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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 28/03/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1538/2024 Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI AGRIGENTO, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati:
MARCO SALVATORI Presidente
SILVIA CAPITANO Giudice Rel./Est.
GIOVANNA CLAUDIA RAGUSA Giudice
Visti gli artt. 473bis.11, 473bis.29 – 473bis.47 c.p.c. e letti gli atti del procedimento RG
1538/2024 avente ad oggetto Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso) proposto da:
Parte_1 con l'avv. IRENE FRAGAPANI
- ricorrente -
nei confronti di:
CP_1 residente in [...]; – resistente contumace -
considerato che all'udienza dinnanzi al Giudice Relatore sono state precisate le conclusioni e la causa è stata posta in decisione;
sentito il Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
esaminato il ricorso di con il quale, a modifica delle condizioni di divorzio di cui Parte_1 alla sentenza del Tribunale di Agrigento del 2 dicembre 2016 n. 1789/2016, è domandata la revoca dell'obbligo di corrispondere alla l'assegno di mantenimento per i figli nati dal CP_1 matrimonio;
il ricorrente ha allegato al riguardo che la figlia , ormai quasi trentenne è Per_1 economicamente indipendente mentre il figlio minore è, purtroppo, deceduto il 10.6.2024; Per_2 considerato che il ricorso è stato ritualmente comunicato al PM in sede;
rilevato che la resistente, benché ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita e se ne deve pertanto dichiarare la contumacia;
1 il procedimento, istruito a mezzo di prove documentali e testimoniali è stato posto in decisione all'udienza tenutasi dinnanzi al giudice relatore con rinuncia ai termini ex art 473-bis.28 c.p.c.
Così brevemente sintetizzato il fatto e lo svolgimento del processo è noto che secondo costante e pacifica giurisprudenza della Suprema Corte in materia di assegno di mantenimento,
i "giustificati motivi" , la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione dei coniugi, sono ravvisabili “nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati”
(v. tra le ultime, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 28436 del 28/11/2017).
Dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata emerge che il
Tribunale ha posto a carico del ricorrente un contributo per il mantenimento della figlia già maggiorenne e del minore nella misura complessiva di € 400,00, rivalutabile Istat, Per_1 Per_2 oltre alla contribuzione nella misura del 50% delle spese straordinarie.
Va innanzitutto dato atto che il figlio minore della coppia, , è deceduto nel giugno 2024 Per_2
(v. certificato di morte in atti).
Quanto ad il rigore della prova di cui è onerato il padre sul raggiungimento Per_1 dell'indipendenza economica dei figli è proporzionale all'avanzare dell'età, sino al punto di non poter essere più assolto nelle situazioni in cui quell'obbligo deve ritenersi estinto con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo, nella normalità dei casi è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società (Cass. civ. sez. I, 20/08/2014, n.18076).
Il diritto del figlio si giustifica, infatti, all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo tenendo conto (e, a norma dei novellati art. 147 c.c. e art. 315 bis c.c., comma 1, "nel rispetto...") delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, com'è reso palese dal collegamento inscindibile tra gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione. L' obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni può ritenersi cessato quando sia fornita la prova che il figlio abbia raggiunto l'indipendenza economica o è stato posto nelle condizioni concrete per conseguirla.
Ala luce della giurisprudenza richiamata, deve ritenersi che , ormai quasi trentenne, Per_1 abbia completato il suo percorso di formazione facendo ingresso nel mondo del lavoro. Del resto i testimoni escussi nel corso del giudizio hanno pienamente confermato che la ragazza si è ormai trasferita da tempo in Germania dove ha trovato anche un lavoro e dove vive stabilmente con un compagno e il figlio nato da una precedente relazione.
Il ricorso va dunque accolto e, per l'effetto, va disposta la revoca dell'assegno di mantenimento a suo tempo previsto per i figli.
In ragione della natura del giudizio e degli interessi in rilievo le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
p.q.m.
2 Il Tribunale, pronunciando sul ricorso proposto da nella contumacia Parte_1 [...]
, così provvede: CP_1
REVOCA, a modifica della sentenza emessa dal Tribunale di Agrigento di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1219/2016 del 02.12.2016, l'assegno di mantenimento e la statuizione sulla contribuzione alle spese straordinarie posti a carico del ricorrente in favore dei figli e . Per_1 Persona_3
DICHIARA irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Agrigento il 27/03/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Silvia Capitano Marco Salvatori
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI AGRIGENTO, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati:
MARCO SALVATORI Presidente
SILVIA CAPITANO Giudice Rel./Est.
GIOVANNA CLAUDIA RAGUSA Giudice
Visti gli artt. 473bis.11, 473bis.29 – 473bis.47 c.p.c. e letti gli atti del procedimento RG
1538/2024 avente ad oggetto Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso) proposto da:
Parte_1 con l'avv. IRENE FRAGAPANI
- ricorrente -
nei confronti di:
CP_1 residente in [...]; – resistente contumace -
considerato che all'udienza dinnanzi al Giudice Relatore sono state precisate le conclusioni e la causa è stata posta in decisione;
sentito il Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
esaminato il ricorso di con il quale, a modifica delle condizioni di divorzio di cui Parte_1 alla sentenza del Tribunale di Agrigento del 2 dicembre 2016 n. 1789/2016, è domandata la revoca dell'obbligo di corrispondere alla l'assegno di mantenimento per i figli nati dal CP_1 matrimonio;
il ricorrente ha allegato al riguardo che la figlia , ormai quasi trentenne è Per_1 economicamente indipendente mentre il figlio minore è, purtroppo, deceduto il 10.6.2024; Per_2 considerato che il ricorso è stato ritualmente comunicato al PM in sede;
rilevato che la resistente, benché ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita e se ne deve pertanto dichiarare la contumacia;
1 il procedimento, istruito a mezzo di prove documentali e testimoniali è stato posto in decisione all'udienza tenutasi dinnanzi al giudice relatore con rinuncia ai termini ex art 473-bis.28 c.p.c.
Così brevemente sintetizzato il fatto e lo svolgimento del processo è noto che secondo costante e pacifica giurisprudenza della Suprema Corte in materia di assegno di mantenimento,
i "giustificati motivi" , la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione dei coniugi, sono ravvisabili “nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati”
(v. tra le ultime, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 28436 del 28/11/2017).
Dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata emerge che il
Tribunale ha posto a carico del ricorrente un contributo per il mantenimento della figlia già maggiorenne e del minore nella misura complessiva di € 400,00, rivalutabile Istat, Per_1 Per_2 oltre alla contribuzione nella misura del 50% delle spese straordinarie.
Va innanzitutto dato atto che il figlio minore della coppia, , è deceduto nel giugno 2024 Per_2
(v. certificato di morte in atti).
Quanto ad il rigore della prova di cui è onerato il padre sul raggiungimento Per_1 dell'indipendenza economica dei figli è proporzionale all'avanzare dell'età, sino al punto di non poter essere più assolto nelle situazioni in cui quell'obbligo deve ritenersi estinto con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo, nella normalità dei casi è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società (Cass. civ. sez. I, 20/08/2014, n.18076).
Il diritto del figlio si giustifica, infatti, all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo tenendo conto (e, a norma dei novellati art. 147 c.c. e art. 315 bis c.c., comma 1, "nel rispetto...") delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, com'è reso palese dal collegamento inscindibile tra gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione. L' obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni può ritenersi cessato quando sia fornita la prova che il figlio abbia raggiunto l'indipendenza economica o è stato posto nelle condizioni concrete per conseguirla.
Ala luce della giurisprudenza richiamata, deve ritenersi che , ormai quasi trentenne, Per_1 abbia completato il suo percorso di formazione facendo ingresso nel mondo del lavoro. Del resto i testimoni escussi nel corso del giudizio hanno pienamente confermato che la ragazza si è ormai trasferita da tempo in Germania dove ha trovato anche un lavoro e dove vive stabilmente con un compagno e il figlio nato da una precedente relazione.
Il ricorso va dunque accolto e, per l'effetto, va disposta la revoca dell'assegno di mantenimento a suo tempo previsto per i figli.
In ragione della natura del giudizio e degli interessi in rilievo le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
p.q.m.
2 Il Tribunale, pronunciando sul ricorso proposto da nella contumacia Parte_1 [...]
, così provvede: CP_1
REVOCA, a modifica della sentenza emessa dal Tribunale di Agrigento di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1219/2016 del 02.12.2016, l'assegno di mantenimento e la statuizione sulla contribuzione alle spese straordinarie posti a carico del ricorrente in favore dei figli e . Per_1 Persona_3
DICHIARA irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Agrigento il 27/03/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Silvia Capitano Marco Salvatori
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