che la comunione materiale e spirituale tra i Persona_2
coniugi è venuta meno, divenendo per tale motivo insostenibile la convivenza.
Riguardo al profilo economico, la ricorrente ha dedotto di essere docente presso l'Istituto
Regina Margherita di Palermo, mentre il sig. che esercitava la professione Controparte_1
di esercente commerciale, essendo titolare di una tabaccheria ad Alia (PA), recentemente, ha venduto la suddetta attività commerciale.
La ricorrente, quindi, ha concluso chiedendo pronunciarsi la separazione dei coniugi,
l'affidamento condiviso della IA RE , con collocazione prevalente presso la madre Per_2
nella casa coniugale, di proprietà esclusiva della ricorrente;
la condanna del resistente al pagamento dell'importo complessivo di euro 600,00, da aggiornare annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di mantenimento delle figlie, oltre alla partecipazione alle spese straordinarie.
Si è costituito il resistente con memoria difensiva, depositata il 5.6.2023, aderendo alla domanda di separazione ma contestando le ulteriori domande della ricorrente.
In particolare, il resistente ha evidenziato di aver venduto la propria attività commerciale, ubicata ad Alia, al fine di avvicinarsi alla famiglia, nella speranza di trovare un'occupazione lavorativa a Palermo ma che, a causa dell'età e della mancanza di una specifica qualifica professionale, lo stesso si trova, ad oggi, in stato di disoccupazione e percepisce, come unico redito, la somma di euro 200,00 quale canone di locazione.
In relazione alle richieste di carattere economico, il resistente ha rappresentato, quindi, di essere nell'impossibilità di corrispondere la somma richiesta dalla moglie, a titolo di mantenimento delle figlie ed ha chiesto di essere esonerato, almeno provvisoriamente, da qualsiasi contributo per il mantenimento della prole.
All'esito dell'Udienza di comparizione dei coniugi per esperire il tentativo di conciliazione, il
Presidente del tribunale ha autorizzato i coniugi a continuare a vivere separatamente, ha regolamentato l'affidamento condiviso e il diritto di visita della IA RE , ha Per_2
assegnato la casa coniugale alla ricorrente, ed ha posto a carico del Sig. l'onere di CP_3
corrispondere alla moglie, entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, la complessiva somma di euro 300,00, di cui euro 150,00 per ciascuna IA, soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT-FOI, oltre all'obbligo di contribuire alle spese mediche, scolastiche, di istruzione e straordinarie che si dovessero rendere necessarie nell'interesse delle figlie, nella misura del 50%.
Con la memoria di costituzione ai sensi dell'art. 709, comma III, c.p.c. parte resistente, inoltre,
ha formulato domanda di addebito della separazione alla ricorrente Sig.ra per violazione Pt_1
dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., insistendo nelle altre conclusioni già rassegnate e chiedendo, in via subordinata rispetto alla domanda di esonero dal contributo di mantenimento per le figlie, che fosse stabilito un contributo in misura non superiore ad € 100,00 per ciascuna
IA.
Assegnati alle parti i termini ex art. 183, VI comma cpc, la causa è stata istruita documentalmente, stante la ritenuta irrilevanza delle prove orali dedotte dal resistente.
Ritenuta matura per la decisione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza di cui in epigrafe, è stata rimessa al Collegio ai fini della decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
Infine, con comparsa di costituzione, depositata in data 30.1.2025, si è costituito il nuovo difensore di parte resistente, il quale, nelle “note di replica” depositate in data 15.2.2025, ha altresì formulato domanda di mantenimento a favore del Sig. da porsi a carico della Parte_1
Sig. Pt_1
***
DOMANDA DI SEPARAZIONE E ADDEBITO
Ciò posto nei fatti, va senz'altro accolta la domanda di separazione giudiziale proposta dalle parti. Alla stregua delle acquisite emergenze processuali, infatti, la domanda di separazione appare meritevole di positivo apprezzamento, in quanto i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente tale. Come noto, difatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi, dunque, che questi possa chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio
2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie, nessuna esitazione può incontrarsi nel riconoscere come tra i coniugi si sia venuta a creare una frattura allo stato irreversibile ed ostativa alla ricostruzione dell'armonia di coppia, considerate sia le dichiarazioni rese da entrambe le parti all'udienza presidenziale, sia le circostanze da queste ultime rappresentate nei propri scritti difensivi.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta dalle parti, in conformità al parere del Pubblico Ministero.
Passando all'esame della domanda di addebito formulata dal resistente nella memoria integrativa ex art. 709 comma III, cpc, preliminarmente si osserva che, come evidenziato anche recentemente dalla Suprema Corte, nel processo di separazione personale, disciplinato dalla normativa applicabile ratione temporis, trattandosi di giudizio a natura bifasica, la domanda del coniuge volta ad ottenere l'assegno per il proprio mantenimento e la richiesta di addebito,
sono ammissibili anche se formulate per la prima volta nella memoria integrativa, ex art. 709,
comma III, cpc, poiché la fase contenziosa davanti al giudice istruttore, che segue quella presidenziale, si svolge sulla falsariga del giudizio ordinario di cognizione, consentendo una progressiva formazione della vocatio in ius( Cfr. ordinanza n. 27597/2022; Cass. Ord.
17590/2019). Tale domanda, quindi, essendo stata proposta nella memoria integrativa che introduce il giudizio contenzioso, va dichiarata ammissibile.
Purtuttavia, nel merito, deve evidenziarsi che, ai fini della pronunzia dell'addebito, occorre l'accertamento sia della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio sia della sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare non solo la violazione dei doveri matrimoniali, ma anche se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
Tra le tante pronunce in questo senso, già Cassazione n. 2059/2012 aveva chiarito come "Grava
sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà,
l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua
efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di
chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà
nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui
l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata fedeltà".
Con la ancora più risalente pronuncia n. 14840 del 2006, la Suprema Corte aveva evidenziato che "La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi
coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e
consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi,
ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi
dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento
della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da
entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cassa con rinvio, App. Messina, 25 novembre
2004).
Tra le pronunce più recenti in materia si ricorda, invece, Cass. Civ. n. 16691/2020, secondo cui
"In tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la
contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia
l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della
convivenza";
Da ultimo, proprio in relazione alla violazione dei doveri coniugali, la Suprema Corte ha evidenziato che “la sentenza di addebito della separazione non può essere basata esclusivamente sulla violazione dei doveri previsti dall'art. 143 c.c. ma richiede un accertamento sulla causalità di tale violazione nella crisi del rapporto coniugale” (Cass. civ. 18725/2023) e che “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la
irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento
volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di
entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza” (Cass. civ. n. 15196/2023).
Ciò premesso, la suddetta prova non può ritenersi raggiunta.
Ed infatti, il Sig. ha fondato la richiesta di addebito nei confronti della moglie sul Parte_1
presupposto che la stessa avrebbe, in costanza di matrimonio, “assunto comportamenti tali da
compromettere la serenità familiare, primo fra tutti il rifiuto di trasferirsi nel luogo nel quale
l'odierno resistente svolgeva la propria attività lavorativa” e che, tale condotta, avrebbe determinato il resistente a cedere la propria attività commerciale per ricongiungersi con il proprio nucleo familiare. Lo stesso, inoltre, ha ritenuto che causa del venire meno del “menage familiare” fosse da attribuire ad una nuova relazione intrattenuta dalla sig.ra Tali Pt_1
allegazioni, per contro, sono state fortemente contestate dalla ricorrente.
Il resistente, peraltro, nel formulare i mezzi di prova di cui alla seconda memoria istruttoria,
ritenuti irrilevanti dal G.I., oltre a non fornire adeguato supporto probatorio delle circostanze allegate, nulla ha dedotto sulla sussistenza del nesso di causalità tra i fatti addebitati, peraltro in via del tutto generica, alla ricorrente e l'avvenuta separazione dei coniugi.
Alla luce delle scarne risultanze probatorie e tenuto conto della inammissibilità e irrilevanza dei capitoli di prova dedotti sul punto dal resistente, deve ritenersi che l'istante non abbia fornito prova adeguata per ritenere che l'asserita violazione dei doveri coniugali da parte della ricorrente abbia determinato, quale causa unica o prevalente, la rottura definitiva del rapporto di coniugio. La domanda di addebito, quindi, va rigettata.
AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO DELLA PROLE
Preliminarmente va rilevato che, in data 20.3.2025, anche la IA ha raggiunto la Per_2
maggiore età, per cui non vi è luogo a provvedere sulla domanda di affidamento e di collocamento della stessa.
Per quanto riguarda la determinazione dei doveri di mantenimento in favore delle figlie e , si osserva che, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato della Per_1 Per_2
Suprema Corte, l'obbligo del genitore di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne non cessa automaticamente al raggiungimento della maggiore età, ma perdura finché il genitore onerato non provi che il figlio ha raggiunto l'autosufficienza economica, ovvero, pur se posto nelle condizioni concrete per addivenirvi, non ne abbia poi tratto profitto per sua colpa (cfr. Cass. n. 17808/2015, Cass. Civ.407/2007).
In proposito, ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (Cassazione civile, sez. I, 14/08/2020,
n. 17183).
L'onere della prova del raggiungimento della indipendenza economica da parte del figlio, ovvero della imputabilità allo stesso del suo mancato conseguimento, incombe sul genitore tenuto al mantenimento (Corte Appello Palermo, 13/09/2021). Inoltre, è stato osservato che
“la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità” (Cassazione civile sez. I, 14/08/2020, n.17183).
Orbene, nel caso in esame non è contestato che le figlie e , entrambe Per_1 Per_2
maggiorenni e conviventi con la madre, non siano ancora economicamente autosufficienti, essendo entrambe studentesse: la prima è iscritta presso l'Università degli Studi di Palermo,
Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, mentre la seconda frequenta l'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado presso il Liceo Classico Garibaldi di Palermo.
Quanto alla quantificazione dell'assegno, va rilevato che l'art. 315 bis c.c. impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, ed obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun genitore, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cf. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974).
Ai sensi del novellato testo dell'art. 337-ter cod. civ., ciascuno dei genitori è tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, e la corresponsione dell'assegno di mantenimento è finalizzata alla realizzazione di tale principio di proporzionalità.
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale assegno deve tenere in considerazione le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritenere che, per realizzare le finalità perequative cui è destinato l'istituto dell'assegno di mantenimento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo familiare.
Tale accertamento, da condurre unitamente alla valutazione del tenore di vita concretamente mantenuto dal medesimo nucleo in costanza di matrimonio o di convivenza, consente, per un verso, di quantificare la parte delle risorse economiche che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun genitore può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva misura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con riferimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimento dei genitori, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
In merito la Suprema Corte ha precisato che “In tema di separazione personale dei coniugi la valutazione delle condizioni economiche delle parti, ai fini della determinazione del contributo rispettivamente dovuto per il mantenimento dei figli, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi”.
Nel caso di specie, dalla documentazione allegata, parte ricorrente, docente presso l'Istituto
Regina Margherita di Palermo, risulta avere un reddito annuo di circa euro 33.000,00 (Cfr.
Certificazione UNICA anni 2019-2020-2021). La stessa, inoltre, dal mese di agosto 2021, corrisponde la somma di euro 655,00 mensili per la restituzione di un prestito, concesso dal resistente e finalizzato all'acquisto di quota della casa coniugale.
Il resistente, attualmente, percepisce un reddito mensile di euro 200,00, a titolo di canone di locazione, per l'immobile ove era ubicata l'attività commerciale, dallo stesso ceduta per il corrispettivo di euro 155.000,00, nonché la somma di euro 655,00 mensile dalla ricorrente,
quale rata per la restituzione della somma di euro 75.000,00, maggiorata degli interessi,
concessa in mutuo alla moglie.
Per quanto concerne il dovere di mantenimento del padre nei confronti delle figlie, il resistente risulta obbligato, al pari dell'altro genitore, a provvedere al mantenimento della prole, ai sensi dell'art. 30 Cost., norma avente natura imperativa che impone il dovere e diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli.
Secondo costante orientamento giurisprudenziale, inoltre, l'eventuale stato di disoccupazione del genitore obbligato non è ex se sufficiente a fondare la domanda di esonero dalla prestazione, pur se può essere valutato ai fini della quantificazione dell'assegno, assumendo prevalenza, nell'interesse superiore dei figli, il dovere di contribuzione al loro mantenimento. Ciò comporta che il dovere di mantenere i figli incombe sui genitori anche in situazioni economicamente precarie e non può essere eluso, ponendolo solo a carico dell'altro genitore. Peraltro, nel caso in esame, deve essere valorizzata sia la capacità lavorativa propria del resistente, che ha svolto attività commerciale fino alla data di cessione della tabaccheria, che i ricavi che lo stesso ha ottenuto dalla summenzionata cessione.
Quindi, sulla scorta delle risultanze documentali, tenuto conto della capacità lavorativa generica del resistente e delle esigenze connesse all'età delle figlie, entrambe studentesse, appare equo confermare l'onere per il resistente di corrispondere, in favore della ricorrente, a titolo di
Per_ contributo al mantenimento delle figlie ed , l'importo mensile di euro 300,00 Per_1
(euro 150,00 per ciascuna IA), da corrispondere entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutare annualmente in base all'indice ISTAT.
Il resistente va, inoltre, obbligato a partecipare, nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per le figlie, tra le quali ricorrono, a titolo esemplificativo, le spese mediche relative a prestazioni sanitarie non assicurate dal Servizio Sanitario Nazionale, nonché le spese scolastiche o universitarie. Con riferimento a tali spese il genitore anticipatario avrà
diritto di ottenere il rimborso previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.
CONTRIBUTO DI MANTENIMENTO PER IL RESISTENTE
Nulla va riconosciuto, invece, a titolo di mantenimento del resistente, stante la tardività della relativa domanda, formulata per la prima volta solo in sede di comparsa conclusionale.
Sul punto, richiamato quanto già osservato in relazione alla domanda di addebito, si evidenzia che le comparse conclusionali hanno soltanto la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte e, pertanto, non possono contenere domande o eccezioni nuove, che comportino l'ampliamento del thema decidendum
(Cfr. da ultimo Cassazione civile sez. I, 05/04/2024, n.9066)
SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono da liquidare come da dispositivo,
secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto natura della causa (separazione giudiziale) e dell'attività defensionale effettuata
(riduzione della fase istruttoria in essenza di prove costituende).
PQM
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
il 15/09/1966, e , nato a [...] il [...], i quali Controparte_1
hanno contratto matrimonio in data 22.9.2001, nel comune di Palermo, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo comune al n. 66, parte II, Serie A, Vol. 2246;
RIGETTA la domanda di addebito della separazione, formulata dal resistente;
DICHIARA cessata la materia del contendere in merito alla richiesta di affidamento della IA
; Persona_2
PONE a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere, in favore della Controparte_1
ricorrente, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di euro 300,00, a titolo di mantenimento delle figlie e , di cui euro 150,00 per ciascuna IA, soggetta a Per_1 Per_2
rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT-FOI; DICHIARA il resistente tenuto al pagamento, nella misura del 50%, delle spese straordinarie necessarie per la prole;
DICHIARA l'inammissibilità della domanda di mantenimento formulata dal resistente;
CONDANNA al pagamento, in favore di , delle spese Controparte_1 Parte_1
di lite, che si liquidano in € 3.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
ORDINA che la presente sentenza venga trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria,
al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e gli ulteriori incombenti di cui al
D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio del 21/3/2025
Il Presidente
Giuseppe Rini
Il Giudice est.
Claudia Musola