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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/10/2025, n. 6209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6209 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary presidente relatore dr. Marina Tucci consigliere dr. Mario Montanaro consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2992 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione all'udienza del giorno 27.10.2025 e vertente TRA
(C.F. ), in proprio Parte_1 C.F._1
e nella qualità di soggetto chiamato ad accettare l'eredità di Per_1
con l'avvocato Andrea Florindi
[...]
PARTE APPELLANTE E C.F. N. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
e per essa CF. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, con l'avvocato Luca Falivena PARTE APPELLATA NONCHÉ C.F. N. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore, e per essa CP_4
(C.F. N. ), in persona del rappresentante
[...] P.IVA_4 legale pro tempore, quale cessionaria del credito oggetto della presente controversia, con l'avvocato Giovanni Simone PARTE INTERVENUTA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 268/2020 emessa dal Tribunale Ordinario di Civitavecchia – Sezione Civile, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Benedetta Bazuro, resa il 26.02.2020
1 nel giudizio con R.G. 4119/2013. Si dà atto che la presente causa non concerne la materia specializzata d'impresa.
FATTO E DIRITTO
§ 1. — La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: «Con ricorso monitorio, la Controparte_1 Parte (ora innanzi anche solo ) esponeva:
- di essere creditrice nei confronti della TT Individuale
, complessivamente, della somma di € 72.985,97 oltre Parte_1 interessi di cui: € 28.178,13, a titolo di saldo debitore relativo al rapporto di conto corrente n. 5116/5405 del 10.6.2003, intestato alla TT Individuale;
€ 44.807,84, quale importo Parte_1 insoluto delle rate del contratto di finanziamento concluso con la TT Individuale in data 26.10.2011; Parte_1
- che il sig. con lettera del 6.10.2011 si era Persona_1 costituito fideiussore in via generale della TT Individuale Pt_1
fino alla concorrenza di € 25.000,00 ed aveva garantito il
[...] contratto di finanziamento sopra richiamato sino alla concorrenza di € 100.000,00; Parte
- che, pertanto, la era creditrice nei confronti del sig.
nella sua qualità di garante della TT Persona_1
Individuale , della complessiva somma di € Parte_1
69.807,84; Premesso ciò, la ricorrente chiedeva ingiungersi alla CP_1
TT debitrice ed al fideiussore (quest'ultimo fino alla concorrenza di € 69.807,84) il pagamento in solido di € 72.985,97, oltre interessi.
- In data 9.8.2013, il Tribunale adito emetteva il decreto ingiuntivo n. 746/2013, così come richiesto.
- Con atto di citazione, ritualmente notificato, gli ingiunti (il titolare della TT individuale, anche in proprio, ed il fideiussore) proponevano opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, del quale chiedevano la revoca, per i seguenti motivi:
1. carenza di prova scritta del credito azionato: atteso che il decreto ingiuntivo era stato emesso solo sulla base dell'estratto conto ex art. 50 Tub, con conseguente responsabilità della CP_1 per avere agito in giudizio con mala fede ex art. 96 c.p.c.
2. nullità della clausola di determinazione dell'interesse ultralegale mediante rinvio al c.d. “uso piazza”;
3. illegittimo esercizio dello ius variandi da parte dell'Istituto di credito per avere lo stesso applicato dei tassi diversi da quelli comunicati;
2 4. nullità della clausola anatocistica;
5. nullità della Commissione di massimo scoperto per mancata pattuizione contrattuale o per difetto di causa;
6. illiceità del metodo adottato dalla banca per la decorrenza delle valute;
7. illegittima applicazione di spese di tenuta conto;
8. illegittima applicazione di interessi sopra la soglia dell'usura (TEG>T.U.);
9. Inefficacia della garanzia fideiussoria omnibus: la mala fede in contrahendo della BA opposta aveva determinato la liberazione del garante ai sensi dell'art. 1956 c.c.;
10. illegittima, eventuale, segnalazione alla Centrale Rischi con richiesta di risarcimento del danno. Premesso ciò, quindi, gli opponenti concludevano:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, In via preliminare a. accertati i presupposti descritti in narrativa, ordinare Parte alla ex art 210 c.p.c. il deposito dei seguenti documenti: - contratto originario di c/c; contratto originario di apertura di credito;
- eventuali contratti o convenzioni successive alle originarie regolarmente sottoscritte dal titolare;
- estratti conto scalare dall'inizio del rapporto al 31.12.2012; - tutti gli estratti conto scalare trimestrali con evidenza “Riassunto scalere” ed
“Elementi per il conteggio delle competenze” dall'inizio del rapporto a tutt'oggi e alla chiusura dello stesso. In via principale e nel merito b. accertata la gravità e la fondatezza dei motivi esposti in narrativa sospendere la richiedenda provvisoria esecutorietà e/o l'esecuzione del decreto ingiuntivo n. 746/2013; c. accertare e dichiarare che sul rapporto di c/c n. 5116 sono stati illecitamente applicati interessi anatocistici ed interessi usurari con violazione degli art. 1713 c.c. e 644 c.p. e per l'effetto dichiarare nullo il contratto di finanziamento ed il contratto di c/c Parte bancario acceso presso la nonché il contratto di fideiussione sottoscritto dal sig. ; Persona_1
d. accertare tutte le circostanze descritte in narrativa, anche alla luce della perizia di parte nonché della richiedenda CTU, per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo e/o inammissibile o comunque privo di efficacia il decreto ingiuntivo n. 746/2013 per i motivi esposti in narrativa. In via riconvenzionale Parte e. condannare alla restituzione della somma di Euro 1.786,30 indebitamente percepita dalla oltre a quella CP_1
3 corrispondente al maggior danno subito dal correntista, che si determina in via forfettaria in una somma pari ad Euro 75.000,00
o in quella che il Giudice riterrà di giustizia;
f. accertare e dichiarare che a causa dell'applicazione illecita degli interessi anatocistici ed usurari la Parte_3 Parte ha subito danni patrimoniali e per l'effetto condannare a corrispondere la somma pari ad Euro 75.000,00, relativa al Parte finanziamento richiesto alla e fido bancario su c/c e non patrimoniali quantificati forfettariamente in Euro 12.500,00 o nella misura che il Giudice riterrà di giustizia;
g. accertata l'illegittima iscrizione in CRIF degli odierni Parte opponenti ordinare alla l'immediata cancellazione degli stessi oltre alla condanna della al risarcimento dei danni CP_1 causati per una somma forfettaria pari ad Euro 10.000,00 per ciascun opponente o nella misura che il giudice riterrà di giustizia;
Parte
h. ferme le domande ut supra, condannare la per lite temeraria ex art. 96, commi I e III c.p.c. nella misura pari al doppio delle spese legali o in quella che il Giudice riterrà di giustizia. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Giudicante dovesse ritenere fondato il decreto ingiuntivo ed infondate le postulande azioni degli odierni opponenti i. si chiede l'accoglimento dell'azione ex art 2041 c.c. per i motivi esposti in narrativa;
In via ulteriormente subordinata l. accertarsi la minor somma dovuta in relazione a tutto quanto dedotto in atti, anche mediante CTU che individui e verifichi i parametri economico finanziari normativi ed i criteri contabili sulla base della documentazione da prodursi da parte della banca opposta con riferimento ai rapporti di corrispondenza e della fideiussione di cui è causa.
-Si costituiva in giudizio la Controparte_1
, la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione e di tutte le
[...] domande proposte in via riconvenzionale, attesa la infondatezza dei motivi di opposizione sia in fatto sia in diritto.
-Con ordinanza riservata del 12.3.2014 il Tribunale concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto attesa la genericità di parte delle doglianze sollevate dagli opponenti e ritenendo l'opposizione non fondata su prova scritta o di pronta soluzione.
- La causa è stata istruita mediante produzione documentale e CTU contabile;
indi, definitivamente assegnata a questo Giudice
4 in data 8.5.2018, veniva chiamata all'udienza del 12.7.2019 per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.».
§ 2. — All'esito del giudizio il Tribunale ha così deciso:
“In parziale accoglimento dell'opposizione proposta da
(in proprio e n. q. di titolare della DITTA Parte_1
INDIVIDUALE LI AR) e da , Persona_1
REVOCA il decreto ingiuntivo opposto n. 746/2013, emesso dal Tribunale di Civitavecchia in data 9.8.2013; b) CO (in proprio e n. q. di Parte_1 titolare della DITTA INDIVIDUALE LI AR) e Per_1
, in solido (quanto a fino alla
[...] Persona_1 concorrenza di € 69.807,84) al pagamento, in favore della
[...]
della somma di €70.077,86, Controparte_1 oltre interessi dalla domanda al saldo;
c) RIGETTA le domande riconvenzionali, di risarcimento e di ingiustificato arricchimento formulate dagli opponenti;
d) CO (in proprio e n. q. di Parte_1 titolare della DITTA INDIVIDUALE LI AR) e Per_1
alla rifusione, in favore della
[...] Controparte_1
delle spese di giudizio, che liquida in €
[...]
13.430,00 per compensi ex DM. 55/2014, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge;
e) PONE definitivamente a carico degli opponenti le spese di CTU, liquidate in separato provvedimento”
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: Delimitazione del thema decidendum e ripartizione dell'onere della prova Il primo giudice ha sviluppato il proprio percorso motivazionale, preliminarmente chiarendo, in punto di diritto, quanto segue: “il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.” (cfr. p. 5 della sentenza impugnata). Invero, ha aggiunto: “dall'art. 2697 c.c. -che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso- si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti
5 allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa” (cfr. p. 5 della sentenza impugnata). Primo motivo di opposizione: carenza di prova scritta del credito azionato Il primo motivo di opposizione è stato reputato infondato e quindi rigettato. Il Tribunale ha evidenziato che, conformemente a quanto previsto dal legislatore, “la BA – già in sede monitoria- ha prodotto il contratto relativo al rapporto di conto corrente n. 5116, il contratto di finanziamento dedotto in giudizio, le garanzie prestate dal fideiussore, la copia delle lettere di messa in mora e gli estratti del conto ex art. 50 TUB: documentazione sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo. Successivamente, nella presente sede sono stati prodotti anche gli estratti conto integrali dall'inizio del rapporto di c/c n. 5116, i quali hanno piena efficacia probatoria nel giudizio di opposizione, con la conseguenza che le relative risultanze possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni specifiche dirette contro determinate annotazioni;
tali estratti conto costituiscono prova anche nel giudizio contenzioso nei confronti del fideiussore. Sicché alcuna responsabilità, sotto tale profilo, può essere addebitabile alla BA opposta ex art. 96 c.p.c.” (cfr. p. da 5 a 7 della sentenza impugnata). Secondo motivo di opposizione: nullità della clausola di determinazione dell'interesse ultralegale mediante rinvio al c.d. “uso piazza” L'eccezione, secondo cui la ha fatto riferimento agli “usi di CP_1 piazza” per giustificare l'applicazione di tassi e condizioni non specificamente determinati, è stata ritenuta generica ed infondata;
è stata pertanto rigettata. Il primo giudice ha osservato che “in entrambi i contratti dedotti in giudizio, risultano pattuiti per iscritto i tassi di interessi applicati nonché, più in generale, le condizioni economiche applicate ai suddetti rapporti (ivi comprese le spese)”, tranne per la commissione di massimo scoperto (cfr. p. 7 della sentenza impugnata). Tale circostanza è stata confermata anche dal CTU nel proprio elaborato. Quanto al contratto di finanziamento, il primo giudice ha chiarito che il CTU ha riscontrato “la presenza del contratto di finanziamento, del piano di ammortamento e nel fascicolo di parte opponente dello stesso piano di ammortamento con evidenziazione dell'interesse di mora applicato sulla rata costante di capitale a tasso variabile” (cfr. p. 7 della sentenza impugnata). Da ultimo il primo giudice ha osservato che “l'opponente, nell'eccepire genericamente la nullità della clausola di rinvio agli “usi di piazza” omette poi di richiamare e criticare puntualmente alcuna delle condizioni pattuite o applicate” (cfr. p. 7 della sentenza impugnata). Terzo motivo di opposizione: illegittimo esercizio dello ius variandi. Il primo giudice ha rigettato anche l'eccezione, ritenuta del tutto generica, relativa all'illegittimità delle successive variazioni del tasso di interesse. La contestazione, in particolare, non ha fatto “alcun riferimento né
6 alla clausola che espressamente prevede lo ius variandi né alla disciplina normativa applicabile ratione temporis” (cfr. p. 8 della sentenza impugnata). Il Tribunale ha osservato inoltre che “il CTU ha rilevato che gli estratti conto in atti riportano le comunicazioni relative a tutte le variazioni dei tassi attivi e passivi applicate dalla ” (cfr. p. 8 della sentenza CP_1 impugnata). Quarto motivo di opposizione: nullità della clausola anatocistica Anche tale eccezione è stata rigettata. Il primo giudice ha chiarito che: “come risultante anche dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del presente giudizio, il rapporto risulta acceso in epoca successiva al 30.6.2000; la ha CP_1 applicato il regime di capitalizzazione trimestrale tanto per gli interessi attivi che per quelli passivi;
il contratto di conto corrente prevede la periodicità di capitalizzazione trimestrale tanto per gli interessi attivi che per quelli passivi;
sono inoltre indicati i tassi effettivi su base annua e la clausola risulta approvata per iscritto. La disciplina negoziale che ne risulta è, dunque, pienamente rispettosa del principio della pari periodicità di cui agli artt. 120 T.U e 2 della delibera CICR”.
“Appaiono, quindi – ha concluso il Tribunale - inconferenti tutte le argomentazioni sul punto di parte opponente, svolte con esclusivo riferimento alla disciplina codicistica e senza dedurre, in maniera specifica, sotto quale altro profilo la non si sarebbe attenuta alle disposizioni normative in CP_1 questione” (cfr. p. 8 della sentenza impugnata). Quinto motivo di opposizione: nullità della commissione di massimo scoperto per mancata pattuizione contrattuale o per difetto di causa Gli opponenti hanno eccepito la nullità della applicazione della cd.
“commissione di massimo scoperto”, sostenendo che “nel rapporto di conto corrente gli addebiti relativi a tale voce non sarebbero stati pattuiti e che comunque essa, risolvendosi in un costo aggiuntivo legato all'erogazione del credito, sia priva di causa e che la relativa clausola negoziale sia affetta da nullità” (cfr. p. 11 della sentenza impugnata). Tale doglianza è stata ritenuta dal primo giudice fondata ed è stata pertanto accolta. Conseguentemente, sulla scorta della CT, il Tribunale ha rideterminato il saldo finale del c/c a debito per il correntista pari ad € 25.270,02 Sesto, settimo ed ottavo motivo di opposizione: illiceità del metodo adottato dalla banca per la decorrenza delle valute;
illegittima applicazione di spese di tenuta conto;
illegittima applicazione di interessi sopra la soglia dell'usura (TEG>T.U.) I motivi sopra indicati sono stati ritenuti suscettibili di analisi congiunta alla luce delle risultanze della CTU. Il primo giudice ha preliminarmente evidenziato la genericità della contestazione avanzata in ordine alle valute applicate dalla che non CP_1 terrebbe conto sia dalle disposizioni negoziali, di cui è stata
“apoditticamente” assunta la nullità, sia della relativa disciplina normativa. Inoltre, relativamente alla illegittima applicazione delle spese di tenuta conto, il Tribunale ha rilevato la genericità anche di tale eccezione, altresì sconfessata dalla documentazione in atti.
7 Analoga genericità e comunque infondatezza è stata rilevata per le altre doglianze circa l'usurarietà dei tassi di interesse. Sul punto, il primo giudice ha altresì chiarito che “il consulente tecnico d'ufficio ha provveduto a verificare sia le condizioni economiche contrattualizzate, sia le competenze periodicamente liquidate dalla accertando che in nessun caso, né nel CP_1 contratto di c/c, né nel contratto di finanziamento è emersa l'applicazione di condizioni di usura” (cfr. p. 11 della sentenza impugnata). Nono motivo di opposizione: inefficacia della garanzia fideiussoria omnibus, mala fede in contrahendo della BA opposta e conseguente liberazione del garante ai sensi dell'art. 1956 c.c. Tale eccezione è stata rigettata, in quanto formulata in termini vaghi e generici. Secondo il primo giudice, con particolare riferimento alla fattispecie di cui all'art. 1956 c.c., non sono state allegate dalla parte circostanze idonee a far ritenere che l'erogazione di crediti nei confronti del garantito sia avvenuta a fronte del peggioramento delle condizioni patrimoniali di quest'ultimo tali da rendere più difficile la restituzione di quanto ricevuto. Decimo motivo di opposizione: illegittima segnalazione alla Centrale Rischi con richiesta di risarcimento del danno, domande riconvenzionali ed azione generale di arricchimento Quest'ultima eccezione è stata rigettata. Secondo il primo giudice l'opponente non avrebbe allegato e documentato l'effettiva iscrizione del proprio nominativo da parte della BA opposta nella richiamata Centrale Rischi. Del pari non accoglibili “risultano le domande risarcitorie formulate in via riconvenzionale dalla parte opponente, la quale non ha dimostrato né l'an né il quantum delle dedotte pretese.” (cfr. p. 12 della sentenza impugnata). Infine, non è stata accolta la domanda formulata ai sensi dell'art. 2041 c.c., atteso il carattere sussidiario dell'azione esperita, nonché la carenza di specifica analisi in relazione alla sussistenza, nel caso concreto, dei presupposti per invocare tale rimedio.
§ 3. — Ha proposto appello ed ha così Parte_1 concluso: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di ROMA, ogni contraria istanza, eccezione e ragione reietta in riforma della sentenza impugnata, previo accertamento della fondatezza dei motivi di gravame, in via principale, riformare integralmente la sentenza impugnata ed accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni prestate dal Sig.ri Sig. ed oggetto del Persona_1 giudizio e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo nei confronti dello stesso. Con vittoria di spese e compenso di lite di entrambi i gradi di giudizio”. La e per essa, quale Controparte_1 mandataria con rappresentanza, ha resistito al Controparte_2 gravame ed ha così concluso: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di
8 Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: a) in via preliminare dichiarare inammissibile l'appello ex adverso proposto per i motivi esposti nel paragrafo sub. 1) del presente atto;
b) nel merito rigettare l'appello e le avverse domande perché infondate, in fatto ed in diritto, e comunque non provate, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 286/2020 emessa dal Tribunale Civile di Civitavecchia in data 26.2.2020 e pubblicata in pari data. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”. Con atto d'intervento ex art. 111 c.p.c. è intervenuta nel giudizio in grado d'appello e, per essa, Controparte_3 CP_4
in qualità di cessionaria del credito in parola.
[...]
La suddetta società ha dichiarato “di far proprie tutte le istanze, deduzioni ed eccezioni già svolte dall'allora CP_5 riportandosi alle domande, eccezioni e conclusioni rassegnate nei precedenti scritti difensivi a firma del legale della Cedente e a verbale d'udienza, da intendersi quivi integralmente richiamati e trascritti” e, per l'effetto, si è costituita “quale nuova parte convenuta opposta nell'intestato giudizio, nei limiti delle previsioni di legge e di cui all'atto di cessione” descritto nel sopraindicato atto d'intervento. Nelle note autorizzate per l'udienza del 27.10.2025 la parte appellante ha ribadito le conclusioni già proposte con l'atto di appello, ed ha aggiunto le seguenti conclusioni: “in caso di soccombenza chiede che l'adita Corte voglia limitare gli importi in quanto nel corso degli anni la giurisprudenza si evoluta rispetto al memento di proposizione dell'appello e consideri una solo parte appellata e non più come risulta dal polisweb. Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione”. e, per essa, si è riportata a Controparte_3 Controparte_4 tutti gli atti di parte e ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni esposte nella suddetta memoria. L'appello è stato posto in decisione all'udienza del giorno 27.10.2025 come disposto con decreto di trattazione scritta in data 24.07.2025.
§ 4. — L'appello contiene il seguente articolato motivo. Nullità ed ingiustizia della sentenza e/o del procedimento di primo grado per violazione e/o mancata valutazione della
9 documentazione probatoria – mancata applicazione della legge antitrust n. 287/1990, art. 2, e dei principi di diritto espressi al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità. In primo luogo, l'appellante ha osservato che “il motivo di nullità delle fideiussioni prestate dal defunto Sig. Persona_1 sollevato - sin dall'atto di citazione dell'odierno appellante, in tale sede in qualità di erede del defunto padre fideiussore – non è stato oggetto dell'opportuno approfondimento da parte del Giudice di prime cure che si è limitato a rilevarne la genericità” (cfr. p.
5-6 dell'atto di appello). Tale fideiussione, ha aggiunto l'appellante, è stata erroneamente qualificata dalla quale contratto CP_1 autonomo di garanzia. Pertanto, il primo giudice avrebbe dovuto indagare meglio la natura giuridica del suddetto contratto e conseguentemente
“avvedersi che la nullità paventata dagli allora opponenti non solo non era per nulla infondata, ma che essa poteva (e andava) rilevata anche d'ufficio” (cfr. p. 6 dell'atto di appello). L'appellante ha poi chiarito che “entrambe le fideiussioni rilasciate dal defunto Sig. sarebbero qualificabili Persona_1 come fideiussioni omnibus, che “ripropongono pedissequamente le clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 del modello ABI dichiarato illegittimo con provvedimento n. 55, del 2 maggio 2005 la BA d'Italia, in qualità illo tempore di Autorità Garante della concorrenza tra istituti creditizi” (cfr. p. 7 dell'atto di appello).
In particolare, nel contratto di fideiussione concluso il 06.10.2011 da , “le clausole dichiarate illegittime Persona_1 sono riprodotte esattamente in corrispondenza degli artt. 2, 6 e 8 come nel modello ABI illegittimo” (cfr. p. 7 dell'atto di appello).
Invece, nella fideiussione prestata in occasione del finanziamento in favore della TT individuale di “il Parte_1 contenuto degli articoli dichiarati illegittimi è stato integralmente e sostanzialmente riportato nelle pattuizioni nell'art.
4-ter del contratto di finanziamento” (cfr. p. 7 dell'atto di appello).
L'appellante ha inoltre evidenziato che, in considerazione della gravità delle violazioni subite dal garante, si dovrebbe escludere l'applicabilità del meccanismo della nullità parziale del contratto di cui all'art. 1419, co. 1, c.c., non ritendendo pertanto condivisibile – e quindi applicabile alle fideiussioni in parola - l'orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 24044 del 26 settembre 2019. Ha concluso, quindi, affermando che il primo giudice avrebbe dovuto “accertare la presenza nelle fideiussioni oggetto di causa delle clausole dichiarate illegittime e considerate
10 applicazione concreta dell'intesa vietata e dichiararne integralmente la nullità” (cfr. pag. 17 dell'atto di appello).
§ 5. — L'appello è inammissibile. Sebbene risulti infondata l'eccezione di parte appellata - secondo la quale la censura di nullità della fideiussione omnibus in quanto conforme al modello ABI sanzionato quanto alle clausole 2, 6 e 8, dalla BA d'Italia con provvedimento n. 55/2005, sarebbe inammissibile ex art. 345 c.p.c., perché proposta per la prima volta con l'atto di appello- atteso che la nullità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, va tuttavia rilevato che la S.C. ha da tempo formulato il principio secondo il quale: Le nullità negoziali che non siano state rilevate d'ufficio in primo grado sono suscettibili di tale rilievo in grado di appello o in cassazione, a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti. (Nella specie, in relazione alla contrarietà alla normativa "antitrust" di un contratto di fideiussione "omnibus" posto a valle di intese anticoncorrenziali, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto precluso il rilievo officioso della nullità in appello, per non avere la parte interessata, nell'ambito del giudizio di primo grado, dedotto la conformità delle clausole contrattuali al modello ABI né prodotto il modello medesimo). Cass. n. 20713 del 17/07/2023. Non solo, la ma S.C. ha mantenuto fermo l'orientamento secondo il quale: La nullità del contratto di fideiussione stipulato a valle di un'intesa restrittiva della concorrenza, posta in essere in violazione della l. n. 287 del 1990, può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, purché sia stato prodotto il provvedimento sanzionatorio emesso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che non può considerarsi fatto notorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, comma 2, c.p.c. Cass. n. 863 del 13/01/2025; cfr. anche Cass. n. 416 del 08/01/2025. Pertanto, non essendo stato prodotto nel giudizio di primo grado il provvedimento della BA d'Italia n. 55/2005, la censura dell'appellante, solo per questo, risulta inammissibile. Tale rilievo esime la Corte dall'esaminare l'ulteriore profilo della censura nella parte in cui si deduce la nullità dell'intero contratto, censura che risulta superata dalla sentenza n. 41994 del 30/12/2021 delle S.U. secondo la quale:
11 I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti. Altresì, va rilevato che la fideiussione che accede al finanziamento è specifica e non omnibus e non contiene tutte le tre clausole di cui l'appellante deduce la nullità, ma, all'art. 4 ter, solamente la deroga al termine di decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., di talché il motivo di appello risulta del tutto inconferente rispetto alla fattispecie contrattuale oggetto del giudizio. Infine, per quanto attiene all'altra fideiussione posta a fondamento della pretesa creditoria della BA opposta, questa sì, fideiussione omnibus, la rilevata inammissibilità della censura assorbe l'ulteriore considerazione secondo la quale il contratto risulta stipulato nell'anno 2011, mentre il provvedimento della BA d'Italia del 2005 riguarda il periodo di valutazione dal 2002 al 2005, e pertanto non potrebbe ritenersi quale prova privilegiata della condotta posta in essere in violazione della concorrenza l'accertamento antitrust eseguito dalla BA d'Italia, di talché l'opponente, odierno appellante, avrebbe dovuto fornire la prova dell'intesa illecita tra le banche italiane nell'anno 2011 (cfr. Cass. n. 30383/2024 del 25/11/2024).
§ 6. — Le spese del grado seguono la soccombenza dall'appellante nei confronti della appellata e della CP_1 cessionaria intervenuta, dovendosi escludere la fondatezza dell'assunto dell'appellante sul fatto che le predette parti costituirebbero un unico soggetto. Le spese si liquidano, avuto riguardo al valore della causa, ai sensi del D.M. n 147/2022, valori minimi, atteso il carattere seriale delle questioni trattate, nella misura di euro 7.160 oltre a spese generali, IVA e CPA quanto a e per Controparte_3 essa , e nella misura di euro 4.608 oltre a Controparte_4 spese generali, IVA e CPA, quanto a Controparte_1
per essa stante il mancato
[...] Controparte_2 deposito di note conclusionali e delle note sostitutive della presenza all'udienza di discussione.
12
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
per essa onché di
[...] Controparte_2 [...]
e per essa contro la sentenza CP_3 Controparte_4 resa dal Tribunale Ordinario di Civitavecchia – Sezione Civile, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. — dichiara inammissibile l'appello;
2. — condanna la parte appellante al rimborso, in favore di e per essa , delle spese Controparte_3 Controparte_4 sostenute per questo grado del giudizio, liquidate nella misura di euro 7.160 oltre a spese generali, IVA e CPA, nonché al rimborso in favore di per Controparte_1 essa delle spese sostenute per questo grado del Controparte_2 giudizio, liquidate nella misura di euro 4.608 oltre a spese generali, IVA e CPA.
-Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, fatti salvi i successivi controlli da parte della Amministrazione, se dovuto. Così deciso in Roma il giorno 27.10.2025.
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dr.
Persona_2
Il presidente estensore
13
(C.F. ), in proprio Parte_1 C.F._1
e nella qualità di soggetto chiamato ad accettare l'eredità di Per_1
con l'avvocato Andrea Florindi
[...]
PARTE APPELLANTE E C.F. N. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
e per essa CF. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, con l'avvocato Luca Falivena PARTE APPELLATA NONCHÉ C.F. N. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore, e per essa CP_4
(C.F. N. ), in persona del rappresentante
[...] P.IVA_4 legale pro tempore, quale cessionaria del credito oggetto della presente controversia, con l'avvocato Giovanni Simone PARTE INTERVENUTA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 268/2020 emessa dal Tribunale Ordinario di Civitavecchia – Sezione Civile, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Benedetta Bazuro, resa il 26.02.2020
1 nel giudizio con R.G. 4119/2013. Si dà atto che la presente causa non concerne la materia specializzata d'impresa.
FATTO E DIRITTO
§ 1. — La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: «Con ricorso monitorio, la Controparte_1 Parte (ora innanzi anche solo ) esponeva:
- di essere creditrice nei confronti della TT Individuale
, complessivamente, della somma di € 72.985,97 oltre Parte_1 interessi di cui: € 28.178,13, a titolo di saldo debitore relativo al rapporto di conto corrente n. 5116/5405 del 10.6.2003, intestato alla TT Individuale;
€ 44.807,84, quale importo Parte_1 insoluto delle rate del contratto di finanziamento concluso con la TT Individuale in data 26.10.2011; Parte_1
- che il sig. con lettera del 6.10.2011 si era Persona_1 costituito fideiussore in via generale della TT Individuale Pt_1
fino alla concorrenza di € 25.000,00 ed aveva garantito il
[...] contratto di finanziamento sopra richiamato sino alla concorrenza di € 100.000,00; Parte
- che, pertanto, la era creditrice nei confronti del sig.
nella sua qualità di garante della TT Persona_1
Individuale , della complessiva somma di € Parte_1
69.807,84; Premesso ciò, la ricorrente chiedeva ingiungersi alla CP_1
TT debitrice ed al fideiussore (quest'ultimo fino alla concorrenza di € 69.807,84) il pagamento in solido di € 72.985,97, oltre interessi.
- In data 9.8.2013, il Tribunale adito emetteva il decreto ingiuntivo n. 746/2013, così come richiesto.
- Con atto di citazione, ritualmente notificato, gli ingiunti (il titolare della TT individuale, anche in proprio, ed il fideiussore) proponevano opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, del quale chiedevano la revoca, per i seguenti motivi:
1. carenza di prova scritta del credito azionato: atteso che il decreto ingiuntivo era stato emesso solo sulla base dell'estratto conto ex art. 50 Tub, con conseguente responsabilità della CP_1 per avere agito in giudizio con mala fede ex art. 96 c.p.c.
2. nullità della clausola di determinazione dell'interesse ultralegale mediante rinvio al c.d. “uso piazza”;
3. illegittimo esercizio dello ius variandi da parte dell'Istituto di credito per avere lo stesso applicato dei tassi diversi da quelli comunicati;
2 4. nullità della clausola anatocistica;
5. nullità della Commissione di massimo scoperto per mancata pattuizione contrattuale o per difetto di causa;
6. illiceità del metodo adottato dalla banca per la decorrenza delle valute;
7. illegittima applicazione di spese di tenuta conto;
8. illegittima applicazione di interessi sopra la soglia dell'usura (TEG>T.U.);
9. Inefficacia della garanzia fideiussoria omnibus: la mala fede in contrahendo della BA opposta aveva determinato la liberazione del garante ai sensi dell'art. 1956 c.c.;
10. illegittima, eventuale, segnalazione alla Centrale Rischi con richiesta di risarcimento del danno. Premesso ciò, quindi, gli opponenti concludevano:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, In via preliminare a. accertati i presupposti descritti in narrativa, ordinare Parte alla ex art 210 c.p.c. il deposito dei seguenti documenti: - contratto originario di c/c; contratto originario di apertura di credito;
- eventuali contratti o convenzioni successive alle originarie regolarmente sottoscritte dal titolare;
- estratti conto scalare dall'inizio del rapporto al 31.12.2012; - tutti gli estratti conto scalare trimestrali con evidenza “Riassunto scalere” ed
“Elementi per il conteggio delle competenze” dall'inizio del rapporto a tutt'oggi e alla chiusura dello stesso. In via principale e nel merito b. accertata la gravità e la fondatezza dei motivi esposti in narrativa sospendere la richiedenda provvisoria esecutorietà e/o l'esecuzione del decreto ingiuntivo n. 746/2013; c. accertare e dichiarare che sul rapporto di c/c n. 5116 sono stati illecitamente applicati interessi anatocistici ed interessi usurari con violazione degli art. 1713 c.c. e 644 c.p. e per l'effetto dichiarare nullo il contratto di finanziamento ed il contratto di c/c Parte bancario acceso presso la nonché il contratto di fideiussione sottoscritto dal sig. ; Persona_1
d. accertare tutte le circostanze descritte in narrativa, anche alla luce della perizia di parte nonché della richiedenda CTU, per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo e/o inammissibile o comunque privo di efficacia il decreto ingiuntivo n. 746/2013 per i motivi esposti in narrativa. In via riconvenzionale Parte e. condannare alla restituzione della somma di Euro 1.786,30 indebitamente percepita dalla oltre a quella CP_1
3 corrispondente al maggior danno subito dal correntista, che si determina in via forfettaria in una somma pari ad Euro 75.000,00
o in quella che il Giudice riterrà di giustizia;
f. accertare e dichiarare che a causa dell'applicazione illecita degli interessi anatocistici ed usurari la Parte_3 Parte ha subito danni patrimoniali e per l'effetto condannare a corrispondere la somma pari ad Euro 75.000,00, relativa al Parte finanziamento richiesto alla e fido bancario su c/c e non patrimoniali quantificati forfettariamente in Euro 12.500,00 o nella misura che il Giudice riterrà di giustizia;
g. accertata l'illegittima iscrizione in CRIF degli odierni Parte opponenti ordinare alla l'immediata cancellazione degli stessi oltre alla condanna della al risarcimento dei danni CP_1 causati per una somma forfettaria pari ad Euro 10.000,00 per ciascun opponente o nella misura che il giudice riterrà di giustizia;
Parte
h. ferme le domande ut supra, condannare la per lite temeraria ex art. 96, commi I e III c.p.c. nella misura pari al doppio delle spese legali o in quella che il Giudice riterrà di giustizia. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Giudicante dovesse ritenere fondato il decreto ingiuntivo ed infondate le postulande azioni degli odierni opponenti i. si chiede l'accoglimento dell'azione ex art 2041 c.c. per i motivi esposti in narrativa;
In via ulteriormente subordinata l. accertarsi la minor somma dovuta in relazione a tutto quanto dedotto in atti, anche mediante CTU che individui e verifichi i parametri economico finanziari normativi ed i criteri contabili sulla base della documentazione da prodursi da parte della banca opposta con riferimento ai rapporti di corrispondenza e della fideiussione di cui è causa.
-Si costituiva in giudizio la Controparte_1
, la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione e di tutte le
[...] domande proposte in via riconvenzionale, attesa la infondatezza dei motivi di opposizione sia in fatto sia in diritto.
-Con ordinanza riservata del 12.3.2014 il Tribunale concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto attesa la genericità di parte delle doglianze sollevate dagli opponenti e ritenendo l'opposizione non fondata su prova scritta o di pronta soluzione.
- La causa è stata istruita mediante produzione documentale e CTU contabile;
indi, definitivamente assegnata a questo Giudice
4 in data 8.5.2018, veniva chiamata all'udienza del 12.7.2019 per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.».
§ 2. — All'esito del giudizio il Tribunale ha così deciso:
“In parziale accoglimento dell'opposizione proposta da
(in proprio e n. q. di titolare della DITTA Parte_1
INDIVIDUALE LI AR) e da , Persona_1
REVOCA il decreto ingiuntivo opposto n. 746/2013, emesso dal Tribunale di Civitavecchia in data 9.8.2013; b) CO (in proprio e n. q. di Parte_1 titolare della DITTA INDIVIDUALE LI AR) e Per_1
, in solido (quanto a fino alla
[...] Persona_1 concorrenza di € 69.807,84) al pagamento, in favore della
[...]
della somma di €70.077,86, Controparte_1 oltre interessi dalla domanda al saldo;
c) RIGETTA le domande riconvenzionali, di risarcimento e di ingiustificato arricchimento formulate dagli opponenti;
d) CO (in proprio e n. q. di Parte_1 titolare della DITTA INDIVIDUALE LI AR) e Per_1
alla rifusione, in favore della
[...] Controparte_1
delle spese di giudizio, che liquida in €
[...]
13.430,00 per compensi ex DM. 55/2014, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge;
e) PONE definitivamente a carico degli opponenti le spese di CTU, liquidate in separato provvedimento”
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: Delimitazione del thema decidendum e ripartizione dell'onere della prova Il primo giudice ha sviluppato il proprio percorso motivazionale, preliminarmente chiarendo, in punto di diritto, quanto segue: “il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.” (cfr. p. 5 della sentenza impugnata). Invero, ha aggiunto: “dall'art. 2697 c.c. -che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso- si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti
5 allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa” (cfr. p. 5 della sentenza impugnata). Primo motivo di opposizione: carenza di prova scritta del credito azionato Il primo motivo di opposizione è stato reputato infondato e quindi rigettato. Il Tribunale ha evidenziato che, conformemente a quanto previsto dal legislatore, “la BA – già in sede monitoria- ha prodotto il contratto relativo al rapporto di conto corrente n. 5116, il contratto di finanziamento dedotto in giudizio, le garanzie prestate dal fideiussore, la copia delle lettere di messa in mora e gli estratti del conto ex art. 50 TUB: documentazione sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo. Successivamente, nella presente sede sono stati prodotti anche gli estratti conto integrali dall'inizio del rapporto di c/c n. 5116, i quali hanno piena efficacia probatoria nel giudizio di opposizione, con la conseguenza che le relative risultanze possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni specifiche dirette contro determinate annotazioni;
tali estratti conto costituiscono prova anche nel giudizio contenzioso nei confronti del fideiussore. Sicché alcuna responsabilità, sotto tale profilo, può essere addebitabile alla BA opposta ex art. 96 c.p.c.” (cfr. p. da 5 a 7 della sentenza impugnata). Secondo motivo di opposizione: nullità della clausola di determinazione dell'interesse ultralegale mediante rinvio al c.d. “uso piazza” L'eccezione, secondo cui la ha fatto riferimento agli “usi di CP_1 piazza” per giustificare l'applicazione di tassi e condizioni non specificamente determinati, è stata ritenuta generica ed infondata;
è stata pertanto rigettata. Il primo giudice ha osservato che “in entrambi i contratti dedotti in giudizio, risultano pattuiti per iscritto i tassi di interessi applicati nonché, più in generale, le condizioni economiche applicate ai suddetti rapporti (ivi comprese le spese)”, tranne per la commissione di massimo scoperto (cfr. p. 7 della sentenza impugnata). Tale circostanza è stata confermata anche dal CTU nel proprio elaborato. Quanto al contratto di finanziamento, il primo giudice ha chiarito che il CTU ha riscontrato “la presenza del contratto di finanziamento, del piano di ammortamento e nel fascicolo di parte opponente dello stesso piano di ammortamento con evidenziazione dell'interesse di mora applicato sulla rata costante di capitale a tasso variabile” (cfr. p. 7 della sentenza impugnata). Da ultimo il primo giudice ha osservato che “l'opponente, nell'eccepire genericamente la nullità della clausola di rinvio agli “usi di piazza” omette poi di richiamare e criticare puntualmente alcuna delle condizioni pattuite o applicate” (cfr. p. 7 della sentenza impugnata). Terzo motivo di opposizione: illegittimo esercizio dello ius variandi. Il primo giudice ha rigettato anche l'eccezione, ritenuta del tutto generica, relativa all'illegittimità delle successive variazioni del tasso di interesse. La contestazione, in particolare, non ha fatto “alcun riferimento né
6 alla clausola che espressamente prevede lo ius variandi né alla disciplina normativa applicabile ratione temporis” (cfr. p. 8 della sentenza impugnata). Il Tribunale ha osservato inoltre che “il CTU ha rilevato che gli estratti conto in atti riportano le comunicazioni relative a tutte le variazioni dei tassi attivi e passivi applicate dalla ” (cfr. p. 8 della sentenza CP_1 impugnata). Quarto motivo di opposizione: nullità della clausola anatocistica Anche tale eccezione è stata rigettata. Il primo giudice ha chiarito che: “come risultante anche dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del presente giudizio, il rapporto risulta acceso in epoca successiva al 30.6.2000; la ha CP_1 applicato il regime di capitalizzazione trimestrale tanto per gli interessi attivi che per quelli passivi;
il contratto di conto corrente prevede la periodicità di capitalizzazione trimestrale tanto per gli interessi attivi che per quelli passivi;
sono inoltre indicati i tassi effettivi su base annua e la clausola risulta approvata per iscritto. La disciplina negoziale che ne risulta è, dunque, pienamente rispettosa del principio della pari periodicità di cui agli artt. 120 T.U e 2 della delibera CICR”.
“Appaiono, quindi – ha concluso il Tribunale - inconferenti tutte le argomentazioni sul punto di parte opponente, svolte con esclusivo riferimento alla disciplina codicistica e senza dedurre, in maniera specifica, sotto quale altro profilo la non si sarebbe attenuta alle disposizioni normative in CP_1 questione” (cfr. p. 8 della sentenza impugnata). Quinto motivo di opposizione: nullità della commissione di massimo scoperto per mancata pattuizione contrattuale o per difetto di causa Gli opponenti hanno eccepito la nullità della applicazione della cd.
“commissione di massimo scoperto”, sostenendo che “nel rapporto di conto corrente gli addebiti relativi a tale voce non sarebbero stati pattuiti e che comunque essa, risolvendosi in un costo aggiuntivo legato all'erogazione del credito, sia priva di causa e che la relativa clausola negoziale sia affetta da nullità” (cfr. p. 11 della sentenza impugnata). Tale doglianza è stata ritenuta dal primo giudice fondata ed è stata pertanto accolta. Conseguentemente, sulla scorta della CT, il Tribunale ha rideterminato il saldo finale del c/c a debito per il correntista pari ad € 25.270,02 Sesto, settimo ed ottavo motivo di opposizione: illiceità del metodo adottato dalla banca per la decorrenza delle valute;
illegittima applicazione di spese di tenuta conto;
illegittima applicazione di interessi sopra la soglia dell'usura (TEG>T.U.) I motivi sopra indicati sono stati ritenuti suscettibili di analisi congiunta alla luce delle risultanze della CTU. Il primo giudice ha preliminarmente evidenziato la genericità della contestazione avanzata in ordine alle valute applicate dalla che non CP_1 terrebbe conto sia dalle disposizioni negoziali, di cui è stata
“apoditticamente” assunta la nullità, sia della relativa disciplina normativa. Inoltre, relativamente alla illegittima applicazione delle spese di tenuta conto, il Tribunale ha rilevato la genericità anche di tale eccezione, altresì sconfessata dalla documentazione in atti.
7 Analoga genericità e comunque infondatezza è stata rilevata per le altre doglianze circa l'usurarietà dei tassi di interesse. Sul punto, il primo giudice ha altresì chiarito che “il consulente tecnico d'ufficio ha provveduto a verificare sia le condizioni economiche contrattualizzate, sia le competenze periodicamente liquidate dalla accertando che in nessun caso, né nel CP_1 contratto di c/c, né nel contratto di finanziamento è emersa l'applicazione di condizioni di usura” (cfr. p. 11 della sentenza impugnata). Nono motivo di opposizione: inefficacia della garanzia fideiussoria omnibus, mala fede in contrahendo della BA opposta e conseguente liberazione del garante ai sensi dell'art. 1956 c.c. Tale eccezione è stata rigettata, in quanto formulata in termini vaghi e generici. Secondo il primo giudice, con particolare riferimento alla fattispecie di cui all'art. 1956 c.c., non sono state allegate dalla parte circostanze idonee a far ritenere che l'erogazione di crediti nei confronti del garantito sia avvenuta a fronte del peggioramento delle condizioni patrimoniali di quest'ultimo tali da rendere più difficile la restituzione di quanto ricevuto. Decimo motivo di opposizione: illegittima segnalazione alla Centrale Rischi con richiesta di risarcimento del danno, domande riconvenzionali ed azione generale di arricchimento Quest'ultima eccezione è stata rigettata. Secondo il primo giudice l'opponente non avrebbe allegato e documentato l'effettiva iscrizione del proprio nominativo da parte della BA opposta nella richiamata Centrale Rischi. Del pari non accoglibili “risultano le domande risarcitorie formulate in via riconvenzionale dalla parte opponente, la quale non ha dimostrato né l'an né il quantum delle dedotte pretese.” (cfr. p. 12 della sentenza impugnata). Infine, non è stata accolta la domanda formulata ai sensi dell'art. 2041 c.c., atteso il carattere sussidiario dell'azione esperita, nonché la carenza di specifica analisi in relazione alla sussistenza, nel caso concreto, dei presupposti per invocare tale rimedio.
§ 3. — Ha proposto appello ed ha così Parte_1 concluso: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di ROMA, ogni contraria istanza, eccezione e ragione reietta in riforma della sentenza impugnata, previo accertamento della fondatezza dei motivi di gravame, in via principale, riformare integralmente la sentenza impugnata ed accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni prestate dal Sig.ri Sig. ed oggetto del Persona_1 giudizio e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo nei confronti dello stesso. Con vittoria di spese e compenso di lite di entrambi i gradi di giudizio”. La e per essa, quale Controparte_1 mandataria con rappresentanza, ha resistito al Controparte_2 gravame ed ha così concluso: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di
8 Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: a) in via preliminare dichiarare inammissibile l'appello ex adverso proposto per i motivi esposti nel paragrafo sub. 1) del presente atto;
b) nel merito rigettare l'appello e le avverse domande perché infondate, in fatto ed in diritto, e comunque non provate, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 286/2020 emessa dal Tribunale Civile di Civitavecchia in data 26.2.2020 e pubblicata in pari data. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”. Con atto d'intervento ex art. 111 c.p.c. è intervenuta nel giudizio in grado d'appello e, per essa, Controparte_3 CP_4
in qualità di cessionaria del credito in parola.
[...]
La suddetta società ha dichiarato “di far proprie tutte le istanze, deduzioni ed eccezioni già svolte dall'allora CP_5 riportandosi alle domande, eccezioni e conclusioni rassegnate nei precedenti scritti difensivi a firma del legale della Cedente e a verbale d'udienza, da intendersi quivi integralmente richiamati e trascritti” e, per l'effetto, si è costituita “quale nuova parte convenuta opposta nell'intestato giudizio, nei limiti delle previsioni di legge e di cui all'atto di cessione” descritto nel sopraindicato atto d'intervento. Nelle note autorizzate per l'udienza del 27.10.2025 la parte appellante ha ribadito le conclusioni già proposte con l'atto di appello, ed ha aggiunto le seguenti conclusioni: “in caso di soccombenza chiede che l'adita Corte voglia limitare gli importi in quanto nel corso degli anni la giurisprudenza si evoluta rispetto al memento di proposizione dell'appello e consideri una solo parte appellata e non più come risulta dal polisweb. Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione”. e, per essa, si è riportata a Controparte_3 Controparte_4 tutti gli atti di parte e ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni esposte nella suddetta memoria. L'appello è stato posto in decisione all'udienza del giorno 27.10.2025 come disposto con decreto di trattazione scritta in data 24.07.2025.
§ 4. — L'appello contiene il seguente articolato motivo. Nullità ed ingiustizia della sentenza e/o del procedimento di primo grado per violazione e/o mancata valutazione della
9 documentazione probatoria – mancata applicazione della legge antitrust n. 287/1990, art. 2, e dei principi di diritto espressi al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità. In primo luogo, l'appellante ha osservato che “il motivo di nullità delle fideiussioni prestate dal defunto Sig. Persona_1 sollevato - sin dall'atto di citazione dell'odierno appellante, in tale sede in qualità di erede del defunto padre fideiussore – non è stato oggetto dell'opportuno approfondimento da parte del Giudice di prime cure che si è limitato a rilevarne la genericità” (cfr. p.
5-6 dell'atto di appello). Tale fideiussione, ha aggiunto l'appellante, è stata erroneamente qualificata dalla quale contratto CP_1 autonomo di garanzia. Pertanto, il primo giudice avrebbe dovuto indagare meglio la natura giuridica del suddetto contratto e conseguentemente
“avvedersi che la nullità paventata dagli allora opponenti non solo non era per nulla infondata, ma che essa poteva (e andava) rilevata anche d'ufficio” (cfr. p. 6 dell'atto di appello). L'appellante ha poi chiarito che “entrambe le fideiussioni rilasciate dal defunto Sig. sarebbero qualificabili Persona_1 come fideiussioni omnibus, che “ripropongono pedissequamente le clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 del modello ABI dichiarato illegittimo con provvedimento n. 55, del 2 maggio 2005 la BA d'Italia, in qualità illo tempore di Autorità Garante della concorrenza tra istituti creditizi” (cfr. p. 7 dell'atto di appello).
In particolare, nel contratto di fideiussione concluso il 06.10.2011 da , “le clausole dichiarate illegittime Persona_1 sono riprodotte esattamente in corrispondenza degli artt. 2, 6 e 8 come nel modello ABI illegittimo” (cfr. p. 7 dell'atto di appello).
Invece, nella fideiussione prestata in occasione del finanziamento in favore della TT individuale di “il Parte_1 contenuto degli articoli dichiarati illegittimi è stato integralmente e sostanzialmente riportato nelle pattuizioni nell'art.
4-ter del contratto di finanziamento” (cfr. p. 7 dell'atto di appello).
L'appellante ha inoltre evidenziato che, in considerazione della gravità delle violazioni subite dal garante, si dovrebbe escludere l'applicabilità del meccanismo della nullità parziale del contratto di cui all'art. 1419, co. 1, c.c., non ritendendo pertanto condivisibile – e quindi applicabile alle fideiussioni in parola - l'orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 24044 del 26 settembre 2019. Ha concluso, quindi, affermando che il primo giudice avrebbe dovuto “accertare la presenza nelle fideiussioni oggetto di causa delle clausole dichiarate illegittime e considerate
10 applicazione concreta dell'intesa vietata e dichiararne integralmente la nullità” (cfr. pag. 17 dell'atto di appello).
§ 5. — L'appello è inammissibile. Sebbene risulti infondata l'eccezione di parte appellata - secondo la quale la censura di nullità della fideiussione omnibus in quanto conforme al modello ABI sanzionato quanto alle clausole 2, 6 e 8, dalla BA d'Italia con provvedimento n. 55/2005, sarebbe inammissibile ex art. 345 c.p.c., perché proposta per la prima volta con l'atto di appello- atteso che la nullità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, va tuttavia rilevato che la S.C. ha da tempo formulato il principio secondo il quale: Le nullità negoziali che non siano state rilevate d'ufficio in primo grado sono suscettibili di tale rilievo in grado di appello o in cassazione, a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti. (Nella specie, in relazione alla contrarietà alla normativa "antitrust" di un contratto di fideiussione "omnibus" posto a valle di intese anticoncorrenziali, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto precluso il rilievo officioso della nullità in appello, per non avere la parte interessata, nell'ambito del giudizio di primo grado, dedotto la conformità delle clausole contrattuali al modello ABI né prodotto il modello medesimo). Cass. n. 20713 del 17/07/2023. Non solo, la ma S.C. ha mantenuto fermo l'orientamento secondo il quale: La nullità del contratto di fideiussione stipulato a valle di un'intesa restrittiva della concorrenza, posta in essere in violazione della l. n. 287 del 1990, può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, purché sia stato prodotto il provvedimento sanzionatorio emesso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che non può considerarsi fatto notorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, comma 2, c.p.c. Cass. n. 863 del 13/01/2025; cfr. anche Cass. n. 416 del 08/01/2025. Pertanto, non essendo stato prodotto nel giudizio di primo grado il provvedimento della BA d'Italia n. 55/2005, la censura dell'appellante, solo per questo, risulta inammissibile. Tale rilievo esime la Corte dall'esaminare l'ulteriore profilo della censura nella parte in cui si deduce la nullità dell'intero contratto, censura che risulta superata dalla sentenza n. 41994 del 30/12/2021 delle S.U. secondo la quale:
11 I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti. Altresì, va rilevato che la fideiussione che accede al finanziamento è specifica e non omnibus e non contiene tutte le tre clausole di cui l'appellante deduce la nullità, ma, all'art. 4 ter, solamente la deroga al termine di decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., di talché il motivo di appello risulta del tutto inconferente rispetto alla fattispecie contrattuale oggetto del giudizio. Infine, per quanto attiene all'altra fideiussione posta a fondamento della pretesa creditoria della BA opposta, questa sì, fideiussione omnibus, la rilevata inammissibilità della censura assorbe l'ulteriore considerazione secondo la quale il contratto risulta stipulato nell'anno 2011, mentre il provvedimento della BA d'Italia del 2005 riguarda il periodo di valutazione dal 2002 al 2005, e pertanto non potrebbe ritenersi quale prova privilegiata della condotta posta in essere in violazione della concorrenza l'accertamento antitrust eseguito dalla BA d'Italia, di talché l'opponente, odierno appellante, avrebbe dovuto fornire la prova dell'intesa illecita tra le banche italiane nell'anno 2011 (cfr. Cass. n. 30383/2024 del 25/11/2024).
§ 6. — Le spese del grado seguono la soccombenza dall'appellante nei confronti della appellata e della CP_1 cessionaria intervenuta, dovendosi escludere la fondatezza dell'assunto dell'appellante sul fatto che le predette parti costituirebbero un unico soggetto. Le spese si liquidano, avuto riguardo al valore della causa, ai sensi del D.M. n 147/2022, valori minimi, atteso il carattere seriale delle questioni trattate, nella misura di euro 7.160 oltre a spese generali, IVA e CPA quanto a e per Controparte_3 essa , e nella misura di euro 4.608 oltre a Controparte_4 spese generali, IVA e CPA, quanto a Controparte_1
per essa stante il mancato
[...] Controparte_2 deposito di note conclusionali e delle note sostitutive della presenza all'udienza di discussione.
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PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
per essa onché di
[...] Controparte_2 [...]
e per essa contro la sentenza CP_3 Controparte_4 resa dal Tribunale Ordinario di Civitavecchia – Sezione Civile, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. — dichiara inammissibile l'appello;
2. — condanna la parte appellante al rimborso, in favore di e per essa , delle spese Controparte_3 Controparte_4 sostenute per questo grado del giudizio, liquidate nella misura di euro 7.160 oltre a spese generali, IVA e CPA, nonché al rimborso in favore di per Controparte_1 essa delle spese sostenute per questo grado del Controparte_2 giudizio, liquidate nella misura di euro 4.608 oltre a spese generali, IVA e CPA.
-Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, fatti salvi i successivi controlli da parte della Amministrazione, se dovuto. Così deciso in Roma il giorno 27.10.2025.
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dr.
Persona_2
Il presidente estensore
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