Ordinanza collegiale 30 dicembre 2024
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 03/06/2025, n. 1223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1223 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 01223/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00395/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 395 del 2024, proposto da PE Parrino, rappresentato e difeso dall'avvocato Tiziana Milana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Palermo, via Noto, n. 12;
contro
- l’Assessorato Regionale della Salute - Dipartimento Regionale per la Pianificazione, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con domicilio digitale ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it e domicilio fisico in Palermo, via RIno Stabile, n.184;
nei confronti
- di AL FI, AN AL, AM NC, RE UI, RB AN, AR RE, LL AL, OM RO, AY TO, BR MO, RI AN, AC IO, AN AS, RA RO, CA AO, RU AG, AR MA, AN ES, CI AN, NA NA, OT EN, CI IC, UC TO BI, CO MI, RR AL, IS LO, CC PE, De IL PE, Di TO NI, Di DE VA, Di LE EP, DI LO, Di NO VI, DR PE, LI AE, IT PE, AZ UC, IO LU, RN RI GR, RN RIlucia, EN AR, SO AO, IA PE, AS PE, ID AL, RE AN, La ER TO, La AG AO, ZA SA, AZ TO, VI NI, RD NF, UC NC, DE NS, IA AL, AN LL, CA ER, ZO AN, IN IC, OL LE, AN UR, RE RO, UR PE, IC GI, OR AR, LU TU, AL VA, PU RE, RO PE, ND NC, RD NI, AO PE, RE PE, RE NI, IT AO, IR AL, ZZ AR, RU IC, AR LO, PI UR, ER TO, IC UI, DO IC e MA PE, non costituiti in giudizio;
per annullamento
- della nota prot. n.11406 del 7 marzo 2024 di diniego di accesso documentale alle domande di partecipazione, ai curricula e alle schede di valutazione dei concorrenti ammessi al colloquio nell'ambito dell'Avviso pubblico per la formazione ai sensi dell'art.3 del d.lgs. n.171/2016 del nuovo elenco ed aggiornamento biennale degli idonei alla nomina di direttore sanitario delle aziende e degli enti del servizio sanitario della Regione siciliana;
e per l’accertamento e la dichiarazione
- del diritto all’ostensione dei documenti richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio, con i relativi allegati, dell’Assessorato Regionale della Salute, Dipartimento Regionale per la Pianificazione;
Vista l’ordinanza collegiale n. 3657 del 30 dicembre 2024;
Viste le memorie difensive e di replica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice la dott.ssa Anna Pignataro;
Uditi, nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025, per le parti i difensori presenti così come specificato nel verbale;
FATTO
Con ricorso notificato il 18 marzo 2024 e depositato il giorno 22 seguente, è stato chiesto l’annullamento della nota prot. n.11406 del 7 marzo 2024 con la quale l’Amministrazione regionale intimata ha negato l’accesso chiesto con istanza del 12 febbraio 2024 nella parte riguardante le domande di partecipazione, con relativi curricula, e le schede di valutazione, dei concorrenti ammessi al colloquio nell’ambito dell’Avviso pubblico per la formazione, ai sensi dell’art.3 del d.lgs. n.171/2016 del nuovo elenco ed aggiornamento biennale degli idonei alla nomina di direttore sanitario delle aziende e degli enti del servizio sanitario della regione siciliana, selezione dalla quale il ricorrente è stato escluso avendo avuto attribuito dalla Commissione un punteggio complessivo di 24,08 inferiore al punteggio minimo di 25 necessario per accedere alla fase successiva del colloquio.
Il ricorrente ha quindi domandato che sia ordinato di rilascio dei documenti richiesti e nominato un Commissario ad acta in caso di inosservanza del predetto ordine di ostensione.
L’Amministrazione regionale intimata ha negato la chiesta ostensione perché si tratterebbe “ di atti che non afferiscono ad una procedura concorsuale ma ad una selezione tra candidati per l’inserimento in un elenco di idonei alla nomina a direttore sanitario in possesso dei requisiti prescritti (…) In ogni caso e comunque la Commissione esaminatrice ha esaurito i suoi lavori in data 14 febbraio 2024 ed in ragione di ciò non è possibile prendere in considerazione un ulteriore riesame delle controdeduzioni ribadite dalla S.V ”.
L’amministrazione regionale si è formalmente costituita in giudizio, depositando documentazione; con successiva memoria del 14 novembre 2023, in via preliminare, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire, sostenendo che l’istanza di accesso agli atti era stata comunque parzialmente esitata con nota pec del 13 febbraio 2024, tramite l’invio delle copie di tutti i verbali richiesti il 12 febbraio 2024 e, per il resto, ha ribadito le ragioni del diniego, ossia che non è stata redatta alcuna graduatoria al termine della selezione, poiché non vi è stata alcuna valutazione comparativa con gli altri aspiranti, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario per ogni doglianza connessa.
Il ricorrente ha replicato con memoria del 22 novembre 2024, insistendo nell’accoglimento del ricorso, a tal fine precisando che:
- al momento dell’introduzione del giudizio (22 marzo 2024) i Direttori sanitari non erano stati ancora nominati;
- in materia di accesso, non rileva la distinzione tra concorso pubblico e selezione pubblica;
- non sussistono ragioni di tutela della riservatezza, posto che, per giurisprudenza costante, chi partecipa ad una selezione acconsente a che i propri dati siano visionati dagli altri candidati, e potendo, in ogni caso, essere consentita l’esibizione della documentazione richiesta con i dati sensibili oscurati;
- dalla disamina dei verbali esibiti sarebbero emersi profili di disparità di trattamento.
Con ordinanza collegiale n. 3657 del 30 dicembre 2024, è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei concorrenti ammessi al colloquio.
In data 29 gennaio 2025, l’Amministrazione regionale ha depositato l’elenco dei candidati ammessi al colloquio.
In data 4 febbraio 2025, il ricorrente ha depositato le notifiche effettuate il 31 gennaio 2025 tramite PEC ai candidati di cui al predetto elenco, così come indicate dall’Amministrazione resistente.
Alla camera di consiglio del 25 febbraio 2025, la trattazione della causa è stata rinviata d’ufficio al fine del rispetto del termine di costituzione a favore dei controinteressati intimati.
Nessuno dei controinteressati evocati si è costituito in giudizio.
Alla camera di consiglio del 26 marzo 2025, su conforme richiesta dei difensori delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è ammissibile e fondato.
Il Collegio non ignora l’orientamento pacifico secondo cui “ Le controversie relative all'inserimento nell'elenco degli idonei alla nomina a direttore amministrativo, formato in esito al procedimento di selezione di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 171 del 2016, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto, nel suo svolgimento, l'amministrazione non esercita poteri discrezionali, ma è chiamata esclusivamente ad una ricognizione dei presupposti e dei requisiti professionali previsti direttamente dalla legge, sicché la situazione giuridica fatta valere in giudizio dall'aspirante non è di interesse legittimo, ma di diritto soggettivo perfetto ” (v. Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 22 ottobre 2021, n. 29558).
Nel caso in esame, non vi è dubbio che il ricorrente vanta un interesse personale, concreto ed attuale alla ostensione, corrispondente ad una posizione giuridica qualificata, siccome derivante dalla partecipazione alla procedura lato sensu selettiva de qua ; diritto questo che, come è noto, prescinde dal requisito della strumentalità rispetto alle connesse ed eventuali iniziative giudiziarie conseguenti, potendo essere tutelato di per sé ed in via autonoma (cfr. Consiglio di Stato, VI, 15 novembre 2018, n.6444).
Pertanto anche se, nel caso di specie, l’accesso è strumentale all’esperimento di un’eventuale e futura azione innanzi al G.O. - dunque non ancora pendente - avverso l’esito della selezione di che trattasi, anche per esigenze di concentrazione delle tutele e di economia processuale, considerata l’autonomia e l’imprescindibilità dell’accesso documentale per finalità conoscitive in atto non riconducibili all’esigenze istruttorie interne dell’eventuale processo innanzi al G.O., il ricorso è ammissibile e va scrutinato nel merito.
Ciò posto, va ricordato che è principio cardine di tutti i procedimenti di evidenza pubblica quello secondo cui « le domande, i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati … costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza della valutazione. Tali atti, quindi, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, peraltro, non assumono neppure la veste di controinteressati in senso tecnico nel giudizio proposto ex art. 25, l. n. 241/1990» (cfr., ex plurimis , T.A.R. Lazio, Roma, V, 21 dicembre 2023, n. 19443).
Nel caso in esame, l’elenco degli idonei è stato redatto previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio, effettuata dalla commissione appositamente nominata, all’esito della valutazione dei titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera presentati dai candidati, secondo gli specifici criteri indicati nell'avviso pubblico (v. art. 3, Decreto legislativo 4/08/2016, n. 171 di “ Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria ”) ed è quindi evidente la sussistenza dell’interesse del ricorrente candidato, non inserito nell’elenco, ad accedere alla documentazione richiesta, risultando integrati tutti i presupposti e le condizioni necessarie per l’esercizio dell’accesso difensivo regolato dalla legge generale sul procedimento amministrativo.
In conclusione, il ricorso va accolto e conseguentemente va ordinato all’Amministrazione regionale resistente di consentire al ricorrente l’ostensione documentale, entro il termine di trenta (30) giorni decorrente dalla comunicazione, o se antecedente dalla notificazione a cura dell’interessato, della presente sentenza.
2. In caso di mancata esibizione, su istanza di parte debitamente notificata a controparte, si provvederà alla nomina di un commissario ad acta affinché provveda in luogo dell’Amministrazione regionale con oneri a carico di quest’ultima.
3. Le spese tra le parti costituite seguono la regola della soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, mentre vanno dichiarate irripetibili nei confronti dei controinteressati intimati non costituitisi in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’Assessorato regionale della Salute - Dipartimento Regionale per la Pianificazione, di consentire al ricorrente l’accesso alla documentazione richiesta, nei termini indicati in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente nella misura di € 1.000,00 (euro mille/00), nonché al rimborso del contributo unificato, oltre agli accessori di legge se dovuti.
Spese irripetibili nei confronti dei controinteressati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
NC BR, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere, Estensore
Annalisa Stefanelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Pignataro | NC BR |
IL SEGRETARIO